Sentenza del 27 marzo 2018 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Giorgio Bomio e Claudia Solcà, giudice penale federale supplente Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,
contro
A., cittadina italiana, patrocinata dal difensore d’ufficio avv. Gabriele Banfi, Oggetto
Riciclaggio di denaro e falsità in documenti
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: SK.2017.71
- 2 - Fatti: A. Tramite decisione del 17 dicembre 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (p. 1.1.1). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ. Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di I-Milano il 5 dicembre 2014 (v. p. 3.1.1). B. Il 28 aprile 2016 il MPC ha deciso di estendere il procedimento penale pure nei confronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2 CP, di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr, e nei confronti di A. per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP (p. 1.1.2 e segg.). C. Mediante decreto d’accusa del 19 ottobre 2016 (p. 3.1.41 e segg.), notificato il 7 novembre 2016 (p. 3.1.61), il MPC ha riconosciuto A. autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n.1 CP) nonché di ripetuta falsità in documenti (art. 251 CP) e l’ha condannata a una pena pecuniaria 120 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa per un periodo di prova di due anni. Tramite scritto del 16 novembre 2016, A. ha impugnato il predetto decreto d’accusa (p. 16.3.5). D. In data 25 agosto 2017 il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) e inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr); nei confronti di D. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) nonché inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr); e nei confronti di A. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) (p. 129.100.1 e segg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte penale con il numero di ruolo SK.2017.44.
- 3 - E. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017. Gli imputati B. e D. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata A. (p. 130.920.2). La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata A., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (p. 130.920.4); la procedura nei confronti di A. è stata registrata con il numero di ruolo SK.2017.71 (p. 130.160.1 e seg.). F. La nuova udienza della causa condotta nei confronti di A. ha avuto luogo il 4 e il 5 marzo 2018. L’imputata si è regolarmente presentata ai pubblici dibattimenti. G. In ossequio all’art. 344 CPP, la Corte ha comunicato nella sede dibattimentale alle parti di riservarsi di eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo d’accusa 1.3.2 nei confronti di A. anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis CP (p. 130.920.12). H. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: H.1 Il MPC ha chiesto a codesta Corte quanto segue: - dichiarare A. autrice colpevole di: - riciclaggio di denaro aggravato, in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.3- 1.3.1.28; - falsità in documenti, in relazione ai capi d’accusa 1.3.2.1 e 1.3.2.2; con mente alla riserva ex art. 344 CPP formulata dalla Corte, nella misura in cui non dovesse essere riconosciuta l’imputazione di falsità in documenti, la condotta di A. può configurare riciclaggio di denaro; - condannare l’imputata a una pena detentiva di due anni e sei mesi e, ex art. 305bis CP, a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.-cadauna, non opponendosi alla sospensione parziale ex art. 43 CP della pena detentiva e alla sospensione ex art. 42 CP della pena pecuniaria, con un periodo di prova di tre anni; - condannare A. a un risarcimento equivalente pari a complessivi EUR 110’000.-- in favore della Confederazione. H.2 La difesa di A. ha chiesto quanto segue: - precisato cautelativamente l’aspetto della confisca, chiede il proscioglimento dell’imputata dalle imputazioni di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti;
- 4 - - chiede che all’imputata venga riconosciuto un indennizzo di fr. 2’000.--, pari alle spese di viaggio che ha dovuto sopportare e alle spese legali per il primo intervento del difensore legale; - chiede che le spese del procedimento non vengano accollate all’imputata. I. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 27 marzo 2018, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza di A. (v. p. 130.920.20). J. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali Competenza della Corte La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla. Diritto applicabile 2.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).
- 5 - 2.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 2.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 p. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1). 2.4 Nel caso in esame, i rimproveri relativi al riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa 1.3.1.1 a 1.3.1.10 sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli elementi costitutivi dei reati sono rimasti invariati. Nel caso specifico, questa revisione non ha rilevanza, considerato che, come si vedrà in seguito (v. infra, consid. II.5), il procedimento in relazione ai predetti capi d’accusa è abbandonato per intervenuta prescrizione dell’azione penale. 2.5 Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un
- 6 lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili - il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a se stante divenendo una forma di esecuzione - e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193). Nella fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole all’imputata, la cui analisi concreta potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (v. infra, consid. IV). Prescrizione 3.1 Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l’azione penale si prescrive in quindici anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in dieci anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in sette anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Il diritto antecedente a tale regime prevedeva, dal canto suo, la prescrizione dell’azione penale in dieci anni, se al reato era comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni e in cinque anni, se al reato era comminata un’altra pena (art. 70 vCP). Giusta l’art. 72 n. 2 vCP, la prescrizione era interrotta da ogni atto d’istruzione, con la conseguenza della rinnovata ricorrenza del termine di prescrizione, ritenuto come l’azione penale sarebbe in tutti i casi prescritta qualora il termine ordinario della prescrizione fosse stato superato della metà. 3.2 In merito ai reati contestati all’imputata, si rileva che in caso di riciclaggio semplice, la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305bis cpv. 1 CP), ciò che implicherebbe, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di sette anni, mentre, in presenza di un’aggravante, la pena detentiva massima risulterebbe essere di cinque anni o una pena pecuniaria (art. 305bis cpv. 2 CP), ciò che condurrebbe ad un termine di prescrizione di quindici anni giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. b CP, termine di prescrizione quindicennale avente corso anche per il reato di falsità in documenti. 3.3 Nella sede dibattimentale (p. 130.920.8), la Corte ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale concernente un eventuale impedimento a procedere ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c CPP per le imputazioni di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2, relative a fattispecie antecedenti al 5 marzo 2003 e risalenti pertanto a oltre quindici anni or sono. Nella sua presa di
