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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2020 C-1254/2020

8 mai 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,494 mots·~22 min·7

Résumé

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 13 gennaio 2020)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1254/2020

Sentenza dell ’ 8 maggio 2020 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 13 gennaio 2020).

C-1254/2020 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (…), ha formulato in data 17 maggio 2019 una richiesta volta all’ottenimento, anticipato di un anno, di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 16 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 16]), indicando di aver risieduto e lavorato in Svizzera nel Canton B._______ al beneficio di un permesso tipo C da febbraio del 1973 a dicembre del 1990 (doc. 1 e doc. 5). Ha esibito in particolare copia dell’estratto del conto individuale della Cassa di compensazione C._______ (doc. 2). B. B.a Con decisione del 25 novembre 2019 (doc. 26), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vecchiaia svizzera (anticipata di un anno) di fr. 626.- al mese dal 1° dicembre 2019, rendita calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 17 anni ed 11 mesi, un reddito annuo medio determinante di fr. 39'816.-, una scala delle rendite 17 ed una riduzione per anticipazione del 6,8% (v. doc. 23 [foglio di calcolo]). B.b Con scritto del 6 dicembre 2019 (doc. 27), l’interessato si è doluto di un errore nel calcolo dell’importo mensile della rendita di vecchiaia, precisando che “il reddito annuo medio determinante da prendere in considerazione per il calcolo è fr. 44'082.- che andrebbe a determinare una rendita mensile con riduzione di un anno di fr. 655.-“. B.c Nella decisione su opposizione del 13 gennaio 2020 (notificata il 31 gennaio 2020; doc. 30), la CSC ha respinto l’opposizione del 6 dicembre 2019 (doc. 27) e confermato la propria decisione del 25 novembre 2019 (doc. 26) mediante la quale ha deciso di erogare in favore dell’interessato una rendita di vecchiaia svizzera (anticipata di un anno) di fr. 626.- al mese dal 1° dicembre 2019. Detta autorità ha in particolare esposto le norme legali applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scala delle rendite, redditi dell’attività lucrativa, reddito annuo medio determinante e riduzione per rendita di vecchiaia anticipata di un anno; doc. 28).

C-1254/2020 Pagina 3 C. C.a Con scritto del 28 gennaio 2020 (e ricevuto dalla CSC il 31 gennaio 2020), l’interessato ha segnalato che “presentai ricorso (contro la vostra informativa del 25-11-2019) con lettera raccomandata spedita il 6-12-2019 (…) senza aver ricevuto ad oggi nessuna risposta sulla motivazione del mancato accoglimento del mio ricorso dove riscontravo un errore sul calcolo del reddito annuo medio determinante di fr. 39'816.- mentre secondo un nostro calcolo il reddito annuo medio determinante è di fr. 44'082.- (…) che va a determinare una retta mensile di fr. 655.- (doc. TAF 1), scritto che è poi stato trasmesso (unitamente a copia della decisione su opposizione della CSC del 13 gennaio 2020 ed a copia dell’avviso di ricevimento [della menzionata decisione] della Posta svizzera) per competenza il 2 marzo 2020 e ricevuto dal Tribunale amministrativo federale il 3 marzo 2020 (doc. TAF 2). C.b Il 2 aprile 2020, l’autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, l’incarto di causa. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

C-1254/2020 Pagina 4 2. 2.1 Ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso. 2.2 Giusta l’art. 60 LPGA, per rimando dell’art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 2.3 Dagli atti di causa risulta che l’interessato ha inoltrato dinanzi alla CSC uno scritto del 28 gennaio 2020 (doc. TAF 1), scritto che è stato ricevuto dall’autorità inferiore il 31 gennaio 2020 (v. il timbro “CdC 31 JAN. 2020”), trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale con scritto datato 2 marzo 2020 e ricevuto dal Tribunale medesimo il 3 marzo 2020 (doc. TAF 1). Il 13 gennaio 2020, l’autorità inferiore aveva però già reso la propria decisione su opposizione (doc. 28), decisione che è poi stata spedita all’interessato il 14 gennaio 2020 e notificata allo stesso il 31 gennaio 2020 (doc. 30). 2.4 L’interessato, nello scritto del 28 gennaio 2020, riferendosi peraltro esplicitamente alla decisione della CSC del 25 novembre 2019 (“la vostra informativa del 25-11-2019”) e richiamandosi ad un proprio scritto del 6 dicembre 2019 (“presentai ricorso con lettera raccomandata spedita il 06-12- 2019”), si è doluto di non aver ricevuto alcuna risposta allo scritto del 6 dicembre 2019 in merito ad un – a suo dire – errore nel calcolo dell’importo mensile della rendita di vecchiaia, sostenendo che il reddito annuo medio determinante ammonta a fr. 44'082.-, di modo che egli ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 655.- mensili. Lo scritto dell’interessato del 28 gennaio 2020 costituisce pertanto un semplice complemento all’opposizione inoltrata il 6 dicembre 2019 contro la decisione della CSC del 25 novembre 2019, scritto che l’interessato ha altresì redatto anteriormente alla notifica, il 31 gennaio 2020, della decisione su opposizione del 13 gennaio 2020, decisione su opposizione mediante la quale la CSC ha confermato la propria decisione del 25 novembre 2019, dal momento che ha ritenuto che l’interessato ha diritto ad una rendita di vecchiaia di fr. 626.- al mese dal 1° dicembre 2019. Tuttavia, e per i motivi che saranno indicati al considerando 2.5 del presente giudizio, il menzionato scritto dell’interessato va eccezionalmente ritenuto quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 13 gennaio 2020. 2.5 Se è certo vero che l’invio raccomandato contenente la decisione su opposizione della CSC del 13 gennaio 2020 è stato ritirato il 31 gennaio

