Sentenza del 25 marzo 2024 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,
2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal Dr. Christian Heierli, capo del Servizio diritto penale,
contro
A., difeso dall’avv. di fiducia Rossella Dressi Petrini. Oggetto Comunicazione d’informazioni false, violazione dell’obbligo di comunicazione
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: SK.2022.33
- 2 - SK.2022.33 In fatto: I. Procedura penale amministrativa A. Il 20 marzo 2018, l’organismo di autodisciplina PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina (di seguito: OAD PolyReg) ha sporto denuncia presso il Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) nei confronti della società B. SA per sospetta comunicazione d’informazioni false in violazione dell’art. 45 LFINMA (cfr. act. DFF 10 1-22). B. Il 17 febbraio 2021 il DFF, dopo aver ottenuto tutti gli atti concernenti B. SA dall’OAD PolyReg, ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. per sospetto di comunicazione d’informazioni false (cfr. act. DFF 40 1). Il 5 giugno 2021 il citato Dipartimento ha esteso le ipotesi di reato anche alla sospetta violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD (cfr. act. DFF 40 2). C. Nel processo verbale finale del 25 giugno 2021, il DFF è giunto alla conclusione che l’imputato andasse ritenuto colpevole di comunicazione di false informazioni ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa in data 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017, nonché di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD, reato commesso tra il 25 giugno 2015 ed il 17 aprile 2016 (cfr. act. DFF 80 1 e segg.). D. Con scritto del 20 agosto 2021, l’imputato si è espresso in merito al contenuto del suddetto processo verbale per il tramite del suo difensore, chiedendo, in ordine lo stralcio dagli atti del procedimento, rispettivamente, nel caso in cui si fosse ritenuto procedere, preliminarmente l’interrogatorio di C., responsabile dell’OAD PolyReg all’epoca dei fatti e, nel merito, il suo proscioglimento da ogni e qualsiasi ipotesi accusatoria (cfr. act. DFF 80 41). E. Mediante decisione di rinvio del 28 gennaio 2022, il DFF, dopo aver raccolto la documentazione fiscale e l’estratto del casellario giudiziale relativo ad A., ha respinto la richiesta di complemento istruttorio formulata dall’imputato, chiuso l’inchiesta e trasmesso gli atti procedurali alla Capogruppo del Servizio di diritto penale (cfr. act. DFF 80 47-51). F. Il 2 febbraio 2022 il DFF ha emanato un decreto penale riconoscendo l’imputato colpevole di comunicazione d’informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017 e di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016. L’imputato è stato condannato a una pena pecuniaria di 135 aliquote giornaliere di CHF 220,
- 3 - SK.2022.33 liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una multa di CHF 3’300.– e, per la violazione dell’obbligo di comunicazione, ad una multa di CHF 30’000.–, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di CHF 3’150.– (cfr. act. DFF 90 1-15). G. A seguito dell’opposizione di A., il 15 giugno 2022, il DFF ha emesso una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA nei suoi confronti (cfr. act. DFF 100 1 e segg.), riconoscendolo colpevole di comunicazione d’informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA (infrazione commessa ripetutamente il 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017) e di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD (per fatti intervenuti dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016) e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di CHF 220.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una multa di CHF 15’000.–, nonché al pagamento delle spese procedurali per un totale di CHF 4’380.– (cfr. act. DFF 100 1-37). H. La predetta decisione penale è stata notificata all’imputato il 20 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 42). I. Mediante scritto del 24 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 40), A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF). J. Il DFF, in data 15 luglio 2022, ha inoltrato l’incartamento al MPC, proponendo anche, quale messa in stato di accusa subordinata, la condanna per negligenza (act. SK 4.100.003 e segg.). K. Il 17 agosto 2022, il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF con copia alla patrocinatrice dell’imputato (act. SK 4.100.001-002). II. Procedura giudiziaria A. Il 18 agosto 2022, il Presidente della Corte penale del TPF ha comunicato alle parti l’avviso di entrata del caso e la composizione della Corte (cfr. act. SK 4.110.001). B. Il 26 settembre 2022 questo Giudice ha informato le parti in merito alle prove che sarebbero state assunte d’ufficio e le ha invitate a presentare, entro il 24 ottobre 2022, eventuali istanze probatorie (cfr. act. SK 4.400.001 e segg.). Con scritto del 30 settembre 2022, il DFF ha comunicato di non avere istanze probatorie da proporre (cfr. act. SK 4.511.001); in data 27 ottobre 2022, dopo aver ottenuto una proroga, la difesa ha a sua volta comunicato di rinunciare a presentare istanze probatorie (cfr. act. SK 4.521.002). Il MPC è rimasto silente.
- 4 - SK.2022.33 C. Con decreto del 14 aprile 2023, la Direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dell’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, dell’estratto del casellario giudiziale italiano dell’imputato, dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale a far tempo dal 2019 relativi all’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato (cfr. act. SK 4.250.004). D. In data 14 settembre 2023 il DFF ha comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (cfr. act. SK 4.511.003). Con scritto di medesima data la difesa ha sollevato due questioni pregiudiziali (cfr. act. SK 4.521.004), segnatamente la violazione del principio ne bis in idem e del principio accusatorio, poi ribadite in aula (cfr. act. SK 4.720.003-004). E. Dopo aver raccolto ulteriore documentazione in applicazione dell’art. 75 cpv. 2 DPA presso il MPC, il TPF, in data 20 settembre 2023 e 2 ottobre 2023, ha trasmesso alle parti copia degli atti acquisiti (verbale di interrogatorio di A. quale persona informata sui fatti del 18 aprile 2016; rapporto di analisi finanziaria forense dell’8 dicembre 2016 in una versione più leggibile; giornale delle operazioni di cambio di B. SA relativo al mese di luglio 2015; ordine di perquisizione e messa al sicuro emesso del 15 aprile 2016), unitamente agli scritti concernenti le questioni pregiudiziali ed ai mezzi di prova preannunciati con il decreto 18 aprile 2023 (cfr. act. SK 4.400.012-014). F. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 27 ottobre 2023 a Bellinzona, presso la sede del TPF. L’imputato si è regolarmente presentato in aula. G. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti: Il DFF, ha chiesto che: 1. A. venga giudicato autore colpevole di:
a. comunicazione di informazioni false in violazione dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, infrazione commessa il 3 agosto 2015, 22 dicembre 2016 e 16 gennaio 2017,
b. violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD in relazione con l’art. 9 LRD, infrazione commessa dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016.
- 5 - SK.2022.33 2. A. venga condannato:
a. ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di CHF 240.–, liberata condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per comunicazione di informazioni false secondo il punto 1 lett. a),
b. al pagamento di una multa di CHF 15’000.– per violazione dell’obbligo di comunicazione secondo il punto 2 lett. b) e,
c. al pagamento delle spese procedurali del DFF per un totale di CHF 4’380 di cui alla decisione penale del 15 giugno 2022, a cui si aggiungono le spese per sostenere l’accusa di CHF 1’000,–, nonché la tassa di giustizia della procedura giudiziaria dinnanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale.
3. In caso di proscioglimento la tariffa oraria applicabile venga ridotta a CHF 230.–/h, non vengano considerate le posizioni riguardanti gli scambi con l’OAD FCT e il numero di ore dedicate al mandato venga adeguatamente ridotto. La difesa ha invece postulato: 1. Lo stralcio dagli atti in virtù del principio "ne bis in idem" in merito al reato di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 e 2 LRD. E in ogni caso: 2. 2.1. In via principale l’integrale proscioglimento per i reati di cui all’art. 45 LFINMA e all’art. 37 LRD. 2.2. In via subordinata la derubricazione del reato con quindi la condanna di A. per violazione di comunicazione di informazioni false alla FINMA secondo l’art. 45 cpv. 2 LFINMA e la condanna ad una multa non superiore a CHF 300.–. 2.3. In via subordinata la derubricazione del reato con quindi la condanna di A. per violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD e la condanna ad una multa non superiore a CHF 5’000.–. 3. Un indennizzo ai sensi dell’art. 99 DPA per l’importo di CHF 25’872.– corrispondenti alle spese di patrocinio generate dal presente procedimento.
