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Tribunale penale federale 11.10.2023 SK.2022.17

11 octobre 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,282 mots·~1h 16min·3

Résumé

Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.;;Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.;;Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.;;Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Texte intégral

Sentenza dell’11 ottobre 2023 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,

2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal Dr. Christian Heierli, capo del Servizio diritto penale,

contro

A., difeso dall’avvocato di fiducia Davide Ceroni.

Oggetto Violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2022.17

- 2 - SK.2022.17 In fatto: I. Procedura penale amministrativa A. In data 11 febbraio 2019 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA) ha presentato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF) una denuncia penale nei confronti dei responsabili in seno all’istituto bancario B. SA nonché di ogni altra persona coinvolta, per sospetta violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0; cfr. act. DFF 10 1 e segg.). La denuncia era legata al coinvolgimento di B. SA nella vicenda di corruzione relativa alla Federazione internazionale di calcio (in seguito: FIFA). B. Dopo aver chiesto ed ottenuto dalla FINMA copia degli atti rilevanti per il proprio procedimento, il 3 maggio 2021 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa contro ignoti per sospetto di violazione dell’art. 37 LRD in applicazione dell’art. 50 cpv. 1 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1; cfr. act. DFF 40 1). C. Il DFF ha successivamente ottenuto assistenza amministrativa dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) e dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), raccolto copia dei messaggi di posta elettronica riconducibili alle persone implicate nel caso nonché ulteriori precisazioni presso la FINMA, ordinato a B. SA l’edizione e il rilascio di informazioni e organigrammi riguardanti il settore Legal & Compliance, e si è altresì fatta trasmettere il regolamento e le direttive in vigore tra il 2008 e il 2015 dall’Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Canton Ticino (in seguito: OAD- FCT; cfr. act. DFF 31 2-1795; 32 2-61; 30 13-434: 33 11-279; 31 1796-1816; 32 62-267; 35 35-119). D. Il citato Dipartimento ha quindi perseguito le violazioni dell’obbligo di comunicazione nell’ambito di due procedimenti distinti concernenti, da una parte B. SA (DFF no. 1), e dall’altra A. in qualità di gestore patrimoniale esterno. Per quanto concerne la procedura a carico dell’imputato, nel processo verbale finale del 28 settembre 2021 il DFF è giunto alla conclusione che quest’ultimo andava ritenuto colpevole di violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 LRD, commessa in periodi diversi a seconda del conto bancario considerato ma in ogni caso compresi tra il 1° novembre 2008 ed il 20 luglio 2015 (cfr. act. DFF 80 11 e segg.). E. Con scritto del 26 ottobre 2021, l’imputato si è espresso in merito al contenuto del suddetto processo verbale per il tramite del suo difensore, chiedendo, in

- 3 - SK.2022.17 primo luogo, di essere interrogato e, nel merito, il proscioglimento da ogni e qualsiasi ipotesi accusatoria; subordinatamente ha postulato la derubricazione del reato nella forma della commissione per negligenza (cfr. act. DFF 80 66 e segg.). F. La procedura riguardante B. SA si è conclusa con l’emissione, il 29 novembre 2021, di un decreto penale che ha condannato l’istituto bancario al pagamento di una multa di CHF 50’000.– e delle spese procedurali, per violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD in relazione ai conti oggetto del presente procedimento (cfr. act. SK.9.511.032 e segg.). G. Il DFF, dopo aver ottenuto anche ulteriore documentazione riguardante A., ha provveduto, in data 16 dicembre 2021, ad interrogare l’imputato come da sua richiesta (cfr. act. DFF 60 1 e segg.). H. Mediante decisione di rinvio del 21 dicembre 2021, la funzionaria inquirente ha deciso la chiusura dell’inchiesta trasmettendo nel contempo gli atti procedurali alla capogruppo per la decisione (cfr. act. DFF 40 4-5). I. Con decreto penale del 20 gennaio 2022, il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD per i fatti intervenuti tra il 1° novembre 2008 e il 20 luglio 2015, e lo ha condannato al pagamento di una multa di CHF 30’000.– e delle spese procedurali pari a CHF 4’250.– (cfr. act. DFF 90 1-26). J. L’imputato, il 18 febbraio 2022, vi ha interposto opposizione, chiedendo in via principale il proscioglimento e in via subordinata una derubricazione del reato alla violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD (per negligenza) e la condanna a una multa non superiore a CHF 5’000.–; in entrambi i casi con tasse e spese a carico della Confederazione (cfr. act. DFF 90 27 e segg.). K. Il 16 marzo 2022, il DFF ha, dunque, emesso una decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA nei confronti di A. (cfr. act. DFF 100 1 e segg.), riconoscendolo autore colpevole di violazione per dolo dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD per i fatti intervenuti tra il 1° novembre 2008 e il 20 luglio 2015, e lo ha condannato al pagamento di una multa di CHF 30’000.– e delle spese procedurali pari a CHF 5’680.–. La predetta decisione penale è stata notificata all’imputato il 17 marzo 2022 (cfr. act. DFF 100 69).

- 4 - SK.2022.17 L. Mediante scritto del 25 marzo 2022 (cfr. act. SK 9.100.004), A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (in seguito: TPF). M. Il DFF, in data 12 aprile 2022, ha inoltrato l’incartamento al MPC, proponendo anche, quale messa in stato di accusa subordinata, la condanna per negligenza (act. SK 9.100.001 e segg.). Il 22 aprile 2022, il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF (act. SK 9.100.0083-84). II. Procedura giudiziaria A. Il 26 aprile 2022, il Presidente della Corte penale del TPF ha comunicato alle parti l’avviso di entrata del caso e la composizione della Corte (cfr. act. SK 9.120.001), poi modificata il 3 agosto 2022 (cfr. act. SK.9.120.003). B. Il 26 settembre 2022 la Corte penale ha informato le parti in merito alle prove che sarebbero state assunte d’ufficio e le ha invitate a presentare, entro il 24 ottobre 2022, eventuali istanze probatorie (cfr. act. SK 9.400.001). Con scritto del 18 ottobre 2022, il DFF ha comunicato di non avere istanze probatorie da proporre; in data 4 novembre 2022 il difensore di A. ha presentato un’istanza probatoria (cfr. act. SK 9.521.004 e segg.). Il DFF ha avuto modo di esprimersi sull’istanza della difesa il 21 novembre 2022 (cfr. act. SK 9.511.002 e segg.). Il 1° dicembre 2022 A. ha a sua volta inoltrato alcune osservazioni complementari (cfr. act. SK 9.521.009 e segg). Il MPC è rimasto silente. C. Il 22 dicembre 2022 il DFF ha trasmesso un elenco atti dettagliato alla Corte ed alla difesa (cfr. act. SK 9.521.010 e segg.). D. Con decreto dell’11 gennaio 2023, la Direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti del processo verbale finale del 28 settembre 2021 e del decreto penale del 29 novembre 2021 relativi al procedimento n. 1 condotto dal DFF nei confronti di B. SA, dell’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale a far tempo dal 2019 relativi all’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato. Le ulteriori istanze probatorie sono state respinte nella misura della loro ricevibilità (cfr. act. SK 9.250.001 e segg.). E. In data 11, rispettivamente 12 aprile 2023 il DFF ed il MPC hanno comunicato di non avere questioni pregiudiziali da sollevare al dibattimento (cfr. act. SK 9.510.001; 9.511.085). Con scritto del 19 aprile 2023 la difesa ha sollevato due questioni pregiudiziali (cfr. act. SK 9.521.011).

- 5 - SK.2022.17 F. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo il 10 maggio 2023 a Bellinzona, presso la sede del TPF. L’imputato si è regolarmente presentato in aula (cfr. act. SK 9.720.001 e segg.). G. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti (cfr. act. SK 9.720.008 e segg.): Il DFF ha chiesto che la Corte abbia a concludere: 1. A. è riconosciuto autore colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal 1° novembre 2008 fino al 20 luglio 2015; Di conseguenza; 2. A. è condannato: a) ad una multa di CHF 30’000.–; b) al pagamento delle spese procedurali del DFF di CHF 5’680.– ai sensi della decisione penale, a cui aggiungere CHF 2’000.– quale emolumento per sostenere l’accusa, nonché della tassa di giustizia della presente procedura giudiziaria. La difesa ha postulato: 1. L’accertamento dell’intervenuta prescrizione dei reati; e in ogni caso; 2. 2.1 In via principale l’integrale proscioglimento di A.; 2.2. In via subordinata la derubricazione del reato con quindi la condanna di A. per violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD e la condanna ad una multa non superiore a CHF 5’000.–; 3. Un indennizzo ai sensi dell’art. 99 DPA per l’importo di CHF 46’348.70 corrispondenti alle spese di patrocinio generate dal presente procedimento. H. In applicazione dell’art. 79 cpv. 2 DPA, alle parti viene intimata la sentenza motivata, non essendo necessaria la comunicazione orale del dispositivo, modalità peraltro accettata dalle parti.

- 6 - SK.2022.17 III. Contesto fattuale A. A. ha concluso gli studi in economia presso l’Università di […] nel […], specializzandosi in revisione e fiduciaria; in seguito ha svolto la funzione di consulente alla clientela privata in tre distinti istituti bancari (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 9.731.003). Già collaboratore e membro di direzione di Banca C., dal […] 2007 è organo della società di gestione patrimoniale D. SA, di cui, a far data dal […] 2010, risulta l’unico amministratore (cfr. act. DFF 34 39; verbale dibattimentale, act. SK 9.731.002; act. FINMA 2 3713), nonché il solo azionista (cfr. act. DFF 50 26). Dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con Banca C. alla fine del 2007, l’imputato ha continuato a gestire, mediante D. SA, le relazioni delle quali già si era occupato in seno al menzionato istituto bancario nella veste di gestore patrimoniale esterno (cfr. act. FINMA 2 4884). A seguito della fusione tra Banca C. e B. SA la situazione non è mutata (cfr. act DFF 34 2; verbale dibattimentale, act. SK 9.731.003). B. D. SA, affiliata all’OAD-FCT dal […] 2008 (cfr. act. FINMA 2 8199), beneficiava di un contratto quale «gestore esterno con delega della verifica dell’identità» stipulato con Banca C. il […] 2007 e che gli assicurava il percepimento di retrocessioni (cfr. act. DFF 31 32-36). Dopo l’incorporazione di Banca C. in B. SA, D. SA ha sottoscritto, il […] 2008, una nuova convenzione per la gestione patrimoniale esterna (cfr. act. DFF 31 40-44), completata, il 25 giugno 2009, da una convenzione di delega (cfr. act. DFF pagg. 31 45-47). A gennaio 2008 D. SA era gestore patrimoniale esterno di circa 170 relazioni bancarie attive presso B. SA, numero che si è poi ridotto negli anni successivi (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 9.731.018; act. FINMA 2 4847-4851). C. Nel periodo in cui si sono svolti i fatti contestati a A., la gestione dei rischi legali e di reputazione e dell’osservanza dei requisiti regolamentari e legali era affidata al dipartimento Legal & Compliance di B. SA. All’interno della funzione, l’unità Know Your Customer (KYC) Risk Unit si dedicava, fra l’altro, all’attività di prevenzione antiriciclaggio e di gestione dei processi legati alle segnalazioni dal sistema informatico. La KYC Risk Unit riportava direttamente alla Head of Global Compliance, che, a sua volta, era sottoposta all’Head of Legal and Compliance. Le persone responsabili erano E. (Head of Legal & Compliance), F. (Head of GlobaI Compliance) e G. (Head of KYC Risk Unit), al quale, dal 18 novembre 2013, è subentrato H. Per quanto concerne i nomi di collaboratori KYC Risk Unit emersi in connessione ai fatti, figurano I., attiva sino al 31 gennaio 2011, J. e lo stesso G., che sono passati ad altro settore il 31 agosto 2012 rispettivamente il 18 novembre 2013. Per quanto concerne le altre divisioni, ed in particolare l’unità External Asset Managers (EAM), che si occupava delle relazioni con i gestori patrimoniali esterni, il responsabile era K., a cui, nel 2012, è subentrato L. Le

