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Tribunale penale federale 2024 TPF 2024 60

1 janvier 2024·Italiano·CH·CH_BSTG·PDF·2,234 mots·~11 min·2

Résumé

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Herausgabe von Beweismitteln; Ausstand;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale; remise de moyens de preuve; récusation;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; consegna di mezzi di prova; ricusazione;;Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Herausgabe von Beweismitteln; Ausstand

Texte intégral

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entgegen der Ansicht des erstinstanzlichen Gerichts – die Berufungsanmeldung für rechtzeitig bzw. zulässig, so stellt es dies mittels Beschluss fest und weist die Angelegenheit zwecks Ausfertigung des begründeten Urteils an das erstinstanzliche Gericht zurück. Dieser Entscheid ist lediglich prozessleitender Natur (vgl. JOSITSCH/SCHMID, a.a.O, Art. 403 StPO N. 11), sodass die Beschwerde in Strafsachen nur unter den Voraussetzungen von Art. 93 BGG zulässig ist.

2.4 In Würdigung der gesamten Umstände ist vorliegend festzustellen, dass die von A. per E-Mail vom 21. Dezember 2023 mitgeteilte Berufungsanmeldung den Formerfordernissen von Art. 110 StPO nicht entspricht, da sie keine rechts- und formgültige Unterschrift oder qualifizierte elektronische Signatur aufweist. Da die Berufungsanmeldung aufgrund der fehlenden Unterschrift oder qualifizierten elektronischen Signatur offensichtlich ungültig ist, konnte auf die Einholung von Stellungnahmen verzichtet werden. Nach dem Gesagten ist auf die Berufung gegen das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts SK.2023.39 vom 12. Dezember 2023 mangels gültiger Berufungsanmeldung nicht einzutreten.

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10. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 7 marzo 2024 (RR.2023.170) Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; consegna di mezzi di prova; ricusazione Art. 74 AIMP, art. 10 PA Assodato che il ricorrente non ha minimamente dimostrato che i singoli membri della Corte dei reclami penali abbiano concreti motivi di prevenzione nei suoi confronti e preso atto che egli stesso sottolinea di non avere nulla da rimproverare loro sotto il profilo della condotta processuale e dei doveri professionali, il solo fatto che gli stessi debbano statuire nuovamente su censure simili a quelle già presentate da altri ricorrenti in relazione alla stessa inchiesta estera non costituisce palesemente un motivo di ricusazione ai sensi della giurisprudenza (consid. 2).

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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Herausgabe von Beweismitteln; Ausstand Art. 74 IRSG, Art. 10 VwVG Der Beschwerdeführer hat nicht dargetan, dass auf Seiten der einzelnen Mitglieder der Beschwerdekammer konkrete Gründe zur Befangenheit ihm gegenüber bestünden. Ebensowenig kritisierte er diese mit Blick auf deren Verfahrensführung oder auf deren Ausübung ihrer Berufspflichten. Allein die Tatsache, dass sie in Bezug auf die gleiche ausländische Strafuntersuchung bereits von anderen Parteien erhobene oder ähnliche Rügen erneut zu beurteilen haben, stellt offensichtlich keinen Ausstandsgrund im Sinne der Rechtsprechung dar (E. 2).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; remise de moyens de preuve; récusation Art. 74 EIMP, art. 10 PA Dès lors que le recourant n’a pas démontré que les membres individuels de la Cour des plaintes ont des motifs concrets de prévention à son égard et qu’il souligne n’avoir même rien à leur reprocher au niveau de la manière de diriger la procédure et des devoirs professionnels, le seul fait que ceux-ci doivent à nouveau statuer sur des griefs similaires à ceux déjà soulevés par d’autres recourants en rapport à la même enquête ne constitue à l’évidence pas un motif de récusation au sens de la jurisprudence (consid. 2).

