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26. Estratto del decreto della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione e Dipartimento federale delle finanze contro A. del 3 dicembre 2025 (SN.2025.22)
Difesa obbligatoria e d’ufficio nella procedura di diritto penale amministrativo Art. 33 cpv. 2, 82 DPA, art. 130 e 132 CPP Per la nomina del difensore d’ufficio nelle procedure giudiziarie di diritto penale amministrativo è determinante in primo luogo l’art. 132 CPP (consid. 1.2). La soglia di caso bagatellare si determina sulla base dell’art. 33 cpv. 2 DPA (consid. 2.3). Principi generali sull’eventuale applicabilità (per analogia) dell’art. 130 CPP in caso di partecipazione dell’amministrazione ai dibattimenti (consid. 3). Valutazione in concreto (consid. 4.1-4.3).
Notwendige und amtliche Verteidigung im Verwaltungsstrafverfahren Art. 33 Abs. 2, 82 VStrR, Art. 130 und 132 StPO Für die Bestellung der amtlichen Verteidigung im gerichtlichen Verwaltungsstrafverfahren ist primär Art. 132 StPO massgebend (E. 1.2). Die Grenze für einen Bagatellfall bestimmt sich nach Art. 33 Abs. 2 VStrR (E. 2.3). Grundsätzliches zur eventuellen (analogen) Anwendbarkeit von Art. 130 StPO, wenn die Verwaltungsbehörde persönlich an der Hauptverhandlung teilnimmt (E. 3).
Prüfung in concreto (E. 4.1-4.3).
Défense obligatoire et d’office dans la procédure de droit pénal administratif Art. 33 al. 2, 82 DPA, art. 130 et 132 CPP Pour la désignation du défenseur d’office dans la procédure judiciaire de droit pénal administratif, est déterminant en premier lieu l’art. 132 CPP (consid. 1.2). La limite du cas bagatelle se détermine sur la base de l’art. 33 al. 2 DPA (consid. 2.3).
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186 Principes généraux sur l’éventuelle applicabilité (par analogie) de l’art. 130 CPP en cas de participation de l’administration aux débats (consid. 3). Examen dans le cas d’espèce (consid. 4.1-4.3).
Dai considerandi:
1. 1.1 In quanto gli articoli 73-81 DPA non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP (art. 82 DPA). Le disposizioni concernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale (art. 81 DPA).
1.2 Gli art. 73-81 DPA non contengono disposizioni specifiche sulla nomina di un difensore di ufficio. Se una vertenza di diritto penale amministrativo è deferita per giudizio ad un Tribunale, sono le disposizioni del codice di rito, ed in particolare l’art. 132 CPP, a trovare applicazione (sentenze del Tribunale federale 6B_1229/2023 del 4 settembre 2024 consid. 2.1; 1B_746/2012 del 5 marzo 2013 consid. 2.3; TOBLER/RONC, Basler Kommentar, 2020, n. 19 ad art. 33 DPA).
2. 2.1 L’art. 132 cpv. 1 CPP prevede che chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio in caso di difesa obbligatoria, segnatamente se, nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lett. a n. 1 CP) e, in ogni caso, allorquando l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lett. b CP). Per decidere della nomina di un difensore d’ufficio, va tenuto conto, in modo concreto di tutte le circostanze effettive del caso, quali ad esempio delle difficoltà particolari dal punto di vista dell’accertamento dei fatti o di questioni giuridiche che l’imputato non è in grado di risolvere da solo (MOREILLON/REYMOND, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 15 ad art. 132 CPP).
2.2 L’art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Secondo l’art. 132 cpv. 3 CPP, non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore
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187 a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere. Alla luce dell’utilizzo del termine segnatamente, la difesa d’ufficio gratuita può eccezionalmente giustificarsi anche quando le condizioni di cui ai cpv. 2 e 3 (compresa la soglia di caso bagatellare) non sono adempiute, allorquando il caso presenta difficoltà alle quali l’imputato non è in grado di far capo da solo o se la procedura presenta un’incidenza particolare sulla situazione dell’imputato (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire Romand, 2a ediz. 2019, n. 64 ad art. 132 CPP).
2.3 Con particolare riferimento ai casi di diritto penale amministrativo, va rilevato che, secondo l’art. 33 cpv. 2 DPA – applicabile alla difesa d’ufficio nella procedura preliminare dinanzi all’amministrazione – un difensore può essere designato già nei casi in cui è comminabile una multa superiore a fr. 2’000.–. Su tali presupposti, la dottrina non considera giustificato applicare, nelle fasi successive del procedimento, criteri più severi per determinare il carattere bagatellare. Ritiene pertanto che, anche qualora trovi applicazione il regime del CPP, la soglia del caso bagatellare, anche in caso di deferimento ad un tribunale, debba essere determinata sulla base dell’art. 33 cpv. 2 DPA o, quanto meno, che si debba tenere conto della soglia più bassa ivi prevista. A sostegno di questa posizione, si osserva che nel diritto penale amministrativo vige una sorta di presunzione di caso non bagatellare e che, nella valutazione dell’importanza della vertenza, devono essere considerati anche elementi ulteriori rispetto alla sola sanzione pecuniaria, come eventuali divieti professionali o altre conseguenze rilevanti per l’attività dell’imputato (MEIER, Amtliche Verteidigung im Verwaltungsstrafverfahren nach Überweisung an das Strafgericht, AJP/PJA 2023, pag. 617 e segg., 621-622; TOBLER/RONC, op. cit., n. 108 ad art. 33 DPA).
3. L’art. 130 CPP disciplina dal canto suo i casi di difesa obbligatoria, sancendo, segnatamente che l’imputato debba essere difeso se il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello (lett. d) o se l’imputato, a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi, non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece (lett. c). Quanto all’eventuale applicazione analogica di questa norma nei procedimenti di diritto penale amministrativo – quando i rappresentanti dell’autorità requirente compaiono in aula – la dottrina sottolinea che la finalità della disposizione è garantire la parità delle armi nei casi che superano la semplice bagatella. Osserva inoltre che la presenza dei rappresentanti
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188 dell’autorità ha soprattutto lo scopo di fornire al tribunale spiegazioni orali su aspetti tecnici della causa. Di conseguenza, secondo tale impostazione, se la partecipazione dell’amministrazione non è legata a un caso di media criminalità, la difesa obbligatoria non è necessaria sotto il profilo della parità delle armi, purché l’imputato – in ragione della sua formazione ed esperienza professionale – sia in grado di prendere posizione sugli addebiti. Tuttavia, quando un procedimento penale amministrativo presenta una complessità rilevante, sia fattuale sia giuridica, possono trovare applicazione l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP oppure, se del caso, l’art. 130 lett. c CPP (HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 82 DPA).
4. 4.1 Nel caso in narrativa, la pena comminata dal DFF nella decisione penale del 29 luglio 2025, che funge da atto d’accusa (art. 73 cpv. 2 DPA), va ben oltre la soglia di caso bagatellare di cui all’art. 33 cpv. 2 DPA. Sebbene non ne superi il valore limite, il numero di aliquote proposte non è inoltre trascurabile nemmeno se valutato dal punto di vista dell’art. 132 cpv. 3 CPP. In caso di condanna, non sono da escludere possibili conseguenze dal punto di vista professionale. Questi aspetti impongono la presenza di un difensore al dibattimento. Reggere un dibattimento senza disporre di una formazione giuridica specifica, come è il caso per A., oltretutto in qualità di imputato, risulta intrinsecamente difficoltoso. In un’aula giudiziaria vigono infatti regole e norme, sia formali che sostanziali, che risultano complesse da padroneggiare per chi non ha familiarità con questo tipo di procedura. La decisione penale contro la quale A. dovrà confrontarsi al dibattimento consta di ben 25 pagine e contiene diversi tecnicismi. In aula, A. dovrà dibattere con la rappresentante del DFF (che assume veste di accusa, cfr. art. 74 cpv. 1 DPA), la quale è dotata di una formazione giuridica. Ciò avverrà non solo in sede di interrogatorio, ma – in caso di assenza di un legale – anche nell’ambito delle arringhe. La situazione in un’aula giudiziaria differisce peraltro in modo significativo rispetto alla procedura di istruzione, in cui l’amministrazione deve istruire i fatti tanto a carico quanto a discarico (SCHENK/RENTSCH, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 82 DPA). Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, occorre dunque considerare anche le ipotesi di difesa obbligatoria, in particolare l’art. 130 lett. d CPP e gli «altri motivi» ai sensi dell’art. 130 lett. c CPP. Quest’ultima casistica presenta, come rilevato in dottrina, una stretta prossimità con l’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 3a ediz. 2023, n. 34 ad art. 130 CPP). Coerentemente, rientrano tra gli «altri motivi» ai sensi
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189 dell’art. 130 lett. c CPP le difficoltà concrete nel garantire un’adeguata difesa, aggravate dalla complessità del caso o dalla natura tecnica delle questioni giuridiche sollevate, così come le situazioni comportanti un rischio di violazione della parità delle armi (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 27 ad art. 130 CPP).
4.2 Nonostante i termini concessigli dalla Corte per designare un difensore di fiducia, l’imputato non ha provveduto in tal senso. Nella sua comunicazione, tardiva, del 1° dicembre 2025 ha lasciato intendere di volersi difendere da solo, ma in modo contraddittorio, affermando nel contempo di rimanere disponibile a farsi assistere da un difensore di fiducia, senza tuttavia indicarne il nominativo. In considerazione dei principi enunciati sin qui, ed in particolare della parità delle armi, per tutelare i legittimi interessi di A. si impone la nomina di un difensore di ufficio.
4.3 Se la difesa è disposta dall’autorità in quanto l’autorità nutre dubbi sul fatto che persona imputata sia in grado di tutelare autonomamente i propri interessi, il criterio dell’indigenza riveste un ruolo secondario. Agli atti figura in ogni caso ampia documentazione che permette di concludere quanto all’adempimento di tale requisito. La questione su chi debba sopportarne i costi è distinta (RUCKSTUHL, op. cit., n. 21 ad art. 132 CPP).
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27. Auszug aus der Verfügung der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft gegen A., B. AG und C. AG vom 10. Dezember 2025 (SK.2025.57)
Anklageprinzip Art. 9 Abs. 1, 325 Abs. 1 lit. d StPO Eine Anklage gegen eine nicht identifizierte Person ist unzulässig (E. 2.4-2.6).
Principe de l’accusation Art. 9 al. 1, 325 al. 1 let. d CPP