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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 C-149/2008

8 avril 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,511 mots·~33 min·2

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 n...

Texte intégral

Corte II I C-149/2008 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 aprile 2010 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Franziska Schneider e Alberto Meuli, cancelliera Marcella Lurà. A._______ rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 novembre 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-149/2008 Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1985 ad almeno ottobre del 2007 (doc. A 12-4 e 34-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. A 4-1). Dal 15 aprile 1985, è stata alle dipendenze della ditta B._______ in qualità di operaia (doc. A 7-1). Dal 13 dicembre 2005 al 31 maggio 2006, è stata assente dal lavoro per causa di malattia. Il 1° giugno 2006, ha ripreso a lavorare a metà tempo con altra mansione (doc. A 7-6 e 7-4). Il 28 agosto 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 3-1). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: • documenti medici dall'agosto 2005 all'ottobre 2006 (doc. B 1-2, 1-8, 1-12, 1-14, 1-15, 1-17, 1-23, 1-24, 1-28, 1-29, 1-31, 1-34, 1-35, 1-38, 1-39 e 2-5 e doc. A 8-1); • i rapporti medici del 25 luglio e 20 novembre 2006 del dott. D._______, specialista in medicina interna (incaricato dall'assicurazione E._______), in cui è posta la diagnosi di esiti di discectomia C5-C6, C6-C7, successiva artrodesi C5-C6 e C6-C7 con cage intersomatiche (19 dicembre 2005), sindrome lombo-vertebrale e tendenza alla fibromialgia; la paziente è stata altresì ritenuta inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 1° giugno 2006 (doc. B 1-5 e 2-2); • il questionario per il datore di lavoro dell'11 settembre 2006, (doc. A 7-1); • la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana del 27 febbraio 2007, attestante esiti di asportazione chirurgica con discectomia per via anteriore ernia del disco C5-C6 e C6-C7 con successiva artrodesi C5-C6 e C6- C7 con cage fidji intersomatiche, spondilosi marginale e discopatie plurime cervicali con residua discreta limitazione Pagina 2

C-149/2008 funzionale; le condizioni di salute dell'assicurata sono state definite come migliorate e la stessa è stata ritenuta in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, segnatamente un lavoro (sostitutivo) adeguato a tempo pieno, ma non il suo ultimo lavoro. È stato segnalato che l'interessata è considerata invalida al 67%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente attività (doc. A 18-1). C. Nel suo rapporto del 30 gennaio 2007, il dott. F._______ ha proposto l'effettuazione di una perizia reumatologica nonché di una perizia psichiatrica (doc. A 15-1). D. D.a Nella perizia reumatologica del 23 aprile 2007, effettuata dal dott. G._______, specialista in medicina interna e malattie reumatiche, è stata posta la diagnosi, con incidenza sulla capacità lavorativa, di sindrome cervico-vertebrale/-cefalica/-spondilogena cronica su discrete alterazioni degenerative e discopatie multisegmentali, stato dopo discectomia C5-C6 e C6-C7 con conseguente artrodesi e posa di cage intersomatiche il 19 dicembre 2005, cronicizzazione e tendenza alla diffusione di dolori nonché sindrome fibromialgica. Il perito ha ritenuto che sotto l'aspetto puramente reumatologico l'assicurata presenta, da giugno 2006, un'incapacità lavorativa del 40% nella precedente attività di operaia, ma del 20% solamente in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni, quale segretaria/impiegata d'ufficio, commessa/venditrice (lavoro che consenta un cambiamento frequente della posizione e senza sforzi per la colonna vertebrale). Ha altresì indicato che l'interessata presenta un'incapacità al lavoro del 20% come casalinga (doc. A 19-1). D.b Il dott. H._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto peritale del 21 giugno 2007, ha ritenuto che i sintomi ed i disturbi psichici di cui soffre l'assicurata non permettono di diagnosticare alcuna patologia psichica con ripercussione sulla capacità lavorativa. Il perito ha quindi considerato che, dal profilo psichiatrico, la medesima è del tutto abile sia nel suo precedente lavoro sia in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. A 22-1). Pagina 3

