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Tribunale penale federale 08.11.2021 SK.2019.50

8 novembre 2021·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,494 mots·~1h 12min·3

Résumé

Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP) Rinvio da parte del Tribunale federale;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP) Rinvio da parte del Tribunale federale;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP) Rinvio da parte del Tribunale federale;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP) Rinvio da parte del Tribunale federale

Texte intégral

Sentenza dell’8 novembre 2021 Corte penale Composizione Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente, Roy Garré e Monica Galliker, Cancelliera Aline Talleri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi,

e

Accusatrice privata:

SOCIETÀ 2a SPA, rappresentata dall’avv. Ivan Paparelli,

contro A., difeso dall’avv. d’ufficio Daniele Timbal e dall’avv. di fiducia Andrea Soliani Oggetto

Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti Rinvio da parte del Tribunale federale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2019.50

- 2 - SK.2019.50 Indice

Fatti: ............................................................................................................................... 4 A. Apertura dei procedimenti ed estensioni dell’accusa ....................................... 4 B. Ordini di arresto e di fermo – estradizione in Slovenia – detenzione in Svizzera .............................................................................................................................. 5 C. Promozioni dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale – sentenze del Tribunale penale federale e rinvii da parte del Tribunale federale ................... 6 D. Accusatrici private ............................................................................................... 8 E. Dibattimento ......................................................................................................... 8 F. Conclusioni delle parti ......................................................................................... 9 G. Dispositivo ......................................................................................................... 12 H. Precisazioni ........................................................................................................ 12 Diritto: .......................................................................................................................... 12 I. Questioni pregiudiziali ....................................................................................... 12 II. Competenza – diritto applicabile – rinvio dal Tribunale federale – eccezioni sollevate dalla difesa ......................................................................................... 19 1. Competenza .............................................................................................. 19 2. Diritto applicabile ...................................................................................... 19 3. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale ............. 26 4. Eccezioni sollevate dalla difesa ............................................................... 32 III. Premesse generali ............................................................................................. 34 1. L’origine del dissesto ............................................................................... 34 2. Le operazioni di finanziamento ................................................................ 37 3. La struttura all’interno di Banca 1 ........................................................... 40 4. La validità dei verbali di interrogatorio ................................................... 41 IV. Sull’accusa di riciclaggio di denaro aggravato oggetto di rinvio del Tribunale federale ............................................................................................................... 46 1. Considerazioni generali............................................................................ 46 2. La struttura e le persone coinvolte .......................................................... 54

- 3 - SK.2019.50 3. Precisazione metodologica ...................................................................... 70 4. Il reato a monte ed il legame dei valori pervenuti ................................... 70 5. L’ipotesi di bancarotta fraudolenta – amministrazione infedele ........... 75 6. L’ipotesi di usura ...................................................................................... 91 7. Gli atti di riciclaggio imputati a A. ......................................................... 108 8. L’aggravante generica ............................................................................ 147 9. L’aggravante della banda ....................................................................... 151 10. L’elemento soggettivo del reato di riciclaggio ..................................... 156 V. Sull’accusa di istigazione alla falsità in documenti oggetto di rinvio del Tribunale federale ............................................................................................ 187 VI. Sulla pena ......................................................................................................... 196 VII. Sulle misure ..................................................................................................... 196 VIII. Sulle pretese di parte civile ed i risarcimenti ................................................. 200 IX. Sulle spese e ripetibili ..................................................................................... 201 X. Sulla difesa d’ufficio ........................................................................................ 204 XI. Sulle indennità ................................................................................................. 206 Dispositivo 218

- 4 - SK.2019.50 Fatti: A. Apertura dei procedimenti ed estensioni dell’accusa 1. In data 11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) decretava l’apertura di un’indagine preliminare di polizia (MPC/EAII.12.04.0025) nei confronti inizialmente di B. e di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC p. 1.1.1), poi estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di C. (MPC p. 1.1.2) e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di D. (MPC p. 1.1.3). Nel periodo 3 dicembre 2004 – 27 gennaio 2011 si susseguivano diverse estensioni della procedura, sia per quanto attiene ai reati, sia per quanto attiene agli indagati (MPC p. 1.1.4-87). Per quanto direttamente concernente A., l’inchiesta veniva estesa nei suoi confronti il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (MPC p. 1.1.33 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP (MPC p. 1.1.61 e segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (MPC p. 1.1.70 e segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP in combinato disposto con l’art. 24 CP (MPC p. 1.1.85 e segg.). 2. Nel contempo, a seguito delle risultanze dell’indagine summenzionata, in data 13 settembre 2007 il MPC apriva un’ulteriore indagine preliminare di polizia giudiziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., C., B. ed ignoti, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.0.1 e seg.). Tale indagine verteva sul sospetto che fossero stati perpetrati reati nell’ambito di un’operazione finanziaria riguardante la Società 31 S.p.A. La procedura veniva estesa nel periodo 30 ottobre 2007 – 17 marzo 2009 ad altri reati e ad altri indagati (SK.2016.2, MPC p. 1.3-13). Per A., la stessa veniva estesa il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP (SK.2016.2, MPC p. 1.3 e seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.7 e seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP, subordinatamente amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP (SK.2016.2, MPC p. 1.11 e segg.). 3. Dei procedimenti penali avviati a carico di C., B., D. ed altri soggetti, connessi alle operazioni di finanziamento del Gruppo Società 2 e nel frattempo sfociati in separate decisioni si dirà, se del caso, nei considerandi a seguire.

- 5 - SK.2019.50 B. Ordini di arresto e di fermo – estradizione in Slovenia – detenzione in Svizzera 1. Nell’ambito dell’indagine condotta con il numero di ruolo MPC EAII.12.04.0025, in data 8 agosto 2006 il MPC spiccava un ordine di arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 251 e 305bis CP (MPC p. 6.7.1 e segg.), corredato da un ordine di arresto internazionale (MPC p. 6.7.3). Sulla scorta di quest’ultimo ordine d’arresto, A. veniva fermato in Slovenia il 29 febbraio 2008 e posto in stato di fermo ai fini estradizionali (MPC p. 6.7.4), estradizione alla quale egli si opponeva (MPC p. 6.25 e seg.). 2. Alla luce delle estensioni occorse nel procedimento aperto nei confronti di A. pure per i reati di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e di corruzione attiva giusta l’art. 322ter CP, il MPC emanava in data 18 marzo 2008 un ordine di arresto complementare (MPC p. 6.7.38 e segg.) e spiccava un ulteriore ordine di arresto, relativamente al procedimento n. EAII.07.0139, riportante le ipotesi di reato di cui agli art. 305bis n. 2 CP, 251 n. 1 CP e 322ter CP (SK.2016.2, MPC p. 6.1.1. e segg.). 3. In data 16 aprile 2008 le autorità slovene accoglievano la richiesta di estradizione formulata il 18 marzo 2008 dal MPC, che specificava l’imputazione di A. in due indagini preliminari, distinte ma connesse, rubricate sub EAII.04.0025 e EAII.07.0139 (MPC p. 6.7.44 e segg.). 4. Il 13 maggio 2008 A. veniva posto in regime di carcere preventivo in Svizzera (MPC p. 6.7.140 e seg.). Con ordinanze del 16 maggio 2008, il Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) respingeva entrambe le domande di conferma dell’arresto, disponendo la scarcerazione di A., soggiacente a diverse condizioni (MPC p. 6.7.197 e segg.; SK.2016.2, MPC p. 6.1.112 e segg.), mentre, su opposizione del MPC (MPC p. 6.7.209 e seg.; SK.2016.2, MPC p. 6.1.124 e seg.) la Corte dei reclami penali (in seguito: CRP) annullava in data 10 giugno 2008 le ordinanze del GIF, confermando l’arresto di A. (MPC p. 21.11.114 e segg.).

- 6 - SK.2019.50 5. In seguito alla richiesta di interpretazione e di proroga dell’arresto presentata dal MPC alla CRP il 25 giugno 2008 (MPC p. 21.11.128), quest’ultima respingeva, con sentenza 9 luglio 2008, sia la richiesta di interpretazione che l’istanza di proroga della carcerazione preventiva, concludendo che A. avrebbe dunque dovuto essere liberato (MPC 21.11.159 e segg.). In data 9 luglio 2008 (n. EAII.07.0139) e 10 luglio 2008 (n. EAII.04.0025) il MPC spiccava due ulteriori ordini di arresto nei confronti di A. (SK.2016.2, MPC p. 6.2.1 e segg.; MPC p. 6.9.1 e segg.), richiedendo in data 11 luglio 2008, rispettivamente 12 luglio 2008 al GIF di confermare i fermi di A. (SK.2016.2, MPC p. 6.2.43 e segg.; MPC p. 6.9.24 e segg.). A. veniva scarcerato in data 14 luglio 2008 (MPC p. 6.9.179 e seg.), a seguito dell’ordinanza del GIF di data 12 luglio 2008, mediante la quale venivano respinte entrambe le richieste e decisa la messa in libertà provvisoria, condizionata a varie misure sostitutive, in particolare al versamento di una cauzione di Euro 100'000.- - o di CHF 160'000.--. C. Promozioni dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale – sentenze del Tribunale penale federale e rinvii da parte del Tribunale federale 1. Il 5 settembre 2013 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti di A. nell’ambito del procedimento EAII.07.0139 (cl. SK. 2016.2, p. 39.100.1 e segg.). Tale causa veniva condotta con il numero di ruolo SK.2013.32. 2. Con sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2013.32), la Corte penale del TPF giudicava la fattispecie di cui all’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (SK.2016.2, MPC p. 39.970.1 e segg.; p. 39.970.6 e segg.), riconoscendo A. autore colpevole di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP e istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP, prosciogliendolo dall’accusa di corruzione attiva ai sensi dell’art. 322ter CP ed abbandonando il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis CP. Contro tale sentenza veniva interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale da parte di A. (SK.2016.2, MPC p. 39.980.37 e segg.) e da parte del MPC. 3. Con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, l’Alta Corte accoglieva parzialmente il ricorso interposto da A., rinviando conseguentemente la causa al tribunale di prima istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (nuovo fascicolo, rubricato sub SK.2016.2, MPC p. 40.160.1), mentre respingeva il ricorso interposto dal MPC, mediante sentenza 6B_535/2014, sempre del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, MPC p. 38.980.117).

