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Tribunale penale federale 29.12.2017 SK.2017.44

29 décembre 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,368 mots·~1h 12min·1

Résumé

Organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti;;Organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti;;Organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti;;Organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti

Texte intégral

Sentenza del 29 dicembre 2017 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Giorgio Bomio e Claudia Solcà, giudice penale federale supplente, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

contro

1. A., cittadino italiano, attualmente in esecuzione anticipata della pena presso il Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6965 Cadro, patrocinato dal difensore d’ufficio avv. Luigi Mattei,

in carcerazione preventiva dal 17 dicembre 2014 al 18 maggio 2015;

in anticipata esecuzione della pena dal 19 maggio 2015,

2. B., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Mario Postizzi, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2017.44

- 2 - Oggetto

Organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in documenti

- 3 - Fatti: A. Tramite decisione del 17 dicembre 2014, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (p. 1.1.1). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ. Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di I-Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di I-Milano il 5 dicembre 2014 (v. p. 3.1.1). B. Il 17 dicembre 2014, il MPC ha spiccato un ordine di arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 260ter CP e 305bis CP, per pericolo di fuga e di collusione (p. 6.1.1 e seg.). A. è stato arrestato il giorno stesso dagli inquirenti della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) (p. 6.1.2 [conferma ordine d’arresto firmata da A.]; p. 6.1.15 e segg. [rapporto d’arresto]). Il 19 dicembre 2014 il MPC ha quindi presentato al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC) un’istanza di carcerazione preventiva (p. 6.1.28 e segg.). Conseguentemente, il 20 dicembre 2014 si è tenuta l’udienza dinanzi al GPC (p. 6.1.40 e segg.), al termine della quale quest’ultimo ha ordinato la carcerazione preventiva di A. per un periodo di tre mesi (p. 6.1.47). Il 23 gennaio 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo interposto da A. il 30 dicembre 2014 avverso la decisione del GPC (p. 6.1.243 e segg.). Il 18 marzo 2015 il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva di A. di ulteriori tre mesi (p. 6.1.306 e segg.), accogliendo l’istanza formulata dal MPC in data 11 marzo 2015 (p. 6.1.56 e segg.). Il 19 maggio 2015, il MPC ha autorizzato A. a scontare anticipatamente la pena detentiva (p. 6.1.384 e segg.), dando seguito a una richiesta del 18 maggio di A. (p. 16.1.224 e seg.). C. Tramite scritto del 24 marzo 2015 indirizzato all’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), il Ministero della Giustizia italiano ha richiesto l’estradizione di A. per l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare n. 14976/13 RGNR/3748/13 RGGIP emessa il 5 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso

- 4 il Tribunale di Milano, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (p. 18.4.3 e segg.). Con scritto del 30 marzo 2015, l’UFG ha incaricato il Ministero pubblico del Cantone Ticino di procedere all’audizione di A. sulla domanda di estradizione (p. 18.4.66); richiesta alla quale è stato dato seguito in data 1°aprile 2015 (v. p. 18.4.75). Su richiesta dell’UGF del 30 marzo 2015 (p. 18.4.1 e segg.), in data 29 maggio 2015, il MPC ha formulato la sua presa di posizione sull’estradizione di A., opponendosi alla stessa (p. 18.4.84 e seg.). In data 2 giugno 2015 l’UGF ha dunque rifiutato la domanda di estradizione formulata dall’Autorità italiana (p. 18.4.86 e seg.). D. Il 18 agosto 2015, il MPC ha accolto la richiesta di attuazione della procedura con rito abbreviato formulata da A. il giorno precedente (p. 4.0.1; p. 4.0.2 e seg.). Il 9 ottobre 2015 il MPC ha quindi promosso l’accusa nei confronti di A. attraverso una procedura abbreviata; il 3 dicembre 2015 la Corte penale del Tribunale penale federale ha rifiutato il giudizio con rito abbreviato (v. p. 16.1.398 [istanza scarcerazione avv. Mattei del 22 marzo 2017]). E. Il 28 aprile 2016 il MPC ha deciso di estendere il procedimento penale pure nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato giusta l’art. 305bis n. 2 CP, di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr, e nei confronti di D. per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n. 1 CP e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP (p. 1.1.2 e segg.). In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei confronti di A. pure per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr (p. 1.1.7 e seg.). F. In data 25 agosto 2017 il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) e inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr); nei confronti di B. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) nonché inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr); e nei confronti di D. per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) (p. 129.100.1 e segg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte penale con il numero di ruolo SK.2017.44. G. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 4 dicembre 2017.

- 5 - Gli imputati A. e B. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata D. (p. 129.920.2). La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata D., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha disgiunto il procedimento condotto nei suoi confronti (p. 129.920.4). H. La Corte, nella sede dibattimentale, ha informato le parti delle seguenti riserve ai sensi dell’art. 344 CPP: - la Corte si riserva di eventualmente valutare il rimprovero di cui al capo d’accusa 1.1.1 nei confronti dell’imputato A. nell’ottica dell’ipotesi di partecipazione a un’organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP; - la Corte si riserva inoltre di eventualmente valutare il rimprovero di cui ai capi d’accusa 1.2.1 e 1.2.2 nei confronti dell’imputato B., con mente alle operazioni interessanti il conto di E. presso la banca F., rubrica A., nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, di cui all’art. 305ter CP; invitando nel contempo le parti a considerare tali riserve e, se necessario, a prendere posizione in proposito in occasione della loro arringa (p. 129.920.14). I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: I.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di: - dichiarare l’imputato A. autore colpevole di: - sostegno ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP); - ripetuto riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP); - ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStr); - condannare l’imputato A. a una pena detentiva di cinque anni, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto; - dichiarare l’imputato B. autore colpevole di: - riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP); - ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); - ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 118 cpv. 1 LStr); - condannare l’imputato B. ad una pena detentiva di tre anni e, ex art. 305bis n. 2 CP, a una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere di fr. 300.-- cadauna, non opponendosi alla concessione parziale della pena detentiva ex art. 43 CP, con un periodo di prova di tre anni, ma chiedendo per contro che la pena pecuniaria non venga sospesa; - confiscare la totalità delle quote di comproprietà dell’immobile di cui alla part. no. 1 RFD Chiasso, giusta gli art. 70 e 72 CP, su riserva del prestito ipotecario concesso dalla banca G., da restituire a quest’ultima ex art. 70 cpv. 2 CP in quanto essa è da ritenersi terzo in buona fede;

- 6 - - confiscare le pigioni generate, depositate sul conto intestato a H. presso I., con l’indicazione “rubrica RFD n. 1”, nonché sul conto n. 2 intestato a J., A. e B. presso la banca G., come pure le pigioni future; - condannare A. a un risarcimento equivalente pari a EUR 30’000.-- in favore della Confederazione; - condannare B. a un risarcimento di complessivi EUR 130’000.-- e fr. 24’150.– in favore della Confederazione; - per quanto concerne A., mantenere il sequestro in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 3 CP e a copertura delle spese procedurali a suo carico ex art. 263 cpv. 1 lett. c CPP: - sul conto intestato alla K. Sagl in liquidazione, conto no. 3 presso la banca G., in proporzione alla sua quota sociale (pari al 10%); - sul conto n. 4 intestato a L. SA presso la banca M.; - sugli oggetti sequestrati a A., così come elencati a complemento dell’atto d’accusa 25 agosto 2017; - per quanto riguarda B., mantenere il sequestro in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 3 CP e a copertura delle spese procedurali a suo carico ex art. 263 cpv. 1 lett. c CPP: - sul conto intestato alla K. Sagl in liquidazione, conto no. 3 presso la banca G., in proporzione alla sua quota sociale (pari al 30%). I.2 La difesa dell’imputato A. ha chiesto di: - in via principale - prosciogliere A. dalle imputazioni di riciclaggio di cui ai punti da 1.1.2.1 a 1.1.2.6, 1.1.2.17 e 1.1.2.21; - condannare A. alla pena di tre anni e mezzo, dedotto il carcere preventivo e la pena anticipata sofferti; - respingere la richiesta di confisca per la parte eccedente i fr. 30’000.-- di risarcimento, da computare sul conto L. SA, e dissequestrare conseguentemente la quota del 30% sulla part. n. 1 RFD di Chiasso; - riconoscere tutte le note d’onorario prodotte; - in via subordinata, se confermate tutte le imputazioni: - condannare A. alla pena di quattro anni, dedotto il carcere preventivo e la pena anticipata sofferti; - respingere la richiesta di confisca per la parte eccedente i fr. 30’000.-- di risarcimento, da computare sul conto L. SA, e dissequestrare conseguentemente la quota del 30% sulla part. n. 1 RFD di Chiasso; - riconoscere tutte le note d’onorario prodotte.