- 6 - SK.2022.33 H. In applicazione dell’art. 79 cpv. 2 DPA, alle parti viene intimata la sentenza motivata, non essendo necessaria la comunicazione orale del dispositivo, modalità peraltro accettata dalle parti. III. Contesto fattuale A. A. è giunto in Svizzera nei primi anni ‘90 per lavorare nel settore dei metalli preziosi. Ha poi lasciato il Paese per farvi rientro nel 2003, dopo aver ottenuto un permesso di lavoro per essere impiegato come fattorino presso la D. SA di U. (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.002). Dal casellario giudiziale italiano si evince che l’imputato ha subito una condanna per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, una per violazione delle norme per la repressione fiscale ed una terza per bancarotta fraudolenta (cfr. act. SK 4.231.1.004 - 005). In questo contesto egli è stato in carcere in Italia dall’11 settembre 1999 alla primavera del 2003 (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.006). A. ha seguito un corso di base LRD il 21 marzo 2014 e un corso di formazione continua LRD il 7 dicembre 2015 (cfr. act. DFF 10 120 e 373). Secondo l’ultima decisione di tassazione definitiva, nel 2020 il suo reddito lordo da attività lavorativa è stato di CHF 130’817.– . La sostanza netta dell’imputato ammontava invece a CHF 3’513’817.– (cfr. act. SK 4.231.2.049). Al dibattimento, l’imputato ha precisato di guadagnare attualmente CHF 10'000.– lordi su tredici mensilità (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.002). B. Dal 14 ottobre 2014 l’imputato è stato Presidente del consiglio di amministrazione di B. SA, società anonima con sede a V. ed avente quale scopo sociale principale la negoziazione di valute ed il commercio di metalli preziosi, per poi divenirne amministratore unico dal 1° febbraio 2018 (cfr. act. DFF 30 66-67; verbale dibattimentale, act. SK 4.731.005). Dal 21 ottobre 2014 al 1° febbraio 2018, nel consiglio di amministrazione siedeva anche K., il quale ricopriva la carica di membro e, sino 27 luglio 2015, di responsabile LRD. Per quanto attiene al servizio interno di lotta contro il riciclaggio, l’imputato fungeva dapprima da supplente (cfr. act. DFF 10 244-245, 662 e 710), per poi rilevare il ruolo da K. divenendone l’unico responsabile fino al 2017 (cfr. act. 10 70, 588, 640, 690). B. SA, che disponeva di diversi uffici in cui venivano eseguiti cambi di valuta, è stata affiliata all’OAD PolyReg daI 21 novembre 2014 al 20 febbraio 2018 (cfr. act. DFF 101, 66 e 200; verbale dibattimentale, act. SK 4.731.005); attualmente è iscritta all’organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Canton Ticino (di seguito: OAD FCT; pagg. 30 11- 12). A partire dal 7 ottobre 2020, l’imputato figura anche quale presidente del consiglio di amministrazione di E. SA, società anonima con sede a V. iscritta al registro di commercio dal 14 dicembre 2016, la di cui ragione sociale è la negoziazione di
- 7 - SK.2022.33 valute ed il commercio di metalli preziosi. Dal 28 ottobre 2020 ne è diventato amministratore unico. Al momento della costituzione di E. SA, F. ricopriva la carica di presidente con diritto di firma individuale. K. era membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due con la presidente (cfr. Indice centrale delle ditte, < https://www.zefix.ch/ >; act. DFF 30 01-10). La società non è mai stata attiva (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.004). C. Il 27 luglio 2015, a seguito di una segnalazione della FINMA, la società G. SA ha effettuato una revisione straordinaria presso B. SA su mandato dell’OAD Poly- Reg. Al revisore è in particolare stato chiesto di verificare due transazioni sospette intervenute il 25 giugno 2015 e che, secondo le ricevute di cambio, avrebbero dovuto aver luogo alle ore 17.39 e 17.40: la prima concernente l’importo di CHF 5’500.– e la seconda quello di CHF 2’750.– (cfr. act. DFF 10 664-665; 678; 315). G. SA ha osservato come le stesse non figurassero nella lista delle operazioni giornaliere (cfr. act. DFF 10 679-682) e presentassero un numero di operazione poco probabile (134 e 135). Per quanto concerne in particolare l’operazione di CHF 5’500.–, il rapporto faceva pure menzione del fatto che sullo scontrino mancassero l’intestazione e le generalità del cliente nonostante il superamento della soglia di identificazione. A seguito di ciò, G. SA ha pure scandagliato l’eventuale presenza di operazioni di cambio riconducibili all’intenzione di mantenersi sotto la soglia di controllo (cosiddetto "smurfing"; cfr. act. DFF 10 679-682). Dal rapporto del revisore risulta segnatamente che, il 25 giugno 2015, nel sistema informatico sono state registrate delle operazioni di cambio ("anche 4/5") svoltesi a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, circostanza giudicata anomala in quanto il personale di B. SA sarebbe stato in misura di effettuare al massimo due transazioni al minuto (cfr. act. DFF 10 664). G. SA ha concluso che, in assenza di spiegazioni chiare da parte di A. il giorno del controllo e di una perizia tecnica, risultava difficile esprimersi in merito all’esistenza di pratiche di "smurfing" presso B. SA (cfr. act. DFF 10 118 e 664-667). D. Il 4 agosto 2015 l’OAD PolyReg si è visto recapitare due scritti non datati da B. SA. Nel primo dei due A. ha segnatamente asserito che "il revisore mi ha riferito di aver notato che alcune operazioni parevano registrate in blocco (nello specifico, più operazioni erano registrate nello stesso orario tanto da apparire effettuate simultaneamente) […], tali blocchi di operazioni si riferiscono alla mensilità di giugno 2015. Durante questo mese abbiamo avuto dei malfunzionamenti del sistema informatico. Tali guasti non ci permettevano di registrare all’istante le operazioni, talché le predette venivano registrate in blocco negli attimi in cui il sistema riprendeva a funzionare correttamente. Va da sé che a quel punto il sistema registrava l’orario dell’inserimento e non quello dell’operazione. Si è trattato quindi
- 8 - SK.2022.33 della conseguenza di un semplice guasto, successivamente risolto. Tanto è vero che nelle altre mensilità (precedenti e successive) non compare la stessa problematica (ogni operazione è stata registrata nel file nell’istante stesso in cui è stata effettuata)" (cfr. act. DFF 10 657). Nel secondo scritto l’imputato si è espresso in merito agli scontrini relativi alle transazioni del 25 giugno 2015 (rubricati con i numeri di operazione 134 e 135), ammettendo che gli stessi erano effettivamente riconducibili ad un’operazione in cui un suo collaboratore "aveva suddiviso il cambio di CHF 5’500.– in 2 cambi di CHF 2’750.– ciascuno". L’imputato ha affermato che "l’inesperienza e la leggerezza del mio ex dipendente hanno causato un’irregolarità che mai sarebbe stata compiuta né dal sottoscritto né dagli altri miei dipendenti" (cfr. act. DFF 10 658- 660). E. In data 7 agosto 2015, I’OAD PolyReg ha aperto una procedura di sanzione contro la società, comminando a B. SA una multa di CHF 1’500.– (cfr. act. DFF 10 511-516). F. Nel frattempo, nell’ambito di un’indagine condotta nei confronti di H. (negli stralci di interrogatorio talvolta anche: H.) per titolo di sospetta attività di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis CP, il MPC ha ipotizzato, sulla base degli elementi emersi, che nel periodo tra il 2014 e il 2015 in seno a B. SA fossero state effettuate delle operazioni di cambio di valuta in violazione delle disposizioni legali relative all’identificazione della controparte e dell’avente economicamente diritto. In questo contesto, il MPC ha effettuato delle perquisizioni presso B. SA in data 18 aprile 2016, 20 aprile 2016 e 27 maggio 2016. Queste misure hanno permesso di sequestrare diversa documentazione pertinente per l’inchiesta penale (cfr. act. DFF 10 120-127), tra cui un elenco delle transazioni intervenute, tra l’altro il 25 giugno 2015 (cfr. allegato n. 2 al "Rapporto Analisi Finanziaria Forense (FFA)" deIl'8 dicembre 2016 [di seguito: rapporto FFA]; act. DFF 10 135 e 140-152). Tali transazioni (operazioni n. 1270 a 1437) corrispondono a quelle registrate "in blocco" e risultanti dall’allegato n. 2 al rapporto del 27 luglio 2015 di G. SA (operazioni n. 1405 a 1584) (cfr. supra, In fatto, III, lett. C), nonostante portino una numerazione differente per via dell’utilizzo, da parte di B. SA, di due software di registrazione differenti (cfr. act. DFF 10 321). Gli inquirenti hanno inoltre rinvenuto dei foglietti che sembravano indicare quante e quali operazioni registrare al fine di evitare il superamento della soglia di CHF 5’000.– e delle annotazioni nell’agenda in cui venivano indicate le somme di denaro totali (cfr. act. DFF 10 120-122). Il 18 aprile 2016, l’imputato è stato sentito in qualità di persona informata sui fatti dal MPC, dichiarando sostanzialmente di essere stato contattato da H., il quale
- 9 - SK.2022.33 voleva effettuare cambi da CHF 100’000.– a volta e non sommati nel tempo. A. ha affermato di avergli inizialmente indicato che senza pezze giustificative sulla provenienza del denaro, non era possibile effettuare tali operazioni. A detta dell’imputato, il cliente avrebbe nondimeno tentato di convincerlo ad effettuare le operazioni di cambio, pretendendo che il denaro provenisse da una vendita di diamanti che si trovavano in precedenza in una cassetta di sicurezza in Svizzera. L’imputato gli avrebbe quindi chiesto di fornirgli documentazione al riguardo (segnatamente il contratto di locazione della cassetta di sicurezza con una copia del documento del locatario e uno scritto che provenisse dal titolare dei diamanti). Non risulta che tale documentazione sia stata consegnata. Sennonché, ad un certo punto H. avrebbe cambiato la sua richiesta, chiedendo di poter cambiare cifre inferiori, modalità a cui A. avrebbe acconsentito. L’imputato ha così ammesso di aver effettuato 7-8 operazioni, dai CHF 7’000.– ai CHF 10’000.– per operazione, facendo figurare a registro diversi cambi valuta a "carico di passanti", chiaramente al di sotto della soglia dei CHF 5’000.–, salvo poi troncare i rapporti con H. poiché questi avrebbe voluto cambiare cifre sempre maggiori senza lasciare traccia (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.067-068). Le autorità di perseguimento penale hanno anche proceduto ad interrogare l’insieme dei collaboratori della società, e, il 23 maggio 2016, hanno spiccato un decreto d’edizione richiedendo all’OAD PolyReg tutta la documentazione relativa alla B. SA (cfr. act. DFF 10 3, 8, 181-183). G. Il 23 maggio 2016, l’OAD PolyReg, che non era stato informato da B. SA circa la perquisizione ordinata dal MPC, ha aperto una altra procedura di sanzione ed ha nuovamente incaricato G. SA di effettuare una verifica speciale per determinare l’osservanza delle condizioni di affiliazione della società (cfr. act. DFF 10 4); B. SA ha dato mandato all’avv. P. per rappresentarla in tale procedura (cfr. act. DFF 10 500). H. Con uno scritto risalente al 13 giugno 2016 indirizzato all’OAD PolyReg, l’imputato ha fornito una versione dei fatti difforme rispetto a quella sostenuta nell’interrogatorio del 18 aprile 2016 dinanzi al MPC, dichiarando che un suo ex collega l’aveva informato che la società I. SA, con sede a U. e a sua volta affiliata al medesimo organismo di autodisciplina, era alla ricerca di un partner per effettuare dei cambi di valuta. L’imputato si sarebbe dunque accordato con questo ex collega in maniera tale che I. SA mandasse un rappresentante presso B. SA per discutere della questione. Qualche giorno dopo si sarebbe presentato lo stesso H. dichiarando di essere un dipendente di I. SA. A. avrebbe escluso ogni rischio quanto alla provenienza illecita del denaro portato da H. poiché le banconote da cambiare erano dei franchi svizzeri. Essendosi inoltre accertato del fatto che I.