- 7 - SK.2022.17 relazioni oggetto del presente procedimento erano state assegnate a M., collaboratore di B. SA fino al 28 febbraio 2012, poi sostituito da N. Dopo la promozione di L. a capo dell’EAM, i consulenti erano sottoposti a O. Nell’estate 2008, nell’ambito del trasferimento delle relazioni dalla Banca C. a B. SA, si era occupato della vicenda anche P., dell’Unità Controlli Due Diligence. Q., vicedirettore del settore Legal, è stato a sua volta coinvolto (cfr. act. DFF 10 6 e segg.; 30 229; 31 268-271; 31 283; 33 12-21; 33 277; FINMA 1 132; 1 324). D. Tra le relazioni gestite da D. SA si annoveravano, sin dal mese di febbraio 2007, i quattro conti oggetto del presente procedimento (R., S., T. e AA.), ai quali se ne è aggiunto un quinto (BB.) nel febbraio 2010. La relazione R. era intestata ad una società delle Isole Vergini Britanniche (R. Ltd.); l’avente diritto economico (in seguito: ADE) era una società di marketing sportivo con sede argentina (CC. SA; cfr. act. DFF 31 952). Gli altri conti erano riconducibili ai funzionari della Confederazione sudamericana di calcio (in seguito: CONMEBOL) DD., […] (relazione S.; cfr. act. DFF 32 76, 10 10-11; act. FINMA 2 3471, 3594), EE., […] (relazione AA.; cfr. act. FINMA 2 3844, 3851), FF., […], poi eletto […] nel […] (relazione T.; in seguito: FF.; cfr. act. FINMA 2 3710; 3721) e GG., […] dal […] al […] (relazione BB.; cfr. act. DFF 31 1668; FINMA 2 3851). Il gruppo di clienti cui facevano capo i conti sarebbe stato presentato a A. da HH., uomo di fiducia di II., «numero uno» della CC. SA (cfr. act. DFF 60 4). I beneficiari erano membri del Comitato esecutivo CONMEBOL di cui fanno parte, a seconda dei casi, un […], uno o più […], un […], un […] e fino a sette direttori, tutti provenienti dalle varie associazioni nazionali costituenti la confederazione (cfr. United States District Court for the Eastern District of New York, U.S.A v. Danis, 1:15-cr-00240, INFORMATION 05/27/2015, pag. 6). E. La documentazione iniziale relativa alla relazione R., ed in particolare il Profilo Due Diligence sottoscritto il 16 agosto 2006 anche da A., a quel tempo membro di direzione di Banca C., indicava che l’avente diritto economico menzionato nel formulario A, ossia la CC. SA (cfr. act. DFF 31 952), era detenuta al 98% dall’emittente televisiva JJ. e vantava, tra i suoi assets, i diritti di trasmissione della coppa Libertadores. Veniva altresì precisato che sulla relazione sarebbe confluita la parte estero su estero dei proventi della vendita dei diritti alla rete brasiliana KK., che sarebbero rimasti «in conto per investimento» (cfr. act. DFF 31 975). Un contratto sottoscritto il 31 agosto 2004 tra LL. B.V., Olanda, affiliata della CC. SA e KK., accluso alla documentazione bancaria, specificava i termini della cessione di diritti televisivi, per il periodo 2005-2010 per la quale era prevista una contropartita di USD 7’200’000.– annui (cfr. act. DFF 31 977 e segg.). Negli atti relativi al procedimento di enforcement FINMA, figura altresì uno schema manoscritto allestito dall’imputato e riguardante il flusso dei fondi che venivano conferiti su R. da LL. B.V. Per quanto riguarda le uscite dalla relazione R., la

- 8 - SK.2022.17 schematizzazione prevedeva quattro frecce, di cui una tratteggiata, con a margine una dicitura poco leggibile che sembra indicare «distribuzione agli interessati» (cfr. act. FINMA 2 4872, equivalente all’act. DFF 32 123). La documentazione di apertura di S. (ADE: DD.), sottoscritta dall’imputato il 14 febbraio 2007, oltre a fornire alcune informazioni sul titolare, specificava che quest’ultimo partecipava agli interessi della CC. SA. Quanto ai fondi, il Profilo Due Diligence indicava che sarebbero stati tutti «in provenienza dalla relazione 2 [R.]»; nella sezione destinata all’origine erano barrate sia la casella «attività professionale/commerciale» che quella «risparmio/patrimonio», e precisato che «tutti i beni provengono dall’attività professionale del titolare e conseguente messa a risparmio» (cfr. act. DFF 032 116-117). Il contratto del 31 agosto 2004, è stato a sua volta inserito nel dossier di S., unitamente allo schema manoscritto di cui sopra. Fatte salve le diverse descrizioni biografiche inerenti ai clienti, anche i dossier relativi a T. (ADE: FF.) e a AA. (ADE: EE.), anch’essi allestiti nel febbraio del 2007, contenevano le medesime spiegazioni nel profilo Due Diligence, lo stesso contratto e lo stesso schema (cfr. act. FINMA 2 3710 e segg.; 2 3849 e segg.). In quest’ultimi due casi, già al momento dell’apertura, erano state referenziate informazioni sui clienti e sulla CONMEBOL, segnatamente a mezzo stampa e previa verifica nella banca dati World-Check (cfr. act. FINMA 2 3713; 3721 e segg.; 3848; 3851 e segg.). Il riscontro relativo a FF. lo categorizzava quale Persona Politicamente Esposta (PEP); A. vi annotava (inspiegabilmente !) di proprio pugno: «la persona non ricopre nessuna carica politica» (cfr. act. FINMA 2 3713). F. Dagli estratti conto si evince che una volta giunti su R., i fondi provenienti da LL. B.V. venivano quasi integralmente ritrasferiti, di norma nel giro di pochi giorni, verso le relazioni S., T. e AA. (dal 2010 anche BB.) e, in misura minore, in favore di conti accesi in banche terze (cfr. act. DFF 31 1104 e segg.). Ad esempio, con valuta del 12 febbraio 2007 sono stati accreditati USD 1’200’000.– da parte di LL. B.V. (cfr. act. DFF 31 1104; 31 1634): il 16 febbraio 2007 si evincono dei trasferimenti in favore di S. (USD 400’000.–, cfr. act. DFF 31 1634; 32 144), di T. (USD 200’000.–;cfr. act. DFF 31 1634) e di AA. (USD 200’000.–; cfr. act. DFF 31 1634). La rimanenza era già stata bonificata il 14 febbraio 2007 in favore di terzi (cfr. act. DFF 31 1634; si veda anche act. FINMA 2 4871). Da qui alla chiusura della relazione R., avvenuta il 29 ottobre 2012, questo schema si è ripetuto regolarmente per numerosi altri ingenti importi di denaro. Nel corso degli anni, sul conto R. sono confluiti all’incirca CHF 30’000’000.– in provenienza da LL. B.V. (cfr. act. DFF 31 1634; 1635; 1637; 1640; 1641; 1643; 1644; 1645 e 1225; 1646 e 1289; 1646 e 1308; 1647 e 1329; 1649 e 1348; 1649 e 1372; 1650 e 1401; 1650 e 1423; 1651 e 1436; 1653 e 1479; 1654 e 1504;

- 9 - SK.2022.17 1654 e 1529), quasi tutti ritrasferiti ai quattro altri clienti di B. SA e a conti presso banche terze (cfr. act. DFF 31 1104 e segg.; 1634-1654). Nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011, S. (ADE: DD.) ha beneficiato di regolari accrediti per la somma complessiva di oltre USD 4’000’000.– da parte della relazione R. (cfr. act. DFF 32 144; 145; 146; 149; 150; 153; 31 1238; 32 153; 31 1248; 32 154; 31 1246; 32 154; 31 1293; 32 157; 31 1359; 32 158; 31 1382; 32 158; 31 1402; 32 161; 31 1480; 32 162; 31 1517; 32 162; 31 1520). T. (ADE: FF.) è stata alimentata segnatamente con 14 trasferimenti dell’ordine di circa USD 200’000.–, sempre provenienti dalla relazione R. (cfr. act. DFF 31 1634; 1635; 1186; 1192; 1197; 1235; 1278; 1299; 1365; 1376; 1408; 1483; 1505; 1526). Su AA. (ADE: EE.), sono stati accreditati, via R., importi dell’ordine di USD 3’000’000.– (cfr. act. DFF 31 1634; 1635; 1186; 1192; 1197; 1226; 1245; 1280; 1296; 1362; 1379; 1405; 1486; 1514; 1523). G. L’11 marzo 2008 si è svolto un incontro tra alcuni esponenti di Banca C. e A. (a quel tempo già gestore esterno), parzialmente incentrato sui conti della costellazione R. e nel cui contesto sono state sollevate le questioni di alcune segnalazioni del sistema informatico riguardanti singole transazioni (Mov’ins) e profili Due Diligence incompleti; l’imputato si era impegnato a raccogliere le informazioni mancanti entro il 30 giugno 2008 (cfr. act. DFF 31 144; verbale dibattimentale, act. SK 9.731.015). Dagli scambi di e-mail interni intercorsi tra giugno e luglio 2008 si evince che nel contesto del trasferimento in B. SA, la situazione era monitorata e considerata problematica dall’Unità Controlli Due Diligence. A., che non aveva ancora dato seguito agli impegni presi nel termine pattuito, veniva annoverato tra i gestori esterni «recidivi o maggiormente critici» rispetto alle segnalazioni Mov’ins (cfr. act. DFF 30 79). Alcune attività sulle relazioni da lui gestite venivano giudicate inusuali e ci si questionava sull’opportunità di permettere tale tipologia di operatività indipendentemente dalla documentazione che l’imputato sarebbe stato in grado di produrre (cfr. act. DFF 30 391). H. Il 19 agosto 2008, dopo aver esaminato le criticità emerse in relazione ai conti gestiti da A., P. sollevava per la prima volta, in un resoconto indirizzato a colleghi e superiori, l’interrogativo volto a sapere: «come mai gli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi […] vengano sistematicamente distribuiti a clienti del nostro istituto o a terzi» (cfr. act. DFF 30 282). Tale rapporto attirava l’attenzione di L., K. e F. e conduceva all’organizzazione di una riunione con A. (cfr. act. DFF 30 372; 31 268). Da un breve ragguaglio trasmesso per e-mail da O., si evince che l’incontro ha avuto effettivamente luogo il 3 settembre 2008 (cfr. act. DFF 31 282); per quanto concerne i conti legati alla «famiglia» R., era stato chiesto a A. di dare immediatamente seguito alle proposte formulate ad inizio aprile 2008 (cfr.