- 7 posizione, il pubblico ministero ha concordato con l’intervenuta prescrizione dell’azione penale per i suddetti capi d’accusa (p. 130.920.8). 3.4 Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 5 marzo 2018 la Corte ha pertanto ordinato l’abbandono dei capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (p. 130.920.11). Questioni pregiudiziali di A. 4.1 Nella sede dibattimentale, la difesa di A. ha sollevato varie questioni pregiudiziali (p. 130.920.8 e segg.). 4.2 Anzitutto A. ha richiesto l’estromissione dall’incarto di dodici verbali, svoltisi dopo il suo primo interrogatorio e ciò senza che la sua difesa ne fosse informata. La Corte ha respinto questa questione pregiudiziale, rilevando come sia compito del Collegio giudicante, in sede di camera di consiglio, apprezzare la valenza probatoria dei predetti verbali, avendo cura di rilevare una loro eventuale inutilizzabilità a detrimento dell’imputata. 4.3 A. ha in seguito postulato la sospensione del procedimento e il rinvio dell’incartamento al pubblico ministero affinché produca un fascicolo conforme ai dettami del CPP e dei diritti della difesa, e il rinvio dell’accusa al MPC affinché la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie. Il Collegio ha respinto pure le predette richieste, osservando come il fascicolo fosse conforme al codice di rito (art. 329 cpv. 1 lett. a CPP) e come gli atti giunti rogatorialmente dall’estero fossero stati versati nel fascicolo processuale. La Corte ha rilevato che il fascicolo conteneva pure gli atti prodotti dalle parti (art. 100 cpv. 1 lett. c CPP), ove con ciò v’era da intendersi gli atti formulati conformemente all’art. 110 CPP e di cui all’elenco atti del MPC, e non di cui a prestazioni fatturate in note d’onorario da un difensore di altra parte. 4.4 Alla Corte è stato infine chiesto di rammentare espressamente gli obblighi scaturenti dall’art. 7 CPP, di tassare la nota d’onorario del difensore d’ufficio e di versare un acconto. Le predette richieste sono state respinte in ordine dal Collegio giudicante, non trattandosi di questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP.
- 8 - II. Sul riciclaggio di denaro Il pubblico ministero rimprovera all’imputata l’infrazione di cui all’art. 305bis CP nella forma aggravata, e ciò in relazione ai capi d’accusa da 1.3.1.1 a 1.3.1.28. Nella sede dibattimentale, la Corte ha comunicato alle parti di riservarsi di eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo d’accusa 1.3.2 nei confronti di A. anche nell’ottica dell’ipotesi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis CP (v. supra, consid. G). Il Collegio giudicante ha constatato l’intervenuta prescrizione dell’azione penale in relazione ai capi d’accusa 1.3.1.1 e 1.3.1.2 già in sede di questioni pregiudiziali; il procedimento per i predetti capi d’accusa è pertanto stato abbandonato (v. supra, consid. I.3.4). Per quel che attiene al riciclaggio di denaro, l’esame della Corte si estenderà dunque ai capi d’accusa da 1.3.1.3 a 1.3.1.28, nonché 1.3.2 dell’atto d’accusa. Lo scandaglio del Collegio verterà anzitutto sull’individuazione del reato a monte, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte, nonché sul requisito della doppia punibilità astratta (v. infra, consid. II.3). La Corte in seguito analizzerà la problematica della prescrizione del reato a monte dei valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato 1 (v. infra, consid. II.4). Per motivi di economia processuale, la Corte si chinerà in seguito sulla ricorrenza o meno dell’aggravante generica (v. infra, consid. II.5), poi sull’elemento soggettivo del reato (v. infra, consid. II.6) e infine sull’idoneità vanificatoria dei singoli atti rimproverati ad A. (v. infra, consid. II.7). Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).
- 9 - 2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Vista la modifica del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP (RU 2015 1389; FF 2014 563). Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l’immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un’assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 38 ad art. 305bis CP), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, in Ackermann (editore), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, vol. II, 2018, n. 454 e segg. ad art. 305bis CP; PIETH in: Commentario basilese, Strafrecht, 3a ediz., 2013, n. 49 e segg. ad art. 305bis CP; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 18 ad art. 305bis CP), seppur solo nella misura in cui esse sono suscettibili di vanificare la confisca all’estero (sentenza del Tribunale federale 6B_453/2017 del 16 marzo 2018 consid. 7.2.2, destinata a pubblicazione), negozi fiduciari, l’impiego di trusts (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 424 e seg. ad art. 305bis CP), l’interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305bis CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 25 ad art. 305bis CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 p. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-211%3Ait&number_of_ranks=0#page211 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0#page274
- 10 in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305bis CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt’al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523), o la chiusura di una relazione non denotante attivi (d’altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero - i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro potenzialmente costitutivi del reato di riciclaggio di denaro se suscettibili di impedire la confisca all’estero - atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti di regola costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 594; ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di Ackermann/Heine, 2013, nota 57 ad § 15; GALLIANI/MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Erez e Giorgetti Nasciutti, 2010, p. 235; v. PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero - o sul conto intestato ad un terzo - dove l’avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 18 ad art. 305bis CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo). Mutamenti nella natura del valore patrimoniale, quali l’acquisto o la vendita di un immobile, sono potenzialmente vanificatori (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 529). 2.2 Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH, https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323
- 11 - Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Schulz/Vormbaum, 1997, p. 432-435; d’altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 226; ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995), p. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, p. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) p. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., 2011, p. 476 e ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, p. 160 e seg.). 2.3 L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a - ed è suscettibile di vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). 2.4 Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D’altra parte, nell’ambito dell’art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 2.3).