- 10 - SK.2022.33 SA fosse effettivamente affiliata all’OAD PolyReg, l’imputato avrebbe accettato di entrare in relazione d’affari con H. e di effettuare le operazioni di cambio valuta, nonostante costui non avesse fornito un documento d’identità, salvo scordarsi di richiedere la documentazione necessaria alla I. SA in un secondo tempo, in quanto occupato da problematiche più importanti (cfr. act. DFF 10 496-497). I. Il controllo straordinario richiesto il 23 maggio 2016 dall’organismo di autodisciplina (cfr. In fatto, III, lett. G) si è svolto tra il 15 ed il 18 luglio 2016 nell’ambito della revisione ordinaria (cfr. act. DFF 10 4). Secondo quanto riportato nel rapporto trasmesso da G. SA all’OAD PolyReg il 18 luglio 2016, A. ha preteso di aver richiesto a I. SA la trasmissione dei documenti; non avendo ottenuto riscontri, le transazioni di cambio valuta per H. non avevano potuto essere registrate nel sistema informatico. In tale occasione, l’imputato ha ammesso di non aver inserito i dati nel sistema e si è detto responsabile in prima persona per le inadempienze commesse (cfr. act. DFF 10 559-562). Il revisore ha precisato di non aver potuto visionare i dettagli delle transazioni contenute nella documentazione sequestrata dal MPC e che "[s]tando alle nostre verifiche le operazioni di cambio oggetto di indagini da parte della ministero pubblico non sono mai state imputate nel sistema informatico e di conseguenza non risultavano dal giornale messoci a disposizione dall’IF" (cfr. act. DFF 10 559-562). Come visto, le operazioni in parola erano invece state effettivamente contabilizzate, sebbene con una numerazione differente (cfr. act. DFF 10 320; supra lett. F). J. Con decisione del 5 settembre 2016 l’OAD PolyReg ha appurato l’esistenza di diverse violazioni agli obblighi di diligenza, fra cui l’omissione dell’identificazione della controparte e dell’avente economicamente diritto durante le operazioni di cambio. L’organismo di autodisciplina ha stabilito che l’imputato non era più in misura di garantire l’esercizio di un’attività irreprensibile e gli ha ordinato di cessare ogni attività d’intermediazione finanziaria e di abbandonare la sua carica in seno a B. SA al più tardi entro il 31 ottobre 2016. L’OAD PolyReg ha inoltre inflitto alla società un’ulteriore multa di CHF 10’000.– (cfr. act. DFF 10 3-10, 32, 37, 508- 510). K. Frattanto, il 30 settembre 2016 il MPC ha esteso il procedimento ad A. e all’impiegata J., entrambi sospettati di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter CP (cfr. act. DFF 10 97-98). A. è stato sentito il 14 ottobre 2016 in qualità d’imputato. Durante l’interrogatorio costui ha ribadito sostanzialmente il tenore dello scritto da lui indirizzato il 13 giugno 2016 all’OAD PolyReg (cfr. In fatto, III, lett. H). A. ha precisato di aver ritenuto in buona fede che il beneficiario economico delle operazioni effettuate per H. fosse I. SA. Per questi motivi non avrebbe reputato necessario svolgere ulteriori
- 11 - SK.2022.33 accertamenti e non vi sarebbe stata alcuna necessità di effettuare "smurfing" (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 72 e 74-75). L’imputato ha asserito di aver interrotto il rapporto d’affari con H. all’incirca un mese dopo perché quest’ultimo continuava a rifiutarsi, nonostante le ripetute richieste, di fornirgli un documento d’identità necessario per la registrazione delle operazioni (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 73). L. Sempre il 14 ottobre 2016, l’OAD PolyReg ha aperto una terza procedura di sanzione contro B. SA, sospettata di non soddisfare più ai requisiti di adesione (cfr. act. DFF 10 268-274 e 475-477). M. Tramite scritto del 28 novembre 2016, il legale di B. SA, avv. P., ha informato l’OAD PolyReg a nome della sua mandante che, a seguito della decisione del 5 settembre 2016, l’attività di cambio valute allo sportello esercitata dalla B. SA sarebbe stata ceduta ad una nuova entità in fase di creazione, ossia E. SA. La comunicazione specificava altresì che la B. SA non avrebbe più esercitato alcuna attività di cambio allo sportello e che l’imputato aveva già cessato di svolgere tale attività. Veniva infine richiesta una proroga del termine fissato per conformarsi alla decisione del 5 settembre 2016, scadenza poi effettivamente dilazionata fino al 28 dicembre 2016 (cfr. act. DFF 10 11-12 e 450). N. A una data indeterminata, B. SA ed E. SA hanno siglato un contratto mediante il quale B. SA ha ceduto a E. SA la propria attività di cambio presso gli uffici in via […], W., al prezzo di CHF 70’000.–. Tale contratto prevedeva una diminuzione del prezzo di acquisto dell’attività di cambio di B. SA di CHF 10’000.– nell’ipotesi in cui il passaggio dell’attività fosse intervenuto tramite una chiusura temporanea degli sportelli con conseguente perdita di clientela "e di credibilità" (cfr. act. DFF 10 446, 15, 286-287). Il 9 dicembre 2016, E. SA ha poi firmato il contratto di locazione tramite il quale è subentrata a B. SA, con effetto al 1° gennaio 2017, quale nuovo inquilino di tali locali (cfr. act. DFF 10 447-449). O. Il 22 dicembre 2016, B. SA ha comunicato all’OAD PolyReg che: "la società E. SA, che sarà sottoposta alla vigilanza di PolyReg, ha rilevato tutte le attività di cambio della B. SA, che non esercita quindi più alcuna attività di cambio" (cfr. act. DFF 10 13). Nel frattempo L., finora impiegata allo sportello di cambio della B. SA, è stata licenziata con effetto al 31 dicembre 2016 e direttamente assunta da E. SA (cfr. act. DFF 10 85, 163-164, 243). Quest’ultima ha tuttavia continuato di fatto a lavorare allo sportello di cambio della B. SA, grazie ad un contratto di fornitura del personale concluso tra B. SA ed E. SA il 2 gennaio 2017, con effetto fino ad avvenuta affiliazione di E. SA ad un organismo di autodisciplina (cfr. act. DFF 10 16, 20, 21).
- 12 - SK.2022.33 P. Con ulteriore comunicazione del 16 gennaio 2017, l’avv. P. ha dichiarato all’OAD PolyReg che E. SA aveva rilevato tutte le attività di cambio della B. SA, ribadendo che quest’ultima "non esercita quindi più alcuna attività di cambio con sportello al pubblico" e trasmettendo a sostegno unicamente l’accordo di cessione dell’attività di B. SA ad E. SA di cui sopra (cfr. lett. lett. N) e non quello di "prestito del personale", circostanza di cui non era stata fatta alcuna menzione (cfr. act. DFF 10 14-15). Q. In data 2 maggio 2017 G. SA è stata nuovamente incaricata dall’OAD PolyReg di svolgere verifiche specifiche presso B. SA nell’ambito della revisione ordinaria (cfr. act. DFF 10 356-357). Il revisore ha emesso un terzo rapporto in data 11 luglio 2017, dal quale risulta che B. SA, a quel tempo, continuava a svolgere attività di cambio valuta allo sportello tramite le impiegate J. e L. (cfr. act. DFF 10 20- 21), mentre che A. si limitava alle transazioni in oro con titoli inferiori alle concentrazioni soggiacenti alla LRD, avendo nel frattempo aperto un distributore di benzina con un minimarket e un bar sotto altra ragione sociale. Nel riscontro di G. SA è pure indicato che l’imputato ha mantenuto la sua carica di direttore e di responsabile LRD in seno a B. SA e che K. disponeva di una patente di fiduciario, di cui B. SA non era però in possesso. Sempre secondo quanto accertato in sede di revisione, al fine di migliorare il controllo sulle transazioni, B. SA faceva ormai capo ad un consulente esterno che forniva servizi in ambito Due Diligence e Compliance grazie al quale la società garantiva nuovamente un’attività irreprensibile; E. SA, dal canto suo, non aveva mai operato in tutto il periodo successivo alla sua costituzione (cfr. act. DFF 10 19-20, 86 e 550). R. Il 12 luglio 2017, in uno scritto indirizzato all’OAD PolyReg, l’imputato ha confermato che la cessione dell’attività di B. SA ad E. SA non era ancora potuta intervenire (cfr. act. DFF 10 289). II giorno stesso, le due società hanno siglato un nuovo accordo sulla base del quale B. SA si impegnava a garantire la continuità dell’attività di cambio e ad impiegare L. fino all’ottenimento dell’affiliazione di E. SA presso un organismo di autodisciplina e in ogni caso entro il 31 dicembre 2017. E. SA avrebbe invece messo a disposizione gli spazi (cfr. act. DFF 10 286- 287). S. Il 26 luglio 2017, K. è stato autorizzato dall’autorità cantonale ad esercitare l’attività di fiduciario limitatamente al cambiavalute in seno E. SA (cfr. act. DFF 30 17). T. II procedimento penale condotto dal MPC è sfociato in due distinti decreti d’accusa emessi il 15 settembre 2017, con cui l’imputato e l’impiegata J. sono stati riconosciuti colpevoli di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP. L’imputato è stato sanzionato con una
- 13 - SK.2022.33 pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da CHF 230.– cadauna per un totale di CHF 11’500.–, sospesa per un periodo di prova di tre anni, nonché con una multa di CHF 1’500 (cfr. act. DFF 10 53-62). Dopo i ritiri delle rispettive opposizioni, i decreti di accusa sono cresciuti in giudicato (cfr. act. DFF 10 53, 68). L’inchiesta penale ha permesso di stabilire che l’imputato aveva eseguito, rispettivamente autorizzato la sua dipendente J. (che all’epoca non aveva una formazione LRD; cfr. act. DFF 10 75), ad effettuare delle operazioni di cambio valuta suddividendo contabilmente somme in più operazioni di valore inferiore a CHF 5’000.– (tecnica dello "smurfing"; cfr. infra consid. II, 2.3) con lo scopo di eludere le verifiche e gli accertamenti previsti dalla regolamentazione applicabile (cfr. act. DFF 10 53-62, 103-104). Gli inquirenti sono giunti alla conclusione che il 25 giugno 2015 B. SA aveva cambiato per H. del contante per un importo di CHF 105’730.– in euro, senza che questo abbia dovuto fornire i propri dati personali (registrazioni n. 1277-1311 allegato n. 2 del rapporto FFA, corrispondenti alle operazioni n. 1415-1449 del rapporto G. SA del 27 luglio 2015). Sempre per la Procura federale, lo stesso giorno, una persona non meglio identificata di nome "M." (indicato con la menzione "Tipo occhi blu" nella documentazione sequestrata) aveva a sua volta potuto convertire un importo di CHF 130’000.– in euro senza fornire le proprie generalità (registrazioni n. 1377-1349 allegato n. 2 del rapporto FFA, corrispondenti alle operazioni n. 1522-1563 del rapporto G. SA del 27 luglio 2015; cfr. act. DFF 10 53-62; 10 319-323; 343-344; 347-349). Il MPC ha indentificato anche altre operazioni immesse con la medesima tecnica anche nel corso del mese di luglio 2015 (cfr. act. DFF 10 323), in particolare due conversioni di valuta a favore di H. del 1° e 2 luglio 2015 per il controvalore di EUR 100’000.– ciascuna (cfr. act. DFF 10 53-62). In questo contesto, gli analisti hanno rilevato che la tesi relativa alla panne informatica sostenuta dall’imputato risultava poco verosimile (cfr. act. DFF 10 127, 321-324). U. Il 4 ottobre 2017, A., tramite il formulario per la comunicazione di modifiche, ha infine informato l’OAD PolyReg che l’impiegata L. lavorava "presso Ia B. SA dal 02/01/2017 con un contratto di personale in prestito" (cfr. act DFF 10 84).
