Skip to content

Tribunale penale federale 30.08.2018 SK.2018.43

30 août 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,263 mots·~11 min·6

Résumé

Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 CPP) Rinvio del Tribunale federale;;Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 CPP) Rinvio del Tribunale federale;;Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 CPP) Rinvio del Tribunale federale;;Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 CPP) Rinvio del Tribunale federale

Texte intégral

Sentenza del 30 agosto 2018 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Sylvia Frei e Miriam Forni, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,

contro

A., cittadino italiano, patrocinato dal difensore di fiducia avv. Alexandra Hardegger, Oggetto Indennizzo e riparazione del torto morale Rinvio del Tribunale federale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ' incarto: SK.2018.43

- 2 - Fatti: A. Con atto d’accusa del 22 gennaio 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) nei confronti, tra gli altri, di A. per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, usura, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. B. Con sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 la Corte penale del TPF ha disposto l’abbandono del procedimento penale per il titolo di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato e per un capo d’accusa concernente l’usura, e ha prosciolto A. da tutti gli ulteriori capi d’accusa. Le spese procedurali sono state poste a carico della Confederazione e la retribuzione del difensore d’ufficio di A. è stata fissata in fr. 191'682.60, importo a carico della Confederazione. All’imputato è stato riconosciuto un indennizzo pari a fr. 98'572.--, oltre interessi del 5% dal 19 maggio 2016, per le spese legali precedenti la nomina del difensore d’ufficio e di fr. 130'000.--, oltre interessi del 5% dal 10 aprile 2009, a titolo di riparazione del torto morale. C. Contro la decisione del TPF, A. ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza del 23 luglio 2018 (sentenza del Tribunale federale 6B_1054/2017 del 23 luglio 2018), l’Alta Corte ha parzialmente accolto il gravame, annullando il punto n. 5 del punto I della sentenza impugnata, nella misura in cui lo stesso concerne gli interessi sulla riparazione del torto morale, e rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In sostanza, il Tribunale federale ha accolto il ricorso per ciò che attiene alla data della decorrenza degli interessi sull’indennità per la riparazione del torto morale. D. A seguito del rinvio da parte dell’Alta Corte, la Corte penale del Tribunale penale federale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2018.43. E. Mediante missiva del 2 agosto 2018, la Corte ha informato le parti che la procedura si sarebbe svolta per iscritto e ha assegnato alle stesse un termine scadente il 20 agosto 2018 per sottoporre le loro eventuali osservazioni. Tramite scritto del 17 agosto 2018, il difensore di fiducia di A. è inoltre stato invitato a inoltrare un’eventuale nota d’onorario. F. Con scritto del 20 agosto 2018, con copia alla difesa, il MPC ha comunicato di non presentare delle osservazioni.

- 3 - G. Il patrocinatore di A., con scritto del 20 agosto 2018, ha inoltrato alla Corte le proprie osservazioni, che sono state trasmesse al MPC per presa di posizione eventuale. H. Lo scambio degli allegati è stati dichiarato concluso in data 27 agosto 2018.

La Corte considera in diritto: 1. Procedura scritta 1.1 Il Tribunale federale ha statuito nella sentenza 6B_450/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2, che i casi in cui si potrebbe ritenere superfluo un dibattimento da parte della Corte penale del Tribunale penale federale a seguito di un rinvio operato dall’Alta Corte concernono in particolare quelle fattispecie in cui il nuovo giudizio dell’istanza inferiore è circoscritto a questioni secondarie o limitato a una nuova commisurazione della pena dopo che il Tribunale federale ha già statuito definitivamente sulla colpevolezza dell'imputato. 1.2 Nel caso concreto, trattasi, a non averne dubbi, di una questione secondaria ai sensi della giurisprudenza, circoscritta al solo momento della decorrenza del calcolo degli interessi portanti sull’indennità riconosciuta ad A., motivo per cui la procedura scritta è stata instaurata da questa Corte, peraltro con l’accordo delle parti. 2. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale 2.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (DTF 143 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-214%3Ade&number_of_ranks=0#page214

- 4 - IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altri parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La nuova decisione dell’istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell’Alta Corte, necessita di nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 6B_1431/2017 del 31 luglio 2018 consid. 1.3 e riferimenti citati; 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2). 2.2 In concreto, l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso di A., rinviando la causa alla Corte penale per nuovo giudizio unicamente in punto alla data della decorrenza degli interessi sull’indennità per la riparazione del torto morale. L’esame del Collegio giudicante è pertanto limitato al predetto quesito e non vi è la possibilità di statuire su quei punti della sentenza SK.2015.7 che non sono stati annullati dalla sentenza del Tribunale federale. Il dispositivo della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 deve pertanto essere nuovamente ripreso - per quel che concerne A. - ma quei punti che non sono stati annullati dalla pronuncia del Tribunale federale 6B_1054/2017 del 23 luglio 2018 e che non sono toccati dall’annullamento devono essere riportati, evidentemente immutati, nella presente pronuncia (v. considerando precedente). Per la motivazione di dette parti immutate si rimanda alla sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016. 3. Nel merito del rinvio 3.1 Il rinvio da parte dell’Alta Corte verte unicamente sulla decorrenza degli interessi della riparazione del torto morale, e non sull’importo della riparazione stessa, pari a fr. 130'000.-- oltre interessi del 5%, riconosciuto dalla Corte penale nella sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016. 3.2 Secondo costante giurisprudenza dell’Alta Corte, nel danno rientra l’interesse a partire dal momento in cui si verifica l’evento dannoso. L’interesse del danno https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-214%3Ade&number_of_ranks=0#page214

