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être levée en 2013. Ces montants seront prélevés sur les relations bancaires concernées – ou sur les relations sur lesquelles ces avoirs ont éventuellement été déplacés –, à hauteur des valeurs actuellement disponibles faisant l’objet d’une levée de saisie. Si, au regard des fonds actuellement disponibles, les valeurs qui font l’objet d’une levée de saisie s’avèrent inférieures aux montants qui auraient été libérés en 2013, une créance contre la Confédération suisse est prononcée en faveur des tiers saisis pour parvenir au montant dont ils auraient repris possession si la levée de saisie était intervenue en 2013.
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10. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 31 gennaio 2023 (RR.2022.173) Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; consegna a scopo di confisca; procedura italiana di prevenzione patrimoniale Art. 1 cpv. 3, 63, 74a AIMP Il procedimento italiano di prevenzione patrimoniale si applica non solo ai beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ma anche ai proventi illegali derivanti dai cosiddetti crimini da profitto, segnatamente la corruzione, la bancarotta fraudolenta e la truffa (consid. 3.1). Esso è di per sé assimilabile a una causa penale ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e art. 63 AIMP. Ciò nondimeno il giudice svizzero dell’assistenza è chiamato a valutare nel caso concreto gli accertamenti effettuati dal giudice estero del merito, nonché il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti posti dalla CEDU (consid. 3.2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Herausgabe zur Einziehung; italienisches Vermögenssicherungsverfahren Art. 1 Abs. 3, 63, 74a IRSG Das italienische Vermögenssicherungsverfahren findet nicht nur Anwendung auf Vermögenswerte von Personen, die der Mitgliedschaft in mafiaartigen Vereinigungen verdächtigt werden, sondern auch auf unrechtmässige Erlöse, die aus sogenannten «gewinnbringenden Verbrechen» herrühren, namentlich Korruption, betrügerischer Konkurs und Betrug (E. 3.1). Dieses Verfahren ist an sich vergleichbar mit einer Strafsache im Sinne der Art. 1 Abs. 3 und Art. 63 IRSG. Dessen ungeachtet ist der schweizerische Rechtshilferichter gehalten, im konkreten Fall die vom ausländischen Sachrichter gemachten Feststellungen
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sowie die Einhaltung des kontradiktorischen Verfahrens sowie anderer Voraussetzungen der EMRK zu prüfen (E. 3.2). Entraide internationale en matière pénale; remise en vue de confiscation; procédure italienne de saisie patrimoniale Art. 1 al. 3, 63, 74a EIMP La procédure italienne de saisie patrimoniale s’applique non seulement aux valeurs saisies de personnes suspectées d’appartenir à une association de type mafieux, mais également aux avantages illégaux obtenus par des crimes générateurs de profits comme la corruption, la banqueroute frauduleuse et l’escroquerie (consid. 3.1). Cette procédure est assimilable à une affaire pénale au sens de l’art. 1 al. 3 et art. 63 EIMP. Le juge suisse de l’entraide est néanmoins tenu, dans un cas concret, d’apprécier les constatations faites par le juge étranger ainsi que le respect du contradictoire et des autres exigences de la CEDH (consid. 3.2).
Riassunto dei fatti:
Il 23 ottobre 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 7 marzo e il 18 aprile 2016, nonché il 1° dicembre 2020 e il 15 luglio 2022, nell’ambito di un procedimento di prevenzione a carico di A., B. e C., persone ritenute pericolose per la sicurezza e contro le quali l’autorità inquirente estera ha anche avviato diversi procedimenti penali per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico, associazione a delinquere, truffa aggravata e frode fiscale. La rogatoria in questione ha portato, tra l’altro, al blocco, il 12 maggio 2016, da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), di un immobile a St. Moritz (parcella n. 1, catasto n. 2, condominio n. 3) intestato ad A., oggetto di un decreto di sequestro del 24 febbraio 2016 emesso dal Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione. Con la rogatoria, l’autorità estera ha chiesto che venga data esecuzione al decreto di confisca del 12 giugno 2018 emesso dal Tribunale di Roma, divenuto definitivo il 28 ottobre 2020.