- 7 - I.3 La difesa dell’imputato B. ha chiesto di: - prosciogliere B. da ogni reato, perché la corretta applicazione del diritto e la situazione di fatto portano a questo risultato; - a titolo di indennità per la difesa, riconoscere l’importo che la Corte considererà giusto, posto che all’inizio del mandato il difensore di fiducia ha concordato con B. una tariffa oraria di fr. 400.-- e che le prestazioni fornite dal difensore di fiducia, tenuto conto dell’ultimazione del dibattimento, sono state di 410 ore nonché fr. 3’250.-- di spese; - contestando inoltre le confische richieste dal pubblico ministero. J. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 29 dicembre 2017, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza degli imputati A. e B. (v. p. 129.920.24 e seg.). K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali Giurisdizione elvetica 1.1 La competenza giurisdizionale svizzera, di rilievo per ciò che attiene al rimprovero di organizzazione criminale ex art. 260ter CP mosso a A., verrà trattata infra sub. II.1. Competenza federale 2.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere messa in discussione dalla Corte penale del Tribunale

- 8 penale federale soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d’apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). 2.2 Nel caso in esame, la competenza federale non è stata oggetto di contestazione ad opera delle parti e andrebbe comunque ammessa in forza della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla. Questioni pregiudiziali di B. 3.1 La difesa di B. ha anzitutto sollevato delle censure in punto alla validità dell’accusa. Nelle more dibattimentali, la Corte ha respinto tale questione pregiudiziale, la conformità del procedimento con il principio accusatorio dovendo essere valutata in sede di scandaglio di merito (p. 129.920.12 e seg.). Per quel che concerne un’eventuale lesione del principio accusatorio, essa sarà, se del caso, affrontata nel quadro della sussunzione sotto le specifiche infrazioni. 3.2 Sempre in ambito dibattimentale, B. ha inoltre sollevato delle censure concernenti la validità degli atti di causa e delle prove raccolte. Il Collegio giudicante ha respinto questa questione pregiudiziale, ritenendo che la valenza probatoria dei mezzi di prova agli atti debba essere valutata da parte della Corte nel quadro dell’apprezzamento dei mezzi di prova in sede di deliberazione (p. 129.920.12 e seg.). L’apprezzamento della valenza dei mezzi di prova, e di riflesso pure di una loro eventuale inutilizzabilità, sarà, se del caso, operato in sede di sussunzione sotto le specifiche infrazioni. II. Sull’organizzazione criminale Giurisdizione elvetica 1.1 Il Collegio giudicante si è dapprima chinato sulle condizioni di luogo delimitanti il campo d’applicazione del Codice penale, scandagliando, in altre parole, la ricorrenza o meno delle giurisdizione elvetica. 1.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 CP il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell’art. 7 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica altresì a chiunque commetta all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli art. 4, 5 o 6, se l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale (lett. a); l’autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione (lett. b); e secondo il diritto svizzero l’atto consente l’estradizione, ma l’autore non viene estradato (lett. c).

- 9 - Giusta l’art. 7 cpv. 2 CP, se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, l’art. 7 cpv. 1 CP è applicabile soltanto se la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell’atto (lett. a); oppure se l’autore ha commesso un crimine particolarmente grave proscritto dalla comunità internazionale (lett. b). In forza dell’art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell’ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento. Giusta l’art. 260ter n. 3 CP è punibile anche chi commette il reato di organizzazione criminale all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’art. 3 cpv. 2 CP è applicabile. Questa normativa, che si ispira all’art. 260bis n. 3 CP, è stata introdotta al fine di garantire l’applicazione della norma penale anche qualora l’organizzazione eserciti, perlomeno in parte, la propria attività criminale in Svizzera o intenda farlo, nella misura in cui qualcuno la sostenga o vi partecipi dall’estero. La normativa concretizza il principio secondo cui il diritto svizzero si applica alla partecipazione ad un atto principale commesso in Svizzera. Estendendo la sovranità territoriale in ambito penale, essa conduce a una dilatazione del principio d’ubiquità (art. 8 CP). Essa non si applica di riflesso allorquando i principi generali di cui agli art. 3 e segg. CP già da soli fondano la competenza giurisdizionale elvetica, conducendo in altre parole all’applicazione del Codice penale, segnatamente, e in particolar modo, allorquando l’autore partecipa o sostiene l’organizzazione criminale a partire dalla Svizzera (art. 3 cpv. 1 CP). La norma di cui all’art. 260ter n. 3 CP si iscrive di conseguenza nel solco del principio di territorialità ma anche nel suo corollario dell’ubiquità (art. 8 CP) che tende ad estendere la giurisdizione elvetica al fine d’evitare conflitti negativi di competenza, pure in casi in cui la fattispecie non presenta vincoli stretti con il nostro Paese, purché sussista un nesso di collegamento (DTF 133 IV 171 consid. 6.3). In tale ottica, affinché l’art. 260ter CP possa trovare applicazione, occorre che l’esercizio (effettivo o prospettato) dell’attività criminale (violenta o tesa a conseguire un illecito profitto) dell’organizzazione criminale sia inteso nello stesso senso di un atto principale, a cui il membro dell’organizzazione, rispettivamente colui che la sostiene, partecipi in senso lato. Alla stessa stregua di un correo ad un’infrazione, per il quale non è necessaria alcuna partecipazione all’esecuzione dell’atto (DTF 125 IV 134 consid. 3a), ma che deve nondimeno vedersi opporre il luogo del risultato conseguito dai partecipanti all’infrazione, il membro di un’organizzazione criminale deve vedersi opporre i risultati delle attività criminali dell’organizzazione che si sono prodotti in Svizzera, anche se la

- 10 sua partecipazione si è concretizzata esclusivamente all’estero. In applicazione dell’art. 8 cpv. 1 e 2 CP, la nozione d’esercizio di un’attività criminale deve di riflesso essere intesa non solamente con mente al luogo di commissione effettivo o prospettato delle attività dell’organizzazione criminale, ma anche con riferimento al luogo in cui il risultato si produce o avrebbe dovuto prodursi (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 7.1). Ne segue che, con mente segnatamente al principio di territorialità e al suo corollario d’ubiquità, il baricentro delle attività criminali “elvetiche” dell’organizzazione criminale deve trovarsi in Svizzera, o comunque avrebbe dovuto prodursi nel nostro Paese nell’intento dei rei. Con riferimento al reato in parola, e nell’ottica del principio di territorialità o d’ubiquità, occorre dunque che i singoli complessi fattuali caratterizzanti nel loro insieme il reato di cui all’art. 260ter CP denotino singolarmente un nesso con il nostro Paese, non potendosi ipotizzare che un singolo complesso fattuale occorso in Svizzera funga da magnete - inteso con mente alla competenza giurisdizionale elvetica - per tutti gli accadimenti che si concretizzano, o avrebbero dovuto concretizzarsi, esclusivamente all’estero, perpetrati da un’organizzazione criminale attiva sia in Svizzera che all’estero. 1.3 La competenza giurisdizionale elvetica è da ravvisare sulla scorta del principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 CP) per tutti quei complessi fattuali svoltisi in territorio svizzero, e di cui agli accadimenti descritti nell’atto d’accusa alle cifre 1.1.1.2-8, 1.1.1.10-14. Per la parte dei complessi fattuali per i quali il magistrato requirente situa l’azione parzialmente in territorio italiano - e di cui alle cifre 1.1.1.2-6, 1.1.1.11-12 dell’atto d’accusa - la giurisdizione svizzera che presiede all’applicazione del Codice penale può fondarsi sul principio dell’ubiquità, di cui all’art. 8 CP, nonché sull’art. 260ter n. 3 CP. In effetti, in tali complessi fattuali è ravvisabile, dal mero punto di vista dell’esame giurisdizionale e non ancora sostanziale, un nesso di collegamento col nostro Paese, tale da ancorare la giurisdizione elvetica. Diversa sarebbe la disanima per i complessi fattuali descritti ai punti 1.1.1.1 e 1.1.1.9 dell’atto d’accusa. In effetti, né dal punto di vista del principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 CP) né da quello dell’ubiquità (art. 8 CP) - nel solco dei quali l’art. 260ter n. 3 CP si inserisce - sono ravvisabili nessi di collegamento per accadimenti che si concretizzano, o avrebbero dovuto concretizzarsi, esclusivamente in territorio estero, oltretutto fra soggetti stranieri, senza risvolti alcuni, né effettivi né intesi, nel nostro Paese. Senonché, le autorità svizzere avendo negato all’Italia l’estradizione di A., come si evince dalla decisione dell’UFG del 2 giugno 2015 (v. supra, consid. C; p. 18.4.86 e seg.), la Svizzera

- 11 ha con ciò creato le condizioni di luogo affinché si applichi il Codice penale, e ciò sulla scorta dei combinati art. 7 cpv. 1 lett. c e 7 cpv. 2 lett. a CP. La giurisdizione elvetica è di riflesso data anche con mente ai complessi fattuali di cui alle cifre 1.1.1.1 e 1.1.1.9. 1.4 La giurisdizione svizzera è pertanto presente. L’imputato A. è accusato del reato di cui all’art. 260ter CP, per avere ripetutamente sostenuto un’organizzazione criminale (capo d’accusa 1.1.1). A tal proposito, nella sede dibattimentale la Corte ha informato le parti di riservarsi di eventualmente valutare tale rimprovero nell’ottica dell’ipotesi di partecipazione a un’organizzazione criminale giusta l’art. 260ter CP (v. supra, consid. H). 2.1 A. ha ammesso, già nel corso della procedura preliminare, in modo costante e univoco, gli addebiti così come dedotti e descritti in accusa sub 1.1.1, da ultimo in sede di pubblico dibattimento (p. 129.930.5). 2.2 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. La pena edittale è quella della pena detentiva sino a cinque anni o della pena pecuniaria (art. 260ter n. 1 cpv. 3 CP). 2.2.1 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali.

- 12 - L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 cpv. 1 vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l’art. 19 cpv. 2 LStup (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 1-5 ad art. 260ter CP). Secondo giurisprudenza e dottrina, corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 142 IV 175 consid. 5.4; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Gruppi criminali di riconduzione ‘ndranghetistica sono ritenuti organizzazioni criminali nel senso dell’art. 260ter CP (sentenza del Tribunale federale 6B_1132/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.3.1, non pubblicata in DTF 143 IV 145; TPF 2010 29; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.61 del 15 marzo 2018 consid. 4.4; RR.2016.246 del 14 febbraio 2017 consid. 3.3.3). 2.2.2 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all’attività criminale dell’organizzazione in quanto tale e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo in rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un contributo fattivo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361).

- 13 - 2.2.3 Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4). 2.2.4 Laddove, come nel caso specifico, l’accusa di organizzazione criminale si accompagna ad accuse relative ad altri reati concreti che sarebbero stati commessi nel contesto della stessa organizzazione (cosiddetti reati-scopo o reati-fine), l’art. 260ter CP, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dalla giurisprudenza (DTF 132 IV 132 consid. 4.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005 consid. 1.2.2 e 1.3, pubblicati in: SJ 2006 I p. 125, p. 129 a 131 nonché sentenza 6S.528/2006 dell’11 giugno 2007 consid. 4.3), è applicabile solo se il contributo del reo al reato associativo non si esaurisce nell’adempimento di uno specifico reato-scopo, nel caso di specie segnatamente condotte di riciclaggio di denaro e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. Nel caso che ci occupa, occorre dapprima vagliare la natura del consesso criminale per cui A. ha ammesso di essersi attivato negli anni interessati dagli addebiti che gli vengono mossi, vale a dire dal marzo 2012 al 17 dicembre 2014. In altre parole, è necessario scandagliare anzitutto se si tratti o meno, con mente al gruppo facente capo ai fratelli N., di un’organizzazione criminale nell’accezione dell’art. 260ter CP. 3.1 Al riguardo, di particolare ausilio sono le pronunce delle autorità giudiziarie italiane a proposito del gruppo dei N., segnatamente le sentenze della Corte d’appello di Milano del 17 ottobre 2016 in re O. e J. (p. 129.510.4 e segg.) e del 27 ottobre 2016 nei confronti di P. (p. 18.1.80242). La posizione processuale di P. è nel frattempo stata accertata definitivamente dalla Corte di cassazione italiana (p. 129.925.15 e segg.).

3.1.1 La sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2016 nei confronti di P. (p. 18.1.80514 e segg., p. 18.1.80528) - così come la pronuncia d’appello nei confronti di O. e J. (p. 129.510.253 e segg.) - fa stato di come le risultanze istruttorie italiane abbiano permesso di apportare la prova dell’esistenza di una realtà criminale ben strutturata, nella forma di una compagine di ‘ndrangheta, composta da diversi individui (fra cui, oltre a P., O. e J., anche Q.), e facente capo ai fratelli P., O. e J., della sua operatività nel territorio di Milano e provincia, della sua diffusività nel locale tessuto economico-sociale,

- 14 dell’approvvigionamento di liquidità con ricorso a condotte di usura e del traffico di stupefacenti nonché dei ruoli svolti dai componenti il consesso malavitoso. I giudici d’appello italiani, nella loro pronuncia in re P. (p. 18.1.80516 e seg.), danno altresì contezza dell’esistenza di un metodo mafioso praticato dal sodalizio dei fratelli N. e dell’appartenenza originaria di questi al gruppo facente capo a R., interessato dalla precedente condanna per associazione mafiosa, di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 1998 (p. 18.1.4288). La sentenza d’appello in re P. (p. 18.1.80516 e segg.) fa anche stato del collegamento con le pregresse condanne in cui sono incorsi P. e O., riscontrando la ripresa dei contatti con il precedente contesto malavitoso, nonché di solidi legami esistenti tra il gruppo dei N. e la consorteria di riferimento - la cosca S. - operante in Calabria. I giudici d’appello italiani, pur giungendo alla conclusione che il gruppo dei N. aveva comunque conseguito autonomamente una dimensione criminale, sottolineano il mantenimento di radicati rapporti con la cosca calabra di riferimento, collegamenti di cui P. si occupava in prima persona, curando i contatti con riconosciuti esponenti della casa madre (p. 18.1.80517). Un’autonomia, quella del sodalizio dei N., pur sempre relativa, visto che si inseriva nel solco della peculiare dinamica organizzativa che contraddistingue la ‘ndrangheta e che, per le decisioni di rilievo, vede il coinvolgimento dei vertici calabri di riferimento (p. 18.1.80517). La compagine associativa dei N., operativa nel Milanese, intesa quale ganglio strutturale dell’intera dinamica organizzativa ‘ndranghetistica, era concepita per durare in modo stabile, radicato e indipendente dai suoi componenti pro tempore, ma restando pur sempre sotto il costante e duraturo patronato della medesima cosca calabra di riferimento, la cosca S., di cui R. era in precedenza stato il principale esponente nella realtà milanese, e ciò prima degli arresti occorsi negli anni Novanta, fermi e appartenenza associativa che avevano allora interessato pure P. e O. (p. 129.510.128). La Corte d’appello di Milano, nella citata sentenza del 27 ottobre 2016 in re P., rileva come l’agire criminoso della consorteria dei N. fosse contraddistinto dalla segretezza delle comunicazioni e degli incontri (p. 18.1.80501 e seg.). Un agire caratterizzato da un grado qualificato di segretezza e dissimulazione che includeva l’uso di apparecchi di disturbo delle comunicazioni, di numerosi cellulari e di schede intestate a soggetti stranieri nonché la variazione frequente delle utenze telefoniche, con la marcata predilezione per gli incontri personali, come si evince dalla sentenza della Corte d’appello in re O. e J. (p. 129.510.134 e seg.). La Corte d’appello di Milano in re P. sottolinea pure (p. 18.1.80523 e seg.) il fatto che le attività economiche intraprese dal sodalizio - quali il caffé T. - erano

