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Corte III C-1292/2021
Sentenza d e l 5 luglio 2021 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia), ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita/accrediti per compiti educativi (decisione su opposizione del 18 febbraio 2021).
C-1292/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 18 febbraio 2021, la CSC ha confermato la decisione del 10 dicembre 2020 mediante la quale ha assegnato a A._______ (di seguito anche assicurato, interessato o ricorrente) una rendita ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2021 (doc. 32 dell’incarto dell’autorità inferiore relativo all’interessato). 2. Con e-mail del 17 marzo 2021, indirizzata alla CSC, la signora B._______, moglie dell’assicurato (di seguito: anche interessata), ha trasmesso alla CSC, tramite posta elettronica, un breve scritto denominato “Ricorso” in cui ha indicato che entrambi i coniugi hanno sempre provveduto al mantenimento dei figli comuni ed ha chiesto “il ricalcolo dei compiti educativi e l’assegnazione corretta (…)” (doc. TAF 1). 3. Il 22 marzo 2021, la CSC ha trasmesso “per competenza” la menzionata e-mail del 17 marzo 2021 a questo Tribunale con l’indicazione che concernerebbe la decisione su opposizione del 18 febbraio 2021 dell’interessato (doc. TAF 1). 4. 4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 4.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
C-1292/2021 Pagina 3 5. 5.1. Secondo giurisprudenza, l’ammissibilità di un ricorso presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente. L'impugnativa è infatti ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a ottenere la modifica di una decisione amministrativa (DTF 116 V 353 consid. 2b con rinvii). 5.2. 5.2.1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF (cfr. pure l’art. 61 lett. b LPGA [v. pure l’art. 10 cpv. 5 OPGA {RS 830 11}]), l'atto di ricorso deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 5.2.2. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 5.2.3. Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso occorre comunque, da un lato, che nel ricorso si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]). 5.2.4. Inoltre, invii per fax, posta elettronica (e-mail) o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr. DTF 145 V 90; 142 V 152 consid. 2.2 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_404/2020 del 24 giugno 2020). 6. 6.1. Ritenuto che nella e-mail del 17 marzo 2021 i menzionati requisiti di legge – chiara la volontà dell’interessato di ricorrere contro la decisione su opposizione del 18 febbraio 2021, necessaria forma scritta dell’atto
C-1292/2021 Pagina 4 ricorsuale, motivi e conclusioni chiare nonché, in particolare, la firma manoscritta in originale del ricorso – non erano adempiti, questo Tribunale, con decisione incidentale del 19 maggio 2021 (cfr. doc. TAF 5), ha invitato il ricorrente a regolarizzare il gravame del 17 marzo 2021 nel senso indicato (chiara manifestazione della sua volontà di ricorrere contro la decisione su opposizione del 18 febbraio 2021, forma scritta, motivi e conclusioni chiare e firma manoscritta in originale dell’atto di ricorso) nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della decisione incidentale del 19 maggio 2021, con la comminatoria dell’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 6.2. Il menzionato provvedimento di questo Tribunale del 19 maggio 2021 è stato notificato al ricorrente il 25 maggio 2021 (estratto Track & Trace della Posta [doc. TAF 6]). Il termine di 5 giorni per procedere all’inoltro di un atto di ricorso nel senso richiesto è scaduto il lunedì 31 maggio 2021. Il 1° giugno 2021, il ricorrente ha trasmesso per posta elettronica (e-mail) all’autorità inferiore un documento indirizzato a quest’ultima, intitolato “ricorso” e comprensivo di una breve motivazione e conclusione che l’autorità inferiore ha poi trasmesso a questo Tribunale il 3 giugno 2021 (doc. TAF 7). Alla luce di quanto precede, va constatato che il termine assegnato al ricorrente con decisione incidentale del 19 maggio 2021, notificata il 25 maggio 2021, per procedere all’inoltro dell’atto di ricorso nel senso indicato – in particolare per quello che attiene alla firma manoscritta in originale dell’atto di ricorso giusta l’art. 52 cpv. 1 PA – è scaduto infruttuoso lunedì 31 maggio 2021. Per conseguenza, il messaggio di posta elettronico trasmesso alla CSC il 1° giugno 2021 non può essere considerato una valida regolarizzazione del ricorso in quanto tale scritto è tardivo. Pertanto, già per questo motivo, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA in combinazione con gli art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 6.3. Peraltro, e per sovrabbondanza, può essere ancora rilevato che il messaggio di posta elettronica del 1° giugno 2021, e suoi annessi, non costituirebbero una valida regolarizzazione del ricorso neppure nell’eventualità in cui fossero stati depositati tempestivamente, non essendo adempiuto il presupposto della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr., in particolare, il consid. 5.2.4 del presente giudizio), non essendo in particolare stato inoltrato un ricorso munito della firma manoscritta in originale. 7. Il giudice dell'istruzione - anteriormente o posteriormente ad uno scambio
C-1292/2021 Pagina 5 di scritti - decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI [v. pure art. 23 cpv. 1 e 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame va considerato, per le ragioni precedentemente indicate, siccome manifestamente inammissibile. La presente sentenza può pertanto essere resa a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. 8.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 8.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1292/2021 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Oliver Engel
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: