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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2009 C-1442/2009

22 avril 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·749 mots·~4 min·3

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 26 g...

Texte intégral

Corte II I C-1442/2009 {T 0/2} Decisione d e l 2 2 aprile 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 26 gennaio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1442/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 26 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato all'interessato che la sua domanda di prestazioni del 30 giugno 2008 non sarebbe stata oggetto d'esame non avendo egli fornito nel termine impartito le informazioni richieste. 2. Il 4 marzo 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro il summenzionato provvedimento dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF); nello stesso ha allegato di non avere mai ricevuto alcun formulario dall'autorità inferiore, d'avere sollecitato l'invio di un'altra copia con scritto del 27 gennaio 2009 ma di non avere ricevuto che la decisione impugnata. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. 4.1 L'UAIE ha trasmesso a questo Tribunale copia del provvedimento impugnato del 26 gennaio 2009, della procura in favore del rappresentante dell'insorgente nonché del proprio scritto del 20 febbraio 2009. 4.2 Mediante il citato scritto del 20 febbraio 2009, l'UAIE ha informato il ricorrente che la domanda di prestazioni sarebbe stata istruita solo se egli avesse fatto pervenire – entro il 20 aprile 2009 – i questionari compilati datati e firmati. Pagina 2

C-1442/2009 5. Con scritto del 6 aprile 2009, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 4 marzo 2009. 6. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione del provvedimento impugnato. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente del fatto che non risulta che il ricorrente debba sopportare in casu delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione ai succinti ricorso e ritiro del gravame redatti dal proprio rappresentante, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3

C-1442/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-1442/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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