C-149/2008 E. E.a Nel suo rapporto del 4 luglio 2007, il dott. I._______, medico dell'Ufficio AI del Cantone C._______, ha ritenuto, in virtù delle citate perizie – e fermo restando un'inabilità al lavoro totale da dicembre del 2005 a maggio del 2006 – un'incapacità lavorativa dell'interessata, a far tempo da giugno del 2006, del 40% nella precedente attività, ma del 20% in un'attività leggera confacente al suo stato di salute (doc. A 25-1). E.b Nel rapporto del 29 agosto 2007, la consulente J._______, del Servizio integrazione professionale dell'AI, ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità della medesima sulla base di un salario annuale da valida di fr. 31'392.-- come operaia nel 2006 (secondo le indicazioni del datore di lavoro) e l'ha contrapposto ad un salario annuale da invalida di fr. 33'768.-- in attività semplici e ripetitive (enumerate in modo non esaustivo), secondo i dati ricavati dalle statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica, tabella TA1 (fr. 49'659.-- con una diminuzione del 20% [per l'incapacità lavorativa come stabilita dai periti e dai medici dell'Ufficio AI del Cantone C._______] e una riduzione del 15% [per tenere conto degli anni di servizio nella medesima ditta, delle limitazioni funzionali dell'assicurata e del cambiamento di attività lavorativa]). Ne deriva un grado d'invalidità dello 0% (doc. A 28-1). F. Con progetto di decisione dell'11 settembre 2007, l'Ufficio AI del Cantone C._______ ha comunicato all'interessata che, in virtù della documentazione medica agli atti, la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa confacente al suo stato di salute è da considerare esigibile in misura tale da escludere il diritto ad una rendita. Ha altresì concesso all'interessata la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per iscritto (doc. A 29-1). G. Il 9/30 ottobre 2007, l'interessata ha presentato le sue osservazioni al menzionato progetto di decisione mediante le quali ha segnalato di non condividere la valutazione dell'amministrazione dal momento che la sua invalidità è da fissare al 40% almeno (doc. A 30-1 e 34-1). Il Pagina 4

C-149/2008 18 ottobre 2007, ha esibito documenti medici datati tra dicembre 2005 e ottobre 2007 (doc. A 32-1 a 32-12). H. Nel suo rapporto dell'8 novembre 2007, la dott.ssa K._______, del Servizio medico regionale (SMR), ha osservato che i documenti medici prodotti non sono suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella del dott. I._______ (doc. A 36-1). I. Il 16 e il 28 novembre 2007, l'interessata ha esibito documenti medici del 13, 14 e 27 novembre 2007 (doc. A 41-1 e 43-1). Il 13 dicembre 2007, l'Ufficio AI del Cantone C._______ ha rilevato che in data 27 novembre 2007 è stata intimata la decisione ed ha precisato che sussisterebbe la facoltà di inoltrare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. A 44-1). J. Il 27 novembre 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ha rilevato, in virtù della perizia reumatologica del dott. G._______ nonché della perizia psichiatrica del dott. H._______, che l'assicurata presenta, ferma restando un'inabilità totale al lavoro da dicembre 2005 a maggio 2006, un'incapacità lavorativa del 40% nella precedente attività di operaia rispettivamente del 20% in un'attività confacente al suo stato di salute (segnatamente in un lavoro leggero che consenta un cambiamento frequente della posizione e non comporti sforzi per la colonna vertebrale), quale ad esempio addetta all'imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo, sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura, cassiera, venditrice non qualificata, addetta all'informazione a far tempo da giugno del 2006. L'autorità inferiore ha quindi considerato che l'interessata, nell'ambito di un'attività di sostituzione, non presenta alcuna perdita di guadagno (reddito da valida fr. 31'392.-- e reddito da invalida fr. 33'768.-- con conseguente grado d'invalidità dello 0%). Ha peraltro segnalato che la documentazione prodotta con gli scritti di osservazioni al progetto di decisione dell'11 settembre 2007, sottoposta al vaglio del SMR, non comporta nuovi elementi clinici di rilievo. Per quanto attiene all'adozione di misure di riformazione professionale, l'autorità inferiore ha rilevato che sul mercato del lavoro vi sono attività direttamente accessibili all'assicurata e compatibili con il danno alla salute da lei subito, Pagina 5