Con decisione di chiusura del 22 luglio 2022, il MPC ha accolto la rogatoria, ordinando segnatamente la consegna alle autorità italiane del ricavato della vendita dell’immobile in questione, riservato un eventuale accordo di ripartizione tra autorità italiane ed elvetiche.
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Il 16 settembre 2022, A. ha interposto ricorso avverso la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l’annullamento. La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso nella misura della sua ammissibilità.
Estratto dei considerandi:
3. Il ricorrente sostiene che la decisione di confisca alla base della rogatoria italiana non sarebbe eseguibile in Svizzera. A suo avviso, la giurisprudenza elvetica in materia di procedimento di prevenzione patrimoniale italiano non sarebbe applicabile al caso qui in esame, dato che non risulterebbe dimostrata l’esistenza né di sufficienti indizi di reato a carico del ricorrente né di un legame tra il reato ipotizzato e il bene da confiscare. La procedura estera non sarebbe quindi assimilabile nell’ordinamento giuridico elvetico a una causa penale, ciò che impedirebbe la concessione dell’assistenza giudiziaria.
3.1 Il procedimento di prevenzione patrimoniale italiano trova la sua base normativa nel d.legs. n. 159/11 che ha riprodotto le disposizioni previgenti in materia di misure preventive personali e patrimoniali prima disciplinate nelle leggi n. 1423/56, 575/65, 152/75, 646/82 (sull’evoluzione della norma v. MENDITTO, Confisca penale e di prevenzione davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in Questione Giustizia del 19 giugno 2015, pag. 7 e seg.; TPF 2010 158 consid. 2.2). L’applicazione della norma non si limita a soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso come risulta dall’art. 4 cpv. 1 lett. a del d.legs. n. 159/11; i capoversi 1 lett. b e lett. c di questo articolo designano, tra i destinatari delle misure applicate dall’autorità giudiziaria, i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché i soggetti di cui all’art. 1 lett. a) e b) dello stesso decreto, ossia: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il riferimento generico ad «attività delittuose» estende l’applicazione delle misure di prevenzione anche a proventi illegali derivanti dai c.d. crimini da profitto, segnatamente la corruzione, la bancarotta e la truffa. La ratio legislativa è pertanto quella di aggredire le accumulazioni illecite non più solo degli indiziati di mafia
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ma da parte di tutte le persone pericolose in quanto aduse al vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Accertati i presupposti oggettivi, ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione personale, devono essere altresì adempiuti i presupposti di cui agli art. 20 e 24 del d.legs. n. 159/11 relativi alle misure di prevenzione patrimoniale. Va innanzitutto stabilita la disponibilità, diretta o indiretta del bene da parte del proposto. Tale disponibilità è intesa in senso sostanziale, e di essa va data la prova. Non occorre dimostrare la titolarità che il proposto abbia sui valori: è sufficiente provare che quest’ultimo ne determini la destinazione o l’impiego. Gli accertamenti patrimoniali si estendono nei confronti «del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi, od associazioni, del cui patrimonio il proposto risulti poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dei beni». Va inoltre stabilita l’esistenza di sufficienti indizi, primo tra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati o l’attività svolta, tali da far ritenere che i beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. L’indiziato può allegare elementi per giustificare la legittima provenienza del bene sequestrato offrendo elementi precisi e riscontrabili. In merito alla provenienza illecita indiziaria la giurisprudenza italiana ha stabilito che «la legge, invero, non consente di dare rilievo a meri sospetti ma richiede la sussistenza di veri e propri indizi cioè di quella categoria di elementi di prova che sono ricavati, mediante un procedimento logicoinduttivo, da circostanze, fatti e comportamenti specifici e concreti che, come tali, sono suscettibili di analisi critica contestazione e dimostrazione» (Cassazione penale, Sezione I, Sentenza n. 106 del 7 marzo 1985). Questa giurisprudenza è stata confermata anche in seguito: «Nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della responsabilità. Sicché pure l’assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la automatica esclusione della pericolosità sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l’affermazione della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi» (Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 705, del 16 maggio 2014).