In diritto: I. Questioni pregiudiziali e incidentali 1. Competenza federale 1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1).
- 14 - SK.2022.33 1.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari, tra cui rientra anche la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA). In questi casi è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia. 1.3 In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. 1.4 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73- 80 DPA (cfr. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA). La DPA non regola la questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l’art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l’art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che l’imputato venga condannato al pagamento di una pena pecuniaria e di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). 1.5 Giusta l’art. 72 cpv. 1 DPA, chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale. Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. La decisione penale del 15 giugno 2022 è stata notificata al difensore di A. il 20 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 39). La richiesta di essere giudicato da un tribunale, presentata dall’imputato in data 24 giugno 2022 e pervenuta al DFF il 27 giugno 2022 (cfr. act. DFF 100 40, 43), è quindi tempestiva. Dall’esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (art. 329 cpv. 1 CPP).
- 15 - SK.2022.33 1.6 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. La decisione penale del 15 giugno 2022, emanata nei confronti dell’imputato, che funge da atto d’accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (art. 73 cpv. 2 DPA). La stessa vincola pertanto questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati ad A., ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274). 1.7 La competenza di questa Corte è quindi data. 2. Diritto applicabile 2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti). 2.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è stata compiuta l’azione (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5). 2.3 2.3.1 Costituisce deroga al principio della non retroattività (cfr. supra consid. I, 2.2) la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge vigente al momento dell’infrazione. 2.3.2 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
- 16 - SK.2022.33 caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.3.3 L’art. 2 CP intende stabilire soltanto quando non sia consentito risolvere in base al nuovo diritto se e come l’agente debba essere punito; esso non dice invece quando non siano applicabili disposizioni da cui non dipenda la punibilità o la misura della pena (DTF 117 IV 369 consid. 4d). Per costante giurisprudenza, il principio della lex mitior non si applica alle disposizioni di diritto amministrativo puro (DTF 148 IV 298 consid. 6.4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1355/2020 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 2; per maggiori sviluppi si veda anche CAMPUBRI, Ungeschriebene Grenzen der Rückwirkung von Rechtssätzen in der Schweiz, 2020, pag. 552). 2.3.4 Il Tribunale federale ha però avuto modo di precisare che l’art. 2 cpv. 2 CP può trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma un’unità con la norma penale che prevede una pena; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso di specie (DTF 97 IV 233 consid. 3). In questi casi, l’Alta Corte considera che il principio della lex mitior sia trasponibile unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. Questo poiché
- 17 - SK.2022.33 l’idea alla sua base è che l’atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto (DTF 123 IV 84 consid. 3b; sentenze sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 2.6.2; SK.2020.16 consid. 2.7; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 2 CP). 2.4 2.4.1 Per quanto concerne la comunicazione di informazioni false ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA, che non è un reato continuato, l’infrazione è da considerarsi compiuta nel momento in cui ogni singola comunicazione è stata effettuata. Le comunicazioni a cui il DFF attribuisce rilevanza penale sono avvenute il 4 agosto 2015 (data di notifica), il 22 dicembre 2016 e il 16 gennaio 2017. Dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, al 31 dicembre 2019, i cpv. 1 e 2 dell’art. 45 cpv. LFINMA non hanno subito modifiche. La modifica del 1° gennaio 2020, che ha introdotto anche gli organismi di vigilanza tra i destinatari delle informazioni, non è pertinente per la presente fattispecie e non configura dunque una lex mitior. Determinante è dunque la versione dell’art. 45 cpv. 1 e 2 LFINMA in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2019 (in seguito: art. 45 LFINMA-2009). 2.4.2 2.4.2.1 Tra le ipotesi di reato a carico dell’imputato vi è la violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD. Per costante giurisprudenza, tale reato costituisce un reato permanente (DTF 142 IV 276 consid. 5.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.38 del 23 novembre 2017 consid. 3.3; ZURBRÜGG, Basler Kommentar, 4° ediz. 2019, n. 26 ad art. 98 CP), che perdura fintanto che la comunicazione non è più oggettivamente giustificata dallo scopo perseguito, ossia la scoperta e la confisca dei valori patrimoniali, segnatamente poiché le autorità penali sono sufficientemente informate in merito alla situazione (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7 e 4.6). La continuazione nel tempo di un comportamento o di una situazione illecita rappresenta ancora illegalità costitutiva della fattispecie del reato (cfr. DTF 135 IV 6 consid. 3.2; DTF 132 IV 49 consid. 3.1.2; DONGOIS/LUBISHTANI, Comm. Romand, 2a ediz. 2021, n. 38 e segg. ad art. 2 CP). In questo ambito, i fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime e non è determinante se essi si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato nella commisurazione della pena, nella misura in cui, secondo le norme previgenti, i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (sentenze del Tribunale penale federale SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 consid. 2.4; SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1;
- 18 - SK.2022.33 POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 2 CP; DONGOIS/LU- BISHTANI, op. cit., n. 39 ad art. 2 CP). 2.4.2.2 Nella decisione penale del 15 giugno 2022, che tiene luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), ad A. viene rimproverato di avere violato l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 37 cpv. 1 LRD dal 25 giugno 2015 al 17 aprile 2016. Nella lettera di trasmissione del 15 luglio 2022, il DFF ha proposto, quale messa in stato di accusa subordinata, una condanna per negligenza ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD. Trattandosi di un reato permanente, se l’attività illecita avviene in parte prima ed in parte dopo l’entrata in vigore di una nuova norma, gli atti si considerano commessi secondo la nuova legge. Di conseguenza, sono le disposizioni penali materiali vigenti al momento della cessazione dello stato illecito, che secondo la decisione penale è avvenuta al più tardi il 17 aprile 2016, ad essere applicabili. Tra questa data ed oggi, l’art. 37 LRD non ha subito modifiche. Non entrando in considerazione lex mitior, determinante è dunque l’art. 37 LRD nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2016. 2.4.2.3 L’art. 9 LRD determina le condizioni alla base della responsabilità di cui all’art. 37 LRD. Il principio di cui all’art. 2 cpv. 2 CP va dunque analizzato anche rispetto a questa norma (cfr. sentenze del Tribunale penale federale SK.2022.17 dell'11 ottobre 2023 consid. 2.5.2; SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 4.6). Secondo la versione in vigore il 17 aprile 2016, l’intermediario finanziario che (a) sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (1) sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP, (2) provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305bis n. 1bis CP, (3) sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP); (b) interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a; (c) alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche di ordine formale derivanti dalla trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale (RU 2021 360). Il 1° gennaio 2023 è stato introdotto un nuovo cpv. (1quater) che prevede il disciplinamento
- 19 - SK.2022.33 dell’interpretazione giurisprudenziale della nozione di sospetto fondato (RU 2021 656). Nella misura in cui, le modifiche dell’art. 9 LRD successive ai fatti di rilevanza penale non risultano influenti ed in ogni caso non sono più favorevoli all’imputato, è la versione in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 a trovare applicazione (in seguito: art. 9 LRD-2016). Va qui altresì osservato che le precisazioni giurisprudenziali volte a definire i contorni della nozione giuridica indeterminata di sospetto fondato di cui all’art. 9 cpv. 1 LRD rientrano ragionevolmente nella concezione originaria della norma, motivo per cui la loro considerazione non viola il principio della legalità né il divieto della retroattività del diritto penale (DTF 147 IV 274 consid. 2). 2.4.2.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione della lex mitior si pone di principio anche riguardo all’art. 6 LRD (cfr. sentenze del Tribunale penale federale SK.2022.17 consid. 2.5.3; SK.2019.76 consid. 4.7; SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.5). Anche in questo caso, le modifiche successive al 17 aprile 2016 risultano però ininfluenti, per il che, anche l’obbligo di svolgere chiarimenti dell’imputato va valutato in base al diritto in vigore dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 (in seguito: art. 6 LRD-2016). 2.5 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Nella presente fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputato, analisi concreta che potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (cfr. infra consid. IV, 3.1.1 e segg.). Il 1° luglio 2023 è entrata in vigore anche la Legge federale sull’armonizzazione delle pene (RU 2023 259; FF 2018 2345) che non rappresenta una lex mitior poiché non vi sono state modifiche rilevanti in concreto. 2.6 Determinanti per la fattispecie e da considerare nella loro versione in vigore al momento dei fatti sono anche l’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071), abrogata il 31 dicembre 2015, l’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD; RS 955.01), entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e, a livello di autodisciplina, anche il regolamento dell’OAD PolyReg ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LRD (di seguito: regolamento Poly- Reg) nelle versioni del 21 marzo 2014 e dell’11 settembre 2015 (cfr. act. DFF 30 19-63). 3. Ne bis in idem 3.1 Limitatamente all’infrazione di cui all’art. 37 LRD, la difesa ha pregiudizialmente eccepito che il perseguimento penale debba essere abbandonato in applicazione
