Corte I A-1850/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 . aprile 2008 Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del Collegio), Lorenz Kneubühler (presidente di Corte) e Kathrin Dietrich, cancelliere Marco Savoldelli. X._______, ricorrente, contro Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna, autorità inferiore. Tassa per operazioni ufficiali urgenti. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
A-1850/2006 Fatti: A. X._______ è una ditta attiva nel trasporto con elicotteri, con sede operativa a Y._______ in Italia. Con telefax del 18 marzo 2003, X._______ ha presentato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) una domanda d'immatricolazione svizzera per un nuovo elicottero di cui doveva ancora prendere consegna in Italia. In quell'occasione ha annunciato pure che l'entrata in Svizzera dell'apparecchio sarebbe intervenuta verosimilmente verso la fine del maggio 2003. B. Con telefax del 18 giugno 2003, X._______ ha confermato all'UFAC il suo arrivo a Berna il 23 giugno successivo per l'esame d'entrata, indicando inoltre che l'elicottero sarebbe stato ritirato presso la ditta Z._______ di K._______ (Varese-Italia) il giorno stesso. Ha quindi chiesto che le venisse rilasciata l'autorizzazione per effettuare il volo Milano – Lugano – Berna e domandato all'UFAC un riscontro in merito. Sul telefax citato, l'ora di arrivo non è stata specificata. C. Il 23 giugno 2003, l'elicottero, pilotato da un impiegato di X._______, è atterrato a Berna alle ore 1200. Non vedendo l'Ispettore dell'UFAC, verso le ore 16 di quel giorno, il rappresentante di X._______ si è recato direttamente presso l'UFAC. Vista l'ora, l'esame dell'apparecchio è stato infine rinviato all'indomani, 24 guigno 2003. L'esame è però stato solo parziale. L'ispettore dell'UFAC si è limitato a svolgere verifiche di tipo amministrativo e a rilasciare – per consentire all'apparecchio di ripartire da Berna – un certificato di navigabilità provvisorio con scadenza al 30 settembre 2003. L'elicottero è quindi ripartito verso l'Italia. L'ispezione “fisica” dell'aeromobile ha avuto luogo il 4 settembre 2003 presso l'aeroporto di Locarno. D. Con fattura dell'8 settembre 2003, l'UFAC ha reclamato a X._______ il pagamento della somma complessiva di fr. 6'626,25, di cui fr. 4'417,50 di tassa di base e fr. 2'208,75 per operazioni ufficiali urgenti. E. Con atto del 17 settembre 2003, indirizzato alla Commissione federale Pagina 2
A-1850/2006 di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (divenuta in corso di procedura Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture ed ambiente, di seguito CRINAM), X._______ (di seguito la ricorrente) ha contestato la fattura dell'UFAC ritenendo del tutto ingiustificato il supplemento di 2'208,75 franchi. Nel suo ricorso essa ha spiegato che l'UFAC non ha mai accennato a un'eventuale sovrattassa per operazioni urgenti e di avere da parte sua sempre proceduto allo stesso modo per anteriori immatricolazioni di elicotteri, senza mai dover pagare nessun supplemento. F. L'UFAC ha preso posizione il 19 dicembre 2003, concludendo al rigetto del ricorso. Esso ha sostenuto che – benché attesa – la ricorrente non si è presentata all'appuntamento fissato per le ore 0900 del 23 giugno e che – giungendo il pilota negli uffici dell'UFAC solo alle ore 1600 – quel giorno non era più possibile effettuare l'esame d'entrata. Ha spiegato poi che, nonostante l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico svizzero sia una condizione per potere svolgere l'esame d'entrata, ha comunque accettato di svolgere la prima parte dell'esame l'indomani, previo pagamento di una sovrattassa d'urgenza dovuta al rinvio di altri impegni in agenda. A mente dell'UFAC, il calcolo della sovrattassa del 50% della tassa di base era quindi corretto. L'UFAC ha poi aggiunto che avrebbe invero anche potuto fatturare un'ulteriore tassa per l'esame fissato il 23 giugno ma non effettuato. G. Con replica del 15 gennaio 2004, la ricorrente – che, come detto, già in passato ha fatto immatricolare aeromobili in Svizzera – ha ribadito che l'UFAC era a conoscenza del suo arrivo, che l'appuntamento era stato fissato telefonicamente con l'ispettore incaricato per le 1200 del 23 giugno 2003, che l'aeromobile era giunto a Berna perfettamente in orario munito della documentazione necessaria e che quindi il prelievo di una tassa d'urgenza proprio non si giustificava. H. Con duplica del 23 febbraio 2004, l'UFAC ha indicato di avere accettato la ricorrente all'esame d'entrata sapendo che l'immatricolazione non era ancora avvenuta, ma partendo dal presupposto che entro il 23 giugno 2003 l'aeromobile sarebbe stato immatricolato. L'UFAC ha inoltre Pagina 3
A-1850/2006 osservato che, poiché il 23 giugno 2003 il velivolo non era ancora immatricolato, non poteva aspettarsi che il pilota si sarebbe presentato per l'esame. Nel medesimo atto ha quindi indicato – dopo aver sostenuto che dovesse svolgersi alle 0900 – che l'esame era fissato per le ore 1600, ma che questa circostanza non è rilevante perché, a suo dire, avendo la ricorrente presentato la documentazione necessaria per l'immatricolazione soltanto quel giorno, l'iscrizione al registro aeronautico e l'esame d'entrata avrebbero comunque dovuto svolgersi in tempi diversi da quelli da lei auspicati. L'autorità inferiore, con riferimento ad una direttiva intitolata "pro memoria" ha spiegato poi che le formalità amministrative per immatricolare un elicottero in Svizzera sono le seguenti: ottenere l'iscrizione nel registro aeronautico svizzero, fornire la documentazione tecnica, fare redigere i documenti tecnici svizzeri ed infine presentare l'aeromobile all'esame d'entrata vero e proprio. L'UFAC ha quindi ribadito che – alla luce dell'urgenza manifestata dalla ricorrente – la riscossione di un supplemento è corretta. I. Il 19 gennaio 2006, il giudice delegato all'istruttoria ha formulato alle parti una serie di domande, sulle cui risposte verrà detto per quanto necessario nel seguito. J. Con lo scioglimento della CRINAM, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale. Il 12 gennaio 2007, quest'ultimo ha informato le parti che a dirimere la presente vertenza sarebbe stata la Corte I del Tribunale amministrativo federale ed ha loro comunicato la composizione del collegio giudicante. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nel seguito. Pagina 4
A-1850/2006 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame conformemente agli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in relazione con l'art. 6 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRINAM, applicando il nuovo diritto processuale. Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA. 1.2 L'atto impugnato è una fattura dell'UFAC emessa contestualmente ad una procedura d'iscrizione di un velivolo nella matricola svizzera degli aeromobili. Si tratta di un provvedimento fondato sul diritto pubblico federale adottato dall'autorità con carattere di decisione ai sensi dell'art. 5 PA. È infatti attraverso tale provvedimento che l'UFAC ha definito in modo concreto ed individuale l'importo conteggiato. La ricorrente è destinataria di tale decisione. Visto l'onere pecuniario che da essa deriva, dato è anche l'interesse a ricorrere. Di qui la sua legittimazione giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. 1.3 Gli altri requisiti, di termini e forma (art. 20 segg. PA; art. 50 PA), sono stati rispettati. Il ricorso è pertanto ricevibilie in ordine e dev'essere esaminato nel merito. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Pagina 5
A-1850/2006 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit adminstratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.). Nella fattispecie, oggetto del contendere è la fatturazione di un supplemento di fr. 2'208,75 imputato alla ricorrente per "operazioni ufficiali urgenti" a seguito delle formalità per l'immatricolazione di un elicottero. In breve, la ricorrente sostiene che il supplemento in questione non è dovuto perché il pilota si è presentato all'ora convenuta per l'esame d'entrata, munito dei necessari documenti e che non c'è stata nessuna operazione urgente riconducibile a un suo comportamento. Conseguentemente essa contesta l'esistenza di ogni circostanza di fatto che permetta di addossarle un supplemento ex art. 6 dell'ordinanza del 25 settembre 1989 sulle tasse dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OTA), normativa oggi abrogata dalla nuova ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11) ma ancora applicabile alla fattispecie (art. 53 OEm- UFAC). L'UFAC è invece dell'avviso che la riscossione di un supplemento fosse in concreto giustificata. 3. Le condizioni per l'iscrizione alla matricola svizzera degli aeromobili sono elencate nell'art. 52 cpv. 2 LNA. Secondo tale norma, un aeromobile può esservi iscritto se non è immatricolato in un altro Stato, adempie alle condizioni di ammissione agli esami prescritti e i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. La procedura di ammissione ai citati esami è specificatamente regolata dagli art. 13 segg. dell'ordinanza federale del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01). Come rettamente indicato dall'UFAC e come avvenuto nella fattispecie, in base all'art. 18 cpv. 4 Pagina 6
