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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 A-812/2024

9 mars 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·8,729 mots·~44 min·2

Résumé

Assistenza amministrativa | assistenza amministrativa (CDI CH-IT)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte I A-812/2024

Sentenza d e l 9 marzo 2026 Composizione

Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Keita Mutombo, Iris Widmer, cancelliere Luca Rossi.

Parti

1. A._______, 2. B._______, entrambi patrocinati dall'avv. Alexander Henauer, Studio legale e notarile, ricorrenti,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, autorità inferiore.

Oggetto

assistenza amministrativa (CDI CH-IT).

A-812/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 5 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate, Settore Internazionale, Ufficio Cooperazione Internazionale – competente autorità fiscale dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) – ha presentato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente A._______ per il periodo fiscale dal 2015 al 2019 compresi, fondandosi sull’art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in combinazione con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (anch’esso pubblicato nella RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771; in seguito: Protocollo aggiuntivo). A.b Nella predetta domanda di assistenza amministrativa, l'autorità richiedente italiana ha esposto quanto segue: «Nel corso di un controllo sulla posizione fiscale della società C._______ spa è emerso che il signor A._______, dipendente della C1._______ SA, distaccato presso la società controllata e membro del CdA di quest’ultima, aveva percepito compensi di euro 211'000.00 nel 2012 e di euro 266'000.00 nel 2013. In data 27 giugno 2019 l’Ufficio notificava al contribuente l’invito ex art. 32 del DPR 600/1973 n. I00603/2019 con il quale veniva richiesta la documentazione bancaria (estratti patrimoniali ed estratti conti correnti) relativa alle eventuali consistenze finanziarie detenute in Svizzera dal 2011 a giugno 2019. Il contribuente al riguardo non produceva alcuna documentazione, né forniva chiarimenti in merito ai redditi suddetti percepiti dalla società Svizzera. Nei primi mesi del 2021 il contribuente riceveva la comunicazione cambiaverso per l’anno d’imposta 2017 con la quale si rilevava l’omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, atteso che a seguito dello scambio di informazioni CRS con la Svizzera il contribuente nel 2017 risultava titolare dei seguenti conti correnti detenuti in Svizzera presso D._______: c/c n. (…) con saldo di CHF 256'557.72; c/c n. (…) con saldo di CHF 0,00. A seguito della citata comunicazione cambia-verso per l’anno d’imposta 2017, il contribuente in data 19/04/2021 ha presentato la dichiarazione dei

A-812/2024 Pagina 3 redditi integrativa, modello Unico PF 2018, identificativo dichiarazione (…) per i redditi del 2017, compilando il quadro RW e dichiarando le consistenze detenute in Svizzera. In data 10/11/2021 l’Ufficio notificava al contribuente un ulteriore invito ex art. 32 del DPR 600/1973 n. l00130/2021 con il quale si chiedeva oltre alla documentazione bancaria dei conti detenuti in Svizzera anche quella riguardante la rilevanza o irrilevanza reddituale delle somme movimentate (origine della provvista e delle movimentazioni in entrata). Il contribuente ancora una volta non forniva all’Ufficio alcun chiarimento né tanto meno documentazione. L’Ufficio con l’invito n. (…) ha ulteriormente invitato il contribuente a fornire la documentazione relativa alle consistenze finanziarie detenute in Svizzera (in particolare gli estratti conto, copia del contratto di apertura, redditi maturati, ecc.) e risultanti dallo scambio di informazioni CRS e dalla dichiarazione integrativa presentata dallo stesso contribuente relativa all’annualità 2017, con la quale ha compilato il quadro RW relativo al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute in Svizzera. Ma anche in riferimento a tale invito il contribuente non ha fornito chiarimenti e documentazione relativa alle dichiarate disponibilità finanziarie detenute in Svizzera né ha indicato e documentato la data di apertura dei citati conti. Di conseguenza non è possibile ottenere ulteriori informazioni all’interno della nostra giurisdizione, in quanto le nostre possibilità investigative e procedurali interne sono state esaurite». A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo dal 2015 al 2019 compresi: «In relazione ai conti finanziari n. (…) e (…) accesi presso D._______ e n. (…) acceso presso E._______, si chiede cortesemente di fornire quanto segue: - Data apertura dei conti; - Estratti conto dal 23/02/2015 al 31/12/2019». B. B.a Con decreto di edizione del 27 ottobre 2023, l’AFC ha esortato la E._______ (di seguito: E._______) a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste, ad informare la persona interessata dell’apertura del procedimento e ad invitarla a designare, entro dieci giorni, un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.

