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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2008 C-1310/2006

17 janvier 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,279 mots·~11 min·2

Résumé

Entrata | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata concernente ...

Texte intégral

Corte II I C-1310/2006 {T 0/2} Sentenza del 17 gennaio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, c/o B._______ ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1310/2006 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che tra il 1991 ed il 1994, A._______, cittadino della Repubblica della Serbia nato il..., ha beneficiato a quattro riprese di un permesso di dimora per stagionali (permesso A) in Svizzera; che tra il settembre 1994 e l'ottobre 1997, all'interessato, nel frattempo raggiunto dalla moglie e dalla figlia, è stato rilasciato un permesso di dimora (permesso B); la famiglia C._______ ha poi lasciato il territorio della Confederazione il 31 gennaio 1997; che in data 20 febbraio 2004, A._______ ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a Belgrado una domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di 45 giorni presso la sorella B._______; che il 5 maggio 2004 quest'ultima ha ritirato il ricorso interposto avverso la decisione del 24 marzo 2004 con la quale l'UFM aveva respinto la suddetta richiesta; che in data 23 ottobre 2006, A._______ ha presentato presso la rappresentanza elvetica di Belgrado una seconda domanda di visto turistico per la Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di un mese presso la sorella, precisando nel contempo di essere divorziato e tassista indipendente; che il 13 novembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessato non poteva avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria; che con scritto pervenuto l'8 dicembre 2006 all'UFM, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando di avere Pagina 2

C-1310/2006 ripreso la vita in comune con la moglie e la figlia e sottolineando di esercitare l'attività di tassista indipendente e di essere proprietario in patria di una casa, nonché di un terreno sul quale sta per sorgere un piccolo albergo; che egli ha inoltre rilevato che la sorella gemella, colpita da una malattia del sistema immunitario, si trova nell'impossibilità di viaggiare e quindi di rendergli visita nel suo paese d'origine; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 21 marzo 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria del richiedente non fosse sufficientemente garantito, ritenendo inoltre che i suoi legami professionali e personali non fossero tali da impedirgli, una volta sistematosi in Svizzera, di farsi raggiungere dai familiari rimasti nella Repubblica della Serbia; che l'autorità di prime cure ha infine ritenuto come le argomentazioni relative allo stato di salute della sorella non fossero di natura a permetterle di modificare il proprio apprezzamento della fattispecie; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente non ha reagito; che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I del suo allegato; che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, la vLDDS resta quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; Pagina 3

C-1310/2006 che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF); che, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, toccato direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [vOEnS, RU 1998 194]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [vOLS, RU 1986 1791]); Pagina 4

C-1310/2006 che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold,Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante nella Repubblica della Serbia, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF Pagina 5

C-1310/2006 non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di A._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che a questo titolo giova rilevare come le dichiarazioni relative alla situazione familiare dell'interessato non siano concordanti (divorziato nella sua domanda di visto, vita in comune con la moglie e la figlia nel ricorso) e che una tale contraddizione relativa ad un elemento così evidente è tale da fare sorgere dei seri dubbi in merito alla credibilità delle sue dichiarazioni; che anche qualora si debba ritenere, come indicato nel ricorso, che A._______ vive con la moglie e la figlia, questo elemento non è tale da permettere di accordargli il visto richiesto; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo preavviso del 21 marzo 2007, in caso di arrivo in Svizzera, nulla impedirebbe infatti a A._______ di intraprendere i passi necessari al fine di farsi in seguito raggiungere dai membri della propria famiglia rimasti nella Repubblica della Serbia; che a questo titolo si rileva come la famiglia C._______ abbia vissuto sul territorio della Confederazione per alcuni anni, di modo che un suo inserimento ne risulterebbe facilitato; Pagina 6

C-1310/2006 che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui l'interessato ritrova in Svizzera la sorella non si può escludere che, una volta arrivato suo territorio della Confederazione, egli tenti con ogni mezzo di restarvici; che nel quadro della sua domanda di visto A._______ ha affermato di essere tassista indipendente, senza tuttavia fornire alcun documento tale da comprovare l'esercizio di tale attività, le sue dichiarazioni a questo proposito rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto; che egli non ha altresì prodotto agli atti alcun mezzo di prova proprio a dimostrare di essere proprietario in patria di un'abitazione, nonché di un terreno sul quale sta per sorgere un piccolo albergo; che dunque l'interessato non intrattiene alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il ritorno in patria; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto il richiedente non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la sorella residente in Svizzera, potendo quest'ultima rendergli a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che a questo titolo si rileva come A._______ non abbia fornito alcuna prova inerente la presunta impossibilità per la sorella di viaggiare in ragione del suo stato di salute; che le garanzie fornite da quest'ultima in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); Pagina 7

C-1310/2006 che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria dell'interessato non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 8

C-1310/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 600.-. sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 19 febbraio 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 2 083 585 di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 9

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