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L’accertamento relativo ai presupposti suindicati nella fase cautelare di esame della richiesta di sequestro va operata sulla base degli elementi offerti dall’organo proponente o acquisiti dal Tribunale attraverso l’eventuale esercizio dei poteri d’indagine di cui all’art. 19 d.legs. n. 159/11. Le conclusioni raggiunte nella fase cautelare devono, poi, essere verificate nel corso dell’udienza camerale, attraverso il pieno esplicarsi del contraddittorio; in tale sede possono essere offerte al Tribunale tesi ed allegazioni difensive che, se idonee, impediscono l’adozione del provvedimento di confisca, con conseguente restituzione dei beni sequestrati. Il contraddittorio è garantito di fronte a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non possono fondare le loro sentenze su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare i fatti esposti dalle parti (v. MENDITTO, op. cit., pag. 30; v. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Pozzi contro Italia del 26 luglio 2011, nr. 55743/08, n. 28). La necessità di ancorare il giudizio in tema di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, a dati e fatti oggettivi, effettuando così un’interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è stata ribadita nella sentenza n. 9517 del 7 febbraio 2018 della Sezione II della Corte di cassazione italiana (v. anche Cassazione penale 10/2018 doc. 422.3).
3.2 Alla luce di ciò è già stato più volte rilevato come la procedura di prevenzione patrimoniale presenti una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una «causa penale» ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche sentenze del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 e 1C_271/2016 del 23 marzo 2018). Lo stesso vale in linea di massima anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del d.legs. n. 159/11, qui concretamente applicato e già a sua volta oggetto di un’invalsa giurisprudenza di questa Corte alla quale si può qui rinviare (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.204 del 17 gennaio 2019 consid. 3; RR.2017.104 dell’8 agosto 2017 consid. 5; RR.2015.177 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2). Ciò nondimeno il giudice svizzero dell’assistenza è comunque chiamato a valutare nel caso concreto gli accertamenti effettuati dal giudice estero del merito, nonché il rispetto del contraddittorio e degli altri requisiti ancora recentemente ribaditi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di misure di prevenzione (v. MAZZACUVA, La prevenzione sostenibile, Cassazione penale 3/2018, pag. 1017 e segg.).
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A questo proposito si constata anzitutto che gli allegati alla commissione rogatoria del 7 marzo 2016 sostanziano la sussistenza di elementi atti a far ricadere, in particolare, le fattispecie ascritte al ricorrente tra le ipotesi di applicabilità del d.legs. n. 159/11. In effetti, nel decreto di sequestro a suo carico sono state ritenute, sotto il profilo personale, la pericolosità sociale dello stesso e, sotto il profilo patrimoniale, la sussistenza di indizi sufficienti in merito ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, associazione per delinquere, truffa aggravata, frode fiscale e corruzione. Oltre alla pericolosità sociale del ricorrente, tra i presupposti per l’applicazione del sequestro a fine di confisca richiesto dal pubblico ministero italiano nell’ambito del procedimento di prevenzione sono state sostanziate: la disponibilità dei beni da parte del proposto, direttamente o tramite terzi; la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni; la sproporzione tra i beni e il reddito dichiarato o l’attività economica svolta dal proposto ovvero la provenienza dei beni dalla attività illecita di cui sono il frutto o il reimpiego. Per quanto attiene alla pericolosità dei proposti, tra cui il ricorrente, il Tribunale civile e penale di Roma ha elencato e indicato il contenuto di tutta una serie di ordinanze emesse da autorità penali nei confronti dei predetti. Ad esempio, «con ordinanza emessa in data 5 agosto 2014 […] il