- 12 - 2.5 Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 1), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale, non v’è ragione di porre esigenze più severe in relazione all’esistenza di un crimine a monte rispetto agli altri casi di riciclaggio. Anche con mente a reati pregressi occorsi all’estero, è sufficiente provare l’esistenza di un antefatto criminoso senza necessariamente avere precise conoscenze dello stesso e del suo autore. Non è nemmeno possibile esigere la dimostrazione di un nesso causale naturale e adeguato tra ognuno dei singoli crimini perpetrati nell’ambito dell’organizzazione e i valori patrimoniali riciclati. Il legame “volontariamente tenue” esatto dalla giurisprudenza è accertato a sufficienza con la prova che i crimini pregressi perpetrati all’estero sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest’ultima. Anche se l’origine criminosa è solo indiretta, occorre allora che sia dato un rapporto causale naturale e adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali. 2.6 Il bene giuridico protetto dalla norma sul riciclaggio di denaro è in primo luogo l’amministrazione della giustizia. Di riflesso è primordiale in tale ambito la tutela delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l’atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis CP (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 331 e segg.). In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento straniero risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace il reato pregresso e la pretesa confiscatoria estera. 2.6.1 Con mente a questa prospettiva, il Tribunale federale ha affrontato l’interazione fra l’ordinamento straniero del reato a monte e quello svizzero dell’atto vanificatorio in DTF 126 IV 255 consid. 3, pronuncia che concerneva un narcotraffico perpetrato all’estero. L’Alta Corte ha anzitutto rammentato la concezione dell’infrazione di riciclaggio di denaro quale atto vanificatorio della confisca. Confisca esclusa allorquando il reato a monte è prescritto al momento della condotta vanificatoria. Il Tribunale federale ha proseguito il proprio scandaglio, evidenziando come, in materia di prescrizione per crimini occorsi all’estero, il giudice svizzero del riciclaggio debba orientarsi all’ordinamento straniero poiché l’art. 305bis CP tutela non solo l’amministrazione della giustizia svizzera ma anche quella straniera. Ciò anche alla luce del fatto che i valori patrimoniali sgorganti da crimini a monte pure occorsi all’estero sono direttamente connessi con questi ultimi e che l’applicazione dell’ordinamento straniero meglio risponde alle esigenze di coerenza tra prescrizione del reato a monte e diritto alla confisca. Se ciò non
- 13 fosse il caso, l’autore del reato a monte potrebbe trasferire il bottino in uno Stato con un regime prescrittivo più favorevole al fine di sottrarlo ad azioni giudiziarie di spoglio da parte dello Stato d’origine. Proseguendo nella propria modulazione argomentativa fra il reato a monte e l’azione confiscatoria, svizzera ma anche da parte della giustizia straniera, il Tribunale federale osserva che, anche qualora la prescrizione del reato a monte fosse data secondo il diritto estero - e di riflesso venisse parimenti meno la pretesa svizzera alla confisca -, una condotta vanificatoria ex art. 305bis CP sarebbe nondimeno ancora possibile se secondo l’ordinamento straniero permanesse una pretesa confiscatoria dello Stato estero e se la Svizzera concedesse al riguardo assistenza giudiziaria allo Stato estero per l’attuazione della sua pretesa confiscatoria, e ciò anche qualora la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero fosse subentrata, non applicandosi al riguardo la riserva di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP. L’Alta Corte osserva che quanto precede vale sia nell’ambito della CEAG sia nel quadro di accordi bilaterali. 2.6.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall’Accordo italo-svizzero dei 10 settembre 1998 che completa e agevola l’applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2003 (l’Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS, ma consultabile nel fascicolo “Assistenza e estradizione” edito dalla Cancelleria federale, 2014). È applicabile anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l’Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03), nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo 18 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 10 maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale del
- 14 - 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3). 2.7 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un’infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l’autore conosca con precisione l’infrazione da cui provengono i valori: basta che egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, p. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 672 e segg.; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). Giusta la giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 136 IV 179) basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l’autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l’origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto
- 15 più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo con cui egli ha agito. 2.8 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa p. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3). 2.9 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. 2.9.1 Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). 2.9.2 La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-397%3Afr&number_of_ranks=0#page397 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161
- 16 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg.). L’elenco dell’art. 305bis n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall’aggiunta dell’avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l’aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell’ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell’aggravante del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.3). Trattandosi di un’interpretazione estensiva dell’art. 305bis n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l’art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; v. POPP/BERKEMEIER in: Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; SEELMANN/GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., 2016, p. 34 e segg.), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, 1990, p. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all’art. 19 n. 2 vLStup, ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., 2016, p. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell’art. 1 cpv. 2 del Codice civile (v. HOFER/HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., 2012, p. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi
- 17 - (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell’art. 27 CP (v. TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP), l’analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali” che aggravano la punibilità. La dottrina cita a mo’ d’esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 46 ad art. 305bis CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell’art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l’entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt’altro che apodittici (“könnte sich […] rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell’Alta Corte. Quest’ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che - nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20’000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo. La Corte si è anzitutto chinata sull’individuazione del reato a monte, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte nonché sul requisito della doppia punibilità astratta con mente ai valori patrimoniali interessanti i rimproveri mossi ad A. Questo Collegio si è, in altre