A-1850/2006 ONA e durante la procedura di ammissione, l'UFAC può rilasciare un certificato di navigabilità provvisorio. Per quanto riguarda la tariffa per l'esame d'entrata di aeromobili, giusta l'art. 18 cpv. 1 lett. a OTA essa è fissata a 1.55 fr./Kg (con un massimo di fr. 11'000.--). In base a tale norma, l'UFAC ha calcolato anche nel caso in esame l'importo di fr. 4'417.50 fatturato alla ricorrente quale tassa base, su cui ha poi stabilito il qui contestato supplemento del 50% ex art. 6 OTA. 4. Il Tribunale amministrativo federale constata innanzitutto che le versioni sulle circostanze di fatto fornite dalle parti divergono in parte sensibilmente. Al riguardo, esso ritiene quanto segue. Con telefax del 18 marzo 2003, la ricorrente si è annunciata all'esame d'entrata, indicando che l'arrivo in Svizzera dell'aeromobile sarebbe verosimilmente avvenuto verso la fine del mese di maggio 2003 (allegato 6 alla presa di posizione dell'UFAC, su cui è menzionata anche la marca d'immatricolazione svizzera HB-ZFC). Con telefax del 18 giugno 2003, la ricorrente ha quindi annunciato il suo arrivo a Berna per il 23 giugno 2003, precisando che l'elicottero sarebbe stato ritirato a Z._______ (Varese-Italia) lo stesso giorno e portato poi a Berna per il controllo ed il rilascio del certificato di navigabilità. Con medesimo scritto, essa ha pure richiesto l'autorizzazione ad effettuare il volo Milano – Lugano (dove doveva pure avvenire lo sdoganamento) – Berna. Circa l'ora esatta dell'appuntamento, ci sono stati contatti telefonici di cui il contenuto non è però noto. Se la ricorrente ha sempre detto che l'appuntamento era previsto per il 23 giugno 2003 alle ore 1200, l'UFAC ha dapprima affermato – senza però fornire prove al riguardo e quindi disattendendo all'onere che gli incombeva (PIERRE MOOR, op. cit., 2.2.6.4.) – che l'appuntamento era fissato alle ore 0900 (cfr. presa di posizione) e poi alle ore 1600 (cfr. duplica). Visto quanto precede, occorre però ritenere che l'ora dell'appuntamento possa essere stata fissata al più presto per le ore 1200. In effetti, dato che la consegna dell'aeromobile è avvenuta il 23 giugno stesso, è altamente inverosimile che l'incontro potesse essere stabilito prima; anche se in elicottero, la distanza tra Z._______ (Varese-Italia) e Berna, con il necessario sdoganamento, non poteva essere ragionevolmente percorsa entro le ore 0900. Pagina 7
A-1850/2006 È necessario infine constatare pure che alle ore 1200 del 23 giugno 2003, l'Ispettore dell'UFAC non era all'appuntamento e che un incontro tra le parti ha avuto luogo solo alle ore 1600, allorquando il rappresentante della ricorrente si è recato direttamente presso gli uffici dell'UFAC. Essendo però per l'UFAC troppo tardi per intraprendere ogni pratica amministrativa, a quel momento l'esame dei documenti che il pilota recava con se – e per cui è stato in seguito fatturato il supplemento che ci occupa – è stato rimandato all'indomani e l'esame “fisico” dell'apparecchio addirittura al 4 settembre 2003. 5. Chiariti i fatti, occorre di seguito esaminare le singole argomentazioni sollevate dall'UFAC a sostegno del supplemento riscosso. 5.1 Nella sua presa di posizione, l'UFAC sembra dapprima imputare il supplemento per operazioni urgenti al ritardato arrivo dell'elicottero a Berna. Come visto, non è però possibile ritenere che la ricorrente sia arrivata a Berna in ritardo, poiché – sulla scorta degli atti – è altamente improbabile che l'incontro abbia potuto essere stato fissato prima delle 1200. Del resto è l'UFAC stesso a dire – anche se solo in un secondo momento – che l'incontro non era previsto per le 0900 bensì per le 1600. Su tali basi, il supplemento non poteva quindi essere riscosso. 5.2 L'UFAC sostiene poi che la fatturazione del supplemento del 50% sarebbe riconducibile all'intempestiva presentazione dei documenti necessari all'immatricolazione da parte della ricorrente. In proposito, l'autorità inferiore spiega che la documentazione esaminata il 24 giugno 2003 avrebbe dovuto pervenirgli dieci giorni lavorativi prima dell'arrivo dell'aeromobile, conformemente alle sue direttive denominate "pro memoria". Per questo motivo, l'ispettore non si sarebbe recato all'aeroporto di Berna perché non poteva aspettarsi l'arrivo dell'elicottero. Sennonché, anche questa argomentazione non giustifica la riscossione del supplemento in discussione. Questo perché il richiamo all'asserito mancato rispetto della procedura da parte dell'UFAC risulta lesivo del principio della buona fede, a causa del comportamento contraddittorio assunto da quest'ultimo (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ed., Zurigo 2006, no. 707 segg.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. ed., Berna 2005, pag. 156; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2. ed., Berna 1994, no. 5.3.2.2.). Pagina 8