- 7 - SK.2019.50 4. Nel frattempo, in data 27 maggio 2015 il MPC promuoveva l’accusa dinanzi al TPF nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n. EAII.04.0025, per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinazione con l’art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell’art. 322ter CP (cl. SK.2015.24 p. 100.1 e segg.). La causa veniva rubricata sub SK.2015.24. Dato l’evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, il TPF ne decideva la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio 2016, conducendo quindi il procedimento con il numero di ruolo SK.2015.24 (cl. SK.2015.24 p. 970.1 e segg.). 5. Mediante sentenza del 30 gennaio 2017 (in seguito: sentenza SK.2015.24) il TPF riconosceva A. autore colpevole di istigazione a falsità in documenti in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 (art. 251 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP), mentre lo proscioglieva dalle accuse di ripetuta istigazione alla falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5 dell’atto d’accusa 27 maggio 2015 e dall’accusa di corruzione attiva (art. 322ter CP) in relazione al capo d’accusa n. 1.3 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Il TPF abbandonava inoltre il procedimento a carico di A. in relazione al capo d’accusa n. 1.1.A, B e C dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013, per violazione della riserva di specialità (truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP, subordinatamente amministrazione infedele aggravata giusta l’art. 158 n. 1 cpv. 3 CP e subordinatamente amministrazione infedele qualificata in base all’art. 158 n. 2 CP). Esso ordinava parimenti l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.1 a n. 1.1.501, nonché n. 1.2.1 e n. 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale. Contro tale sentenza veniva interposto ricorso da parte del MPC e dell’accusatrice privata Società 2a S.p.A. 6. Con sentenze del 20 agosto 2019 l’Alta Corte dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dalla parte accusatrice (6B_1031/2017) ed accoglieva parzialmente per contro il ricorso del MPC (6B_993/2017), annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio al TPF per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi, segnatamente annullando il punto 1.2 del dispositivo (nella misura in cui abbandona il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501) ed il punto 1.3 del dispositivo (nella misura in cui

- 8 - SK.2019.50 proscioglie A. dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5), nonché i punti relativi alla pena, alle spese processuali, agli indennizzi, come pure ai dissequestri. 7. A seguito del summenzionato rinvio, la Corte del TPF ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK. 2019.50. D. Accusatrici private Con dichiarazione del 13 maggio 2005, Società 2a S.p.A., Società 2b S.p.A. e Società 2c BV, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste relative al dissesto finanziario del Gruppo Società 2 (MPC p. 15.1.1 e segg.). E. Dibattimento 1. Mediante missiva del 27 maggio 2020, la Corte ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (cl. SK p. 4.483.400.12 e seg.). Con scritto del 12 giugno 2020, il difensore di A. ha presentato un’istanza probatoria (cl. SK p. 5.483.521.34-37), come pure il MPC, con scritto 19 giugno 2020 (cl. SK p. 5.483.510.9-12). Con decreto del 7 ottobre 2020, la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dell’incartamento della causa SK.2015.24 (e degli incarti correlati SK.2013.32 e SK.2016.2), degli estratti del casellario giudiziale svizzero e italiano dell’imputato, nonché del formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale dell’imputato; ha inoltre decretato la reiezione delle ulteriori istanze probatorie e stabilito la tenuta dei pubblici dibattimenti, fissati dal 17 al 31 maggio 2021, nonché il 17 giugno 2021 (cl. SK p. 2.483.250.1-7). A seguito dell’evoluzione della situazione legata al Covid 19, su richiesta 25 marzo 2021 (cl. SK p. 5.483.521.196 e seg.) del difensore di A. – quest’ultimo residente in Brasile – i dibattimenti sono stati rinviati al periodo dal 18 al 22 ottobre 2021, e dal 27 al 29 ottobre 2021, nonché il 3 e 4 novembre 2021, a valere quali giorni di riserva. La comunicazione della sentenza è stata fissata per l’8 novembre 2021 (cl. SK p. 3.483.310.4-5). 2. I dibattimenti hanno avuto luogo in data lunedì 18 ottobre 2021, martedì 19 ottobre 2021, mercoledì 20 ottobre 2021, giovedì 21 ottobre 2021, venerdì 22 ottobre 2021, mercoledì 27 ottobre 2021, giovedì 28 ottobre 2021 e venerdì 29 ottobre 2021.

- 9 - SK.2019.50 L’imputato si è presentato regolarmente in aula durante tutti i giorni di dibattimento, tranne per la lettura del dispositivo in data 8 novembre 2021, dalla quale ha chiesto e ottenuto di essere dispensato. F. Conclusioni delle parti In esito al dibattimento le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 1. Il MPC ha postulato (cl. SK p. 7.483.721.093 e segg.):  di dichiarare A. autore colpevole dei reati di riciclaggio di denaro aggravato e di istigazione a falsità in documenti;  di condannare A. ad una pena detentiva di tre anni e cumulativamente, giusta l’art. 305bis n. 2 CP, ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere, dedotto il carcere preventivo sofferto. Non si oppone alla concessione della sospensione parziale della pena detentiva ex art. 43 CP, con un periodo di prova di 3 anni. Chiede che alla pena pecuniaria non venga concessa la sospensione condizionale;  la confisca ex art. 70 cpv. 1 CP del saldo dei conti bancari sequestrati in Svizzera e quale risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP il saldo dei conti sequestrati su rogatoria in Lussemburgo, nonché sul valore del terreno in Brasile;  nella misura in cui sono adempiuti i presupposti, la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP di quanto confiscato e chiesto quale risarcimento equivalente a favore della Società 2a S.p.A., nella sua qualità di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Quanto confiscato, nella misura in cui non venisse restituito o assegnato a Società 2a S.p.A., sarà oggetto di procedura di sharing con l’Italia giusta la Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC);  la reiezione delle richieste di indennizzo e di riparazione del torto morale presentate da A.;  di condannare A. al pagamento delle spese procedurali, per un importo complessivo di CHF 113'562.-- (allegato B all’atto d’accusa 27 maggio 2015);  sulle indennità formulate dall’accusatrice privata, richiama l’applicazione dell’art. 433 CPP e si rimette al giudizio della Corte per la relativa quantificazione.

- 10 - SK.2019.50 2. La difesa di A. ha postulato quanto segue (cl. SK p. 7.483.721.921 e segg.):  assoluzione di A. dal reato di riciclaggio di denaro aggravato: o per insussistenza di un reato pregresso punibile sia secondo il diritto italiano che secondo il diritto svizzero; o in via subordinata, per intervenuta prescrizione riferibile anche agli atti imputati per i quali al momento dell’emanazione della sentenza non siano ancora trascorsi 15 anni, per insussistenza dell’aggravante generica e della banda; o in via ancora più subordinata, proscioglimento dalle imputazioni di cui ai punti: 1.1.293, 328, 329, 330, 356, 358, 359, 361, 365, 367, 368, 374, 375, 380, 382, 383, 390, 397, 402, 414, 420, 422, 425, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 447, 450, 451, 452, 453, 454, 470, 471, 476, 477, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 498 relativi a imputazioni oggetto di delega perché non punibili in applicazione dell’art. 165 cpv. 5 vCP FL; 1.1 310, 314, 315, 360, 377, 378, 419, 423, 424, 455, 456 (bonifici a favore di E.); 1.1.293, 297, 303, 308, 313, 328, 329, 365, 368, 367, 400, 414, 421, 426, 427, 428, 439, 449, 460, 471, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 485, 486 (pagamento fatture professionisti); 1.1.290, 298, 302, 304, 372, 375, 415, 416, 443, 444, 480, 484, 488, 489, 493, 495 (prelevamenti per consumo proprio); 1.1.491, 492, 494, 496, 497, 499, 500 (prelevamenti effettuati da F. o G.), nonché 1.1.398, 399, 401, 488, 489 (cfr. cl. SK p. cl. SK p. 7.483.721.919); 1.1.320/326, 347/353 (trasporti da Coira a Lugano e Lugano oltre confine); 1.1.359, 382, 401, 482, 483, 498, 501 (chiusura conti); 1.1.451 e 453 (vendita obbligazioni); 1.1.294 (liquidazione di società);

- 11 - SK.2019.50 1.1.295, 296, 309, 327, 330, 331, 337, 349, 356, 358, 361, 367, 383, 397, 402, 420, 422, 425, 442, 447, 450, 470, 474, 475, 486 (bonifici da conto a conto con medesimo BO); dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015 ed ogni altro singolo atto relativo alle causali anzidette perché obbiettivamente non costitutivi di atti riciclatori o comunque non a lui ascrivibili;  assoluzione di A. per l’imputazione di istigazione a falsità in documenti di cui al capo di accusa punto 1.2.5 perché il fatto non sussiste e, in caso di condanna, esenzione di pena per l’istigazione alla falsità in documenti per il lungo tempo trascorso e violazione del principio di celerità;  il dissequestro di tutte le somme bloccate elencate al doc. A dell’AA del 25.5.2015, siccome ritenute riconducibili a A. per intervenuto proscioglimento per il reato di riciclaggio e/o prescrizione e in ogni caso dissequestro di tutti gli averi sui conti alla data 30.09.2002 per intervenuta prescrizione del diritto di confisca ex art. 70 cpv. 3 CP, ovvero dissequestro di un importo almeno pari a USD 10'326'600.569, CHF 646'402.65 e EUR 1'338'482.37;  il riconoscimento di un risarcimento per ingiustificata incarcerazione di 117 giorni, di torto morale, interessi compensatori ex art. 73 CO, spese di viaggio, spese di patrocino ecc. come da istanza separata;  integrale riconoscimento della nota professionale dell’avv. Daniele Timbal quale difensore d’ufficio;  reiezioni di ogni e qualsiasi pretesa di risarcimento presentata dall’accusatrice privata;  reiezione di tutte le richieste formulate dal MPC, in quanto divergenti dalle presenti conclusioni. 3. L’accusatrice privata ha postulato quanto segue (cl. SK p. 7.483.721.299 e segg.):  che A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35 oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a pag. 16 dell’Atto di accusa del 27 maggio 2015;  la restituzione ex art. 70 CP rispettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero, dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del

- 12 - SK.2019.50 bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’Atto di accusa del 27 maggio 2015;  che A. sia tenuto a rifondergli quale rimborso spese l’importo di CHF 257'418.90 oltre interessi come indicato alle singole voci della richiesta di indennizzo del 25 ottobre 2021. G. Dispositivo Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 8 novembre 2021, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP. H. Precisazioni Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura in cui sia necessario, nei considerandi che seguono.