- 10 - SK.2022.17 act. DFF 31 104); con ogni probabilità si intendeva in realtà quanto discusso nel marzo del 2008 (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 9.731.016). I. Il 16 settembre 2008 si svolgeva un ulteriore incontro tra F. e A. (cfr. act. DFF 30 111). In tale occasione era stato concordato che le pendenze sarebbero state chiuse entro fine ottobre 2008 e che i rapporti sarebbero stati forniti in modo scaglionato (cfr. act. DFF 30 380-381). Si trattava di un’estensione del termine inizialmente concordato e previsto per il 30 giugno 2008 (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 9.731.016). J. Il 30 ottobre 2008 l’imputato ha allestito e trasmesso alla banca una nota per il profilo Due Diligence riguardante la relazione R. ed i conti «collegati» (a quel tempo T., AA. e S.), a cui ha accluso un’ulteriore nota esplicativa denominata «informazione singole transazioni» inerente ad un singolo accredito di USD 1’300’000.–, da effettuarsi con valuta al 5 novembre 2008 su R., nonché a due successivi addebiti di USD 650’000.– a beneficio di una relazione esterna e di una relazione interna a B. SA. Con la produzione di tali documenti, A. intendeva, a suo dire, dar seguito alle richieste formulate dalla banca tra il marzo ed il settembre 2008 (cfr. supra lett. G-I; verbale dibattimentale, act. SK 9.731.016). Nel primo dei due documenti, che è stato integrato nel profilo della relazione R. da B. SA il 31 ottobre 2008 (cfr. act. FINMA 2 4884), l’imputato ha indicato quanto segue: «Nel presente caso non è nota la natura esatta delle richieste provenienti da B. SA. In effetti, dalla revisione della documentazione sottoposta al momento dell’apertura, non appaiono manifeste grosse lacune documentali […]. Nella sua natura l’operatività descritta nel profilo Due Diligence è stata confermata nei fatti. Le fonti di provenienza dei beni sono rimaste immutate nel tempo come pure la causale che ha generato le attività. Sia causale (vendita di diritti televisivi per eventi sportivi) che gli interessati sono stati certificati attraverso la consegna dei contratti stipulati tra le parti interessate e la definizione in modo grafico dello schema a monte della presente relazione. In merito alle relazioni collegate e pure in essere presso B. SA, le stesse sono rimaste accese, hanno conservato parte dei beni immessi e fruito invece di altra parte per investimenti propri, principalmente nel settore immobiliare. Una parte dei beni conferiti alla relazione R. è stata trasferita verso relazioni bancarie terze intestate a altri beneficiari. Questi beneficiari sono pure parte in causa beneficiante degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi già citati. Disponendo in origine di conti bancari già esistenti non hanno aperto nuove relazioni presso Ex Banca C. Il valore complessivo dei beni conferiti a relazioni presso terze banche è stato comunque limitato a dimensioni ragionevoli e proporzionati ai volumi ricevuti su R. Ciò con la chiara intenzione di non dare adito a sospetti concernenti l’utilizzo del conto R.

- 11 - SK.2022.17 a scopo di piattaforma di giro e con il fine di non cadere erroneamente in casistiche legate al lavaggio di denaro. Le relazioni collegate al conto R. e intestate a differenti B.O, sono state utilizzate in modo moderato e comunque solo con lo scopo di investimento in beni immobiliari (principalmente caso AA.) a titolo personale. Ragguagli in merito all’uso dei fondi sono già stati trasmessi in modo verbale a istanze compliance B. SA» (cfr. act. FINMA 2 4885-4886). L’ulteriore nota riferita all’accredito di USD 1’300’000.– da effettuarsi sul conto R. e alle relative redistribuzioni riportava segnatamente che «i fondi ricevuti su R. vengono infine trasferiti sui B.O. finali delle operazioni [...]. Un quarto B.O. che pure beneficia dei fondi trasmessi da R., riceve la propria parte su una relazione presso Banca MM., Svizzera e su una relazione presso NN., Uruguay». Nel documento è stato barrato il riferimento «sui B.O» ed apposta in sua vece la dicitura manoscritta «agli azionisti». Al dibattimento A. ha dichiarato di non sapere chi avesse effettuato tale annotazione (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 9.731.022). Seguiva uno schema raffigurante il flusso degli averi e un paragrafo denominato «Determinazione del B.O» in cui veniva indicato che il beneficiario delle due operazioni di addebito era II. (cfr. act. FINMA 2 4887-4889). Al dossier addizionale era accluso un nuovo contratto di cessione dei diritti televisivi sottoscritto il 7 ottobre 2008 (cfr. act. FINMA 2 4892-4900) e di tenore analogo a quello del 31 agosto 2004 nonché due fatture emesse il 31 luglio 2008 per USD 1’300’000.–, rispettivamente il 31 ottobre 2008, per USD 100’000.– dalla R. Ltd. nei confronti della LL. B.V. per titolo di lntermediary Fees, rispettivamente Expenses (cfr. act. FINMA 2 4890-4891). Nella documentazione del conto R. è stato ritrovato anche un appunto sottoscritto da M., secondo il quale: «in data 31 ottobre 2008 ricevo le note esplicative […] A mio parere ed in buona fede posso affermare che le spiegazioni date nelle note allegate plausibilizzino l’operatività svolta e pertanto le sottopongo alla sig.a F. per i suoi atti» (cfr. act. FINMA 2 4884). K. Il 16 aprile 2009, a seguito della richiesta della banca di estinguere un altro conto di cui D. SA era gestore patrimoniale esterno, è stato lo stesso imputato a ventilare la chiusura delle relazioni R., S., AA. e T., in quanto ad esso «collegate» (cfr. act. DFF 31 113). I conti oggetto del presente procedimento sono menzionati anche in uno scambio interno a B. SA del 27 maggio 2009, in un elenco denominato «relazioni chiuse da D. SA su ordine della compliance B. SA a U.» (cfr. act. DFF 31 117). Tuttavia, nel documento di B. SA «Compliance Plan 2009 – Verifica dei Conti piattaforma», sottoscritto da M. e O. il 21 gennaio 2010, veniva prospettata la «prossima apertura di una quarta relazione» a cui destinare i fondi confluiti su R. (cfr. act. DFF 31 1021-1022).

- 12 - SK.2022.17 L. Nella documentazione iniziale di BB., datata 12 febbraio 2010, era indicato che con l’apertura di tale conto veniva completato l’insieme delle relazioni che beneficiavano della distribuzione dei beni che confluivano in R., evitando che parte delle spettanze distribuite uscissero da B. SA. Ciò con l’obiettivo di «ridurre al minimo le operazioni di uscita dalla banca e per aumentare il controllo dell’operatività dichiarata da parte della banca» (cfr. act. DFF 31 1698-1699). Dal dossier relativo a tale conto, si evince altresì che l’ADE GG. era a quel tempo classificato come persona politicamente esposta nella banca dati World-Check. Un’annotazione manoscritta da parte di una collaboratrice del settore Compliance (I.), indicava però «non è PEP secondo criteri Ord. FINMA e dir. Interna» (cfr. act. DFF 31 1735). Da quanto dichiarato al dibattimento, si è inoltre appreso che A., nell’ambito degli incontri preliminari all’apertura della relazione, era venuto a conoscenza di alcune «notizie date dalla stampa» riguardanti il coinvolgimento di GG. in vicende corruttive (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 9.731.025). Il 22 febbraio 2010 la banca ha ottenuto da A. un profilo aggiornato della relazione R. (cfr. act. DFF 30 130; 31 926). Questo aggiornamento, oltre a ripetere le informazioni già indicate il 30 ottobre 2008, precisava che la relazione aveva lo scopo di «permettere la triangolazione della vendita di diritti televisivi sportivi (calcio) tra la società CC. SA e la rete KK.». II dossier proseguiva con l’indicazione degli importi dovuti dalla KK. sulla base del contratto di cessione dei diritti televisivi e segnalava che la struttura delle società coinvolte sarebbe stata seguita da una società di consulenza differente dal «sottoscritto», ma a lui perfettamente nota. Con particolare riferimento alla relazione BB., aperta il 23 febbraio 2010, veniva puntualizzato trattarsi di un ulteriore beneficiario dello stesso meccanismo di distribuzione che in origine riceveva il pagamento della propria quota presso banca terza. Per il resto, A. poneva nuovamente l’accento sul valore limitato dei beni finalizzato a «non dare adito a sospetti legati al riciclaggio e sulle modalità del trasferimento a altri beneficiari», nei medesimi termini che nella nota del 30 ottobre 2008. L’aggiornamento rinviava al contratto di cessione dei diritti televisivi e alle fatture emesse da R. Ltd. nei confronti di LL. B.V., già allegati alla nota del 30 ottobre 2008 (cfr. act. DFF 31 1704-1720). M. Tra il 2010 ed il 2012 BB. ha beneficiato di regolari entrate da R., per all’incirca complessivi USD 3’900’000.– (cfr. act. DFF 31 1368; 31 1373; 1430; 348-350; 358-359; 821-824; 1489; 1508; 731; 854-856; 883; 1776). N. Nel 2011, il sistema informatico antiriciclaggio (SIRON) in uso presso B. SA ha emesso una serie di allerte riconducibili ai conti della costellazione R.

- 13 - SK.2022.17 Il 10 maggio 2011, è intervenuta una prima segnalazione riguardante tre addebiti di USD 197’000.– a favore delle relazioni S., AA. e T. nonché un accredito di USD 475’000.– proveniente da LL. B.V. (cfr. act. FINMA 2 6408-6410 in relazione con gli act. DFF 31 1520, 1523, 1526, 1529, 1654). Nella lista allestita dalla banca figura la seguente nota al riguardo: «In apertura veniva citato che i fondi in entrata sarebbero stati frutto dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi per la trasmissione degli eventi sportivi, poi girati agli azionisti finali delle operazioni che normalmente sono T., AA. e S. e un quarto su una relazione alla Banca MM. I contratti/fatture inerenti le operazioni sono a dossier. Dalle informazioni in nostro possesso non vi sono ragioni per non plausibilizzare» (cfr. act. DFF 31 1018). Il 12 maggio 2011 ne è stata emessa una seconda riguardante le medesime operazioni congiuntamente ad un ulteriore addebito di USD 400’000.– a favore di BB. (cfr. act. FINMA 2 6411-6413 in relazione con gli act. DFF 31 1533 e segg.). Il giorno seguente nel rispettivo elenco è stato annotato: «L’ADE della relazione beneficiaria è il […] della CONMEBOL organizzazione facente parte della FIFA che rappresenta l’organismo di governo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio sudamericano. La movimentazione sulla relazione societaria rispecchia quanto previsto in apertura. Da verificare con gestore» (cfr. act. DFF 31 1018). O. Il 17 maggio 2011, l’unità di B. SA adibita al processo di identificazione dei clienti, proprio con riferimento alle segnalazioni SIRON, interrogava nuovamente M. sul motivo per il quale i clienti ricevessero «commissioni per la vendita dei diritti TV» (cfr. act. DFF 30 67). Il 14 luglio 2011 la richiesta volta ad ottenere chiarimenti in merito veniva così inoltrata a A., il quale, il 6 agosto 2011 e solo dopo numerosi solleciti e minacce di blocco della relazione, preannunciava la consegna di un formulario 1096, da effettuarsi l’8 agosto 2011 (cfr. act. DFF 30 126) con la finalità di illustrare i flussi di denaro generati dal rapporto contrattuale tra CC. SA e KK. (cfr. verbale dibattimentale, act. SK 9.731.023). Nell’incarto non figura tale formulario. Dagli atti risulta però che il 26 settembre 2011, nell’elenco di segnalazioni è stata inserita l’annotazione «Analizzata nuovamente la movimentazione, alla luce dei nuovi chiarimenti da parte del GE che segue la relazione, si chiede a che titolo R. traferisce i fondi alle altre 4 relazioni» (cfr. act. DFF 31 1018). P. Nella documentazione sono stati rinvenuti alcuni scambi di posta elettronica a riguardo della già prospettata chiusura dei conti della costellazione R. Il 7 novembre 2011 è stato lo stesso A. a chiedere a M. una proroga fino a febbraio 2012 del termine per la chiusura dei conti dei «clienti legati ad R.». O. ha risposto che la faccenda doveva essere conclusa per la fine dell’anno, termine

- 14 - SK.2022.17 poi posticipato a fine gennaio dopo una discussione con G. (cfr. act. DFF 31 65; 146; 30 127-128). Il 9 novembre 2011, M. faceva quindi presente all’imputato che O. aveva accettato di posporre la chiusura a fine gennaio 2013 (con ogni probabilità intendeva fine gennaio 2012), ma ribadiva «l’importanza di non arrivare al punto che il KYC Risk faccia eventuali segnalazioni» (cfr. act. DFF 030 127). Q. Il 6 dicembre 2011 O. ha chiesto all’imputato di determinarsi in merito ad un articolo apparso lo stesso giorno nella […] (cfr. act. DFF 30 367) e secondo il quale il membro del Comitato […] e ex […] della FIFA OO. nonché il suo ex-[…] e […] della FIFA PP. sarebbero stati corrotti mediante il versamento di denaro proveniente in particolare dalla società TT. nell’ambito della concessione dei diritti televisivi per la trasmissione dei mondiali di calcio del 2002 e del 2006. Secondo lo stesso articolo anche GG. aveva percepito la somma di […]. A. ha risposto: «Conosco in modo dettagliato i retroscena delle operazioni che ci interessano e l’origine dei fondi. Non ci sono legami con quanto esposto nel giornale. Ho avuto occasione di conoscere OO. e PP. Era possibile l’apertura di una relazione che ho preferito non mettere in atto a causa della mia valutazione negativa. Lo stesso per il signor RR., […] in Argentina. Non ti preoccupare quindi per la vostra tranquillità, perché problemi, fino a chiusura rapporto e anche dopo, non ne avrai» (cfr. act. DFF 30 368). R. Il 16 febbraio 2012, nell’elenco delle segnalazioni di cui sopra (cfr. supra lett. N), è stato appuntato «il gestore ha fornito i chiarimenti richiesti» e «non ci sono notizie negative e la posizione è chiarita» (cfr. act. DFF 31 1018). S. Dal rapporto finale chiusura relazione del 29 ottobre 2012 risulta che la relazione R. è stata estinta (cfr. act. FINMA 2 4856-4858); il 31 gennaio 2013 è stato chiuso anche il conto BB. (cfr. act. FINMA 2 3045-3047), mentre l’estinzione di T. è avvenuta il 18 marzo 2014 (cfr. act. DFF 31 467 e segg.; FINMA 2 3704). T. Il 5 febbraio 2013 A. ha sollecitato B. SA alla nuova apertura di una rubrica denominata R. nella relazione di D. SA, precisando che le entrate sarebbero state trasferite a beneficio delle altre 4 relazioni, i cui ADE venivano definiti quali «consulenti nei confronti di R. e della sua controparte», i quali avrebbero percepito una compensazione «in virtù del loro intervento risolutorio» (cfr. act. DFF 30 361). Dagli atti risulta che la banca non ha dato seguito alla richiesta (cfr. act. DFF 30 360). U. Il 14 febbraio 2013 A. ha aggiornato il profilo Due Diligence di S. indicando che l’ADE, «persona nota ai più del mondo del calcio internazionale, non è mai formalmente giudicato per atti di corruzione o altro (problematica ormai nota, dopo i recenti scandali FIFA), seppur oggetto, vista la carica ricoperta sino a poco

- 15 - SK.2022.17 tempo fa, di accuse giornalistiche o di terzi, […] ha lasciato la sua carica su base volontaria» (cfr. act. DFF 30 204), V. Il 6 marzo 2015, il Dipartimento di giustizia statunitense, nel contesto di un’inchiesta riguardante diverse personalità del calcio, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità elvetiche competenti, chiedendo l’adozione di diverse misure ed in particolare l’identificazione dei conti bancari riconducibili a tali persone. Nella rogatoria figuravano alcuni dati parziali riguardanti parte dei conti oggetto del presente procedimento (cfr. act. SK.9.721.010 e segg.). W. Il 10 marzo 2015 il MPC ha aperto un procedimento penale contro ignoti per il titolo di amministrazione infedele e riciclaggio di denaro in relazione all’assegnazione dei Campionati mondiali di calcio 2018 e 2022; in questo ambito sono stati emanati due ordini di edizione riguardanti le relazioni BB. (10 marzo 2015; cfr. act. DFF pagg. 32 5 e segg.) e R. (25 marzo 2015; cfr. act. DFF pagg. 32 32 e segg.). La relativa documentazione è giunta al MPC il 19 marzo 2015 per BB. (cfr. act. DFF 32 29) ed il 1° aprile 2015 per la relazione R. (cfr. act. DFF 32 36). X. Il 17 giugno 2015, A. ha sollecitato via e-mail Q. ad effettuare una segnalazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) per il conto S. (cfr. act. DFF 80 114), comunicazione che B. SA ha effettivamente eseguito il 22 giugno 2015 (cfr. act. FINMA 2 3444-3450). Y. Il 17 luglio 2015, in evasione di una richiesta di edizione emessa l’8 luglio 2015 nell’ambito della richiesta di assistenza giudiziaria statunitense nei confronti di FF. e EE., B. SA ha trasmesso al MPC anche i documenti inerenti ai conti T. e AA. (cfr. act. DFF 31 23; 31 1805). Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

- 16 - SK.2022.17 In diritto: I. Sulle questioni pregiudiziali e incidentali 1. Competenza federale 1.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). 1.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della FINMA o delle leggi sui mercati finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1 LFINMA. In questi casi è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione del TPF. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) sono applicabili per analogia. 1.3 In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, la decisione penale del 16 marzo 2022, emessa dal DFF, concerne una violazione dell’art. 37 LRD. Tale legge costituisce una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA, per cui la richiesta di A. di essere giudicato da un tribunale è di competenza della Corte penale, in quanto giurisdizione federale di prima istanza. 1.4 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73- 80 DPA (cfr. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA). La DPA non regola la questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l’art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l’art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che l’imputato venga condannato al pagamento di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (art. 19 cpv. 2 lett. b CPP).

- 17 - SK.2022.17 1.5 Giusta l’art. 72 cpv. 1 DPA, chiunque è colpito da una decisione penale o di confisca può, entro dieci giorni dalla notificazione, chiedere di essere giudicato da un tribunale. Ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 DPA, il tribunale esamina se il suo giudizio è stato chiesto in tempo utile. La decisione penale del 16 marzo 2022 è stata notificata al difensore di A. il giorno seguente (cfr. act. DFF 100 72). La richiesta di essere giudicato da un tribunale, presentata dall’imputato in data 25 marzo 2022 e pervenuta al DFF il 28 marzo 2022 (cfr. act. DFF 100 70, 73), è quindi tempestiva. Dall’esame della ricevibilità del rinvio a giudizio non risultano irregolarità o impedimenti a procedere (art. 329 cpv. 1 CPP). 1.6 Le condizioni per il rinvio a giudizio giusta la DPA e, a titolo suppletivo, il CPP sono dunque adempiute. La decisione penale del 16 marzo 2022, emanata nei confronti dell’imputato, che funge da atto d’accusa, enuncia la fattispecie e menziona le disposizioni penali applicabili (art. 73 cpv. 2 DPA). La stessa vincola pertanto questa Corte per quanto attiene ai fatti contestati a A., ma non per quanto riguarda la pena erogata (EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 274 e segg.; cfr. anche infra consid. I, 3). 1.7 La competenza di questa Corte è quindi data. 2. Diritto applicabile 2.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti). 2.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Determinante è il momento in cui è

- 18 - SK.2022.17 stata compiuta l’azione (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 4a ediz. 2013, §8 n. 5). 2.3 2.3.1 Costituisce deroga al principio della non retroattività (cfr. supra consid. I, 2.2) la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge vigente al momento dell’infrazione. 2.3.2 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.3.3 L’art. 2 CP intende stabilire soltanto quando non sia consentito risolvere in base al nuovo diritto se e come l’agente debba essere punito; esso non dice invece quando non siano applicabili disposizioni da cui non dipenda la punibilità o la misura della pena (DTF 117 IV 369 consid. 4d). Per costante giurisprudenza, il principio della lex mitior non si applica alle disposizioni di diritto amministrativo puro (DTF 148 IV 298 consid. 6.4.2; sentenza del TF 6B_1355/2020 del 14