- 18 parole, più specificatamente chinato sull’origine dei valori patrimoniali giunti sul cifrato 1. 3.1 Come già rilevato supra (consid. II.2.5), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale, è sufficiente la prova dell’esistenza di un antefatto criminoso senza che al riguardo vi sia la necessità di disporre di conoscenza precisa quanto allo stesso e al suo autore. Si tratta, in altri termini, di un legame che la giurisprudenza riconosce poter essere “volontariamente tenue”, risultando sufficiente la prova che i crimini sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest’ultima. Alla luce dell’origine criminosa indiretta, il rapporto di causalità è tra i valori patrimoniali e i crimini considerati nella loro globalità, fermo restando l’adempimento del criterio della doppia punibilità astratta. 3.2 Per ciò che attiene ai valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato n. 1 presso la banca E., occorre anzitutto rilevare (p. 11.1.7 e segg. e rinvii) come detta relazione sia stata accesa il 17 gennaio 1995 dalla qui imputata A., all’epoca 24enne (nata il 6 maggio 1970), moglie di F., indicata al momento dell’apertura quale unica titolare e avente diritto economico sul conto, con procura individuale a G., moglie di H., uno dei tre fratelli di F. Detta relazione è stata alimentata, nel periodo dal 19 gennaio all’8 agosto 1995, sia in ITL (ITL 1’664’312’750.--, di cui ITL 1’044’332’750.-- in contanti) che in franchi (fr. 4’997.-- in contanti). I titoli confluiti il 6 febbraio 1995 sul deposito titoli di 1, per un valore di ca. ITL 140 mio., fanno stato di un’ulteriore, precedente relazione bancaria, presso la banca I., il cifrato 2, accesa il 30 novembre 1994, sempre da A., e con G. procuratrice individuale. 3.3 Ciò posto, occorre pertanto tornare indietro nel tempo e scandagliare l’attività del consesso criminale ‘ndranghetistico attivo negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta del secolo scorso - il cosiddetto gruppo J. -, al quale appartenevano pure K. e H., fratelli del marito di A. 3.3.1 I giudici italiani che si sono recentemente occupati del gruppo dei L. - palesatosi dopo che K. e H. avevano terminato di scontare la loro condanna a seguito della loro appartenenza al gruppo J. - si sono pronunciati pure sulla natura del gruppo J. e del nesso di contiguità dell’organizzazione dei L. con la precedente compagine criminale, di cui - così i magistrati italiani - la cosca dei L. ha di fatto ripreso le medesime attività criminali, con l’accento sulle estorsioni, sull’usura, sul traffico di armi e sul narcotraffico (sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2016 in re K., p. 18.1.80528). Al riguardo, va rilevato come la cosca J. operasse nel Milanese a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso e abbia continuato a farlo fino all’intervento degli inquirenti italiani, occorso a partire dal
- 19 giugno 1995, per quanto attiene al capobanda M. (p. 18.1.4296), e all’inizio del 1996, per quanto attiene a K. e H. (p. 18.1.4299). Le attività del gruppo J. sono parimenti e precipuamente descritte con dovizia di particolari dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale, nella sua sentenza del 19 maggio 1998, confermata in appello (p. 18.1.4288 e segg.), pronuncia relativa alla procedura penale allora in essere nei confronti dei componenti la cosca J. L’associazione capeggiata da M. risultava finalizzata al traffico di stupefacenti nella zona nord di Milano, con avvio dell’attività criminale all’inizio degli anni ‘80, poi protrattasi sino all’intervento degli inquirenti (p. 18.1.4327 e segg., p. 18.1.4337). I giudici italiani di primo grado del processo in re M. e consorti proseguono constatando come i fratelli K. e H. abbiano preso parte all’associazione in modo continuativo, praticamente dall’origine della stessa, e abbiano assunto, nel corso degli anni, un ruolo sempre più incisivo nella stessa, affiancando il capo nei momenti più delicati (p. 18.1.4345 e seg., p. 18.1.4358). Dalla pronuncia di prima istanza in re M. si evince parimenti come il narcotraffico interessasse quantitativi molto importanti e guadagni illeciti ingentissimi, una parte rilevante dei quali ottenuti in contanti, modalità peraltro tipica nell’ambito del narcotraffico (p. 18.1.4352 e seg., p. 18.1.4400). In un’intercettazione telefonica fatta propria dal Tribunale di Milano nella sentenza in re M., lo stesso H. si lamentava del fatto di dover pagare 5-6 affitti e di spendere in tal modo vari milioni di vecchie lire italiane al mese (p. 18.1.4389 e seg.). Al momento del suo arresto, N., un componente la cosca, è stato trovato in possesso di ITL 50 mio. (p. 18.1.4296). E sono gli stessi giudici di primo grado del processo M. a concludere che “(…) l’unico dato certo ed incontestabile è dato dallo svolgimento da parte degli imputati di traffici di droga di ingentissima consistenza, necessariamente correlati ad ingentissimi illeciti guadagni, parte certamente minimale è data dalle somme oggetto di sequestro che, pertanto, vengono confiscate” (p. 18.1.4400). 3.3.2 Questo Collegio ha preso di riflesso atto che le attività illecite a cui si dedicavano K. e H. durante la loro appartenenza all’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico di M. - vale a dire negli anni Ottanta del secolo scorso e fino al loro arresto all’inizio del 1996 - era intesa, organizzata, strutturata, poliedrica e generante ingentissime disponibilità di denaro contante. 3.4 Ciò posto, la scrivente Corte si è chinata su eventuali fonti di reddito - in capo a K., H., F. e A. - di origine lecita, che potessero allora giustificare l’alimentazione, specie in denaro contante, del cifrato 1 nonché del conto precedente 2. 3.4.1 In punto allo svolgimento di attività lavorative - lecite - e alla ricorrenza di un suo reddito - lecito - in capo a K. e H. all’epoca della loro appartenenza alla consorteria J., i giudici di prima istanza del processo in re M. e consorti rilevano
