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Tribunale penale federale 22.10.2020 SK.2019.76

22 octobre 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,065 mots·~1h 15min·3

Résumé

Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) Rinvio TF;;Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) Rinvio TF;;Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) Rinvio TF;;Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0) Rinvio TF

Texte intégral

Sentenza del 22 ottobre 2020 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti 1. MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDE- RAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex,

2. DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, Servizio giuridico DFF, rappresentato dal capo del servizio giuridico Fritz Ammann,

contro

A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Pascal Delprete, Oggetto

Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

Rinvio del Tribunale federale (sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2019.76

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Fatti: A. In data 10 settembre 2012 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) ha formulato all’indirizzo del Dipartimento federale delle finanze (di seguito: DFF) una notizia di reato concernente il sospetto che Banca B. SA, Lugano si fosse resa colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD; RS 955.0) (v. incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 010.0001-61). B. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 50 cpv. 1 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), il 7 agosto 2015 il DFF ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti delle persone responsabili di Banca B. SA per sospetto di violazione dell’art. 37 LRD (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 040.0007). C. Tramite scritto del 25 novembre 2016, il DFF ha informato A. dell’apertura di un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei suoi confronti, condotta per sospetta violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD, concedendogli nel contempo la possibilità di prendere posizione per iscritto sulla denuncia penale del 10 settembre 2012 della FINMA (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 020.0001 e seg.). A., con scritto del 13 gennaio 2017, ha contestato l’esistenza dei presupposti dell’art. 37 cpv. 2 LRD e ha chiesto l’abbandono del procedimento (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 020.0015 e segg.). D. Mediante processo verbale finale del 10 marzo 2017 (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 080.0018), il DFF è giunto alla conclusione che A. dovesse essere condannato al pagamento di una multa per violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD, commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011 (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 080.0003 e segg.). A. ha trasmesso la sua presa di posizione il 20 aprile 2017, postulando preliminarmente l’acquisizione di prove supplementari e, in via principale, l’abbandono del procedimento aperto nei suoi confronti, e ciò per insussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 37 cpv. 2 LRD (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 080.0035 e segg.). E. Con richiesta del 12 maggio 2017, il DFF ha domandato agli uffici competenti l’estratto del casellario giudiziale e copia dell’ultima decisione di tassazione

- 3 passata in giudicato relativa all’imputato (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 050.1 e segg.). Inoltre, il 19 maggio del medesimo anno, il DFF ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: “MPC”) la trasmissione del verbale integrale della riunione del 22 settembre 2010 del Comitato Due Diligence della Banca C. SA, Lugano, delle direttive interne Banca C. SA per l’anno 2010, delle direttive interne Banca B. SA per l’anno 2011 e della direttiva interna 2.20 in data 9 settembre 2010, 23 settembre 2011 e 18 ottobre 2011 (incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0935 e segg.). Tramite decisione di rinvio del 17 agosto 2017, la funzionaria inquirente ha respinto la richiesta di un complemento d’inchiesta formulata dall’imputato il 20 aprile del medesimo anno – nella misura in cui gli atti non erano già stati acquisiti – e ha deciso la chiusura dell’inchiesta, trasmettendo gli atti procedurali al capo del Servizio diritto penale per decisione (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 080.0083 e segg.). F. Mediante decreto penale del 4 settembre 2017 (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 090.0001 e segg.), il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 2 LRD, infrazione commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011, e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 15'000.-- nonché delle spese procedurali pari a fr. 3'100.-- (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 090.0001 e segg.). Con scritto del 3 ottobre 2017, integrato il 15 gennaio 2018, A. ha interposto opposizione contro tale decreto penale (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 090.0012 e segg.; 090.0094 e segg.). G. Il 22 febbraio 2018, il DFF ha dunque emanato una decisione penale nei confronti dell’imputato. A. è stato riconosciuto autore colpevole di violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011. Egli è stato condannato a una multa di fr. 15'000.-- nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 4'800.-- (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 100.0001 e segg.). La predetta decisione penale è stata notificata al patrocinatore di A. il 23 febbraio 2018 (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 100.0031). H. Mediante scritto del 2 marzo 2018, A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribunale penale federale (di seguito: TPF) (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 100.0032 e seg.). Il 5 aprile 2018 il DFF ha quindi inoltrato l’incartamento al MPC, proponendo anche, quale messa in stato di accusa alternativa, la condanna per

- 4 negligenza (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.100.003 e segg.). Il 26 aprile 2018, il MPC ha trasmesso il dossier per giudizio al TPF (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.100.001 e seg.). I. Con sentenza SK.2018.15 del 18 ottobre 2018 la Corte penale del TPF (di seguito: Corte penale o Corte) ha assolto A. da ogni capo di imputazione ed ha accolto l’istanza di indennità da egli presentata limitatamente a fr. 25'296.20 (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.970.005-030). J. Il 21 dicembre 2018 il DFF ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale contro tale decisione, chiedendo l’annullamento della medesima ed il rinvio dell’incarto al TPF per nuovo giudizio; subordinatamente, ha postulato la condanna di A. per violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 37 LRD, ancor più subordinatamente per violazione per negligenza di tale obbligo, nonché la condanna di A. al pagamento di una multa di fr. 15'000.-- e delle spese procedurali per complessivi fr. 7'293.-- oltre alle spese della procedura dinanzi al Tribunale federale. In sostanza, il DFF ha censurato la violazione del diritto federale (relativamente all’art. 37 LRD in relazione con l’art. 9 LRD e l’art. 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]) da parte dell’autorità di prima istanza, nonché un accertamento dei fatti decisivi alla base della sentenza manifestamente inesatto, rispettivamente in violazione del diritto (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.980.003 e segg.). K. Con sentenza 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 l’Alta Corte ha constatato che le censure sollevate dal ricorrente, la prima relativa al periodo di attività dell’opponente presso Banca C. SA, la seconda concernente l’attività dell’opponente in seno a Banca B. SA, erano fondate. L’Alta Corte ha pertanto annullato la decisione impugnata e rinviato la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio (cl. 8 act. SK 8.100.001 e segg.). L. A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2019.76 (cl. 8 act. SK 8.120.001 e seg.). M. Mediante missiva del 12 maggio 2020, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio. Con missiva del 18 maggio 2020, il MPC ha comunicato di rinunciare a presentare offerte di prova; il 9 giugno 2020 il difensore di A. ha invece presentato un’istanza probatoria, mentre il DFF ha dichiarato di rinunciare a proporre istanze probatorie, postulando che non venga tenuto un ulteriore dibattimento (cl. 8 act. SK 8.400.001 e seg., 8.510.001, 8.511.001 e seg., 8.521.005-055).

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N. Con decreto del 30 giugno 2020, la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dell’incartamento della causa SK.2018.15 nonché dell’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti e della documentazione fiscale per gli anni 2017-2019 relativa all’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato; la Corte ha inoltre decretato la reiezione delle ulteriori istanze probatorie e stabilito la tenuta dei pubblici dibattimenti, fissati per l’8 ottobre 2020, il 9 ottobre e il 22 ottobre 2020 a valere quali giorni di riserva (cl. 8 act. SK 8.250.001-006). O. Con scritto del 3 luglio 2010, il MPC ha comunicato di rinunciare a presenziare ai pubblici dibattimenti fissati per l’8 ottobre 2020 (cl. 8 act. SK 8.510.002). P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti l’8 ed il 9 ottobre 2020. A. si è regolarmente presentato in aula. Il dispositivo della sentenza è stato comunicato in udienza pubblica il 22 ottobre 2020. Q. In esito al dibattimento, il 9 ottobre 2020 le parti hanno formulato le conclusioni seguenti: Q1. Il DFF ha chiesto:

- che A. venga riconosciuto autore colpevole di violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, infrazione commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011;

- subordinatamente, che l’imputato venga riconosciuto colpevole e condannato per violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LRD, commessa dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011;

- che A. venga condannato: o a una multa di fr. 15'000.--; o al pagamento delle spese procedurali del DFF, per un totale di fr. 4'800.di cui alla decisione penale del 22 febbraio 2018, a cui aggiungere spese per sostenere l’accusa (trasferta, pernottamento e vitto) di fr. 391.30 per il primo dibattimento e fr. 195.50 per il presente dibattimento nonché la tassa di giustizia della procedura giudiziaria innanzi alla Corte penale del tribunale penale federale.