- 19 - SK.2022.17 gennaio 2022 consid. 5.2.2; sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 2; per maggiori sviluppi si veda anche CAMPUBRI, Ungeschriebene Grenzen der Rückwirkung von Rechtssätzen in der Schweiz, 2020, pag. 552). 2.3.4 Il Tribunale federale ha però avuto modo di precisare che l’art. 2 cpv. 2 CP può trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma un’unità con la norma penale che prevede una pena; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso di specie (DTF 97 IV 233 consid. 3). In questi casi, l’Alta Corte considera che il principio della lex mitior sia trasponibile unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. Questo poiché l’idea alla sua base è che l’atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto (DTF 123 IV 84 consid. 3b; sentenze del TPF SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 2.6.2; SK.2020.16 consid. 2.7; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 2 CP). 2.4 2.4.1 Per costante giurisprudenza, la violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD costituisce un reato permanente (DTF 142 IV 276 consid. 5.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2017.38 del 23 novembre 2017 consid. 3.3; ZURBRÜGG, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 26 ad art. 98 CP), che perdura fintanto che la comunicazione non è più oggettivamente giustificata dallo scopo perseguito, ossia la scoperta e la confisca dei valori patrimoniali, segnatamente poiché le autorità penali sono sufficientemente informate in merito alla situazione (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7 e 4.6). La continuazione nel tempo di un comportamento o di una situazione illecita rappresenta ancora illegalità costitutiva della fattispecie del reato (cfr. DTF 135 IV 6 consid. 3.2; DTF 132 IV 49 consid. 3.1.2; DONGOIS/LUBISHTANI, Comm. Romand, 2a ediz. 2021, n. 38 e segg. ad art. 2 CP). In questo ambito, i fatti proseguiti dopo l’entrata in vigore di nuove norme vengono giudicati secondo queste ultime e non è determinante se essi si sono svolti solo in parte posteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale aspetto dovrà però essere considerato nella commisurazione della pena, nella misura in cui, secondo le norme previgenti, i fatti non erano punibili o la pena prevista era più mite (sentenze del Tribunale penale federale SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 consid. 2.4; SK.2014.8 del 24 luglio 2014 consid. 2.1; POPP/BERKEMEIER, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 2 CP; DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 39 ad art. 2 CP).

- 20 - SK.2022.17 2.4.2 Nella decisione penale del 16 marzo 2022, che tiene luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), a A. viene rimproverato di avere violato l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 37 cpv. 1 LRD dal 1° novembre 2008 al 20 luglio 2015. Nella lettera di trasmissione del 12 aprile 2022, il DFF ha proposto, quale messa in stato di accusa subordinata, una condanna per negligenza ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD. Trattandosi di un reato permanente, se l’attività illecita avviene in parte prima ed in parte dopo l’entrata in vigore di una nuova norma, gli atti si considerano commessi secondo la nuova legge. Di conseguenza, sono le disposizioni penali materiali vigenti al momento della cessazione dello stato illecito, che secondo la decisione penale è avvenuta al più tardi il 20 luglio 2015, ad essere applicabili. Si osservi inoltre che alla luce dei principi giurisprudenziali esposti, laddove il reato venisse confermato per tutto il periodo contestato, nella commisurazione dell’eventuale pena occorrerà tenere conto del fatto che sebbene l’attività illecita sia iniziata prima, dal 1° gennaio 2009 la comminatoria di pena di cui all’art. 37 LRD è stata inasprita, passando da una multa fino a CHF 200’000.– ad una multa fino a CHF 500’000.–. 2.5 2.5.1 Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della modifica dell’art. 37 LRD, il terzo capoverso della disposizione è stato abrogato (RU 2015 5403). La versione dell’art. 37 LRD in vigore fino al 31 dicembre 2015 comminava: una multa sino a CHF 500’000.– a chiunque, intenzionalmente, violava l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD (cpv. 1); una multa sino a CHF 150’000.– a chi agiva per negligenza (cpv. 2); e una multa di almeno CHF 10’000.– in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato (cpv. 3). In casu, applicabili sono il primo ed il secondo capoverso dell’art. 37 LRD, rimasti immutati con la revisione. Sia il diritto previgente che quello attuale portano al medesimo risultato, non trattandosi di un caso di recidiva. Siccome il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo, ossia dell’art. 37 LRD nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015 (in seguito: art. 37 LRD-2009). 2.5.2 L’art. 9 LRD determina le condizioni alla base della responsabilità di cui all’art. 37 LRD. Il principio di cui all’art. 2 cpv. 2 CP va dunque analizzato anche rispetto a questa norma (cfr. sentenza del TPF SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 4.6).

- 21 - SK.2022.17 Nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2015, l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD prevedeva che l’intermediario finanziario che sapeva o aveva il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP (cifra 1), provenivano da un crimine (cifra 2), sottostavano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (cifra 3), o servivano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (cifra 4), ne doveva dare senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione). Il 1° gennaio 2016, l’art. 9 LRD è stato modificato a seguito dell’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 ed il suo campo di applicazione esteso segnatamente ai delitti fiscali qualificati (RU 2015 1389). Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche di ordine formale derivanti dalla trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale (RU 2021 360). Il 1° gennaio 2023 è stato introdotto un nuovo cpv. (1quater) che prevede il disciplinamento dell’interpretazione giurisprudenziale della nozione di sospetto fondato (RU 2021 656). Nella misura in cui l’art. 9 LRD, così come modificato successivamente, prevede ormai un obbligo di comunicazione più esteso, rispettivamente delle modifiche ininfluenti ed in ogni caso non più favorevoli all’imputato, è la versione in vigore dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2015 a trovare applicazione (in seguito: art. 9 LRD-2009). Va qui altresì osservato che le precisazioni giurisprudenziali volte a definire i contorni della nozione giuridica indeterminata di sospetto fondato di cui all’art. 9 cpv. 1 LRD rientrano ragionevolmente nella concezione originaria della norma, motivo per cui la loro considerazione non viola il principio della legalità né il divieto della retroattività del diritto penale (DTF 147 IV 274 consid. 2). 2.5.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione della lex mitior si pone anche riguardo all’art. 6 LRD (cfr. sentenze del TPF SK.2019.76 consid. 4.7; SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.5). Sino al 31 dicembre 2015, l’art. 6 cpv. 2 LRD prevedeva che l’intermediario finanziario doveva chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a), e se vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (lett. b). L’art. 6 cpv. 2 LRD è stato oggetto di diverse modifiche. A partire dal 1° gennaio 2016 le circostanze in cui si impongono dei chiarimenti da parte dell’intermediario finanziario contemplano anche altri casi, in particolare i sospetti che i valori

- 22 - SK.2022.17 patrimoniali provengano da un delitto fiscale qualificato. Il 1° luglio 2021 è stata introdotta la menzione di organizzazione terroristica al cpv. 2 lett. b ed il 1° gennaio 2023 la formulazione della lett. d del medesimo capoverso è stata semplificata senza effetti materiali sull’obbligo di chiarimento (cfr. Messaggio del 26 giugno 2019 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro; in: FF 2019 4539, 4597). Dal momento che l’art. 6 cpv. 2 LRD, così come modificato, prevede un obbligo di effettuare chiarimenti che si estende ad un numero maggiore di casistiche, esso non appare più favorevole all’imputato rispetto alla versione in vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più che le citate estensioni, non si applicano alla presente fattispecie. Le modifiche del 2021 e del 2023 risultano dal canto loro ininfluenti. Anche l’obbligo di svolgere chiarimenti dell’imputato andrà così valutato in base al diritto in vigore dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2015 (in seguito: art. 6 LRD-2009). 2.5.4 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181) e il 1° luglio 2023 la Legge federale sull’armonizzazione delle pene (RU 2023 259; FF 2018 2345). Per quel che concerne la multa non vi sono state modifiche. La nuova normativa non rappresenta dunque una lex mitior per cui, anche sotto questo profilo, si giustifica l’applicazione della legge previgente. 2.5.5 Poiché non ha subito alcuna modifica in concreto rilevante sino al 1° gennaio 2020, ed atteso che l’incorporazione nella lista di cui al cpv. 2 nulla ha mutato dal punto di vista della responsabilità penale, per la definizione di intermediario finanziario fa stato l’art. 2 cpv. 3 lett. e LRD in vigore sino al 31 dicembre 2019. Da considerare è pure l’Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071), abrogata il 31 dicembre 2015 e l’Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23) nel suo tenore in vigore al momento dei fatti. In applicazione degli art. 12 lett. c n. 1 e 24 LRD, nella loro versione in vigore sino al 31 dicembre 2015, l’OAD-FCT disponeva inoltre di una propria regolamentazione interna a concretizzazione delle normative antiriciclaggio (sulla portata cfr. DTF 143 II 162). Si tratta del regolamento dell’Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Canton Ticino (in seguito: Regolamento OAD-FCT; nella sua versione emanata il 6 agosto 2004, aggiornata il 6 febbraio 2009, nonché nella sua versione entrata in vigore il 1° gennaio 2014), della Direttiva amministrativa sull’identificazione della clientela e sull’obbligo di chiarimento speciale, della Direttiva sulle misure da adottare per ottemperare ai doveri di diligenza nell’ambito dell’identificazione della clientela e al disposto dell’art. 6

- 23 - SK.2022.17 LRD e infine della Direttiva sugli indizi di riciclaggio di capitali emanata il 24 febbraio 2003 (cfr. act. DFF pagg. 35 3-119). 3. Rinvio a giudizio e principio accusatorio 3.1 Quale eccezione pregiudiziale, la difesa ha sollevato una violazione del principio accusatorio. Il DFF, con la trasmissione degli atti, si sarebbe limitato a rinviare alla decisione penale che nei suoi dispositivi non conterrebbe, tantomeno nella subordinata formulata con scritto del 12 aprile 2022, la necessaria indicazione ai sensi dell’art. 325 CPP in punto alle ipotesi accusatorie avanzate. Ciò con particolare riferimento all’assenza di indicazioni quo alle relazioni bancarie rispetto alle quali sarebbe rivolta l’accusa ed alle indicazioni di tempo e luogo di commissione del reato, aspetto indispensabile per la valutazione dell’intervenuta prescrizione dei reati il cui termine, lo stesso DFF, avrebbe ritenuto decorso per almeno i due terzi. 3.2 3.2.1 Nel diritto penale amministrativo, laddove sia stato chiesto il giudizio di un tribunale, il rinvio a giudizio tien luogo d’accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili, ovvero rimandare alla decisione penale (art. 73 cpv. 1 e 2 DPA; cfr. sentenza del Tribunale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 3.1: «ce sont le dossier et la décision finale de l’administration qui font fonction d’acte d’accusation»). Ciò non significa che l’intera fattispecie debba comparire nel rinvio a giudizio nella sola forma di una ripetizione integrale delle considerazioni di cui alla decisione penale o che si debba rinviare integralmente a quest’ultima, ma bensì che i riferimenti al contenuto della decisione penale possano sostituire, in tutto o in parte, un’ulteriore descrizione dei capi d’accusa. Da un punto di vista formale, non è richiesto un documento uniforme (sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.34 del 25 giugno 2020 consid. 5; HEIMGARTNER/KESHELAVA, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 73 DPA). Nell’ambito del rinvio a giudizio ai sensi della DPA, la formulazione di un’imputazione alternativa per negligenza è ritenuta ammissibile da questa Corte (sentenza del Tribunale penale federale SK.2021.46 del 19 luglio 2022 consid. 1.3.2 e segg.). 3.2.2 L’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: una funzione informativa nel senso di definire la materia di cui si discuterà nel processo e una funzione delimitativa nel senso di delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito, potendo contare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a, 120 IV 348