- 20 come non è stata provata l’eventuale sussistenza di introiti da attività professionali lecite e la consistenza degli stessi (p. 18.1.4400). Sempre nell’alveo del procedimento M., la Corte d’appello di Milano - nella sua sentenza del 23 settembre 1999 in re K. e H. (p. 18.1.4173 e seg.) - rileva anch’essa come un’attività professionale lecita da parte dei predetti non sia stata provata. 3.4.2 Questo Collegio ha altresì scandagliato l’eventualità di un’origine lecita dei fondi confluiti su 1 anche in capo a F. e ad A., non appartenenti alla cosca J. Per quanto attiene alla posizione di F., al quale apparterrebbero, secondo la moglie A. (p. 13.4.84), i valori patrimoniali pervenuti su 1, giova rilevare che egli è definito quale “artigiano” negli atti pubblici del 19 marzo 1992 e del 22 luglio 1993, concernenti la società “O.”, nella cui compagine societaria v’erano, oltre a F., anche il fratello K. e la cognata G., moglie di H. e futura procuratrice sul conto 1, così come su 2 (p. 13.4.132 e segg.). Al riguardo, va rilevato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito F. - classe 1966 -, col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). Al momento dell’apertura di 1 nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel citato autolavaggio, e la moglie che disconosce la riconduzione economica alla sua persona dei valori pervenuti in quel periodo su 1. A., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all’apertura del cifrato 1, con A. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.). Va altresì osservato come la giovane coppia avesse già a quel momento un figlio in tenera età, circostanza che mal si concilia con un’attività professionale di A., all’epoca peraltro inesistente (p. 130.930.2). Alla Corte non è neppure sfuggito il fatto che, mentre F., sempre indicato da A. quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su 1, ne ha invece G., socia, unitamente a K., di F. nell’autolavaggio, la cui vendita è temporalmente situata dalla stessa A. verso il 1997, due anni dopo l’apertura e l’alimentazione di 1 (p. 13.4.14). L’alimentazione di 1, del resto, mal si concilia con il versamento dei risparmi asseritamente provento dell’attività di F., allora giovane contitolare di un autolavaggio. In effetti, vi sono, nel periodo gennaio-agosto 1995 - vale a dire prima dell’arresto di K. e H. nel 1996 -, versamenti per cassa per oltre 1 mia. ITL, modalità incompatibili con un’attività lecita, e finanche con un nero fiscale,
- 21 liquidità che, del resto, la sola attività dell’autolavaggio ben difficilmente avrebbe potuto generare. Questa Corte non ha mancato inoltre di rilevare come il fratello K., esponente di spicco della malavita di stampo ‘ndranghetistico senza provata attività lecita, fosse associato alla società gerente l’autolavaggio e come la stessa gravitasse di riflesso attorno all’organizzazione criminale allora capeggiata da M., le cui attività producevano nel periodo antecedente e concomitante all’alimentazione di 1 cospicue liquidità a seguito del narcotraffico. 3.4.3 Questa Corte rileva al riguardo come fosse per l’appunto l’attività principale del gruppo J. - il narcotraffico, e in particolare lo spaccio - a generare, per sua natura, grande disponibilità di contante, elemento compatibile, a livello di rapporto causale, inteso nella sua globalità, con l’alimentazione in contanti di 1 nella prima metà del 1995, relazione rimasta anche in seguito nella disponibilità e sotto il controllo dei fratelli L. Relazione bancaria formalmente intestata, come già detto, ad A., moglie di F., e con procura a G., moglie di H. 3.5 Lo scrivente Collegio ritiene pertanto che i crimini a monte - di cui al narcotraffico - sono da considerare crimini alla luce dell’ordinamento elvetico e sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione J. e tale narcotraffico abbia generato quell’ingentissima liquidità alla base dell’intera alimentazione in valori patrimoniali pervenuti su 1. Alla luce dei riscontri giudiziari italiani riguardanti il procedimento per il gruppo J., questa Corte ha maturato il convincimento che le disponibilità finanziarie in capo a K. e H. nel corso degli anni ‘80 e nella prima metà degli anni ‘90 derivavano dagli ingenti guadagni del narcotraffico in seno al consesso criminale capeggiato da M. Questo Collegio ha anche preso atto del fatto che attività professionali lecite dei fratelli L. sono state escluse dai giudici italiani. Pure H. non esercitava all’epoca un’attività lecita in grado di generare, e in così poco tempo, simili disponibilità in contanti. I giudici italiani di primo grado hanno altresì rilevato come solo una minima parte dei guadagni illeciti conseguiti col narcotraffico potesse allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria (p. 18.1.4400). Infine, anche una riconduzione economica a F. e ad A. deve essere esclusa (v. supra, consid. II.3.4.2). 3.6 Anche se l’origine criminosa è indiretta, il Collegio considera dato un rapporto causale naturale e adeguato tra l’attività professionale esclusivamente illecita della cosca ‘ndranghetistica J. - in cui i fratelli K. e H. rivestivano ruoli apicali considerata nella sua globalità - e includente pure l’autolavaggio formalmente gestito da F. - e i valori patrimoniali alla base dell’alimentazione di 1.
- 22 - 3.7 Alla luce delle legislazione svizzera in materia di traffico di stupefacenti, è parimenti dato il requisito della doppia punibilità astratta. Lo scrivente Collegio si è in seguito chinato sulla questione della prescrizione o meno delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che, come rilevato supra (consid. II.2.6), non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l’atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis CP. In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento straniero risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace la pretesa confiscatoria estera. 4.1 Con mente ai requisiti giurisprudenziali sviluppati dall’Alta Corte (v. supra, consid. II.2.6.1), questo Collegio si è chiesto se, al momento degli atti vanificatori rimproverati dal magistrato requirente, lo Stato italiano potesse vantare pretese confiscatorie, sgorganti dall’ordinamento italiano, sui valori patrimoniali generati dai crimini a monte, con particolare attenzione a quelli generati dalle attività criminali in seno alla cosca J. (v. supra, consid. II.3). 4.2 La scrivente Corte ha vagliato l’assetto confiscatorio sviluppato dall’ordinamento italiano, con particolare riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale di cui all’art. 240 CPI, alla confisca prescritta dall’art. 416 bis CPI, alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (per brevità: codice antimafia) di cui al Decreto legislativo italiano (per brevità: d.l.) del 6 settembre 2011, n. 159 (in seguito: d.l. 159/2011), nonché all’assetto confiscatorio instaurato dall’art. 12 sexies del d.l. n. 306 dell’8 giugno 1992, convertito nella l. n. 356 dell’8 luglio 1992 (in seguito: d.l. 306/1992). 4.2.1 Con mente all’assetto confiscatorio previsto nel corpo stesso del Codice penale italiano, e di cui agli art. 240 e 416 bis CPI, è d’uopo dapprima rammentare l’assetto normativo medesimo. L’art. 240 CPI, il cui margine riporta “Confisca”, recita quanto segue: Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; https://www.brocardi.it/dizionario/5734.html https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art615ter.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art615quater.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art615quinquies.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art615quinquies.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617bis.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617ter.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617quater.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617quinquies.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617sexies.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635bis.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635ter.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635ter.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635quater.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635quinquies.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640ter.html https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640quinquies.html