Diritto: I. Questioni pregiudiziali 1. Il Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante dell’accusatrice privata non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale (cl. SK p. 7.483.720.3). 2. I rappresentanti della difesa hanno sollevato cinque questioni pregiudiziali (cl. SK p. 7.483.720.3 e segg.): 1. estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata; 2. istanza di dissequestro della quota parte di 1/2 del terreno in Brasile; 3. istanza di improcedibilità per i capi d’accusa riferiti al Liechtenstein; 4. richiesta di acquisizione agli atti della relazione del prof. H.; 5. in via principale, istanza di improcedibilità per impossibilità di definire l’accusa/violazione del principio accusatorio, subordinatamente limitazione alla questione Società 1. 2.1 In merito alla prima questione pregiudiziale relativa all’estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata, la difesa considera che Società 2a S.p.A. sia succeduta a Società 2a S.p.A. in liquidazione attraverso una cessione di credito

- 13 - SK.2019.50 e ciò ne escluderebbe la capacità attiva come parte civile nel caso in esame. A sostegno di ciò, la difesa di A. ha richiesto la produzione agli atti di due sentenze del Liechtenstein del 28 dicembre 2010 e del 3 agosto 2013, di natura civile, che avevano constatato come Società 2a S.p.A. non avesse alcuna legittimazione attiva in quanto era intervenuta una cessione di credito tra la società in liquidazione e la nuova società e non poteva quindi essere considerata come successore legale (cl. SK p. 7.483.720.6). Società 2a S.p.A. non avrebbe inoltre subito alcun danno nel contesto dell’operazione Società 1, poiché gli importi delle polizze sarebbero stati versati da Società 2d, che era in liquidazione alle isole Cayman e non in Italia ed era estranea alla procedura fallimentare italiana, come anche indicato da un comunicato stampa del 30 marzo 2010 di Società 2a S.p.A., presentato dalla difesa con richiesta di ammissione agli atti (cl. SK p. 7.483.720.16). Il Ministero pubblico della Confederazione contesta quanto richiesto dalla difesa, ritenendo che le conclusioni della precedente Corte del Tribunale penale federale siano attuali e quindi che la surrogazione legale delle precedenti accusatrici private nell’attuale Società 2a S.p.A. abbia avuto luogo, e ciò sulla base dell’ordinamento fallimentare italiano (cfr. legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004, legge Marzano; sentenza SK.2015.24 consid. I. 4.2). La surrogazione sarebbe quindi avvenuta ex lege e non in base a disposizioni di natura contrattuale, con effetti paragonabili a quelli dell’art. 197 e segg. LEF e, di conseguenza, Società 2a S.p.A. sarebbe subentrata a tutte le società facenti parte del gruppo Società 2, tra cui Società 2d. La Procura federale aggiunge che Società 2d avrebbe ricevuto USD 21 milioni in pagamento da Società 2a S.p.A. prima di versarli nel contesto dell’operazione Società 1, da cui il danno. Inoltre, il MPC osserva che le sentenze del Liechtenstein sono di natura civile e che non hanno rilevanza né a livello penale, né nel contesto del caso in esame. Il MPC fa infine notare che qualsiasi questione in merito all’origine illecita dei fondi non è da approfondire a livello di questioni pregiudiziali, bensì nel merito (cl. SK p. 7.483.720.8 e seg. e 17). Il rappresentante dell’accusatrice privata considera dal canto suo che le sentenze del Liechtenstein prodotte non parrebbero definitive o cresciute in giudicato. Inoltre, la richiesta di estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata è stata affrontata già diverse volte e la sua qualità è sempre stata confermata, in quanto ha avuto luogo una surrogazione ex lege in applicazione della legge Marzano (cl. SK p. 7.483.720.11 e segg.). Egli, pur ritenendo la produzione del comunicato stampa ininfluente, si rimette al giudizio della Corte (cl. SK p. 7.483.720.18). 2.2 In merito alla seconda questione pregiudiziale relativa all’istanza di dissequestro della quota parte di 1/2 del terreno in Brasile appartenente a A., la difesa sostiene

- 14 - SK.2019.50 che tale terreno è stato acquistato in un’epoca in cui eventuali reati sarebbero prescritti; tale terreno genera oggi tasse e spese in Brasile a carico di A. senza che egli ne possa beneficiare o lo possa vendere. A mente della difesa, se questo bene non è confiscabile perché qualsiasi reato sarebbe prescritto, non è neppure possibile considerare l’eventualità di un risarcimento compensatorio (cl. SK p. 7.483.720.15). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene invece che questa istanza di dissequestro non possa essere trattata nel quadro delle questioni pregiudiziali. Infatti, pur essendo effettivamente prescritti gli atti di riciclaggio di cui ai capi d’accusa n. 1.1.101 e n. 1.1.102, il terreno entra in linea di conto per un risarcimento equivalente (cl. SK p. 7.483.720.9). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 2.3 In merito alla terza questione pregiudiziale relativa all’istanza di improcedibilità per i capi d’accusa riferiti al Liechtenstein, la difesa fa valere che all’epoca dei fatti in Liechtenstein l’autoriciclaggio non era penalmente perseguibile in virtù del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein in vigore al momento dei fatti (2002- 2004) e che, in virtù dell’art. 86 cpv. 2 AIMP e del principio della lex mitior, il diritto straniero si applica se esso risulta più favorevole. Nel caso di specie, quindi, A. non avrebbe commesso alcun illecito in Liechtenstein e, pertanto, non dovrebbe essere perseguito in Svizzera. La difesa dell’imputato fa valere questa questione in via pregiudiziale per motivi di economia processuale. A suo dire infatti tali capi d’accusa non necessiterebbero di alcun atto istruttorio specifico poiché infondati (scritto 5 ottobre 2021 dell’avv. Timbal, cl. SK p. 5.483.521.221 e segg.; p. 7.483.720.15 e segg.). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che questa questione sia da affrontare nel merito e non in sede di questioni pregiudiziali, ricordando anche che l’autorità di perseguimento penale svizzera è competente per il perseguimento degli atti commessi in Liechtenstein in virtù della richiesta di assunzione del procedimento penale presentata dalle autorità penali del Liechtenstein e accolta dall’Ufficio federale di giustizia l’11 agosto 2008. Inoltre, secondo la Procura federale, il testo del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein in vigore al momento dei fatti contestati è chiaro e prevede una non punibilità unicamente se il reo è già stato condannato per il reato a monte, cosa non avvenuta nel caso di specie poiché A. si trova ancora sub iudice in Italia (cl. SK p. 7.483.720.9 e seg.). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14).

- 15 - SK.2019.50 2.4 In merito alla quarta questione pregiudiziale relativa alla richiesta di acquisizione agli atti della relazione del prof. H., la difesa considera questa relazione importante per l’analisi della fattispecie e per la ricostruzione dei movimenti. Inoltre, tale rapporto è stato già ammesso e discusso nei procedimenti italiani in Italia e può essere utile ai fini dell’accertamento della verità processuale relativa al reato a monte del riciclaggio (cl. SK p. 7.483.720.5 e segg.). Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene invece che la relazione del prof. H. rappresenti una mera allegazione di parte, poiché tale esperto è il perito della difesa nei procedimenti italiani, e chiede quindi di non ammetterlo agli atti. Inoltre, a mente della Procura federale, l’asserita vantaggiosità in termini di costi delle operazioni con Società 2 non è rilevante per il procedimento in Svizzera in considerazione della costante giurisprudenza del Tribunale federale (cl. SK p. 7.483.720.10 e seg.). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 2.5 In merito alla quinta questione pregiudiziale relativa all’istanza di improcedibilità per impossibilità di definire l’accusa per violazione del principio accusatorio, secondo la difesa, la mancata indicazione da parte del Ministero pubblico della Confederazione, a seguito della richiesta della Corte del 17 settembre 2020, dell’importo esatto dell’imputazione tenendo conto dell’intervento della prescrizione per diversi capi d’accusa non permette né alla difesa, né alla Corte di ben determinare il perimetro dei fatti imputati a A. La difesa chiede a titolo subordinato di limitare l’accusa ai movimenti relativi all’operazione Società 1, che caratterizzano principalmente il periodo non ancora prescritto e che ammontano a circa USD 18 milioni (cl. SK p. 7.483.720.4 e seg. e 15 e seg.).

- 16 - SK.2019.50 Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che, come la precedente Corte del Tribunale penale federale anche il Tribunale federale non ha rilevato alcuna violazione del principio accusatorio con riferimento all’atto d’accusa, in cui sono esplicitamente indicate tutte le movimentazioni, comprensive di data, luogo, importi e conti di partenza e di destinazione (cl. SK p. 7.483.720.11 e 17). Il rappresentante dell’accusatrice privata aderisce alle motivazioni addotte dal Ministero pubblico della Confederazione (cl. SK p. 7.483.720.14). 3. La Corte si è pronunciata come segue in merito alle questioni pregiudiziali (cl. SK p. 7.483.720.18 e segg.): 3.1 L’istanza di estromissione di Società 2a S.p.A. quale accusatrice privata è respinta. Dalla documentazione prodotta agli atti dall’avv. Paparelli in data 31 marzo 2016 (cl. SK.2015.24 p. 482.561.75 e segg.), nonché dai pareri legali trasmessi sempre dall’avv. Paparelli in sede di dibattimento SK.2015.24 (cl. SK.2015.24 p. 482.925.212-232), risulta che nel contesto della procedura di fallimento, in applicazione delle normative italiane, in particolar modo della cosiddetta legge Marzano (introdotta con il Decreto legge del 23 dicembre 2003, n. 347 e successive modifiche), la nuova (costituita) Società 2a S.p.A. è succeduta, in veste di “Assuntore”, nelle posizioni giuridiche – rilevandone i diritti e gli obblighi – delle società del Gruppo Società 2, poste in amministrazione straordinaria, le quali sono poi state sciolte e cancellate dal registro delle imprese. Dai pareri legali sopra menzionati risulta che l’assuntore – ovvero la nuova Società 2a S.p.A. – è considerato un successore a titolo universale, e quindi ha diritto al subentro in tutti i diritti e gli obblighi delle entità legali soggette alla procedura di amministrazione straordinaria (cl. SK.2015.24 p. 482.925.219 e 231). Secondo l’art. 39 della legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004 (legge Marzano, integrata nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006), la procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. L’art. 8 comma 1bis della legge Marzano dispone che: “Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell’art. 4bis comma 11 del presente decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto il termine previsto dall’art. 79 del codice di procedura penale”.