A-812/2024 Pagina 4 B.b Con decreto di edizione del 27 ottobre 2023, l’AFC ha esortato D._______ (di seguito: D._______) a trasmettere entro dieci giorni dalla data di ricezione dello stesso le informazioni richieste, ad informare la persona interessata dell’apertura del procedimento e ad invitarla a designare, entro dieci giorni, un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. B.c Con scritto del 9 novembre 2023, E._______ ha trasmesso le informazioni richieste, segnalando di aver informato la persona interessata e la persona abilitata a ricorrere. B.d Con scritto del 13 novembre 2023, D._______ ha trasmesso le informazioni richieste, segnalando di aver informato la persona interessata e la persona abilitata a ricorrere. B.e Con scritto del 15 novembre 2023, l'avv. Alexander Henauer ha annunciato di rappresentare A._______ e B._______ nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, chiedendo l'acceso agli atti. Ha altresì comunicato l’opposizione a priori dei suoi mandanti alla trasmissione all’autorità richiedente italiana di qualsiasi informazione che li riguarda. B.f Il 28 novembre 2023, l'AFC ha concesso all'avv. Alexander Henauer l'accesso agli atti, impartendogli un termine di dieci giorni – poi prorogato fino al 21 dicembre 2023 – per prendere eventualmente posizione riguardo alla prospettata trasmissione all’autorità richiedente italiana delle informazioni e della documentazione raccolta. B.g Con osservazioni del 20 dicembre 2023, A._______ e B._______, per il tramite del proprio legale, si sono integralmente opposti alla trasmissione all’autorità richiedente italiana delle informazioni raccolte dall’AFC, riservandosi di addurre le proprie motivazioni in sede di ricorso. B.h Con decisione finale del 5 gennaio 2024, l’AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 5 ottobre 2023, relativa a A._______ e a B._______, statuendo di trasmettere all’autorità richiedente italiana le informazioni richieste relative al periodo compreso fra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2019, unitamente alla documentazione raccolta, e meglio copia degli estratti conto e delle distinte patrimoniali delle relazioni bancarie n. (…) e (…) presso D._______ e n. (…) presso E._______ per il periodo fiscale interessato. C.

A-812/2024 Pagina 5 C.a Avverso la predetta decisione il 6 febbraio 2024 A._______ e a B._______ (di seguito: ricorrente 1, ricorrente 2 e unitamente ricorrenti), tramite il proprio patrocinatore, hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone, in via principale, l’annullamento e il rifiuto di concedere l’assistenza amministrativa e la trasmissione delle informazioni raccolte all’autorità richiedente italiana; in via subordinata, il parziale annullamento, nel senso che l’AFC trasmetta soltanto gli estratti conto dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019, non quelli degli anni precedenti, né i documenti di apertura dei conti, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Dei motivi addotti a sostegno delle proprie conclusioni si dirà nei considerandi in diritto. C.b Con risposta del 26 marzo 2024, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso presentato il 6 febbraio 2024, prendendo posizione in merito alle censure dei ricorrenti. C.c Con i memoriali di replica del 6 maggio 2024 e di duplica del 31 maggio 2024, le parti si sono confermate nelle proprie antitetiche conclusioni, ribadendo le proprie argomentazioni e respingendo quelle avverse. C.d Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione – in casu la CDI CH-IT – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza. 1.2 Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è attualmente retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie

A-812/2024 Pagina 6 della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 5 ottobre 2023, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti, nella misura in cui essi hanno partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore, sono destinatari della decisione impugnata e hanno chiaramente un interesse al suo annullamento o alla sua modificazione (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'AFC non può che intervenire alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure

A-812/2024 Pagina 7 («Rügeprinzip») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo sostanziate a sufficienza (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di trasmettere le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario rischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è rappresentato dalla decisione finale del 5 gennaio 2024 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 5 ottobre 2023 inoltrata dall'autorità richiedente italiana sulla base dell'art. 27 CDI CH-IT nei confronti dei ricorrenti, decidendo di trasmettere le informazioni richieste unitamente alla documentazione raccolta. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare l'ammissibilità della predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, sia dal punto di vista meramente formale che da quello materiale, alla luce delle puntuali censure sollevate dai ricorrenti. A tal fine, qui di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 – 3.6 del presente giudizio). 3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT], 5635 e 5637; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016

A-812/2024 Pagina 8 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo – in particolare la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo – si applicano a quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, 5637; [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.1.1; A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Tale è il caso della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto, presentata il 5 ottobre 2023 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2019. 3.2 Le disposizioni dell'art. 27 CDI CH-IT sono precisate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Detta norma disciplina in particolare le esigenze formali a cui deve sottostare la domanda di informazioni (cfr. Messaggio CDI CH-IT, 5636), prevedendo alla cifra 2 che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentato una richiesta di informazioni secondo l'art. 27 CDI CH-IT: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1; A- 1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, detta lista di esigenze di contenuto è concepita in modo tale che se lo Stato richiedente vi si conforma scrupolosamente, lo stesso è di principio reputato fornire le informazioni sufficienti a dimostrare la «rilevanza verosimile» della sua domanda (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.3; 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.2.1 con rinvii). 3.3 Espresso all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza verosimile delle informazioni – ovvero, la condizione «verosimilmente rilevante» – per l'applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile,