- 15 finanziate con il profitto dei delitti derivanti dal narcotraffico e dal prestito usuraio. I giudici d’appello italiani proseguono rilevando l’entità e la diversificazione della strisciante infiltrazione nel tessuto economico, dalla commercializzazione di prodotti alimentari e dai servizi di catering, agli investimenti in strutture alberghiere - quali l’hotel AA. a Sanremo - e al gioco d’azzardo, così come all’immobilizzazione delle risorse finanziarie dell’associazione attraverso l’intestazione formale a soggetti terzi, quali A. Un’intestazione a terzi soggetti, segnatamente a A. per quanto attiene agli immobili di Z., che i giudici d’appello italiani della causa P. fanno ricondurre (p. 18.1.80566 e seg.) alla finalità di sottrarre i beni alla prevedibile misura di prevenzione e di agevolare la conservazione in capo al sodalizio di tali capitali, preservandoli da azioni di spoglio intraprese dalle autorità giudiziarie italiane. 3.1.2 La pronuncia d’appello del 17 ottobre 2016 (129.510.4 e segg.) nei confronti di O. e J. sottolinea anch’essa la diversificazione e il piglio professionale assunti dalle attività criminali, quali il prestito di denaro usuraio, le estorsioni e l’inserimento in realtà imprenditoriali (p. 129.510.255, p. 129.510.260, p. 129.510.269 e segg.). 3.1.3 Con mente segnatamente alle figure che più interessano la presente causa penale svizzera, vale a dire i fratelli P., O. e J., giova rilevare come i giudici d’appello italiani della procedura contro P. (p. 18.1.80525 e seg.) conferiscono a questi un ruolo apicale nell’organizzazione, con invece una posizione subordinata per ciò che attiene al fratello J., anch’egli condannato in Italia per partecipazione al sodalizio dei N., essendo l’inserimento di quest’ultimo a pieno titolo evidente e consapevole, come si evince dalla sentenza della Corte d’appello nei confronti di J. (p. 129.510.270). Dal canto suo, a O. viene riconosciuto dai giudici italiani “il ruolo non già di mero partecipe ed associato ma di vertice e capo” (p. 129.510.273). Membri di questa organizzazione erano dunque in particolare, secondo i giudici italiani, i fratelli P., O. e J., i primi due con ruoli apicali, J. con uno status subordinato ai fratelli. 3.2 Alla luce di quanto precede, questo Collegio è giunto alla conclusione che il consesso dei N. costituiva un gruppo strutturato di oltre tre persone, con al suo vertice i fratelli P. e O., che ricalcava la pregressa organizzazione facente capo a R. e, in tal senso, concepito per durare e perdurare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e facente capo a una struttura verticistica collaudata nei decenni e riconducibile alla cosca ‘ndranghetistica dei S. Il gruppo dei N. era caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, quelle dettate dalla dinamica organizzativa ‘ndranghetistica, da una sistematica ripartizione dei compiti fra gli accoliti nonché da un approccio professionale e

- 16 collaudato a tutti gli stadi della sua attività criminale. L’opacità verso l’esterno si manifestava non solo mediante la segretezza delle sue strutture decisionali e esecutive nonché degli effettivi, denotando una dissimulazione qualificata e sistematica, anche a mezzi di accorgimenti tecnologici, che ha richiesto uno sforzo inquirente rilevante. L’organizzazione dei N. perseguiva inoltre lo scopo di arricchirsi con mezzi criminali, mediante attività delittuose, quali il narcotraffico e l’usura, sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP. La Corte vi ha pertanto ravvisato un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Il magistrato requirente rimprovera a A. di aver concretizzato il reato di organizzazione criminale con mente ai complessi fattuali descritti sub 1.1.1.1 - 14 dell’atto d’accusa. 4.1 A. ha ammesso senza riserva alcuna gli addebiti mossigli a titolo di organizzazione criminale, per la quale egli era attivo in veste di membro. 4.2 In presenza di un imputato reo confesso quale A., questo Collegio deve nondimeno esaminare l’attendibilità della confessione, con particolare riguardo al grado di precisione con cui vengono descritte le circostanze della fattispecie (art. 160 CPP). 4.3 In sede di pubblico dibattimento (p. 129.930.6 e segg.), ma ancor prima in sede d’inchiesta ad opera del pubblico ministero a seguito del versamento agli atti del memoriale di A. (p. 16.1.246 e segg., p. 13.1.423 e segg.), A. ha avuto modo di circostanziare il proprio apporto alle fattispecie di cui ai punti dell’atto d’accusa poc’anzi citati. 4.3.1 Per quanto attiene alla fattispecie sub 1.1.1.1, la trattazione è occorsa nella sede dibattimentale (p. 129.930.28), ma soprattutto ad opera del MPC nell’ambito della delucidazione di quanto circostanziato al riguardo in maniera dettagliata da A. nel suo memoriale del 9 giugno 2015 (p. 13.1.343 e segg., p. 13.1.423 e segg.). 4.3.2 Pure i complessi fattuali descritti sub 1.1.1.2-7 dell’atto d’accusa - gli antefatti della ricerca del cifrato BB., la sua ricerca, le polizze assicurative presso CC., gli spostamenti dei valori patrimoniali su di essi nonché l’operazione immobiliare di Via Y. a Chiasso - sono stati ampiamente vagliati, con dovizia di particolari da parte di A., nella sede dibattimentale e in quella d’istruzione, segnatamente nel quadro della disamina del rimprovero di riciclaggio di denaro (p. 129.930.13 e segg.).

- 17 - 4.3.3 Con mente alle fattispecie di cui ai capi d’accusa 1.1.1.8 e 1.1.1.10, anch’esse sono state oggetto di ampia disamina da parte di questo Collegio e in sede d’istruttoria. I complessi fattuali vertono sulla messa a disposizione della società L. SA, riconducibile a A., al clan dei N., affinché J. potesse ottenere il permesso di dimora in Svizzera e nell’ambito delle opere di ristrutturazione dell’immobile di Via Y. a Chiasso. A. ha dettagliato tale fattispecie durante la sua audizione dibattimentale in punto al rimprovero di infrazione alla LStr e di riciclaggio di denaro (p. 129.930.13 e seg.). 4.3.4 Con riferimento al capo d’accusa 1.1.1.9 dell’atto d’accusa, trattasi degli accadimenti che hanno interessato la DD. S.r.l. e gli appartamenti oggetto di intestazione fittizia per conto del clan dei N., e siti a X. Essi sono descritti, con dovizia di particolari, da A. nel suo memoriale del 5 giugno 2015 (p. 13.1.426, p. 13.1.433 e segg.). 4.3.5 Con mente al complesso fattuale sub 1.1.1.11, A. è stato interpellato in merito sia durante la sua audizione dibattimentale (p. 129.930.25 e segg.) sia in sede d’istruzione da parte del MPC (p. 13.1.476 e segg.), fornendo con ciò ampi dettagli a sostegno della propria confessione. 4.3.6 Sempre nel proprio memoriale del 5 giugno 2015, A. circostanzia l’accompagnamento di EE. (p. 13.1.435 e seg., p. 13.1.379), e di cui al punto 1.1.1.12 dell’atto d’accusa. 4.3.7 Per quanto attiene al complesso fattuale descritto al punto 1.1.1.13, è lo stesso A. a darne contezza e a dichiarare nel memoriale in parola (p. 13.1.436, p. 13.1.374 e seg.) di aver sostenuto le spese, dell’ordine di fr. 4/5’000.-- annui, per il soggiorno in Svizzera di J., allorquando la presenza di quest’ultimo era necessaria, segnatamente per seguire l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione dello stabile di Via Y. a Chiasso. 4.3.8 Con mente alla fattispecie descritta sub 1.1.1.14, la stessa è, come i restanti addebiti, ammessa da A. e meglio circostanziata e suffragata nel suo memorale (p. 13.1.436) e dall’inventario degli oggetti sequestrati in occasione della perquisizione domiciliare a W. (p. 8.1.13 e segg.), inventario che ben dà contezza della natura e dell’ampiezza della documentazione sequestrata presso la residenza di A. 4.4 L’esame della confessione di A. induce lo scrivente Collegio a ritenere la stessa attendibile, con particolare riguardo al grado di precisione e alla costanza con cui vengono descritte le circostanze delle singole fattispecie.

- 18 - La Corte rileva come la confessione di A. dia altresì contezza del fatto che egli abbia agito con consapevolezza e volontà, dunque in modo intenzionale. Lo scrivente Collegio si è di seguito chinato sulla natura del coinvolgimento di A. nell’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico capeggiata da P. e O., chiedendosi se, come sostenuto dal magistrato requirente, debba ravvisarsi sostegno oppure se, invece, la condotta di A. non sia sussumibile nella partecipazione a suddetto consesso criminale. 5.1 Come già evidenziato supra (consid. II.2.2.2), la variante del sostegno si applica nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo in rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo. 5.2 Nel caso che ci occupa, già alla luce delle attività da lui profuse (v. supra, consid. II.4), ricadenti sotto la giurisdizione svizzera e non esauritesi nel perfezionamento di specifici reati-fine, A. era da ritenere a tutti gli effetti incorporato dal punto di vista funzionale nell’organizzazione criminale. Lo stesso A. ha ammesso tale sua riconduzione funzionale, da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.7 e seg., p. 129.930.23), sia per quanto attiene ai complessi fattuali svizzeri che italiani. L’apporto di A. all’organizzazione criminale dei N. ha inoltre rivestito un carattere assai poliedrico ma costantemente riconducibile al suo ruolo ben determinato in seno all’organizzazione, come lo stesso A. illustra in modo assai cristallino nella sede dibattimentale, di “uomo dei N. in Svizzera” (p. 129.930.23). A. era il membro deputato alla cura a tutto campo degli interessi finanziari e non dei N. nel nostro Paese, non da ultimo dopo il suo trasferimento di residenza in Svizzera. La gestione dei variegati interessi dei N. in Svizzera è anche evincibile dall’intensa e duratura attività di A. volta alla ricerca di opportunità d’investimento nel settore immobiliare e della ristrutturazione nonché dalla gestione di veicoli societari che potessero poi contribuire, non da ultimo attraverso contratti di lavoro di comodo, a giustificare la presenza nel nostro Paese di altri membri della cosca, quali J., facilitando nel contempo la sua infiltrazione nel tessuto economico locale, l’intestazione a registro fondiario dell’immobile di Via Y. a Chiasso a un esponente della cosca essendone un’espressione (v. p. 129.930.13 e segg.). A. si è altresì prestato ad ospitare J. nel suo appartamento di W., da A. acquistato in occasione del suo arrivo in Svizzera. A. ha inoltre messo a disposizione il

- 19 proprio conto bancario presso la banca G., a Lugano, per accogliere il denaro dell’organizzazione, poi confluito nell’acquisto dell’immobile di Via Y. a Chiasso. A. ha pure funto da intestatario fittizio per rilevanti disponibilità finanziarie dell’organizzazione, sia in Italia per quanto attiene alla vicenda Z. sia in Svizzera per ciò che attiene all’immobile di Chiasso. A. ha inoltre funzionato da depositario della documentazione pertinente gli interessi dei N. presso il proprio domicilio di W. L’implicazione strutturale di A. non è smentita, ma semmai confermata, dai riscontri effettuati dai giudici italiani, come è già evincibile dalla sentenza della Corte d’appello di Milano in re P., i quali conferiscono a A. il ruolo di consulente agli investimenti e di intestatario fittizio di beni (p. 18.1.80569). 5.3 Ciò posto, la Corte è giunta alla conclusione che A. era una persona stabilmente incorporata nell’organizzazione criminale dei N. dal punto di vista funzionale in qualità di luogotenente in Svizzera degli stessi e che egli ha svolto nel nostro Paese così come in Italia delle attività, per conto della cosca, di consulenza e d’intestazione fittizia nell’ambito del perseguimento delle finalità criminali di detta organizzazione, in particolare per ogni attività economica-finanziaria connessa col riciclaggio dei proventi illeciti. Come risulta da ultimo dalle risultanze dibattimentali (p. 129.930.7 e seg., p. 129.930.24), A. era pienamente consapevole, e ciò già prima del marzo 2012 - data a partire della quale l’accusa ravvisa il reato di organizzazione criminale di essere oramai da ritenersi incorporato dal punto di vista funzionale nella cosca dei N. Lo scrivente Collegio è di riflesso giunto alla conclusione che in casu sono adempiute le condizioni oggettive e soggettive del reato ascrittogli e che egli si è dunque reso autore colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale ex art. 260ter CP. III. Sul riciclaggio di denaro A entrambi gli imputati è rimproverata l’infrazione di cui all’art. 305bis CP; a A. nella forma semplice (capo d’accusa 1.1.2) mentre a B. nella forma aggravata (capo d’accusa 1.2.1). Nella sede dibattimentale, la Corte ha informato le parti di riservarsi di valutare il predetto rimprovero nei confronti di B., con mente alle operazioni interessanti il conto di E. presso la banca F., rubrica A., nell’ottica dell’ipotesi di carente

- 20 diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, di cui all’art. 305ter CP (v. supra, consid. H). Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP). 2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Vista la modifica del Codice penale entrata in vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP (RU 2015 1389; FF 2014 563). Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l’immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un’assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 38 ad art. 305bis CP), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, in Ackermann (editore), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-211%3Ait&number_of_ranks=0#page211 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242

- 21 - Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, vol. II, 2018, n. 454 e segg. ad art. 305bis CP; PIETH in: Commentario basilese, Strafrecht, 3a ediz., 2013, n. 49 e segg. ad art. 305bis CP; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 18 ad art. 305bis CP), seppur solo nella misura in cui esse sono suscettibili di vanificare la confisca all’estero (sentenza del Tribunale federale 6B_453/2017 del 16 marzo 2018 consid. 7.2.2, destinata a pubblicazione), negozi fiduciari, l’impiego di trusts (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 424 e seg. ad art. 305bis CP), l’interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305bis CP; CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 p. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305bis CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000 consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt’al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523), o la chiusura di una relazione non denotante attivi (d’altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 523) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero - i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro potenzialmente costitutivi del reato di riciclaggio di denaro se suscettibili di impedire la confisca all’estero - atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti di regola costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 594; ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di Ackermann/Heine, 2013, nota 57 ad § 15; GALLIANI/MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Erez e Giorgetti Nasciutti, 2010, p. 235; v. PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero - o sul conto intestato ad un terzo - dove l’avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0#page274

- 22 ad art. 305bis CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 18 ad art. 305bis CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo). Mutamenti nella natura del valore patrimoniale, quali l’acquisto o la vendita di un immobile, sono potenzialmente vanificatori (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 529). 2.2 Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Schulz/Vormbaum, 1997, p. 432-435; d’altra opinione ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 226; ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995), p. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, p. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) p. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., 2011, p. 476 e ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, p. 160 e seg.). 2.3 L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a - ed è suscettibile di vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). 2.4 Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3 CP). https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323

- 23 - La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D’altra parte, nell’ambito dell’art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 2.3). 2.5 Sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV 1), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale, non v’è ragione di porre esigenze più severe in relazione all’esistenza di un crimine a monte rispetto agli altri casi di riciclaggio. Anche con mente a reati pregressi occorsi all’estero, è sufficiente provare l’esistenza di un antefatto criminoso senza necessariamente avere precise conoscenze dello stesso e del suo autore. Non è nemmeno possibile esigere la dimostrazione di un nesso causale naturale e adeguato tra ognuno dei singoli crimini perpetrati nell’ambito dell’organizzazione e i valori patrimoniali riciclati. Il legame “volontariamente tenue” esatto dalla giurisprudenza è accertato a sufficienza con la prova che i crimini pregressi perpetrati all’estero sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest’ultima. Anche se l’origine criminosa è solo indiretta, occorre allora che sia dato un rapporto causale naturale e adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali. 2.6 Il bene giuridico protetto dalla norma sul riciclaggio di denaro è in primo luogo l’amministrazione della giustizia. Di riflesso è primordiale in tale ambito la tutela delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l’atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis CP (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 331 e segg.). In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento straniero risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace il reato pregresso e la pretesa confiscatoria estera.