- 23 - 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1 bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. L’art. 416 bis CPI, il cui margine riporta “associazione di tipo mafioso anche straniere”, recita quanto segue: Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. L’art. 240 CPI rappresenta il modello classico di confisca, trattandosi della figura generale di misura di sicurezza patrimoniale, applicabile nel processo penale, ed avente carattere facoltativo (quando si tratta del prodotto, del profitto o degli https://www.brocardi.it/dizionario/4311.html https://www.brocardi.it/dizionario/4980.html https://www.brocardi.it/dizionario/2449.html https://www.brocardi.it/dizionario/4982.html https://www.brocardi.it/dizionario/4986.html https://www.brocardi.it/dizionario/4986.html https://www.brocardi.it/dizionario/4987.html https://www.brocardi.it/dizionario/4988.html https://www.brocardi.it/dizionario/4330.html https://www.brocardi.it/dizionario/2439.html https://www.brocardi.it/dizionario/5259.html https://www.brocardi.it/dizionario/5102.html https://www.brocardi.it/dizionario/4992.html https://www.brocardi.it/dizionario/4993.html https://www.brocardi.it/dizionario/4904.html https://www.brocardi.it/dizionario/5515.html https://www.brocardi.it/dizionario/4382.html https://www.brocardi.it/dizionario/5734.html
- 24 strumenti del reato), ovvero obbligatorio (quando si tratta del prezzo del reato o di cose intrinsecamente criminose). In questo secondo caso, la confisca può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione. La limitata efficacia ablatoria di questo modello tradizionale di confisca discende dal nesso di pertinenzialità della cosa rispetto ad una determinata fattispecie delittuosa (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, 2010, p. 11 e segg.). L’ipotesi speciale di confisca obbligatoria disciplinata dal settimo comma dell’art. 416 bis CPI rappresenta la misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria in tema di delitto associativo di stampo mafioso. Dette diposizioni sulla confisca mirano a sottrarre al soggetto tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso; con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, Commentario breve al Codice penale, 2016, p. 1931, nota IX.2 ad art. 416 bis). Detta misura ablativa si applica pure ai beni di cui il soggetto condannato abbia il controllo diretto o indiretto (anche se intestati fittiziamente a terzi estranei), ove si intende con ciò tutti i beni in cui si concretizzano le utilità indebite realizzate dall’associazione attraverso l’attuazione del suo ampio programma criminoso, comprensivo di una pluralità di reati-fine direttamente produttivi di arricchimento illecito; la confisca si estende a qualsiasi reinvestimento successivo dei profitti delittuosi (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 17 e seg.). 4.2.2 Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice antimafia di cui al d.l. 159/2011, giova anzitutto rilevare come in detto Codice confluiscano, tra l’altro, precedenti sforzi legislativi risalenti al 1956 (legge n. 1423 del 27 dicembre 1956) e al 1965 (legge n. 575 del 31 maggio 1965) (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1216, ad post. art. 240). L’art. 24 comma 1 del Codice antimafia, il cui marginale riporta “Confisca” recita quanto segue: Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale. Se il tribunale
- 25 non dispone la confisca, può applicare anche d’ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Le disposizioni sulla confisca dei beni sono raccolte nell’art. 24 del Codice antimafia, il quale conferma i presupposti richiesti dalla previgente normativa (di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965) per addivenirsi allo spossessamento nei confronti dei soggetti destinatari della misura di prevenzione; vale a dire i soggetti destinatari delle misure personali applicate dall’autorità giudiziaria, in particolar modo coloro i quali sono indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416 bis CPI (MALAGNINO, Il Codice antimafia, 2011, p. 72, 51, 12). La confisca ai sensi del Codice antimafia è possibile sia di beni che, all’esito del procedimento di prevenzione, risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, sia dei beni che appaiono sproporzionati al reddito del soggetto, purché in tal ultimo caso egli non ne riesca a provare la legittima provenienza (MALAGNINO, op. cit., p. 72). In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal soggetto interessato, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l’accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato. Le disposizioni sulla confisca mirano dunque a sottrarre alla disponibilità del soggetto anche tutti i beni che siano - con mente alla pertinenzialità - frutto di attività illecita o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno del tipo mafioso. Al riguardo, è dunque sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, senza che con ciò si debba provare il nesso casuale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1292, nota V.1 ad post. art. 240). Di interesse per l’applicazione del provvedimento ablativo è ogni tipo di bene, anche di quelli conseguiti in periodo antecedente all’inizio dell’appartenenza dell’interessato al sodalizio mafioso, purché i medesimi costituiscano presumibile frutto d’attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero ricorra la variante della sproporzione con redditi d’attività lecite. Sempre in tema di appartenenti ad associazione di stampo mafioso, i beni acquisiti dal sottoposto alla misura prima della richiesta della sua applicazione possono essere oggetto di confisca (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1291, nota IV.1, p. 1295, nota VII.1 e 3 ad post. art. 240). L’intervento ablativo è legittimo anche laddove l’intestazione formale a terzi soggetti risulti smentita da elementi contrari atti ad ascrivere la disponibilità sostanziale in capo al sottoposto alla misura (FORTI/SEMINARA/ZUCCALÀ, op. cit., p. 1296, nota VIII.1 ad post. art. 240). 4.2.3 L’assetto confiscatorio codificato nell’ordinamento italiano contempla inoltre l’istituto della cosiddetta “confisca estesa” prevista dall’art. 12 sexies del
- 26 d.l. 306/1992, col marginale “Ipotesi particolari di confisca”, i cui comma da 1 a 2 quater vengono riportati qui di seguito: 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635quater e 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/14/zn31_01_128.html http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/14/zn31_01_128.html http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/15/zn37_01_093.html http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/50/zn86_12_007.html http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/50/zn86_12_007.html http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/14/zn31_01_002.html