A-812/2024 Pagina 9 senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un'informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.3.1 con rinvii). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5084/2021 del 3 gennaio 2024 consid. 6.1; A-539/2021, A-546/2021 e A- 548/2021 del 29 dicembre 2023 consid. 4.2.4). Va inoltre rilevato che, i procedimenti in materia di assistenza amministrativa, non statuiscono materialmente sull'oggetto della controversia (cfr. sentenze del TAF A- 6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.6.5; A-6385/2012 del 6 giugno 2013 consid. 2.2.1). Compete, infatti, ad ogni Stato determinare il rispetto e l'applicazione corretta della propria legislazione (cfr. sentenze del TAF A-525/2017 del 29 gennaio 2018 [confermata parzialmente con sentenza del TF 2C_141/2018 del 24 luglio 2020]; A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3; A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 4.2.2.5; A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.5.1; A-6589/2016 ibidem;). Conseguentemente ogni censura in proposito deve essere fatta valere davanti alle istanze nazionali competenti (cfr. sentenza del TAF A-907/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.2.3). 3.4 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato

A-812/2024 Pagina 10 alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate («sofort entkräftet») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.1 con rinvii; parimenti sentenza del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A- 4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.4.2 con rinvii). 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all’art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.7; sentenze del TAF A-4597/2021 del 4 gennaio 2024 consid. 6.6; A-5046/2018 del 22 maggio 2019 considd. 4 e 5; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.9.1; A-2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.9.1). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati coinvolti e che l’autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Nello specifico, ciò è l’espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l’esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all’AFC di informare espressamente l’autorità richiedente in ordine alle restrizioni d’uso delle informazioni trasmesse (cfr. DTF 147 II 13 ibid.; sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7). Sulla base del principio dell'affidamento, la Svizzera può ritenere che lo Stato richiedente, con il quale è legato da un accordo di assistenza amministrativa, rispetterà il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4949/2022 del 4 aprile 2025 consid. 3.5 con rinvii). In una recente sentenza di principio – ora impugnata con ricorso dinanzi al Tribunale federale – questo Tribunale ha confermato che, la dimensione personale del principio di

A-812/2024 Pagina 11 specialità, permane nonostante il cambiamento nel commentario dell’OCSE (cfr. sentenza del TAF A-4889/2024 del 16 settembre 2025 consid. 8). 3.6 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidiarietà (cfr. lett. ebis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii; 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-2133/2022 del 25 marzo 2025 consid. 3.6; A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1). 4. Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto come dal punto di vista strettamente formale la domanda di assistenza amministrativa del 5 ottobre 2023 inoltrata dall'autorità richiedente italiana (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]) risulti adempiere ai requisiti formali alla base della sua ammissibilità, la stessa indicando in maniera sufficiente tutte le informazioni richieste dall'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT nonché dalla lett. ebis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, quali l'identità della persona interessata oggetto dell'inchiesta fiscale in Italia, la fattispecie alla sua base, lo scopo fiscale, l'identità del detentore delle informazioni e il periodo fiscale interessato (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Tali aspetti non vengono peraltro neppure espressamente censurati dai ricorrenti. Di fatto, si tratta di una domanda individuale di assistenza amministrativa circoscritta ad uno specifico soggetto fiscale italiano, il qui ricorrente 1. Essa è volta all'accertamento degli adempimenti dichiarativi del ricorrente 1 ai fini dell’imposizione diretta sulle persone fisiche in Italia e al monitoraggio fiscale delle attività estere nel quadro RW (ossia quella sezione della dichiarazione dei redditi in cui i contribuenti italiani devono indicare le loro attività e investimenti detenuti all’estero), mediante la raccolta di informazioni riguardanti le relazioni bancarie presso istituti svizzeri di cui quest’ultimo risulta essere titolare.

A-812/2024 Pagina 12 5. Ciò constatato, per il Tribunale si tratta dunque di esaminare se dal punto di vista materiale l'autorità inferiore poteva o meno dare seguito alla predetta domanda di assistenza, viste in particolare le censure sollevate dai ricorrenti (cfr. considd. 5.1 – 5.3 del presente giudizio) 5.1 5.1.1 I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del principio della «rilevanza verosimile» prescritto all'art. 27 CDI CH-IT, in base al quale si scambiano solo le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della citata Convenzione. Essi ritengono che nell’ambito della procedura di accertamento fiscale interna, le informazioni e la documentazione oggetto della domanda di assistenza sarebbero già state ampiamente raccolte dall’autorità richiedente italiana. La richiesta di trasmissione delle stesse nel quadro dell’assistenza amministrativa sarebbe pertanto del tutto ingiustificata e immotivata, tantopiù che il ricorrente 1, sulla base di tali informazioni, è già stato oggetto di contestazione e di sanzione per gli anni dal 2011 al 2016. 5.1.2 A tal proposito, questo Tribunale ribadisce che, come già illustrato al consid. 3.3 del presente giudizio, il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rivelino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo, infatti, di competenza dello Stato richiedente, con la conseguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii). 5.1.3 Nello specifico, le censure sollevate dai ricorrenti riguardo alla lacunosità della domanda di assistenza e alla mancanza di probabile rilevanza delle informazioni richieste dall’autorità estera, sono oltremodo generiche e non affrontano minimamente la questione del nesso fra i fatti esposti nella domanda e le informazioni di cui l’AFC prospetta la trasmissione. Ciò puntualizzato, il Tribunale rileva come nella domanda di assistenza amministrativa del 5 ottobre 2023 l’autorità richiedente italiana abbia indicato in maniera chiara ed esaustiva i motivi per cui necessita gli estratti conto