- 20 - SK.2022.33 del "ne bis in idem". Nonostante l’imputato sia già stato condannato nel 2017 per carente diligenza in operazioni d’affari (art. 305ter CP), il DFF non avrebbe provveduto ad ordinare la riunione del procedimento penale con quello penale amministrativo come da facoltà di cui all’art. 51 LFINMA. I fatti su cui si fondano i due procedimenti sarebbero strettamente collegati tra loro, di modo che, il principio risulterebbe violato. 3.2 3.2.1 L’art. 11 cpv. 1 CPP disciplina il principio "ne bis in idem", che è inoltre sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07), nonché dall’art. 14 cpv. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e deriva altresì direttamente dalla Costituzione (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2). Secondo l’art. 11 cpv. 1 CPP, chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato. V’è identità di eventi quando i fatti alla base del primo e del secondo procedimento penale sono identici o fondamentalmente uguali. La loro qualifica giuridica non è rilevante. Il divieto di un secondo procedimento costituisce un impedimento a procedere, che deve essere considerato d’ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 6B_111/2022 del 24 agosto 2022 consid. 2.2.1). 3.2.2 Sino in tempi relativamente recenti si è ritenuto che il "ne bis in idem" non fosse applicabile nel rapporto tra i procedimenti penali "ordinari" dei pubblici ministeri per i reati di diritto comune, che sono puniti come delitti o crimini, e quelli delle autorità amministrative per i reati di diritto speciale, che sono perseguiti semplicemente come contravvenzioni (ACKERMANN/EBENSPERGER, Der EMRK- Grundsatz ne bis in idem - Identität der Tat oder Identität der Strafnorm? In: AJP 1999, pag. 834, n. marg. 85 e seg.). Alla luce delle pene ipotetiche previste oggi, non è più possibile parlare di un effetto meno drastico del diritto penale amministrativo (cfr. BURRI, Swissmedic, Heilmittelgesetz und Strafverfahren Gesetzeskonkurrenzen, Zuständigkeitskonflikte und Information der Öffentlichkeit, in: Das Verwaltungsstrafrecht im Wandel, 2017 pag. 175), di modo che, il principio del ne bis in idem è da considerare anche in ambito di diritto penale amministrativo (ACHERMANN/FRANK, Basler Kommentar, 2020, n. 38 e seg. ad. art. 2 DPA). 3.2.3 La res iudicata e il principio ne bis in idem presuppongono l’identità della persona interessata e dei fatti in questione (DTF 125 II 402 consid. 1b; 120 IV 10 consid. 2b; sentenze del Tribunale federale 6B_1053/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; 6B_1269/2016 del 21 agosto 2017 consid. 3.3; 6B_857/2013 del 7 marzo 2014 consid. 5.5; 2C_508/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 6), così come la presenza di due procedimenti: un primo, in cui l’interessato è stato condannato
- 21 - SK.2022.33 o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato e che non può più essere impugnata tramite mezzi giuridici ordinari, e un secondo, successivo, in cui egli sarebbe stato nuovamente perseguito o punito (sentenza del Tribunale federale 6B_279/2018 del 27 luglio 2018 consid. 1.1 e rinvii). La giurisprudenza europea in materia di diritti dell’uomo ha indicato che si deve dare un’interpretazione estensiva della nozione di stesso reato e di fatti identici (idem). Il perseguimento e la repressione di un comportamento sono esclusi in presenza di una fattispecie identica o di una fattispecie sostanzialmente identica per la quale una decisione è già stata pronunciata (Corte EDU Sergeï Zolotukhine contro Russia del 10 febbraio 2009; HOTTELIER, Commentaire romand, n. 11a ad art. 11 CPP). 3.2.4 Giusta l’art. 51 cpv. 1 LFINMA se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso. Si tratta di una disposizione a carattere potestativo che si ispira a quanto previsto all’art. 20 cpv. 3 DPA (SCH- WOB/WOHLERS, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 51 LFINMA). Nonostante il testo sembri lasciar intendere il contrario, la riunione del procedimento è possibile solo in favore delle autorità di perseguimento penale ordinarie (federali o cantonali) e nella sola eventualità in cui entrambe le procedure siano già in corso di istruzione (ROUVINEZ, Le droit de recours contre la décision de jonction au sens de l’art. 51 LFINMA in: SJ 2020 II pag. 265 e seg.). 3.2.5 Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che, in presenza di due inchieste successive, la prima di diritto penale ordinario di competenza del MPC per violazione dell’art. 305bis CP e la seconda di diritto penale amministrativo istruita dal DFF e riguardante la violazione dell’art. 37 LRD, il divieto di nuovo perseguimento presuppone che l’autorità che conduce la prima procedura sia in misura di apprezzare la fattispecie in tutti i suoi aspetti giuridici. Poiché in tal caso sia il DFF che il MPC dispongono di poteri decisionali limitati, l’esame della situazione di fatto nella sua interezza e in tutti i suoi aspetti giuridici è possibile solo d’insieme (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale con sentenza 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 1.2). 3.3 3.3.1 In aula è già stato comunicato alle parti, in evasione all'eccezione pregiudiziale, che per la Corte, i fatti alla base del primo e del secondo procedimento non risultavano identici o fondamentalmente uguali. L’art. 305ter CP non copre la
- 22 - SK.2022.33 violazione di altri doveri di diligenza, ed in particolare l’obbligo di chiarimento ai sensi dell’art. 6 LRD (cfr. CASSANI, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 305ter CP); una condanna per carente diligenza non va di pari passo con una violazione dell’obbligo di comunicazione. La procedura condotta dal MPC concerneva il mancato accertamento da parte dell’imputato, nonostante la diligenza che s’imponeva in quelle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto delle somme di denaro consegnate tra il 25 giugno 2015 ed il 2 luglio 2015 da H., rispettivamente il 25 giugno 2015 dalla persona indicata con il nome "M." e di aver autorizzato l’esecuzione stessa delle operazioni di cambio applicando la tecnica dello "smurfing’’. Scopo della presente procedura penale amministrativa è invece quello di stabilire se l’imputato, in qualità di intermediario finanziario, abbia chiarito a sufficienza il contesto economico delle transazioni finanziarie avvenute e se, malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che la imponeva, abbia omesso di effettuare una comunicazione all’Ufficio MROS (cfr. DE CAPITANI, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). Per quanto concerne la pretesa sovrapponibilità dal punto di vista temporale, va osservato che sebbene si tratti in entrambi i casi di reati continuati (cfr. DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 142 IV 276 consid. 5.4.2) il periodo di riferimento non è lo stesso e lo stato illecito contestato dal DFF per quanto concerne la violazione dell’art. 37 LRD perdura ben oltre il 2 luglio 2015, data sino alla quale il MPC ha imputato ad A. il delitto di cui all’art. 305ter CP. Peraltro, come ha già avuto modo di sottolinearlo la nostra Alta Corte, la vicinanza temporale e spaziale dei fatti contestati – periodi di tempo parzialmente sovrapposti, stessi locali – non è sufficiente per configurare l’identità di eventi determinante ai fini del ne bis in idem (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_1136/2021 del 7 novembre 2021 consid. 3.4; 6B_775/2020 del 23 novembre 2020 consid. 2.3). 3.3.2 Anche nel caso che ci occupa, la competenza per istruire il procedimento penale ordinario per carente diligenza in operazioni finanziarie e la presente procedura di diritto penale amministrativo differisce. Inoltre, non vi era modo di perseguire in modo congiunto i reati di cui all’art. 305ter CP e 37 LRD. Solo il DFF, ossia l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari, tra cui rientra anche la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA), poteva ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi al MPC. Poiché l’istruzione del caso da parte del DFF relativamente alle ipotesi di reato che soggiacciono alla sua competenza risulta posteriore all’inchiesta condotta dal MPC, tale opzione non era in ogni caso data. Ne deriva che nell’ambito della procedura per carente diligenza in operazioni finanziare, il MPC non era in misura di apprezzare la fattispecie sotto tutti i suoi aspetti giuridici. Da questo punto di vista, il fatto che si sia di fronte ad una procedura riguardante la violazione dell’art. 305ter CP non muta la situazione. Peraltro, si deve ritenere che
- 23 - SK.2022.33 l’istruzione di una procedura penale amministrativa susseguente fosse prevedibile per l’imputato, il quale era già rappresentato da un legale nel corso del procedimento condotto dal MPC e doveva quindi essere al corrente della dicotomia di competenze esistente e dell’eventualità di una denuncia al DFF da parte dell’OAD-PolyReg, che a quel tempo aveva già istruito diverse procedure di sanzione nei confronti di B. SA (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale federale 6B_1136/2021 del 7 novembre 2021 consid. 3.4). 3.4 Per questi motivi e come già illustrato da questo Giudice in sede dibattimentale, non si intravvede in specie alcuna violazione del principio del ne bis in idem. 4. Rinvio a giudizio e principio accusatorio 4.1 La difesa ha sollevato pregiudizialmente anche una violazione del principio accusatorio. Il DFF, con la trasmissione degli atti, si sarebbe limitato a rinviare alla decisione penale che nei suoi dispositivi non conterrebbe la necessaria indicazione ai sensi dell’art. 325 CPP in punto alle ipotesi accusatorie avanzate. Ciò con particolare riferimento al fatto che il dispositivo della decisione penale del 15 giugno 2022 non indicherebbe le circostanze di luogo in cui si sarebbero svolti i fatti, né, tantomeno, il riassunto stringato dei fatti alla base dei reati ipotizzati. Medesima violazione risulterebbe compiuta con la subordinata del 15 luglio 2022, nella misura in cui essa nemmeno conterrebbe il dispositivo. 4.2 4.2.1 Nel diritto penale amministrativo, laddove sia stato chiesto il giudizio di un tribunale, il rinvio a giudizio tien luogo d’accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili, ovvero rimandare alla decisione penale (art. 73 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. sentenza del Tribunale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 3.1: ce sont le dossier et la décision finale de l’administration qui font fonction d’acte d’accusation). Ciò non significa che l’intera fattispecie debba comparire nel rinvio a giudizio nella sola forma di una ripetizione integrale delle considerazioni di cui alla decisione penale o che si debba rinviare integralmente a quest’ultima, ma bensì che i riferimenti al contenuto della decisione penale possano sostituire, in tutto o in parte, un’ulteriore descrizione dei capi d’accusa. Da un punto di vista formale, non è richiesto un documento uniforme (sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.34 del 25 giugno 2020 consid. 5; HEIMGART- NER/KESHELAVA, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 73 DPA). Nell’ambito del rinvio a giudizio ai sensi della DPA, la formulazione di un’imputazione alternativa per negligenza è ritenuta ammissibile da questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2021.46 del 19 luglio 2022 consid. 1.3.2 e seg.).