A-1850/2006 Se infatti è vero che per l'art. 8 del regolamento federale del 15 aprile 1970 concernente l'esame degli aeromobili [RS 748.215.2], la mancanza di documenti necessari, può essere motivo di sospensione o di rifiuto dell'esame richiesto, è altrettanto vero che tale mancanza era nota all'UFAC almeno dal 18 giugno 2003 e che, malgrado ciò, esso non ha affatto reagito al telefax ricevuto dalla ricorrente dandole l'impressione che tutto fosse in ordine. Di qui la violazione del citato principio, esplicitamente ancorato nell'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 ([Cost; RS 101]; THOMAS GÄCHTER, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht, Zurigo 2005, pag. 187 segg.) e per altro pure dell'art. 7 di quel regolamento – emanato dall'UFAC stesso – che prescrive alle parti l'obbligo di tempestiva informazione qualora, per ragioni inderogabili, l'esame previsto non possa avvenire. Al più tardi il giorno in cui ha ricevuto la conferma dell'arrivo dell'aeromobile a Berna – ovvero il 18 giugno 2003 – stava infatti all'UFAC avvertire la ricorrente che la procedura da lei seguita era considerata errata. Ciò avrebbe permesso di evitare che la stessa inviasse un proprio rappresentante a Berna e venisse messa davanti ad una scelta che tale non era: pagare un supplemento per un'urgenza che non le era imputabile e ottenere un certificato di navigabilità provvisorio, oppure lasciare il proprio elicottero parcheggiato in attesa che le procedure facessero il loro corso (con tutte le conseguenze pecuniarie che una prolungata sosta avrebbe comportato). In proposito, neanche il documento sottoscritto dalla ricorrente il 18 marzo 2003 giova alla tesi dell'UFAC, secondo cui essa era perfettamente al corrente della procedura da seguire. Da questo scritto non risulta infatti che la ricorrente si sia impegnata ad inoltrare anticipatamente all'UFAC tutti i documenti necessari. Da esso emerge per contro che è sufficiente che tali documenti vengano presentati "bis zur Uebernahmeprüfung" (cfr. allegati alla replica), come la ricorrente ha fatto. 5.3 Infine, la fatturazione di un supplemento non si giustifica neppure con il rinvio di pratiche la cui evasione era già prevista il mattino del 24 giugno. Innanzitutto, non è per niente comprovato che vi sia stato un effettivo rinvio di altre pratiche per dare la precedenza all'esame del velivolo della ricorrente; quand'anche così fosse, occorre ricordare che detto rinvio sarebbe potuto essere evitato con un tempestivo avviso da parte Pagina 9
A-1850/2006 dell'UFAC (cfr. consid. 5.2) e certo non giustifica la fatturazione sostitutiva, da parte di un'amministrazione, di prestazioni non avvenute a favore di terzi. 6. Riassumendo, alla luce dei considerandi che precedono, la fatturazione del supplemento di fr. 2'208.75 per "operazioni ufficiali urgenti" risulta ingiustificata. Ne discende che il ricorso contro la decisione dell'8 settembre 2003 dell'UFAC è fondato e dev'essere accolto. Se l'UFAC avesse avvertito in tempo la ricorrente che la documentazione da lei fornita era incompleta, non sarebbe stato infatti necessario procedere a nessuna operazione urgente giusta l'art. 6 OTA. 7. Non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA). L'anticipo di fr. 500.-versato dalla ricorrente il 17 ottobre 2003 verrà restituito a quest'ultima. 8. Neppure si giustifica l'assegnazione di un'indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione dell'8 settembre 2003 (fattura no. ...) è annullata limitatamente alla richiesta di pagamento dell'importo di fr. 2'208,75. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'anticipo di spese di fr. 500.--, versato dalla ricorrente il 17 ottobre 2003, le verrà restituito. Quest'ultima indicherà al Tribunale amministrativo federale, entro un termine di trenta giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, il numero di conto sul quale dovrà essere effettuato il versamento. Pagina 10
A-1850/2006 4. Non vengono pronunciate ripetibili. 5. Comunicazione a: - ricorrente (notifica per via diplomatica) - autorità inferiore (raccomandata) - Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario) Il presidente di Corte: Il cancelliere: Lorenz Kneubühler Marco Savoldelli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 11