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158 den Akten dargetan, welche auf eine konkludente Anerkennung des Gerichtsstands durch Erlass des Strafbefehls vom 20. August 2024 schliessen lässt. Anders gestaltet sich die Situation hinsichtlich des durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden (StA NW) erlassenen Strafbefehls vom 25. August 2024. Dieser erfolgte offensichtlich gestützt auf den Rapport der Kantonspolizei Nidwalden vom 18. August 2024, in welchem ausdrücklich festgehalten wurde, dass gegen den Beschuldigten (B.) aktuell noch weitere Delikte im Raum seien (unter Verweis auf den beiliegenden Täterhinweis Kapo ZH). Tatsächlich enthält der entsprechende Täterhinweis auch Angaben zu den eingangs erwähnten Ladendiebstählen in Z./ZH, W./BE und V./BE. Damit erging der Strafbefehl vom 25. August 2024 offensichtlich nicht in Unkenntnis der fremden Verfahren. In dieser Konstellation konnte sich die StA NW durch den Erlass des Strafbefehls nicht ihrer Verpflichtung zur Bestimmung des Gerichtsstandes und gegebenenfalls zur Übernahme der Strafverfolgung und Beurteilung entziehen. Mit Erlass des Strafbefehls vom 25. August 2024 hat sie ihre Zuständigkeit in vorliegender Gerichtsstandsangelegenheit konkludent anerkannt. Als einer der Tatortkantone weist dieser auch einen hinreichenden örtlichen Anknüpfungspunkt auf, um vom gesetzlichen Gerichtsstand abzuweichen. Dem erst anschliessend erfolgten Erlass eines weiteren Strafbefehls durch den Gesuchsgegner 1 gegen D. am 7. April 2025 kommt für die Festlegung des Gerichtsstands keine Bedeutung zu.
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24. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 13 novembre 2025 (RR.2025.112)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; consegna a scopo di confisca; procedura italiana di prevenzione patrimoniale Art. 2 e 74a AIMP La procedura di prevenzione patrimoniale prevista dall’ordinamento italiano non si applica unicamente ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ma anche a persone che, sulla base di elementi di fatto, risultano abitualmente dedite a traffici delittuosi, nonché a coloro che, per condotta e tenore di vita, risultano vivere, anche solo in parte, con i proventi di tali attività.
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159 La finalità della normativa è quella di colpire le accumulazioni illecite di tutte le persone ritenute socialmente pericolose perché traggono sostentamento da attività delittuose (consid. 2.1). Conseguenze in caso di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (consid. 2.2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Herausgabe zur Einziehung; italienisches Vermögenssicherungsverfahren Art. 2 und 74a IRSG Das in der italienischen Rechtsordnung vorgesehene Vermögenssicherungsverfahren findet nicht nur auf Personen Anwendung, die der Zugehörigkeit zu einer mafiösen Vereinigung verdächtigt werden. Es ist auch anwendbar auf Personen, die – bei Vorliegen entsprechender Sachverhaltselemente – gewohnheitsmässig kriminellen Handel betreiben, sowie auf diejenigen, deren Lebensführung und -standard, wenn auch nur teilweise, mit Geldern aus solchen Tätigkeiten finanziert werden. Diese Bestimmungen bezwecken die Bekämpfung der Anhäufung unrechtmässiger Vermögen von als sozial gefährlich geltenden Personen, deren Einkünfte aus krimineller Tätigkeit stammen (E. 2.1). Folgen bei Eintritt der Verjährung hinsichtlich solcher Straftaten (E. 2.2).
Entraide judiciaire internationale en matière pénale; remise en vue de confiscation; procédure italienne de saisie patrimoniale Art. 2 et 74a EIMP La procédure de saisie patrimoniale des avoirs prévue par l’ordre juridique italien ne s’applique pas uniquement aux personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation mafieuse. Elle s’applique également aux personnes qui, lorsque les éléments constitutifs sont réunis, se livrent habituellement à des activités criminelles, ainsi qu’à celles dont le mode de vie et le niveau de vie sont financés, même partiellement, par des fonds provenant de telles activités. Ces dispositions visent à lutter contre l’accumulation de biens illicites par des personnes considérées comme dangereuses pour la société et dont les revenus proviennent d’activités criminelles (consid. 2.1). Conséquences de la prescription de ces infractions (consid. 2.2).
Riassunto dei fatti:
Il 14 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 25 marzo 2014, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei
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160 confronti di A. ed altri per titolo di appropriazione indebita (art. 646 CP italiano; in seguito CP/I), bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 Legge fallimentare), associazione per delinquere (art. 416 CP/I), frode fiscale (art. 3 D.l. n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata in danno di enti pubblici (art. 640 CP/I) e riciclaggio (art. 648-bis CP/I). Secondo le autorità estere, le persone indagate, in concorso tra loro, attraverso alcuni consorzi, si sarebbero aggiudicate a prezzi estremamente concorrenziali, grazie anche al fatto che non avrebbero pagato tasse, appalti pubblici nel settore delle imprese di pulizia, commissionati da enti pubblici italiani quali prefetture, ministeri, uffici delle regioni, ecc. I consorzi degli indagati, dopo essersi aggiudicati gli appalti, avrebbero subappaltato il lavoro a società di servizi che, ufficialmente, non risultavano essere collegate fra loro. Quest’ultime sarebbero quindi state svuotate di tutti i guadagni attraverso appropriazioni indebite, finanziamenti o giri bancari. Tali società avrebbero avuto una vita breve e sarebbero state intestate a prestanomi, che sarebbero stati avvicinati da A. che, in cambio di una firma, li avrebbe ricompensati. Con il suo complemento rogatoriale del 25 marzo 2014, l’autorità estera ha informato le autorità elvetiche che, con provvedimento del 23 gennaio 2014, il Tribunale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto il sequestro a fine di confisca dei beni riconducibili ad A., tra i quali le relazioni bancarie seguenti: n. 1 presso la banca B. (ora banca C.), a Zurigo, intestata a D., e n. 2 presso la banca C., Lugano, intestata a E. Ltd; n. 3 presso la banca F., Lugano, intestata a G. SA. Mediante decisione del 28 aprile 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), autorità alla quale l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato in materia sulla domanda presentata dall’autorità italiana, ordinando il blocco dei saldi attivi concernenti la relazione n. 4 presso l’ex banca B., Lugano, […] e ora banca C. intestata ad A. Con sentenza RR.2015.177 del 29 ottobre 2015, questa Corte ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso interposto da A. ed E. Ltd avverso una decisione del MPC di rifiuto di dissequestro della relazione di cui sopra.
Con complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020, l’autorità rogante ha informato il MPC che il Tribunale di Roma, Sezione specializzata per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha emanato, in data 25 luglio 2016, un decreto nell’ambito della procedura di prevenzione patrimoniale n. 172/2016 R.G. finalizzato alla confisca, tra l’altro, della relazione bancaria n. 4 divenuto definitivo ed esecutorio a seguito di una sentenza della Corte suprema di cassazione del 6 giugno 2020. Le autorità italiane hanno quindi chiesto a quelle svizzere l’esecuzione di tale decisione di confisca. Con
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161 decisione del 18 giugno 2025, il MPC ha ordinato la consegna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 4 presso la banca C., Ginevra, intestata ad A., riservati i diritti dell’UFG derivanti dall’accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4). Il 21 luglio 2025, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di consegna del 18 giugno 2025 e quella incidentale del 28 aprile 2014 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, principalmente, l’annullamento delle stesse, la reiezione della rogatoria e il dissequestro dei valori patrimoniali litigiosi. Sussidiariamente, egli chiede l’annullamento delle decisioni in questione e il rinvio della causa al MPC affinché statuisca nel senso dei considerandi.
La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.
Sentenza del Tribunale federale 1C_699/2025 del 17 dicembre 2025: il ricorso è inammissibile.
Dai considerandi:
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto che la procedura di prevenzione patrimoniale alla base della rogatoria italiana violerebbe l’art. 2 AIMP. Essa sarebbe contraria ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dal Patto ONU II, ciò che sarebbe stato di recente constatato sia dalla Grande Camera della CorteEDU che dalla Corte costituzionale italiana. Inoltre, essendo egli stato prosciolto con sentenza del 13 dicembre 2021, seppur in virtù della prescrizione, nell’ambito del procedimento penale n. 25639/06, alla base della rogatoria del 14 maggio 2009, detta procedura violerebbe il principio della presunzione d’innocenza, precisato che attualmente non vi sarebbe nessun procedimento penale pendente a suo carico. La sua applicazione in relazione a fatti antecedenti alla sua introduzione, nel 2009, sarebbe peraltro contraria al principio di non retroattività della legge penale. Pure violati sarebbero i principi nulla poena sine lege e ne bis in idem, dato che le restrizioni patrimoniali adottate dal Tribunale delle misure di prevenzione costituirebbero in pratica delle sanzioni penali senza che sia stata stabilita una responsabilità penale del ricorrente, il quale è stato assolto definitivamente per i fatti alla base della procedura di prevenzione patrimoniale.
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162 2.1 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base legale nel decreto legislativo n. 159/11 che ha ripreso le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi n. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull’evoluzione della norma v. MENDITTO, Confisca penale e di prevenzione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in: Questione Giustizia, Relazione del 19 giugno 2015, pag. 7 e seg.; TPF 2010 158 consid. 2.2). L’applicazione della norma non si limita a soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso, come risulta dall’art. 4 cpv. 1 lett. a del decreto legislativo n. 159/11: i capoversi 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall’autorità giudiziaria, i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all’art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico ad «attività delittuose» estende l’applicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, segnatamente la corruzione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non più solo degli indiziati di mafia ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione personale, devono essere altresì adempiuti i presupposti di cui agli art. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159/11 relativi alle misure di prevenzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la disponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest’ultimo ne determini la destinazione o l’impiego. Gli accertamenti patrimoniali si estendono nei confronti «del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni». Va inoltre stabilita l’esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l’attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il
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163 reimpiego. L’indiziato può allegare elementi per giustificare la legittima provenienza del bene sequestrato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza italiana ha stabilito che «la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logicoinduttivo, da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione» (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza n. 106, del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche in seguito: «Nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della responsabilità. Sicché pure l’assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l’affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi» (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 maggio 2014). L’accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall’organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l’eventuale esercizio dei poteri d’indagine di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 159/11. Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell’udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l’adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (v. MENDITTO, op. cit., pag. 30; v. sentenza della CorteEDU Pozzi contro Italia del 26 luglio 2011, nr. 55743/08, n. 28). La necessità di ancorare il giudizio in tema di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, a dati e fatti oggettivi, effettuando così un’interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è stata ribadita nella sentenza n. 9517 del 7
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164 febbraio 2018 della Sezione II della Corte di cassazione italiana (v. anche Cassazione penale 10/2018, doc. 422.3). La Corte costituzionale italiana, con sentenza n. 24 del 14 ottobre 2019, ribadisce altresì che «l’ablazione patrimoniale si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultano essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare» (cit. in GRIFFO, La improcedibilità della azione di prevenzione in rapporto alle definizioni di merito, Cassazione penale 9/2021, pag. 3008).
Alla luce di ciò è già stato più volte rilevato nella giurisprudenza svizzera come la procedura di prevenzione patrimoniale presenti una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una «causa penale» ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2023 98 consid. 3; 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 e 1C_271/2016 del 23 marzo 2018). Lo stesso vale in linea di massima anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 159/11, qui concretamente applicate e già a propria volta oggetto di un’invalsa giurisprudenza di questa Corte alla quale si può qui rinviare (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.204 del 17 gennaio 2019 consid. 3; RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2015.177 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2). Ciò nondimeno il giudice dell’assistenza è comunque chiamato a valutare di volta in volta gli accertamenti effettuati dal giudice estero del merito, nonché il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti ripetutamente ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di misure di prevenzione (v. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, Cassazione penale 3/2018, pag. 1017 e segg. nonché infra consid. 2.2.6). Questo si impone a maggior ragione se si considera il fatto che, secondo la dottrina italiana, gli «interventi del Giudice delle leggi hanno eliminato alcuni vistosi deficit di legalità, ma anche contribuito a stabilizzare istituti che, sotto l’etichetta della sicurezza o della prevenzione, fuoriescono dal paradigma cognitivo del garantismo. Sul piano processuale si affaccia un modello di giurisdizione che ha come condizione necessaria la verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusatorie in forza del loro carattere assertivo, e la loro dimostrazione empirica sulla base di procedure distanti dalle metodologie probatorie del dibattimento» (GRIFFO, op. cit., pag. 3008 e seg.).
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165 2.2 2.2.1 In concreto, con complemento rogatoriale del 16 dicembre 2020, l’autorità estera ha trasmesso al MPC il decreto n. 172/2016 emanato il 25 luglio 2016 dal Tribunale civile e penale di Roma, Sezione Specializzata per le Misure di Prevenzione, divenuto definitivo il 6 giugno 2020, per l’esecuzione della confisca di svariate relazioni bancarie, fra cui quella qui litigiosa. Premesso che il Tribunale ordinario di Roma, con sentenza del 13 dicembre 2021, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati ascrittigli, alla base anche della rogatoria italiana, perché estinti per intervenuta prescrizione (v. infra consid. 2.2.5), il Tribunale civile e penale di Roma ha motivato come segue il proprio decreto.
2.2.2 Per sostanziare la sussistenza di elementi atti a far ricadere le fattispecie già ascritte al predetto tra le ipotesi di applicabilità del decreto legislativo n. 159/11, esso ha anzitutto ripreso e fatto sue le motivazioni contenute nel decreto di sequestro del 23 dicembre 2014 emesso dal Tribunale di Roma, il quale, sulla pericolosità del ricorrente ha affermato che «la Procura della Repubblica fonda la sua proposta sul presupposto che la pericolosità di A., ai sensi degli articoli 1, 4 e 16 del [decreto] 159/2011, si evince in particolare dagli elementi emersi nell’ambito del procedimento penale n. 25639/06, per il quale è attualmente in corso la fase dibattimentale, agevolmente enucleabili dalla ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 8 luglio 2008. In particolare, viene richiamata, ai fini che qui interessano, la contestazione mossa al capo Z della imputazione cautelare, nella quale A. è individuato come il capo e l’organizzatore di una associazione criminale finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, bancarotta, delitti tributari, delitti di riciclaggio e reimpiego (reato di cui all’articolo 416 commi 1 e 2 c.p., con riferimento agli articoli 646, 61 nn. 7 e 11 c.p., 216, 223 R.D. 267/42, 3 e 10 D.l.vo n. 74/2000, 640 comma 2, 648bis, 648ter c.p., per essersi associati tra loro, e con altri alla stato non identificati, al fine di commettere un numero indeterminato di delitti quali quelli suindicati mediante: a) la costituzione, con cadenza annuale, di numerose società operanti nel settore dei servizi di pulizia; b) la presentazione di dichiarazioni fiscali riportanti ingenti costi fittizi, sì da sottrarsi al pagamento delle imposte e determinare l’insorgere di crediti di imposta; c) l’utilizzazione dei crediti così maturati in compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti delle società; d) la sottrazione dalle casse della società di tutte le somme incassate nel periodo di attività; e) la cessazione dell’attività della società dopo solo un anno con trasferimento dei dipendenti su altra
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166 società con la quale ripetere l’operazione di sottrazione di risorse; f) la nomina come amministratore di un prestanome straniero, la messa in liquidazione della società, e, in alcuni casi il cambio di denominazione della stessa e il trasferimento all’estero, sì da ostacolare eventuali attività di accertamento; g) il trasferimento delle somme sottratte ad altre società del sodalizio in modo da ostacolare la identificazione della provenienza illecita delle somme; h) il reimpiego dei proventi degli illeciti in attività economiche. Associazione nella quale A. e H. rivestono il ruolo di capi e di organizzatori (…). In Roma dal 1996 e fino ad oggi con permanenza). Dal complesso delle attività svolte nel richiamato procedimento, puntualmente riportate nella ordinanza cautelare, emerge come il A. abbia creato un vero e proprio sistema criminale, consistente nella creazione di decine di società, tutte intestate a prestanome, che venivano utilizzate per brevissimi periodi come subappaltatrici (rectius come