- 24 - SK.2022.33 4.2.2 L’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: una funzione informativa nel senso di definire la materia di cui si discuterà nel processo e una funzione delimitativa nel senso di delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito, potendo contare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a, 120 IV 348 consid. 2 e 3). Tale principio, che già discende dall’art. 9 CPP, è concretizzato all’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, secondo il cui tenore l’atto d’accusa indica in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. 4.2.3 Nel presente caso, non si vede in che modo, la decisione penale del 15 giugno 2022, che consta di ben 38 pagine e contiene le necessarie considerazioni fattuali, possa essere ritenuta carente da questo punto di vista. Nulla prescrive del resto che tali informazioni debbano essere ripetute nel dispositivo, come sembra pretenderlo la difesa. Per il resto, l’atto in questione, cui rimanda il rinvio a giudizio, indica chiaramente quali erano, a mente del DFF, le informazioni false fornite dall’intermediario finanziario e i sospetti che avrebbero dovuto condurre l’imputato ad effettuare una comunicazione MROS. Il rinvio a giudizio non presta nemmeno il fianco a critiche quanto alla localizzazione del reato. 4.2.4 Al dibattimento, è stato comunicato oralmente che la Corte riteneva vi fossero in concreto sufficienti elementi per definire la materia nel senso della funzione informativa, come pure per delimitare le accuse e permettere una difesa efficace. Nella medesima circostanza è parimenti stato indicato che le eventuali questioni restanti sarebbero state vagliate, nella misura del necessario, con la valutazione di merito. Il rinvio a giudizio non pone dunque problemi dal punto di vista del principio accusatorio. 5. Prescrizione 5.1 II termine di prescrizione per la comunicazione d’informazioni false ai sensi dell’art. 45 LFINMA-2009 è di 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), mentre, la violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD soggiace ad un termine di prescrizione di 7 anni (art. 1 cpv. 1 lett. f in combinato disposto con l’art. 52 LFINMA). 5.2 Ai sensi dell’art. 98 CP, la prescrizione decorre: dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, se il reato è stato eseguito medianti atti successivi (lett. b), se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c). La prescrizione
- 25 - SK.2022.33 si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP). 5.3 Per quanto concerne in particolare il reato di cui all’art. 37 LRD, quando la relazione d’affari è duratura, l’intermediario finanziario che sa o sospetta che i valori patrimoniali oggetto di una relazione potrebbero realizzare le condizioni dell’art. 9 LRD, e che omette di effettuare una comunicazione, agisce permanentemente in modo illecito. Come visto, in siffatte circostanze la violazione dell’obbligo di comunicazione costituisce un reato permanente o continuo ai sensi dell’art. 98 lett. c CP (cfr. supra consid. I, 2.4.2.1 e riferimenti citati). Considerato che l’art. 9 LRD deve permettere di perseguire il riciclaggio di denaro – come previsto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte almeno dal 2008 – l’obbligo di comunicazione non si estingue con la fine della relazione d’affari, ma perdura fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; 142 IV 276; 134 IV 307; ORDOLLI, in: GwG AMLA, commentario [Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli, curatori], 3a ediz. 2019 [in seguito: commentario GwG], n. 5 ad art. 37 LRD). A questo riguardo, l’apertura di un’inchiesta non mette di principio fine all’obbligo di comunicare; un tale obbligo sussiste fintanto che le autorità penali non sono a conoscenza delle sorti dei valori patrimoniali che potrebbero essere legati al riciclaggio di denaro, che fino a quel momento potrebbero ancora loro sfuggire (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.4). 5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per sentenza di prima istanza, a seguito della quale la prescrizione non decorre più, si intende un giudizio di condanna o di proscioglimento (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 139 IV 60 consid. 1.5). Nei casi di diritto penale amministrativo, la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA - che succede al decreto penale ai sensi dell’art. 64 DPA - costituisce, sotto il profilo della prescrizione, una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, che pone fine alla prescrizione (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4). La prescrizione dell’azione penale si estingue nel momento in cui è reso il giudizio e non quando lo stesso è notificato alle parti (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 130 IV 101 consid. 2.3). 5.5 In concreto, le comunicazioni rilevanti dal punto di vista dell’art. 45 cpv. 1 LFINMA-2009 sono intervenute il 4 agosto 2015 (data di notifica), il 22 dicembre 2016 ed il 16 gennaio 2017. Quo alla violazione dell’art. 37 LRD, si deve partire dall’assunto che il termine di sette anni abbia iniziato a decorrere al più presto in occasione della perquisizione della sede di B. SA da parte del MPC, ossia il 18 aprile 2016. La prescrizione sarebbe dunque intervenuta al più presto il 4 agosto 2025 per il reato di cui 45 cpv. 1 LFINMA-2009 ed il 18 aprile 2023 per la violazione dell’art. 37 LRD. È dunque pacifico che al momento dell’emissione
- 26 - SK.2022.33 della decisione penale del 15 giugno 2022, che ha valore interruttivo al pari di una sentenza di prima istanza, i reati non fossero prescritti. II. Considerazioni preliminari 1. Qualità di intermediario finanziario di B. SA 1.1 Secondo l’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD, nella versione in vigore al momento dei fatti, sono intermediari finanziari in particolare le persone che, a titolo professionale, commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (cartevalori e diritti valori), nonché strumenti derivati. Sino al 31 dicembre 2015, la soglia per ammettere un’attività svolta a titolo professionale era definita all’art. 7 OAIF. La lett. a del disposto prevedeva segnatamente che era necessario realizzare un ricavo lordo superiore a CHF 20’000.– annui. Dal 1° gennaio 2016 la questione è regolata all’art. 7 cpv. 1 lett. a ORD, ed il ricavo lordo minimo è stato portato a CHF 50’000.–. Nel quadro delle attività commerciali di cui all’art. 5 ORD, ai fini della valutazione del criterio è determinante l’utile lordo e non il ricavo lordo (Circolare FINMA 2011/1 "Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD", n. marg. 152). Un altro valore di soglia è quello delle transazioni, che deve superare i 2 milioni di franchi per anno civile (art. 7 cpv. 1 lett. d OAIF; art. 7 cpv. 1 lett. d ORD). Per transazione si intende di principio qualsiasi forma di trasformazione e qualsiasi trasferimento di valori patrimoniali. L’esecuzione di una transazione unica non è considerata un’attività esercitata a titolo professionale, nemmeno se supera i CHF 2’000’000.–. A partire dalla seconda transazione, l’attività è tuttavia considerata come esercitata a titolo professionale se il volume complessivo delle due transazioni supera i 2 milioni di franchi. Per calcolare il volume complessivo delle transazioni non vanno conteggiati gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito. Nei contratti che vincolano bilateralmente va considerata unicamente la prestazione fornita dalla controparte (Circolare FINMA 2011/1 "Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD", n. marg. 146). 1.2 L’attività commerciale svolta da B. SA, società avente quale scopo sociale principale la negoziazione di valute ed il commercio di metalli preziosi, ed in particolare l’attività di cambio, rientra tra quelle contemplate all’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD (art. 5 cpv. 1 e 4 OAIF; 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 ORD; BOVET/BACHARACH, Commentaire Romand, 2022, n. 207 ad art. 2 LRD). Come risulta dai rapporti di revisione straordinaria del 2015 e del 2016, ripresi dal MPC nel rapporto FFA, dal novembre 2014 al luglio 2015 B. SA ha effettuato 8’977 operazioni di cambio per un controvalore totale di CHF 18’200’000.–; da agosto a novembre 2015 sono stati cambiati CHF 14’200’000.– suddivisi in 7’949 operazioni; dal dicembre 2015
- 27 - SK.2022.33 al luglio 2016 CHF 62’000’000.– in 15’505 transazioni (cfr. act. DFF 10 116). A., al dibattimento, ha affermato che presso gli uffici cambio a lui riconducibili venivano cambiati mensilmente diversi milioni di franchi (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.011). Sulla base di queste cifre, l'attività di cambiavalute è stata svolta a titolo professionale per tutto il periodo di rilevanza penale. B. SA rientra dunque tra gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD. Come tale, detta società sottostava alla sorveglianza ed era tenuta ad affiliarsi ad un organismo di autodisciplina (art. 14 cpv. 1 LRD); lo è effettivamente stata dal 21 novembre 2014 al 20 febbraio 2018, presso l’OAD PolyReg (cfr. act. DFF 101 66, 200). Nella decisione penale, il DFF ha rilevato che B. SA era anche assoggettata alla vigilanza secondo l’art. 3 lett. a LFINMA (cfr. act. SK 4.100.0024). 2. Doveri di diligenza e tecnica dello "smurfing" 2.1 Giusta l’art. 25 LRD, gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento che concretizza gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari affiliati e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti. Secondo l’art. 14 del regolamento PolyReg, nelle versioni del 21 marzo 2014 e 11 settembre 2015 (cfr. act. DFF 30 19-63), l’obbligo di identificare una controparte è dato in caso di operazioni di cambio, quando si cambia il taglio di banconote o monete, oppure quando si cambiano banconote o monete da una valuta ad un’altra valuta e il valore della transazione, o di più transazioni che sembrano collegate tra loro, supera CHF 5’000.–. In tal caso l’intermediario finanziario si fa rilasciare un documento d’identificazione in originale o in copia autenticata. Egli inserisce nell’incarto la copia autenticata o fa una copia dei documenti che gli sono stati forniti. Su di essa certifica, con data e firma o con una sigla, di aver esaminato il documento originale o la copia certificata conforme (art. 15 del regolamento PolyReg). Per le operazioni uguali o superiori a CHF 25’000.– (operazione singola o più operazioni che sembrano collegate tra loro), l’intermediario finanziario deve inoltre identificare l’avente diritto economico mediante un Formulario A (art. 19 del regolamento PolyReg), mentre che, in presenza di operazioni uguali o superiori a CHF 100’000.– (operazione singola o più operazioni che sembrano collegate tra loro), scatta l’obbligo di diligenza accresciuta ai sensi dell’art. 6 LRD, volto al chiarimento del contesto economico e dello scopo della transazione (art. 31 e 33 del regolamento PolyReg). In considerazione della struttura organizzativa della società, il regolamento PolyReg non imponeva l’istituzione di direttive interne a B. SA. Non di meno, dagli atti si evince l’esistenza di un promemoria interno indirizzato ai dipendenti, nel quale si evidenziano i principi base per l’effettuazione delle operazioni di cambio e compro-oro e l’identificazione dei clienti per operazioni di cambio superiori a CHF 5’000.–, rispettivamente CHF 20’000.–, soglia prudenzialmente ridotta rispetto ai CHF 25’000.– previsti dal regolamento Poly- Reg (cfr. act. DFF 10 117; 10 75).