- 24 - SK.2022.17 consid. 2 e 3). Tale principio, che già discende dall’art. 9 CPP è concretizzato all’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, secondo il cui tenore l’atto d’accusa indica in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. 3.3 Nel presente caso, gli elementi formali richiesti dalla legge per la promozione dell’accusa sono riuniti. La decisione penale cui rimanda il rinvio a giudizio indica chiaramente quali erano, a mente del DFF, gli indizi che avrebbero dovuto condurre l’imputato ad avere dei sospetti ed a effettuare una comunicazione MROS, così come quali fossero le relazioni bancarie toccate. Dal punto di vista formale, anche gli elementi decisivi per il calcolo della prescrizione sono stati referenziati in modo adeguato (cfr. per le esigenze a questo riguardo SCHUBARTH/GRAA, Commentaire Romand, n. 35 ad art. 325 CPP). La decisione penale è inoltre sufficientemente precisa quanto alla collocazione temporale del reato ed indica in modo preciso il momento in cui è sorto e terminato l’obbligo di comunicazione, e ciò per ognuno dei conti vagliati (cfr. decisione penale, n. marg. 262 e 263). Il rinvio a giudizio non presta nemmeno il fianco a critiche quanto alla localizzazione del reato. Al dibattimento, è stato comunicato oralmente che la Corte riteneva vi fossero in concreto sufficienti elementi per definire la materia nel senso della funzione informativa, come pure per delimitare le accuse e permettere una difesa efficace. Nella medesima circostanza è parimenti stato indicato che le eventuali questioni restanti sarebbero state vagliate, nella misura del necessario, con la valutazione di merito. Il rinvio a giudizio non pone dunque problemi dal punto di vista del principio accusatorio. 4. Prescrizione 4.1 Pregiudizialmente la difesa ha fatto valere anche l’intervenuta prescrizione dell’azione penale. In primo luogo, sebbene il DFF avrebbe ritenuto decorso per almeno i due terzi il termine di prescrizione, esso non si sarebbe chinato sulle specifiche violazioni ipotizzate che peraltro, secondo l’ipotesi accusatoria, rappresenterebbero la forma del reato continuato. Inoltre, dalla domanda rogatoriale presentata il 6 marzo 2015 dal Dipartimento di giustizia statunitense, prodotta dalla difesa in sede dibattimentale (cfr. act. SK.720.010 e segg.), emergerebbe l’inequivocabile conferma per cui tale autorità disponesse già delle informazioni anche ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 OURD. Per la difesa, il termine di prescrizione di 7 anni sarebbe già decorso al momento dell’emanazione della decisione penale, in quanto le autorità, almeno dal 6 marzo 2015 avrebbero

- 25 - SK.2022.17 disposto già dell’insieme delle informazioni necessarie per le relazioni R., AA., T., BB. 4.2 4.2.1 Conformemente all’art. 52 LFINMA, il perseguimento delle contravvenzioni alle leggi sui mercati finanziari – quale la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA) – si prescrive in sette anni. 4.2.2 Ai sensi dell’art. 98 CP, la prescrizione decorre: dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, se il reato è stato eseguito medianti atti successivi (lett. b), se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (lett. c). La prescrizione si estingue se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP). 4.2.3 Quando la relazione d’affari è duratura, l’intermediario finanziario che sa o sospetta che i valori patrimoniali oggetto di una relazione potrebbero realizzare le condizioni dell’art. 9 LRD, e che omette di effettuare una comunicazione, agisce permanentemente in modo illecito. Come visto, in siffatte circostanze la violazione dell’obbligo di comunicazione costituisce un reato permanente o continuo ai sensi dell’art. 98 lett. c CP (cfr. supra consid. I, 2.4.1 e riferimenti citati). Considerato che l’art. 9 LRD deve permettere di perseguire il riciclaggio di denaro – come previsto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte almeno dal 2008 – l’obbligo di comunicazione non si estingue con la fine della relazione d’affari, ma perdura fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; 142 IV 276; 134 IV 307; ORDOLLI, in: GwG AMLA, commentario [Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli, curatori], 3a ediz. 2019 [in seguito: commentario GwG], n. 5 ad art. 37 LRD). A questo riguardo, l’apertura di un’inchiesta non mette di principio fine all’obbligo di comunicare; un tale obbligo sussiste fintanto che le autorità penali non sono a conoscenza delle sorti dei valori patrimoniali che potrebbero essere legati al riciclaggio di denaro, che fino a quel momento potrebbero ancora loro sfuggire (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.4). L’obbligo di comunicazione perdura così fintanto che le autorità penali sono in possesso delle informazioni necessarie per individuare e confiscare i valori patrimoniali coinvolti, le quali sono descritte all’art. 3 cpv. 1 OURD (DTF 144 IV 391 consid. 3.4; sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 5.8.1). 4.2.4 Nella versione dell’art. 3 cpv. 1 OURD in vigore dal 1° novembre 2013 al 31 dicembre 2015, le comunicazioni indicano almeno il nome dell’intermediario finanziario, dell’autorità o della persona secondo l’articolo 305ter cpv. 2 CP da cui proviene la comunicazione, con l’indicazione di una persona di contatto; le

- 26 - SK.2022.17 autorità di cui all’articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull’intermediario finanziario; i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finanziario conformemente all’articolo 3 LRD; i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto conformemente all’articolo 4 LRD; i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario; i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto; una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, compresi i numeri dei conti interessati; una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari. 4.2.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per sentenza di prima istanza, a seguito della quale la prescrizione non decorre più, si intende un giudizio di condanna o di proscioglimento (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 139 IV 60 consid. 1.5). Nei casi di diritto penale amministrativo, la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA - che succede al decreto penale ai sensi dell’art. 64 DPA costituisce, sotto il profilo della prescrizione, una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP, che pone fine alla prescrizione (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4). La prescrizione dell’azione penale si estingue nel momento in cui è reso il giudizio e non quando lo stesso è notificato alle parti (DTF 142 IV 276 consid. 5.2; DTF 130 IV 101 consid. 2.3). 4.3 Nel caso in esame le autorità penali sono entrate in possesso della documentazione riguardante la relazione BB. il 19 marzo 2015 (cfr. act. DFF 32 29). Le informazioni inerenti alle ulteriori relazioni bancarie sono giunte successivamente al MPC, e meglio: il 1° aprile 2015 per la relazione R. (cfr. act. DFF 32 36); il 22 giugno 2015 per S.; (cfr. act. FINMA 3446 -3450); il 20 luglio 2015 per T. ed AA. (cfr. act. DFF 31 23). Nonostante alcuni dati parziali riguardanti parte dei conti oggetto del presente procedimento fossero menzionati nella domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle autorità roganti in data 6 marzo 2015, essi risultavano molto generici. In effetti, il Dipartimento di giustizia statunitense si era limitato ad indicare l’esistenza di alcuni conti bancari relazionabili ai vari dirigenti calcistici implicati nell’indagine estera; tra questi figuravano in particolare i nominativi dei conti BB. (cfr. act. SK.9.721.037) e R. (cfr. act. SK.9.721.037), quale ulteriore possibile numero di conto, quello di AA. (cfr. act. SK.9.721.040), nonché un codice riconducibile a T. (cfr. act. SK.9.721.040). Difettando gli altri elementi richiesti, non si può ritenere che l’autorità fosse già munita, prima del 19 marzo 2015, di tutte le informazioni necessarie per individuare e confiscare i valori patrimoniali coinvolti. Ne discende che l’obbligo di comunicazione ha preso fine in date diverse comprese tra il

- 27 - SK.2022.17 19 marzo 2015 ed il 20 luglio 2015. Il fatto che alcuni dei conti fossero già stati estinti o che delle inchieste fossero già in corso prima del 19 marzo 2015 è a sua volta ininfluente: determinante è il fatto che l’autorità sia munita di tutte le informazioni necessarie alla scoperta e alla confisca dei valori patrimoniali (sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.48 del 2 marzo 2021 consid. 3.1.4.2). Seguendo questa logica e fermo considerato il termine di sette anni previsto all’art. 52 LFINMA, la prescrizione dell’azione penale sarebbe intervenuta in date diverse comprese tra il 19 marzo 2022 e il 20 luglio 2022, ma in ogni caso non prima del 19 marzo 2022 per tutte le relazioni bancarie. L’azione penale non era dunque prescritta al momento dell’emissione della decisione penale del 16 marzo 2022, che corrisponde ad una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP. Sotto il profilo della prescrizione nulla osta dunque all’esame dell’imputazione da parte di questa Corte. II. Sull’infrazione contestata all’imputato 1. A A. viene contestato di avere violato l’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 LRD-2009, nel periodo dal 1° novembre 2008 al 20 luglio 2015, in qualità di unico organo e responsabile antiriciclaggio di D. SA, società agente a titolo di gestore patrimoniale (esterno) di cinque relazioni d’affari accese in B. SA. All’imputato viene rimproverato di avere agito intenzionalmente e, subordinatamente, per negligenza. 1.1 1.1.1 A mente del DFF già nella fase Banca C., ma soprattutto dopo il passaggio dei conti a B. SA, all’imputato sarebbe stato chiesto a più riprese di fornire informazioni e documentazione supplementari riguardanti il costrutto finanziario costituito dalla relazione intestata alla società di sede R. e dalle relazioni che beneficiavano della ridistribuzione dei suoi introiti. Il 31 ottobre 2008 l’imputato avrebbe dato seguito solo formalmente alla richiesta della banca, senza fornire documentazione o spiegazioni che permettessero di comprendere il retroscena economico di una simile struttura, caratterizzata da versamenti, dell’ordine di USD 30’000’000.–, a un conto di passaggio e alla loro ridistribuzione sistematica a terzi, che percepivano «commissioni» dalla vendita dei diritti televisivi ed erano nel contempo organi del Comitato esecutivo della CONMEBOL, organismo che si occupava, fra l’altro, anche della vendita di tali diritti. Per il DFF, lo scopo delle relazioni d’affari e delle transazioni, effettuate mediante il costrutto sopra