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Q2. La difesa di A. ha chiesto:  il proscioglimento di A. dall’accusa di violazione dell’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 e cpv. 2 LRD.  il proscioglimento di A. dalle imputazioni formulate nei suoi confronti nella messa in stato di accusa datata 5 aprile 2018 (inclusa la decisione datata 22 febbraio 2018);  di conseguenza, postula l’annullamento della messa in stato di accusa datata 5 aprile 2018 (inclusa la decisione datata 22 febbraio 2018);  stante la richiesta di proscioglimento formulata, chiede che a A. venga riconosciuta un’indennità di fr. 41'622.34 per le spese legali sopportate, a carico della Confederazione (art. 99 e 101 DPA), come da istanza 8 ottobre 2020 consegnata brevi manu al Giudice unico. R. Il dispositivo della sentenza è stato comunicato in udienza pubblica il 22 ottobre 2020, con lettura della relativa motivazione orale, alla presenza dell’imputato. S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

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La Corte considera in diritto: 1. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale 1.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 e riferimenti citati). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a e riferimenti citati). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 e riferimenti citati). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2). 1.2 In concreto, l’Alta Corte ha accolto il ricorso del DFF, ritenendo fondate le censure mosse dal ricorrente. Essa ha conseguentemente annullato la sentenza della https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-214%3Ade&number_of_ranks=0#page214

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Corte penale e rinviato la causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio (v. supra Fatti lett. K). 2. Premessa La Corte evidenzia che, laddove opportuno, nell’allestimento della presente motivazione verranno ripresi, anche testualmente, alcuni stralci della sentenza della Corte penale SK.2018.15 del 18 ottobre 2018 (di seguito: sentenza SK.2018.15). Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 3. Competenza federale 3.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). 3.2 Secondo l’art. 50 cpv. 1 LFINMA, il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio per le infrazioni alle disposizioni penali della LFINMA o delle leggi sui mercati finanziari giusta l’art. 1 cpv. 1 LFINMA, tra cui figura la LRD. In questi casi, è applicabile il DPA. Giusta l’art. 50 cpv. 2 LFINMA, se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al MPC all’attenzione della Corte penale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73-83 della Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia. In applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 35 cpv. 1 della Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte penale è competente per statuire in primo grado sui casi che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, la decisione penale del 22 febbraio 2018 emessa dal Servizio giuridico del DFF concerne una violazione dell’art. 37 LRD. Tale legge costituisce una legge sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA, per cui la

- 9 richiesta di A. di essere giudicato da un tribunale è di competenza della Corte penale, in quanto giurisdizione federale di prima istanza. 3.3 Alla procedura dinanzi alla Corte penale sono applicabili per analogia gli art. 73- 80 DPA (v. art. 81 DPA). Le pertinenti e non contraddittorie disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo sussidiario (art. 82 DPA). 3.4 La DPA è silente sulla questione relativa alla composizione della corte chiamata a statuire su un caso di diritto penale amministrativo, ragione per cui è applicabile l'art. 19 cpv. 2 CPP, al quale rinvia l'art. 36 cpv. 2 LOAP. In concreto, l’accusa chiede che l’imputato venga condannato al pagamento di una multa. La causa è pertanto di competenza del giudice unico (v. art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). 3.5 Essendo il presente un caso di rinvio dal Tribunale federale, per la tempestività della richiesta dell’imputato di essere giudicato da un tribunale si rimanda all’accertamento già effettuato dalla Corte in sede del procedimento SK.2018.15. Lo stesso vale per quanto concerne la ricevibilità e l’adempimento delle condizioni del rinvio a giudizio, condizioni adempiute anche per l’ipotesi subordinata di accusa di cui allo scritto di trasmissione dell’incarto al MPC del 5 aprile 2018, con cui il DFF ha proposto, quale messa in stato di accusa alternativa, la condanna di A. per negligenza. 3.6 La Corte penale è dunque l’autorità competente a decidere la presente fattispecie. 4. Diritto applicabile 4.1 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative (v. art. 2 DPA). Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti).

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4.2 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge vigente al momento dell’infrazione. 4.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 4.4 Nella decisione penale del 22 febbraio 2018, che tiene luogo d’accusa (art. 50 cpv. 2 LFINMA e art. 73 cpv. 2 DPA), a A. viene rimproverato di avere, dal 23 settembre 2010 fino al 28 aprile 2011, violato l’obbligo di comunicazione di cui

- 11 all’art. 37 cpv. 1 LRD. Subordinatamente, a A. viene imputata la violazione commessa per negligenza del predetto obbligo. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti imputati a A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior. 4.5 Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della modifica dell’art. 37 LRD, il terzo capoverso della disposizione è stato abrogato (RU 2015 5403). La versione dell’art. 37 LRD in vigore fino al 31 dicembre 2015 comminava: una multa sino a fr. 500'000.-- a chiunque, intenzionalmente, violava l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD (cpv. 1); una multa sino a fr. 150'000.-- a chi agiva per negligenza (cpv. 2); e una multa di almeno fr. 10'000.-- in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato (cpv. 3). In casu, applicabili sono il primo ed il secondo capoverso dell’art. 37 LRD, rimasti immutati con la revisione. Sia il diritto previgente che quello attuale portano al medesimo risultato, non trattandosi di un caso di recidiva. Siccome il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo. 4.6 L'art. 9 LRD determina le condizioni alla base della responsabilità di cui all’art. 37 LRD. Il principio di cui all’art. 2 cpv. 2 CP va dunque analizzato anche rispetto all’art. 9 LRD. Nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2015, l'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP (cifra 1), provengono da un crimine (cifra 2), sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (cifra 3), o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (cifra 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione). Il 1° gennaio 2016, l'art. 9 LRD è stato modificato a seguito dell’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012. Da allora, l'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD prevede un obbligo di comunicazione anche quando i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengono da un delitto fiscale qualificato secondo l’art. 305bis n. 1bis CP (lett. a cifra 2) o quando l’intermediario finanziario, alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 cpv. 2 lett. d. sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG, da un organismo di vigilanza o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una

- 12 controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione (cpv. 1 lett. c). L’obbligo di comunicazione è inoltre stato esteso ai commercianti (cpv. 1bis). Nella misura in cui l’art. 9 LRD, così come modificato il 1° gennaio 2016, prevede un obbligo di comunicazione più esteso, esso non appare più favorevole all’imputato rispetto alla versione in vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più che le citate estensioni non si applicano alla presente fattispecie. Anche dal punto di vista dell’art. 9 LRD è dunque il diritto in vigore al momento dei fatti a trovare applicazione. Va qui altresì precisato che, contrariamente a quanto invocato da A., per quanto attiene all’elemento costitutivo del “sospetto fondato” di cui all’art. 9 LRD in vigore all’epoca dei fatti, esso è unicamente stato precisato negli anni e non modificato, ciò che esclude una qualsivoglia violazione del principio della legalità o della non retroattività della normativa penale (sentenza della Corte d’appello del TPF CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.6). 4.7 La questione del principio della lex mitior si pone anche riguardo all’art. 6 LRD, ritenuto che tale disposizione tratta degli obblighi di diligenza particolari che l’intermediario finanziario deve rispettare. Sino al 31 dicembre 2015, l'art. 6 cpv. 2 LRD prevedeva che l’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d’affari se la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta (lett. a), e se vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (lett. b). L'art. 6 cpv. 2 LRD è stato oggetto di diverse modifiche che hanno esteso i casi in cui si impongono dei chiarimenti da parte dell’intermediario finanziario. Oggi questo dovere esiste anche in caso di sospetti che i valori patrimoniali provengano da un delitto fiscale qualificato di cui all’art. 305bis numero 1bis CP (lett. b), quando la transazione o la relazione d’affari comporta un rischio aggravato (lett. c), o quando i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all’intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all’art. 22a cpv. 2 lett. a, da un organismo di vigilanza conformemente all’art. 22a cpv. 2 lett. b, da un organismo di autodisciplina conformemente all’art. 22a cpv. 2 lett. c o dalla CFCG conformemente all’art. 22a cpv. 3, oppure sono molto simili a tali dati (lett. d).

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Nella misura in cui l’art. 6 cpv. 2 LRD, così come modificato il 1° gennaio 2016, prevede un obbligo di effettuare chiarimenti esteso a un numero maggiore di casistiche, esso non appare più favorevole all’imputato rispetto alla versione in vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più che le citate estensioni, come nel caso dell’art. 9 LRD, non si applicano alla presente fattispecie. Anche in questo caso, il dovere di effettuare chiarimenti dell’imputato andrà pertanto analizzato in base al diritto in vigore al momento dei fatti. 4.8 L’Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario del 3 giugno 2015 (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD- FINMA; RS 955.033.0) attualmente in vigore, ha anch’essa subito svariate revisioni dalla sua adozione il 1° gennaio 2009. Nella misura in cui tale ordinanza concretizza le disposizioni della LRD, si applicherà la versione della medesima in vigore al momento dei fatti. 4.9 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e dall'altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, restringendo altresì il campo di applicazione di quelle pecuniarie (FF 2012 4193). Per quel che concerne la multa non vi sono invece state modifiche. La nuova normativa non rappresenta dunque una lex mitior per cui, anche sotto questo profilo, si giustifica l’applicazione della legge previgente. 4.10 Lo stesso dicasi per il termine di prescrizione della multa, retto dall’art. 52 LFINMA (v. infra consid. 5), che non è multato dal periodo dei fatti ad oggi. 4.11 In definitiva, gli art. 6, 9, 37 LRD e le disposizioni relative alla multa, nella loro versione attuale, non sono più favorevoli all’imputato. Pertanto, applicando la giurisprudenza succitata, la fattispecie verrà valutata in base alle norme in vigore al momento dei fatti rimproverati all’imputato, ossia dal giugno 2010 all’aprile 2011. Lo stesso dicasi per l’ORD-FINMA, ritenuto che la medesima concretizza disposizioni della LRD.