- 5 corre fino al pagamento del risarcimento e mira a collocare l’avente diritto nella posizione che avrebbe se la sua pretesa fosse soddisfatta il giorno dell’atto illecito, rispettivamente al momento del suo effetto economico. Anche sulle riparazioni del torto morale devono essere corrisposti interessi a partire dall’evento dannoso. Come per l’interesse del danno, l’interesse sulla riparazione del torto morale dal momento in cui si verifica la lesione persegue lo scopo di porre il creditore nella situazione in cui si troverebbe se il risarcimento gli fosse versato già al momento della lesione della personalità, rispettivamente al verificarsi del danno morale. L’interesse fa parte della riparazione, la quale deve essere integralmente garantita alla persona danneggiata indipendentemente dalla durata della procedura fino alla fissazione definitiva dell’indennità, rispettivamente fino al pagamento della stessa. L’interesse deve compensare la mancata disponibilità dell’uso del capitale per il periodo tra la realizzazione dell’atto dannoso, rispettivamente i suoi effetti sulla personalità della vittima, e il versamento. Giusta l’art. 73 cpv. 1 CO, il tasso d’interesse è del 5%. Secondo la giurisprudenza, il momento della privazione della libertà personale costituisce, nel caso di una riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP per una carcerazione preventiva ingiustificata, l’evento dannoso che dà luogo alla corresponsione di interessi (v. sentenza del Tribunale federale 6B_1404/2016 del 13 giugno 2017 consid. 2.2 e riferimenti). 3.3 In concreto, A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 (cl. 240 p. 6.2.3 e segg.). 3.4 Alla luce di quanto sopra esposto, la data di decorrenza degli interessi della riparazione del torto morale è il 19 luglio 2004. 4. Spese del procedimento Le spese della presente procedura SK.2018.43, pari a fr. 1'000.-- (art. 7 lett. b RSPPF), sono a carico della Confederazione, il rinvio da parte dell’Alta Corte non essendo imputabile ad A. 5. Indennità per il difensore di fiducia 5.1 Il difensore di fiducia di A. ha inoltrato alla Corte una nota d’onorario concernente le prestazioni fornite per il patrocinio di A. nel presente procedimento SK.2018.43. In particolare, il legale ha fatturato 2.65 ore a titolo di onorari, ai quali ha applicato una tariffa oraria di fr. 230.--, nonché fr. 6.30 (IVA inclusa) di disborsi. La nota d’onorario è stata inviata al MPC per eventuale presa di posizione.

- 6 - 5.2 La Corte ritiene che le prestazioni fatturate dal difensore di A. sono adeguate e le riconosce senza apportare modifica alcuna. Posto che dal 1° gennaio 2018 l’IVA applicabile è del 7.7%, ad A. viene riconosciuta un’indennità di fr. 662.80 [fr. 609.50 (onorari: 2.65h * 230fr/h) + fr. 47.-- (IVA al 7.7%) + fr. 6.30 (disborsi)] a titolo di indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). 6. Per completezza, il dispositivo della presente sentenza riprende l’integralità delle pronunce di cui al dispositivo della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016, nella misura in cui esse concernono A., operando al riguardo quelle integrazioni e modifiche che si impongono a seguito del rinvio del 23 luglio 2018 dell’Alta Corte, segnatamente in punto alla retribuzione del difensore di fiducia.

- 7 - La Corte pronuncia:

1. È ordinato l’abbandono del procedimento: 1.1. per il capo d’accusa 1.1.2; 1.2. per il capo d’accusa 1.3.1.1, limitatamente alla fattispecie occorsa nel 2000. 2. A. è prosciolto dai restanti capi d’accusa. 3. Le spese procedurali sono a carico della Confederazione. 4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Tuto Rossi è fissata in fr. 191’682.60 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione. 5. 5.1. Le richieste di indennizzo e riparazione del torto morale di A. vengono accolte limitatamente a fr. 98’572.-- (IVA inclusa), oltre interessi del 5% dal 19 maggio 2016, a titolo di indennizzo, nonché a fr. 130’000.--, oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2004, a titolo di torto morale. 5.2. La richiesta di indennizzo di fr. 662.80 (IVA inclusa) di A. è accolta (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). 6. È ordinata la confisca (art. 69 CP) degli oggetti di cui ai punti 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.9.11, 4.4.9.12, 4.4.10.1 e 4.4.10.2 dell’atto d’accusa. 7. È ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori di pertinenza di A. 8. L’azione di B. è rinviata al foro civile.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

- 8 - Il testo integrale della sentenza viene notificato a:  Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico,  Avv. Alexandra Hardegger, difensore di fiducia di A. Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:  Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale) Informazione sui rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 30 agosto 2018

SK.2018.43 — Tribunale penale federale 30.08.2018 SK.2018.43 — Swissrulings