Corte II I C-1177/2009 {T 0/2} { Sentenza d e l 1 2 agosto 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, patrocinato dall'avvocato Michele Vannucci, via XXVIII agosto 1, IT-52011 Bibbiena, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 2 febbraio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-1177/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 2 febbraio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che, in esito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da lui percepita dal 1° settembre 2002, sarebbe stata soppressa con effetto a partire dal 1° aprile 2009 (doc. 68); in data 19 febbraio 2009, il nominato, validamente rappresentato dall'avv. M. Vannucci di Bibbiena, è insorto contro il menzionato provvedimento amministrativo chiedendo il ripristino del suo diritto ad una rendita intera AI; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito una certificazione medica specialistica (psichiatrica) del Dott. Sordi Vieri del 16 febbraio 2009; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 26 febbraio 2009, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio servizio medico, Dott. Croisier, il quale, nella sua relazione dell'11 maggio 2009, ha affermato che la documentazione prodotta non poneva in evidenza un'incapacità di lavoro di livello pensionabile (doc. 72); nella sua risposta di causa del 22 maggio 2009, l'UAIE ha dunque proposto la reiezione del gravame; in data 28 maggio 2009, il TAF ha trasmesso alla parte ricorrente le osservazioni dell'amministrazione con copia del parere del Dott. Crosier (doc. 71, 72) e l'ha invitata a voler depositare un'eventuale replica; con atto del 22 giugno 2009 dell'avv. Vannucci, l'insorgente ha replicato ribadendo la sua richiesta di ripristino della precedente prestazione AI; a suffragio di quanto chiesto ha prodotto una nuova relazione del Dott. Sordi Vieri del 16 giugno 2009, nella quale vengono apportate alcune precisazioni diagnostiche; Pagina 2
C-1177/2009 ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Crosier, il quale, nella sua relazione del 28 luglio 2009, ha proposto di far visitare l'assicurato presso uno specialista nel Cantone Ticino (doc. 73, 74); duplicando in data 31 luglio 2009, l'UAIE propone pertanto di rinviargli la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine specialistica in Svizzera (neuropsichiatrica) appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi necessario eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più Pagina 3
C-1177/2009 dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e di replica e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 2 febbraio 2009, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) intimato, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato. Pagina 4
C-1177/2009 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R; con allegati: doc. 73, 74: parere del Dott. Croisier del 28 luglio 2009 con nota dell'UAIE del 7 luglio 2009 e la risposta di causa dell'UAIE del 31 luglio 2009) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5