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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2012 B-2983/2012

5 décembre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,434 mots·~12 min·2

Résumé

Riconoscimento diploma/formazione | Attestazione del livello

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte II B-2983/2012

Sentenza d e l 5 dicembre 2012 Composizione

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Ronald Flury, Frank Seethaler, cancelliere Alexander Moses.

Parti

A._______ ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Attestazione del livello.

B-2983/2012 Pagina 2

Fatti: A. Il 15 gennaio 2012 A._______ ha presentato all'Ufficio federale della formazione professionale UFFT una "richiesta preliminare" volta al riconoscimento del diploma quale "perito in informatica" rilasciatogli il 9 luglio 2002 dall'Istituto tecnico industriale paritario "…" di … (Italia). Con scritto del 23 gennaio 2012 l'UFFT ha informato il richiedente che il diploma presentato concerne una professione non regolamentata, invitandolo a presentare una domanda di attestazione del livello. Il 27 aprile 2012 A._______ ha quindi presentato all'UFFT una domanda di attestazione di livello. Con decisione del 2 maggio 2012, l'UFFT ha confermato che il diploma di "perito in informatica" può essere inserito nel sistema educativo svizzero al livello "formazione di base del livello secondario II (attestato federale di capacità, AFC)". B. Contro la decisione appena menzionata, A._______ è insorto al Tribunale amministrativo federale con un ricorso del 28 giugno 2012, chiedendo di "rivedere" l'attestazione di livello rilasciata dall'UFFT. Entro il termine assegnato con decisione incidentale del 7 giugno 2012, il ricorrente ha versato al Tribunale amministrativo federale l'importo di fr. 1'000.– a titolo di anticipo per le spese processuali. Con scritto del 28 giugno 2012, egli ha chiesto di essere esonerato dal pagamento di tali spese, fornendo al contempo ulteriori dettagli sul diploma da lui conseguito in Italia. Come richiesto con ordinanza del 6 luglio 2012, il ricorrente ha presentato in data 13 agosto 2012 il formulario "Domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali", corredato dei giustificativi ivi richiesti. C. Con risposta del 16 agosto 2012, l'autorità inferiore postula la reiezione del gravame, ritenendo, in sostanza, che non si possa pretendere che il diploma del ricorrente "conseguito dopo la scuola dell'obbligo e situato a livello secondario superiore in Italia sia correlato a diplomi di livello terziario svizzeri". Replicando l'11 settembre 2012, il ricorrente chiede "che il diploma di perito informatico (maturità tecnica) conseguito in Italia […] sia posto come attestazione di livello ad una formazione svizzera di scuola tecnica ST, o, nel peggiore dei casi, ad una formazione del sistema svizzero di scuola di maturità specializzata, ma non ad una formazione di base del livello secondario II (attestato federale di capacità, AFC) senza maturità tecnica". Con duplica del 1° ottobre 2012, l'autorità inferiore ha pre-

B-2983/2012 Pagina 3 cisato di attestare – a livello di formazione secondaria II – unicamente il certificato di formazione pratica (CFP) e l'attestato federale di capacità (AFC), soggiungendo che "è invece possibile richiedere, che l'UFFT esamini se un titolo estero sia equipollente […] ad una maturità professionale federale. In tal caso il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare una richiesta di riconoscimento e non, come in casu, un'attestazione del livello". Nella sua triplica del 22 ottobre 2012 il ricorrente ha ribadito la sua posizione. Diritto: 1. Contro le decisioni dell'UFFT è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). La decisione impugnata reca la data del 2 maggio 2012 ed è quindi pervenuta alla ricorrente, al più presto, il giorno successivo. Il ricorso è stato introdotto il 1° giugno 2012 ed è quindi tempestivo (art. 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. Il ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile. 2. Il ricorrente domanda, in via principale, che il suo titolo di studio sia classificato al livello di "tecnico ST". Tale titolo veniva conferito secondo l'art. 58 cpv. 3 della previgente legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (RU 1979 1687) dalle scuole dei tecnici riconosciute dalla Confederazione e corrisponde all'odierno titolo "tecnico dipl. SSS" rilasciato dalle scuole specializzate superiori di tecnica (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.1, con riferimento all'allegato 1 all'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo 2005 [RS 412.101.61]). Le scuole specializzate superiori – istituite a norma dell'art. 29 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, SR 412.10) – fanno parte della formazione professionale superiore regolata dagli art. 26 e segg. della legge appena menzionata e si situano – come questo Tribunale ha già avuto occasione di precisare – a livello terziario (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo

B-2983/2012 Pagina 4 federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.2.2). Tale conclusione è confermata anche dalla classificazione operata dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) dell'Unione europea, la quale situa la formazione impartita in Svizzera dalle scuole specializzate superiori ("Höhere Fachschulen") al livello terziario, rispettivamente, secondo la classificazione ISCED (International Standard Classification of Education), al livello 5B (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Schweiz:% C3%9Cberblick, consultato il 15 novembre 2012). Il ricorrente dispone, per contro, di un diploma rilasciato in Italia da un istituto tecnico, il quale si situa, alla stessa stregua dei licei e degli istituti professionali, al livello secondario, corrispondente alla classificazione ISCED 3 (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italia:Sinte si e https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italia:Istruzi one_secondaria_e_post-secondaria_non_terziaria, consultati il 15 novembre 2012, cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.2.4). Ne consegue che il diploma del ricorrente, di livello secondario, non può essere situato allo stesso livello di un diploma quale "tecnico ST" o "tecnico dipl. SSS", di livello terziario. 3. Il ricorrente postula, in via subordinata, che il diploma da lui conseguito venga classificato al livello secondario quale maturità professionale. L'autorità inferiore, al riguardo, assevera che con l'attestazione del livello un titolo estero venga correlato al sistema educativo svizzero in base al livello e alla durata della formazione, senza paragonare i contenuti della formazione estera ai contenuti di una formazione svizzera. Di conseguenza non è possibile – soggiunge l'autorità inferiore – valutare se i contenuti di una formazione estera siano paragonabili a una maturità professionale svizzera. Al livello secondario II sarebbero unicamente attestabili – secondo l'UFFT – il certificato federale di formazione pratica (CFP) e l'attestato federale di capacità (AFC). 3.1 Nelle professioni non regolamentate non è necessario il riconoscimento di un diploma estero. L'UFFT rilascia tuttavia – su richiesta – un'attestazione di livello, avente lo scopo di informare scuole, futuri datori di lavoro e autorità sul livello del diploma estero nel sistema formativo svizzero. L'esame dell'UFFT non concerne, in tale ambito, l'equipollenza di un titolo estero con un titolo svizzero, ma unicamente il suo livello nel sistema educati-

B-2983/2012 Pagina 5 vo svizzero (cfr. per tutto sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-2705/2010 del 28 settembre 2010, consid. 2.4, con riferimenti). L'autorità inferiore ha argomentato che un titolo estero viene correlato al sistema educativo svizzero in base al livello e alla durata della formazione, senza paragonare i contenuti della formazione estera ai contenuti della formazione svizzera, limitandosi quindi a raffrontare dei diplomi, entro il livello secondario II, unicamente all'attestato federale di formazione pratica e all'attestato federale di capacità. Così operando, l'autorità inferiore non tiene conto della circostanza che, anche all'interno del livello formativo testé indicato, è possibile assolvere formazioni di grado e durata differenti. Nell'ambito della formazione professionale di base si tratta – in particolare – del certificato federale di formazione pratica, dell'attestato federale di capacità e della maturità professionale. La maturità professionale comprende una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità e una formazione approfondita complementare alla formazione professionale di base (art. 2 dell'ordinanza sulla maturità professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr, RS 412.103.1). L'insegnamento per il suo ottenimento può avvenire durante la formazione professionale di base o al termine della medesima, parallelamente all'attività professionale o in un'offerta scolastica a tempo pieno (art. 13 cpv. 1 OMPr). Contrariamente all'attestato federale di capacità, la maturità professionale consente l'accesso senza esame d'entrata a una scuola universitaria professionale (art. 39 cpv. 2 LFPr). Essa si situa quindi indubbiamente a un livello superiore rispetto all'attestato federale di capacità. 3.2 Come si è visto, il ricorrente è titolare di un diploma rilasciato da un istituto tecnico italiano. In passato, nell'ambito di un'attestazione del livello, l'UFFT ha già correlato il diploma rilasciato in Italia da un istituto professionale a un attestato federale di capacità con maturità professionale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. D). In concreto, non si ravvisano motivi per i quali una simile attestazione non possa, a priori, essere rilasciata in presenza di una formazione conseguita in Italia presso un istituto tecnico. In particolare, non si giustifica di rilasciare un'attestazione limitata al solo certificato federale di capacità nella misura in cui il diploma litigioso si riveli essere di livello superiore. Una siffatta limitazione priverebbe infatti l'attestazione di livello del suo scopo primario, ovvero quello di informare scuole, futuri datori di lavoro e autorità sul livello del diploma estero nel sistema formativo svizzero. L'autorità inferiore pretende che, nell'ambito di un'attestazione di livello si esamini unicamente il livello e la durata della for-

B-2983/2012 Pagina 6 mazione estera. Non è tuttavia dato a divedere come essa intenda accertare il livello di titolo di formazione estero, senza confrontarsi – in particolare – con le formazioni superiori alle quali esso permette di accedere e con il grado di approfondimento del medesimo. Al riguardo, l'autorità inferiore osserva a ragione che l'accesso alle università svizzere è di competenza delle singole università (osservazioni del 16 agosto 2012, pag. 3). Ciò non impedisce tuttavia che essa vagli anche le possibilità di formazione terziaria alle quali il diploma estero permette di accedere nel Paese ove è stato rilasciato e attesti di conseguenza il livello nel sistema educativo svizzero. L'attestazione di livello dispone infatti di un valore puramente informativo e non pregiudica, quindi, l'esito di un eventuale riconoscimento nell'ambito della procedura di ammissione a un'istituzione formativa di livello terziario. Per quale ragione – secondo l'autorità inferiore – il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento del suo titolo estero quale maturità professionale anziché un'attestazione di livello non è dato di sapere. 3.3 Alfine di emanare un'attestazione di livello che disponga della necessaria attendibilità, l'autorità inferiore deve quindi tenere conto, oltre che della durata della formazione e del "livello" della medesima, anche del suo grado di approfondimento e delle formazioni ulteriori alle quali essa permette di accedere nel Paese nel quale il relativo titolo di studio è stato rilasciato. In quest'ottica, l'autorità inferiore non potrà esimersi dall'attestare – entro il livello secondario II e qualora ne siano adempiuti i presupposti – anche altre formazioni all'infuori dell'attestato federale di formazione pratica o dell'attestato federale di capacità. Nell'evenienza, i necessari accertamenti non sono stati operati, essendosi l'autorità inferiore limitata di principio a correlare dei titoli di studio esteri di livello secondario ai soli attestati federali menzionati poc'anzi. La causa è quindi da rinviare all'autorità inferiore affinché verifichi se il diploma del ricorrente può essere correlato al sistemo educativo svizzero alla stregua di una maturità professionale ed emani, se del caso, una nuova attestazione di livello. 4. In esito all'odierno giudizio, il ricorrente ottiene causa vinta in merito alla mancata attestazione del suo diploma al livello di una maturità professionale. Egli soccombe, invece, per quanto attiene alla sua richiesta di equipararlo allo stesso livello di un diploma quale "tecnico ST". Le spese giudiziarie andrebbero pertanto poste parzialmente a suo carico (art. 63 cpv. 1 PA). Il ricorrente ha tuttavia chiesto di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio. La documentazione allegata alla sua istanza comprova

B-2983/2012 Pagina 7 un evidente stato di ammanco e con ciò l'impossibilità di far fronte alle spese processuali. Un esame approfondito circa le possibilità di successo del ricorso appare superfluo alla luce dell'esito del presente procedimento. Il ricorrente va pertanto esonerato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 5. Poiché non rappresentato da un avvocato o da un altro mandatario professionale, al ricorrente non compete un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 1 lett. a e contrario del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La causa è rinviata all'autorità inferiore affinché, secondo i considerandi, esperisca i necessari accertamenti ed emani, se del caso, una nuova attestazione di livello. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo, di fr. 1'000.–, è rimborsato al ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario per restituzione anticipo); – autorità inferiore (n. di rif. 353/tag/19615; atto giudiziario); – Dipartimento federale dell'economia DFE (atto giudiziario).

B-2983/2012 Pagina 8 Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Alexander Moses

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 19 dicembre 2012

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