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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2020 C-1046/2020

18 mai 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·961 mots·~5 min·8

Résumé

Assicurazione per l'invalidità (altro) | assicurazione invalidità, trattenuta delle rate arretrate da maggio 2019 a gennaio 2020.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1046/2020

Decisione d e l 1 8 maggio 2020 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente come giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, Spagna ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, trattenuta delle rate arretrate della rendita d’invalidità da maggio 2019 a gennaio 2020 (decisione del 17 febbraio 2020).

C-1046/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 17 gennaio 2020 l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha assegnato a A._______ un quarto di rendita d’invalidità a decorrere dal 1° maggio 2019, precisando che avrebbe trattenuto momentaneamente gli importi dovuti retroattivamente per il periodo maggio 2019 – gennaio 2020, in attesa di una risposta della SUVA in merito ad un’eventuale richiesta di compensazione (doc. TAF 1). 2. Con gravame inoltrato il 17 febbraio 2020 (cfr. timbro postale sulla busta contenente il gravame) l’assicurato si è opposto a tale trattenuta da parte dell’autorità inferiore e ne ha chiesto il motivo (doc. TAF 1). 3. Con scritto del 17 marzo 2020 l’autorità inferiore, facendo riferimento al formulario allegato, ritornato dalla SUVA il 5 marzo 2020, ha comunicato a questo Tribunale che l’assicuratore infortuni non ha richiesto la compensazione con gli importi trattenuti e che gli stessi (rendite per il periodo maggio 2019 – gennaio 2020, per un totale di CHF 1'845.-) sarebbero stati dunque versati all’assicurato nel mese di aprile 2020 (doc. TAF 5). 4. Con scritto del 5 maggio 2020 l’UAIE ha trasmesso a questo Tribunale copia della decisione del 30 aprile 2020 con cui ha liberato le rate di rendita di invalidità provvisoriamente trattenute (periodo maggio 2019 – gennaio 2020, per un totale di CHF 1'845.-) a favore dell’assicurato, precisando che il pagamento della menzionata somma di CHF 1'845.- è stato effettuato assieme alla rendita mensile all’inizio del mese di aprile 2020 (doc. TAF 9). 5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero. 6. Da quanto esposto discende che il ricorso del 17 febbraio 2020 va stralciato dai ruoli, in quanto privo di oggetto. Avendo nel frattempo l’autorità inferiore emanato la decisione del 30 aprile 2020 con cui ha riconosciuto il

C-1046/2020 Pagina 3 diritto dell’assicurato di percepire anche l’importo della rendita riconosciuto retroattivamente, temporaneamente sospeso, di CHF 1'845.-, peraltro già pagatogli ad inizio aprile 2020, è venuto meno l’interesse degno di protezione del ricorrente all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. 8.1 Visto l’esito della lite non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). 8.2 Nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentato e neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1046/2020 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-…/2020 è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento), – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata), – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

C-1046/2020 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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