- 24 - 2.6.1 Con mente a questa prospettiva, il Tribunale federale ha affrontato l’interazione fra l’ordinamento straniero del reato a monte e quello svizzero dell’atto vanificatorio in DTF 126 IV 255 consid. 3, pronuncia che concerneva un narcotraffico perpetrato all’estero. L’Alta Corte ha anzitutto rammentato la concezione dell’infrazione di riciclaggio di denaro quale atto vanificatorio della confisca. Confisca esclusa allorquando il reato a monte è prescritto al momento della condotta vanificatoria. Il Tribunale federale ha proseguito il proprio scandaglio, evidenziando come, in materia di prescrizione per crimini occorsi all’estero, il giudice svizzero del riciclaggio debba orientarsi all’ordinamento straniero poiché l’art. 305bis CP tutela non solo l’amministrazione della giustizia svizzera ma anche quella straniera. Ciò anche alla luce del fatto che i valori patrimoniali sgorganti da crimini a monte pure occorsi all’estero sono direttamente connessi con questi ultimi e che l’applicazione dell’ordinamento straniero meglio risponde alle esigenze di coerenza tra prescrizione del reato a monte e diritto alla confisca. Se ciò non fosse il caso, l’autore del reato a monte potrebbe trasferire il bottino in uno Stato con un regime prescrittivo più favorevole al fine di sottrarlo ad azioni giudiziarie di spoglio da parte dello Stato d’origine. Proseguendo nella propria modulazione argomentativa fra il reato a monte e l’azione confiscatoria, svizzera ma anche da parte della giustizia straniera, il Tribunale federale osserva che, anche qualora la prescrizione del reato a monte fosse data secondo il diritto estero - e di riflesso venisse parimenti meno la pretesa svizzera alla confisca -, una condotta vanificatoria ex art. 305bis CP sarebbe nondimeno ancora possibile se secondo l’ordinamento straniero permanesse una pretesa confiscatoria dello Stato estero e se la Svizzera concedesse al riguardo assistenza giudiziaria allo Stato estero per l’attuazione della sua pretesa confiscatoria, e ciò anche qualora la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero fosse subentrata, non applicandosi al riguardo la riserva di cui all’art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP. L’Alta Corte osserva che quanto precede vale sia nell’ambito della CEAG sia nel quadro di accordi bilaterali. 2.6.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall’Accordo italo-svizzero dei 10 settembre 1998 che completa e agevola l’applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2003 (l’Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del

- 25 - 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS, ma consultabile nel fascicolo “Assistenza e estradizione” edito dalla Cancelleria federale, 2014). È applicabile anche la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988, entrata in vigore il 13 dicembre 2005 per la Svizzera e il 31 marzo 1991 per l’Italia (Convenzione delle Nazioni Unite del 1988; RS 0.812.121.03), nonché la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo 18 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 10 maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’assistenza rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applicano la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (art. 48 n. 2 CAS, art. 10 n. 3 Convenzione delle Nazioni Unite, art. 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3). 2.7 L’infrazione prevista e punita dall’art. 305bis CP è un’infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l’autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l’autore conosca con precisione l’infrazione da cui provengono i valori: basta che egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, p. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis CP; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 672 e segg.; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). Giusta la giurisprudenza

- 26 dell’Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 consid. 6.1, non pubblicato in DTF 136 IV 179) basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l’autore sia a conoscenza di circostanze che inducano a intuire l’origine criminale del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto. In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d’esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato. Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo con cui egli ha agito. 2.8 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa p. 272; sentenze del http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-397%3Afr&number_of_ranks=0#page397 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161

- 27 - Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3). 2.9 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. 2.9.1 Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l’autore: agisce come membro di un’organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). 2.9.2 La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014 consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup; ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n. 740 e segg.). L’elenco dell’art. 305bis n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall’aggiunta dell’avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l’aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell’ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell’aggravante del mestiere giusta l’art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.3). Trattandosi di un’interpretazione estensiva dell’art. 305bis n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l’art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; v. POPP/BERKEMEIER, Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; SEELMANN/GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., 2016, p. 34 e segg.), questo tipo di

- 28 aggravante va ammesso in maniera molto prudente (GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, 1990, p. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all’art. 19 n. 2 vLStup, ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., 2016, p. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell’art. 1 cpv. 2 del Codice civile (v. HOFER/HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., 2012, p. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché HÄFELIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze personali ai sensi dell’art. 27 CP (v. TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP), l’analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali” che aggravano la punibilità. La dottrina cita a mo’ d’esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz., 2017, n. 46 ad art. 305bis CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell’art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l’entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt’altro che apodittici (“könnte sich […] rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/PIETH, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell’Alta Corte. Quest’ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che - nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa

- 29 autorizzazione di polizia - aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, allestimento dei formulari di rito, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all’estero) nel quadro di una procedura d’incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20’000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell’ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo. La Corte si è anzitutto chinata sull’individuazione del reato a monte nell’accezione dell’art. 305bis CP, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte, sul requisito della doppia punibilità astratta esatto dalla giurisprudenza, sulla natura vanificatoria e sui requisiti soggettivi con mente alle operazioni di trasporto, versamento, prelievo, consegna e cambio imputate a A. ai capi d’accusa 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20. 3.1 Detti rimproveri sono stati ammessi da A., da ultimo nella sede dibattimentale (p. 129.930.5); ammissioni, quelle occorse durante l’istruttoria preliminare e dinanzi a questa Corte, che il giudice del merito è nondimeno chiamato a vagliare alla luce dei presupposti di cui all’art. 160 CPP. 3.1.1 In presenza di un imputato reo confesso quale A., questo Collegio è in effetti chiamato ad esaminare l’attendibilità della confessione, con particolare riguardo al grado di precisione con cui vengono descritte le circostanze della fattispecie. 3.1.2 In sede di pubblico dibattimento (p. 129.930.5), ma ancor prima e più compiutamente in sede d’inchiesta ad opera del pubblico ministero a seguito del versamento agli atti del memoriale di A. (p. 16.1.246 e segg., p. 16.1.255 e seg., p. 13.1.423 e segg., p. 13.1.432 e seg., p. 13.1.473 e segg., p. 13.1.568 e segg.), A. ha avuto modo di circostanziare il proprio apporto alle fattispecie di cui ai punti dell’atto d’accusa poc’anzi citati, sottolineando in particolare come i valori patrimoniali gli fossero stati consegnati da esponenti di spicco della cosca dei N. 3.1.3 L’esame della confessione di A. induce lo scrivente Collegio a ritenere la stessa attendibile, con particolare riguardo al grado di precisione e alla costanza con cui vengono descritte le circostanze delle singole fattispecie descritte nei capi d’accusa 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20. La Corte rileva come la confessione di A. dia peraltro altresì contezza del fatto che egli abbia agito con consapevolezza e volontà, dunque in modo intenzionale.

- 30 - 3.2 Quanto precede include pure la prova quanto alla provenienza criminale, di cui A. era consapevole, degli averi patrimoniali oggetto dei rimproveri di cui ai capi d’accusa in parola. In effetti, A. ha parimenti circostanziato l’origine criminale di detti valori, sgorganti dalle molteplici attività illegali alle quali si dedicava l’organizzazione criminale dei N., spessore criminale e attività dei quali erano allora già note a A. (v. supra, consid. II.5; p. 129.939.7 e seg.). Al riguardo, si evince anche dalle restanti tavole processuali - segnatamente dalle pronunce italiane riguardanti i fratelli P., O. e J. (v. supra, consid. II.3.1) - che la consorteria dei N. coltivava attività ingeneranti rilevanti disponibilità finanziarie, vale a dire il narcotraffico e l’usura, qualificabili quali crimini ex art. 10 cpv. 2 CP. Con il che, sono pure ravvisabili il nesso di causalità fra i valori patrimoniali, oggetto dei rimproveri di cui ai capi d’accusa 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20, e i reati a monte - il narcotraffico e l’usura, vale a dire dei crimini nell’ordinamento svizzero - nonché la doppia punibilità astratta. 3.3 La natura stessa degli atti imputati a A. sub 1.1.2.7-16 e 1.1.2.18-20 dà inoltre contezza del carattere vanificatorio degli stessi, ricorrendo in casu atti interruttivi della traccia documentale (v. supra, consid. III.2.1), trattandosi di trasporti transfrontalieri di contanti, versamenti e prelievi per cassa, consegna brevi manu di denaro contante e cambi di valuta. La Corte si è in seguito chinata sull’individuazione del reato a monte, sul nesso di causalità fra i valori patrimoniali oggetto dei rimproveri e il crimine a monte nonché sul requisito della doppia punibilità astratta con mente ai valori patrimoniali interessanti gli altri rimproveri per il titolo di riciclaggio di denaro, e ciò per entrambi gli imputati. Questo Collegio si è, in altre parole, più specificatamente chinato sull’origine dei valori patrimoniali giunti sul cifrato BB. 4.1 Come già rilevato supra (consid. III.2.5), in materia di riciclaggio di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale, è sufficiente la prova dell’esistenza di un antefatto criminoso senza che al riguardo vi sia la necessità di disporre di conoscenza precisa quanto allo stesso e al suo autore. Si tratta, in altri termini, di un legame che la giurisprudenza riconosce poter essere “volontariamente tenue”, risultando sufficiente la prova che i crimini sono stati commessi nell’ambito dell’organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest’ultima. Alla luce dell’origine criminosa indiretta, il rapporto di causalità è tra i valori patrimoniali e i crimini considerati nella loro globalità, fermo restando l’adempimento del criterio della doppia punibilità astratta. 4.2 Per ciò che attiene ai valori patrimoniali pervenuti sul conto cifrato n. 5/BB. presso la banca FF. occorre anzitutto rilevare (p. 11.1.7 e segg. e rinvii) come detta

- 31 relazione sia stata accesa il 17 gennaio 1995 da D., di allora anni 24 (nata il 6 maggio 1970), moglie di J. indicata al momento dell’apertura quale unica titolare e avente diritto economico sul conto, con procura individuale a GG. moglie di O. Detta relazione è stata alimentata, nel periodo dal 19 gennaio all’8 agosto 1995, sia in ITL (ITL 1’664’312’750.--, di cui ITL 1’044’332’750.-- in contanti) che in franchi (fr. 4’997.-- in contanti). I titoli confluiti il 6 febbraio 1995 sul deposito titoli n. 5, per un valore di ca. ITL 140 mio., fanno stato di un’ulteriore, precedente relazione bancaria, presso banca HH., il cifrato II., accesa il 30 novembre 1994, sempre da D., e con GG. procuratrice individuale. 4.3 Ciò posto, occorre pertanto tornare indietro nel tempo e scandagliare l’attività del precedente consesso criminale ‘ndranghetistico attivo negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta del secolo scorso - il cosiddetto gruppo JJ. -, al quale appartenevano pure i fratelli P. e O. I giudici italiani che si sono occupati del gruppo dei N. - palesatosi dopo che P. e O. avevano terminato di scontare la loro condanna a seguito della loro appartenenza al gruppo JJ. - si sono pronunciati pure sulla natura del gruppo JJ. e del nesso di contiguità dell’organizzazione dei N. con la precedente compagine criminale, di cui - così i magistrati italiani - la cosca dei N. ha di fatto ripreso le medesime attività criminali, con l’accento sulle estorsioni, sull’usura, sul traffico di armi e sul narcotraffico (sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2016 in re P., p. 18.1.80528). Al riguardo, va rilevato come la cosca JJ. operasse nel Milanese a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso e abbia continuato a farlo fino all’intervento degli inquirenti italiani, occorso a partire dal giugno 1995, per quanto attiene al capobanda R. (p. 18.1.4296), e all’inizio del 1996, per quanto attiene a P. e O. (p. 18.1.4299). Le attività del gruppo JJ. sono parimenti e precipuamente descritte con dovizia di particolari dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Penale, nella sua sentenza del 19 maggio 1998, confermata in appello (p. 18.1.4288 e segg.), pronuncia relativa alla procedura penale allora in essere nei confronti dei componenti la cosca JJ. L’associazione capeggiata da R. risultava finalizzata al traffico di stupefacenti nella zona nord di Milano, con avvio dell’attività criminale all’inizio degli anni ‘80, poi protrattasi sino all’intervento degli inquirenti (p. 18.1.4327 e segg., p. 18.1.4337). I giudici italiani di primo grado del processo in re R. e consorti proseguono constatando come i fratelli P. e O. abbiano preso parte all’associazione in modo continuativo, praticamente dall’origine della stessa, e abbiano assunto, nel corso degli anni, un ruolo sempre più incisivo nella stessa, affiancando il capo nei momenti più delicati (p. 18.1.4345 e seg., p. 18.1.4358). Dalla pronuncia di prima istanza in re R. si evince parimenti come il narcotraffico interessasse quantitativi molto importanti e guadagni illeciti ingentissimi, una parte rilevante dei quali ottenuti in

- 32 contanti, modalità peraltro tipica nell’ambito del narcotraffico (p. 18.1.4352 e seg., p. 18.1.4400). In un’intercettazione telefonica fatta propria dal Tribunale di Milano nella sentenza in re R., lo stesso O. si lamentava del fatto di dover pagare 5-6 affitti e di spendere in tal modo vari milioni di vecchie lire italiane al mese (p. 18.1.4389 e seg.). Al momento del suo arresto, KK., un componente la cosca, è stato trovato in possesso di ITL 50 mio. (p. 18.1.4296). E sono gli stessi giudici di primo grado del processo R. a concludere che “(…) l’unico dato certo ed incontestabile è dato dallo svolgimento da parte degli imputati di traffici di droga di ingentissima consistenza, necessariamente correlati ad ingentissimi illeciti guadagni, parte certamente minimale è data dalle somme oggetto di sequestro che, pertanto, vengono confiscate” (p. 18.1.4400). 4.4 Questo Collegio ha preso di riflesso atto che le attività illecite a cui si dedicavano P. e O. durante la loro appartenenza all’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico di JJ. - vale a dire negli anni Ottanta del secolo scorso e fino al loro arresto all’inizio del 1996 - era intesa, organizzata, strutturata, poliedrica e generante ingentissime disponibilità di denaro contante. 4.5 Ciò posto, la scrivente Corte si è chinata su eventuali fonti di reddito - in capo a P., O., J. e D.- di origine lecita, che potessero allora giustificare l’alimentazione, specie in denaro contante, del cifrato BB. nonché del conto precedente II. 4.5.1 In punto allo svolgimento di attività lavorative - lecite - e alla ricorrenza di un suo reddito - lecito - in capo a P. e O. all’epoca della loro appartenenza alla consorteria JJ., i giudici di prima istanza del processo in re R. e consorti rilevano come non è stata provata l’eventuale sussistenza di introiti da attività professionali lecite e la consistenza degli stessi (p. 18.1.4400). Sempre nell’alveo del procedimento R., la Corte d’appello di Milano - nella sua sentenza del 23 settembre 1999 in re P. e O. (p. 18.1.4173 e seg.) - rileva anch’essa come un’attività professionale lecita da parte dei predetti non sia stata provata. 4.5.2 Questo Collegio ha altresì scandagliato l’eventualità di un’origine lecita dei fondi confluiti su BB. anche in capo a J. e a D., non appartenenti alla cosca JJ. Per quanto attiene alla posizione di J., al quale apparterrebbero, secondo la moglie D. (p. 13.4.84), i valori patrimoniali pervenuti su BB., giova rilevare che egli è definito quale “artigiano” negli atti pubblici del 19 marzo 1992 e del 22 luglio 1993, concernenti la società “LL.”, nella cui compagine societaria v’erano, oltre a J., anche il fratello P. e la cognata GG., moglie di O. e futura procuratrice sul conto BB., così come su II. (p. 13.4.132 e segg.).

