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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2018 C-1349/2018

8 novembre 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,204 mots·~21 min·7

Résumé

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, importo della rendita (decisione su opposizione del 16 febbraio 2018)

Texte intégral

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Corte III C-1349/2018

Sentenza dell ’ 8 novembre 2018 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, importo della rendita (decisione su opposizione del 16 febbraio 2018).

C-1349/2018 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, residente in Italia, nato il (…) 1946, coniugato dal (…) 1978 con B._______, ha lavorato in Svizzera perlomeno dall’aprile 1972 all’aprile del 1973 presso differenti datori di lavoro, solvendo regolari contributi all’AVS (doc. 21 e 22 dell’incarto della Cassa svizzera di compensazione, in seguito CSC). B. B.a In data 7 novembre 2017, l'assicurato ha formulato alla CSC una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 12, ricevuta il 10 novembre 2017) poi completata con il formulario “Richiesta di rendita di vecchiaia per le persone non residenti in Svizzera” trasmesso il 20 novembre 2017 (doc. 21 [= doc. 14-20]). Per il tramite della sede INPS di C._______ sono stati inoltre trasmessi i moduli E202 e E207 del 16 novembre 2017 (doc. 30), nonché il modulo E205 del 16 novembre 2017 concernente la carriera assicurativa in Italia (doc. 31). B.b Dal conto individuale di spettanza del richiedente figurava che aveva lavorato da aprile 1972 a gennaio 1973 presso D._______ e da marzo ad aprile 1973 presso E._______ (doc. 22). L'amministrazione ha quindi calcolato la prestazione (doc. 23, 24, 25) e, mediante decisione del 27 novembre 2017 (doc. 26), erogato, in favore di A._______, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° novembre 2012 dell'importo di fr. 26.- mensili (fr. 27.- da gennaio 2013), limitando il versamento delle prestazioni arretrate ai cinque anni precedenti il deposito della richiesta di prestazioni. C. C.a Il 5 gennaio 2018 l’autorità inferiore ha ricevuto l’opposizione del 15 dicembre 2017, con cui A._______ ha lamentato il mancato computo del periodo contributivo compreso fra la fine del 1966 e l’inizio del 1972, anni in cui egli riferisce di aver lavorato nel nostro Paese come “gratteur” presso la F._______ di G._______. Al fine di dimostrare tale circostanza e comprovare il versamento dei contributi nel corso degli anni in parola, l’assicurato ha riferito di essere in contatto con la ditta H._______ (da registro di commercio: I._______), azienda che avrebbe inglobato, a suo dire, la F._______ (doc. 34).

C-1349/2018 Pagina 3 C.b L 'amministrazione ha quindi svolto inchieste presso il Comune di G._______ riguardo ai periodi di soggiorno sul proprio territorio del richiedente (doc. 35) e presso la Cassa di compensazione del Canton J._______ (Caisse cantonale J._______ de compensation [C24], in seguito CCJ._______) riguardo all’esistenza di periodi contributivi in favore dell’assicurato nel periodo compreso fra il 1966 e il 1972 (doc. 36). C.c Il 25 gennaio 2018 l’Ufficio controllo abitanti di G._______ ha comunicato che l’interessato, titolare di un permesso B, aveva risieduto sul territorio comunale dal 1° novembre 1966 al 7 maggio 1973, momento in cui ha lasciato definitivamente la Svizzera ed è partito per l’Italia (doc. 38). Lo stesso giorno, la CCJ._______ ha comunicato che la ditta F._______ era affiliata alla cassa di compensazione K._______ (Cassa n. […] – doc. 39). La stessa indicazione è stata fornita il 31 gennaio 2018 dall’insorgente (doc. 41), che ne era venuto a conoscenza dall’ex datore di lavoro (cfr. consid. C.a). C.d L’autorità inferiore ha dunque interpellato il 1° febbraio 2018 la suddetta cassa di compensazione (doc. 40), che tuttavia ha riferito di non disporre di alcuna registrazione di contributi versati per gli anni contestati in favore di A._______. È stato inoltre reso noto che, senza la trasmissione di un certificato di lavoro e dei conteggi stipendio per gli anni contestati, non sarebbe stato possibile esperire ulteriori verifiche riguardo ai contributi eventualmente versati nel suddetto periodo (doc. 42). D. La CSC ha quindi confermato integralmente il proprio provvedimento mediante decisione su opposizione del 16 febbraio 2018, concludendo che nessun errore di registrazione era emerso dalla documentazione agli atti e che nessun indizio era stato apportato dal ricorrente a dimostrazione della propria tesi (doc. 43). E. E.a Il 27 febbraio 2018 A._______ ha trasmesso via fax alla CSC una “richiesta di chiarimenti”, mediante la quale, rimandando allo scritto del 31 gennaio 2018 (cfr. consid. C.c), ha chiesto se fossero stati esperiti degli accertamenti presso la cassa di compensazione K._______ e nell’affermativa se fossero emerse delle registrazioni riguardanti dei contributi in suo favore.