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5. Prescrizione 5.1 Conformemente all’art. 52 LFINMA, il perseguimento delle contravvenzioni alle leggi sui mercati finanziari – quale la LRD (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA) – si prescrive in sette anni. L’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 cpv. 1 LRD nasce quando l’intermediario finanziario sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari potrebbero realizzare una delle fattispecie descritte nella predetta disposizione. Quando la relazione d’affari è duratura, l’intermediario finanziario che sa o sospetta che i valori patrimoniali oggetto di una relazione potrebbero realizzare le condizioni dell’art. 9 LRD, e che omette di effettuare una comunicazione, agisce permanentemente in modo illecito. La violazione dell’obbligo di comunicazione in questo caso costituisce un reato permanente o continuo (DTF 142 IV 276 consid. 5.4.2). Considerato che l’art. 9 LRD deve permettere di perseguire il riciclaggio di denaro – come previsto dalla giurisprudenza dell’Alta Corte almeno dal 2008 – l’obbligo di comunicazione non si estingue con la fine della relazione d'affari, ma perdura fintantoché i valori possono essere scoperti e confiscati (DTF 144 IV 391 consid. 3.1; 142 IV 276; 134 IV 307; STILIANO ORDOLLI, in: GwG AMLA, commentario [Thelesklaf/Wyss/Van Thiel/Ordolli, curatori], 3a ediz. 2019 [di seguito: commentario GwG], n. 5 ad art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione si estingue quando non è più oggettivamente giustificato dallo scopo perseguito dall’art. 9 LRD, segnatamente quando le autorità penali sono sufficientemente informate in merito alla situazione, in modo tale da poter ordinare delle misure tendenti all’identificazione e alla confisca dei valori patrimoniali in causa, e ciò anche nel caso in cui la comunicazione fosse stata effettuata da un terzo, all’insaputa dell’intermediario finanziario, oppure quando la comunicazione all’ufficio MROS sia divenuta impossibile non esistendo più i documenti alla base della medesima (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.1 e segg.; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 1, 3.6, 4.5.7 e 4.6; STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 5 ad art. 37 LRD). L’Alta Corte ha recentemente avuto modo di precisare che l’apertura di un’inchiesta non mette di principio fine all’obbligo di comunicare; un tale obbligo sussiste fintanto che le autorità penali non sono a conoscenza delle sorti dei valori patrimoniali che potrebbero essere legati al riciclaggio di denaro, che fino a quel momento potrebbero ancora loro sfuggire (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.4). 5.2 Il termine di prescrizione si estingue in seguito alla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP); la decisione penale ai sensi dell’art. 70 DPA

- 15 corrisponde, sotto il profilo della prescrizione, ad una sentenza di prima istanza ai sensi dell’art. 70 cpv. 3 CP (DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4; sentenze del Tribunale federale 6B_178/2019 del 1° aprile 2020 consid. 4.1.3; 6B_207/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 1.3 e 1.4; 6B_1304/2017 del 25 giugno 2018 consid. 2.4.2; GIUSEPPE MUSCHIETTI, L’examen de l’accusation dans la procédure pénale administrative, in: Jusletter 8 luglio 2019, pag. 15). 5.3 Nel caso in esame, il 21 marzo 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Z. ha presentato all’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) una domanda di assistenza giudiziaria concernente D. Il 24 marzo 2011 l’UFG ne ha delegato l’esecuzione al MPC che, il 12 aprile 2011, ha chiesto alla banca Banca B. SA di trasmettere la documentazione relativa ad ogni e qualsiasi relazione bancaria, anche se consistente in cassetta di sicurezza e anche se già estinta, di cui D. risultasse essere titolare, beneficiario economico oppure detentore di poteri in base a procura amministrativa o dispositiva oppure speciale, presso la sede principale e le succursali (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0208-215, cl. 3 act. DFF 030.0928-931). Mediante scritto del 26 aprile 2011, recapitato al MPC in data 28 aprile 2011, Banca B. SA ha dato seguito alla predetta richiesta, trasmettendo la documentazione relativa alla relazione 1 E. Ltd., di cui D. era avente diritto economico, nonché della relazione 2, di cui D. era titolare ed avente diritto economico (incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0932 e seg.). Il 9 maggio 2011 Banca B. SA ha effettuato una comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito: Ufficio MROS) conformemente all’art. 9 LRD, indicando quale persona implicata F. Quest’ultimo, in virtù di una delega, aveva effettuato la maggior parte dei prelievi sul conto 1, relazione di cui la società E. Ltd., Nassau (Bahamas) risultava titolare (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 010.0006 e segg.). 5.4 A. rileva quanto segue. Egli si avvale del fatto che dal 9 novembre 2010 il MPC disponeva, a suo dire, della documentazione bancaria che gli permetteva di ricostruire il flusso di denaro dalla relazione bancaria n. 3 G. SA presso I. verso il conto 2 presso Banca C. SA, di cui D. era titolare e avente diritto economico. Dalla ricostruzione finanziaria degli analisti del MPC emergerebbe che il saldo di quest’ultima relazione sarebbe in seguito stato trasferito a favore della relazione bancaria 1, di cui D. era avente diritto economico. A mente di A., rilevare il paper trail tra la relazione bancaria 3 ed il conto 2 era semplice, essendo parte dei fondi stati trasferiti per bonifico bancario. Dunque, dal 9 novembre 2010, il MPC disponeva già delle informazioni necessarie per ordinare l’identificazione e il blocco presso Banca C. SA di tutte le relazioni bancarie riconducibili a D., misura

- 16 che avrebbe permesso di sequestrare pure la relazione bancaria 1. La prescrizione sarebbe decorsa al più tardi dal 9 novembre 2010, e si sarebbe estinta il 9 novembre 2017, ossia prima del 22 febbraio 2018, data di emissione della decisione penale. 5.5 Ora, in realtà, la comunicazione all’Ufficio MROS effettuata da I. - e la documentazione da questa trasmessa al MPC - non conteneva tutte le informazioni che un’eventuale segnalazione di Banca C. SA, rispettivamente di Banca B. SA, avrebbe dovuto contenere. Sulla base della documentazione agli atti (e in particolare della circostanza che il versamento di Eur 146'985.20 summenzionato non proveniva dalla relazione 3, bensì dal conto 4 intestato ad I., v. incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0685, cl. 7 act. SK 7.100.005; cl. 8 act. SK 8.721.005 e 0013), risulta chiaramente che il MPC non disponeva, prima dell’invio dei documenti trasmessi da Banca B. SA il 26/28 aprile 2011, di elementi che potessero far ricondurre a conti presso Banca B. SA. A seguito della ricezione di tale documentazione, nonché di interrogatori, a partire dal 10 maggio 2011 il MPC aveva emesso degli ordini di perquisizione e sequestro nei confronti di Banca B. SA e I. per conti riconducibili a F. e I. ed aveva incaricato i propri analisti di allestire dei rapporti. Sono dunque stati questi elementi a premettere al MPC di valutare compiutamente la situazione (v. SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.100.004 e seg.; cl. 3 act. DFF 030.0676a-685). Pertanto, alla luce della recente giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 144 IV 391 del 7 agosto 2018 consid. 3.1 e segg., v. supra consid. 5.1), questa Corte ritiene che l’obbligo di comunicazione di queste due ultime banche non sia venuto meno quando I. ha segnalato il caso all’Ufficio MROS (tramite una comunicazione riferita alla relazione 3 intestata alla G. SA e riconducibile e D. e a seguito della quale il MPC aveva aperto, il 22 ottobre 2010, un’istruzione penale nei confronti di D.), né il 30 agosto 2010, quando il MROS ha segnalato il caso al MPC, né il 22 ottobre 2010, data dell’apertura da parte del MPC del procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro nei confronti di D. ed ignoti (procedimento conclusosi in data 18 dicembre 2017 con l'abbandono nei confronti di tutti gli imputati, non avendo il MPC, in sostanza, rilevato alcun legame tra i fondi pervenuti in Svizzera – compresi quindi gli averi depositati e transitati sulla relazione 1 – e l'attività corruttiva indagata dalle autorità penali italiane; v. incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 090.0102 e segg.), e neppure il 9 novembre 2010, con la ricezione da parte del MPC della documentazione da parte di I., ma unicamente con la trasmissione dei documenti da parte di Banca B. SA il 26/28 aprile 2011. Il termine di prescrizione ha pertanto iniziato a decorrere al più presto il 28 aprile 2011, come ritenuto dal DFF (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 100.27, in

- 17 particolare nota n. 120), ossia al momento in cui il MPC ha ricevuto da Banca B. SA la documentazione richiesta e dunque le informazioni che avrebbero dovuto essere incluse in una comunicazione. Ne discende che il termine di prescrizione settennale non era senz’altro ancora decorso il 22 febbraio 2018, data in cui è stata emanata la decisione penale. L’azione penale non è pertanto prescritta. 6. Violazione di norme procedurali In sede di arringa, la difesa di A. ha invocato la violazione della presunzione di innocenza e valutazione delle prove, nonché del principio accusatorio. 6.1 Più precisamente, a mente di A., il DFF non avrebbe assunto tutte le prove disponibili, con particolare riferimento alle prove notificate dalla difesa nei vari memoriali presentati in corso di procedura. Ora, giusta l’art. 10 CPP, ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato (cpv. 1); il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (cpv. 2); se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (cpv. 3). L’art. 6 CPP sancisce che le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato (cpv. 1); esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico (cpv. 2). Come correttamente evidenziato dal DFF, le suddette norme procedurali non impongono l’assunzione di tutte le prove notificate. L’assunzione delle prove è volta alla ricerca della verità materiale. L’autorità penale può respingere richieste di assunzione di prove se in base alle prove già assunte è giunta al convincimento che i fatti giuridicamente rilevanti sono stati sufficientemente accertati e, senza arbitrio nell’ambito di una valutazione anticipata delle ulteriori prove offerte, giunge al convincimento che queste non potrebbero inficiare tale convincimento (DTF 141 I 60 consid. 3.3 con riferimenti). In concreto, in corso di procedura A. ha chiesto a più riprese (in particolare il 13 gennaio 2017, il 20 aprile 2017, il 3 ottobre 2017, il 15 gennaio 2018, il 7 maggio 2018, il 5 settembre 2018 e il 9 giugno 2020) l’assunzione di diverse prove. Di

- 18 queste, quelle che non sono state assunte o la cui assunzione è stata respinta sono le seguenti: a) Interrogatorio di J. (quale testimone, interessato dai fatti di cui alla presente procedura). Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il fatto che la decisione non si fonda sulle sue dichiarazioni, pertanto non vi è diritto al confronto. Inoltre la richiesta è troppo generica) che dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione, in particolare, che J. era, al momento dei fatti contestati all’imputato, passato al settore servizio controllo interno di Banca C. SA). b) Interrogatorio di K. (quale testimone, occupatasi delle attività di revisione per conto di L. SA – ufficio di revisione di Banca C. SA – per accertare come si sono svolti realmente i fatti, con particolare rifermento al processo decisionale per le comunicazioni MROS). Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che non sarebbe rilevante, non essendo i collaboratori delle società di revisione direttamente implicati e potendo di conseguenza avere solo una conoscenza mediata dei fatti; inoltre l’interrogatorio verterebbe su aspetti già comprovati dalla documentazione agli atti o sull’apprezzamento giuridico) sia dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che l’audizione della signora K. non sarebbe pertinente per chiarire la fattispecie in esame). c) Interrogatorio di M. e N., quali testimoni (hanno stilato il rapporto 12.08.2011 di O. – ufficio di revisione di Banca B. SA – per accertare come si sono svolti realmente i fatti, con particolare rifermento al processo decisionale per le comunicazioni MROS). Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che non sarebbe rilevante, non essendo i collaboratori delle società di revisione direttamente implicati e potendo di conseguenza avere solo una conoscenza mediata dei fatti; inoltre l’interrogatorio verterebbe su aspetti già comprovati dalla documentazione agli atti o sull’apprezzamento giuridico) sia dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che il citato rapporto sarebbe presente agli atti). d) Acquisizione di tutte le direttive, regolamenti e altri documenti interni a Banca C. SA. e Banca B. SA al momento dei fatti in tema di obbligo di comunicazione ex art. 9 LRD.

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Questa offerta di prove è stata ritenuta priva d’oggetto dal DFF (per il motivo che il DFF avrebbe già acquisito le direttive interne di Banca C. SA per il 2010 e di Banca B. SA per il 2011) e respinta dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che la documentazione pertinente sarebbe già stata acquisita agli atti ad opera dell’autorità inquirente in sede di inchiesta [cl. 3 act. DFF 30.0936 e segg.]). e) Acquisizione di tutte le decisioni prese ed ogni altro documento di Banca C. SA e Banca B. SA concernenti 1. Questa offerta di prova è stata ritenuta priva d’oggetto dal DFF (per il motivo che tutti i documenti sarebbero già agli atti; il caso sarebbe infatti stato oggetto di ricostruzione interna da parte di Banca B. SA, di esame da O. su mandato della FINMA, ed è stato oggetto di accertamenti e ricostruzioni da parte del MPC) ed è stata respinta dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che la documentazione pertinente sarebbe già stata acquisita agli atti dal DFF [cl. 1 act. DFF 030.0054 e segg.]). f) Acquisizione di tutti i rapporti effettuati da organismi interni/esterni a Banca C. SA e Banca B. SA relativi a 1. Il DFF ha precisato che il rapporto allestito da O. è già agli atti, mentre eventuali ulteriori rapporti verterebbero su aspetti di sorveglianza bancaria e sarebbero dunque irrilevanti per il presente procedimento; il TPF, nel procedimento SK.2018.15, ha respinto questa offerta di prova (con la motivazione che il rapporto stilato dalla società O. su mandato della FINMA sarebbe già agli atti; per il resto, trattasi di richiesta, la cui pertinenza non sarebbe stata evidenziata dall’istante). g) Acquisizione dell’organigramma attuale di Banca B. SA, con particolare riferimento alla funzione compliance. Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che la medesima sarebbe irrilevante ai fini del presente procedimento) sia dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che non sarebbe pertinente per chiarire la presente fattispecie, svoltasi, a mente dell’autorità requirente, a cavallo fra il 2010 e il 2011). h) Acquisizione del rapporto di revisione 2009 e 2010 dell’ufficio di revisione di Banca C. SA, così da conoscere la valutazione di L. SA in merito all’attività

- 20 della Banca, con particolare riferimento al Dipartimento Compliance e al Comitato Due Diligence. Questa richiesta è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che si tratterebbe di valutazioni giuridiche riguardanti la sfera della sorveglianza bancaria e dunque irrilevanti per il presente procedimento) sia dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che non sarebbe pertinente per chiarire la presente fattispecie). i) Acquisizione del rapporto di revisione 2010 e 2011 dell’ufficio di revisione di Banca B. SA, così da conoscere la valutazione di O. in merito all’attività della Banca, con particolare riferimento al Legal & Compliance e al chief financial officer/chief risk officer Q. Questa richiesta è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che si tratterebbe di valutazioni giuridiche riguardanti la sfera della sorveglianza bancaria e dunque irrilevanti per il presente procedimento) sia dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che non sarebbe pertinente per chiarire la presente fattispecie). j) Acquisizione dal MPC di tutti gli atti concernenti il procedimento penale nei confronti di R. e Banca B. SA nonché gli atti della procedura rogatoriale della Procura presso il Tribunale di Z.. Questa offerta di prova è stata respinta sia dal DFF (per il motivo che il DFF avrebbe già raccolto i documenti necessari e nell’incartamento vi sarebbe l’elenco atti del MPC: l’imputato avrebbe potuto e dovuto concretizzare e motivare la propria richiesta) sia dal TPF nel procedimento SK.2018.15 (con la motivazione che non sarebbe pertinente, trattandosi di un obbligo a carattere amministrativo, la cui lesione comporta, in caso di ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi, una sanzione di natura penale amministrativa). Nell’ambito del presente procedimento, dinanzi a questa Corte, la difesa di A. ha presentato unicamente le offerte di prova d)-j). Per quelle non ripresentate, va ritenuto che abbia rinunciato a prevalersene. L’assunzione dei mezzi di prova d)-j), dopo essere stata esaminata, è stata respinta anche da questa Corte per i medesimi motivi già indicati dal DFF e/o dal TPF nell’ambito del procedimento SK.2018.15. Al riguardo, sia il DFF che, in seguito, il TPF hanno motivato le ragioni che li hanno portati, nell’ambito di una valutazione anticipata delle prove, a negare l’assunzione di tali mezzi di prova

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(come pure dei mezzi di prova a) – c)); le ragioni esposte – e sopra elencate – non risultano né arbitrarie né lesive del principio della presunzione di innocenza e della valutazione delle prove di cui all’art. 10 CPP e neppure del principio accusatorio sancito all’art. 6 CCP. La censura della difesa cade pertanto nel vuoto. 6.2 Per quanto attiene all’asserita violazione del principio accusatorio, A. critica il fatto che le imputazioni a suo carico non sarebbero per niente chiare, avendo il DFF modificato le ipotesi di reato in corso di proceduta. Il principio accusatorio è codificato all’art. 9 CPP. Secondo tale disposizione, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Sono fatte salve la procedura del decreto d’accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni. Dall’apertura dell’inchiesta nei confronti di A. il 25 novembre 2016, il DFF gli aveva imputato la violazione dell’obbligo di comunicazione per negligenza, giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD, accusa mantenuta anche in sede di processo verbale finale del 10 marzo 2017 e di decreto penale del 4 settembre 2017. Con decisione penale del 22 febbraio 2018, il DFF ha invece ritenuto A. colpevole di violazione intenzionale dell’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD. Il 5 aprile 2018, in occasione dell’inoltro dell’incarto al MPC; il DFF ha aggiunto, quale accusa alternativa, la condanna per negligenza. Ne risulta che l’accusa a carico di A. era riferita ad una fattispecie ben definita, chiara ed oggettiva, conformemente al principio accusatorio. Oltre a ciò, le accuse a carico di A. gli sono sempre state comunicate, con l’indicazione ogni volta della norma che egli avrebbe violato e con la possibilità, ogniqualvolta, di prendere posizione in merito (presa di posizione di A. del 13 gennaio 2017 alla comunicazione 25 novembre 2016 del DFF in merito all’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti; presa di posizione di A. del 20 aprile 2017 al processo verbale finale del 10 marzo 2017; presa di posizione di A. del 3 ottobre 2017 al decreto penale del 4 settembre 2017; scritto di A. del 2 marzo 2018 con cui, vista la decisione penale del 22 febbraio 2018, chiedeva di essere giudicato dal TPF; v. supra Fatti, lett. C.-H.). Dalla lettura delle varie prese di posizione di A., patrocinato da un legale, si evince che egli ha sempre ben compreso quanto imputatogli ed è stato in grado di difendersi al riguardo. Anche l’asserita violazione del principio accusatorio, di conseguenza, si rivela infondata.

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Infrazione contestata all’imputato A A. viene contestato di avere violato l’obbligo di comunicazione secondo l’art. 37 cpv. 1 LRD, nel periodo dal 23 settembre 2010 al 28 aprile 2011: inizialmente quando lavorava presso Banca C. SA, rispettivamente, dal 1° gennaio 2011, quando era attivo in seno a Banca B. SA. All’imputato viene rimproverato di avere agito intenzionalmente e, subordinatamente, per negligenza. 7. 7.1 Giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 (RU 2009 361), chiunque, intenzionalmente, viola l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 9 LRD, è punito con la multa sino a fr. 500'000.--. Se l’autore agisce per negligenza, la multa comminata è di fr. 150'000.-- al massimo (cpv. 2). L’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, anch’esso nella versione in vigore al momento dei fatti contestati all’imputato, prevedeva che l’intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari: sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter n. 1 o 305bis CP (n. 1), provengono da un crimine (n. 2), sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (n. 3) o servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP) (n. 4), ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio MROS. Il comportamento punibile in virtù dell’art. 37 LRD è l’omissione di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD malgrado la conoscenza di uno stato di fatto che imporrebbe tale comunicazione (WERNER DE CAPITANI, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. II, 2002, n. 17 ad art. 37 LRD). L’obbligo di comunicazione di cui all’art 9 LRD – che, come le altre norme della LRD, non mira a tutelare interessi patrimoniali individuali, ma l’integrità della piazza finanziaria elvetica (DTF 134 III 529 consid. 4.3) – non è un dovere di diligenza, bensì un dovere che incombe ad un intermediario finanziario o ad un commerciante in presenza di un sospetto sull’origine criminale di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (DANIEL THELESKLAF, in: commentario GwG, n. 3 ad art. 9 LRD). L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 9 LRD in vigore all’epoca dei fatti va riferito ai valori patrimoniali, anche se nella prassi indizi relativi a persone collegate ad una relazione d’affari (quali conoscenza di una procedura penale o una condanna penale) possono anch’essi condurre ad un sospetto fondato