C-149/2008 ritenuta la possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro tramite la normale via del collocamento (doc. A 42-1). K. L'8 gennaio 2008, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 27 novembre 2007 relativamente al punto di questione della concessione di una rendita d'invalidità svizzera. Ha in sostanza chiesto di essere posta al beneficio di almeno una mezza rendita a decorrere da dicembre del 2006. Si è doluta di un'errata valutazione della sua incapacità lavorativa sulla base della documentazione già in atti (doc. TAF 1). L. Con risposta del 14 febbraio 2008, l'UAIE ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ dell'8 febbraio 2008, secondo il quale la ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie (doc. TAF 3). M. Nella replica del 7 marzo 2008, l'interessata ha segnalato che le affezioni di cui soffre comportano delle notevoli limitazioni funzionali pure in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Ha esibito due certificati medici del 9 gennaio e 21 febbraio 2008. Ha comunicato che a "titolo di tentativo di reintegrazione" ha iniziato in data 2 febbraio 2008 un lavoro leggero per 4 ore al giorno come centralinista (doc. TAF 5). N. Nella duplica del 30 aprile 2008, l'UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del gravame e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 23 aprile 2008, secondo il quale – in virtù del rapporto del 14 aprile 2008 del dott. F._______ – la nuova documentazione medica prodotta, da un lato, evidenzia le note diagnosi, e, dall'altro, non riferisce di alcuna sostanziale modifica dello stato di salute della ricorrente rispetto alla valutazione peritale del dott. G._______. Ha altresì rilevato che la perizia medica particolareggiata E 213 del febbraio 2007 postula una completa capacità lavorativa in un'attività sostitutiva adeguata (doc. TAF 7). Pagina 6

C-149/2008 O. Con decisione incidentale dell'8 maggio 2008 (notificata il 9 maggio 2008; doc. TAF 9 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza la duplica del 30 aprile 2008, nonché le osservazioni dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 23 aprile 2008, e l'ha invitata a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale stessa, un anticipo di fr. 300.-a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 23 maggio 2008 (doc. TAF 8 a 10). P. Il 17 ottobre 2008, l'interessata ha esibito documenti medici datati tra giugno e settembre 2008 (doc. TAF 11). Q. Nelle osservazioni del 10 febbraio 2009, l'UAIE ha nuovamente proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata e rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 30 gennaio 2009. Nella stessa, detto Ufficio ha osservato – in virtù del rapporto medico del 30 gennaio 2009 del dott. F._______ – che un eventuale peggioramento dello stato di salute dell'interessata intervenuto dopo la pronuncia della decisione impugnata del 27 novembre 2007 dovrà essere esaminato nell'ambito di un'eventuale nuova domanda (doc. TAF 13). R. Il 19 febbraio, il 29 maggio e l'8 dicembre 2009, l'interessata ha esibito documenti medici datati tra febbraio e novembre 2009. Con provvedimenti del 2 marzo e 8 giugno 2009 e del 19 febbraio 2010, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore i menzionati documenti (doc. TAF 15 a 20). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). Pagina 7

C-149/2008 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. Pagina 8

C-149/2008 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Ritenuta la data della decisione impugnata, le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. Pagina 9

C-149/2008 3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 agosto 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 agosto 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 27 novembre 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: • essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); • aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso Pagina 10