A-812/2024 Pagina 13 delle relazioni bancarie su cui si basa la richiesta e la data della loro apertura. Essa ha identificato il ricorrente 1 come intestatario e avente diritto economico delle suddette relazioni finanziarie di cui ha fornito il numero di conto e il nome dell’istituto bancario. Essa ha fornito una descrizione dettagliata degli antefatti procedurali e delle circostanze che hanno portato alla sua richiesta. Dalla descrizione della fattispecie emerge una certa reticenza del ricorrente 1, nel quadro della procedura fiscale interna, a fornire le delucidazioni richiestegli dall’Agenzia delle entrate riguardo «alle consistenze finanziarie detenute in Svizzera (in particolare gli estratti conto, copia del contratto di apertura, redditi maturati, ecc.)». Siccome l'autorità richiedente italiana sospetta il ricorrente 1 di non aver adempiuto agli obblighi fiscali in materia di dichiarazione dei redditi e della sostanza detenuti all’estero, essa necessita quindi di verificare tale eventualità. Le informazioni relative ai conti bancari in Svizzera, ossia gli estratti conto e il momento dell’apertura degli stessi, mirerebbero dunque a determinare le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera e la rilevanza reddituale delle somme depositate su tali relazioni bancarie nel periodo fiscale determinante, al fine di appurare o escludere se al ricorrente 1 siano imputabili violazioni degli obblighi dichiarativi e di versamento di imposte in Italia. In definitiva, le informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana risultano in nesso con la fattispecie e lo scopo fiscale alla sua base, sicché il Tribunale non ravvisa alcun motivo per ritenerle come non verosimilmente rilevanti. Non si intravvede poi alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto. 5.1.4 Alla luce di quanto precede, occorre ritenere che l’autorità richiedente italiana ha presentato sufficienti punti di connessione ai fini fiscali tra i fatti descritti e le informazioni richieste e tutti gli elementi che cita sono quindi in grado di escludere che la richiesta sia casuale o speculativa. Così come formulata – e contrariamente all’opinione dei ricorrenti – la domanda del 5 ottobre 2023 non costituisce quindi una ricerca indiscriminata di informazioni. Fintantoché uno Stato si accerta che una data persona, a titolo individuale, ha pienamente soddisfatto i suoi obblighi fiscali, in quanto nutre un dubbio al riguardo, non si può infatti parlare di «fishing expedition». L'accertamento della percezione corretta delle imposte è di per sé uno scopo sufficiente per giustificare una domanda di assistenza amministrativa, per lo meno quando si tratta di un'istanza di assistenza individuale in relazione ad un caso concreto (cfr. sentenze del TAF A-1015/2015 del 18 agosto 2016 consid. 9; A-2872/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8). Non si intravvede, infine, alcuna violazione del principio della proporzionalità, la richiesta degli estratti conto essendo del tutto plausibile in tale contesto e non

A-812/2024 Pagina 14 avendo saputo i ricorrenti sostanziare maggiormente tale censura, né fornire elementi a suffragio dei propri asserti. 5.2 5.2.1 A mente dei ricorrenti, inoltre, le informazioni richieste dall’autorità estera non sarebbero trasmissibili poiché menzionano, in quanto cointestataria dei conti oggetto di verifica, anche la ricorrente 2, nonostante di quest’ultima non sia stato fatto il benché minimo riferimento nella domanda di assistenza amministrativa. La trasmissione degli estratti conto di relazioni bancarie di cui entrambi i ricorrenti sono intestatari diretti, comporterebbe pertanto una violazione della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1) e del principio di tutela della privacy ai sensi degli art. 8 CEDU implicando una trasmissione di dati non specificatamente richiesta, in violazione dell’art. 22f LAAF. 5.2.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale osserva che la domanda di assistenza, di regola, persegue lo scopo di ottenere informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze, ben definite, possono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assoggettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. La trasmissione di informazioni è quindi in linea di principio possibile, a condizione che sia soddisfatto il requisito della rilevanza verosimile. Per quanto concerne, in particolare, i terzi non coinvolti, la trasmissione dei loro nominativi è ammissibile ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 LAAF solo se tale informazione è presumibilmente pertinente per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata, ossia rilevante per l'obiettivo fiscale perseguito dallo Stato richiedente nei suoi confronti, e se la stessa è proporzionata (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1; 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2 [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). La trasmissione risulta dunque ammissibile laddove la rimozione dei nominativi di terzi renderebbe la richiesta di assistenza amministrativa priva di senso perché impedirebbe o renderebbe oltremodo difficoltosa l'inchiesta fiscale nello Stato richiedente. In altre parole, l'art. 4 cpv. 3 LAAF non impedisce la trasmissione di informazioni relative a terzi non coinvolti se la stessa è necessaria, ossia se la soppressione di tali informazioni vanificherebbe lo scopo dell'assistenza fiscale internazionale (cfr. DTF 144 II 29 consid. 4.2.3 con riferimenti; sentenze del TF 2C_616/2018 del 9 luglio 2019 consid. 3.1; 2C_387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1; sentenza del

A-812/2024 Pagina 15 TAF A-3482/2018 del 5 agosto 2019 consid. 7.3.2Wurde zum Teil alles schon im Abschnitt „Recht“ gesagt, sodass hier eigentlich nur noch nach oben (z.B. E. 3.3) verwiesen werden müsste. Damit könnten die Urteile auch kürzer gefasst werden. [confermata con sentenza del TF 2C_703/2019 del 16 novembre 2020]). L'interesse privato dei terzi all'oscuramento della loro identità non primeggia sull'interesse pubblico ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile. Nella DTAF 2010/40 questo Tribunale ha inoltre avuto modo di stabilire che gli importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono sull'interesse individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (consid. 4.5 e 6.5 con riferimenti; cfr. anche sentenza del TAF A-6920/2010 del 21 settembre 2011 consid. 5.1.1). Ad ogni modo, anche dopo la trasmissione delle informazioni che li riguardano, i terzi hanno modo di difendersi. Da un lato essi possono infatti esigere dallo Stato richiesto (nel caso specifico la Svizzera) che non dia il consenso all'utilizzo delle informazioni in modo non conforme all'accordo e in contrasto con il principio di specialità. Dall’altro, possono far valere nello Stato richiedente che le informazioni trasmesse non siano usate contro di loro in base al principio di specialità, a meno che non venga avviata una nuova procedura di assistenza amministrativa contro di loro (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.3.3 e sentenze del TAF A-4119/2024 del 30 ottobre 2025 consid. 1.4.4; A-6446/2023 del 7 marzo 2025 consid. 2.2.1.2; A-5794/2022 del 3 luglio 2023 consid. 3.4.3 con ulteriori riferimenti). 5.2.3 Nell’evenienza concreta, occorre quindi riconoscere che, sebbene il nominativo della ricorrente 2, che emerge dai dati bancari raccolti dall’AFC come contitolare dei conti oggetto di accertamento, non figurasse nella domanda di assistenza, nulla osta alla loro trasmissione all’autorità richiedente italiana. Scopo della richiesta di assistenza è infatti quello di accertare il rispetto degli obblighi fiscali del ricorrente 1 in relazione ai conti bancari che l’autorità richiedente italiana sa che egli detiene in Svizzera, ma di cui non conosce l’entità, né la data di apertura. Come rettamente rilevato dall’autorità inferiore non si può esigere che l’autorità estera si diffonda in modo minuzioso riguardo alla fattispecie nella domanda di assistenza, né si può pretendere che essa conosca ogni dettaglio – come l’esistenza di un contitolare – dei conti di cui chiede per l’appunto le informazioni allo Stato svizzero. Respingere la domanda di assistenza amministrativa per la sola ragione che l’autorità richiedente italiana non ha segnalato nella fattispecie la possibilità di una contitolarità dei conti detenuti in Svizzera dal ricorrente 1 – unica persona interessata dalla domanda – risulterebbe essere pertanto un esercizio di formalismo eccessivo, contrario allo scopo

A-812/2024 Pagina 16 dell'assistenza fiscale internazionale, che risulterebbe oltremodo gravosa per lo Stato richiedente. 5.2.4 Ciò detto, si rileva inoltre che, sebbene la situazione economica di una persona faccia parte della sua sfera privata, che è parte del diritto fondamentale alla protezione della sfera privata secondo l'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e l'art. 8 CEDU, tale diritto non è tuttavia assoluto. Un’ingerenza, come ad esempio la trasmissione dei dati bancari all’autorità fiscale estera, è possibile alle condizioni dell’art. 36 Cost. e dell’art. 8 cpv. 2 CEDU, ossia che una base legale o un trattato internazionale lo prevedano, che esista un interesse pubblico alla consegna di tali informazioni e che la misura in questione sia conforme al principio di proporzionalità (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.1 e i riferimenti citati). Ora, come già chiarito sopra, le informazioni richieste dall’autorità fiscale italiana adempiono, nella loro integralità, il requisito della rilevanza verosimile: i dati bancari oggetto della domanda di assistenza permettono infatti di accertare la situazione finanziaria del ricorrente 1 e il rispetto dei suoi obblighi fiscali verso l’Italia. A tale scopo, parimenti rilevante, al fine di garantire uno scambio di informazioni efficace, è l’informazione relativa al nominativo della persona alla quale sono cointestati i suddetti conti, poiché in caso di cancellazione di tale nominativo i dati bancari trasmessi non sarebbero completi e soltanto parzialmente utilizzabili, ciò che renderebbe inutilmente difficile l’indagine fiscale interna, contravvenendo all’obbiettivo dell’assistenza amministrativa (cfr. consid. 5.2.2 del presente giudizio). Ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LAAF è pertanto ammissibile che l’AFC trasmetta all’autorità richiedente anche i dati della ricorrente 2, così come emergono dai documenti richiesti, sebbene essa non sia stata espressamente menzionata nella domanda di assistenza amministrativa (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio). In virtù dell’art. 20 cpv. 2 LAAF, la ricorrente 2 risulta inoltre protetta, nonostante la trasmissione del proprio nominativo, poiché l'autorità inferiore deve ricordare all'autorità richiedente italiana le restrizioni dell'uso delle informazioni trasmesse e l'obbligo di mantenere il segreto (art. 20 cpv. 2 LAAF) – cosa che quest’ultima ha effettivamente fatto al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata. Nella misura in cui sono adempiute le condizioni che giustificano un'ingerenza nel diritto fondamentale alla protezione della sfera privata – esistendo una valida base legale (cfr. DTF 148 II 349 consid. 5.3.6), un interesse pubblico e non potendosi considerare, la trasmissione dei dati bancari, una misura sproporzionata – questo Tribunale ritiene, coerentemente con la propria giurisprudenza costante, che la protezione prevista dall'art. 8 CEDU non possa

A-812/2024 Pagina 17 ostacolare la concessione dell'assistenza amministrativa (cfr. a questo proposito in particolare le sentenze del TAF A-641/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 8.2; A-2961/2020 del 7 luglio 2021 consid. 11.1; A-5597/2016 del 28 febbraio 2018 consid. 5.5.5). Non è pertanto possibile dare seguito alla richiesta dei ricorrenti tendente alla cancellazione del nominativo della ricorrente 2, trattandosi di un’informazione verosimilmente rilevante per l’esecuzione del diritto fiscale italiano, che giustifica una limitazione del diritto garantito dall’art. 8 CEDU. Tantopiù che i ricorrenti non hanno esposto alcun argomento di valida consistenza suscettibile di mettere in dubbio tale conclusione. 5.2.5 Allo stesso modo i ricorrenti hanno invocato in modo del tutto generico una pretesa violazione della LPD, non spiegando affatto in che modo la trasmissione delle informazioni riguardanti la cointestataria dei conti oggetto di accertamento, dovrebbe violare le disposizioni a tutela dei dati. Al riguardo, a complemento di quanto già indicato sopra riguardo alla limitazione del diritto fondamentale alla protezione della sfera privata, questo Tribunale osserva quanto segue. La nuova LPD del 25 settembre 2020 è entrata in vigore il 1° settembre 2023 a seguito della revisione totale del precedente testo e si applica alle decisioni prese a partire da tale data (art. 70 LPD a contrario; cfr. sentenza del TAF A-5608/2023 del 24 luglio 2025 consid. 4.3.2). In assenza d’indicazione contraria, restano nondimeno validi i principi giurisprudenziali enunciati sotto la vecchia legge (vLPD del 19 giugno 1992). A tal proposito, sia da questo Tribunale che dal Tribunale federale, è stato più volte ribadito che, in linea di principio, la vLPD si applica nel settore dell’assistenza amministrativa internazionale, a meno che le disposizioni di una convenzione contro la doppia imposizione (in base alla prevalenza del diritto internazionale, cfr. art. 5 cpv. 4 Cost.) o della LAAF (in particolare l'art. 4 cpv. 3 come lex specialis rispetto alla LPD: DTF 143 II 506 consid. 5.2.2) offrano una protezione delle persone interessate considerata equivalente (sentenze del TAF A-5059/2023 del 9 gennaio 2025 consid. 3.2.3.3; A-1502/2023 del 28 marzo 2024 consid. 2.6.1; A- 3332/2020 dell'11 gennaio 2023 consid. 10.2; A-3715/2017 del 2 luglio 2018 consid. 2.4.3 con ulteriori riferimenti). Ciò posto, è utile rilevare che secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, i dati riguardanti terzi non direttamente interessati dalla domanda d’assistenza, molto spesso risultano essere verosimilmente rilevanti per garantire uno scambio di informazioni efficace (cfr. per una panoramica la sentenza del TF 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.3). Tali dati riguardano, ad esempio, l'identità di terzi coinvolti in transazioni bancarie (DTF 142 II 161 consid. 4.6.2), terzi autorizzati a firmare e aventi diritto economico (ad es. sentenze del TF 2C_703/2020 del 15 marzo 2021 consid. 5 e 6; 2C_387/2016