esecutrici del contratto di appalto) di servizi di pulizia e/o di facchinaggio, e attraverso le quali il A. riusciva a separare i costi delle attività, in particolare quelli di natura tributaria e contributiva, dai proventi. I proventi, infatti, venivano immediatamente trasferiti, senza alcuna giustificazione o con causali apparenti, quali "finanziamento" o "giroconto", ad altre società riferibili al A., mentre i debiti fiscali e contributivi, occultati mediante dichiarazioni mendaci, restavano in capo alla società, che veniva subito dismessa, con cambio di amministratori, cambio di denominazione (spesso con l’inversione dell’acronimo) e trasferimento all’estero. Le indagini hanno documentato come tale sistema fosse già in atto nel 1996, periodo cui si riferiscono i prelevamenti dal conto della società I., dal cui fallimento hanno avuto avvio le indagini. Non sono stati svolti accertamenti con riferimento ai periodi precedenti, in ragione del regime di prescrizione dei reati vigente in Italia (in particolare dopo la modifica, intervenuta nel 2005, dell’art. 158 c.p. che ha escluso la unitarietà del termine di prescrizione nel reato continuato), anche se dagli elementi acquisiti in quel procedimento (in particolare avendo riferimento all’epoca di costituzione delle società cd. madri) è possibile desumere che l’attività illecita abbia avuto inizio in epoca ben più risalente. Sulla base degli elementi acquisiti da ultimo dalla Guardia di Finanza e compendiati nella nota informativa richiamata, l’attività è proseguita, con modalità identiche, anche nel periodo successivo all’applicazione della misura cautelare e fino alla data odierna. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno, infatti, documentato il sistematico ricorso alla creazione e alla rapida dismissione di società, l’intestazione fittizia delle stesse in capo a prestanome, i continui trasferimenti di beni da una società all’altra. Anche gli altri precedenti giudiziari del proposto, nonostante gli esiti favorevoli, documentano il
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167 sistematico ricorso a pratiche illecite». Per quanto attiene alla disponibilità dei beni e alla sproporzione tra il patrimonio e i redditi dichiarati o accertati del ricorrente, il Tribunale di Roma ha affermato che «il patrimonio del A. risulta in gran parte intestato a prestanome. Come ampiamente illustrato nella citata informativa della Guardia di Finanza tale assunto si fonda su univoci dati testimoniali e documentali». Inoltre, «sulla scorta delle risultanze d’indagine, emerge un’evidente sproporzione tra l’esiguità dei redditi complessivamente dichiarati dal nucleo familiare del proposto ed i beni di cui gli stessi hanno la piena disponibilità». Sulla base delle indagini esperite e dei dati raccolti e analizzati, il Tribunale di Roma è giunto alla conclusione «che sussistono tutti i presupposti previsti dalla normativa in vigore per l’emissione del richiesto decreto di sequestro anticipato dei beni indicati: la pericolosità pregressa ed attuale del A. ai sensi dell’art. 1 del [Decreto legislativo] 159/2011 sia con riferimento all’essere dedito abitualmente a traffici delittuosi, sia in relazione al vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose; la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tramite terzi; la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, avuto riguardo agli accurati accertamenti svolti dalla P.G. sulla formazione del patrimonio; la sproporzione tra i beni ed il reddito dichiarato o l’attività economica svolta dal proposto e dai suoi familiari ovvero la provenienza dei beni dalla attività illecita di cui siano il frutto o il reimpiego; l’esistenza di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore degli stessi beni e i redditi dichiarati e l’attività svolta, tali da fare ritenere che detti beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego».
2.2.3 Sulla base di quanto precede ed effettuando ulteriori approfondimenti, il Tribunale civile e penale di Roma ha confermato sia la pericolosità sociale del ricorrente sia la sproporzione del suo patrimonio con i redditi leciti conseguiti. Ciò che esso ha ritenuto importante «è che il proposto sia stato soggetto dedito alla commissione di delitti suscettibili di produrre redditi illeciti, che tale attività, quanto meno per un congruo periodo di tempo, abbia costituito uno stile di vita sufficientemente consolidato, che vi siano elementi di fatto concreti per ritenere che tali entrate abbiano contribuito a formare almeno in parte il patrimonio dello stesso e che il patrimonio risulti evidentemente sproporzionato rispetto ai redditi leciti prodotti dal proposto. In definitiva, per ciò che attiene alla pericolosità del A., anche all’esito dell’instaurazione del contraddittorio, essa deve ritenersi adeguatamente dimostrata, quanto meno per il periodo oggetto degli addebiti penali oggetto del procedimento penale richiamato: vale a dire dal 1996 a tutto il 2008 ed oltre. In tale periodo le ripetute, meditate, pianificate e prolungate condotte
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168 illecite descritte hanno senza dubbio costituito uno stile di vita e prodotto redditi illeciti e sono state realizzate con modus operandi studiato e frutto di un’elaborazione complessa e "intelligente" vieppiù, perciò, "pericolosa"». In definitiva, quanto meno nel lasso di tempo compreso fra il 1996 e il 2008/2010 (ma anche oltre), il profilo del ricorrente «rientra perfettamente in quello di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ma anche in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, descritto alle lettere a) e b) dell’art. 1 del [Decreto legislativo] 159/11». Quanto alla sproporzione con i redditi leciti generati, il Tribunale, appoggiandosi su una perizia «eccezionalmente complessa, compendiata in una relazione di 11 volumi, di cui uno contenente le sole conclusioni», ha rilevato come «alla luce della ricostruzione e delle considerazioni esposte, questo Tribunale ritiene adeguatamente dimostrato che l’intero universo imprenditoriale e societario in sequestro, ancorché a lui in larga parte non intestato, sia riconducibile ad A. […]», patrimonio in contrasto con la sua situazione finanziaria d’inizio anni Novanta. Riassumendo, il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione specializzata per le misure di prevenzione, ha «valutato, soppesato e ritenuto provato l’elemento soggettivo della pericolosità. Ne è stata perimetrata l’estensione cronologica. È stata esaminata e ritenuta la totale riferibilità al proposto di tutto il patrimonio attualmente in sequestro, con le sole specifiche eccezioni che sono state indicate. È stato ritenuto che la sproporzione e la necessità della confisca attinga tutto il patrimonio ritenuto riferibile ad A. (ad eccezione dei beni immobili acquistati fino al 1996 e tuttora a questi intestati e dei beni immobili dei familiari), attesa l’irrimediabile confusione fra entrate e patrimonio lecito ed entrate e patrimonio illecito che si è determinata».
2.2.4 Con decreto del 12 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, Quarta sezione penale, Misure di prevenzione, ha in sostanza confermato il decreto di cui sopra. Con sentenza del 6 giugno 2019, la Corte di cassazione ha confermato anch’essa detto decreto per quanto riguarda il ricorrente. In data 26 novembre 2020, quest’ultimo ha avviato una procedura denominata «incidente di esecuzione» presso il Tribunale civile e penale di Roma finalizzata all’annullamento del provvedimento di confisca emesso a suo carico, strumento dichiarato inammissibile con decisione del 6 ottobre 2021. Con decisione del 22 giugno 2022, il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di revoca del sequestro e della confisca, giudizio definitivamente confermato dalla Corte di cassazione italiana con sentenza del 15 dicembre 2022.
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169 2.2.5 Come già rilevato in precedenza, con sentenza del 13 dicembre 2021, il Tribunale ordinario di Roma, a conclusione del procedimento penale a carico, tra l’altro, del ricorrente, ha dichiarato, richiamando gli art. 157 CP/I e 531 CPP/I, di non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati ascrittigli, segnatamente la ripetuta bancarotta fraudolenta, perché estinti per intervenuta prescrizione. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, egli non è stato né assolto né prosciolto; ciò che è stato invece il caso per altri coimputati nel procedimento italiano, i quali, con riferimento all’art. 530 CPP/I, sono stati assolti dai reati loro ascritti «perché il fatto non sussiste». Giustamente sollecitata dal MPC circa le conseguenze di tale sentenza sulla confisca pronunciata nell’ambito della procedura di prevenzione patrimoniale a carico del ricorrente, l’autorità rogante, con scritto del 25 gennaio 2025, ha dichiarato che «il Collegio ha dato atto che dall’istruttoria svolta non erano emerse prove tali da rendere possibile un proscioglimento nel merito in ordine ai gravi reati contestati ed ha, pertanto, proceduto alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. Non essendo quindi venuto meno il fondamento probatorio delle accuse, il Tribunale Misure di prevenzione può basare il proprio convincimento sulla pericolosità della persona sui dati fattuali emersi nel procedimento penale. Il Tribunale misure di prevenzione, infatti, nell’accertare la pericolosità sociale, in base al consolidato principio di "autonoma valutazione" può avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali anche in corso. È utile sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “..il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico di reato, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente ed illecito agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza), elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine economico e ciò in rapporto all’esistenza delle citate disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità. È dunque, tanto la base fattuale che l’ambito del giudizio che distinguono tra loro i due processi” (Cfr. Cass. Pen. 2a sez. n. 33540/2021 ric. Balini). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019, ha inoltre ribadito, tra l’altro, che il giudizio di pericolosità su cui si basa l’azione autonoma di prevenzione si può fondare anche su risultanze che siano comunque oggettivamente dimostrative di dati fattuali, anche quando il procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento, indulto o amnistia».
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170 2.2.6 Da quanto precede risulta che il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha indicato quali sono le ragioni dell’applicabilità concreta del citato decreto legislativo n. 159/11, quali sono i reati in questione – per i quali la doppia punibilità è pacificamente data, visto che i fatti contestatigli possono essere sussunti in Svizzera almeno al reato di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) – e quale sia la connessione con i valori patrimoniali da confiscare, tra i quali i valori patrimoniali litigiosi. Il fatto che tali reati si siano nel frattempo prescritti non ha per nulla inficiato gli accertamenti del Tribunale, visto che, come già evidenziato sopra, il ricorrente a differenza di altri imputati non è stato assolto (v. supra consid. 2.2.5) e l’ordinamento penale italiano distingue in maniera netta l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» (art. 530 CPP/I) dalla mera estinzione del reato per intervenuta prescrizione (v. art. 157 CP/I e 531 CPP/I). Secondo l’art. 129 comma 2 CPP/I, inoltre, «quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la forma prescritta» (v. anche la giurisprudenza citata in ILLUMINATI/GIULIANI, Commentario breve al Codice di procedura penale, 3a ediz. 2020, pag. 2647 e seg.). Si tratta di una distinzione di cui va sottolineata l’importanza anche e proprio alla luce della procedura di prevenzione patrimoniale concretamente in esame. Se in caso di assoluzione ex art. 530 CPP/I le critiche sollevate dal ricorrente non mancherebbero di fondamento (v. anche la giurisprudenza citata da GRIFFO, op. cit., pag. 3014 e segg.), tanto più che censure simili sono al vaglio della CorteEDU nel caso Cavallotti e riuniti contro Italia (v. ad es. l’Intervento dell’Unione delle Camere penali italiane del 21 maggio 2024), lo stesso non si può dire – perlomeno in termini così apodittici – per le ipotesi di cui all’art. 531 CPP/I, a condizione ovviamente che gli accertamenti della parallela procedura di prevenzione patrimoniale si siano svolti in piena conformità alla giurisprudenza della CorteEDU e della Corte costituzionale italiana (v. supra consid. 2.1). Tutto dipende da quanto viene concretamente accertato in detta procedura e dal rigore delle metodologie probatorie adottate. In casu si constata che le autorità italiane non si sono limitate a confermare, nel pieno rispetto del contraddittorio, la pericolosità sociale del ricorrente e la sproporzione del suo patrimonio con i redditi leciti conseguiti, ma hanno anche accertato la sussistenza dal 1996 a tutto il 2008 e oltre, di «ripetute, meditate, pianificate e prolungate condotte illecite» che hanno non solo «costituito uno stile di vita» ma anche «prodotto redditi illeciti»,
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171 rientrando il profilo del ricorrente «perfettamente in quello di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ma anche in quello di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (v. supra consid. 2.2.3). Il modus operandi del ricorrente era già ampiamente descritto nel decreto di sequestro del 23 dicembre 2014, corredato dai relativi accertamenti della Guardia di Finanza, scaturiti dal fallimento della società I., di per sé mai messi in discussione nel merito nemmeno nei successivi gradi di giudizio: in questi si parla di «sistematico ricorso alla creazione e alla rapida dismissione di società», di «intestazione fittizia delle stesse in capo a prestanome», di «continui trasferimenti di beni da una società all’altra» nonché di «sistematico ricorso a pratiche illecite» (v. supra consid. 2.2.2). Si tratta di documentati accertamenti, sia in merito alle attività criminali del ricorrente, sia sul nesso causale fra queste e i beni sotto sequestro, che risultano fondati su dati oggettivi, il cui esame nel merito esula di principio dalle competenze del giudice dell’assistenza (DTF 145 IV 99 consid. 