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Corte I A-598/2024
Decisione d i stralcio d e l 2 1 luglio 2026 Composizione
Annie Rochat Pauchard, giudice unica, Sara Pifferi, cancelliera.
Parti
A._______ in liquidazione, (radiata dal Registro di commercio), ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
imposta preventiva (riscossione).
A-598/2024 Pagina 2 Ritenuto in fatto: che, con decisione su reclamo del 25 gennaio 2021 (recte: 2022), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: autorità inferiore), ha confermato la sua decisione del 13 febbraio 2020 e conseguentemente l’imposizione dell’allora società A._______ (attuale A._______ in liquidazione; di seguito: società ricorrente) al pagamento dell’importo di 264'347.25 franchi, oltre accessori, a titolo di imposta preventiva; che, con ricorso 24 febbraio 2022, la società ricorrente ha impugnato la predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale; che, con sentenza A-947/2022 del 31 gennaio 2023, il Tribunale amministrativo federale ha accolto detto ricorso, annullando la decisione su reclamo del 25 gennaio 2021 (recte: 2022) e rinviando la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio; che, con ricorso 13 marzo 2023, l’autorità inferiore ha impugnato la predetta sentenza dinanzi al Tribunale federale; che, con decisione della Pretura del Distretto di X._______ del 5 dicembre 2023, la società ricorrente è stata dichiarata in fallimento e sciolta a far tempo dal 6 dicembre 2023; che, con decisione della Pretura del Distretto di X._______ del 4 dicembre 2023, la procedura di fallimento è poi stata sospesa per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1); che, con sentenza 9C_207/2023 dell’8 gennaio 2024, il Tribunale federale ha accolto il ricorso 13 marzo 2023 interposto dall’autorità inferiore avverso la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-947/2022 del 31 gennaio 2023, annullandola e rinviando la causa a quest’ultimo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi; che, con decisione incidentale del 31 gennaio 2024, il Tribunale amministrativo federale ha preso atto di quest’ultimo giudizio e segnalato alle parti che la procedura A-947/2022 continuava sotto il nuovo numero di riferimento A-598/2024; che, per quanto concerne la società ricorrente, detta decisione incidentale è tuttavia ritornata con l’indicazione « Non ritirato »;
A-598/2024 Pagina 3 che, in presenza di un valido indirizzo di notifica, risultante altresì dal Registro di commercio, il 12 febbraio 2024 Tribunale amministrativo federale ha provveduto ad una nuova notifica della decisione incidentale per posta A; che, con decisione incidentale del 20 marzo 2025, il Tribunale amministrativo federale ha poi invitato la società ricorrente ad inoltrare le sue eventuali osservazioni in rapporto alla sentenza del Tribunale federale 9C_207/2023 dell’8 gennaio 2024; che, per quanto concerne la società ricorrente, detta decisione incidentale è nuovamente ritornata con l’indicazione « Non ritirato »; che, in presenza di un valido indirizzo di notifica, risultante altresì dal Registro di commercio, il 3 aprile 2024 Tribunale amministrativo federale ha provveduto ad una nuova notifica della decisione incidentale per posta A; che, nel termine impartitole, la società ricorrente non ha dato seguito all’invito del Tribunale amministrativo federale; che, con ordinanza 8 luglio 2025, il Tribunale amministrativo federale ha poi invitato l’autorità inferiore ad inoltrare le proprie eventuali osservazioni in merito alla sentenza del Tribunale federale 9C_207/2023 dell’8 gennaio 2024; che, per quanto concerne la società ricorrente, detta ordinanza è anch’essa ritornata con l’indicazione « Non ritirato »; che, in presenza di un valido indirizzo di notifica, risultante altresì dal Registro di commercio, il 22 luglio 2025 Tribunale amministrativo federale ha dunque provveduto ad una nuova notifica di detta ordinanza per posta A; che, in data 7 agosto 2025, l’autorità inferiore ha presentato le proprie osservazioni al riguardo; che, con ordinanza 14 agosto 2025, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso dette osservazioni alla società ricorrente; che detto invio è tuttavia nuovamente ritornato con l’indicazione « Non ritirato », sicché – sempre in presenza di un valido indirizzo di notifica, risultante altresì dal Registro di commercio – le è stato rinviato per posta A in data 5 settembre 2025;