C-149/2008 d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a). 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al Pagina 11

C-149/2008 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). 7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere Pagina 12

C-149/2008 altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 8. 8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). 8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). Pagina 13

C-149/2008 8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. Dall'aprile 1985, la ricorrente è stata alle dipendenze della ditta B._______ in qualità di operaia. Dal 13 dicembre 2005 al 31 maggio 2006, è stata assente dal lavoro per causa di malattia. Il 1° giugno 2006, ha ripreso a lavorare a metà tempo con altra mansione (doc. A 7-6 e 7-4), attività che ha interrotto a seguito di licenziamento (doc. A 34-1). Ha poi ripreso un'attività a metà tempo quale centralinista nel febbraio del 2008. L'autorità inferiore ha pertanto correttamente calcolato il grado d'invalidità dell'insorgente secondo il metodo generale del raffronto dei redditi, considerando che, non fosse sopraggiunto il danno alla salute, la ricorrente avrebbe continuato, con probabilità preponderante, a lavorare al 100% nella sua precedente attività. 10. Oggetto della lite è la questione di sapere se la ricorrente abbia diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera invalidità e, in caso affermativo, se la stessa debba esserle riconosciuta, come da lei postulato, da dicembre del 2006 ciò che presuppone un'incapacità Pagina 14

C-149/2008 lavorativa media di almeno il 40% durante un anno senza interruzione notevole (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). 10.1 10.1.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente soffre segnatamente di sindrome cervico-vertebrale/-cefalica/-spondilogena cronica su discrete alterazioni degenerative e discopatie multisegmentali, stato dopo discectomia C5-C6 e C6-C7 con conseguente artrodesi e posa di cage intersomatiche il 19 dicembre 2005, cronicizzazione e tendenza alla diffusione di dolori, sindrome fibromialgica nonché sindrome del tunnel carpale. 10.1.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante un anno. 11. 11.1 Questo Tribunale osserva inoltre che l'autorità inferiore, in virtù segnatamente della perizia reumatologica del 23 aprile 2007 del dott. G._______ e della perizia psichiatrica del 21 giugno 2007 del dott. H._______, ha ritenuto un'incapacità lavorativa dell'insorgente del 40% nella precedente attività di operaia e del 20% in un'attività sostitutiva leggera che non richieda particolari sforzi per la colonna vertebrale e che permetta di cambiare frequentemente posizione, per esempio come operaia generica (con, fra l'altro, mansioni di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio ed etichettatura), cassiera, venditrice non qualificata o addetta all'informazione. Le menzionate perizie si fondano su informazioni fornite dalla persona esaminata e dai medici curanti, sull'esame del quadro clinico e del comportamento della ricorrente, sulle risultanze della visita dell'insorgente nonché sulla documentazione medica agli atti (in particolare sui rapporti medici di aprile, luglio e novembre 2006 del dott. D._______ e del settembre 2006 del dott. L._______). I rapporti di perizia comportano segnatamente l'anamnesi, informazioni tratte dall'incarto, indicazioni Pagina 15