- 28 - SK.2022.17 descritto, andrebbe dunque considerato inusuale. La legalità del suo retroscena economico e dello scopo delle transazioni non risulterebbe inoltre manifesta ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LRD. Le domande specifiche formulate all’imputato non avrebbero mai trovato risposta. Non si comprenderebbe infatti per quali ragioni legittime tali persone dovessero beneficiare a titolo personale dei proventi derivanti dalla vendita di diritti televisivi tra organismi e società attivi in tali settori. La situazione non sarebbe peraltro mutata nemmeno in seguito. L’imputato avrebbe dipoi dapprima riferito di «commissioni» e in un secondo tempo di onorari per consulenze milionarie, non comprovate e non sorrette da documentazione contrattuale. Non si vedrebbe inoltre come dei versamenti ricorrenti dal 2008 al 2012 giustificherebbero delle «consulenze» prestate in vista di aste che hanno avuto luogo anteriormente al 2004 e al 2008. Atteso inoltre che per A., CC. SA avrebbe ottenuto i diritti senza bisogno di procedere ad eventuali atti corruttivi, non vi sarebbe stata la necessità di far capo alla struttura sopra descritta e di riversare sistematicamente parte degli introiti ai componenti del Comitato esecutivo della CONMEBOL. Secondo l’Autorità inquirente, CC. SA avrebbe voluto essere certa che i diritti di ritrasmissione televisiva le fossero attribuiti e sarebbe stata disposta a sborsare cifre molto più alte di quelle da lei ufficialmente offerte in occasione delle aste. In realtà, sarebbe stata quest’ultima a dover beneficiare degli importi, che invece finivano nella disponibilità degli organi del suo Comitato esecutivo. Per il DFF, gli indizi di riciclaggio di denaro esistenti erano sufficienti per sospettare l’origine criminale dei valori patrimoniali e per stabilire un collegamento tra questi e il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Anche gli ulteriori elementi costitutivi dell’infrazione sarebbero inoltre dati, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, poiché all’imputato sarebbe stato noto che il conto R. era intestato a una società di sede delle Isole Vergini Britanniche, che tale conto beneficiava di ingenti entrate provenienti da una società che acquisiva i diritti lucrativi di ritrasmissione televisiva dalla CONMEBOL e li rivendeva e che lo stesso conto veniva utilizzato quale conto di passaggio per versare gran parte di tale denaro a beneficio di conti privati di tutti i componenti del Comitato esecutivo della stessa CONMEBOL (così come che tali versamenti avvenivano a titolo di «commissioni», poi definite come onorari per presunte, non meglio precisate consulenze), a mente del DFF non sarebbe concepibile che l’imputato ignorasse il fatto che i versamenti fossero, con ogni probabilità, prestazioni corruttive. 1.1.2 Per la difesa, la presente procedura si iscriverebbe in una fattispecie estremamente complessa e che andrebbe correttamente contestualizzata. Lo scandalo FIFA avrebbe infatti coinvolto tutte le principali banche ed avrebbe avuto quali attori dei professionisti integerrimi, sui quali mai vi sarebbero stati

- 29 - SK.2022.17 dubbi che potessero essere a valle o a monte di qualsivoglia attività illecita. A. avrebbe avuto a che fare con organizzazioni sportive private mondiali che da sempre suscitavano grande rispetto e stima del mondo intero, con una società leader nel campo dell’organizzazione degli eventi sportivi e con personaggi di calibro, appartenenti persino agli Audit and Compliance Committee della FINMA (EE.). In questo contesto, la banca avrebbe avuto l’insieme delle informazioni di cui disponeva A., confermando per oltre 10 anni le di lui certezze circa l’assenza dei presupposti fattuali e giuridici per procedere ad una comunicazione MROS. Nel decreto relativo alla procedura parallela a carico di B. SA, il DFF non avrebbe però incomprensibilmente identificato le persone responsabili in seno alla banca ritenendo un’imputazione per negligenza lieve e una multa di soli CHF 50’000.– nonostante fossero implicate altre 21 relazioni bancarie oltre a quelle oggetto del presente procedimento. Così facendo, l’Autorità inquirente avrebbe «punito con i guanti» una banca che ormai era destinata a scomparire, sferrando invece contro un piccolo fiduciario un colpo infondato e suscettibile di negargli la possibilità di continuare a svolgere la sua professione. Con particolare riferimento alle note informative allestite da A. il 30 ottobre 2008, esse si inserirebbero nell’ambito di una «analisi approfondita» operata dalle entità preposte in B. SA, le quali avrebbero confermato che «le spiegazioni date nelle note plausibilizzano l’operatività svolta» e che avrebbe sempre approvato l’insieme delle operazioni definendole «in linea con le informazioni già a dossier», attestando come gli incontri con l’imputato permettessero di «riconfermare che quest’ultimo ha una buona conoscenza della propria clientela e delle attività economicamente svolte». In seguito, tra il 2009 ed il 2012, la banca avrebbe avallato a più riprese la movimentazione sui conti. Poiché A. avrebbe fornito l’insieme delle informazioni a sua disposizione reagendo alle domande, non sarebbe sostenibile affermare ch’egli fosse consapevole di non avere delle risposte. Ritenere che una simile conclusione possa essere una conseguenza dell’atteggiamento di D. SA nella persona dell’imputato, che non si è minimamente scomposto per il fatto che non disponeva di contratti scritti per le distribuzioni sistematiche dell’ordine di parecchi milioni a titolo di consulenze, rasenterebbe l’arbitrio. Non andrebbe inoltre tralasciato, ha proseguito la difesa, che nel febbraio 2013 l’imputato avrebbe aggiornato sua sponte il profilo di una delle cinque relazioni, condividendo con B. SA la sua valutazione circa l’assenza dei presupposti di cui all’art. 9 LRD al fine di poter beneficiare pure di un sistema antiriciclaggio di un istituto bancario, condotto dalla seria convinzione che quest’ultimo avrebbe posto in essere le proprie valutazioni in maniere indipendente e facendo capo ai mezzi a sua disposizione. Sistema che avrebbe concluso, con identiche valutazioni, ancora ad aprile e ottobre 2014, rafforzando le conclusioni di A., in particolare, quo alla certezza circa l’esaustività delle informazioni in suo possesso visto il costrutto che all’epoca era usuale anche a fini fiscali. Non da ultimo, andrebbe

- 30 - SK.2022.17 osservato che le richieste di B. SA non seguivano alcuna logica, visti in particolare i Movin’s riaperti a distanza di anni rendendo impossibile comprendere i reali motivi alla loro base. Ne discenderebbe che A. non avrebbe avuto «nemmeno un semplice dubbio in merito all’assenza dei presupposti per procedere con una segnalazione». In diritto la difesa ha fatto notare come tutte le argomentazioni del DFF sarebbero incentrate sul reato a monte della corruzione. Sennonché, la corruzione privata all’epoca dei fatti non avrebbe configurato un crimine. Inoltre, il contributo dottrinale menzionato nella decisione penale, mediante il quale l’autorità inquirente avrebbe tentato di estendere il campo dei possibili reati da prendere in considerazione alla falsità in documenti e all’amministrazione infedele, avrebbe quale premessa imprescindibile la compilazione errata del formulario A della società svizzera che riceve e distribuisce i fondi, condizione che difetterebbe nel caso de quo. Il DFF avrebbe poi tentato di ipotizzare un’amministrazione infedele concretizzando un danno non in capo alla CONMEBOL, ma addirittura a CC. SA. Ma anche volendo seguire la tesi della creazione di fondi neri extrabilancio nel senso di quanto ipotizzato dalla dottrina, la difesa si chiede se A. fosse consapevole effettivamente «di tutto». Nel prosieguo dell’arringa, l’accento è stato posto sulla notevole evoluzione della giurisprudenza che ha portato ad un’estensione interpretativa a partire solo dal 2015 del concetto di fondato sospetto. Pur non implicando una violazione del principio della legalità, non sarebbe seriamente possibile condannare oggi una persona per aver voluto violare una norma sulla base di una giurisprudenza attuale che allora non esisteva. Questo nell’ambito di un’infrazione in cui l’elemento oggettivo è intrinsecamente legato ad una valutazione soggettiva, come un sospetto, che in più deve essere fondato e come tale percepito dall’imputato. Per la difesa, si tratterebbe di un esempio lampante di apprezzamento errato della qualifica giuridica di un elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione. Con ciò, l’intenzionalità andrebbe esclusa, finanche nella forma eventuale, entrando semmai in considerazione un errore sui fatti. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 CP occorrerebbe poi chiedersi se a A. poteva essere rimproverata una negligenza, ovvero se l’errore avrebbe potuto essere evitato usando le debite precauzioni, quesito cui la difesa risponde negativamente. 1.2 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD-2009, chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a CHF 500’000.–. Se l’autore agisce per negligenza, la multa comminata è di CHF 150’000.– al massimo (cpv. 2). 1.3 L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD-2009 prevede che l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:

- 31 - SK.2022.17 sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter n. 1 o 305bis CP (n. 1), provengono da un crimine (n. 2), sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio MROS. 1.4 Il comportamento punibile in virtù dell’art. 37 LRD-2009 è l’omissione di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD-2009 malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che la imporrebbe (DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione di cui all’art 9 LRD-2009 non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma l’integrità della piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3). Esso va ricondotto in primo luogo ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a persone collegate ad una relazione d’affari possono anch’essi condurre ad un sospetto fondato (LUCHSINGER, in: Geldwäschereigesetz (GwG) [Kunz/Jutzi/Schären, curatori], 2017 [in seguito: GwG], n. 21 ad art. 9 LRD). 1.5 Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi essere adempiute quattro condizioni cumulative. L’autore deve anzitutto essere un intermediario finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione d’affari. Inoltre, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. Infine, l’intermediario finanziario deve omettere di effettuare la comunicazione all’ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente o in modo incompleto (ORDOLLI, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD). 2. 2.1 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione dell’obbligo di comunicazione sia una persona a cui incombe un tale obbligo giusta l’art. 9 LRD-2009, ossia un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 LRD. Secondo l’art. 2 cpv. 3 lett. e LRD nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019, sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che gestiscono patrimoni. Ai sensi dell’art. 7 OAIF, l’attività di intermediazione finanziaria è svolta a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a CHF 20’000.– franchi (lett. a); durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione (lett. b); ha la facoltà illimitata di disporre

- 32 - SK.2022.17 in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in qualsiasi momento i 5 milioni di franchi (lett. c); oppure effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2’000’000.– di franchi per anno civile (lett. d; condizione già prevista dalla precedente ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 20 agosto 2002 sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro; OAIF- FINMA; RS 955.20, abrogata il 1° gennaio 2010). 2.2 In concreto, D. SA, affiliata all’OAD-FCT e beneficiaria di un accordo di gestione patrimoniale esterna con B. SA, gestiva in tale veste almeno tra le 140 e le 170 relazioni accese presso il predetto istituto bancario (cfr. act. FINMA 2 4847-4851; verbale dibattimentale, act. SK 9.731.018). In tale contesto, sono state effettuate transazioni per decine di milioni di dollari. D. SA è dunque un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 lett. e LRD e la soglia dell’attività svolta a titolo professionale è manifestamente superata. Il primo presupposto è dato. 3. 3.1 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD-2009 esiste solo in presenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (HUTZLER, in: Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen [Jürg-Beat Ackermann, curatore], Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di «valori patrimoniali» deve essere interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente principalmente un valore economico, anche le transazioni finanziarie (sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid. 2.2; THELESKLAF, op. cit., n. 9 ad art. 9 LRD). 3.2 Il 14 settembre 2006 è stata aperta, presso Banca C., la relazione R., che, a seguito della fusione tra Banca C. e B. SA, è stata ripresa da quest’ultimo istituto con effetto al 30 giugno 2008. Il 16 febbraio 2007 presso Banca C. sono poi state accese anche le relazioni S., AA. e T., poi trasferite in B. SA il 1° luglio 2008. Il 23 febbraio 2010 presso B. SA è stato aperto anche il conto BB. Sul conto R. sono transitati valori patrimoniali per un totale di oltre CHF 31’000’000.–, poi ritrasferiti in favore di altre relazioni, in particolare alle stesse S., AA., T. e BB. (cfr. act. DFF 31 1104 e segg.). Pacificamente si è dunque di fronte a valori patrimoniali oggetto delle relazioni d’affari. Anche tale requisito è adempiuto. 4.