- 28 - SK.2022.33 2.2 Nell’interrogatorio cui è stato sottoposto il 18 aprile 2016 nel procedimento per carente diligenza in operazioni finanziarie, A. ha ben illustrato l’implementazione degli obblighi di identificazione del cliente in seno a B. SA. Egli ha infatti dichiarato: "Per operazioni uguali o superiori a CHF 5’000.– […] richiediamo un documento d’identità della persona che si presenta a effettuare fisicamente il cambio, fotocopiandolo ed archiviandolo insieme alla ricevuta di cambio nei nostri archivi cartacei, archivi questi presenti presso l’ufficio cambio. Come già detto, per i documenti d’identità ove non figura un indirizzo della persona, questo viene richiesto oralmente e annotato sulla copia del documento d’identità che rimane a noi. Per quanto attiene invece operazioni per importi uguali o superiori a CHF 20’000.– come detto, oltre a seguire la prassi della copia del documento compiliamo un formulario denominato modulo per la dichiarazione di chiarimenti supplementari per operazioni singole o ripetitive. In questo formulario A annotiamo i dati personali e l’origine dei fondi, per origine dei fondi è sufficiente che il cliente che intende cambiare mi dica da dove vengano, ossia prelevamento in banca, denaro custodito al domicilio, giacenza in cassetta di sicurezza, ecc. Vorrei dire che noi ci basiamo sulle dichiarazioni dei clienti non potendo far diversamente, è impossibile provare il contrario di quanto viene affermato dai clienti e quindi ci basiamo su quanto loro ci dicono. Per quanto attiene a operazioni superiori o uguali a CHF 100’000.–, agiamo come prima, ossia copia documento e compilazione del modulo citato esigendo la prova del prelevamento rilasciato dall’istituto bancario. Anche nel caso in cui il cliente è a noi conosciuto, identifichiamo lo stesso con la procedura indicata prima, fotocopiando il documento d’identità e se del caso compiliamo il modulo. Per essere precisi, noi abbiamo dei clienti abituali che cambiano importi superiori a CHF 5’000.– e per questi abbiamo una copia del documento salvato sul PC e quindi quando lo vediamo automaticamente stampiamo il documento e lo alleghiamo alla copia della ricevuta firmata dal cliente" (cfr. act. SK 4.661.063-065). 2.3 La tecnica dello "smurfing" è una pratica utilizzata per aggirare il monitoraggio delle transazioni finanziarie sospette. Si tratta, in sostanza, di suddividere somme di denaro oltrepassanti le soglie di identificazione in importi più piccoli, in modo da eluderle e sottrarsi dall’obbligo di identificare il cliente e, di conseguenza, anche dagli altri obblighi di diligenza, in particolare quello dell’art. 6 LRD concernente il chiarimento del retroscena economico dei fondi. Lo "smurfing" è un fattore di rischio riconosciuto nel contesto delle attività degli uffici cambio (MINI, Manuale di diritto finanziario, 2a ed. 2020, n. marg. 199, pag. 559; TEICHMANN, Methoden der Geldwäscherei, 3a ed. 2023, pag. 19; 217 e segg.).
- 29 - SK.2022.33 3. Accertamento dei fatti 3.1 Principi 3.1.1 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; BERNASCONI, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva – di un determinato mezzo di prova (HOFER, op. cit., n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP). 3.1.2 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso valuta liberamente la sincerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie. In questo contesto, la libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di "la mia parola contro la tua" oppure di versioni successive
- 30 - SK.2022.33 rese dall’imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VERNIORY, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.1.3 Giusta l'art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). In materia di valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii; senteza del Tribunale penale federale CA.2019.28 del 25 settembre 2020 consid. 2.41-2.4.2). 3.2 Operazioni di cambio 3.2.1 H. 3.2.1.1 Presso gli uffici di B. SA è stata ritrovata un’agenda in cui, alla data 25 giugno 2015, è stato annotato "H. 100’000". Come risulta dal rapporto FFA allestito l’8 dicembre 2016 dal MPC, sulla stessa pagina dell’agenda sono stati pinzati uno scontrino con la dicitura "H." indicante l’operazione di cambio di EUR 100’000 acquistati contro CHF 105’730.– e un foglietto di calcolo con il dettaglio di alcune operazioni per arrivare alla cifra descritta, che secondo gli analisti erano tutte inferiori a CHF 5’000.– (cfr. act. DFF 10 120). A. ha ammesso che la dicitura "H.", rispettivamente "H.", si riferiva a H. (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.071; verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 77). Sul foglietto di calcolo, rovinato dall’usura, si riesce a leggere la cifra totale di CHF 105’730.–, pari a EUR 100’000.–; la stessa corrisponde a quella dello scontrino di cambio, come pure il tasso di cambio di 0.9458. Secondo il rapporto FFA l’analisi del giornale dimostra inequivocabilmente che le operazioni sono state contabilizzate come dal foglietto di calcolo (a cui si aggiungono ulteriori sei operazioni non presenti sul foglietto). In effetti, nell’elenco figurano una serie di registrazioni, tutte inferiori ai CHF 5’000.–, il cui totale raggiunge complessivamente CHF 105’730.–. Sebbene la carta termica sia solo parzialmente leggibile, è ancora possibile identificare delle corrispondenze tra le cifre ivi riportate e le
- 31 - SK.2022.33 registrazioni a giornale, oltretutto nel medesimo ordine (cfr. act. SK 4.661.027; 091; 4.721.024). 3.2.1.2 Nell’agenda rinvenuta presso B. SA figurano, alle date 1° luglio 2015 e 2 luglio 2015, due altre annotazioni "H. EUR 100’000.–" (cfr. act. SK 4.721.022). Secondo il rapporto FFA, l’analisi statistica del giornale ha evidenziato la presenza di diverse operazioni registrate in modo conseguente o ravvicinato con lo stesso tasso di cambio il 1° luglio 2015 e il 2 luglio 2015. Per gli analisti ciò può far pensare ad una suddivisione degli importi (cfr. act. DFF 10 126). 3.2.1.3 A., nel suo interrogatorio del 14 ottobre 2016, alla domanda a sapere se, per H., il 25 giugno 2015, il 1° luglio 2015 e il 2 luglio 2015 fossero effettivamente stati fatti tre cambi di EUR 100’000.– l’uno, ha affermato che erano stati cambiati CHF 300’000.– con un utile per il suo ufficio di CHF 1’800.– (cfr. act. DFF 10 80). In sede dibattimentale, l’imputato ha confermato di aver effettuato le tre operazioni descritte in favore di H. e di aver registrato i cambi per importi inferiori ai CHF 5'000.– in quanto non "sapevamo come fare la registrazione" (cfr. act. SK 4.731.012 – 014, 017). 3.2.1.4 Ne discende che il 25 giugno 2015, il 1° luglio 2015 ed il 2 luglio 2015, presso B. SA sono stati effettuati per H. tre distinti cambi valuta superiori ai CHF 100’000.– e che dette operazioni sono state registrate in una serie di importi inferiori ai CHF 5’000.–. 3.2.2 Tipo occhi blu 3.2.2.1 Insieme allo scontrino riconducibile alle transazioni effettuate per H., è stato rinvenuto anche un secondo foglietto di calcolo con la dicitura "tipo occhi blu" e la cifra di cambio di CHF 130’000.– al tasso di 0.9381; sullo stesso è elencata una serie di operazioni, che sebbene non siano integralmente visibili per via dell’usura, sembrano situarsi anche questa volta tutte al di sotto della cifra di CHF 5’000.– (cfr. act. SK 4.721.032; DFF 10 122). Nell’agenda, sempre sulla pagina relativa al 25 giugno 2015, è stato annotato "amico", seguito da una parola scritta in una calligrafia non perfettamente leggibile compatibile con un nome proprio con l'iniziale "M." ed il numero 130’000 (cfr. act. SK 4.721.021). Anche in questo caso, a giornale si riscontrano 40 registrazioni susseguenti ed inferiori a CHF 5’000.–, il cui totale si attesta a CHF 130’000.–; tutte le singole operazioni leggibili sul foglietto di calcolo sono identificabili nella lista, ove visibile nel medesimo ordine (cfr. act. SK 4.661.056-058; 4.721.032). 3.2.2.2 Nel corso dell’interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 18 aprile 2016 all’imputato è stato mostrato il suddetto foglietto di calcolo con l’annotazione "tipo occhi blu" (cfr. act. SK 4.661.070, 086). A. ha affermato trattarsi
- 32 - SK.2022.33 verosimilmente di un documento riferito a transazioni di compravendita di oro, in cui la dicitura "tipo occhi blu", scritta da J., stava probabilmente ad indicare l’impiegato M. della N. di X. (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.070). Sentito come imputato nel procedimento condotto dal MPC, A. ha inizialmente dichiarato di non sapere chi fosse tale "tipo occhi blu", rispettivamente l’"amico" annotato sull’agenda; confrontato con quanto verbalizzato nella sua precedente deposizione, egli ha affermato "per quanto ricordo, confermo quanto ho dichiarato" (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 79). Al dibattimento, A. ha dichiarato di non ricordare operazioni di cambio effettuate per conto di tale cliente, di non sapere cosa intendesse la segretaria con tale annotazione e di non spiegarsi in che modo gli analisti del MPC avessero ricavato le cifre di cui sopra, essendo a suo dire possibile estrapolare qualsiasi cifra dai tabulati, a fronte dei milioni di franchi cambiati mensilmente. A. ha ammesso di conoscere una persona di nome M., impiegata presso la N. Quest’ultimo non avrebbe però avuto gli occhi blu essendo "moro". Inoltre, la relazione d’affari con tale società sarebbe consistita nella compravendita di oro e non nel cambio valuta. Posto di fronte alle cifre a giornale, corrispondenti, per quanto visibile, con quelle di cui al foglietto di calcolo, l’imputato non ha saputo dare spiegazioni né ha fornito altri dettagli (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.011, 014, 019-021). 3.2.2.3 La documentazione sequestrata e la ricostruzione svolta nell’ambito del procedimento condotto dal MPC, permettono di concludere che in data 25 aprile 2015 sia stato effettuato, oltre a quello in favore di H., un ulteriore cambio valuta per totali CHF 130'000.– poi frazionato in importi più piccoli. Diversamente da quanto preteso dall’imputato, la convergenza tra le cifre riportate sui documenti sequestrati e le registrazioni contabili, dimostra l’effettivo svolgimento dei cambi ed il successivo frazionamento. Al dibattimento A. si è chiamato fuori rispetto a questa imputazione. La versione dell'imputato non è credibile, non bisogna infatti dimenticare che il decreto d'accusa per carente diligenza in operazioni finanziarie, accettato dall'imputato, era riferito anche alla mancata identificazione di tale persona. Inoltre, nessuna documentazione riferita al retroscena economico del cambio di questo importo di CHF 130'000.– è stata rinvenuta. 3.3 Relazione d'affari con H. 3.3.1 Nell’ambito del procedimento condotto dal MPC per carente diligenza in operazioni finanziarie, A. è stato interrogato in veste di persona informata sui fatti, contestualmente ad una perquisizione svoltasi presso gli uffici della B. SA il 18 aprile 2016, ossia a circa 10 mesi di distanza dai fatti. In tale occasione, l’imputato è stato reso attento del fatto che non fosse obbligato a rendere dichiarazioni e che le stesse avrebbero potuto essere utilizzate come mezzi di prova (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.060); egli ha liberamente dichiarato
