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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2017 C-1420/2014

16 mars 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·806 mots·~4 min·2

Résumé

Revisione della rendita | Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (decisione del 6 febbraio 2014)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1420/2014

Decisione d e l 1 6 marzo 2017 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica Cancelliere: Graziano Mordasini.

Parti

A._______, patrocinata dall'avv. Fabio Taborelli, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (decisione del 6 febbraio 2014).

C-1420/2014 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 17 marzo 2014 A._______, rappresentata dall’avv. Fabio Taborelli, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), contro la decisione del 6 febbraio 2014 con cui l’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera di invalidità di cui era a beneficio con una mezza rendita (doc. TAF1). 2. In data 24 luglio 2014 l’insorgente ha versato l’anticipo di 400.- franchi richiesto, equivalente alle presunte spese processuali (doc. TAF 12). 3. Il 23 febbraio 2017 il TAF ha informato la ricorrente del fatto che, in caso di accoglimento del ricorso, con conseguente rinvio dell’incarto all’autorità di prime cure, affinché procedesse ad accertamenti medici ed economici supplementari, sussisteva l’eventualità che l’amministrazione pronunciasse una decisione sfavorevole nei suoi confronti. Questa Corte ha altresì concesso all’insorgente un termine scadente il 23 marzo 2017 per indicare se intendeva ritirare il ricorso (doc. TAF 44). 4. Con scritto dell’8 marzo 2017 il rappresentante della ricorrente ha dichiarata che l’interessata ritirava il ricorso inoltrato il 17 marzo 2014 contro la decisione dell’UAIE del 6 febbraio 2014 (doc. TAF 46). 5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 6. In seguito al ritiro del ricorso il gravame va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

C-1420/2014 Pagina 3 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Visto quanto precede, non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l’art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo pagina seguente)

C-1420/2014 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-1420/2014 è stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di 400.- franchi, versato il 24 luglio 2014, verrà restituito alla ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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