A-598/2024 Pagina 4 che, in data 21 aprile 2026, la società ricorrente è per finire stata cancellata d’ufficio dal Registro di commercio conformemente all’art. 159a cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 (ORC, RS 221.411), in quanto non è stata inoltrata alcuna opposizione motivata alla cancellazione, entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione a Registro di commercio ex art. 159 lett. d ORC della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi;
e considerato in diritto: 1. che, giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste dall’art. 32 LTAF; che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all’art. 33 LTAF; che, in particolare, le decisioni su reclamo pronunciate dall’AFC in materia d’imposta preventiva – come nel caso qui in esame – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d LTAF); che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è – di principio – retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF); 2. che il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio sia la qualità per ricorrere, che la qualità di parte (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-709/2016 del 23 novembre 2017 consid. 1.2; A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 1.3; decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2); 2.1 che, giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa; che, giusta l’art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le
A-598/2024 Pagina 5 autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione; che ai sensi dell’art. 6 PA, va considerata quale parte alla procedura soltanto chi dispone della capacità giuridica (esercizio dei diritti civili) e della capacità processuale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 1.3.2 con rinvii; decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, [di seguito: Praxiskommentar VwVG], n. 12 seg. ad art. 6 PA; ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed. 2019, n. 1 ad art. 6 PA); che le persone giuridiche hanno l’esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti (cfr. art. 54 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]); ch’esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC); che, nell’ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per il tramite dei loro organi che le rappresentano (cfr. DTF 141 III 80 consid. 1.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 1.3.2 con rinvii; decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; MARANTELLI- SONANINI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, n. 14 ad art. 6 PA); che una persona giuridica cessa di esistere con la sua cancellazione dal Registro di commercio (cfr. art. 746 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [CO, RS 220]); che, ciò premesso, né la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 171 LEF, né la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 LEF, comportano tuttavia la perdita della personalità di una persona giuridica (cfr. decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; WOHLFAHRT/MEYER HONEGGER, in: Stahelin/Bauer/Lorandi [ed.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 3a ed. 2021, [di seguito: BSK SchKG II], n. 32 ad art. 207 LEF; FRANÇOIS VOUILLOZ, in: Bénédict Foëx et al. [ed.], Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2a ed. 2025, [di seguito: CR LP], n. 34 ad art. 230 LEF; JUNG/BÄRTSCHI/KUNZ, Gesellschaftsrecht, 3a ed. 2021, pag. 58, n. 31);
A-598/2024 Pagina 6 che, ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 LEF, la procedura di fallimento viene sospesa per mancanza di attivi, qualora sia prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire almeno le spese della procedura sommaria; che, nondimeno, in assenza di un’opposizione motivata contro la cancellazione entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’art. 159 lett. d ORC a Registro di commercio della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, l’ente giuridico è cancellato d’ufficio in applicazione dell’art. 159a cpv. 1 lett. a ORC (cfr. sentenza del TAF A-2963/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.8.3 con rinvii; decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; VOUILLOZ, CR LP, n. 30 ad art. 230 LEF); che, in tal caso, la società perde allora la sua personalità giuridica (cfr. decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 2.1); 2.2 che, in qualità di destinataria della decisione impugnata, la società ricorrente ha un interesse degno di protezione a che la stessa venga annullata (cfr. art. 48 cpv. 1 PA) e a che il suo ricorso – interposto in maniera tempestiva e conforme alle prescrizioni formali (cfr. art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA) – venga accolto; che, al momento del deposito del ricorso, essa era legittimata a ricorrere, essendo in possesso della qualità di parte (cfr. art. 52 segg. CC; art. 6 PA); che, di principio, il