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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2008 C-1270/2006

15 avril 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,970 mots·~10 min·5

Résumé

Prestiti ai Svizzeri all'estero | Prestazioni assistenziali a cittadini svizzeri res...

Texte intégral

Corte II I C-1270/2006 {T 0/2} Sentenza del 15 aprile 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (presidente di camera), cancelliere Graziano Mordasini. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale di giustizia UFG Settore Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero, Bundesrain 20, 3003 Berna autorità inferiore. Prestazioni assistenziali a cittadini svizzeri residenti all'estero. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1270/2006 Fatti: A. In data 27/28 febbraio 2006, A._______, doppia cittadina svizzera e italiana nata il... e residente a B._______, ha inoltrato presso l'Ambasciata di Svizzera a Roma una richiesta di assistenza sulla base della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (LASE, RS 852.1), domandando un aiuto finanziario di EURO 407.-. mensili per il periodo 1° marzo 2006 - 28 febbraio 2007 per il suo sostentamento e le sue spese scolastiche. B. Con decisione del 20 aprile 2006, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha respinto la suddetta richiesta, rilevando che A._______ ha beneficiato in passato di prestazioni assistenziali per il tramite dell'assistenza concessa ai suoi genitori e che ora, essendo essa diventata maggiorenne, il suo caso viene esaminato individualmente. L'autorità di prime cure ha poi affermato che l'interessata vive in Italia ed ha acquisito la cittadinanza italiana per filiazione materna e non ha un legame particolare con la Svizzera, di modo che la sua cittadinanza preponderante è quella italiana. Per questo motivo la richiedente non può quindi pretendere alcun aiuto dalla Confederazione svizzera ai sensi della LASE. C. Con ricorso del 15 maggio 2006, regolarizzato il 26 giugno seguente, A._______ è insorta avverso la precitata decisione. Essa ha rilevato di non potere beneficiare di alcun aiuto finanziario né da parte dei suoi genitori, né da parte dello Stato italiano per proseguire i suoi studi (Accademia delle belle arti di B._______ e scuola internazionale di comics), di modo che un sostegno economico dalle autorità elvetiche si rendeva indispensabile. La ricorrente ha poi affermato che la sua situazione di salute (epilessia) le creava spesso limiti di indipendenza. D. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 25 agosto 2006, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che la nazionalità italiana della ricorrente, nata in Italia da un padre che vive in Italia dall'età di sette mesi e da madre italiana e senza alcun legame Pagina 2

C-1270/2006 particolare con la Svizzera, è preponderante, di modo che essa non può beneficiare di un aiuto economico da parte della Confederazione giusta l'art. 6 LASE. Essa ha poi sottolineato che la difficile situazione economica dell'interessata e la sua malattia non consentono di derogare alla precitata disposizione. L'UFG ha infine affermato che spetta a A._______ completare con un lavoro a tempo parziale la borsa di studio ottenuta dall'Italia per la formazione presso l'Accademia di belle arti e dichiarato che anche qualora la ricorrente avesse avuto soltanto la nazionalità svizzera o se la nazionalità elvetica fosse stata preponderante, l'aiuto sociale non si farebbe fatto carico delle spese scolastiche per una formazione che non garantisce in futuro un'indipendenza economica. E. Invitata a prendere posizione riguardo il preavviso dell'autorità intimata, la ricorrente non ha reagito. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. Fra queste figurano le decisioni emanate dall'UFG giusta l'art. 14 cpv. 1 LASE. Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.2 A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). Pagina 3

C-1270/2006 2. 2.1 Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di detta legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino svizzero domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2 LASE). L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello stato d'origine sono pertanto sussidiari. 2.2 I doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti (art. 6 LASE). Per stabilire la preponderanza della cittadinanza svizzera o straniera, sono avantutto determinanti le circostanze che hanno condotto all'acquisto della cittadinanza straniera e i rapporti con la Svizzera (art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero [OASE, RS 852.11]). 3. Con decisione del 20 aprile 2006, l'UFG ha ritenuto che la cittadinanza preponderante di A._______ fosse quella italiana e che di conseguenza, conformemente all'articolo 6 LASE, essa non poteva pretendere alcun aiuto da parte delle autorità elvetiche. Dagli atti si evince che la ricorrente è nata in Italia nel... ed ha sempre vissuto in questo paese. A._______ ha ottenuto la cittadinanza svizzera per filiazione del padre, e quella italiana per filiazione materna. Essa non ha provato di aver soggiornato in Svizzera e non vi ha instaurato alcun legame particolare. Risulta poi dagli atti che il centro di tutti gli interessi familiari, affettivi e sociali di A._______ si trova da sempre in Italia, paese nel quale vivono i genitori e la sorella e dove ha intrapreso i propri studi. In queste circostanze è indiscutibile che le relazioni che l'interessata mantiene con l'Italia siano da considerarsi predominanti rispetto a quelle con la Svizzera. Pertanto, è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha ritenuto la cittadinanza italiana della ricorrente quale cittadinanza preponderante. Pagina 4