C-1349/2018 Pagina 4 E.b Con scritto del 1° marzo 2018 la CSC ha trasmesso per competenza il gravame al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), che lo ha trattato quale ricorso contro la decisione su opposizione del 16 febbraio 2018 (doc. TAF 1). F. Nella risposta al gravame del 20 aprile 2018 la CSC ha censurato preliminarmente la ricevibilità del ricorso, essendo stato proposto via fax e, nel merito, chiesto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto (doc. TAF 3). G. Con decisione incidentale del 27 aprile 2018, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso, ponendovi la firma olografa (doc. TAF 5). H. Nel termine impartito l’assicurato ha trasmesso il memoriale di ricorso debitamente firmato, unitamente alla replica del 23 maggio 2018 nella quale, preso atto dell’esito negativo della ricerca presso la cassa di compensazione competente e riconoscendo l’incapacità di produrre documenti relativi al periodo contestato, ha ringraziato l’autorità inferiore e il Tribunale per il lavoro svolto (doc. TAF 8). I. I.a Con lettera del 14 settembre 2018 il TAF si è rivolto alla I._______ di Bienne – ditta nella quale, a dire del ricorrente (doc. 34), era confluita la F._______ – al fine di raccogliere eventuali informazioni riguardo all’assicurato e meglio l’esistenza di un contratto di lavoro, la durata dell’impiego presso l’ex datore di lavoro e il versamento di contributi (doc. TAF 12). La I._______ con email del 28 settembre 2018 (doc. TAF 13) ha comunicato di non aver alcuna relazione – se non commerciale per l’acquisto di alcuni macchinari – con la F._______, che nel frattempo era stata assorbita dalla L._______ e trasferita in Germania. I.b Con lettera del 1° ottobre 2018 il TAF ha quindi rivolto le medesime domande alla L._______ (doc. TAF 14), che con scritto 10 ottobre 2018 ha consigliato di prendere contatto con “la ditta M._______ in Svizzera” per ottenere maggiori ragguagli (doc. TAF 15).

C-1349/2018 Pagina 5 I.c Contattata dal TAF (doc. TAF 16), il 31 ottobre 2018 la M._______ ha negato di disporre di informazioni utili relative al periodo compreso fra il 1966 e il 1973 (doc. TAF 17).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questa Corte giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile. 3. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo.

C-1349/2018 Pagina 6 3.1 Il ricorrente sostiene infatti di aver esercitato attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali e chiede che le sia riconosciuto anche il periodo contributivo compreso tra la fine del 1966 e l’inizio del 1972, periodo in cui sostiene di aver lavorato come “gratteur” presso la F._______ di G._______. 3.2 Dal canto suo la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto individuale. Pur essendo stato constatato il domicilio dell’assicurato in Svizzera dal 1° novembre 1966 al 7 maggio 1973, non è infatti stato possibile accertare presso la competente cassa di compensazione il versamento in favore di A._______ di contributi nel corso degli anni oggetto di contestazione. 4. 4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° settembre 2011 (art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche è tuttavia il compimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente, intervenuto il (…) 2011 (DTF 130 V 156 consid. 5.2, 140 V 154 consid. 7.1; DTF 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di principio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate eventuali disposizioni transitorie. 5. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 6.

C-1349/2018 Pagina 7 6.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere

C-1349/2018 Pagina 8 dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. 6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 7. 7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. 7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS (art. 50 OAVS). Per l’art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l’altro, assicurati in conformità della presente legge: a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera; b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera; 7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

C-1349/2018 Pagina 9 Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono considerati anni di contribuzione i periodi: a. durante i quali una persona ha pagato i contributi; b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo; c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza. 8. 8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. 8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione. 8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).

C-1349/2018 Pagina 10 8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili. In particolare va rilevato che l’accertamento dell’esercizio di un’attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario versato (DTF 130 V 335, consid. 4.1). 8.5 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre considerare una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato al domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, presso gli ex datori di lavoro, se ancora esistenti. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.

9.

C-1349/2018 Pagina 11 9.1 Nel caso di specie il ricorrente adduce di aver lavorato in Svizzera sin dalla fine del 1966, momento in cui è stato assunto presso la ditta F._______ di G._______. A sostegno della propria tesi, egli non ha apportato tuttavia alcun elemento concreto. 9.2 L’autorità inferiore, in sede di opposizione, ha quindi effettuato delle ricerche supplementari. Se, da un lato, il controllo abitanti di G._______ ha confermato che tra 1° novembre 1966 e il 7 maggio 1973 il ricorrente aveva effettivamente risieduto nel comune, dall’altro, né presso la CCJ._______, né presso la cassa di compensazione K._______ risulta essere registrato alcun conto individuale relativo al summenzionato periodo (doc. 39, 42). Pendente causa, codesto Tribunale ha chiesto ulteriori delucidazioni alla I._______ (doc. TAF 12) e alla L._______ (recte: N._______ – doc. TAF 14), ossia la ditta in cui era confluita la F._______. Da tali accertamenti non è stato tuttavia possibile raccogliere informazioni utili, ai fini del presente giudizio, per far luce sul periodo compreso fra il 1966 e il 1973 (cfr. doc. TAF 13 e 15). Nella presa di posizione del 10 ottobre 2018 la N._______, ha suggerito di contattare la sede svizzera di “M._______”, onde raccogliere eventuali informazioni supplementari (doc. TAF 15). La presa di posizione del 31 ottobre 2018 di M._______, non ha tuttavia permesso di chiarire maggiormente la fattispecie (doc. TAF 17). In buona sostanza, quindi, non risulta esservi nessun elemento né indicazione suscettibile di avvalorare la tesi proposta dal ricorrente. 9.3 Ora, essendo già sopraggiunto l’evento assicurato (ovvero il pensionamento), l’art. 141 cpv. 3 OAVS impone al ricorrente di apportare la prova piena dell’avvenuto prelievo dei contributi fra la fine del 1966 e l’inizio del 1973, onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr. consid. 8.3 e 8.4). Una tale prova, come detto, nel caso concreto non figura agli atti. Se, da una parte, le ricerche dell’amministrazione (doc. 39) hanno permesso di accertare che il richiedente, beneficiario di un permesso B, è stato residente nel comune di G._______ dal 1° novembre 1966 al 7 maggio 1973; dall’altra, l’istruttoria non ha permesso di dimostrare che per il periodo contestato sono stati versati dei salari o che sono stati prelevati contributi dal datore di lavoro. Invero, neppure è stato dimostrato che l’insorgente avesse effettivamente lavorato per la F._______.

C-1349/2018 Pagina 12 Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a ritrovare i pretesi contributi versati a nome dell’interessato fra il novembre 1966 e marzo 1972, non è possibile riconoscere l’esistenza di tale periodo contributivo, in assenza di una prova assoluta in tal senso. Del resto è bene rammentare che non esiste nell’ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l’amministrazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre 2006 consid. 2.2). 10. In assenza della prova certa che l’assicurato durante il periodo contestato ha contribuito all’assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità, occorre di norma esaminare se questi possa beneficiare di altri periodi di contribuzione ai sensi dell’art. 29ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4). Nel caso concreto, tuttavia, tale norma non viene in soccorso all’interessato, dal momento che non risulta che egli avesse figli a carico (let. a), né che svolgesse compiti assistenziali (let. c), né tantomeno che fosse sposato (let. b) nel periodo in parola. In definitiva nessun ulteriore periodo contributivo può essere riconosciuto all’assicurato. 11. Da quanto sopra esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anteriormente o posteriormente a uno scambio di scritti, decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati, pronunciandone la non entrata in materia o il rigetto (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI; cfr. anche la sentenza del TAF C-3936/2015 del 24 gennaio 2017 consid. 12; C- 1257/2013 del 27 marzo 2013 consid. 4). Ne segue che la presente sentenza di rigetto del ricorso può essere resa a giudice unico. 12. 12.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese procedurali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

C-1349/2018 Pagina 13 12.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

(I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

C-1349/2018 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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