suo ricorso è ricevibile in ordine e andrebbe pertanto esaminato nel merito, alla luce della sentenza del Tribunale federale 9C_207/2023 dell’8 gennaio 2024, con cui è stata annullata la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-947/2022 del 31 gennaio 2023 e rinviata la causa a quest’ultimo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi; che, nel caso concreto, la società ricorrente è stata tuttavia dichiarata in fallimento e la relativa procedura sospesa per mancanza di attivi ex art. 230 cpv. 1 LEF con decreto della Pretura del Distretto di X._______ del 4 dicembre 2023 (cfr. relativo estratto del Registro di commercio); che la ragione sociale della ricorrente è poi stata cancellata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 159a cpv. 1 lett. a ORC, in quanto non è stata inoltrata alcuna opposizione motivata alla cancellazio-
A-598/2024 Pagina 7 ne, entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione a Registro di commercio della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi conformemente all’art. 159 lett. d ORC (cfr. relativo estratto del Registro di commercio della società ricorrente; Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. […] del […] 2026), cessando conseguentemente di esistere (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio); che, di conseguenza, la società ricorrente è ormai sprovvista di personalità giuridica e della capacità di essere parte (art. 6 PA); che, allorquando viene a mancare un presupposto processuale durante la procedura di ricorso, la stessa va stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva d’oggetto (cfr. ANDRÉ MOSER ET AL.; Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3206 segg.); che la presente procedura di ricorso va pertanto stralciata dai ruoli, senza che sia necessario consultare le parti; che lo stralcio di una causa divenuta priva di oggetto è di competenza del giudice dell’istruzione, quale giudice unico (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); 3. 3.1 che, allorquando una causa diviene priva d’oggetto, le spese processuali sono di regola addossate alla parte il cui comportamento la rende priva d’oggetto (cfr. art. 5 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, in concreto, la causa è divenuta priva d’oggetto in quanto, a seguito della sua radiazione dal Registro di commercio intervenuta durante la procedura di ricorso, la società ricorrente ha perso la propria personalità giuridica; che, nella misura in cui la radiazione è stata determinata dal suo fallimento, si deve ritenere che è la società ricorrente ad aver reso priva d’oggetto la causa da lei promossa dinanzi allo scrivente Tribunale, sicché appare giustificato porre a suo carico le spese processuali (cfr. decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.1; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.1); che peraltro, non informando il Tribunale circa l’apertura della procedura di fallimento e la sua successiva sospensione per mancanza di attivi, la
A-598/2024 Pagina 8 società ricorrente non ha ottemperato al suo dovere di collaborazione (cfr. art. 52 PA; DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6635/2018 del 7 gennaio 2020 consid. 2.2 con rinvii; cfr. decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.1; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.1); che, tenuto conto degli atti dell’incarto nonché dello stadio d’avanzamento della presente procedura di ricorso, appare giustificato e appropriato fissare tali spese a 1'000 franchi; che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà percepito a carico dell’anticipo spese di 9'000 franchi versato a suo tempo dalla società ricorrente, nell’ambito della precedente procedura di ricorso A-947/2022; 3.2 che dal momento che la società ricorrente non esiste più, alla stessa non può tuttavia giuridicamente essere rimborsato l’importo residuo dell’anticipo spese, pari a 8'000 franchi (= fr. 9'000 – fr. 1'000); che si pone dunque la questione a sapere dove tale importo vada versato; che, giusta l’art. 269 LEF, se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’Ufficio dei fallimenti ne prende possesso e li realizza senz’altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo (cvp. 1); che, l’Ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni (cpv. 2); che il cosiddetto « Nachkonkurs » previsto da detta disposizione non trova tuttavia applicazione nel caso in cui vengano scoperti attivi successivamente alla sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell’art. 230 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 110 II 396 consid. 2; 90 II 252 consid. 2; 87 II 78 consid. 3; sentenze del TF 5A_36/2022 del 25 maggio 2023 consid. 2.2; 7B.256/2002 del 27 gennaio 2003 consid. 1.2; decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.2; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.2; ROGER SCHOBER, in: Kren Kostkiewicz/Vock [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4a ed. 2017, n. 3 ad art. 230 LEF; LUSTENBER- GER/SCHENKER, BSK SchKG II, n. 12 ad art. 230 LEF; STAEHELIN/STOJI-