- 27 denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona. 2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Lo scopo precipuo di tale ipotesi ablatoria è da ricercare nella volontà del legislatore italiano di attuare una strategia di lotta alla criminalità organizzata e contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell’economia, prevedendo segnatamente una misura di sicurezza patrimoniale, ancorandola alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. L’affinità tra la confisca speciale in esame e la confisca quale misura di prevenzione antimafia è assai palese, ritenuto come il provvedimento ablatorio oggetto dello scandaglio si colloca su una linea di confine, con la confisca in funzione repressiva propria della misura di sicurezza patrimoniale. Tale aspetto si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. Realtà che il legislatore italiano ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati delitti, sintomatici di contiguità “mafiosa” (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385). Questa ipotesi di confisca obbligatoria ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica, e presuppone la condanna del soggetto per taluno dei reati-presupposto tassativamente indicati dalla norma, tra cui rientrano anche l’associazione di tipo mafioso e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis CPI. Sul piano della relazione tra il soggetto e il bene, la norma attribuisce rilievo non solo al concetto di titolarità, ma anche di “disponibilità a qualsiasi titolo”, ovvero anche per il tramite di una “interposta persona fisica e giuridica” (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 19 e seg.). L’area di applicazione della confisca in parola è descritta facendo riferimento ai beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza ed abbia la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito ed alla propria attività economica. Risulta quindi irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato che ha formato oggetto del processo di cognizione (BALSAMO/CONTRAFATTO/NICASTRO, op. cit., p. 20). La Suprema Corte italiana ha statuito che, in materia di criminalità organizzata, la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 può essere disposta non solo dal giudice della http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/50/zn86_12_007.html
- 28 cognizione ma anche, successivamente, dal giudice dell’esecuzione (Cass. Sez. Un. 30 maggio 2001 n. 29022 Derouach, in Cass. pen., 2001, 3385). 4.3 Nel caso in esame, e con mente ai valori patrimoniali confluiti sul cifrato 1, giova anzitutto ricordare (v. supra, consid. II.3) come le attività del gruppo J. siano state oggetto di una pronuncia passata in giudicato. In effetti, la sentenza del 19 maggio 1998 del Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale (p. 18.1.4288 e segg.), è stata confermata in appello. Le condanne irrogate nei confronti dei componenti il gruppo ‘ndranghetistico facente capo a M. sono di riflesso divenute irrevocabili, circostanza che concerne peraltro anche le posizioni di K. e H. Parimenti assodate sono le considerazioni dei giudici della cognizione italiani quanto alla portata e alla natura delle attività illecite del gruppo criminale, comportanti un esteso ed estremamente lucrativo traffico di stupefacente, generante cospicue disponibilità in denaro, delle quali - come i giudici stessi, pienamente consapevoli di ciò, sottolineano (p. 18.1.4400) - solo una minima parte poteva allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria di merito. 4.4 Ne segue che è in ciò evincibile quel nesso di pertinenzialità fra il traffico di stupefacenti e l’illecito guadagno da questi prodotto e i valori patrimoniali pervenuti su 1 e anch’essi sgorganti da dette attività illecite a cui si dedicava allora il gruppo J. ed i suoi componenti. Quel nesso di pertinenzialità che induce la scrivente Corte a ritenere che le autorità italiane potrebbero senz’altro far capo a tutti gli istituti ablativi illustrati nei precedenti considerandi, primi fra tutti quelli ancorati negli art. 240 o 416 bis CPI, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel codice antimafia di cui al d.l. 159/2011. 4.5 Questo Collegio considera che pure l’istituto ablativo di cui all’art. 12 sexies del d.l. 306/1992, la cui procedura può essere instaurata anche dopo il giudizio di cognizione, davanti al giudice dell’esecuzione, potrebbe entrare in linea di conto ancorché il nesso di pertinenzialità dei valori oggetto di un provvedimento ablatorio con un ben individualizzato crimine non sia richiesto. Ciò non toglie l’interesse, in casu, di detto istituto confiscatorio ritenuto come la misura di sicurezza patrimoniale in parola è ancorata alla condanna per determinati delitti, allarmanti per essere in particolare fatti di mafia o traffici illeciti di sostanze stupefacenti. Ciò è in effetti il caso nella presente fattispecie, che vede K. e H. condannati per tali reati d’allarme sociale a seguito della loro affiliazione all’associazione ‘ndranghetistica portante il loro nome (v. le sentenze della Corte d’appello di Milano del 17 ottobre 2016 in re H. e F. (p. 129.510.4 e segg.) e del 27 ottobre 2016 nei confronti di K. (p. 18.1.80242). 4.6 La scrivente Corte ne conclude che, secondo l’ordinamento italiano, permane una pretesa confiscatoria della Repubblica Italiana, pretesa per l’attuazione della
- 29 quale la Svizzera concederebbe a tutt’oggi assistenza giudiziaria a detto Stato estero. La recente giurisprudenza in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale conforta questo Collegio in tale conclusione. In effetti, il Tribunale federale ha statuito, nella sua sentenza 1C_271/2016 del 23 marzo 2018 consid. 5, che l’assistenza giudiziaria andava concessa all’Italia in presenza di valori patrimoniali denotanti un nesso di pertinenzialità con fattispecie associative occorse all’estero, per cui il diritto alla confisca sarebbe sussistito, fatta la dovuta trasposizione, anche secondo il diritto svizzero in forza dei combinati art. 260ter e 72 CP (v. pure la sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.302 del 2 giugno 2016). Diversamente dal soggetto interessato dalla procedura d’assistenza di cui alla pronuncia testé citata dell’Alta Corte, nel caso che qui ci occupa, tutti i fratelli L. - K., H. e F. - sono stati condannati in Italia per associazione di tipo mafioso, trasponibile, nel nostro Paese, in un’ottica di doppia punibilità astratta, all’art. 260ter CP, con la conseguenza di render applicabile l’art. 72 CP. Al riguardo, la scrivente Corte sottolinea che si tratta in effetti in casu pur sempre di valori patrimoniali che sono provento di reato a seguito dell’attività del consesso J. e che sottostanno al controllo dell’organizzazione dei L., entrambe riconducibili, allora come oggi, alla stessa e medesima cosca di riferimento calabra. 4.7 In conclusione, le condotte riconosciute infra (consid. II.7 e segg.) erano pertanto vanificatorie ex art. 305bis CP poiché secondo l’ordinamento straniero permaneva e permane tuttora una pretesa confiscatoria di quest’ultimo Stato - in casu della Repubblica italiana - e la Svizzera concederebbe al riguardo assistenza giudiziaria all’Italia per l’attuazione della sua pretesa confiscatoria, come già rilevato supra (v. consid. II.4.6). Tale conclusione a cui giunge lo scrivente Collegio è del resto in consonanza con le strategie ablatorie poste in essere nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata - quali la ‘ndrangheta -, e che sono finalizzate a contrastarne gli inserimenti nei circuiti dell’economia, tendenti in particolare ad evitare che, col trascorrere degli anni, simili organizzazioni criminali possano tesaurizzare i proventi illeciti e divenire vieppiù perniciose. Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di dover in seguito esaminare la ricorrenza o meno dell’aggravante generica, e ciò nell’ottica di valutare l’eventualità dell’estinzione dell’azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di sette anni (v. supra, consid. I.3.2).