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(ROLAND J. LUCHSINGER, in: Geldwäschereigesetz (GwG) [Kunz/ Jutzi/ Schären, curatori], 2017 [di seguito: GwG], n. 21 ad art. 37 LRD). Perché vi sia una violazione dell’obbligo di comunicazione devono quindi essere adempiute quattro condizioni cumulative. Secondo le normative in vigore all’epoca dei fatti, l’autore deve anzitutto essere un intermediario finanziario e i valori patrimoniali devono essere oggetto di una relazione d’affari. Inoltre, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali sono in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter e 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. Infine, l’intermediario finanziario deve omettere di effettuare la comunicazione all’ufficio MROS, oppure effettuarla tardivamente o in modo incompleto (STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 1 ad art. 37 LRD). 7.2 Quale prima condizione, è necessario che a commettere una violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 37 LRD sia una persona a cui incombe un tale obbligo giusta l’art. 9 LRD, ossia un intermediario finanziario ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a LRD o un commerciante ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. b LRD. La nozione di intermediario finanziario è definita all’art. 2 cpv. 2 LRD. Secondo tale disposto, sono segnatamente intermediari finanziari le banche secondo l’art. 1a della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche; LBCR; RS 952.0). Nel caso concreto sia Banca C. SA che Banca B. SA, società anonime il cui scopo era l’esercizio dell’attività bancaria (incarto SK.2018.15 cl. 6 act. DFF 031.001 e segg.), ricadono indubbiamente sotto la definizione di «banca» e devono essere considerate quali intermediari finanziari. In merito alla punibilità della persona fisica che ha commesso l’infrazione nella gestione degli affari di una persona giuridica giusta l’art. 6 LRD, si rinvia al successivo consid. 9. 7.3 L’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD esiste solo in presenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari (DORIS HUTZER, in: Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisationen [Jürg-Beat Ackermann, curatore], Volume II, 2018, n. 41 e segg. ad art. 9 LRD). Nel contesto della lotta al riciclaggio di denaro, la nozione di «valori patrimoniali» deve essere interpretata in maniera ampia e include ogni bene avente principalmente un valore economico, anche le transazioni finanziarie (sentenza del Tribunale federale 6B_313/2008 del 25 giugno 2008 consid. 2.2; DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 9 ad art. 9 LRD).

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In casu, il 12 novembre 2007 è stata aperta, presso Banca C. SA, la relazione bancaria 1, conto che, a seguito della fusione tra Banca C. SA e Banca B. SA, è stato ripreso da quest’ultima banca con effetto al 1° gennaio 2011. Vi era dunque una relazione d’affari ai sensi dell’art. 9 LRD. Nell’ambito della medesima, svariati valori patrimoniali sono transitati sul conto 1. La condizione dell’esistenza di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari è pertanto adempiuta. 7.4 Relativamente alla terza condizione, l’intermediario finanziario deve sapere o avere il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari siano in relazione con un reato ai sensi degli art. 260ter o 305bis CP, che provengono da un crimine, che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o che servono al finanziamento del terrorismo. La conoscenza o il sospetto fondato implicano l’obbligo di effettuare senza indugio una comunicazione all’Ufficio MROS. «Sapere» significa che l’intermediario finanziario non ha alcun dubbio in merito al legame tra i fondi ed il reato, come è ad esempio il caso quando il cliente ha riferito tale fatto all’intermediario finanziario oppure quando quest’ultimo viene a conoscenza di una sentenza giudiziaria al riguardo (DORIS HUTZER, op. cit., n. 31 ad art. 9 LRD; DANIEL THELESKLAF, Commentario GwG, n. 10 ad art. 9 LRD; ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 24 ad art. 37 LRD). Per quanto attiene al sospetto, va considerato che questo può situarsi in diversi stadi che vanno dal vago indizio alla certezza. Da un lato, vi sono casi in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non si impone ancora alla luce dell’insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall’altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la comunicazione perché il sospetto si rivela fondato. La definizione del «sospetto fondato» implica per sua natura un margine di apprezzamento e si presta a discussioni ed interpretazioni (DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 37 LRD; HERREN, L'obligation de communiquer les « soupçons fondés » de l'art. 9 LBA, SJ 2019 II 107, pag. 107 e segg.; CASSANI, Evolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d'argent et corruption privée, in: Revue pénale suisse, 2018, vol. 136, n. 2, pag. 179 e segg.). Secondo il Messaggio, un sospetto fondato non deve raggiungere un grado tale da rasentare l’assoluta certezza. Un sospetto è fondato quando si basa su circostanze insolite, raccolte con cura dall’intermediario finanziario in genere tramite i chiarimenti particolari di cui all’art. 6 LRD. Un sospetto è anche considerato fondato se si basa su un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che i valori patrimoniali derivino da un reato e tale sospetto non ha potuto essere dissipato tramite i chiarimenti

- 25 supplementari (FF 1996 III 1024; sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 del 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3; DORIS HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. ad art. 9 LRD). In altre parole, se i chiarimenti supplementari non hanno permesso di dissipare il sospetto, questo deve essere ritenuto fondato (DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; v. però ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 37 LRD). Le circostanze all’origine di sospetti fondati sono molteplici. Per determinare la nozione di sospetto fondato si giustifica di riferirsi all’allegato all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dell’8 dicembre 2010 (vOrd-FINMA; RS 955.033.0) e all’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel settore delle banche, dei commercianti di valori mobiliari e degli investimenti collettivi del 18 dicembre 2002, abrogata il 1° gennaio 2011 (vOrd- FINMA 1; RS 955.022), normative in vigore all’epoca dei fatti. Tali allegati elencano degli esempi di indizi di riciclaggio; viene precisato che, di regola, la presenza di un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell’esistenza di una transazione di riciclaggio ma che il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza (A1 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). La plausibilità delle dichiarazioni dei clienti sul retroscena economico di tali operazioni deve essere esaminata. A questo riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza esame (A2 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). Ad esempio, sono considerati indizi specifici la frequente conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l’identificazione del cliente (A15 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd- FINMA), il ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l’attività del cliente giustifichi una tale operazione (A17 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA) e, tra gli indizi qualificati, l’esistenza di procedimenti penali contro il cliente per crimini, corruzione o sottrazione di fondi pubblici (A39 dell’allegato alla vOrd-FINMA 1 e alla vOrd-FINMA). La dottrina ha indicato qual indizi in tal senso, ad esempio, l’urgenza di effettuare una transazione finanziaria, l’impossibilità di contattare il cliente, il rifiuto di quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie per chiarificare il retroscena economico della transazione o della relazione d’affari, la notizia pubblicata dai media relativa all’apertura di un procedimento penale concernente un crimine contro il cliente o l’avente diritto economico dei valori patrimoniali oggetto della relazione d’affari, disposizioni di autorità o altri documenti (DORIS HUTZER, op.

- 26 cit., n. 35 e seg. ad art. 9 LRD; DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD; WERNER DE CAPITANI, op. cit., n. 40-45 ad art. 9 LRD). Una notizia riportata dai media in principio non fa scattare automaticamente un obbligo comunicazione, ma rende necessario di effettuare chiarimenti ulteriori giusta l’art. 6 LRD. Va in ogni caso tenuto conto anche della serietà del media che ha riportato la notizia (DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 10 ad art. 9 LRD). In una decisone del 21 marzo 2018, il Tribunale federale, riprendendo una precedente sentenza della Corte di diritto civile del 27 novembre 2008 (sentenza del Tribunale federale 4A_313/2008 consid. 4.2.2.3), ha precisato che motivi di sospetto possono emergere da indizi esterni al mondo bancario – in particolare da articoli dei media seri che hanno fatto ricerche specifiche – come pure che già un «simple doute» riferito, ad esempio, alla possibilità che i valori patrimoniali provengano da un crimine, giustifica un obbligo di comunicazione. Secondo tale giurisprudenza, in sostanza, in caso di dubbio l’intermediario finanziario deve procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD (sentenza del Tribunale federale 1B_433/2017 del 21 marzo 2018 consid. 4.9; 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.5.1). La tesi del Tribunale federale secondo cui un simple doute giustifica un obbligo di comunicazione, non è tuttavia condivisa da parte della dottrina (v. HUTZER, op. cit., n. 34 e segg. Ad art. 9 LRD; ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 32 e segg. ad art. 37 LRD). Per quanto attiene alle notizie apparse sui media, può essere ritenuto che se i medesimi riportano di una sentenza penale o una messa in stato d’accusa, il sospetto potrebbe essere fondato già solo su tale base; se per contro i media riferiscono “solo” dell’apertura di un’inchiesta o dell’esistenza di sospetti, in assenza di altri elementi, il sospetto – di principio –- non è ancora tale da giustificare un obbligo di comunicazione all’Ufficio MROS. Va inoltre considerato che rilevante è il legame materiale tra il reato ed i valori patrimoniali, un sospetto sul cliente rappresenta invece solo un elemento a sostegno (HUTZER, op. cit., n. 37 e seg. ad art. 9 LRD). Luchsinger cita il caso di valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari che proverrebbero da una persona contro la quale l’intermediario sa – tramite fonti sicure, quali una decisione di un’autorità di perseguimento penale o un articolo dei media degni di fiducia – essere stato aperto un procedimento penale per un crimine: in questa evenienza, il sospetto fondato sarebbe dato. Se invece il legame apparisse solo possibile o probabile, esisterebbero in genere unicamente indizi che giustificherebbero un diritto di comunicazione all’ufficio MROS giusta l’art. 305ter cpv. 2 CP (ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 29 e segg. ad art. 37 LRD). A parere di Hutzer, se i valori depositati su una relazione bancaria di un cliente a cui i media attribuiscono un