- 17 - SK.2019.50 La procedura di amministrazione straordinaria è stata chiusa a fine 2015 (cl. SK.2015.24, p. 482.561.75-84, si tratta del Decreto reso dal Presidente della prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione del 3 novembre 2015 che dichiara l’estinzione del procedimento avente per oggetto l’impugnazione della Sentenza di omologa del concordato Società 2). A quel momento, il Commissario straordinario I. si era già costituito accusatore privato nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di A. in Svizzera (v. MPC p. 15.1). Nel caso concreto, Società 2a S.p.A. è subentrata alle previgenti accusatrici private non a seguito di disposizioni di natura negoziale, bensì sulla base dell’ordinamento fallimentare applicabile, paragonabile, quanto ad effetti, a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 197 e segg. LEF (v. sentenza del Tribunale federale 6B_557/2010 del 9 marzo 2011 consid. 7.2). In effetti, sulla scorta dell’ordinamento in questione, e segnatamente sulla base della legge Marzano (v. cl. SK.2015.24 p. 482.561.15 e segg.), è occorsa la surrogazione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica, attuale Società 2a S.p.A. Alla stessa deve pertanto essere riconosciuto lo status di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Nulla muta la Confidential settlement communication del 13 aprile 2009, sottoscritta tra le società del Gruppo Società 2 e Banca 1, secondo la quale le prime avrebbero ceduto alla seconda ogni loro pretesa. Al riguardo si rileva che tale accordo non concerne il procedimento penale aperto in Svizzera. Inoltre, secondo la dottrina, il danneggiato che cede il proprio credito ex art. 164 e segg. CO resta comunque danneggiato ex art. 115 CPP e se del caso spetterà al beneficiario della cessione fare valere il proprio credito nei confronti del primo in via civile (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 26 e segg. ad art. 115 CPP). L’eccezione dell’art. 121 cpv. 2 CPP vale infatti soltanto per chi subentra per legge nei diritti del danneggiato e non per chi subentra mediante negozio giuridico (v. DTF 140 IV 162 consid. 4.9.5). Ad ogni modo, per costituire una valida rinuncia, la stessa dovrebbe essere stata fatta in maniera conforme all’art. 120 cpv. 1 CPP, ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie. Le due sentenze del Liechtenstein, prodotte in data odierna, ancorché ininfluenti per la decisione circa la qualità di accusatore privato da Società 2a S.p.A., vengono annesse agli atti in quanto non procrastinano lo svolgimento del processo e la loro utilità potenziale per il merito della causa non può essere esclusa. Il comunicato stampa, la cui utilità potenziale non può essere a sua volta esclusa a priori, viene annesso agli atti, in quanto non procrastina, tra l’altro, lo svolgimento del processo.

- 18 - SK.2019.50 3.2 L’istanza volta a pronunciare preliminarmente il dissequestro della quota parte di 1/2 dell’immobile sito in Brasile, è respinta. La Corte rileva che l’istanza di dissequestro non costituisce, nel caso di specie, una questione pregiudiziale. La stessa non impedisce la prosecuzione del dibattimento, di conseguenza non deve essere decisa preliminarmente. La questione dell’eventuale dissequestro della quota parte di 1/2 dell’immobile in Brasile sarà oggetto di esame nell’ambito delle valutazioni del merito. 3.3 L’istanza volta a pronunciare preliminarmente l’improcedibilità per i capi d’accusa commessi nel Liechtenstein è respinta. Tale richiesta non costituisce una questione pregiudiziale, non impedendo la stessa la prosecuzione del dibattimento. L’istanza implica inoltre un’analisi della fattispecie che la Corte ritiene di dover trattare nel merito. In particolare, la questione a sapere se il § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein invocato dalla difesa di A. sia applicabile non costituisce una questione da esaminare pregiudizialmente. Si tratta infatti di stabilire se, e se sì quale, diritto estero sia da applicare e incida, se del caso, sulle imputazioni oggetto dell’atto d’accusa. 3.4 La relazione di analisi e ricostruzione 8 luglio 2021 del prof. H. viene acquisita agli atti, dal momento che, di primo acchito, non si può negare una sua possibile utilità potenziale, non ravvisando la Corte neppure alcun abuso di diritto da parte della difesa. Tale acquisizione non procrastina lo svolgimento del dibattimento. Annettere tale documento non è in contraddizione con la reiezione della domanda di sentire il prof. H. come testimone, visto che qui si tratta semplicemente di acquisire un documento. 3.5 Non vi è violazione del principio accusatorio poiché i capi d’imputazione oggetto del processo sono quelli già indicati dal Tribunale federale, ovvero dal capo d’accusa n. 1.1.291, capi d’imputazione perfettamente chiari a A. / alla sua difesa, tanto è che l’atto d’accusa di cui si tratta oggi è il medesimo già oggetto del processo nell’anno 2016. Il fatto che il MPC non abbia aggiornato l’importo come richiesto dalla Corte non ha un impatto sotto il profilo della comprensione da parte dell’imputato / della sua difesa, sulle imputazioni, del resto la stessa difesa oggi in aula ha evocato come già i USD 52,4 milioni indicati nell’atto d’accusa sarebbero stati errati, circostanza che non ha però impedito a A. / alla sua difesa di debitamente prepararsi per il primo processo. Di conseguenza non può l’importo, che l’accusa non ha aggiornato contrariamente alla richiesta di questo Tribunale, costituire un impedimento per l’esercizio della difesa: tale questione verrà evidentemente esaminata nel merito da parte della Corte giudicante. Non va pur tuttavia sottaciuto che il difficilmente compren-

- 19 - SK.2019.50 sibile mancato aggiornamento da parte del MPC non facilita certamente l’istruttoria dibattimentale. Ciò detto, l’istanza di improcedibilità, così come formulata, sia nella via principale, che nella via subordinata, viene respinta.

II. Competenza – diritto applicabile – rinvio dal Tribunale federale – eccezioni sollevate dalla difesa 1. Competenza La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere di apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e 305bis n. 3 CP nonché art. 23 e seg. CPP). 2. Diritto applicabile 2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato

- 20 - SK.2019.50 posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1471 e segg., 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, si deve comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1). 2.3 I reati che vengono imputati a A. sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli elementi costitutivi dei reati e le relative comminatorie di pena sono rimasti invariati. 2.4 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio del Codice penale (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Tale normativa si prefiggeva, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità ha cessato infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4181, 4193).

- 21 - SK.2019.50 2.5 Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016 prevede, giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP, che i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale qualificato (RU 2015 1389; FF 2014 563). Tale modifica non interessa tuttavia il caso in esame. 2.6 Il difensore di A., con scritto 5 ottobre 2021 (cl. SK p. 5.483.521.221-226), ha presentato un’istanza di improcedibilità per i capi d’accusa di riciclaggio aggravato relativi agli episodi di autoriciclaggio commessi nel Liechtenstein, tutti riconducili all’imputato e avvenuti presso istituti bancari o studi professionali di Vaduz. Si tratta dei seguenti capi d’accusa: 1.1.293, 1.1.328, 1.1.329, 1.1.330, 1.1.356, 1.1.358, 1.1.359, 1.1.361, 1.1.365, 1.1.367, 1.1.368, 1.1.374, 1.1.375, 1.1.380, 1.1.382, 1.1.383, 1.1.397, 1.1.402, 1.1.414, 1.1.420, 1.1.422, 1.1.425, 1.1.432, 1.1.433, 1.1.434, 1.1.435, 1.1.436, 1.1.437, 1.1.439, 1.1.440, 1.1.442, 1.1.447, 1.1.450, 1.1.451, 1.1.452, 1.1.453, 1.1.454, 1.1.470, 1.1.471, 1.1.476, 1.1.477, 1.1.478, 1.1.480, 1.1.481, 1.1.484, 1.1.485, 1.1.486 e 1.1.487. Egli fa valere che la Procura di Stato del Principato del Liechtenstein aveva aperto un’inchiesta in Liechtenstein proprio per queste imputazioni; la stessa è stata poi assunta dal MPC. Il difensore dell’imputato ritiene che i capi d’imputazione sopra indicati siano da estromettere dal presente procedimento perché episodi di autoriciclaggio di denaro, comportamento che era penalmente escluso dal tenore del § 165 cpv. 5 del Codice penale del Liechtenstein del 24 giugno 1987 (FL-vCP; Landesrecht [LR] 311.0) in vigore fino al 28 febbraio 2009, e quindi al momento dei fatti. In considerazione del fatto che nel caso di specie il diritto straniero sarebbe più favorevole, visto che all’epoca dei fatti la punibilità dell’autoriciclaggio era esclusa, l’art. 86 cpv. 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP; RS 351.1) imporrebbe l’applicazione del diritto del Liechtenstein. Ne consegue quindi che, a mente della difesa, queste imputazioni relative al Liechtenstein dovrebbero essere escluse dal procedimento. A sostegno della sua tesi, il difensore d’ufficio dell’imputato ha prodotto un estratto della sentenza dello Staatsgerichtshof Fürstentum Liechtenstein (StGH) 2014/37 consid. 6.3, nonché una copia del § 165 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009). In aula il difensore di A. ha ribadito la propria richiesta.

- 22 - SK.2019.50 La richiesta è stata formulata quale questione pregiudiziale, respinta in aula dalla Corte, che ha ritenuto doverla trattare nel merito (v. supra consid. I.3.3). Il § 165 del Codice penale del Liechtenstein attualmente in vigore (FL-CP) prevede il reato di riciclaggio di denaro (Geldwäscherei), come da titolo marginale. Il tenore attuale del § 165 FL-CP è stato fissato il 1° luglio 2019 dalla legge del 28 febbraio 2019 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt [LGBl] 2019/122). Il tenore del § 165 FL-CP in vigore tra il 19 dicembre 2000 e il 27 luglio 2007, quindi al momento dei fatti, è il seguente: “§ 165 StGB Geldwäscherei 1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Vergehen nach § 278d oder nach den §§ 304 bis 308 oder einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, insbesondere indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die wahre Beschaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das Eigentum oder sonstige Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnisse über sie, ihre Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 2) Wer Vermögensbestandteile, die aus einem Verbrechen, einem Vergehen nach § 278d oder nach den §§ 304 bis 308 oder einem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz eines anderen herrühren, an sich bringt, in Verwahrung nimmt, sei es, um diese Vermögensbestandteile lediglich zu verwahren, diese anzulegen oder zu verwalten, solche Vermögensbestandteile umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 3) Wer die Tat in Bezug auf einen 75 000 Franken übersteigenden Wert oder als Mitglied einer Bande begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei verbunden hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 4) Ein Vermögensbestandteil rührt aus einer strafbaren Handlung her, wenn ihn der Täter der strafbaren Handlung durch die Tat erlangt oder für ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen Vermögenswertes verkörpert. 5) Wegen Geldwäscherei ist nicht zu bestrafen, wer wegen Beteiligung an der Vortat bestraft wurde.

- 23 - SK.2019.50 6) Wer Bestandteile des Vermögens einer kriminellen Organisation (§ 278a) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, in Verwahrung nimmt, sei es, um diese Vermögensbestandteile lediglich zu verwahren, diese anzulegen oder zu verwalten, solche Vermögensbestandteile umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer die Tat in Bezug auf einen 75 000 Franken übersteigenden Wert begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen”. Come correttamente indicato dal difensore dell’imputato, il § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) prevedeva, fino al 31 dicembre 2008, quanto segue: “Wegen Geldwäscherei ist nicht zu bestrafen, wer wegen Beteiligung an der Vortat bestraft wurde”. La legge dell’11 dicembre 2008 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein (LGBl 2009/49) ha poi abrogato tale capoverso. Tale legge (cfr. LGBl 2009/49) ha modificato anche il resto del § 165 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009), che era già stato modificato sostanzialmente negli anni precedenti, in particolare attraverso la legge del 25 ottobre 2000 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein (LGBl 2000/256), in vigore dal 19 dicembre 2000, che aveva modificato il Codice penale del Liechtenstein in vigore fino al 18 dicembre 2000. Il § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) è stato introdotto con la legge del 25 ottobre del 2000 sulla modifica del Codice penale del Liechtenstein ed è entrato in vigore il 19 dicembre 2000. La lettera della legge, a mente della Corte e seguendo anche la giurisprudenza del Liechtenstein, si riferisce al privilegio dell’autore del reato a monte (Vortäterprivileg) di non venir condannato per riciclaggio di denaro qualora questi fosse già stato condannato per il reato a monte (cfr. StGH 2013/195 consid. 3.4). Si rileva quindi che questo specifico capoverso nulla ha a che fare con l’assenza di punibilità dell’autoriciclaggio, bensì con la garanzia per il reo di non essere punito doppiamente qualora fosse condannato già per il reato a monte (STOTTER, Das liechtensteinische Strafgesetzbuch (StGB), 2a ediz. 2008, p. 509; cfr. Bericht und Antrag der Regierung del 23 maggio 2000 N 56/2000, p. 62). Oltre a ciò, a mente della Corte, il termine “bestraft” del § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) presuppone che l’autore del reato a monte sia stato condannato definitivamente al fine di escludere una sua punibilità per il reato di riciclaggio di denaro (presa di posizione del Governo del Liechtenstein del 10 ottobre 2000, cfr. STOTTER, op. cit. p. 512).

- 24 - SK.2019.50 Come noto, la posizione di A. è ora sub iudice in territorio italiano. Con il che, il riferimento della difesa alle norme di cui sopra non trova applicazione. L’autoriciclaggio, come rilevato correttamente dal difensore dell’imputato, tuttavia, non ha sempre costituito reato nel Principato del Liechtenstein. Infatti, il § 165 FL-vCP (in vigore fino al 18 dicembre 2000) prevedeva che fosse punito unicamente chi commetteva riciclaggio di denaro con proventi di un reato a monte commesso da terzi (“Verbrechen eines anderen”). In questo senso, l’autoriciclaggio in Liechtenstein non era in nessun modo punibile fino al 18 dicembre 2000. In seguito, la modifica di legge intervenuta il 19 dicembre 2000 (LGBl 2000/256) ha modificato il § 165 FL-vCP (in vigore fino al 18 dicembre 2000) distinguendo in due capoversi differenti due diverse tipologie di atti di riciclaggio di denaro. Il nuovo cpv. 1 (in vigore dal 19 dicembre 2000) punisce gli atti di riciclaggio volti a dissimulare o a occultare i beni patrimoniali ottenuti da un reato a monte o a nasconderne l’origine, in particolare fornendo false dichiarazioni sulla loro origine, sulla loro vera natura, sui diritti di disposizione su di essi o sul luogo in cui si trovano, e questo a prescindere dall’autore del reato a monte. Il nuovo cpv. 2 (in vigore dal 19 dicembre 2000), invece, punisce chiunque prenda possesso o tenga in custodia, al solo scopo di custodire, investire o gestire, o converta, realizzi o traferisca a terzi valori patrimoniali derivanti da un reato a monte commesso da un’altra persona. In questo senso, dalla modifica del FL-vCP intervenuta il 19 dicembre 2000, come espresso chiaramente dalla lettera della norma e come anche confermato dalla giurisprudenza, l’autoriciclaggio è diventato punibile se legato alla dissimulazione o all’occultamento dei beni di natura patrimoniale provenienti da un reato a monte. Infatti, nella precedente versione, in vigore fino al 18 dicembre 2000, era indicato chiaramente quale elemento oggettivo di reato che i valori patrimoniali soggetti a riciclaggio dovevano provenire per forza da un reato a monte commesso da terzi (“aus dem Verbrechen eines anderen herrühren”, cfr. LGBl 1999/44 e LGBl 1996/64; cfr. giurisprudenza del 1999 citata in STOTTER, op. cit. p. 531 e seg.). Come indicato dalla giurisprudenza, quindi, dal 19 dicembre 2000 solamente l’autoriciclaggio relativo ad atti di mera gestione e custodia di beni patrimoniali provenienti da un reato a monte commesso dallo stesso autore del riciclaggio non era punibile (StGH 2013/195 consid. 3.4), e questo fino alla modifica di legge intervenuta il 1° marzo 2009. Invece, l’autoriciclaggio commesso tramite atti di occultamento e dissimulazione dei fondi di origine illecita risulta perseguibile già dal 19 dicembre 2000 (StGH 2013/195 consid. 3.4), come anche ne consegue

- 25 - SK.2019.50 pacificamente dal testo legale, in cui nel § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009) non vi è alcun riferimento a un reato commesso da terzi (abrogazione di “eines anderen”), come invece si evince palesemente dalla lettera del § 165 cpv. 2 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009) (mantenimento di “aus einem Verbrechen […] eines anderen herrühren”). In seguito alla modifica del FL-CP del 1° marzo 2009, anche dal cpv. 2 è stata rimossa questa precisazione, rendendo l’autoriciclaggio un reato a tutti gli effetti, a prescindere dal comportamento dell’autore (StGH 2013/195 consid. 3.4). La giurisprudenza relativa all’autoriciclaggio citata da STOTTER nel suo commentario, in cui si indica che nessuno può essere il “riciclatore” di se stesso (cfr. STOT- TER, op. cit. p. 531 e seg.), è anteriore alla modifica del 19 dicembre 2000 e quindi non entra in linea di conto per l’analisi della norma in vigore tra il 2000 e il 2009. Inoltre, la giurisprudenza citata dalla difesa di A. è relativa a un caso di § 165 cpv. 2 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009), secondo cui, correttamente, non era perseguibile per autoriciclaggio il reo che aveva semplicemente gestito e amministrato attraverso atti di riciclaggio il provento del proprio reato a monte, e questo fino al 28 febbraio 2009. Oltretutto, si evince chiaramente dalla lettera del § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009), come anche dall’attuale tenore, che la comunicazione di false informazioni come elemento oggettivo di reato sia inserito a titolo meramente esemplificativo (introdotto da “insbesondere”), o per le meno che sia di natura alternativa e non cumulativa. In questo senso, l’elemento oggettivo di reato sarebbe già soddisfatto con atti di occultamento e dissimulazione perpetrati dall’autore di autoriciclaggio. Nel caso di specie, a A. viene rimproverato di avere agito in modo da occultare e dissimulare l’origine dei fondi che sono transitati anche nel Liechtenstein e che fanno oggetto della richiesta di improcedibilità del suo difensore. Visto quanto precede, la richiesta della difesa di A. non trova accoglimento, in virtù in particolare del fatto che il citato § 165 cpv. 5 FL-vCP (in vigore fino al 28 febbraio 2009) è relativo unicamente al Vortäterprivileg ed a una questione di doppia punibilità e non entra comunque in linea di conto poiché l’imputato A. non è ancora stato condannato (bestraft) e la sua posizione risulta ancora sub iudice in Italia. Inoltre, il reato di autoriciclaggio risulta già perseguibile penalmente a partire dal 19 dicembre 2000 ex § 165 cpv. 1 FL-vCP (nel suo tenore fino al 28 febbraio 2009), quindi relativo ad atti di occultamento e dissimulazione, come pacifico dalla lettera della norma all’epoca dei fatti e dalla giurisprudenza del Liechtenstein.

- 26 - SK.2019.50 3. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale 3.1 Giusta l’art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L’Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l’eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l’autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l’art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007 consid. 3.1 con rinvii; MEYER/DORMANN, Basler Kommentar, 2a ediz. 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l’intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011 consid. 1.1.2). 3.2 In casu, preso atto del contenuto della sentenza del Tribunale federale, delle indicazioni espresse in seno ai rinvii (indicate di seguito), nonché della conseguente necessità di pronunciarsi su punti su cui la Corte penale non si era a suo tempo espressa, risulta pacifica l’esigenza di tenere un nuovo dibattimento. 3.3 In concreto, nella sua sentenza 6B_993/2017 del 20 agosto 2019, il Tribunale federale dopo aver confermato l’abbandono del procedimento per titolo di truffa a seguito di intervenuta prescrizione (e ritenuto di conseguenza superfluo analizzare la questione a sapere se sia stata ritenuta a torto o a ragione una violazione della riserva di specialità), ha dapprima approfonditamente analizzato l’accusa di riciclaggio di denaro aggravato formulata dal MPC nei confronti di A. ed in seguito l’accusa di istigazione alla falsità in documenti. L’Alta Corte ha annullato la sentenza del TPF del 30 gennaio 2017, nella misura in cui ha abbandonato il procedimento in relazione all’accusa di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa da

- 27 - SK.2019.50 n. 1.1.291 a n. 1.1.501 e prosciolto A. dall’accusa di istigazione alla falsità in documenti di cui al capo d’accusa n. 1.2.5, annullando nel contempo la pena, le spese processuali e gli indennizzi, come pure i sequestri, e meglio come indicato nei considerandi che seguono. 3.3.1 L’accusa di riciclaggio di denaro aggravato a. La prescrizione Chinandosi preventivamente sull’aspetto relativo alla prescrizione di tale reato, l’Alta Corte ha constatato l’intervenuta prescrizione (intervenuta nelle more della procedura ricorsuale, v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.1) per i capi d’accusa da n. 1.1.190 a n. 1.1.290, procedendo all’esame delle censure ricorsuali in punto ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501 e sottolineando che i fatti per i quali è intervenuta la prescrizione possono essere presi in considerazione per la valutazione dell’illiceità di quelli successivi (sentenza del Tribunale federale 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 7.2). In merito va posto in risalto che il capo d’accusa n. 1.1.291 si riferisce ad un’operazione di prelievo di denaro in contante che sarebbe avvenuta a Lugano, presso la cassetta di sicurezza n. 53 aperta presso Banca 12 (ora Banca 13) in data 2 ottobre 2002. Il capo d’accusa precedente, n. 1.1.290, si riferisce ad un prelievo in contanti dal conto n. c1 presso Banca 12, che parimenti sarebbe avvenuto in data 2 ottobre 2002. Ne discende che pure tale capo d’accusa non risulta essere prescritto. La questione è stata sottoposta alle parti in sede di dibattimento in data 19 ottobre 2021, le quali hanno dichiarato di acconsentire all’ammissione di tale capo d’accusa all’esame della Corte (cl. SK p. 7.483.731.38). b. L’aggravante generica Analizzando il reato di riciclaggio di denaro sotto l’aspetto dell’aggravante generica, il Tribunale federale ha dapprima ricordato che l’art. 305bis n. 2 CP non enumera in modo esaustivo i casi gravi di riciclaggio di denaro e che ulteriori costellazioni sono immaginabili, purché il comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, di una gravità analoga a quella degli esempi forniti dalla norma, che fungono da parametro di giudizio, ovvero l’organizzazione criminale, la banda ed il mestiere. Il Tribunale federale ha poi ricordato di avere ritenuto solo in due casi l’aggravante generica del riciclaggio di denaro, e meglio

nella sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 (relativa ad un avvocato) e nella sentenza 6B_461/2018 del 24 gennaio 2019, quest’ultima, peraltro, non ancora emanata al momento della sentenza del TPF del 30 gennaio 2017. L’Alta

- 28 - SK.2019.50 Corte ha ritenuto poco convincente da un lato il metodo adottato dal TPF di apparente esclusiva comparazione (quasi sussunzione) con la sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 e dall’altro le conclusioni tratte, poiché, pur avendo riconosciuto un’intensità temporale degli atti di riciclaggio simile a quella della menzionata giurisprudenza e l’importante entità degli affari, esso avrebbe posto l’accento sull’assenza di un reddito proveniente dall’attività di riciclaggio in quanto tale, disattendendo però che l’avvocato della menzionata giurisprudenza aveva riciclato per conto di terzi, mentre A. risulta accusato di avere riciclato soprattutto (ma non solo) per conto proprio. Secondo il Tribunale federale, il TPF ha violato il diritto di essere sentito del MPC, in primo luogo negligendo di considerare i costi connessi al riciclaggio di denaro ed omettendone qualsiasi accertamento al riguardo. Qualora il mestiere di C. (riconosciuto autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato anche perché commesso per mestiere con sentenza del 9 dicembre 2013 emanata con rito abbreviato) fosse stato finanziato da A., potrebbero sussistere gli estremi per ammettere la forma generica, non vedendosi motivo alcuno per il quale chi fa il mestiere di riciclaggio dovrebbe essere trattato diversamente da colui che alimenta tale mestiere, beneficiando dell’attività vanificatoria. In secondo luogo il TPF ha omesso di pronunciarsi sull’aspetto relativo all’investimento del prodotto del reato a monte, che avrebbe permesso a A. di trarre un profitto illecito maggiore come ad esempio nell’operazione “Società 1”. Richiamando la sentenza DTF 128 IV 117, il Tribunale federale ha ritenuto che, qualora si accertasse che tali investimenti perseguivano (anche) lo scopo di occultare il provento di un crimine pregresso, decadrebbe la conclusione per cui l’ampio uso di costrutti opachi sarebbe da ricondurre al reato a monte, perché sarebbe funzionale anche al riciclaggio in quanto tale. Operazioni finanziarie particolarmente opache sul piano internazionale possono giustificare, insieme ad altri elementi, l’applicazione dell’aggravante generica. Il TPF ha inoltre omesso di chinarsi sulla “macchina da riciclaggio” messa in piedi e perfezionata da A., con il coinvolgimento di numerosi prestanomi, professionisti finanziari e l’utilizzo di molteplici società di comodo, che, se accertata, sarebbe sintomatica di particolari energia e tenacia criminali, rivelatrice di un’articolata attività e di un elevato potenziale di dissimulazione.

- 29 - SK.2019.50 Violazione del diritto di essere sentito è data infine pure dal fatto che il TPF è rimasto silente circa il fatto che A. si sarebbe prestato a riciclare anche per conto dei suoi presunti correi, così come sul fatto che egli avrebbe sfruttato le possibilità legali-fiscali per far riemergere i valori patrimoniali di origine criminale (valori oggetto di scudo fiscale). In assenza dei summenzionati elementi, il Tribunale federale ha rilevato di non poter valutare se l’art. 305bis n. 2 CP sia stato correttamente applicato. c. L’aggravante della banda Dopo avere ricordato la nozione di banda, il Tribunale federale ha ritenuto non tutelabile la conclusione del TPF, in base alla quale per quanto attiene ai sodalizi “A. – C.”, nonché “A. – B.”, l’atto d’accusa difetterebbe della necessaria precisione, in mancanza di un rinvio a complessi fattuali specifici e costituirebbe violazione del principio accusatorio. Per l’Alta Corte, benché al momento di esporre gli elementi della banda, l’atto d’accusa non precisi esplicitamente quali operazioni sarebbero state commesse dalle rispettive bande, dalla lettura complessiva dello stesso è possibile identificarle senza particolari difficoltà. La descrizione dei due sodalizi criminali contiene i criteri per individuare i singoli capi d’accusa che adempirebbero anche l’aggravante delle distinte bande, ovvero tutti i conti nella disponibilità immediata o mediata di A., presso due precise banche, rispettivamente i conti di cui B. era titolare e/o risultava essere beneficiario economico. Il Tribunale federale ha ritenuto non poter vagliare nel merito l’accusa relativa all’aggravante delle due citate bande e neppure l’obiezione di A., per cui tale accusa concernerebbe atti sostanzialmente identici a quelli per i quali è già stata negata l’aggravante della banda con sentenza 6B_535/2014, senza che il TPF si sia prima pronunciato al riguardo. Il Tribunale federale ha per contro ritenuto sufficiente la motivazione relativa alle due ulteriori bande “A. – J.” e “A. – F.”, con la quale il TPF ha escluso l’aggravante della banda (non intravvedendo la volontà degli interessati di associarsi nell’ottica di commettere insieme diverse infrazioni indipendenti, che vada oltre la mera correità, e neppure quell’intensità, quel grado di organizzazione e di ripartizione dei ruoli richiesta dalla giurisprudenza), ritenendo contemporaneamente di carattere appellatorio le critiche ricorsuali del MPC in merito.

- 30 - SK.2019.50 d. L’aspetto soggettivo Per stabilire se A. sapesse o dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali oggetto delle imputazioni di riciclaggio di denaro, il TPF ha ritenuto determinante esaminare il grado della sua consapevolezza quanto allo stato di decozione del gruppo Società 2. In tale ambito esso ha constatato che le sentenze di condanna svizzere ed italiane agli atti, nulla contengono relativamente a tale consapevolezza. Neppure ha scorto dalle ulteriori risultanze predibattimentali e dibattimentali, elementi circa la conoscenza di A. della situazione involutiva del gruppo Società 2, intravvedendo invece nell’operazione di investimento in titoli obbligazionari di una società riconducibile al gruppo (effettuata per un importo di poco inferiore ai 20 milioni di Dollari, nell’imminenza del tracollo del gruppo), un elemento indicativo piuttosto dell’assenza di consapevolezza di A. circa lo stato di decozione del gruppo. Il Tribunale federale ha ritenuto, da un lato, che se tale modo di procedere può essere applicato alla verifica dell’esistenza del reato di usura quale reato a monte (che presuppone, in base all’art. 157 CP, in particolare lo sfruttamento di uno stato di bisogno di una persona, che può essere anche una persona giuridica), così non è per il reato di amministrazione infedele ex art. 158 CP, parimenti previsto dall’atto d’accusa quale reato a monte. Con riferimento all’usura, inoltre, il TPF ha omesso di chinarsi sulle molteplici dichiarazioni di K., che si è più volte espresso su quello che poteva sapere A. sulle condizioni del gruppo Società 2, violando con ciò il divieto dell’arbitrio nell’accertamento dei fatti. Anche per quanto attiene all’acquisto dei titoli obbligazionari, il TPF ha omesso di considerare le dichiarazioni rilasciate dallo stesso A. al dibattimento, secondo cui l’acquisto dei bond era una condizione posta da Banca 1 per ristrutturare l’operazione di finanziamento “Società 1”, ciò che relativizza di molto il ritenuto riscontro di “segno opposto”. Nulla è dato di sapere inoltre sulle ragioni per le quali egli abbia tenuto i titoli (per scelta o per difficoltà nel trovare nuovi acquirenti). Per l’Alta Corte dunque, la conclusione del TPF per cui A. non sapesse, né dovesse presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali, da un lato, poggia su una valutazione delle prove arbitraria perché incompleta, non tenendo conto senza valida ragione di elementi probatori importanti suscettibili di modificare tale conclusione. Dall’altro, viola i combinati disposti di cui agli art. 158 CP e 305bis CP, la realizzazione dell’amministrazione infedele, quale reato a monte, non esigendo una consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo Società 2.

- 31 - SK.2019.50 e. Il crimine a monte L’Alta Corte, richiamando le formulazioni di cui al considerando relativo all’aspetto soggettivo (v. sentenza di rinvio 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.6.4 e 4.5), ha ritenuto errate le conclusioni del TPF, per il quale sia l’amministrazione infedele che l’usura non risulterebbero realizzate, data l’assenza di consapevolezza circa lo stato di decozione del gruppo Società 2 e ritenendo, su tale base, in particolare per l’usura, che A. non potesse dunque recepire lo stato di bisogno in cui versava il gruppo, mentre per quanto attiene all’amministrazione infedele, data l’assenza di un concorso dell’extraneus A. con gli intranei, con il fine ultimo di porre in essere condotte distrattive a danno del gruppo. Per il Tribunale federale mal si comprende come il TPF possa ritenere non dati gli elementi costitutivi delle fattispecie penali in presenza di decisioni italiane di condanna, cresciute in giudicato, relative ai reati a monte emanate nei confronti dei vertici del gruppo, nonché di J. e C. Che i reati a monte, ha precisato l’Alta Corte, non siano eventualmente imputabili a A., è questione distinta da quella di sapere se sussiste un antefatto penalmente rilevante e se costituisca un crimine secondo il diritto svizzero. Arbitrario è infine pure il dubbio espresso dalla Corte circa il nesso tra il crimine a monte ed i vantaggi economici pervenuti in Svizzera, non avendone spiegato i motivi e non avendo valutato quanto evidenziato nel rapporto degli esperti finanziari del MPC. f. Conclusioni Il Tribunale federale ha ritenuto dunque, in sunto, contrario al diritto l’abbandono del procedimento in relazione ai capi d’accusa da n. 1.1.291 a n. 1.1.501 ed invitato il TPF a chinarsi nuovamente sulle imputazioni di riciclaggio di denaro aggravato (nella forma generica e in quella della banda per quanto concerne i sodalizi “A. – C.” e “A. – B.”) ed a pronunciarsi sugli elementi pertinenti sollevati dall’accusa, accertando i fatti determinanti dopo una compiuta valutazione delle prove. Qualora, in esito a tali accertamenti, risultassero dati gli estremi sia per riconoscere le aggravanti e sia per ammettere la realizzazione dell’aspetto soggettivo del reato in punto all’origine criminale dei valori patrimoniali, il TPF non potrà esimersi dall’esaminare nel dettaglio i singoli capi d’imputazione e determinare se costituiscano delle condotte vanificatorie ai sensi dell’art. 305bis CP.

- 32 - SK.2019.50 3.3.2 L’accusa di istigazione alla falsità in documenti Riguardo all’accusa di istigazione alla falsità in documenti, il TPF ha abbandonato il procedimento in relazione ai capi d’imputazione n. 1.2.1 e n. 1.2.2 per intervenuta prescrizione dell’azione penale ed ha prosciolto A. per i restanti capi d’accusa da n. 1.2.3 a n. 1.2.5. Il Tribunale federale ha constatato l’intervenuta prescrizione (nelle more della procedura dinanzi ad esso) per il capo d’accusa n. 1.2.3, confermato il proscioglimento per il capo d’accusa n. 1.2.4 e annullato il proscioglimento dal capo d’accusa n. 1.2.5 relativo all’istigazione alla falsità in documenti nei confronti di L. In punto a tale capo d’accusa il Tribunale federale ha ritenuto arbitraria la conclusione a cui è giunto il TPF, avendo esso omesso senza valide ragioni di considerare le dichiarazioni di J., che potrebbero essere, se ritenute attendibili, suscettibili di modificare l’esito del procedimento. In questa sede si rammenta che l’atto d’accusa 5 settembre 2013 (procedimento penale EAII.07.0139-PAS) rimproverava a A., tra l’altro, di avere intenzionalmente determinato B. ad attestare, contrariamente alla verità, sul formulario A relativo al conto n. c2 (intestato a A.) aperto presso Banca 2, di essere il beneficiario economico di tale relazione. A seguito di tale atto d’accusa, A. è stato riconosciuto, tra l’altro e per quanto di pertinenza ai fini del presente giudizio, quale autore colpevole di istigazione a falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014). Tale condanna è stata confermata dal Tribunale federale in data 5 gennaio 2016. 4. Eccezioni sollevate dalla difesa 4.1 La difesa di A. ritiene che nel caso di specie faccia difetto il reato a monte di bancarotta fraudolenta, per le ragioni che seguono. Per il diritto italiano, la sentenza dichiarativa di insolvenza rappresenta un elemento costitutivo dei reati fallimentari; ne consegue che tali reati si consumano unicamente al momento della declaratoria di insolvenza. Se l’insolvenza non viene dichiarata, i fatti commessi non sono rilevanti in termini di fattispecie di bancarotta e gli atti compiuti sino a quel momento non possono essere considerati distrattivi. Nel caso concreto, la quasi totalità delle condotte riciclatorie rimproverate a A., si sarebbero realizzate prima della consumazione del reato presupposto di bancarotta fraudolenta. Le movimentazioni dei fondi a lui imputate sarebbero in effetti state compiute in un’epoca in cui nessun reato fallimentare era stato commesso, non essendo ancora intervenute le sentenze dichiarative di insolvenza. Ne conseguirebbe che A. non può essere perseguito per tali condotte (arringa Avv. Soliani pag. 4 e segg., cl. SK. p. 7.483.721.929 e segg.).

- 33 - SK.2019.50 La tesi summenzionata era già stata avanzata dinanzi al Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_993/2017 del 20 agosto 2019 consid. 4.5.4). L’Alta Corte ha considerato che “le obiezioni dell’opponente A. si dipartono in parte da una giurisprudenza superata in materia di bancarotta fraudolenta del diritto italiano. Secondo gli sviluppi recenti della Quinta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione italiana, la dichiarazione del fallimento costituisce una condizione obiettiva (estrinseca) di punibilità del reato di bancarotta fraudolenta e non quindi un elemento costitutivo dello stesso (v. sentenza della Corte di Cassazione italiana, Sezione V penale, n. 13910 dell’8 febbraio 2017, in Il Foro italiano 2017 II pag. 365).” Per la difesa di A., il nuovo orientamento giurisprudenziale citato dal Tribunale federale (ed intervenuto dopo la decisione assolutoria del TPF del 30 gennaio 2017) nulla muterebbe ai termini della questione (arringa avv. Soliani, pag. 4 e seg., cl. SK p. 7.483.721.929 e seg.). 4.2 Il procedimento penale avviato dalle autorità inquirenti italiane nei confronti di A. per reati fallimentari è tuttora sub iudice presso il Tribunale di Parma. Saranno dunque tali giudici a stabilire se A. sia stato compartecipe o meno del reato fallimentare, che le autorità italiane considerano peraltro realizzato, date le condanne a carico di M. e K. Compito dello scrivente Collegio giudicante è quello di stabilire se i fondi pervenuti a A. abbiano un’originale criminale in base al diritto svizzero. Altrimenti detto, la Corte deve poter stabilire se le condotte descritte nell’atto d’accusa possano essere sussunte al reato di amministrazione infedele aggravata (oltre che di usura). È indubbio che gli atti sussumibili al reato di amministrazione infedele aggravata risulterebbero (qualora il reato fosse dato) realizzati al momento della loro commissione e che il reato si consumerebbe in epoca antecedente agli atti di riciclaggio imputati a A. Per queste ragioni, l’eccezione sollevata dalla difesa di A. deve essere respinta.

- 34 - SK.2019.50 III. Premesse generali 1. L’origine del dissesto Il comportamento penalmente rilevante di A., qui in esame, si iscrive nella ben più ampia vicenda legata al crollo finanziario del Gruppo Società 2. Pur costituendone lo stesso un capitolo indipendente, non pare possibile prescindere del tutto dalla vicenda principale ed in particolare da determinati aspetti storici ed oggettivi, sulla base dei quali occorrerà effettuare talune valutazioni, in particolare ad esempio in punto alla conoscenza degli istituti bancari e più specificatamente di Banca 1/A., della reale situazione in cui versavano le società del Gruppo. È parso dunque utile chinarsi sulla storia del Gruppo Società 2 ed a tal fine la Corte si è fondata sulla sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, che riprende le tappe principali riepilogate nella sentenza di primo grado 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma (sulle quali le parti non hanno interposto contestazione alcuna) e basate sugli accertamenti di Polizia giudiziaria, sulle valutazioni dei tecnici e sulle ampie dichiarazioni rilasciate da K. (direttore finanziario di Società 2 e braccio destro di M.) su tale argomento, queste ultime, accertate da entrambe le Corti quali univoche con le dichiarazioni di buona parte dei protagonisti dei fatti (sentenza 23 aprile 2012 della Corte d’Appello di Bologna, MPC p. 18.11.22838 e segg., sentenza 9 dicembre 2010 del Tribunale di Parma, MPC p. 18.11.21347 e segg., verbale K. del 23 dicembre 2003, MPC p. 12.67.1 e segg., verbale K. del 7 gennaio 2004, MPC p. 12.67.45 e segg., verbale K. del 19 novembre 2009, MPC p. 12.67.1741 e segg.). Fondata nel 1961 a U. da M. quale azienda alimentare a conduzione familiare, Società 2 si evolveva enormemente negli anni ‘70, legando il proprio marchio all’esplosione dei consumi di latte a lunga conservazione. L’azienda viveva anni di crescita sino al 1986, anno in cui, a causa dell’incidente nucleare di Chernobyl, veniva ritirato tutto il latte per timore della radioattività, con un danno di immagine ed economico notevole. Tale fatto (in concomitanza con un’operazione andata male e legata all’ambito televisivo), portava l’azienda a seri problemi, risolti poi nel 1990/1991 tramite aumento di capitale. Ad inizio anni ’90 il gruppo presentava un indebitamento complessivo pari a poco più di 100 milioni di Euro e gli enti finanziatori erano principalmente istituti bancari italiani. Fino al 1993/1994 la redditività poteva essere ritenuta – a mente di K. – soddisfacente. Iniziava tuttavia in quel periodo una fase di internalizzazione con acquisizione o costituzione di aziende, in particolare in Sudamerica. In effetti, già a metà degli anni ’90 le dimensioni del Gruppo apparivano notevolmente aumentate e ciò a seguito di importanti acquisizioni effettuate in Italia, in

- 35 - SK.2019.50 Brasile ed in altri Paesi del Sudamerica, nonché di un massiccio ingresso sul mercato statunitense e su quello argentino (oltre ai mercati ungherese e russo). I volumi di vendita, per contro, si riducevano a causa dei sistemi di distribuzione, che risultavano in quegli anni superati, sia per il mercato italiano, sia per quello sudamericano. Fino agli anni ‘80 l’azienda era stata in effetti estremamente all’avanguardia. In seguito però, le errate valutazioni sull’andamento dell’evoluzione dei supermercati (che contrariamente a quanto ritenuto da M., avevano preso sempre più piede in Italia e nel mondo, sostituendo i piccoli punti vendita), avevano portato al non adeguamento della rete distributiva di Società 2, con il risultato di una pesante perdita delle quote di mercato del marchio. Il conseguente scompenso tra, da un lato, costi di distribuzione e promozione e dall’altro, redditività, aveva eroso la potenzialità di reddito del prodotto, giungendo nel 1994 a perdite, poi proseguite nel tempo e divenute sempre più gravi. A mente di K., proprio tali fattori di errata gestione industriale e commerciale avevano avuto un’incidenza significativa sull’andamento del Gruppo, che non produceva la redditività necessaria al pagamento degli oneri finanziari e di eventuali investimenti. Concausa dell’andamento negativo, risultavano poi essere i budget errati sui volumi di vendita; venendo questi ultimi formulati in modo troppo ottimistico, portavano inesorabilmente a costi (pubblicità e promozioni, acquisto di materie prime, assunzione di personale) sproporzionati rispetto agli effettivi volumi di vendita. Ulteriori cause del risultato finale di default, venivano individuate nelle distrazioni operate da M. e famigliari, in rami estranei al Gruppo, quali ad esempio il ramo del turismo. A fine 1994, l’indebitamento complessivo del gruppo ammontava a circa 560 milioni di Euro, motivo per il quale, a metà anni ’90, così come riferito da K., veniva deciso, in seno ai vertici del Gruppo, di occultare le perdite del comparto sudamericano, con aggiustamenti apportati ai bilanci, quali ad esempio la sopravvalutazione dei beni posseduti. Prendeva avvio un’attività intensa e continua di falsificazione della contabilità. A fine anni ’90, a fronte di una situazione di forte squilibrio finanziario di Società 2a S.p.A. e delle sue controllate, la dirigenza del gruppo decideva di realizzare un’operazione di quotazione indiretta alla Borsa Valori di Milano, al fine di conseguire quelle risorse finanziarie necessarie per la sopravvivenza della società. A seguito di tale operazione, Società 2b S.p.A., società quotata in borsa, risultava controllata, tramite Società 30 S.p.A., da M. e dai suoi familiari. Al di sotto di