- 30 - Per esaminare la questione dell’aggravante, questo Collegio ha dato per teoricamente acquisite sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (capi d’accusa da 1.3.1.3 a 28, nonché 1.3.2), che l’elemento soggettivo del reato, chiedendosi se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave. 5.1 Come già evidenziato supra (consid. II.2.9), il Tribunale federale ha ammesso l’aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell’ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell’aggravante del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP. La causa riguardava un legale che - nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, l’allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20’000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo. 5.2 La Corte ha quindi proceduto all’analisi dei criteri che la giurisprudenza del Tribunale federale ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell’aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014. 5.2.1 Questo Collegio ha anzitutto constatato la ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata fra il caso in esame e quello di cui alla sentenza del Tribunale federale, prima fra tutte la totale assenza di un reddito proveniente dall’attività di riciclaggio in quanto tale. Non solo non vi è alcun reddito dall’attività da riciclaggio - diversamente dall’onorario incassato dall’avvocato, di cui alla sentenza del Tribunale federale - ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare, temporalmente e organicamente, da un’attività esercitata a titolo professionale o semiprofessionale, come era il caso dell’avvocato, titolare peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.
- 31 - 5.2.2 Inoltre, sia per la natura delle operazioni stesse, che per l’intensità dell’agire di A., la Corte non ha ravvisato serrate similitudini col caso del legale di cui alla già citata sentenza del Tribunale federale. 5.3 La Corte, preso atto del fatto che il magistrato requirente rimprovera ad A. la forma aggravata generica dell’art. 305bis CP, in particolare per avere riciclato “un ingente importo di denaro (fr. 1’556’000.--)”, si è altresì chiesta se gli importi riciclati dedotti in accusa possano giustificare un’eventuale contiguità con l’aggravante del mestiere. A tal proposito, si rileva che la cifra d’affari dedotta in accusa è certo importante, ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il riciclaggio per mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un’importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più elevate, il tenore del disposto legale impedirebbe di considerare come ricorrente l’aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando semplicemente da sette a dieci anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal legislatore varando il nuovo testo dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; v. già supra, consid. I.3.1) Non è quindi, in alcun modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni. Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale. 5.4 In conclusione, il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire l’organizzazione criminale, la banda e il mestiere. Ragion per cui, visti i criteri definiti dalla suddetta giurisprudenza dell’Alta Corte, questo Collegio giudicante non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica. 5.5 Non ricorrendo la forma qualificata del reato di riciclaggio di denaro, va pronunciato l’abbandono del procedimento per i capi d’accusa da 1.3.1.3 a 18, occorsi prima del 5 marzo 2011 e quindi risalenti a più di sette anni or sono, per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
- 32 - La Corte ha di seguito scandagliato la posizione di A. in punto alla presenza di dolo nell’accezione esatta dalla giurisprudenza dell’Alta Corte (v. supra, consid. II.2.7), e ciò in particolare per quel che concerne la consapevolezza, in capo all’imputata, della riconduzione criminale dei valori patrimoniali. 6.1 Al riguardo, giova rammentare che, come sviluppato nella giurisprudenza illustrata sub consid. II.2.7, è sufficiente che l’autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l’origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo nel quale egli ha agito. 6.2 Nel caso in esame, A. ha costantemente dichiarato - da ultimo nelle more del dibattimento (p. 130.930.7; p. 130.930.11) -, di avere sempre creduto che i valori patrimoniali confluiti sul conto cifrato 1, di cui ella era titolare e dichiarata avente diritto economico, fossero riconducibili a risparmi conseguiti dal marito. Ella ha pure dichiarato di essere stata all’oscuro dell’alimentazione di 1; alimentazione caratterizzata da cospicui versamenti in contanti, occorsi prima dell’arresto di K. e H. nel 1996 (p. 130.930.8). 6.3 A tal proposito, va rammentato come A. - classe 1970 - abbia conosciuto in Calabria, in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito F.- classe 1966 - col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). Nel 1991 è nato il loro primo figlio, nel 1997 il secondo (p. 130.930.2). A. è titolare di un diploma in ragioneria e dispone di conoscenze scolastiche della lingua inglese (p. 13.4.14). Al momento dell’apertura del cifrato 1 nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 24 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel già citato autolavaggio. A., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto 1 dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all’apertura del cifrato 1, con A. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.).
- 33 - Mentre F., che A. ha sempre indicato quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su 1, ne ha invece G., socia, con K., di F. nell’autolavaggio, la cui vendita A. situa nel 1997, d