Riassunto dei fatti:

In data 23 dicembre 2021, il National Anti Corruption Bureau of Ukraine (NABU), Ufficio Anticorruzione Ucraino, Kiev (UA), ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli art. 191 e 364 del Codice penale ucraino (peculato, appropriazione indebita o appropriazione di beni per abuso d’ufficio e abuso d’autorità). In sostanza, gli indagati sono sospettati di malversazioni all’origine della situazione di grave insolvenza della banca B., un istituto bancario d’importanza sistemica per l’economia nazionale. Lo Stato ucraino è intervenuto per palliare a tale insolvenza, con iniezione di somme equivalenti a USD 4,4 miliardi, importo corrispondente al danno subito dal medesimo. Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere alla consegna di svariata documentazione relativa al conto bancario n. 1 intestato ad A., aperto presso la banca C. già oggetto di trasmissione spontanea di

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informazioni da parte del MPC giusta l’art. 67a AIMP. Quest’ultimo sarebbe infatti identificato fra gli altri quale conto sul quale sarebbero confluiti valori patrimoniali originariamente distratti a danno della banca B. Con decisione di chiusura del 22 dicembre 2022, il MPC ha accolto la domanda di assistenza ucraina, ordinando la trasmissione alle autorità estere di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca C. Il 21 novembre 2023, A. ha impugnato la decisione di chiusura in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone in sostanza l’annullamento. Inoltre, venuto a conoscenza della composizione della Corte, egli ha presentato un’istanza di ricusazione concernente l’intero collegio giudicante.

La Corte dei reclami penali ha respinto, nella misura dell’ammissibilità, sia l’istanza di ricusazione che il ricorso.

Estratto dei considerandi:

2. Il ricorrente sostiene che questa Corte […] si sarebbe già più volte confrontata con la domanda di assistenza giudiziaria del 23 dicembre 2021 presentata dal NABU (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2023.17 del 23 giugno 2023, nonché RR.2023.121 e RR.2023.122 del 13 novembre 2023), occasioni in cui essa avrebbe già statuito su censure simili a quelle qui presentate, respingendole in maniera chiara e definitiva. Dovesse quindi la Corte dei reclami penali statuire nella presente procedura nella medesima composizione, l’esito della stessa sarebbe scontato e non più aperto. Da ciò l’istanza di ricusazione delle suddette persone, le quali sarebbero prevenute e non più imparziali.

2.1 2.1.1 L’art. 10 cpv. 1 PA prevede che le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: a) se hanno un interesse personale nella causa; b) se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; bbis) se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; c) se sono rappresentanti d’una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; d) se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza; quando concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso. Ciò nonostante, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, in caso di ricusazione in blocco di un tribunale, quest’ultimo

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può statuire esso stesso sull’istanza allorquando questa è abusiva o manifestamente infondata (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale federale 6B_556/2015 del 7 luglio 2015 consid. 2; WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, VwVG Kommentar, 2022, n. 42 ad art. 10 PA; CAPRARA/CERUTTI, La ricusazione nel procedimento civile, amministrativo e penale, 2023, n. 301; BREITENMOSER/WEYENETH, in: Waldmann/Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ediz. 2023, n. 121 ad art. 10 PA). Di principio, un’istanza di ricusazione in blocco di membri di un’autorità chiamata a statuire è irricevibile, a meno che non siano presentati motivi di ricusazione concreti e individuali per ogni membro di tale autorità (sentenza del Tribunale federale 5A_249/2015 del 29 settembre 2015 consid. 5.1 con rinvii). Una tale istanza in blocco senza indicazione dei motivi relativi a ogni membro di un’autorità può nondimeno essere considerata, in certi casi, come diretta contro ogni membro individualmente a condizione tuttavia che l’istante motivi debitamente il suo approccio su tale punto (decisione del Tribunale penale federale BB.2024.20 del 5 febbraio 2024 pag. 3 con rinvii).

2.1.2 L’istituto giuridico della ricusazione vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività in favore o a pregiudizio di una parte (sentenza del Tribunale federale 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 2.1). Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo sull’imparzialità del magistrato, non occorre che egli sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (v. CAPRARA/CERUTTI, op. cit., n. 267 e seg. e rinvii giurisprudenziali). La ricusazione riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo. Viene inoltre posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo da lui assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato possono considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1; 147 III 89 consid. 4.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1). Dev’essere garantito che il processo rimanga aperto nell’ottica di tutte le