GIP in sede ha disposto nel procedimento n. 12/59661 la misura cautelare della custodia in carcere per B. e la misura cautelare degli arresti domiciliari per A. e per C. per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Per quanto concerne la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero avente a oggetto il capitale sociale di numerose società, beni immobili, saldi attivi di rapporti bancari e beni in amministrazione fiduciaria» riconducibili ai proposti, il GIP ha dichiarato che «è evidentissima l’ingente esposizione della fallita nei confronti dell’Erario così come di tutte le società riconducibili ad A., B., C., elemento questo assai significativo poiché indicativo di una modalità operativa consolidata e, dunque l’abituale e intenzionale ricorso all’indebitamento nei confronti dell’Erario seguito dal trasferimento delle attività ad altre società riconducibili agli indagati, facendo rimanere a carico della prima società il debito erariale così avviandola al fallimento. Tale modalità operativa si è riscontrata più volte esaminando le vicende delle società riconducibili ad A., B., C. ed è confermata, per un verso, dalla ricognizione del debito erariale operata dall’amministrazione finanziaria e, per altro verso, dal progressivo fallimento di numerose società. Peraltro tale meccanismo è stato compiutamente descritto dal D.». In un interrogatorio del 5 marzo 2014, D.,
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persona che si è occupata di tutte le società riconducibili alla famiglia A./B./C. con l’incarico di direttore degli affari legali, ha infatti affermato che per ovviare alle verifiche fiscali subite e ai conseguenti procedimenti penali per evasione e false fatturazioni «A., B., C. crearono appositamente falsi contratti a giustificazione delle fatture contestate. In realtà, come è noto e da me più volte ribadito, le molteplici società riconducibili alla famiglia A./B./C. sono state nel tempo indiscriminatamente utilizzate per far fronte alle necessità più impellenti e, fra di esse, vi sono stati nel tempo e vi sono tuttora notevoli passaggi di denaro il più delle volte privi di reale ragione economica. Pertanto a supporto di tali contratti fittizi vennero portati in giudizio dei pagamenti effettuati nel tempo sia tramite assegni che bonifici tra le varie società». Per quanto riguarda il rapporto tra i beni nella disponibilità dei proposti e i redditi dichiarati o accertati, il pubblico ministero ha dichiarato che gli accertamenti svolti e le acquisizioni documentali e testimoniali hanno consentito di appurare una evidente sproporzione tra gli stessi. A fronte di un patrimonio valutabile in molte decine di milioni di euro costituito tra l’altro dai beni oggetto della domanda di sequestro a fine di confisca, il ricorrente ha dichiarato, tra il 1991 e il 2001, imponibili oscillanti tra 29 e 221 milioni di lire circa e, tra il 2002 e il 2012, tra EUR 44’000.– e EUR 221’000.–. Le dichiarazioni di D. hanno permesso inoltre di sostanziare la riconducibilità di svariate società e dei loro beni a A., B. e C., tra le quali vi è in particolare la E. S.r.l., «società non operativa, che detiene il patrimonio immobiliare italiano della famiglia A./B./C., acquistato sottraendo risorse finanziarie alle altre società riconducibili ad A., B., C. che effettivamente operavano nel settore edilizio […]. Operazioni realizzate, tra l’altro, facendo circuitare i fondi delle altre società attraverso i conti personali di A., B., C., ovvero traendo dai conti delle società operative la provvista degli assegni circolari utilizzati per pagare gli immobili acquistati dalla E. S.r.l. Il patrimonio immobiliare della E. S.r.l. risulta stimato in circa 40 milioni di euro […]». Nel decreto di sequestro del 2 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha concluso affermando che «dagli atti acquisiti emerge che il patrimonio di A., B., C. comprende gli immobili italiani del valore di circa 40’000’000.00 di euro, altri importanti immobili e depositi liquidi per non meno di 30 milioni di euro. Come sopra osservato buona parte di tale patrimonio risulta provenire da attività illecite».
