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Tribunale penale federale 12.06.2026 SK.2025.32

12 juin 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·833 mots·~4 min·2

Résumé

Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione;;Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione;;Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione;;Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

Texte intégral

Sentenza del 12 giugno 2026 Corte penale Composizione Giudice penale federale Pierluigi Pasi, Giudice unico, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia John Dell'Oro,

Oggetto

Importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto : SK.2025.32

SK.2025.32 2 La Corte pronuncia: 1. A. è prosciolto dall’accusa di tentata importazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione (art. 243 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 250 CP e 22 CP). 2. Le 559 banconote facsimile sono confiscate e distrutte (art. 249 cpv. 2 CP). 3. Le spese procedurali, pari a CHF 1'500.–, sono poste a carico della Confederazione. 4. La Confederazione verserà un’indennità di CHF 5’473.– (IVA compresa) all’avv. John Dell'Oro.

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza in seduta pubblica comunicandone i considerandi essenziali. In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico Il Cancelliere

Intimazione del dispositivo a: − Avv. John Dell'Oro (brevi manu) − Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni (atto giudiziale)

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: − Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (raccomandata)

SK.2025.32 3 Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l’articolo 64 CP, un trattamento secondo l’articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP). Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L’appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d’appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rimedi giuridici del difensore d'ufficio e del difensore di fiducia In materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP).

Il difensore di fiducia può impugnare la decisione che stabilisce l’indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale (art. 429 cpv. 3 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l’ultimo giorno del termine presso l’autorità penale oppure, all’indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

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