- 33 - SK.2022.33 di non intravvedere la necessità di essere assistito da un legale (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.063). A. è stato successivamente interrogato in qualità di imputato il 14 ottobre 2016, a distanza di quasi un anno e mezzo dai fatti, e sentito ai dibattimenti tenutisi dinanzi a questa Corte. 3.3.1.1 Nell’interrogatorio del 18 aprile 2016 A. ha affermato che H. "voleva effettuare cambi da CHF 100’000.– a volta e non sommati nel tempo. Io gli dissi che senza pezze giustificative della provenienza del denaro era impossibile cambiarglieli. Lui tentava di convincermi dicendomi che era una persona seria e che c’era una società svizzera di mezzo e che il denaro non era di provenienza illecita ma bensì frutto della vendita di diamanti che si trovavano in precedenza in una cassetta di sicurezza in Svizzera […]. Da parte mia chiesi a questa persona […] di procurarsi la copia del contratto di locazione della cassetta di sicurezza con una copia del documento del locatario. Oltre a ciò volevo uno scritto che provenisse dal titolare dei diamanti, di riflesso del denaro provento della vendita degli stessi, che attestasse l’origine dei fondi. H. mi rispose dicendomi che avrebbe chiesto e quindi mi avrebbe fatto sapere e quindi se ne andava […]. Dopo questo primo incontro ne sono seguiti diversi altri, durante i quali tentava di convincermi ad effettuare le operazioni di cambio. Ad un certo punto ha cambiato la sua richiesta, ossia mi chiedeva se poteva cambiare cifre inferiori e da parte mia acconsentivo […]. Intendo dire che passava ad esempio la mattina cambiando CHF 10’000.– e il pomeriggio ulteriori CHF 10’000.– senza presentare un documento o compilare il formulario di dichiarazione della provenienza dei fondi, questo era il nostro accordo […] dopo aver riflettuto posso dire che, rifacendo un paio di calcoli posso stimare le operazioni di cambio eseguite a favore di H., nel periodo indicato prima, in circa 80 operazioni, per un importo massimo compreso tra i CHF 150’000.– e i 200’000.–". Sempre il 18 aprile 2016, l’imputato ha anche espressamente asserito "nel registro di cassa facevo figurare diversi cambi valuta a carico di passanti, chiaramente al di sotto della soglia dei CHF 5’000.– a operazione e ciò senza una regola, vale a dire che magari ne registravo uno e dopo una decina di operazioni un altro, di fatto le operazioni venivano registrate entro la sera stessa per evitare differenze di cassa […]. Ammetto di aver agito infrangendo la legge […] ho deciso di troncare i rapporti con lui perché voleva sempre cambiare cifre maggiori, chiaramente sempre senza lasciare traccia". Alla domanda degli inquirenti tesa a sapere se le operazioni potevano apparire inusuali, A. ha risposto affermativamente, precisando che proprio per tale motivo non aveva adottato le misure necessarie all’identificazione del cliente e di aver accettato di effettuare i cambi perché guadagnava di più sull’operazione facendo un tasso più vantaggioso (cfr. verbale MPC 18 aprile 2016, act. SK 4.661.059- 073).
- 34 - SK.2022.33 3.3.1.2 Sentito il 14 ottobre 2016 in qualità di imputato, A. è stato confrontato con le sue precedenti dichiarazioni ed ha affermato: "dopo la perquisizione […] mi sono state mostrate le foto di H. e non avevo realizzato che si parlasse della I. SA. Posso dire che nell’estate 2015 sono stato contattato da O., che mi aveva detto che aveva un cliente che aveva bisogno di effettuare dei cambi. Questo cliente aveva sede sopra i suoi uffici ed era una persona a lui conosciuta. Si trattava della I. SA. Mi ha detto che la società era iscritta alla PolyReg e noi abbiamo verificato, per cui era sottoposta a un organismo di vigilanza. Mi ha proposto di effettuare dei cambi, dicendomi che era già loro cliente e perché era più comodo per lui per non venire fino a U. Da lì è iniziato il nostro rapporto con H. che è venuto da noi per cambiare del denaro per conto della I. SA […]. Quando ho accettato l’operazione, per me era pacifico che era la I. SA che effettuasse l’operazione, per questo ho autorizzato J. ad effettuare le operazioni […] ho autorizzato J. dicendole che sarebbe arrivato un rappresentante della I. SA e le ho detto di cambiargli i soldi. Abbiamo interrotto questo rapporto più o meno dopo 1 mese, non so se giugno, luglio 2015, comunque entro agosto non l’abbiamo più visto […]. Dopo aver chiesto più volte a H. un documento d’identità e non avendo Io stesso acconsentito a fornircelo, abbiamo interrotto i cambi". Rilevando delle contraddizioni rispetto a quanto verbalizzato il 18 aprile 2016, gli inquirenti hanno anche espressamente questionato A. sul momento in cui avesse relazionato H. alla I. SA, quesito a cui ha risposto come segue "Poco dopo il vostro intervento, ossia la perquisizione e l’interrogatorio da parte della Polizia giudiziaria federale". Quo al motivo per il quale non avesse collegato H. alla I. SA nel corso dell’interrogatorio del 18 aprile 2016, l’imputato ha preteso di essere stato confuso e spaventato e che fosse passato parecchio tempo tra i fatti e la sua prima deposizione. Il MPC ha anche chiesto ad A. se la tecnica di registrazione di importi inferiori a CHF 5’000.– "per passanti", tematizzata nel precedente interrogatorio, era stata utilizzata anche per altri clienti; l’imputato ha sostenuto non trattarsi di una tecnica in uso e, più in generale "di non avere la necessità di effettuare lo smurfing in un’operazione del genere, in quanto il soggetto, il beneficiario economico, era iscritto alla PolyReg". Inoltre, non avrebbe mai dato disposizioni in tal senso a J., in quanto "non c’era la necessità di fare smurfing per H." (cfr. verbale MPC 14 ottobre 2016, act. DFF 10 71-81). 3.3.1.3 Al dibattimento, l’imputato ha confermato di aver effettuato i cambi in favore di H. Quest’ultimo si sarebbe presentato a tre riprese, il 25 giugno, il 1° luglio ed il 2 luglio 2015, con circa CHF 100'000.–, per poi lasciare l’ufficio cambi con il corrispettivo in euro. Così facendo, ha ammesso di aver cambiato all'incirca complessivi CHF 300'000.–. A. ha tenuto a precisare che "H. non è arrivato in ufficio dal nulla" e di averlo "conosciuto in un altro ufficio cambi" dove gli sarebbe stato presentato "come dipendente della I. SA, come una persona molto abbiente". Il cliente gli avrebbe promesso di portargli "i documenti della I. SA" in quanto detta
- 35 - SK.2022.33 società sarebbe stata "iscritta alla PolyReg e non c’è problema". Chiamato a contestualizzare il modo in cui tali operazioni fossero state inserite nel sistema, l’imputato ha asserito che "all’inizio non è stato registrato perché era in attesa di documentazione. Perché se avesse portato la documentazione andava registrato in un’altra maniera" e meglio, che i "documenti che doveva portarmi sono rimasti lì forse tre o quattro mesi". A. ha puntualizzato di aver detto a H. "mi devi portare la tua carta d’identità e l’autorizzazione della I. SA per fare cambi per conto loro. Se non mi porti questo mi devi portare i documenti che attestino la provenienza dei fondi", offrendogli così "le due possibilità" (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 4.731.013-017) . A fronte del fatto che "lui non si trovava" e che "I. SA non rispondeva al telefono", rispettivamente che "per la I. SA sarei dovuto andare dal O. a prendere i documenti ma lui mi diceva di aspettare", alcuni mesi dopo, verosimilmente 4 o 5, le operazioni sarebbero quindi state registrate splittandole in importi inferiori a CHF 5'000.–. Questo perché, in assenza dei documenti "non sapevamo come fare la registrazione". A. ha più volte ammesso di aver sbagliato ad agire in tal modo. In circostanze normali, nel caso in cui un cliente si fosse presentato con CHF 100'000.–, egli avrebbe "dovuto fare il chiarimento speciale", chiedendo i documenti e la provenienza dei fondi, ma nel caso di H. il passaggio sarebbe stato omesso "perché lavorava alla I. SA", la cui iscrizione all’OAD lo avrebbe esentato da ogni obbligo, ferma restando la necessità di "avere il suo documento non per giustificare ma in quanto ci voleva l’autorizzazione della I. SA per ritirare i soldi per conto di quest’ultima, che era quello che mancava". Anche in sede dibattimentale, A. ha ribadito di non aver inizialmente riconosciuto H. nelle fotografie sottopostegli dagli inquirenti il 18 aprile 2016. Posto di fronte al fatto che in tale occasione aveva risposto negativamente alla questione a sapere se avesse effettuato operazioni di cambio per conto di I. SA, società menzionata anche nell’ordine di perquisizione regolarmente notificagli, egli ha risposto: "E sì. Anche perché non le avevo registrate e se dicevo di sì ed avessero voluto vedere non c’erano. Alla fine non le avevo registrate", rispettivamente "Ho detto di no perché non c’era niente agli atti. Non posso dire d