C-1254/2020 Pagina 5 2010, è pur vero che, lo scritto di complemento all’opposizione essendo stato inoltrato dall’interessato il 28 gennaio 2020, ossia allorquando il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione della CSC del 25 novembre 2019 era ormai ampiamente scaduto, la CSC non doveva più tenere conto dello scritto d’opposizione tardivo dell’interessato prima di decidere, tanto più che il contenuto dello stesso, per i motivi che saranno evocati di seguito, non è decisivo per l’esito della controversia. Tuttavia, in considerazione del fatto che successivamente all’emanazione della decisione su opposizione del 13 gennaio 2020, l’interessato ha inviato alla CSC lo scritto del 28 gennaio 2020, scritto che poi la CSC ha trasmesso, il 2 marzo 2020, con ampio ritardo a questo Tribunale, impedendo al Tribunale medesimo di contattare il ricorrente ancora entro il termine ricorsuale (tale termine scadeva di fatto il 2 marzo 2020), lo scritto del ricorrente del 28 gennaio 2020 deve comunque considerarsi quale tempestivo ricorso contro la decisione impugnata e ciò benché egli non abbia poi formalmente deposto, una volta ritirata la decisione impugnata il 31 gennaio 2020, un’impugnativa entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa. 3. 3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l’ALC (RS 0.142.112.681). 3.2 L’allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell’Unione europea (art. 1 ch. 2). 3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell’allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno

C-1254/2020 Pagina 6 della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 3.4 Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l’ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l’organizzazione della procedura, come pure l’esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 4. L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se il calcolo dell’importo mensile della rendita di vecchiaia effettuato dall’autorità inferiore sia, o meno, corretto (v. il ricorso [doc. TAF 1]). 5. 5.1 Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 5.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi dell’art. 30bis LAVS e dell’art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio.

C-1254/2020 Pagina 7 5.3 Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni hanno diritto a una rendita di vecchiaia; il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita (art. 21 cpv. 2 LAVS). Peraltro, giusta l'art. 40 cpv. 1 LAVS, gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni. In caso di anticipazione della rendita, fino all'età del pensionamento, la rendita di vecchiaia viene ridotta del 6,8% per anno d'anticipazione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS). 5.4 5.4.1 L’art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAV). 5.4.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L’art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e) OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell’assicurato comprende l’anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. 5.4.3 Giusta l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS.

C-1254/2020 Pagina 8 5.4.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo straniero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio) oppure di un permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una durata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un simile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo annuo minimo (cfr. l’art. 28 e l’art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti). 5.4.5 Peraltro, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 5.4.6 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertenze sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DTF 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un’attività lavorativa soggetta all’obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all’art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l’applicazione del principio inquisitorio, che per l’amministrazione – e in caso di ricorso per l’autorità giudiziaria – comporta l’obbligo di accertare d’ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l’obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell’11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell’ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS.

