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Tribunale penale federale 29.03.2016 SK.2016.1

29 mars 2016·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,542 mots·~8 min·3

Résumé

Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 CP);;Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 CP);;Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 CP);;Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 CP)

Texte intégral

Decreto del 29 marzo 2016 Corte penale Composizione Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

contro

A., Oggetto Falsificazione di valori di bollo ufficiali (art. 245 CP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2016.1

- 2 - Visti: - il decreto d'accusa del 15 aprile 2015 emesso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: "MPC") nei confronti di A. per titolo di falsificazione di valori di bollo ufficiali ai sensi dell'art. 245 CP (cl. 1 p. 1.100.3 e segg.), notificato il 23 aprile 2015 (cl. 1 p. 1.100.6); - l'opposizione al decreto in questione formulata da A., datata 27 aprile 2015, recapitata al MPC per lettera raccomandata anticipata via fax (cl. 1 p. 1.100.7 e seg.); - la missiva del 7 maggio 2015, tramite la quale il MPC ha informato A. in merito alla sua intenzione di confermare il decreto d'accusa in questione, invitandolo nel contempo a comunicare, entro il 29 maggio 2015, se le spiegazioni fornitegli dal pubblico ministero rispondessero alle sue rimostranze, oppure se egli intendesse mantenere l'opposizione del 27 aprile 2015 al decreto d'accusa (cl. 1 p. 1.100.16 e seg.); - lo scritto datato 27 maggio 2015 di A., pervenuto al MPC il 5 giugno 2015, a mezzo del quale egli ha comunicato al MPC la sua volontà di non procedere e di "recedere ed abbandonare l'intenzione di mantenere l'opposizione al decreto d'accusa del 15 aprile 2015", missiva di cui la scrivente Corte ha preso contezza unicamente il 23 marzo 2016 (cl. 1 p. 1.510.2 e seg.); - lo scritto del 30 dicembre 2015, mediante il quale il MPC ha trasmesso gli atti alla Corte penale del Tribunale penale federale, quale tribunale di primo grado, affinché svolgesse la procedura dibattimentale (cl. 1 p. 1.100.1 e seg.); - l'invio del 7 gennaio 2016, tramite il quale il Presidente della Corte penale ha comunicato alle parti la composizione della Corte chiamata a giudicare la causa (cl. 1 p. 1.160.1 e seg.); - la missiva del 7 gennaio 2016, mediante la quale la scrivente Corte ha invitato le parti a presentare e motivare le loro eventuali istanze probatorie (cl. 1 p. 1.300.1); - lo scritto del 12 gennaio 2016, tramite il quale questa Corte ha richiesto al MPC di comunicare se intendesse partecipare ai dibattimenti (cl. 1 p. 300.2); - l'invio del 20 gennaio 2016, mediante il quale il MPC ha informato la Corte di rinunciare a presentare istanze probatorie nonché a presenziare ai dibattimenti (cl. 1 p. 1.510.1);

- 3 - - lo scritto del 24 febbraio 2016, inviato al Tribunale penale federale per raccomandata anticipata per posta elettronica, tramite il quale A. ha ribadito all'indirizzo della Corte il ritiro dell'opposizione (cl. 1 p. 1.521.10 e seg.), missiva alla quale erano pure allegate copia dell'opposizione al decreto d'accusa (cl. 1 p. 1.521.13 e seg.; cfr. cl. 1 p. 1.100.7 e seg.) nonché dello scritto datato 27 maggio 2015 al MPC (cl. 1 p. 1.521.12; cfr. cl. 1 p. 1.510.3); - la lettera del 2 marzo 2016, mediante la quale questa Corte ha chiesto a A. di fornire la prova dell'invio effettivo al MPC dello scritto datato 27 maggio 2015 (cl. 1 p. 1.300.3); - la risposta di A., datata 10 marzo 2016, con allegata copia della ricevuta d'invio di una raccomandata internazionale, numero di spedizione 1, recante la data del 28 maggio 2015, indirizzata al MPC (cl. 1 p. 1.521.16 e segg.); - l'esito della spedizione 1, che risulta essere stata consegnata al destinatario (cl. 1 p. 1.521.20); - lo scritto del 17 marzo 2016, mediante il quale la scrivente Corte ha chiesto al MPC di determinarsi sugli scritti di A. del 24 febbraio, rispettivamente del 10 marzo 2016, invitando inoltre il MPC a trasmetterle l'originale della missiva di A. del 27 maggio 2015 (cl. 1 p. 1.300.4 ); - la risposta del MPC del 18 marzo 2016, tramite la quale esso ha trasmesso a questa Corte lo scritto datato 27 maggio 2015 di A., effettivamente recapitato il 5 giugno 2015 al MPC e erroneamente rimasto presso la sua cancelleria (cl. 1 p. 1.510.2 e seg.). Considerato: - che il decreto d'accusa può essere impugnato entro dieci giorni dall'imputato con opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lett. a CPP); - che se non vi è valida opposizione, oppure se questa viene ritirata, il decreto d'accusa diviene sentenza passata in giudicato ed esecutiva (art. 354 cpv. 3 CPP; RIKLIN in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, n. 18 ad art. 354 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 624); - che il ritiro dell'opposizione è definitivo (SCHWARZENEGGER, in: DONA- TSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2014, n. 2a ad art. 356 CPP; DAPHINOFF, op. cit., p. 614);

- 4 - - che, se è fatta opposizione al decreto d'accusa, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull'opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e che, se una volta assunte le prove il pubblico decide di confermare il decreto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. a CPP), esso trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale, valendo in tal caso il decreto d'accusa quale atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP); - che, nella fattispecie, l'opposizione al decreto d'accusa è stata esplicitamente ritirata dall'imputato mediante suo scritto del 27 maggio 2015 al MPC, effettivamente giunto all'autorità di perseguimento penale prima che gli atti fossero trasmessi al tribunale di prima istanza; - che, conseguentemente, il decreto d'accusa del 15 aprile 2015, formulato nei confronti di A. nel procedimento SV.15.0339-MAS, è divenuto sentenza passata in giudicato ed esecutiva; - che, pertanto, il complesso fattuale dedotto in accusa dinanzi alla scrivente Corte è già stato oggetto di una decisione di merito passata in giudicato; - che, conseguentemente, si è in presenza di un impedimento a procedere ai sensi dell'art. 329 cpv. 1 lett. c CPP, sgorgante dal principio "ne bis in idem", ancorato nell'art. 11 CPP, che sancisce il divieto di un secondo procedimento, non potendo il condannato in Svizzera con decisione passata in giudicato essere nuovamente perseguito per lo stesso reato (RIKLIN in: Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 356 CPP; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER in: Basler Kommentar, op. cit., n. 5 segg. ad art. 329 CPP); - che, di riflesso, il procedimento va abbandonato, trattandosi di un impedimento a procedere denotante carattere definitivo; - che per questo decreto non vengono prelevate spese.

- 5 - Per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. Il procedimento di cui all'incartamento SK.2016.1 della Corte penale del Tribunale penale federale è abbandonato. 2. Non vengono prelevate spese.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Notificazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni - Signor A.

- 6 - Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

Spedizione: 29 marzo 2016

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