- 33 - Al riguardo, va rilevato come D. - classe 1970 - abbia conosciuto in giovanissima età - a 15 anni - il futuro marito J. - classe 1966 -, col quale è convolata a nozze nel 1990 (p. 13.4.14). D. è titolare di un diploma in ragioneria e dispone di conoscenze scolastiche della lingua inglese (p. 13.4.14). Al momento dell’apertura di BB. nel 1995, i coniugi avevano 29 rispettivamente 25 anni, con il marito, di dichiarata professione artigiano, attivo nel citato autolavaggio, e la moglie che disconosce la riconduzione economica alla sua persona dei valori pervenuti in quel periodo su BB. D., che il marito mai avrebbe reso edotta quanto al suo reddito, avrebbe allora inteso permettere il versamento nel conto BB. dei risparmi da lui nel mentre conseguiti con la sua attività professionale, circostanza che ha condotto all’apertura del cifrato BB., con D. quale titolare e avente diritto economico (p. 13.4.101, p. 13.4.4 e segg.). Alla Corte non è neppure sfuggito il fatto che, mentre J., sempre indicato da D. quale proprietario economico, non risulta avere poteri dispositivi su BB., ne ha invece GG., socia, unitamente a P., di J. nell’autolavaggio, la cui vendita è temporalmente situata dalla stessa D. verso il 1997, due anni dopo l’apertura e l’alimentazione di BB. (p. 13.4.14). L’alimentazione di BB., del resto, mal si concilia con il versamento dei risparmi asseritamente provento dell’attività di J., allora giovane contitolare di un autolavaggio. In effetti, vi sono, nel periodo gennaio-agosto 1995 - vale a dire prima dell’arresto di P. e O. nel 1996 -, versamenti per cassa per oltre 1 mia. ITL, modalità incompatibili con un’attività lecita, e finanche con un nero fiscale, liquidità che, del resto, la sola attività dell’autolavaggio ben difficilmente avrebbe potuto generare. Questa Corte non ha mancato inoltre di rilevare come il fratello P., esponente di spicco della malavita di stampo ‘ndranghetistico senza provata attività lecita, fosse associato alla società gerente l’autolavaggio e come la stessa gravitasse di riflesso attorno all’organizzazione criminale allora capeggiata da R., le cui attività producevano nel periodo antecedente e concomitante all’alimentazione di BB. cospicue liquidità a seguito del narcotraffico. Questa Corte rileva al riguardo come fosse per l’appunto l’attività principale del gruppo JJ. - il narcotraffico, e in particolare lo spaccio - a generare, per sua natura, grande disponibilità di contante, elemento compatibile, a livello di rapporto causale, inteso nella sua globalità, con l’alimentazione in contanti di BB. nella prima metà del 1995, relazione rimasta anche in seguito nella disponibilità e sotto il controllo dei fratelli N. Relazione bancaria formalmente intestata, come già detto, a D., moglie di J., e con procura a GG., moglie di O. 4.6 Lo scrivente Collegio ritiene pertanto che i crimini a monte - di cui al narcotraffico - sono da considerare crimini alla luce dell’ordinamento elvetico e sono stati

- 34 commessi nell’ambito dell’organizzazione JJ. e tale narcotraffico abbia generato quell’ingentissima liquidità alla base dell’intera alimentazione in valori patrimoniali pervenuti su BB. Alla luce dei riscontri giudiziari italiani riguardanti il procedimento per il gruppo JJ., questa Corte ha maturato il convincimento che le disponibilità finanziarie in capo a P. e O. nel corso degli anni ‘80 e nella prima metà degli anni ‘90 derivavano dagli ingenti guadagni del narcotraffico in seno al consesso criminale capeggiato da R. Questo Collegio ha anche preso atto del fatto che attività professionali lecite dei fratelli N. sono state escluse dai giudici italiani. Pure O. non esercitava all’epoca un’attività lecita in grado di generare, e in così poco tempo, simili disponibilità in contanti. I giudici italiani di primo grado hanno altresì rilevato come solo una minima parte dei guadagni illeciti conseguiti col narcotraffico potesse allora essere oggetto di confisca nella sede giudiziaria (p. 18.1.4400). Infine, anche una riconduzione economica a J. deve essere esclusa (v. supra, consid. III.4.5.2). 4.7 Anche se l’origine criminosa è indiretta, il Collegio considera dato un rapporto causale naturale e adeguato tra l’attività professionale esclusivamente illecita della cosca ‘ndranghetistica JJ. - in cui i fratelli P. e O. rivestivano ruoli apicali considerata nella sua globalità - e includente pure l’autolavaggio formalmente gestito da J. - e i valori patrimoniali alla base dell’alimentazione di BB. 4.8 Alla luce delle legislazione svizzera in materia di traffico di stupefacenti, è parimenti dato il requisito della doppia punibilità astratta. Lo scrivente Collegio si è in seguito chinato sulla questione della prescrizione o meno delle pretese confiscatorie sui valori patrimoniali conseguiti col crimine a monte, pretese che, come rilevato supra (consid. III.2.6), non devono essere prescritte nel momento in cui si verifica l’atto vanificatorio, in difetto di che decadrebbe la punibilità ex art. 305bis CP. In tal ultima ottica della punibilità, in presenza di un reato presupposto commesso all’estero, l’ordinamento straniero risulta determinante per l’apprezzamento del regime prescrittivo cui soggiace la pretesa confiscatoria estera. 5.1 Con mente ai requisiti giurisprudenziali sviluppati dall’Alta Corte (v. supra, consid. III.2.6.1), questo Collegio si è chiesto se, al momento degli atti vanificatori rimproverati dal magistrato requirente, lo Stato italiano potesse vantare pretese confiscatorie, sgorganti dall’ordinamento italiano, sui valori patrimoniali generati dai crimini a monte, con particolare attenzione a quelli generati dalle attività criminali in seno alla cosca JJ. (v. supra, consid. III.4).

- 35 - 5.2 La scrivente Corte ha vagliato l’assetto confiscatorio sviluppato dall’ordinamento italiano, con particolare riferimento alla misura di sicurezza patrimoniale di cui all’art. 240 CPI, alla confisca prescritta dall’art. 416 bis CPI, alle misure di prevenzione patrimoniali codificate nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (per brevità: codice antimafia) di cui al Decreto legislativo italiano (per brevità: d.l.) del 6 settembre 2011, n. 159 (in seguito: d.l. 159/2011), nonché all’assetto confiscatorio instaurato dall’art. 12 sexies del d.l. n. 306 dell’8 giugno 1992, convertito nella l. n. 356 dell’8 luglio 1992 (in seguito: d.l. 306/1992). 5.2.1 Con mente all’assetto confiscatorio previsto nel corpo stesso del Codice penale italiano, e di cui agli art. 240 e 416 bis CPI, è d’uopo dapprima rammentare l’assetto normativo medesimo. L’art. 240 CPI, il cui margine riporta “Confisca”, recita quanto segue: Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies; 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1 bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. L’art. 416 bis CPI, il cui margine riporta “associazione di tipo mafioso anche straniere”, recita quanto segue: Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici a

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