Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1520/2011 Sentenza del 29 giugno 2011 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 17 gennaio 2011).
C-1520/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 17 gennaio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 9 ottobre 2008. 2. Il 18 febbraio 2011, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni di B._______ mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità. 3. Con sentenza del 4 marzo 2011, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso e poi trasmesso gli atti di causa al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza l'8 marzo 2011. 4. Il 31 marzo 2011, il Tribunale federale ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale lo scritto del ricorrente del 15 marzo 2011, non considerandolo quale ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 4 marzo 2011. 5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 6. Il Tribunale amministrativo federale, con scritto del 6 aprile 2011 (notificato l'8 aprile 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'estratto di La Posta Svizzera [doc. TAF 5]), ha invitato il ricorrente ad indicare, entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, se intendeva inoltrare un ricorso dinanzi al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 4 marzo 2011, con la precisazione che,
C-1520/2011 Pagina 3 scaduto infruttuoso il termine, questo Tribunale avrebbe provveduto ad esaminare la fattispecie. Il termine è scaduto infruttuoso. 7. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 20 maggio 2011 (notificata il 23 maggio 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'estratto di La Posta Svizzera [doc. TAF 6]), ha quindi invitato il ricorrente a versare, entro il 20 giugno 2011, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con la comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 8. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
C-1520/2011 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: