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Corte I A-6351/2017
Sentenza d e l 2 6 aprile 2018 Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli, Christine Ackermann, cancelliere Manuel Borla.
Parti
Comune di Balerna, Via San Gottardo 90, Casella postale, 6828 Balerna, ricorrente,
contro
Posta CH SA, Wankdorfallee 4, casella postale, 3030 Berna, controparte,
Commissione federale delle poste PostCom, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Raccomandazione (ufficio postale di Balerna).
A-6351/2017 Pagina 2
Visto e considerato: che nel febbraio del 2013 la Posta CH SA (in seguito la Posta) ha informato il comune di Balerna in ordine alla “situazione” dell’ufficio postale sito sul territorio comunale, evidenziando la “necessità di realizzare una struttura più snella e moderna per la clientela privata”, che nel giugno e nell’ottobre 2016 la Posta ha riattivato i contatti con il comune di Balerna, proponendo la sostituzione dell’ufficio postale con un’agenzia postale, che tali proponimenti hanno trovato, come già in passato, l’opposizione da parte delle autorità comunali, che il 9 dicembre 2016 la Posta ha comunicato al comune di Balerna la propria decisione in ordine alla trasformazione dell’ufficio postale sito sul territorio comunale in agenzia postale, evidenziando che “in caso di ricorso da parte del comune alla [Commissione federale delle poste (in seguito PostCom)], quest’ultima sottopone una raccomandazione alla Posta, alla quale spetta peraltro la decisione finale”, che il 26 gennaio 2017 il municipio di Balerna ha chiesto alla PostCom, attraverso un ricorso / istanza di conciliazione / istanza di intervento, di esaminare la citata decisione e di raccomandare misure volte a garantire il servizio universale nel comune, che il 5 ottobre 2017, dopo aver effettuato la procedura di conciliazione, la PostCom ha emanato la raccomandazione n. 19/2017 (in seguito raccomandazione), rilevando segnatamente che la decisione del 9 dicembre 2016 è conforme alle condizioni quadro legali e che anche in futuro l’erogazione di un servizio universale sarà di buona qualità, che con ricorso dell’8 novembre 2017 il municipio di Balerna (in seguito anche ricorrente o insorgente) ha impugnato la citata raccomandazione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito il TAF o il Tribunale), chiedendo in via incidentale la sospensione della procedura, in via provvisionale l’accoglimento della domanda di effetto sospensivo, e nel merito, in via principale, l’annullamento delle decisioni del 9 dicembre 2016 della Posta e del 5 ottobre 2017 della PostCom,
A-6351/2017 Pagina 3 che, giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa federale (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF, che giusta l'art. 50 PA il ricorso dev'essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata, che nella misura in cui l’impugnativa del ricorrente postula l’annullamento della decisione del 9 dicembre 2016, essa non può essere accolta, che è infatti evidente la tardività dell’impugnativa avverso tale atto, che invece non può essere considerata tardiva l’impugnativa limitatamente all’atto del 5 ottobre 2017, che devono però essere adempiute le altre condizioni di ricevibilità dell’atto di ricorso (art. 48 segg PA) (fra le quali il fatto di essere in presenza di un atto impugnabile, ossia una decisione ex art. 5 PA), che giusta l’art. 14 cpv. 6 della Legge sulle poste (LPO, RS 783.0), prima di chiudere o trasferire un punto d’accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il comune interessato può adire la PostCom, la quale interviene nel quadro di una procedura di conciliazione, che, in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d’accesso con servizio giusta il disposto di legge citato, la PostCom emana raccomandazioni (art. 22 cpv. 2 lett. f LPO), che la procedura in caso di chiusura o trasferimenti di un ufficio o un’agenzia postale è dettagliatamente descritta all’art. 34 dell’Ordinanza sulle poste (OPO, RS 783.01), che giusta l’art. 34 cpv. 5 OPO, la PostCom, una volta adita, rivolge entro sei mesi una raccomandazione alla Posta verificando se: la Posta ha consultato i comuni interessati e si è adoperata per trovare una soluzione di comune accordo; sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui all’art. 33 OPO; e la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche regionali, che detta raccomandazione non raffigura una decisione ex art. 5 PA,
A-6351/2017 Pagina 4 che, tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide in via definitiva se chiudere o trasferire l’ufficio o l’agenzia postale in questione (cfr. art. 34 cpv. 7 OPO), che i disposti di legge dell’OPO sopracitati concretizzano la chiara volontà del legislatore per cui “se la Posta intende trasferire o chiudere un punto di accesso con servizio, deve dapprima consultare le autorità del comune interessato. Se non è raggiunta una soluzione consensuale, vi è la possibilità di sottoporre la questione alla PostCom ed esigere da parte sua una raccomandazione all’intenzione della Posta […]. La decisione finale spetta autonomamente alla Posta” (Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la legge sulle poste [FF 2009 4493, 4531), che pertanto, in ragione dei chiari disposti di legge, non sono dati i presupposti per impugnare la raccomandazione della PostCom del 5 ottobre 2017 dinnanzi al presente Tribunale, che non sarebbero neanche stati dati i presupposti per impugnare la decisione della Posta in quanto i termini chiari dell’ordinanza summenzionata (art. 34 cpv. 7 OPO) sono senza equivoci, proibendo di fatto ogni ricorso contro siffatta misura organizzativa, che il presente ricorso è inammissibile, che in caso di reiezione di ricorso di un comune, non gli vengono addossate spese procedurali quando la causa non concerne interessi pecuniari di enti o istituti autonomi (art. 63 cpv. 2 PA a contrario), che nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali e nemmeno si giustifica l’assegnazione di ripetibili, (il dispositivo è sulla pagina seguente)
A-6351/2017 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – controparte (atto giudiziario) – autorità inferiore (atto giudiziario)
La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: