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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2010 C-1207/2010

18 juin 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·737 mots·~4 min·3

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità (decisione del 4 gennaio ...

Texte intégral

Corte II I C-1207/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 giugno 2010 Giudice unico Francesco Parrino, cancelliere Dario Croci Torti. A._______, _______, rappresentata da Patronato INAS, Obergrundstrasse 109, 6005 Lucerna, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 4 gennaio 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1207/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 4 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso la rendita d'invalidità a favore di A._______ con effetto dal 1° marzo 2010, che in data 24 febbraio 2010, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INAS, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1) il ricorso dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata, che le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA), che, in virtù dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), un ricorso può essere validamente depositato anche presso la posta italiana, che secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 14 gennaio 2010 all'interessata (cfr. Pagina 2

C-1207/2010 avviso di ricevimento), sicché il termine di ricorso è scaduto il 15 febbraio (art. 38 LPGA), che, invitata dallo scrivente Tribunale con ordinanza del 6 maggio 2010 a pronunciarsi sulla risposta dell'UAIE del 3 maggio 2010, che propone di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo, la ricorrente non ha risposto nel termine impartito, che non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale, che il ricorso, inoltrato il 24 febbraio 2010 (data del timbro postale), è tardivo e di conseguenza inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 3

C-1207/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Atti giudiziali) - autorità inferiore (n. di rif. AI IT/_______) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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