- 36 - SK.2019.50 Società 2b vi erano tutte le società controllate operative, finanziarie e di servizi, mentre al di sopra, vi erano una serie di società che facevano riferimento alla famiglia M. (cui facevano capo altre società operanti nel comparto agricolo, nel campo dei diritti poliennali di atleti e soprattutto nel settore del turismo). L’ondata espansiva proseguiva anche negli anni successivi, mentre il Gruppo iniziava a far capo anche ad istituti di credito internazionali, che seguivano le operazioni di acquisizione, e/o di emissioni obbligazionarie. Tali emissioni venivano effettuate soprattutto da parte delle controllate Società 2c BV e Società 2d, che facevano ricorso a siffatto strumento, per reperire i finanziamenti necessari alle acquisizioni. A fine 1998, per effetto di tutto quanto precede, l’indebitamento ammontava a circa 7,6 miliardi di Euro. Nel lungo periodo successivo, compreso tra la fine degli anni ’90 ed i primi del 2000, Società 2 effettuava ancora alcuni limitati investimenti in Italia, Sudamerica e Nord America, continuando l’incessante emissione di bonds. Parimenti venivano portate avanti operazioni di cosiddetta finanza strutturata, in modo particolare nel corso del 2002 e 2003, operazioni di impatto particolarmente significativo sui bilanci e sulle comunicazioni al mercato. Altra forma di finanziamento, che anche in questi anni continuava ad essere utilizzata ed incrementata, era quella dell’anticipazione di carta commerciale, prevalentemente con banche italiane. Per i consulenti cui ha fatto capo l’Autorità di primo grado italiana, il Gruppo si trovava già nei primi anni ’90, in base alle normative italiane, in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; peraltro si assisteva ad una costante evoluzione negativa del risultato economico. Ciononostante Società 2 informava falsamente il mercato finanziario, segnatamente comunicando di avere conseguito margini operativi lordi (ovvero effettivi flussi di liquidità disponibili per il rimborso dei debiti ed il pagamento degli oneri finanziari) di gran lunga superiori a quelli effettivamente realizzati. Per quanto concerne l’aspetto relativo strettamente alla liquidità del Gruppo, va però anche detto che, così come riferito da K. in più occasioni, le prime avvisaglie di cattivo andamento si avevano unicamente a partire dal 2001. Prima di tale data, le disponibilità di cassa e di linee bancarie erano elevate e valutate in una cifra compresa tra i 1'000 ed i 1'500 miliardi di Lire. In sunto dunque, il Gruppo Società 2, anziché produrre le risorse finanziarie necessarie per la remunerazione ed il rimborso dei capitali di prestito, produceva

- 37 - SK.2019.50 un disavanzo che doveva essere costantemente ripianato, come in una spirale, attraverso il reperimento di nuove risorse finanziarie, ottenute tramite linee esterne non redditizie e sempre più costose. Le falsificazioni effettuate nel corso degli anni, consentivano al Gruppo di continuare ad operare (ottenendo finanziamenti che diversamente non sarebbero stati conseguiti), di proseguire a distribuire utili inesistenti e di occultare ingenti distrazioni realizzate in danno del Gruppo alimentare a favore del Gruppo turistico, che produceva risultati negativi fin dai primi anni ’90, oltre che di altre società riconducibili alla famiglia M. Tutto ciò portava ad un costante aumento dell’indebitamento e della situazione di dissesto patrimoniale, che al default nel dicembre 2003, ammontava a 13,8 miliardi di Euro. La Società 32, utilizzata per ultima in ordine cronologico per le falsificazioni di cui sopra, attestava in quel momento, una liquidità pari a circa 4 miliardi di Dollari, in realtà inesistente. Le ragioni oggettive del tracollo sono dunque state ricondotte ad un progressivo indebitamento strutturale del Gruppo stesso, oggetto peraltro di infruttuosa strategia espansionistica e di imponenti e continue distrazioni ed alla contestuale incapacità, da parte degli amministratori, di far fronte agli obblighi assunti nei confronti degli Istituti di Credito e di investitori privati. Correlativamente a tale situazione di sofferenza economica, veniva ideata ed attivata una capillare serie di meccanismi fraudolenti che, sulla base della falsificazione della documentazione contabile e delle comunicazioni sociali, precostituiva una falsa rappresentazione delle condizioni delle società del Gruppo, occultandone le perdite ed i costanti e cospicui flussi distrattivi di risorse del settore caseario a favore di altri meno redditizi (come il Gruppo del Turismo, il settore calcistico o le società del Sudamerica) e di singole persone. 2. Le operazioni di finanziamento Per meglio comprendere gli aspetti specialistici legati alle operazioni di finanziamento sviluppate per il cliente Società 2 e facenti parte, quale reato a monte, dell’atto d’accusa, si impongono alcuni essenziali approfondimenti nozionistici. Gli stessi sono importanti poiché, come ben si vedrà nei capitoli sviluppati di seguito, una parte dei rimproveri formulati nell’atto d’accusa e presenti anche nelle sentenze di condanna dei Giudici italiani, deduce pretesi comportamenti illeciti a carico di A., fondandosi sul comportamento tenuto da Banca 1 nell’ambito della concretizzazione di tali operazioni. Quanto segue costituisce un breve riassunto, che si fonda sulle ampie spiegazioni date da A. nel corso del dibattimento e su

- 38 - SK.2019.50 quanto sintetizzato nella relazione 8 luglio 2021 del prof. H., prodotta agli atti dalla difesa di A. e di per sé non contestate dall’accusa nella loro dimensione tecnicofinanziaria (cl. SK p. 5.483.521.227, pag. 84 e segg.). Occorre anzitutto sottolineare che le concrete operazioni facenti l’oggetto del reato a monte di riciclaggio non possono essere qualificate quali semplici elargizioni di credito. Come ben emerso durante l’inchiesta ed il pubblico dibattimento, si è trattato di operazioni di cosiddetta finanza strutturata, ovvero operazioni finanziarie che si basano su un’architettura ben più sofisticata rispetto a quella tradizionale e che hanno l’obbiettivo di creare un approvvigionamento differente di liquidità, beneficiando anche di forme di ripartizione del rischio e che, per questo, richiedono competenze altamente specializzate. Uno degli aspetti rilevanti in tale contesto, è il fatto che le attività, caratterizzate come detto, da notevole complessità, necessitano di un’elevata personalizzazione del servizio al cliente. Il prodotto che ne deriva è dunque strutturato su misura, in base alle esigenze di quest’ultimo e non è standardizzato. Siffatte operazioni possono necessitare anche mesi di preparazione ai fini della loro ultimazione. Diversamente inoltre dall’attività delle banche tradizionali, in cui il soggetto che eroga i prestiti, mantiene gli stessi in bilancio fino alla scadenza, l’istituto di credito può mantenere nel proprio attivo una parte piccola dei crediti per i quali ha svolto l’attività di consulenza, nonché prestito, oppure trasferirli a terzi, recuperando in tal modo la propria liquidità. In effetti, i capitali di rischio di cui sono dotate le banche, costituendo una risorsa limitata, vanno impiegati in modo da ottimizzarne il rendimento e minimizzarne il rischio. L’allocazione di linee di credito alla clientela deve quindi essere indirizzata, anche al contenimento dell’esposizione complessiva a livelli accettabili. Tali livelli sono infatti oggetto di attenta valutazione interna, ma anche di controllo da parte delle autorità regolamentari, le quali notoriamente impongono il mantenimento di condizioni minime di patrimonializzazione (attraverso accantonamenti obbligatori). Il ricorso a strumenti di mitigazione del rischio creditizio rappresenta in ambito bancario una prassi molto diffusa, poiché consente alle banche di servire al meglio il cliente, evitando nel contempo un’eccessiva esposizione a rischio. Alcuni di questi strumenti sono stati utilizzati da Banca 1 nell’ambito delle note operazioni, come ben risulta dai rapporti della Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) agli atti. Fra questi va menzionato il ricorso a Credit Default Swap (CDS). Si tratta di uno strumento di protezione dal rischio associato a condizioni avverse come ad

- 39 - SK.2019.50 esempio il fallimento o il ritardato pagamento di cedole e/o interessi. Attraverso il pagamento di un premio, il protection buyer ottiene dal protection seller la copertura per il rischio di tali eventi. Altro strumento è quello della sindacazione. In questi casi la banca organizzatrice, cosiddetta arranger, ripartisce su un pool di istituti partecipanti quote parte del finanziamento, minimizzando così il proprio rischio. Un ulteriore strumento cui è stato fatto, nel caso di specie, ripetutamente capo è quello dell’emissione di private placements. Si tratta di una modalità di collocamento attraverso un’offerta privata proposta ad una cerchia ristretta di investitori qualificati (principalmente compagnie di assicurazione e fondi privati). Il collocamento è in genere organizzato da un intermediario finanziario, l’arranger, che ha l’incarico di trovare potenziali investitori e gestire il processo di emissione. In questo caso la banca svolge un servizio di consulenza e si occupa del collocamento del finanziamento presso investitori istituzionali. Un aspetto fondamentale è quello del buon nome dell’arranger. Esso funge da garanzia per la buona selezione dell’affare per i sottoscrittori e non ha dunque interesse a proporre affari troppo rischiosi o in cui non crede. Rispetto ad un finanziamento erogato direttamente dalla singola banca, il private placement offre la possibilità di ottenere finanziamenti di importi maggiori ed a condizioni migliori. Oltre certe soglie in effetti, difficilmente un’impresa, per quanto solida e conosciuta sul mercato, può ottenere risorse da un singolo istituto di credito. Dati i tempi necessari per la raccolta dei fondi presso gli investitori istituzionali, anche nelle operazioni di private placements, l’arranger può sottoscrivere direttamente – quanto meno temporaneamente – i titoli di debito; ciò permette al debitore di ottenere la disponibilità della somma nell’immediato. Sovente si ricorre, come avven

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