- 27 reato di truffa provengono chiaramente da un’attività lecita o da un periodo molto anteriore ai fatti ipotizzati, non è invece dato il legame tra il reato ed i valori patrimoniali (HUTZER, op. cit., n. 38 ad art. 9 LRD). Va inoltre considerato che il crimine su cui si concentra il sospetto e che è all'origine dei valori patrimoniali può essere commesso sia in Svizzera che all’estero; in quest’ultimo caso occorre verificare se, fosse stato commesso in Svizzera, costituirebbe un crimine secondo la legislazione elvetica. Non è necessario che l’intermediario finanziario identifichi la fattispecie con un crimine preciso, ma è sufficiente che possa includerla in un determinato gruppo di reati. Deve comunque esservi il sospetto che i valori patrimoniali in questione provengano effettivamente da un crimine, che vi sia dunque il sospetto fondato circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra i valori patrimoniali ed il crimine (DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 13 ad art. 9 LRD; ROLAND J. LUCHSINGER, op. cit., n. 43 e seg. ad art. 37 LRD). La valutazione se e in quale momento sussisteva un obbligo di comunicazione deve avvenire sulla base di una valutazione ex ante; il fatto che, a posteriori, venga ritenuto che i valori patrimoniali potevano effettivamente provenire da un crimine, non è rilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016 consid. 2.7 non pubblicato in DTF 142 IV 276; sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.7 del 28 maggio 2020 consid. 1.1.4.5; SK.2017.54 del 10 dicembre 2017 consid. 2.2.3.2). L’adempimento di tale presupposto verrà analizzato ai successivi consid. 10 e 13. 7.5 La quarta condizione è la mancata, tardiva o incompleta comunicazione all’Ufficio MROS. La violazione dell’obbligo di comunicazione è un reato di omissione, ossia un reato per il quale la semplice omissione di un’azione richiesta e possibile è punita con una sanzione. La concretizzazione delle conseguenze relative all’omissione non è necessaria per considerare il reato adempiuto (MARIANNE JOHANNA HILF, GwG, n. 21 ad art. 37 LRD). Il reato di cui all’art. 37 LRD è inoltre un reato di messa in pericolo astratto, un reato di durata astratto. Fintanto che perdura l’obbligo di comunicazione, la violazione del medesimo rimane possibile (STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 4 ad art. 37 LRD). Giusta l’art. 9 LRD, la comunicazione deve essere effettuata senza indugio. Anche una comunicazione tardiva costituisce una violazione dell’obbligo di comunicazione. Il reato è iniziato e consumato dal momento in cui vi è conoscenza, rispettivamente sospetto fondato in merito alla situazione

- 28 sottoposta all’obbligo di comunicazione, come pure quando una tale conoscenza o un tale sospetto fondato avrebbe dovuto concretizzarsi e la comunicazione non viene effettuata. Questo è il caso segnatamente dal momento in cui sono stati intrapresi – rispettivamente avrebbero dovuto essere intrapresi – dei chiarimenti giusta l’art. 6 LRD che non hanno permesso di dissipare il sospetto. Le chiarificazioni complementari devono essere intraprese non appena i rischi superiori di una relazione d’affari diventano visibili (art. 16 vOrd-FINMA; art. 20 vOrd-FINMA 1). Una comunicazione deve essere effettuata senza indugio non appena ne sono dati i presupposti, anche quando il chiarimento delle circostanze dura nel tempo. Un ritardo nei chiarimenti non costituisce un motivo per omettere o ritardare la comunicazione all’ufficio MROS. L’interpretazione del concetto «senza indugio» è soggetta ad un margine di apprezzamento. Essa può variare a seconda del caso concreto, in quanto è opportuno considerare la rappresentazione soggettiva dell’intermediario finanziario (DANIEL THELESKLAF, op. cit., n. 17 ad art. 9 LRD; HILF, 2017, n. 23 art. 37 LRD). In caso di disputa, è comunque necessario riferirsi ad un criterio oggettivo, ossia al momento in cui un intermediario finanziario diligente avrebbe considerato il sospetto come fondato (DORIS HUTZER, op. cit., n. 24 ad art. 9 LRD). Quale reato di messa in pericolo astratto, l’art. 37 LRD non presuppone che gli averi patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengano effettivamente da un crimine o ricadano tra le altre fattispecie elencate all’art. 9 LRD. Nel momento in cui le condizioni dell’art. 9 LRD sono adempiute e l’intermediario finanziario non effettua ciononostante la comunicazione senza indugio, questo ricade nel campo di applicazione dell’art. 37 cpv. 1 LRD. Se, in una simile costellazione, egli omette di effettuare la comunicazione, la ritarda o la effettua in modo incompleto, egli decide o assume il rischio di violare il proprio obbligo di comunicazione (STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD). Come visto in precedenza (v. supra consid. 5.3), l’informativa all’Ufficio MROS è stata trasmessa solo il 9 maggio 2011 (riferita tuttavia ad F.) dopo l’invio il 26/28 aprile 2011 della documentazione al MPC e dopo che D., direttamente o per tramite di terzi, aveva praticamente svuotato il conto 1. Sulla base delle considerazioni che seguono (in particolare consid. 10.2 infra), risulta che la condizione dell’omessa o tardiva comunicazione è dunque adempiuta nel caso concreto.

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Periodo Banca C. SA 8. Nel periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 nel caso di specie occorre verificare, da un lato, a chi incombeva la responsabilità per un’eventuale comunicazione all’Ufficio MROS e, dall’altro, se vi era un obbligo di comunicazione in tal senso. A tale proposito, l’Alta Corte, nella propria sentenza di rinvio, ha precisato che la competenza del Comitato Due Diligence di Banca C. SA di dare seguito agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 9 LRD non esclude a priori un'eventuale responsabilità penale personale di A. nella sua qualità di membro del Comitato Due Diligence. Essa ha pertanto rinviato la causa a questa Corte per nuovo giudizio in merito a tale aspetto (sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.1 e 3). 9. 9.1 Giusta l’art. 6 cpv. 1 DPA, se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa. Il cpv. 2 prevede che il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore che agisce intenzionalmente o per negligenza. Infine, se il padrone d’azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3).

Sebbene l’obbligo di comunicazione incomba principalmente all’intermediario finanziario, la persona fisica che non ha effettuato la comunicazione nonostante ne avesse il dovere, può essere punita ai sensi dell’art. 37 LRD. In una società, l’obbligo di comunicare incombe alle persone designate per legge o ordinamento interno a tale funzione (HUTZLER, in: Ackermann [curatore], Kommentar,

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Kriminelle Vermögen, Kriminelle Organisationen, tomo II, 2018, n. 146 ad art. 9 LRD; WERNER DE CAPITANI, op. cit., n. 26 ad art. 9 LRD). Il dovere di comunicazione di cui all’art. 9 LRD deve trovare concretizzazione all’interno del singolo istituto finanziario a mezzo di adeguate disposizioni interne concernenti il servizio di lotta contro il riciclaggio, avente come scopo quello di fornire il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell’applicazione dell’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario. Al servizio interno compete pure il compito di preparare le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio nonché la pianificazione e la sorveglianza della formazione interna in tale ambito (v. art. 23 e segg. ORD- FINMA; v. art. 21 e segg. vORD-FINMA). La presenza di un servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro non è tuttavia atta a liberare i responsabili gerarchici e la direzione dell’intermediario finanziario dalla loro responsabilità in ambito di lotta al riciclaggio di denaro (v. art. 24 cpv. 1 ORD-FINMA nella sua versione attuale; v. art. 22 cpv. 1 vORD-FINMA; art. 13 cpv. 1 vORD-FINMA1). Quali autori di una violazione dell’art. 37 LRD entrano dunque in considerazione le persone responsabili dell’effettuazione di una comunicazione secondo i regolamenti interni, le persone esterne incaricate a tal fine, gli organi che devono predisporre le basi necessarie per l’istruzione e la sorveglianza del responsabile della comunicazione nonché gli organi e i collaboratori ai quali incombe l’istruzione e la sorveglianza del responsabile della comunicazione (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n. 9 ad art. 37 LRD). 9.2 Nel caso in esame, l’art. 13 – segnatamente il cpv. 2 – vORD-FINMA1 (normativa in vigore al momento dei fatti contestati) elencava in modo dettagliato i compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio. Tali compiti erano stati ripresi anche nel dispositivo antiriciclaggio in seno a Banca C. SA, in particolare nella Direttiva “Lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo” nella versione aggiornata all’aprile 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0260 e segg.; cl. 3 act. MPC 7.2.99.3.142 e segg.). Il punto 8 di tale direttiva prevedeva che “in banca C. SA al Compliance Office viene affidato il ruolo di Servizio interno di lotta al riciclaggio”. I compiti di tale servizio erano: la preparazione delle direttive interne sulla lotta al riciclaggio; la sorveglianza dell’applicazione di tali direttive; l’allestimento della formazione