C-149/2008 della peritanda, la diagnosi, la discussione nonché la risposta alle domande poste. Le perizie possono pertanto essere considerate un mezzo probatorio idoneo per la valutazione dello stato di salute della ricorrente e dell'esigibilità dell'esercizio di un'attività sostitutiva adeguata. Le ivi ritenute diagnosi e connessa incapacità lavorativa – quest'ultima corrisponde nella sostanza pure a quella di cui alla perizia particolareggaita E 213 del 27 febbraio 2007 – sono state sottoposte per verifica ai dott. I._______ e K._______, medici SMR, che nei loro rapporti del 4 luglio e 8 novembre 2007 le hanno confermate, anche alla luce della nuova documentazione medica esaminata. In particolare, dal rapporto dell'M.________, sezione di neurochirugia, del 14 settembre 2007, emerge, fra l'altro, che l'insorgente soffre di una cervicobrachialgia destra, con irradiazione del dolore anche lungo la colonna vertebrale, nonché di sindrome del tunnel carpale. Tali patologie – come ritenuto dalla dott.ssa K._______ nel suo rapporto dell'8 novembre 2007 – non sono state curate nel senso indicato (cura fisioterapica per i disturbi cervicali) rispettivamente non sono state risolte (sindrome del tunnel carpale) mediante un intervento ai polsi in anestesia locale, intervento che non comporta rischi od effetti secondari, e non sono suscettibili di giustificare una modifica dell'incapacità lavorativa come determinata dal dott. I._______. 11.2 Certo, la ricorrente ha fatto valere in procedura di ricorso l'esistenza di un danno alla salute più importante rispetto a quello ritenuto dall'UAIE e tale da giustificare un grado d'invalidità di almeno il 50% anche in attività sostitutive leggere confacenti al suo stato di salute. A tal proposito, giova rilevare che la documentazione medica del 13, 14 e 27 novembre 2007, prodotta con scritti del 16 e 28 novembre 2007, e che non è stata esaminata dall'amministrazione perché era già stata emanata la decisione litigiosa (v. doc. 44-1; affermazione altresì corretta solo per quanto attiene al documento esibito con scritto del 28 novembre 2007), non comporta alcun elemento suscettibile di giustificare una valutazione diversa della fattispecie in esame rispetto a quella menzionata nella decisione impugnata. Basti qui rilevare, al riguardo, che la documentazione stessa non fa stato di una specifica incapacità lavorativa duratura né di una accresciuta incapacità lavorativa duratura rispetto a precedenti esami (per la risoluzione del caso in esame non essendo determinante un'incapacità lavorativa temporanea di qualche giorno [v. segnatamente il rapporto medico del 14 novembre 2007]). Secondo il dott. F._______, medico SMR (v. la presa di posizione del 14 aprile Pagina 16

C-149/2008 2008 [doc. TAF 7]), neppure le risultanze dei rapporti del dott. N._______ del 9 e 21 febbraio 2008, prodotti in sede ricorsuale e di data posteriore alla decisione impugnata, rendono plausibile un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente suscettibile di giustificare un'accresciuta incapacità lavorativa della ricorrente in attività sostitutive adeguate. Per quanto attiene ai documenti medici esibiti dall'insorgente con scritti del 17 ottobre 2008, del 19 febbraio 2009, del 29 maggio 2009 e dell'8 dicembre 2009, peraltro pure di data posteriore alla decisione impugnata, occorre osservare che nella misura in cui si riferiscono alle note diagnosi non apportano alcun nuovo elemento oggettivo e concludente a favore di una valutazione diversa rispetto a quella ritenuta nella decisione impugnata. Nella misura in cui fanno stato di nuove patologie, come sindrome depressiva ricorrente in cura dall'aprile 2008 nonché periartrite scapolo-omerale (doc. TAF 11, 15, 17 e 19), si riferiscono a fatti posteriori che non è dimostrato sussistessero anche prima della pronuncia della decisione impugnata. Le nuove affezioni andranno esaminate nell'ambito di un'eventuale nuova domanda di rendita che la ricorrente potrà depositare (v. in questo senso anche la presa di posizione del dott. F._______ del 30 gennaio 2009 [doc. TAF 13]). 11.3 In conclusione, questo Tribunale non ritiene esservi motivo di scostarsi dalla valutazione medica del caso effettuata dall'UAIE e basata in particolare sulle perizie reumatologica e psichiatrica e sui successivi rapporti dei dott. I._______, K._______ e F._______, medici SMR. Secondo l'opinione unanime di detti medici, la ricorrente ha un'incapacità lavorativa del 40% nella precedente attività, ma solamente del 20% in attività sostitutive leggere adeguate al suo stato di salute quali quelle indicate in particolare nella perizia reumatologica del 23 aprile 2007. 12. Ciò premesso, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore. 12.1 Questo Tribunale osserva che il calcolo effettuato dall'UAIE per la determinazione del grado d'invalidità (cfr. lettera E.b del presente giudizio) si fonda sul salario con e senza invalidità come fissati dalla consulente in integrazione professionale nel rapporto finale del 29 agosto 2007 (doc. A 28-1). Pagina 17