Con decreto di confisca del 12 giugno 2018, il Tribunale civile e penale di Roma, III Sezione penale, Sezione specializzata misure di prevenzione, ha ripreso e confermato sostanzialmente quanto esposto nel decreto di
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sequestro di cui sopra. Sulla pericolosità delle persone oggetto del procedimento di prevenzione esso ha in particolare concluso che «sulla base di specifici dati di fatto e di prove documentali, come riportato nelle imputazioni ascritte ai tre proposti, la pericolosità degli stessi – quali soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi dai quali traggono mezzi per vivere e per nuovi investimenti – è manifesta ed abituale almeno dal 1993 […]». Il tribunale italiano ha aggiunto che «come sopra osservato gli accertati e rilevantissimi proventi da specifiche attività delittuose, attestano che i beni in sequestro, nella massima parte, non sono altro che il reimpiego ed il frutto di tali attività delittuose. Sarebbe di conseguenza inutile una verifica della sproporzione tra patrimonio in sequestro e redditi dichiarati, in quanto i beni in sequestro dei quali va disposta la confisca derivano direttamente da specifiche attività delittuose relative alle distrazioni dalle società ed in particolare dalla fallita F. S.p.A., alle imponenti e stabili evasioni fiscali, alle frodi ed alle fatture per operazioni inesistenti ed agli altri atti illeciti sopra evidenziati. Fermo restando quanto sopra esposto, va osservato che sussiste anche una manifesta e clamorosa sproporzione tra il patrimonio in sequestro ed i redditi dei proposti, dei loro familiari e delle società a loro riferibili. Si tratta di redditi utilizzabili per meno di due milioni di euro […], a fronte di circa 40 milioni di euro depositati sui depositi bancari in sequestro, oltre a decine di immobili per altre decine di milioni di euro e beni mobili registrati (barca da trenta metri ed autovetture di gran lusso) per altri milioni di euro».
3.3 Da quanto precede risulta che il Tribunale civile e penale di Roma, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha indicato quali sono le ragioni dell’applicabilità concreta del citato d.legs. n. 159/11, quali siano i reati accertati – per i quali la doppia punibilità è pacificamente data, visto che i fatti contestatigli possono essere sussunti in Svizzera almeno ai reati di falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP), nonché bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP) – e quale sia la connessione con i valori patrimoniali da confiscare, tra i quali l’immobile litigioso. Basata su una legittima procedura di prevenzione patrimoniale, assimilabile a una causa penale e conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. supra consid. 3.1–3.2), la confisca in esame è eseguibile sulla base dell’art. 74a AIMP – il quale, al suo cpv. 2 lett. b, comprende anche i valori di rimpiazzo e l’indebito profitto – e non lede la garanzia della proprietà, per cui tutte le censure in questo ambito vanno respinte.
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3.4 Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell’ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d’incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).
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11. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud du 21 février 2023 (RR.2022.2)
Entraide internationale en matière pénale; indemnisation Art. 15 al. 3 EIMP Refus d’indemnisation dans le cadre d’une procédure clôturée par un refus d’accorder l’entraide, en raison du fait que la personne poursuivie avait provoqué la procédure d’entraide par sa faute, en adoptant des comportements illicites du point de vue du droit fiscal et du droit pénal (consid. 2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Entschädigung Art. 15 Abs. 3 IRSG Verweigerung der Entschädigung in einem ohne Gewährung von Rechtshilfe abgeschlossenen Verfahren, weil die verfolgte Person dieses schuldhaft verursachte, indem sie sich in steuerrechtlicher und strafrechtlicher Hinsicht unrechtmässig verhalten hatte (E. 2).
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; indennità Art. 15 cpv. 3 AIMP Rifiuto dell’indennità nel quadro di una procedura chiusa senza concedere l’assistenza, motivato per il fatto che la persona perseguita ha provocato per sua colpa la procedura di assistenza, adottando comportamenti illeciti dal punto di vista del diritto fiscale e del diritto penale (consid. 2).
Résumé des faits:
Par commission rogatoire du 21 septembre 2020, complétée le 3 novembre 2020, le Parquet national financier français a sollicité l’entraide judiciaire