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parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 133 I 89 consid. 3.3; 131 I 24 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 1B_36/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2.1) e questo anche se il giudice ha già avuto occasione in precedenza di affrontare fattispecie simili (DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 140 I 326 consid. 5.1 e seg.; 137 II 431 consid. 5.3.2 e seg.). Ciò nondimeno, secondo la giurisprudenza e la dottrina, non vi è di per sé un’inammissibile prevenzione se un giudice è stato coinvolto in un procedimento precedente basato in parte sul medesimo contesto fattuale (DTF 115 Ia 34 consid. 2c/cc; RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 4a ediz. 2021, n. 534; v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_75/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.2 e CHAIX, La récusation devant les tribunaux [Aperçu de jurisprudence récente], 2023, pag. 20) o riguardante la stessa persona ma in relazione ad altre fattispecie concrete (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2021.33 del 10 febbraio 2021; BB.2020.54 del 6 luglio 2020 consid. 2; BB.2014.100 del 21 agosto 2014; BREITENMOSER/WEYENETH, op. cit., n. 100 e seg. ad art. 10 PA). Analogo discorso se il giudice ha già espresso proprie posizioni di contenuto giuridico in un’altra procedura oppure in un altro contesto (DTF 133 I 89 consid. 3.3; FELLER/KUNZ-NOTTER, in: Auer/Müller/Schindler [curatori], VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ediz. 2019, n. 32 ad art. 10 PA).

2.2 In concreto, nella misura in cui l’istanza di ricusazione è stata presentata nei confronti dell’intero collegio giudicante, senza sostanziare in maniera concreta e individuale i motivi per cui ogni singolo membro della Corte sarebbe da ricusare in quanto prevenuto e non imparziale, vi è da dubitare della sua ricevibilità, visto che comunque le sentenze citate dal ricorrente non sono espressione dell’opinione di un singolo giudice ma di un organo collegiale chiamato a deliberare secondo le modalità definite dalla legge (v. art. 57 cpv. 1 LOAP, art. 17 cpv. 1 e art. 19 cpv. 3 regolamento sull’organizzazione del TPF [ROTPF; RS 173.713.161]). La questione di sapere se si possa comunque considerare che l’istanza sia diretta contro ogni membro individualmente, non necessita di essere approfondita, visto che essa, per i motivi che seguono, risulta comunque palesemente infondata nel merito e per tanto, in virtù della suddetta giurisprudenza, può essere esaminata dallo stesso collegio ricusato.

Il fatto che questa Corte si sia già pronunciata su censure simili a quelle del ricorrente, proposte da altre persone coinvolte nel procedimento penale estero, non può evidentemente costituire motivo di ricusazione, visto che

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una determinata prassi giurisprudenziale, seppur riguardante lo stesso Paese e la stessa inchiesta estera, non può di per sé costituire motivo di ricusazione, visto che per ogni decisione impugnata il giudice dell’assistenza deve comunque valutare caso per caso la posizione di ogni singolo ricorrente, il suo ruolo nell’inchiesta estera, i differenti documenti da consegnare, i conti bancari toccati, le concrete misure richieste ecc. per cui l’esito del giudizio resta sempre aperto. Non fosse così, a fronte delle stesse inchieste estere, occorrerebbe costituire collegi giudicanti risp. organi decisionali diversi per ogni persona coinvolta, non soltanto presso questo Tribunale ma in definitiva anche presso l’UFG, le autorità di esecuzione e finanche al Tribunale federale, ciò che evidentemente, in assenza di oggettivi e concreti motivi di prevenzione, risulterebbe insensato e improponibile se non gonfiando gli effettivi degli apparati amministrativi e giudiziari svizzeri in maniera insostenibile sia sotto il profilo organizzativo che finanziario. In altre parole, assodato che il ricorrente non ha minimamente dimostrato che i singoli membri di questa Corte abbiano concreti motivi di prevenzione nei suoi confronti, preso atto che egli stesso sottolinea di non avere nulla da rimproverare loro sotto il profilo della condotta processuale e dei doveri professionali, il fatto che gli stessi debbano statuire nuovamente su censure simili a quelle già presentate da altri ricorrenti in relazione alla stessa inchiesta estera non costituisce palesemente un motivo di ricusazione ai sensi della giurisprudenza (v. supra consid. 2.1.2).

Da quanto sopra discende che la domanda di ricusazione […] va respinta nella misura della sua ricevibilità.

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11. Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et partie plaignante du 3 mai 2024 (CA.2023.23)

Exemption de peine; injure Art. 52 et 177 al. 2 CP Un contexte de tensions latentes ne constitue pas en soi une provocation au sens de l’art. 177 al. 2 CP (consid. II.1.2.2 et II.1.3.2). Une injure formulée par écrit dans un tel contexte ne correspond pas à une réaction «immédiate» au sens de l’art. 177 al. 2 CP (consid. II.1.2.3 et II.1.3.1). Dans le cadre de l’art. 52 CP, les

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