C-149/2008 12.2 L'autorità inferiore ha considerato quale reddito annuale da valida il salario della ricorrente come operaia nel 2006 (secondo le indicazioni del datore di lavoro), ossia fr. 31'392.--. L'UAIE ha inoltre ritenuto quale reddito da invalida, il salario annuale ottenibile dall'insorgente nel 2006 in attività semplici e ripetitive, ossia fr. 49'659.-- (dati 2004 aggiornati al 2006 sulla base della tabella TA1 dell'ISS). Da questo importo sono stati dedotti un 15% (riduzione giurisprudenziale) ed un 20% supplementare d'incapacità lavorativa. Ne è stato ricavato un reddito da invalida di fr. 33'768.-- e un grado d'invalidità dello 0%. 12.3 12.3.1 Secondo la giurisprudenza, allorquando il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede ad un parallelismo dei due redditi di paragone. In particolare, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2). In una sentenza dell'8 maggio 2009, il Tribunale federale ha precisato che un reddito è inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente, allorquando il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effettuato soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (cfr. DTF 135 V 297). 12.3.2 In considerazione di quanto precede, va rilevato che il salario annuale ottenibile nel 2006 quale operaia nel settore della fabbricazione di apparecchi elettrici secondo la tabella TA1 dell'ISS ammonta a fr. 48'346.20, tenuto conto di un salario medio mensile di fr. 4'028.85 in virtù di un orario usuale di 41.1 ore settimanali (e di fr. 3'921.-- su 40 ore settimanali; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica). Il salario statistico usuale nel settore è quindi superiore del 35,07% ([{48'346.20 – 31'392} : 48'346.20] x 100) rispetto al reddito annuale della ricorrente nel 2006, ossia fr. 31'392.-- Pagina 18

C-149/2008 (secondo le ritenute indicazioni del datore di lavoro). La parte percentuale eccedente la soglia del 5% corrisponde al 30,07%. Tale percentuale va dedotta dal reddito da invalida, ritenuto che non emergono dalle carte processuali sufficienti elementi idonei e concludenti per poter ritenere che la ricorrente si sia spontaneamente accontentata del reddito inferiore conseguito. 12.3.3 Sul salario annuale da invalida ottenibile dall'insorgente nel 2006 deve essere pertanto operata una deduzione sulla base del principio del parallelismo dei redditi del 30,07% (49'659 – 14'932.45). Ne risulta un reddito da invalida di fr. 34'726.55. 12.3.4 Questo reddito può quindi essere pure ridotto, al massimo del 25%, per tenere conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). L'UAIE ha operato una riduzione del 15%, la quale appare ammissibile, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente degli anni di servizio nella medesima ditta, delle limitazioni funzionali dell'assicurata, del cambiamento di attività lavorativa, ma anche della sua relativamente giovane età e della contenuta incapacità lavorativa (20%) in attività sostitutive leggere. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di fr. 29'517.55 (34'726.55 – 5'209). 12.3.5 Infine, occorre effettuare una riduzione del 20%, poiché l'insorgente può svolgere un'attività sostitutiva solo nella misura dell'80%. Ne risulta un reddito da invalida di fr. 23'614.05 (29'517.55 – 5'903.50). 12.4 Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 31'392.-- e quello da invalida di fr. 23'614.05 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 24,77% ([{31'392 – 23'614.05} x 100] : 31'392), insufficiente per giustificare il diritto a prestazioni AI. 13. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle Pagina 19

C-149/2008 cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dalla ricorrente stessa il 23 maggio 2008. 14.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 20

C-149/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 23 maggio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 21

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