- 31 interna in materia di riciclaggio; la definizione dei parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui al punto 6 della direttiva; il controllo dell’avvenuta valutazione delle suddette transazioni da parte dei consulenti; l’ordine di procedere ad eventuali chiarificazioni complementari ed il relativo controllo dell’avvenuta evasione; l’informazione al Comitato Due Diligence per la preparazione della decisione di ammissione o di proseguimento di relazioni d’affari. Il punto 9, denominato “Verifiche che il Compliance Office ed il Comitato Due Diligence devono effettuare”, prevede che: Il Compliance Office è tenuto a verificare mensilmente la situazione dei clienti a rischio (Rating R1 e R2) e ad informare regolarmente il Comitato Due Diligence in occasione delle riunioni mensili. Il comitato Due Diligence procede comunque ad un riesame annuale delle relazioni a rischio accresciuto. La documentazione relativa ai controlli è archiviata presso il Compliance Office. Secondo il punto 10 “Casi in cui il servizio interno di lotta al riciclaggio deve essere consultato e il Comitato Due Diligence deve essere informato”, prevede: Il servizio interno di lotta al riciclaggio deve essere consultato per ogni relazione d’affari con rating equivalente a R1 o R2. Il Comitato Due Diligence deve essere analogamente informato. Il punto 13 della citata direttiva di Banca C. SA, intitolato “Competenze per la comunicazione all’ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio”, regolava le competenze in materia di comunicazione al MROS, prevedendo che il Comitato Due Diligence era l’unica istanza abilitata al riguardo, come pure che l’attività di comunicazione era delegata al responsabile del dipartimento Compliance (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 30.269, 30.277 e segg.; incarto SK.2018.15 cl. 7 act. MPC 7.4.1.3.121 e segg.): “Il Comitato Due Diligence è l’unica istanza abilitata a comunicare con l’ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) ed il Ministero Pubblico. L’attività è delegata al Responsabile del Dipartimento Compliance”. Dalla direttiva FINMA e dalle direttive interne di Banca C. SA risulta dunque che la responsabilità di decidere in merito alle comunicazioni all’Ufficio MROS spettava al competente Comitato Due Diligence. Al responsabile del

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Dipartimento Compliance A. competeva, secondo l’art. 13 della direttiva interna di Banca C. SA, l’attività concreta/esecutiva di effettuare un’eventuale comunicazione all’ufficio MROS ad avvenuta decisione di comunicazione adottata dal Comitato. 9.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui l’istanza abilitata ad adottare una decisione riguardo all’effettuazione di una comunicazione di sospetto ai sensi dell’art. 9 LRD è un gremio, la violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 37 LRD è in ogni caso imputabile ad ogni membro dello stesso che non è intervenuto in tal senso (ciò è chiaro almeno dal 1996, come si evince dalla DTF 122 IV 103 consid. VI/2/d/bb pag. 129 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 28 novembre 2019 consid. 2.3.1). 9.4 Ora, dal regolamento del Comitato Due Diligence nella sua versione aggiornata all’aprile 2010 si evince che detto Comitato era composto dal Presidente dell’Executive Board, dai Membri dell’Executive Board, dal responsabile del Dipartimento Compliance e dal Due Diligence Officer (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0413). Presso Banca C. SA, A. era responsabile del Dipartimento Compliance, e ciò almeno dal 1° febbraio 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 30.373-375). Prima di ricoprire tale ruolo, presso la stessa banca egli era responsabile della revisione interna (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.2). Nel periodo interessato dai fatti, ossia dal settembre al dicembre 2010, il Due Diligence Officer di Banca C. SA, era S., che ha sostituito J. a partire dal 1° luglio 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0375 e seg.). Va altresì rilevato che, in vista della fusione di Banca C. SA con Banca B. SA, S. era stata assegnata a Banca B. SA a metà tempo, e ciò a partire dall’autunno del 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.17). Ne deriva che, in concreto, A. in quanto responsabile del Dipartimento Compliance in Banca C. SA e membro del Comitato Due Diligence, istanza abilitata ad effettuare le comunicazioni all’Ufficio MROS, secondo le direttive interne di Banca C. SA, deve essere ritenuto responsabile per tale comunicazione. Ciò in virtù del suo obbligo di agire autonomamente, nonostante secondo le direttive fosse il Comitato ad avere potere decisionale (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1332/2018 del 18 novembre 2019 consid. 2.3.1). A maggior ragione se gli altri hanno “deciso” di prendere tempo, quando invece vi erano già tutti gli elementi per fare una segnalazione.

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10. In merito all’esistenza di un obbligo di comunicazione di A. relativamente al conto 1, va osservato quanto segue. Il conto 1 era stato aperto il 12 novembre 2007 presso la banca C. SA (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 030.0058-0151); titolare del conto era E. Ltd, mentre l’avente diritto economico dei fondi ivi depositati era D., cittadino italiano nato il 28 ottobre 1951 a Z. (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 030.0080). Consulente del conto 1 presso Banca C. SA – e in seguito anche presso Banca B. SA – era R. (consulente bancaria del conto 1) (incarto SK.2018.15 cl. 1 act. DFF 030.0076 e segg.). Dalla sua apertura, il conto 1 è stato alimentato dagli averi che erano depositati sul conto 2, anch’esso aperto presso Banca C. SA e riconducibile a D. Il conto 2 era stato a sua volta alimentato l’11 settembre 2006 con un versamento di Eur 146'984.20 proveniente dal conto 4 presso Banca AA. SA intestato ad I., nonché con cinque apporti a contanti per complessivi Eur 445'231.30, effettuati tra l’11 gennaio ed il 24 settembre 2007 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0388 e seg. e 685). Il primo versamento a contanti sul conto 2 di Eur 170'144.-- è stato plausibilizzato il 9 gennaio 2007 con l’indicazione: “vendita di una proprietà immobiliare in provincia di Z. (Puglia)” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0390). Gli averi patrimoniali depositati sul conto 2 sono in seguito stati trasferiti tra il 22 novembre 2007 e il 15 gennaio 2008 sulla relazione 1 tramite sei bonifici per complessivi Eur 294'175.71, fr. 10'561.-- e USD 1'509.90. Il conto 1 è stato ulteriormente alimentato tra il 21 maggio 2008 ed il 3 luglio 2008 con tre apporti a contanti effettuati da I. od F. per la somma complessiva di Eur 216'175.25 (incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0685 e 0717-0718). Per quanto attiene alle uscite, tra il dicembre 2010 ed il marzo 2011 vi sono stati prelievi a contanti per complessivi Eur 784'750.-- (Eur 100'000.--, 150'000.--, 250’0000.--, 20'000.- -, 198'000.--, 16'000.--) e bonifici tra il maggio 2010 ed il febbraio 2011 per Eur 825.50 e USD 2'859.64. 10.1 Da un matching effettuato da S., Compliance Officer di Banca C. SA, sulla clientela Banca C. SA il 2 luglio 2010 tra la banca dati World-Check e la banca dati clientela di Banca C. SA, è emerso che D. risultava indagato per truffa al Comune di Z. a causa di ipervalutazione di alcuni immobili pubblici (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0276 e 030.0409). Tale informazione concernente D. era stata inserita nella banca dati World-Check il 28 gennaio 2010 e aggiornata il 14 luglio 2010.

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“[Biography] Former Technical Legal Consultant to the Municipality of Z.. University Lecturer. [Identification] To be determined. [Reports] Oct. 2009 investigated by the Public Prosecutor’s Office of Z. on allegations of complicity in aggravated fraud related to property, destined for private use, leased to the Municipality of Z. (2,5m per annum). Assets seized (2,3m). Jul 2010 – indictment requested by Prosecution.” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0329 e segg., 030.0460 e segg., 030.0739 e segg.; cl. 7 act. MPC 05-01-0084; cl. 7 act. SK 7.930.019 righe 14-22 e 37-42 [S.]). Secondo quanto riportato in World-Check, nel mese di ottobre 2009 le autorità penali italiane avevano dunque sequestrato beni patrimoniali del cliente per un ammontare di Eur 2,3 milioni e a luglio 2010 D. era stato rinviato a giudizio (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0460 e segg.). In occasione della riunione del Comitato Due Diligence di Banca C. SA del 7 settembre 2010 – riunione alla quale A. era presente, unitamente a BB: CC. e S. – si evince che quest’istanza – che si riuniva perlomeno a scadenza mensile (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0281, 7.4.1.3.125) – si è occupata, durante un’ora e mezza, di 13 trattande, corredate da altrettanti allegati denotanti gli estremi di diversi conti e clienti. In particolare, uno dei predetti allegati, il n. 8, verteva su almeno cinque relazioni risultanti dal controllo World-Check. Dal verbale risulta altresì che il Comitato ha approvato le valutazioni di S. in merito alle misure da intraprendere sui nominativi risultanti dal matching effettuato con World-Check in data 2 luglio 2010 (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0272 e segg., in particolare punto 8). Relativamente al conto 1, l’allegato n. 8 – datato 2 settembre 2010 – menziona il nominativo di D., con il seguente riscontro dal controllo World-Check “[…] indagato per truffa al Comune di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici.”. Dal medesimo documento emerge che il saldo del conto ammontava a fr. 1'137'000.--, come pure che la Compliance Officer S. aveva valutato la situazione nel modo seguente: “movimentazione tramite versamenti per contanti. Poiché non esiste documentazione di supporto non si può escludere collegamento con le vicende citate da WC. Proposta: richiedere chiarimenti al consulente e nel frattempo blocco cautelativo interno e watchlist? Ev. upgrade a R2.” Il succitato verbale riporta, al punto 8, la decisione di principio del Comitato di approvare “le valutazioni del CO – BV in merito alle misure da intraprendere sui nominativi risultanti dal matching effettuato con World-check, fatte salve alcune decisioni ulteriori. Si rimanda all’allegato no 8 ”; dall’allegato n. 8 risulta quindi la decisione specifica del Comitato relativamente alla relazione 1, ossia: “Procedere con richiesta chiarimenti al consulente + apposizione del blocco cautelativo interno + inserimento nella watch-list e quindi

