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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2012 C-1417/2012

11 juin 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,292 mots·~6 min·2

Résumé

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2012)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1417/2012

Sentenza dell ' 11 giugno 2012 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska Schneider, Francesco Parrino, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, Via Cantonale, 6814 Lamone, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 30 gennaio 2012).

C-1417/2012 Pagina 2

Visto che, mediante decisione del 24 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha attribuito a A._______, cittadino italiano nato il …, per le conseguenze invalidanti di una sarcoidosi polmonare, di esiti da polinevrite cranica, di una cardiopatia, di un leggero disturbo restrittivo e di una tubercolosi latente, una rendita intera, sulla base di un grado d''invalidità del 100%, a decorrere dal 1° maggio 2009, unitamente alle rendite completive a favore dei suoi due figli, che, nell'ambito della procedura di revisione avviata d'ufficio nel luglio 2010, e conclusasi con la constatazione di un grado d'invalidità del 5%, l'UAIE ha emanato, il 30 gennaio 2012, una decisione di soppressione della rendita a fare stato dalla fine del mese susseguente la notifica della stessa decisione, che, mediante ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 13 marzo 2012, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INAS, chiede, in sostanza, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità sia ripristinato, con la richiesta supplementare che gli sia accordata la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, che l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI), nelle sue osservazioni del 5 aprile 2012, riferendosi all'annotazione del dott. Erba, del proprio servizio medico, stilata il 27 marzo 2012, ha rilevato la necessità di effettuare un complemento istruttorio dal punto di vista oftalmologico e concluso, in via principale, al rinvio dell'incarto all'UAIE per l'esecuzione degli accertamenti medici necessari, e, in via subordinata, alla conferma della decisione impugnata con rigetto del ricorso, che, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha compilato il formulario relativo alla domanda di gratuito patrocinio, al quale ha allegato i relativi giustificativi, il 12 aprile 2012, che l'UAIE, rispondendo al ricorso il 18 maggio 2012, ha concluso all'ammissione del ricorso con il conseguente rinvio della causa per completare l'istruttoria, come indicato dal dott. Erba, ed emanare una nuova decisione impugnabile,

C-1417/2012 Pagina 3 che, il 14 gennaio 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente copia delle osservazioni dell'amministrazione (UAIE e UAI-TI) e dell'annotazione del dott. Erba con la possibilità di presentare delle eventuali osservazioni entro il 4 giugno 2012, che il ricorrente non ha dato seguito a tale invito,

e considerato che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d bis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso, che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

C-1417/2012 Pagina 4 che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non aderire alla proposta dell'UAI-TI, in via principale, e dell'UAIE di procedere al complemento istruttorio dal punto di vista oftalmologico richiesto dal dott. Erba nella sua annotazione del 27 marzo 2012, che il ricorso deve quindi essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, benché l'art. 61 cpv. 1 PA permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considera che gli atti non figura alcun referto oftalmologico recente (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); che non vengono prelevate spese giudiziarie, per cui la domanda relativa alla dispensa dal pagamento delle stesse diventa priva d'oggetto, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]),

C-1417/2012 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 30 gennaio 2012, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali, per cui la domanda di dispensa dal pagamento delle stesse risulta priva d'oggetto. 3. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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