A-812/2024 Pagina 18 del 5 marzo 2018 consid. 5), i mandatari (sentenza del TF 2C_963/2014 del 24 settembre 2015 consid. 6.2 [non pubblicato in DTF 141 II 436]) o i nomi dei collaboratori di società collegate al contribuente (sentenza del TF 2C_310/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 4). A ciò si aggiunga il fatto che, sempre secondo l’Alta Corte, le coordinate bancarie non sono considerate dati particolarmente sensibili – non rientrando fra i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’art. 5 let. c LPD – e il cui trattamento ai sensi della LPD non richiede una base legale formale (cfr. DTF 148 II 349 consid. 5.3.2 – 5.3.3 e riferimenti citati). Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non considera le coordinate bancarie, rilevanti per l'assistenza amministrativa, come dati intimi o strettamente legati all'identità che richiedono una maggiore protezione. A tal proposito, in un procedimento riguardante la Svizzera, la CEDU ha affermato che essendo in questione soltanto i dati bancari dell’interessato, ossia informazioni di natura puramente finanziaria, non si trattava quindi di dati intimi o strettamente legati alla sua identità tali da meritare una maggiore protezione (sentenza della CEDU G.S.B. contro la Svizzera del 22 dicembre 2015 [n. 28601/11] § 93). Nell’evenienza concreta, i dati relativi alla ricorrente 2 che l’AFC prospetta di trasmettere all’Italia, riguardano precisamente informazioni di carattere finanziario, per nulla legate alla sua identità e dunque non rientranti fra i dati particolarmente degni di protezione ai sensi dell’art. 5 let. c LPD. Tali informazioni, come già detto sopra (cfr. consid. 5.2.4 secondo paragrafo del presente giudizio), sono da ritenere verosimilmente rilevanti ai fini della valutazione della corretta imposizione fiscale del ricorrente 1 in Italia, ragione per cui la trasmissione delle stesse è consentita dall’art. 4 cpv. 3 LAAF. Riguardo alla prospettata trasmissione di dati che la riguardano, la ricorrente 2, persona terza rispetto alla procedura di accertamento fiscale riguardante unicamente il ricorrente 1, è stata debitamente informata dall’AFC, in conformità con quanto disposto dall’art. 14 cpv. 2 LAAF, con la decisione impugnata, nella quale è stata designata come persona abilitata a ricorrere. Essa ha quindi potuto esercitare pienamente il proprio diritto di accesso agli atti e di essere sentita. In tale contesto e sotto il profilo della protezione dei dati e del rispetto dell’obbligo d’informazione, nulla può essere rimproverato all’autorità inferiore, tantopiù che i ricorrenti hanno esposto in modo del tutto generico e per nulla sostanziato le violazioni allegate, ciò che a maggior ragione conduce questo Tribunale a non soffermarsi ulteriormente su tali censure. Al riguardo si ricorda che siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita con il rimedio giuridico (sentenza del TAF A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 5).

A-812/2024 Pagina 19 5.2.6 Ciò sancito, va da ultimo rilevato che, in ogni caso, il nominativo della ricorrente 2, non interessata dalla domanda di assistenza, è protetto dal principio di specialità di cui all'art. 27 cpv. 2 CDI CH-IT, precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.5 e 5.2.2 in fine del presente giudizio). A tal proposito occorre rilevare che a priori non sussiste alcun motivo – né i ricorrenti sostengono di esservene – per mettere in dubbio la buona fede dell’autorità italiana, laddove essa ha assicurato che «tutte le informazioni ricevute nell’ambito della presente richiesta saranno mantenute segrete e utilizzate solo per le finalità consentite dall’accordo sul quale la richiesta si basa». In definitiva, le informazioni fornite nell'ambito della presente procedura potranno essere utilizzate unicamente nella procedura che interessa il ricorrente 1, così come, per altro, già indicato alla cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata. 5.2.7 Ne consegue che la censura relativa alla violazione del diritto al rispetto della sfera privata garantito dall'articolo 8 CEDU, così come della non meglio precisata violazione della LPD, va integralmente respinta. 5.3 5.3.1 In relazione alle procedure di accertamento interne italiane, nello specifico alla definizione agevolata delle controversie pendenti, i ricorrenti parrebbero fare valere, seppur non censurandolo in modo esplicito, una violazione del principio di sussidiarietà da parte dell’autorità richiedente italiana, nonché della buona fede. Più nel dettaglio i ricorrenti lamentano il fatto che la domanda di assistenza amministrativa è stata inoltrata dopo la ricezione della domanda della definizione della lite del 2 ottobre 2023 (doc. H allegato al ricorso), oltretutto senza fare alcuna menzione della procedura conciliativa promossa dal contribuente stesso. 5.3.2 Con riferimento a tale censura, si rileva innanzitutto che la dichiarazione di garanzia formulata dall’autorità richiedente italiana, riguardo all’esaurimento delle fonti interne, è generalmente ritenuta, in virtù del principio dell’affidamento, sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio). Secondo costante giurisprudenza, in presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi al riguardo, l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. sentenze del TAF A-1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3.2; A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2).