- 35 upgrade a rating R2 ” (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0272 e segg., 030.0407 e segg.). A dire di A., la competenza per verificare il follow-up delle decisioni prese dal Comitato era del Comitato medesimo (incarto SK.2019.15 cl. 7 act. SK 7.930.007 [verbale A.]). Durante la seduta successiva del Comitato Due Diligence del 22 settembre 2010, il verbale summenzionato è stato approvato all’unanimità e senza osservazioni particolari (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0241). Nonostante il verbale non prevedesse una trattanda follow-up, nel corso di tale riunione erano comunque stati passati in rassegna i casi World-Check pendenti. Per quanto riguarda la relazione 1, S. ha riferito in tale sede che la consulente R. non aveva ancora effettuato le verifiche supplementari decise nella precedente riunione (incarto SK.2018.15 cl. 7 act. SK 7.930.009 [verbale A.]). Dagli atti di causa risulta inoltre che, nemmeno in seguito, le misure decise dal Comitato Due Diligence il 7 settembre 2010 sono state implementate. Tant’è che, come detto, il 17 ed il 27 dicembre 2010 sono stati effettuati due prelievi a contanti di Eur 150’000.-- ognuno, senza che i medesimi facessero scaturire alcuna richiesta di verifica. 10.2 È dunque chiaro che, in una simile situazione, la banca – e A. in particolare – era a conoscenza delle criticità relative al conto 1 già dal 7 settembre 2010, data in cui dunque disponeva di tutti gli elementi che avrebbero giustificato e imponevano una segnalazione. A., membro del Comitato Due Diligence, sapeva infatti che l’avente diritto economico del conto era indagato in Italia per truffa al Comune di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, che il conto aveva un saldo di fr. 1.137'000.--, che la movimentazione della relazione era avvenuta tramite versamenti per contanti e che a tale proposito non esisteva documentazione a supporto. Come correttamente indicato dal DFF, può essere ritenuto un lasso di tempo di 15 giorni per allestire la segnalazione all’Ufficio MROS, di modo che, al più tardi il 23 settembre 2010, la medesima avrebbe dovuto essere inviata. Le condizioni oggettive per ritenere una violazione dell’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 LRD sono dunque adempiute. 11. Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. debba essere ritenuto colpevole di una violazione dell’obbligo di comunicazione commessa

- 36 intenzionalmente giusta l’art. 37 cpv. 1 LRD, oppure per negligenza giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD. 11.1 Commette con intenzione – ossia con dolo diretto – un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 al. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. Commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 al. 3 CP). Sussiste dolo eventuale, e dunque intenzione, laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca, e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso che si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo; non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi. La nozione di dolo eventuale è la medesima per ogni ambito del diritto penale, incluse le leggi speciali (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, Code Pénal – Petit Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 15 ad art. 12 CP). Può esservi dolo eventuale allorquando il risultato immaginato è semplicemente possibile, anche se, dal profilo statistico, questa possibilità si realizza solo raramente, a condizione che le circostanze permettano di dedurre che l’autore aveva accettato questo risultato (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 17 ad art. 12 CP). Se l’agente non è reo confesso, la verifica dell’intenzionalità può di norma essere fatta solo in base all’esperienza e ad elementi esteriori, che permettono di trarre conclusioni sull’atteggiamento interiore dell’agente. Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (v. DTF 121 IV 249 consid. 3a/ aa; 130 IV 58 consid. 8.2-8.5). In contrapposizione all’infrazione intenzionale, la negligenza presuppone che l’autore non abbia l’intenzione di ledere o mettere in pericolo un bene giuridico protetto. Perché l’autore sia punibile, egli deve avere commesso una mancanza a lui imputabile dal profilo soggettivo. Come le infrazioni intenzionali, anche quelle per negligenza possono essere commesse tramite omissione. La

- 37 negligenza può essere cosciente – quando l’autore ritiene che il risultato non si realizzi – o incosciente – quando l’autore non intravvede le conseguenze del suo comportano sebbene avrebbe potuto e dovuto prevederle – (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 28 e segg. ad art. 12 CP). La distinzione tra dolo eventuale e negligenza consapevole è ardua: in effetti, in entrambi i casi l’autore è consapevole della possibilità o del rischio che l'infrazione si realizzi. Tuttavia, nel caso di negligenza consapevole, l'autore crede che il risultato che ha intravvisto come possibile non si realizzerà e dunque che il rischio che l'infrazione venga commessa non si concretizzerà. In sostanza, l'autore intravvede il rischio, ma decide di agire comunque, essendo convinto che il rischio non si realizzerà. Per contro, in caso di dolo eventuale, l'autore considera la possibilità che l'infrazione si realizzi e accetta tale rischio (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Per ritenere se si sia in presenza di negligenza consapevole o dolo eventuale, in assenza di confessioni, il giudice dovrà fondarsi su un’analisi delle circostanze, tra cui figurano l’importanza del rischio conosciuto dall’autore, la realizzazione dello stato di fatto legale, l’intensità della violazione del dovere di diligenza, il movente e la maniera in cui ha agito (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MAZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 16 ad art. 12 CP). Maggiore è la possibilità che l'infrazione si realizzi, più il giudice sarà incline a ritenere che l’autore, decidendo di agire, aveva accettato la possibilità che il rischio si realizzasse. Nel dubbio occorre tuttavia propendere, trattandosi di una questione di fatto, per la negligenza consapevole (in dubio pro reo; v. BERNARD CORBOZ, in: Commentario romando - Code pénal I [Roth/Moreillon, curatori] 2009, n. 70 e segg. ad art. 12 CP). 11.2 Con specifico riferimento all’infrazione intenzionale ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LRD, affinché possa essere ritenuta tale fattispecie, l’intermediario finanziario deve, consapevolmente e volontariamente, omettere di effettuare la comunicazione richiesta dall’art. 9 LRD. Il dolo eventuale è realizzato allorquando l’intermediario finanziario sa o presume che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari potrebbero provenire da un crimine ma che, ciò nonostante, si astiene dal chiarire le circostanze giusta l’art. 6 LRD e non effettua la comunicazione di cui all’art. 9 LRD. In altre parole, egli accetta la situazione (sentenza del Tribunale federale 6B_503/2015 del 24 maggio 2016, consid. 2.6.1 non pubblicato in DTF 142 IV 276; STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 37 LRD). Ciò è anche il caso per l’intermediario finanziario che ha constatato l’esistenza di circostanze insolite o ha riscontrato degli elementi atti a far supporre un’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali e non ha ottenuto dal http://links.weblaw.ch/6B_503/2015

- 38 cliente spiegazioni soddisfacenti, non ritiene il tutto particolarmente preoccupante e lascia «correre il rischio» (WERNER DE CAPITANI, op. cit., n. 20 ad art. 37 LRD). Per contro, viola per negligenza l’obbligo di comunicazione giusta l’art. 37 cpv. 2 LRD l’intermediario finanziario che, facendo prova dell’attenzione richiesta, avrebbe dovuto riconoscere l’origine potenzialmente criminale dei valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari. L’intermediario finanziario che non ha avuto sospetti fondati ai sensi dell’art. 9 LRD per il semplice fatto di non essersi conformato agli obblighi di chiarimento previsti dalla LRD e ha dunque agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto evitabile, è punibile giusta l'art. 37 cpv. 2 LRD (art. 13 cpv. 2 CP; STILIANO ORDOLLI, op. cit., n. 12 ad art. 37 LRD). 11.3 In concreto, A. era informato dal 7 settembre 2010 dell’esistenza di criticità in merito al conto 1 ed al suo avente diritto economico: egli sapeva che il nominativo di D. era emerso durante un matching tra la banca dati di World-Check e la banca dati dei clienti di Banca C. SA (incarto SK.2018.15 cl. 2 act. DFF 030.0566 e seg.). Più precisamente, A. sapeva che D. risultava indagato per truffa al Comune di Z. per ipervalutazione di alcuni immobili pubblici, come pure che la movimentazione del conto era avvenuta tramite versamenti a contanti, che non esisteva documentazione a supporto e non si poteva dunque escludere un collegamento con le vicende emerse dal World-Check, come pure che il saldo del conto ammontava a fr. 1'137'000.--. Dagli atti emerge una e-mail del 3 settembre 2010, quando, nell’ambito di una due diligence effettuata da Banca B. SA su Banca C. SA nell’ottica della fusione, i risultati del World-Check effettuato a luglio da S., incluso il conto 1, erano stati trasmessi e approfonditi da S. con la signora DD. di Banca B. SA (incarto SK.2018.15 cl. 3 act. DFF 030.0638 e 0639). Tali informazioni, a dire di A., gli erano sì note, ma solo a livello generico, nel senso che S. gli avrebbe fatto presente dello screening effettuato a luglio 2010 e delle casistiche emerse, che avrebbe voluto portare al successivo comitato Due Diligence del 7 settembre 2010, senza tuttavia indicargli alcun nominativo (“D: Del risultato del World- Check, in cui ci si riferiva anche a 1, Lei è venuto a sapere prima del 7 settembre 2010 da S.? R: No, mi aveva parlato solo di risultanze, senza specificare quali. Ha parlato di risultanze, mi aveva detto un tot di casi, dicendo che li avrebbe portati in comitato. Dunque di 1 non ho saputo da S. prima del Comitato. Né ho fatto un’analisi dei casi da lei proposti prima del Comitato”, verbale dibattimentale A. dell’8 ottobre 2020, cl. 8 act. SK 8.731.014).

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Dalle stesse affermazioni di A., gli era dunque noto addirittura già prima del 7 settembre 2010 che vi erano dei casi problematici emersi dal matching con World-Check, ciò che imponeva, data la sua funzione e formazione, una particolare attenzione. Una particolare attenzione di A. si imponeva ancor di più ritenuto che egli era assolutamente conscio dell’importanza delle normative antiriciclaggio, tant’è che egli medesimo ha affermato che “il settore antiriciclaggio per una banca è uno dei più importanti”, che è “un settore sensibile” (verbale dibattimentale A. dell’8 ottobre 2020, cl. 8 act. SK 8.731.007 e seg.)

SK.2019.76 — Tribunale penale federale 22.10.2020 SK.2019.76 — Swissrulings