- 33 - SK.2022.17 4.1 L’intermediario finanziario deve poi sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis CP, che provengano da un crimine, che sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servano al finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il sospetto fondato implicano l’obbligo di effettuare senza indugio una comunicazione all’Ufficio MROS. 4.2 «Sapere» significa che l’intermediario finanziario non ha alcun dubbio in merito al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il cliente ha riferito tale fatto all’intermediario finanziario oppure quando quest’ultimo viene a conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo (sentenza del TPF SK.2018.47 del 26 aprile 2018 consid. 5.5.1; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; LUCHSINGER, op. cit., n. 24 ad art. 9 LRD). 4.3 Per quanto attiene al concetto di sospetto fondato, esso implica, per sua stessa natura, un margine di apprezzamento e si presta a discussioni ed interpretazioni. Non è pertanto facile determinarne a priori la nozione (MINI, Manuale di diritto finanziario, 2a ed. 2020, n. marg. 302). Da un lato, vi sono casi in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non si impone ancora alla luce dell’insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall’altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la comunicazione perché il sospetto si rivela fondato (DTF 147 IV 274 consid. 2.1.3; CASSANI, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d’argent et corruption privée, in: Revue pénale suisse, 2018, vol. 136, n. 2, pag. 179 e segg.; HERREN, L’obligation de communiquer les «soupçons fondés» de l’art. 9 LBA, SJ 2019 II 107, pag. 107 e segg.). Nella maggior parte dei casi, il sospetto diviene fondato al termine del processo di chiarimento avviato dall’intermediario finanziario ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LRD, ma può anche accadere che la segnalazione appaia necessaria anche prima del completamento di tale processo, in particolare a seconda degli elementi che i chiarimenti permettono di evidenziare (sentenza del TPF SK.2019.55 del 28 luglio 2020 consid. 2.2.5.5; GARBASKI/MACALUSO, op. cit., n. 41 ad art. 37 LRD). 4.3.1 Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996 concernente la LRD, un sospetto fondato non deve raggiungere un grado tale da rasentare l’assoluta certezza. Sebbene non sia di competenza dell’intermediario finanziario verificare sistematicamente, per ogni transazione, se sussiste un comportamento punibile, egli deve tuttavia far prevalere la diligenza richiesta dalle circostanze. Per il Consiglio federale, in termini generali un sospetto è giustificato se si fonda su un indizio concreto o su diversi punti di riferimento che lasciano presumere una provenienza criminosa dei valori patrimoniali (FF 1996 III 993, 1024; per

- 34 - SK.2022.17 maggiori sviluppi anche GARBASKI/MACALUSO, Commentaire Romand, 2022, n. 37 ad art. 37 LRD). 4.3.2 Ad oggi la giurisprudenza ritiene che un sospetto debba essere considerato fondato se si basa su circostanze insolite, raccolte con cura dall’intermediario finanziario (sentenza del TF 6B_786/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 2.1.3 - 2.3.2; sentenza del TPF SK.2019.76 del 22 ottobre 2020 consid. 7.4). Optando per un’interpretazione evolutiva, la giurisprudenza ha finanche sancito che, se l’intermediario finanziario ha un «simple doute» che i beni siano il risultato di un atto criminale, quest’ultimo deve comunque operare la segnalazione. (cfr. sentenza del TF 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.9; sentenze del TPF CA.2021.14 del 10 febbraio 2022 consid. 2.2.2.3; SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 5.5.1; SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 4.5.1.1). 4.3.3 Anche nella letteratura diversi autori propendono ormai per una concezione ampia di sospetto fondato, che non giudicano contraria al tenore del Messaggio ma foriera di chiarezza: se l’intermediario finanziario ha dei dubbi, deve chiarire la situazione; laddove gli stessi non potranno essere dissipati – in particolare vista l’inconsistenza delle spiegazioni fornite dal cliente –, dovrà operare la comunicazione, e ciò senza che sia necessario recensire ulteriori segnali d’allerta (VILLARD, Commentaire Romand, 2022, n. 30 ad art. 9 LRD; in questo senso anche: KUSTER, Zur Abgrenzung des Melderechts nach Art. 305ter Abs. 2 StGB von der Meldepflicht nach Art. 9 GwG, in: Jusletter 26.06.2017, n. marg. 21; THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD). Questo poiché il fatto che il dubbio non venga dissipato mediante chiarimenti supplementari equivale ad aggiungere ulteriori segnali d’allerta consolidanti il sospetto (VILLARD, op. cit., n. 41 ad art. 9 LRD; che cita a sostegno anche DE CAPITANI, op. cit., n. 40 ad art. 9 LRD e THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD). Parte della dottrina ha invece criticato detto approccio giurisprudenziale (GARBASKI/MACALUSO, op. cit., n. 37-38 ad art. 37 LRD; HUTZLER, in: Kommentar Kriminelles, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD; LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 3a ediz. 2016, p. 152; LUCHSINGER, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 9 LRD). 4.3.4 Di recente, il Tribunale federale, determinandosi su un caso relativo ad una violazione dell’art. 37 LRD commessa nel 2011, ha confermato che è corretto ritenere fondato il sospetto anche in presenza di un «simple doute», precisando che detta nozione dev’essere intesa nel senso che, se i chiarimenti effettuati conformemente all’art. 6 cpv. 2 LRD-2009 non consentono di dissipare il sospetto, questo non risulta infondato e deve pertanto essere comunicato all’Ufficio MROS (DTF 147 IV 274 consid. 2). In tale contesto, la nostra Alta Corte ha pure constatato come tali precisazioni giurisprudenziali rientrino ragionevolmente nella concezione originaria della norma, motivo per cui esse

- 35 - SK.2022.17 non violano il principio della legalità né il divieto della retroattività del diritto penale (DTF 147 IV 274 consid. 2.3.2; cfr. anche supra consid. 2.5.2). 4.4 4.4.1 L’obbligo di comunicazione imposto all’intermediario finanziario in forza all’art. 9 LRD-2009 si iscrive segnatamente negli obblighi di diligenza particolari determinati all’art. 6 LRD-2009 (DTF 147 IV 274 consid. 2.3.1). 4.4.2 Secondo l’art. 6 cpv. 2 LRD-2009, l’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a) oppure laddove vi siano sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o servano al finanziamento del terrorismo (lett. b). Anche il Regolamento OAD-FCT prevede un obbligo speciale di chiarimento a carico dell’intermediario finanziario, segnatamente se la relazione d’affari coinvolge persone politicamente esposte (PEP) e, dal 1° gennaio 2014, anche nei casi in cui è da considerarsi a rischio accresciuto, ad esempio per la complessità delle strutture, in particolare a causa dell’utilizzo di società di sede (art. 33 cpv. 1 lett. a, c Regolamento OAD-FCT-2004; art. 33 cpv. 1 lett. a, c e 33bis Regolamento OAD-FCT-2014). 4.4.3 La legge non definisce cosa si intenda per inusuale. Per la dottrina può trattarsi di uno scostamento in relazione al rapporto commerciale in quanto tale o di un’inusualità agli occhi dell’intermediario finanziario stesso, date le sue conoscenze ed esperienze. Un obbligo di chiarimento complementare è sempre dato, allorquando una relazione d’affari o una transazione appare inusuale sulla base di conoscenze tecniche oggettive (MÜLLER/LÖTSCHER, Basler Kommentar, n. 43 ad art. 6 LRD; POLLI, Commentaire Romand, 2022, n. 107 ad art. 6 LRD). Cruciali sono le informazioni generali che l’intermediario finanziario deve raccogliere all’apertura della relazione (NAEF/CALVARESE, I chiarimenti complementari nella lotta antiriciclaggio, in: NF 9/2022, p. 488, 491). Con la formulazione «a meno che la sua legalità sia manifesta» s’intende che un elemento prima facie inusuale non richiederà chiarimenti complementari se viene compreso sulla base delle conoscenze esistenti in capo all’intermediario finanziario senza che sussista ulteriore necessità di intervento (HUTZLER, op. cit., n. n. 39 ad art. 6 LRD). Per la definizione dei sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine (art. 6 cpv. 2 lett. b LRD) – da valutare a seconda del settore di attività dell’intermediario finanziario e della sua cerchia di clienti – la letteratura rinvia agli indizi di riciclaggio elencati esemplificativamente nell’allegato all’ORD-FINMA, rispettivamente ai criteri previsti dagli organismi di

- 36 - SK.2022.17 autodisciplina (MÜLLER/LÖTSCHER, Basler Kommentar, n. 48 ad art. 6 LRD; per il caso concreto si veda infra consid. II, 4.5.1 e segg.). 4.4.4 Posto che controparte, avente diritto economico, detentore del controllo, eventuali PEP o persone vicine, nonché oggetto/scopo della relazione, dovrebbero esser già stati accertati e identificati, l’intermediario finanziario deve chiarire, segnatamente e a dipendenza delle circostanze: l’origine dei valori patrimoniali consegnati; a che scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati; il retroscena economico e la plausibilità dei versamenti in entrata importanti; l’attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall’avente diritto economico dell’impresa o dei valori patrimoniali (MINI, op. cit. n. marg. 310). In sostanza, nelle ipotesi previste dall’art. 6 cpv. 2 LRD-2019, l’intermediario finanziario deve operare i chiarimenti che sono complementari rispetto a quelli effettuati nell’ambito dell’allestimento del profilo cliente. L’approfondimento del profilo del cliente deve essere adeguato al rischio costituito dalla relazione, cioè contenere maggiori e più dettagliate informazioni in cas

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