C-1270/2006 Ne risulta che A._______ non può di principio beneficiare di un aiuto da parte delle autorità svizzere. 4. L'articolo 6 LASE dispone che i doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola assistiti. La formulazione di questa disposizione lascia dunque aperta la possibilità a delle eccezioni. Tuttavia, né la legge né l'ordinanza definiscono quali siano i criteri da prendere in considerazione per un'eventuale deroga a questo principio. Il legislatore ha dunque voluto prevenire casi di rigore e ingiustizie risultanti da un'applicazione troppo rigida della legge lasciando comunque alle autorità esecutive la competenza di valutare ogni singolo caso. Il riconoscimento di un caso d'eccezione si fonda su una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti. In primo luogo è richiesta la presenza di una vera situazione d'eccezione, nella quale un rifiuto dell'assistenza risulterebbe di particolare durezza e iniquità. Le specificità del singolo caso devono rispondere ad esigenze elevate, al fine di evitare che l'eccezione diventi la regola ed includa casi la cui soluzione è insoddisfacente o di una gravità non eccezionale e per non privare di senso lo scopo voluto dal legislatore. La soluzione che si discosta dalla regola deve infatti rispettare lo scopo della legge. In particolare non deve contraddirlo, ma deve semplicemente proseguire l'intento del legislatore e svilupparlo più dettagliatamente in vista delle particolarità del caso concreto (cfr. MAX IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., Basilea 1986, vol. II, no 37 B con riferimenti). Pertanto, a doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante può essere accordato un aiuto solo in presenza di circostanze particolari, di una gravità tale da rendere scioccante un eventuale rifiuto dell'assistenza. Ci si trova in presenza di una tale circostanza, ad esempio quando l'esistenza fisica stessa del richiedente è messa in gioco. Anche altre circostanze possono dare motivo di considerare che un caso rientri nella fattispecie d'eccezione: in particolare quando il richiedente non può essere indirizzato al secondo stato di cittadinanza, o nei casi in cui egli ha subito da questo stato gravi ingiustizie (cfr. decisione della Commissione per gli aiuti agli svizzeri all'estero vittime della guerra in re S. del 22 gennaio 1959). Entro determinati limiti anche i motivi che hanno portato allo stato di Pagina 5

C-1270/2006 necessità possono rivestire un certo significato (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.25). Presupposto tuttavia è sempre che la cittadinanza svizzera non sussista solo per pura forma. I doppi cittadini che presentano unicamente un interesse economico per la Svizzera non possono quindi essere sostenuti. 5. Dagli atti di causa si evince che i genitori della ricorrente, e lei stessa fino alla maggiore età, beneficiano dal 2002 di prestazioni assistenziali da parte della Confederazione ai sensi della LASE. Molto verosimilmente essi non sono dunque in grado di garantire alla figlia il necessario sostegno finanziario al fine di proseguire gli studi: tale constatazione non è tuttavia sufficiente a determinare un caso di eccezione. Quo allo stato di salute di A._______, si rileva in primo luogo che essa non ha fornito alcuna documentazione in merito alla patologia (epilessia) di cui afferma soffrire, né ha fornito alcun elemento proprio ad indicare in che modo questa malattia le crei impedimenti o difficoltà di altro genere. Sulla base degli atti a disposizione, il Tribunale non può quindi ritenere che lo stato di salute dell'interessata sia compromesso in maniera tale da impedirle in assoluto di lavorare e non costituisce pertanto un fattore proprio a giustificare di per sé un caso d'eccezione. 6. Visto quanto precede, il Tribunale considera che, nella specie, non vi siano gli estremi per riconoscere uno stato di fatto eccezionale e che pertanto non sono adempiute le condizioni per ammettere una deroga al principio dell'art. 6 LASE. 7. Ne discende che con la decisione del 20 aprile 2006, l'UFG non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto Pagina 6

C-1270/2006 della sua situazione personale di quest'ultima, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo pagina seguente) Pagina 7

C-1270/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione: - alla ricorrente (tramite l'Ambasciata di Svizzera a Roma) - all'autorità inferiore (con incarto A 50 534 di ritorno) Il presidente della camera: Il cancelliere: Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 8

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