3.2), ma della cui correttezza non vi è ragione di dubitare, anche in considerazione dei rigorosi paletti costituzionali posti dalla giurisprudenza italiana (v. supra consid. 2.1) e stante del resto la possibilità, a suo dire esperita dallo stesso ricorrente, di contestarne la validità anche di fronte alla CorteEDU. Fatto quest’ultimo che non ne ostacola comunque il passaggio in giudicato e quindi l’eseguibilità alla luce dell’art. 74a AIMP, il quale, al suo cpv. 2 lett. b, comprende anche i valori di rimpiazzo e l’indebito profitto, non certo assimilabili, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla nozione di risarcimento equivalente ex art. 71 CP, per il quale l’assistenza ex art. 74a AIMP (riservati gli art. 94 e segg. AIMP) sarebbe in effetti esclusa (DTF 149 IV 376 consid. 6). Ne consegue che la confisca in questione non lede né la garanzia della proprietà, né la presunzione di innocenza, né tanto meno i principi nulla poena sine lege e ne bis in idem, non da ultimo anche perché la procedura di prevenzione patrimoniale ha di per sé vita propria rispetto alla procedura penale di merito, e in questo non si possono mancare di ravvisare similitudini con la procedura indipendente di confisca prevista agli art. 376 e segg. del nostro Codice di rito (v. però DTF 142 IV 383 consid. 2). È sì vero che in una recente sentenza la CorteEDU ha censurato l’operato delle autorità giudiziarie italiane per la mancata applicazione nel caso Isaia dei principi di attualità al requisito della pericolosità sociale del proposto ai fini dell’avvio delle procedure ablative finalizzate alla confisca, nonché per l’assenza di un nesso causale concreto tra le attività criminose e i beni oggetto di sequestro, in particolare in merito ai beni intestati a terzi (v. sentenza della CorteEDU
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172 Isaia e altri contro Italia del 25 settembre 2025, nr. 36551/22). Si tratta tuttavia di censure che non mettono in discussione l’istituto in sé (v. anche la sentenza della CorteEDU Garofalo e altri contro Italia del 21 gennaio 2025, nr. 47269/18), ma la sua applicazione nel caso concreto, come era già avvenuto con la sentenza nel caso De Tommaso (sentenza della CorteEDU De Tommaso contro Italia del 23 febbraio 2017, nr. 43395/09). Infine non può essere considerato violato nemmeno il principio della non retroattività della legge, nella misura in cui le qui applicate norme sulla procedura di prevenzione patrimoniale, introdotte nel 2008/2009, non hanno carattere materiale ma procedurale, per cui si applicano a tutto il periodo preso in considerazione dalle autorità italiane (v. MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e patrimoniali, e compatibilità con la CEDU, con particolare riferimento all’ampliamento dei destinatari delle misure e all’introduzione del principio di applicazione disgiunta, in: Questione Giustizia del 28 novembre 2013, pag. 16).
2.2.7 Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell’ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d’incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).
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25. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Kanton Aargau gegen Kanton Jura vom 17. November 2025 (BG.2025.57)
Jugendstrafverfahren; Zuständigkeit bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz für Inlandtaten; Grundsatz der Verfahrenseinheit Art. 3 Abs. 2 lit. c, 10 Abs. 2 lit. a JStPO, Art. 29 Abs. 1 lit. a, 34 Abs. 1 StPO, beide i.V.m. Art. 3 Abs. 1 JStPO Die Auslegung von Art. 10 Abs. 2 lit. a JStPO ergibt i.V.m. Art. 29 Abs. 1 lit. a StPO, dass die Strafverfolgung bei an mehreren Orten begangenen Inlandtaten eines Jugendlichen ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz zu vereinigen ist (Bestätigung der Rechtsprechung). Die dafür zuständige Behörde ergibt sich aus Art. 34 Abs. 1 StPO, womit primär auf den Ort der schwersten Tat des