A-812/2024 Pagina 20 5.3.3 Ciò posto, è bene precisare come, in ogni caso, la sussistenza nello Stato richiedente di un procedimento interno in corso, non permette – a lui solo – di ritenere che lo stesso abbia violato il principio della sussidiarietà. Di fatto, al fine di verificare l'assoggettamento o meno e/o la correttezza delle dichiarazioni di un soggetto fiscale, l'autorità richiedente dispone di vari strumenti di verifica, complementari tra di loro. Oltre ad interpellare il diretto interessato, in parallelo essa può dunque anche ricorrere all'assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. sentenza del TAF A-6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.3.1). In tale frangente, non si può impedire all'autorità richiedente di rimanere in contatto con un soggetto fiscale, rispettivamente di interrogarlo anche nel caso in cui una domanda di assistenza amministrativa sia stata inoltrata (cfr. sentenze del TAF A- 1650/2021 del 29 febbraio 2024 consid. 5.3.2; A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 7.5.2; A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 4.7.2; A- 6394/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.3.1). Nello specifico poi, nella propria domanda, l’autorità richiedente italiana ha altresì rilevato un comportamento piuttosto reticente da parte del ricorrente 1 nel fare luce sulla propria situazione economica, complicando in tal modo il compito dell’Agenzia delle entrate italiane nella verifica della completezza delle sue dichiarazioni dei redditi e dell’adempimento dei suoi obblighi fiscali. Essa ha spiegato di averlo ripetutamente, benché infruttuosamente, invitato a fornire chiarimenti e documentazione riguardo ai conti bancari detenuti in Svizzera, ciò che le impedirebbe di chiarire in modo esaustivo la fattispecie e meglio la consistenza dei redditi e della sostanza detenuti all’estero, senz’altro rilevante nell’ambito dell’indagine fiscale interna. Lo scrivente Tribunale non ha motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'autorità richiedente italiana. In tale contesto, l'asserzione dei ricorrenti secondo cui l’autorità richiedente italiana non avrebbe lasciato al ricorrente 1 il tempo di fornire i debiti chiarimenti nell’ambito della procedura conciliativa, prima del deposito della sua domanda d’assistenza, non appare rilevante. Alla luce di quanto appena esposto, detta autorità era infatti pienamente legittimata a verificare la correttezza e la completezza delle informazioni dichiarate dal ricorrente 1 – nella misura in cui questi avesse effettivamente dato seguito in modo soddisfacente nel quadro della suddetta procedura conciliativa, aspetto su cui non occorre soffermarsi in questa sede – attraverso una richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale internazionale (cfr. sentenza del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 7.5.2). Per il resto i ricorrenti non apportano alcun elemento concreto atto a mettere in dubbio la buona fede dello Stato estero o a far ritenere arbitraria la domanda presentata dall’autorità richiedente italiana. D’altro canto,

A-812/2024 Pagina 21 essendo oggetto della richiesta di informazioni le relazioni bancarie del ricorrente 1 in Svizzera, vista la sostanziale reticenza a fare chiarezza riguardo al suo patrimonio all’estero, non si vede come l’autorità richiedente italiana avrebbe potuto ottenere le suddette informazioni in Italia mediante i mezzi elencati dal ricorrente. È pertanto altamente plausibile, che il ricorso all’assistenza amministrativa fosse l’unico modo per raccogliere le informazioni ricercate, non essendovi ragionevolmente la possibilità di farlo per il tramite delle vie interne previste dal diritto italiano. Ad ogni modo non spetta a questo Tribunale e all’autorità inferiore valutare la rilevanza verosimile o meno delle informazioni richieste dall’autorità richiedente italiana, dovendosi il loro esame limitare alla plausibilità (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio). La documentazione prodotta dai ricorrenti a suffragio dei propri asserti, d’altro canto, non è tale da mettere in discussione quanto precede. 5.3.4 In definitiva, si deve dunque ritenere che il principio della sussidiarietà è stato rispettato dall’autorità richiedente italiana. Non essendo neppure ravvisabile una violazione del principio della buona fede in tale contesto, la censura dei ricorrenti va quindi respinta. 6. 6.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda di assistenza amministrativa italiana del 5 ottobre 2023 adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la predetta domanda di assistenza amministrativa italiana o limitare la trasmissione delle informazioni raccolte dall’AFC, così come invece postulato dai ricorrenti nel loro gravame. 6.2 In definitiva, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso dei ricorrenti integralmente respinto. 7. 7.1 In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, integralmente soccombenti (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie l’importo complessivo è stabilito in franchi 5'000.- (cfr. art. 4 TS-TAF), che verrà compensato con l’anticipo spese di egual valore versato a suo tempo dai ricorrenti.

A-812/2024 Pagina 22 7.2 Visto l’esito della procedura non sono dati i presupposti per l’assegnazione ai ricorrenti di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). 8. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali pari a franchi 5'000.- sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà detratto in maniera corrispondente dall'anticipo di pari valore versato a suo tempo dai ricorrenti. 3. Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi

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Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-812/2024 Pagina 25 Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; atto giudiziario)

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