C-1254/2020 Pagina 9 5.4.7 Quanto al periodo contributivo, nel ricorso del 28 gennaio 2020, il ricorrente allega, in modo altresì generico, che “gli anni di contributi dovevano essere 18 e non 17” (doc. TAF 1). L’insorgente – cui incombe nell’ambito in esame un obbligo di collaborare accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d) – non ha comunque esibito idonea documentazione – quale in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario – da cui desumere un periodo contributivo in Svizzera superiore a quello determinato dall’autorità inferiore. Il ricorrente non avendo esibito dei mezzi probatori suscettibili di corroborare una durata di contribuzione di 18 anni, non incombe a questo Tribunale di effettuare degli ulteriori accertamenti d’ufficio. In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sull’estratto del conto individuale dell’interessato (doc. 21), non sussistendo altresì i presupposti per l’espletamento d’ulteriori indagini d’ufficio, che il ricorrente ha pagato i contributi AVS da febbraio del 1973 a dicembre del 1990. La CSC ha quindi correttamente ritenuto nella decisione impugnata che il periodo contributivo dell’insorgente è di 17 anni ed 11 mesi (doc. 23 pag. 3). Quest’ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente (anno 1955) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 43 anni fino al 2019 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 8), anno in cui è nato il diritto dell’insorgente ad una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia. 5.5 Giusta l’art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 17 anni completi (doc. 23 pag. 4). Le tabelle delle rendite 2019 prevedono che, in caso di anticipazione della rendita di 1 anno, per un uomo che ha contribuito per 17 anni completi è applicabile la scala delle rendite 17 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 13 [indicatore delle scale per gli uomini in caso di anticipazione della rendita]). L’importo della rendita del ricorrente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 17 ed in funzione del suo reddito annuo medio. 5.6 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un’attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d’assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa è rivalutata, di regola, ogni due anni all’inizio dell’anno civile, in funzione dell’indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un’attività

C-1254/2020 Pagina 10 lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 5.6.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell’insorgente, i redditi derivanti da un’attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1973 al 1990 ammontano a fr. 647'852.- (15'809 + 22'150 + 24'029 + 23'487 + 26'245 + 29'106 + 29'398 + 31'824 + 34'404 + 37'281 + 38'939 + 41'874 + 45'177 + 46'905 + 46'812 + 48'421 + 50'170 + 53'481 + 2'140 + 200; doc. 23 pag. 2). Ora, l’insorgente non ha esibito in sede ricorsuale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario, da cui desumere un importo dei redditi risultanti dall’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera superiore a quello determinato dall’autorità inferiore, ossia fr. 647’852.-. Non può pertanto che essere ritenuto tale importo. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione dell’indice delle rendite. Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore all’anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1976 (cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.091 (Tabelle delle rendite 2019 pag. 15). L’importo del reddito è rivalutato a fr. 706’807.- (647’852 x 1.091). Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 17 anni ed 11 mesi, corrispondenti a 215 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2019 ammonta a fr. 39'450.- ([706’807 : 215] x 12; doc. 23 pag. 4), come rettamente calcolato ed indicato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata. 5.6.2 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 1 e 30 cpv. 2 LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l’insorgente non adempie i presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi. 5.6.3 5.6.3.1 Il reddito annuo medio del ricorrente per il 2019 ammonta quindi a fr. 39’450.- (doc. 23 pag. 4). Tale importo deve essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante indicato nelle tabelle delle rendite 2019 secondo la scala delle rendite 17.

C-1254/2020 Pagina 11 5.6.3.2 A tal proposito, nel ricorso del 28 gennaio 2020, il ricorrente sostiene – riferendosi peraltro alle tabelle delle rendite 2019 secondo la scala delle rendite 44 – che “secondo un nostro calcolo (…) l’anno da prendere in considerazione come base di calcolo dovrebbe essere l’anno 1974 che determina un reddito annuo medio determinante di fr. 44'082.-” (doc. TAF 1). A prescindere dal fatto che il calcolo effettuato non appare comprensibile, va rilevato che l'autorità inferiore ha correttamente considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 39'816.- nel 2019 (le tabelle delle rendite 2019 secondo la scala delle rendite 17 indicano un reddito annuo medio determinante di fr. 39’816.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 39'450.- [Tabelle delle rendite 2019 pag. 72]). 5.6.3.3 La rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 17 e ad un reddito annuo medio di fr. 39’816.- ammonta a fr. 672.mensili (Tabelle delle rendite 2019 pag. 72). Questo importo deve però essere ridotto del 6,8% (art. 40 cpv. 2 LAVS e 56 cpv. 2 OAVS), l'insorgente avendo chiesto di anticipare il diritto alla rendita di vecchiaia di un anno. Ne risulta una rendita di vecchiaia di fr. 626.- al mese (672 – 46; doc. 23 pag. 5). Anche su questo punto il calcolo effettuato dall'autorità inferiore è corretto. 5.7 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo mensile di fr. 626.- dal 1° dicembre 2019, come calcolato dall’autorità inferiore (doc. 23), calcolo che appare corretto e dal quale il Tribunale amministrativo federale non ha motivo, sulla base delle risultanze processuali, di scostarsi d’ufficio. 6. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell’istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel caso concreto, il gravame, in considerazione, fra l’altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 7. 7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

C-1254/2020 Pagina 12 7.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1254/2020 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie del doc. 21 [estratto del conto individuale] e del doc. 23 [foglio di calcolo] dell’incarto dell’autorità inferiore [per conoscenza]) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-1254/2020 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-1254/2020 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2020 C-1254/2020 — Swissrulings