A-598/2024 Pagina 9 KOVIC, BSK SchKG II, n. 1 e 2 ad art. 269 LEF; NICOLAS JEANDIN, CR LP, n. 3 ad art. 269 LEF); che, qualora vengano scoperti degli attivi successivamente alla cancellazione formale di una società ex art. 159a cpv. 1 lett. a ORC, per prassi, va informato al riguardo il competente Ufficio dei fallimenti; che, in tal caso, la reiscrizione di un ente giuridico cancellato ex art. 164 ORC è possibile alle condizioni poste dall’art. 935 CO (cfr. VOUILLOZ, CR LP, n. 35 ad art. 230 LEF); che, giusta l’art. 935 cpv. 1 CO, chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reiscrivere nel Registro di commercio un ente giuridico cancellato; che sussiste un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 935 cpv. 1 CO, in particolare se al termine della liquidazione dell’ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi (cfr. art. 935 cpv. 2 cifra 2 CO); che, in tal senso, se gli attivi scoperti ulteriormente sono sufficienti perlomeno a coprire le spese della procedura di fallimento sommaria o ordinaria, un creditore o l’Ufficio dei fallimenti competente può domandare al Tribunale competente la reiscrizione della società nel Registro di commercio ai sensi dell’art. 164 ORC, in combinato disposto con l’art. 935 cpv. 1 e cpv. 2 cifra 1 CO, e – di riflesso – la riattivazione della procedura di fallimento sospesa in precedenza per mancanza di attivi (cfr. DTF 110 II 396 consid. 2; sentenza del TF 4A_527/2020 del 22 aprile 2021 consid. 5.4.1; decisioni di stralcio del TAF A-2741/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.2 con rinvii; A-6168/2018 del 27 aprile 2020 consid. 3.2 con rinvii; STAEHE- LIN/STOJIKOVIC, BSK SchKG II, n. 2 ad art. 269 LEF; LUSTENBER- GER/SCHENKER, BSK SchKG II, n. 20g ad art. 230 LEF; JEANDIN, CR LP, n. 3 ad art. 260 LEF; STOFFEL/SAUTIER, La découverte d’actifs et/ou de passifs du débiteur à un stade avancé de la faillite ou après la clôture de celle-ci, in: JdT 2019 II pag. 97, pag. 109); che, nello specifico, il saldo dell’anticipo spese di 8'000 franchi costituisce senz’altro un attivo divenuto disponibile successivamente alla cancellazione dal Registro di commercio della società ricorrente e allo stralcio della presente procedura di ricorso;
A-598/2024 Pagina 10 che tale importo va pertanto segnalato al competente Ufficio dei fallimenti, ovvero l’Ufficio dei fallimenti di X._______, il quale – se lo riterrà opportuno – potrà richiedere alla Pretura del Distretto di X._______ la reiscrizione della società ricorrente a Registro di commercio ex art. 164 ORC, in combinato disposto con l’art. 935 CO, al fine di poi eventualmente riattivare la procedura di fallimento sospesa in precedenza; che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’importo residuo dell’anticipo spese di 8'000 franchi verrà pertanto versato, per competenza, all’Ufficio dei fallimenti di X._______, previa sua indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento; 3.3 che, ciò posto, non si giustifica poi l’assegnazione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 15 TS-TAF); 4. che, da ultimo, per quanto attiene alla notifica della presente decisione di stralcio alla società ricorrente, il Tribunale osserva quanto segue; che, nella misura in cui la società ricorrente non esiste più, la presente decisione di stralcio le va formalmente notificata mediante pubblicazione su Foglio federale; (il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)
A-598/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La procedura di ricorso è divenuta priva d’oggetto (radiazione della società ricorrente dal Registro di commercio) ed è pertanto stralciata dai ruoli. 2. Le spese processuali, pari a 1'000 franchi, sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall’anticipo spese di 9'000 franchi da lei versato a suo tempo. 3. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’importo residuo dell’anticipo spese pari a 8'000 franchi verrà versato all’Ufficio dei fallimenti di X._______, per competenza. 4. Non vengono assegnate indennità a titolo di ripetibili. 5. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’Ufficio dei fallimenti di X._______. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
A-598/2024 Pagina 12 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: