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Tribunale penale federale 30.01.2017 SK.2015.24

30 janvier 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,623 mots·~1h 13min·3

Résumé

Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione a falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP), corruzione attiva ripetuta (art. 322ter CP); truffa (art. 146 cpv. 1. CP).;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione a falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP), corruzione attiva ripetuta (art. 322ter CP); truffa (art. 146 cpv. 1. CP).;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione a falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP), corruzione attiva ripetuta (art. 322ter CP); truffa (art. 146 cpv. 1. CP).;;Riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP), istigazione a falsità in documenti (art. 251 n. 1 in combinazione con l'art. 24 CP), corruzione attiva ripetuta (art. 322ter CP); truffa (art. 146 cpv. 1. CP).

Texte intégral

Ordinanza del 28 novembre 2016 e Sentenza del 30 gennaio 2017 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Stefano Herold,

e

in qualità di accusatrici private:

1. B. SpA, rappresentata dall'avv. Ivan Paparelli,

2. E. N.A., rappresentata dall'avv. Lucien Valloni,

contro

A., patrocinato dal difensore di fiducia avv. Daniele Timbal

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2015.24

- 2 - Oggetto

Riciclaggio di denaro aggravato, istigazione alla falsità in documenti, corruzione attiva ripetuta e truffa

- 3 - Fatti: A. Apertura dei procedimenti e estensioni 1. L'11 marzo 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) ha decretato l'apertura di un'indagine preliminare di polizia (MPC/EAII/12/04/0025) nei confronti di H. e di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.1.1). L'inchiesta è quindi stata estesa, per il medesimo titolo di reato, il 19 marzo 2004 nei confronti di N. (cl. 1 p. 1.1.2), e il 27 agosto 2004 nei confronti di A. e di O. (cl. 1 p. 1.1.3). Dal 3 dicembre 2004 al 27 gennaio 2011 si sono susseguite diverse ulteriori estensioni della procedura, sia per quanto riguarda i reati che gli indagati (cl. 1 p. 1.1.4 a p. 1.1.87). Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa il 23 febbraio 2006 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP (cl. 1 p. 1.1.33 e segg.); il 1° marzo 2007 per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP (cl. 1.1.61 e segg.); il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322ter CP (cl. 1. p. 1.1.70 e segg.) e il 27 gennaio 2011 per titolo di istigazione ad amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP in combinato disposto con l'art. 24 CP (cl. 1.1.85 e segg.). 2. Nel contempo, preso atto delle risultanze dell'indagine di cui sopra, in data 13 settembre 2007 il MPC ha aperto un'ulteriore indagine preliminare di polizia giudiziaria (MPC/EAII.07.0139), nei confronti di A., N., H. e ignoti, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP e di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.1 e seg.). Quest'indagine era volta a fare luce sui reati che si sospettava fossero stati perpetrati ai danni della società di telecomunicazioni P. SpA. Dal 30 ottobre 2007 al 17 marzo 2009 si sono susseguite ulteriori estensioni della procedura, per quanto riguarda sia i reati che gli indagati (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.3 a p. 1.0.13). Per quel che concerne A., l'inchiesta nei suoi confronti è stata estesa, il 30 ottobre 2007, per titolo di corruzione attiva ai sensi dell'art. 322ter CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.3 e seg.); il 18 marzo 2008 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP, reato per il quale egli era soggetto ad inchiesta dal 13 settembre 2007 (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.7 e seg.); il 17 marzo 2009 per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, subordinatamente per amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP (SK.2016.2, cl. 2 p. 1.0.11 e segg.).

- 4 - B. Ordini di arresto e di fermo 1. Nell'ambito dell'indagine condotta col numero di ruolo MPC/EAII/12/04/0025, l'8 agosto 2006 il MPC ha spiccato un ordine d'arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli art. 251 CP e 305bis CP (cl. 34 p. 6.7.1 e segg.), corredato da un ordine di arresto internazionale (cl. 34 p. 6.7.3). Sulla scorta di quest'ordine d'arresto, A. è stato fermato in Slovenia il 29 febbraio 2008 ed è stato posto in stato di fermo ai fini estradizionali (cl. 34 p. 6.7.4). Il 1° marzo 2008 A., sentito dal giudice sloveno, si è opposto all'estradizione verso la Svizzera e ha dichiarato di non voler rinunciare ai suoi diritti derivanti dal principio della specialità (cl. 34 p. 6.7.25 e seg.). Alla luce delle estensioni occorse nel procedimento aperto nei confronti di A. pure per i reati di truffa ai sensi dell'art. 146 CP e di corruzione attiva giusta l'art. 322ter CP, il MPC in data 18 marzo 2008 ha emanato un ordine di arresto complementare nei suoi confronti (cl. 34 p. 6.7.38 e segg.).

2. Lo stesso giorno, il MPC ha spiccato un ulteriore ordine di arresto nei confronti di A., relativo al procedimento n° EAII.07.0139-PAS e riportante le ipotesi di reato di cui agli art. 305bis n. 2 CP, 251 n.1 CP e 322ter CP (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.1 e segg.). C. Estradizione dalla Slovenia Il 18 marzo 2008 il MPC ha richiesto l'estradizione di A. dalla Slovenia, specificando l'imputazione di A. in due indagini preliminari, distinte ma connesse, rubricate sub EAII.04.0025-PAS e EAII.07.0139-PAS (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.). In data 16 aprile 2008 le autorità slovene hanno accolto detta richiesta, sottoponendola però alle garanzie derivanti dagli art. 14 e 15 della Convenzione europea di estradizione (CEEstr; RS 0.353.1) (fax del Ministero di giustizia sloveno all’Ufficio federale di giustizia: cl. 34 p. 6.7.130; decisione di estradizione tradotta in italiano: cl. 303 p. 16.2.115 e segg.). D. Detenzione in Svizzera 1. Il 13 maggio 2008 A. è dunque stato posto in regime di carcere preventivo in Svizzera (cl. 34 p. 6.7.136 e seg.) e il giorno seguente il MPC ha presentato al Giudice istruttore federale (in seguito: “GIF”) due domande di conferma dell'arresto (cl. 34 p. 6.7.140 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.19 e segg.). Il 15 maggio 2008 si sono quindi tenute le udienze per la conferma dell'arresto dinanzi a detta autorità (cl. 34 p. 6.7.169 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.61 e segg.), che tramite ordinanze del 16 maggio 2008 ha respinto entrambe le

- 5 domande di conferma dell'arresto di A., disponendone la scarcerazione, soggiacente a diverse condizioni (cl. 34 p. 6.7.197; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.112 e segg.). Il MPC il 16 maggio 2008 ha interposto reclamo contro detta ordinanza dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: “CRP-TPF”) (cl. 34 p. 6.7.209 e seg.; SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.124 e seg.). Con sentenza del 10 giugno 2008, l’autorità di reclamo ha accolto entrambi i gravami, annullando le ordinanze del GIF e confermando l'arresto di A. (cl. 450 p. 21.11.114 e segg.). In seguito alla richiesta di interpretazione e di proroga dell'arresto presentata dal MPC alla CRP-TPF il 25 giugno 2008 (cl. 450 p. 21.11.128), quest'ultima ha, con sentenza del 9 luglio 2008, respinto sia la richiesta d'interpretazione che l'istanza di proroga della carcerazione preventiva, concludendo che A. avrebbe dunque dovuto essere liberato (cl. 450 p. 21.11.159 e segg.). 2. Il 9 luglio 2008 nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139-PAS, rispettivamente il 10 luglio 2008 nel contesto dell'indagine n° EAII.04.0025-PAS, il MPC ha spiccato due ulteriori ordini d'arresto nei confronti di A., che gli sono stati notificati presso il carcere (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.1 e segg.; cl. 33 p. 6.9.1 e segg.). Il MPC in data 11 luglio 2008, rispettivamente 12 luglio 2008, ha richiesto al GIF di confermare i fermi di A. (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.43 e segg.; cl. 33 p. 6.9.24 e segg.). Al termine delle udienze per la conferma dell'arresto, tenutesi entrambe il 12 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.44 e segg.; SK.2016.2, cl. 4 p 6.2.55 e segg.), il GIF, mediante un'unica ordinanza, ha respinto ambedue le richieste e ha deciso la messa in libertà provvisoria di A., condizionata a varie misure sostitutive, segnatamente al versamento di una cauzione di EUR 100'000.-- o di fr. 160'000.--, all'obbligo di ottemperare ad ogni citazione e al divieto di rilasciare informazioni o atti relativi al procedimento (cl. 33 p. 6.9.176 e segg.). A. è stato scarcerato il 14 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.179 e seg.). E. Accusatrici private 1. Con dichiarazione del 13 maggio 2005, B. S.p.A, C. S.p.A e D. BV, tutte in amministrazione straordinaria, si sono costituite parti civili nelle inchieste nell'ambito del dissesto finanziario del gruppo F. (cl. 299 p. 15.1.1 e segg.). 2. Con scritto del 16 novembre 2010 E. N.A. ha comunicato di costituirsi accusatrice privata nel procedimento penale n° EAII.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 28 p. 15.1.5). Avverso l'ammissione quale parte lesa al suddetto procedimento ad opera del MPC, A. ha presentato, in data 19 novembre 2010, reclamo alla CRP- TPF (SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.4), che è stato respinto in data 31 gennaio 2011

- 6 con conseguente conferma dell'ammissione quale parte civile di E. N.A. (SK.2016.2, cl. 38 p. 21.4.172). F. Promozione dell'accusa dinanzi al Tribunale penale federale 1. Il 5 settembre 2013, il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al Tribunale penale federale (in seguito: “TPF”) nei confronti di A. nell'ambito del procedimento n° EAII.07.0139-PAS (SK.2016.2, cl. 39.1 p. 39.100.1 e segg.). Detta causa è stata condotta col numero di ruolo SK.2013.32. Il 4 febbraio 2014, la Corte penale del TPF ha giudicato la fattispecie di cui all'atto di accusa del 5 settembre 2013 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.970.1 e segg.; p. 39.970.6 e segg.). Il 28 maggio 2014 A. ha interposto ricorso avverso la sentenza del TPF dinanzi al Tribunale federale (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.37 e segg.). L'Alta Corte, con sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 38.980.101 e segg.), ha parzialmente accolto il ricorso interposto da A. contro la sentenza sopraccitata, rinviando conseguentemente detta causa al tribunale di prima istanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. In seguito al rinvio, il TPF ha aperto un nuovo fascicolo, rubricato sub SK.2016.2 (SK.2016.2, cl. 40 p. 40.160.1). Il ricorso interposto dal MPC il 27 maggio 2014 avverso la sentenza del 4 febbraio 2014 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 39.980.4 e segg.) è stato respinto dal Tribunale federale mediante sentenza 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 (SK.2016.2, cl. 39.3 p. 38.980.117). 2. Il 27 maggio 2015 il MPC ha promosso l'accusa dinanzi a questo tribunale nei confronti di A. pure per la fattispecie di cui al procedimento n° EAII.04.0025-PAS, per il titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis nn. 1e2e n. 2 lett. b CP, per istigazione alla falsità in documenti ripetuta ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP in combinazione con l'art. 24 CP e per corruzione attiva ripetuta ai sensi dell'art. 322ter CP (cl. 482 p. 100.1 e segg.). La causa è stata rubricata sub SK.2015.24. G. Riunione delle cause Visto l'evidente legame oggettivo fra le due cause rubricate sub SK.2015.24 e SK.2016.2, il TPF ne ha deciso la riunione, tramite ordinanza del 24 febbraio 2016 (cl. 482 p. 970.1 e segg.). Il procedimento è quindi stato condotto col numero di ruolo SK.2015.24. Il reclamo interposto dall’imputato avverso detta ordinanza in data 7 marzo 2016 (cl. 482 p. 980.4 e segg.) è stato dichiarato inammissibile con decisione dell’11 maggio 2016 (cl. 482 p. 980.34).

- 7 - H. Dibattimento 1. L’imputato non si è presentato ai pubblici dibattimenti fissati per il 16 agosto 2016 (cl. 482 p. 920.2). La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputato regolarmente citato ai dibattimenti di primo grado, visto l’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, ha fissato una nuova udienza per il 28 novembre 2016 (p. 920.9). 2. La nuova udienza ha avuto luogo dal 28 novembre 2016 al 6 dicembre 2016 presso il TPF di Bellinzona. I. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le conclusioni seguenti: 1. Per quanto riguarda il MPC (cl. 482, p. 920.034 e seg.):  dichiarare colpevole l’imputato A. di truffa, subordinatamente amministrazione infedele aggravata a danno di E. N.A., in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013;  dichiarare colpevole l’imputato A. di riciclaggio di denaro aggravato a danno di società del gruppo F., come pure di ripetuta istigazione a falsità in documenti, in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015;  condannare A. a una pena detentiva di quattro anni, dedotto il carcere estradizionale e preventivo sofferto,  cumulativamente, giusta l’art. 305bis n. 2 CP, condannare A. a una pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere di almeno fr. 127.-- cadauna, senza sospensione condizionale;  in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, condannare A. al pagamento di USD 1'801'134.-- in favore dello Stato, a titolo di risarcimento equivalente, in relazione all’atto d’accusa del 5 settembre 2013, e ordinare l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. c CP del risarcimento equivalente a favore dell’accusatrice privata E. N.A., nella misura in cui i presupposti siano adempiuti;  in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, confiscare ex art. 70 cpv. 1 CP il saldo attivo nonché gli interessi nel frattempo eventualmente maturati dei seguenti conti bancari: o n. 1. intestato alla Q. AG presso la banca L.; o n. 2 intestato alla R. Inc. presso la banca L.; o n. 3 intestato ad A. presso la banca L.; o n. 4 intestato alla S. SpA presso la banca T.;

- 8 o n. 5 intestato ad A. presso la banca BB. SA; o n. 6 e n. 7 intestati alla CC. Ltd presso la banca DD.; o n. 8 e 9 intestati alla EE. Ltd presso la banca DD.; in relazione all’atto d’accusa del 27 maggio 2015, ordinare un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP in favore dello Stato per un importo di USD 16'506'116.-- nonché ordinare la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP, rispettivamente l’assegnazione ex art. 73 cpv. 1 lett. b e c CP, di quanto confiscato rispettivamente del risarcimento equivalente, a favore dell’accusatrice privata B. SpA, nella misura in cui i presupposti siano adempiuti;  in via subordinata, ordinare un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP di USD 51.5 mio. 2. Per quanto riguarda l'accusatrice privata B. SpA (cl. 482, p. 920.035, 925.284): chiede che A. sia condannato a risarcirle l’importo di USD 52'449'940.35, oltre interessi del 5% a far data dalle singole distrazioni di cui alla tabella riassuntiva a p. 16 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015; chiede la restituzione ex art. 70 CP, rispettivamente la confisca con l’assegnazione ex art. 73 CP e il risarcimento equivalente ex art. 71 CP a suo beneficio dei valori patrimoniali sequestrati, ovvero dei saldi attivi delle relazioni bancarie e del bene immobile sito a Campinas-Sao Paolo (Brasile) di cui alla tabella riassuntiva Doc. A, annessa all’atto d’accusa del 27 maggio 2015; chiede che A. sia condannato a corrisponderle fr. 212'547.50 a titolo di spese legali. 3. Per quanto riguarda l'accusatrice privata E. N.A. (cl. 482, p. 920.035, 925.338): chiede che A. sia condannato per titolo di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), subordinatamente amministrazione infedele aggravata (art. 158 n. 2 CP), subordinatamente amministrazione infedele qualificata (art. 158 n. 2 CP); chiede il rimborso, da parte di A., di tutti i costi e le spese legali, pari a fr. 35'510.--. 4. Per quanto riguarda la difesa: conclusioni come da richiesta scritta (cl. 482, p. 920.036; p. 925.1751 e segg.);

- 9 richiesta d’indennizzo (cl. 482, p. 920.1753 e segg.). J. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 30 gennaio 2017, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP. K. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 10 - Diritto: I. Questioni pregiudiziali ed incidentali 1. Competenza La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest'ultima può essere rimessa in discussione dalla Corte penale del TPF soltanto se l'accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d'apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Alla luce di quanto precede, la Corte penale ammette la propria competenza, non intravvedendo motivi particolarmente validi per declinarla. In sede dibattimentale non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale, entrambe pacificamente date anche a prescindere dalla sopraccitata giurisprudenza (v. art. 3 e 305bis n. 3 CP nonché art. 23 e seg. CPP). 2. Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale 2.1. Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz,

- 11 - 2a ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (v. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2 con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2).

2.2. In concreto, nella sua sentenza 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, il Tribunale federale ha dapprima ricordato, al consid. 3.3, la portata della regola della specialità, ancorata negli art. 14 CEEstr nonché art. 38 AIMP, per poi constatare nel caso concreto, al consid. 3.4, le lacune della sentenza SK.2013.32 del 4 febbraio 2014 e la metodologia da seguire nel nuovo giudizio. Nel sunto di cui al consid. 7 della sua pronuncia, il Tribunale federale ha ricordato il perimetro del rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza del tribunale di primo grado, cui incombe l’onere di pronunciarsi nuovamente sull’imputazione di truffa, esaminando il rispetto del principio della specialità e poi, se del caso, completando gli accertamenti fattuali relativi a tale capo d’accusa. Nel medesimo consid. 7, l’Alta Corte ha ribadito la conferma della condanna, occorsa in prima istanza, per istigazione in falsità in documenti.

2.3. L'ordinamento procedurale non contempla alcuna disposizione sulla maniera di procedere, da parte della Corte penale del TPF, nel caso in cui una sua sentenza sia annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale. In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga la tenuta di un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'imputato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o connessi a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contempla direttive chiare che non lasciano più alcun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'imputato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 con rinvii; TPF 2011 155 consid. 5.2). Un nuovo dibattimento deve per contro essere indetto quando ciò appaia necessario all’integrazione della fattispecie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3) o al rispetto del diritto di essere sentito delle parti (TPF 2007 60 consid. 1.4).

- 12 - Nel caso concreto, il Tribunale federale ha espressamente indicato che, tra i vari aspetti oggetto di scandaglio, degli accertamenti fattuali non sono esclusi per il reato a monte del riciclaggio, ovvero la truffa (consid. 4 e 7 della sentenza di rinvio). Alla luce di quanto sopra, ritenuta segnatamente l’eventualità, essa stessa indicata dall’Alta Corte, di dovere, se del caso, effettuare un’istruttoria dibattimentale, la Corte, nel rispetto dei diritti delle parti, ha nuovamente indetto un pubblico dibattimento. 3. Prescrizione 3.1. Il vigente art. 97 cpv. 1 CP prevede che l'azione penale si prescrive in 15 anni se la pena massima è una pena detentiva superiore a tre anni; in 10 anni se per il reato è comminata una pena detentiva sino a tre anni; e in 7 anni se la pena massima comminata è un’altra pena. La novella legislativa, tendente al prolungamento dei termini di prescrizione, è in vigore dal 1° gennaio 2014. Secondo il diritto previgente, in vigore sino al 31 dicembre 2013, l’azione penale si prescriveva in quindici anni, se per il reato era comminata una pena detentiva superiore a tre anni; in sette anni, se per il reato era comminata un’altra pena (art. 97 cpv. 1 lett. b, c vCP). Il diritto antecedente a tale regime prevedeva, dal canto suo, la prescrizione dell’azione penale in dieci anni, se al reato era comminata la reclusione o la detenzione superiore a tre anni e in cinque anni, se al reato era comminata un’altra pena (art. 70 vCP). Giusta l’art. 72 n. 2 vCP, la prescrizione era interrotta da ogni atto d’istruzione, con la conseguenza della rinnovata ricorrenza del termine di prescrizione, ritenuto come l’azione penale sarebbe in tutti i casi prescritta qualora il termine ordinario della prescrizione fosse stato superato della metà. In merito ai reati contestati all’imputato, si rileva che in caso di riciclaggio semplice, la pena prevista è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305bis cpv. 1 CP), ciò che implicherebbe, a valere quale lex mitior, un termine di prescrizione di 7 anni, mentre, in presenza di un'aggravante, la pena detentiva massima risulterebbe essere di cinque anni o una pena pecuniaria (art. 305bis cpv. 2 CP), ciò che condurrebbe ad un termine di prescrizione di 15 anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, termine di prescrizione quindicennale avente corso anche per il reato di istigazione alla falsità in documenti.

3.2. In sede dibattimentale (cl. 482 p. 920.014), il Presidente del Collegio giudicante ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale concernente un eventuale impedimento a procedere ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 lett. c CPP per le imputazioni di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa 1.1.1-1.1.167 compresi,

- 13 di cui alle fattispecie antecedenti al 28 novembre 2001, e di istigazione alla falsità in documenti ripetuta di cui ai capi d’accusa 1.2.1 e 1.2.2, occorse il 17 novembre 2000, rispettivamente il 28 settembre 2001. Trattasi di complessi fattuali, quelli rimproverati nei suddetti capi d’accusa, risalenti a oltre 15 anni or sono, circostanza in seguito alla quale la prescrizione dell’azione penale potrebbe già essere intervenuta. Nelle loro prese di posizione, le parti hanno concordato con l’intervenuta prescrizione dell’azione penale per i suddetti capi d’accusa (cl. 482 p. 920.014 e segg.). Con decisione sulle questioni pregiudiziali, in data 28 novembre 2016 la Corte ha quindi ordinato l’abbandono dei capi d’accusa da 1.1.1 a 1.1.167 (compresi), 1.2.1 nonché 1.2.2 dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015, per intervenuta prescrizione dell’azione penale, le rispettive fattispecie essendo occorse prima del 28 novembre 2001 (cl. 482 p. 920.023).

3.3. Giusta l’art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione dell’azione penale si estingue. La prescrizione decorre, in altri termini, fino al giorno della pronuncia della sentenza di primo grado. In casu, il dispositivo della sentenza è stato pronunciato, in pubblica udienza, in data 30 gennaio 2017. Conseguentemente, la prescrizione dell’azione penale è intervenuta, nel lasso di tempo fra la chiusura del contraddittorio e la pronuncia della sentenza, anche per i capi d’accusa da 1.1.168 a 1.1.189 (compresi) dell’atto d’accusa del 27 maggio 2015. Anche per questi capi d’accusa deve quindi essere disposto l’abbandono. 4. Questioni pregiudiziali di A. 4.1. La difesa ha innanzitutto chiesto la sospensione del procedimento per incapacità processuale dell’imputato per motivi di salute (cl. 482 p. 920.14 e seg.). A questo proposito, la Corte in primo luogo ha rilevato che, secondo la dottrina, l’incapacità dibattimentale va ammessa in maniera restrittiva nel caso di imputati correttamente difesi (MARC ENGLER, Commentario basilese, Strafprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2014, n. 7 ad art. 114 CPP). Nella fattispecie, A. stesso non sostiene che ci si troverebbe di fronte ad una sua assoluta incapacità dibattimentale, ma tutt’al più ad una capacità limitata. Sempre in base alla dottrina (cfr. VIKTOR LIEBER, Commentario zurighese, Strafprozessordnung, 2a ediz., Zurigo 2014, n. 5 ad art. 114 CPP), in simili casi i dibattimenti sono possibili nella misura in cui la difesa è presente. Nel caso concreto, questo requisito è dato, con la precisazione che la direzione della procedura ha comunque vegliato a che le misure adeguate fossero adottate

- 14 per tenere nella dovuta considerazione i problemi di salute dell’imputato. Conseguentemente, la Corte ha respinto la richiesta di A. 4.2. La difesa ha altresì chiesto l’esclusione dal procedimento di B. SpA e delle altre società rappresentate dall’avv. Paparelli (cl. 482 p. 920.15). A tale riguardo, la Corte ha osservato che, ai sensi dell’art. 121 cpv. 2 CPP, secondo cui “chi subentra per legge nei diritti del danneggiato è legittimato ad agire soltanto civilmente e dispone unicamente dei diritti processuali che concernono direttamente l’attuazione dell’azione civile”, in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014, consid. 3.2.1) sarebbero segnatamente escluse le successioni di natura negoziale, quali quelle ex art. 164 e segg. CO. Nel caso concreto, non si verifica però tale ipotesi, in quanto B. SpA è subentrata alle previgenti accusatrici private non a seguito di disposizioni di natura negoziale, bensì sulla base dell’ordinamento fallimentare applicabile, paragonabile, quanto ad effetti, a fattispecie che si possono verificare in Svizzera in base agli art. 197 e segg. LEF (v. sentenza del Tribunale federale 6B_557/2010 del 9 marzo 2011, consid. 7.2). In effetti, sulla scorta dell’ordinamento in questione, e segnatamente sulla base della Legge italiana n. 39 del 18 febbraio 2004 (v. cl. 482 p. 561.15 e segg.), è occorsa la surrogazione legale delle precedenti accusatrici private nell’unica, attuale B. SpA, alla quale deve di riflesso essere riconosciuto lo status di avente causa ex art. 121 cpv. 2 CPP. Nulla toglie a questa conclusione il settlement con E. N.A. (cl. 482 p. 960.35 e segg.), nella misura in cui, secondo la dottrina, una cessione di credito non comporta comunque cessione della qualità di parte (GORAN MAZZUCCHELLI/ MARIO POSTIZZI, Commentario basilese, op. cit., n. 26 e segg. ad art. 115 CPP). Conseguentemente, la domanda di estromissione delle accusatrici private rappresentate dall’avv. Paparelli è stata respinta dalla Corte. 4.3. A. ha inoltre riconfermato la questione pregiudiziale già sollevata tramite istanza dell’11 luglio 2016 (cl. 482 p. 920.15; p. 521.109 e segg.), con cui postulava la sospensione per motivi di merito, l’esito del presente procedimento dipendendo potenzialmente dalla risoluzione di un’altra causa. Al riguardo, la Corte ha rilevato che la ricorrenza del crimine a monte quale presupposto oggettivo cumulativo del reato di cui all’art. 305bis CP è comunque oggetto di disamina d’ufficio nel merito, ragion per cui non ricorre la necessità di attendere un’eventuale decisione giudiziale da parte dell’autorità estera, questo Collegio effettuando i necessari scandagli quanto alla ricorrenza o meno del crimine a monte nel quadro della sussunzione delle fattispecie dedotte in accusa nell’art. 305bis CP.

- 15 - L’istanza di A. è pertanto stata respinta. 4.4. A. ha parimenti domandato alla Corte di valutare, già nella sede delle questioni pregiudiziali, e ciò per motivi di economia processuale, l’avvenuta prescrizione dell’azione penale con mente a tutti gli atti contestati all’imputato a titolo di riciclaggio di denaro, e ciò per difetto dell’aggravante (cl. 482 p. 920.15 e seg.). A tal riguardo, la Corte ha osservato che la decisione quanto alla sussistenza eventuale di aggravanti avrebbe presupposto una disamina complessiva degli atti, e non avrebbe pertanto potuto esimersi dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale. La Corte ha pertanto respinto la richiesta della difesa, la disamina, postulata da A., dell’eventuale prescrizione dell’azione penale, dovendo comunque ricorrere d’ufficio (v. infra, consid. III.8 segg.). Questo Collegio ha nondimeno ordinato l’abbandono di diversi capi d’accusa per intervenuta prescrizione in sede di questioni pregiudiziali (v. supra, consid. I.3.2). II. Sull’accusa di truffa oggetto di rinvio da parte del Tribunale federale 1. La regola della specialità, che costituisce un principio generale del diritto estradizionale (DTF 135 IV 212 consid. 3b pag. 47; sentenza del Tribunale federale 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.3), è ancorata all’art. 14 CEEstr, applicabile alle procedure estradizionali tra Svizzera e Slovenia. Secondo tale norma, l’individuo estradato non può in particolare essere perseguito né giudicato per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione (n. 1). Con “fatto” ai sensi dell’art. 14 n. 1 CEEstr s’intende un complesso fattuale – un “einheitlicher geschichtlicher Lebensvorgang” (sentenza del Tribunale federale 5A_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2.3) – che concorre a circoscrivere chiaramente la fattispecie per cui è stata concessa l’estradizione, conferendo nel contempo un’accezione penalprocessualistica al “fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l'estradizione”. Il principio della specialità tutela sia lo Stato richiesto sia la persona estradata (DTF 123 IV 42 consid. 3b pag. 47). Quest’ultima può tuttavia rinunciare, senza il consenso del primo, alla garanzia conferita da suddetto principio. Giusta l’art. 14 n. 1 lett. b CEEstr, infatti, la garanzia decade qualora l’estradato, avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato, nei 30 (45, sino al 30 ottobre 2016) giorni successivi alla sua liberazione definitiva (cosiddetto termine di rispetto), il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. Sotteso vi è il concetto che la protezione accordata all’interessato contro il perseguimento per fatti anteriori all’estradizione non debba durare indefinitamente. Del resto, si può presumere che la persona che acconsente, senza alcun tipo di coercizione, di restare a

- 16 disposizione delle autorità di perseguimento dello Stato in cui si trova, accetta anche le conseguenze di questo comportamento e si sottopone alla giurisdizione di tale Stato (DTF 135 IV 241 consid. 2.1 pag. 214). Nel diritto interno, l’art. 38 AIMP (RS 351.1) sancisce il principio della specialità in termini analoghi a quelli dell’art. 14 CEEstr. Pur escludendo la garanzia di tale principio alla persona estradata che non abbandona il territorio dello Stato richiedente entro il termine di rispetto dalla sua liberazione o che vi ritorna, l’art. 38 cpv. 2 lett. b n. 1 AIMP precisa che l’interessato deve previamente essere reso edotto delle relative conseguenze. Tale obbligo discende anche dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), che l’art. 9 Cost. erige a diritto fondamentale (DTF 135 IV 212 consid. 2.6). Il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che per le autorità elvetiche, in assenza di disposizioni sulla portata del principio della specialità connesso a un’estradizione, l’art. 38 AIMP ha valenza di principio generale (DTF 135 IV 212 consid. 2.5). Gli obblighi sgorganti dall’art. 38 AIMP, segnatamente quello di informare previamente l’estradato quanto alle conseguenze del suo ritorno su suolo elvetico, incombono alle autorità svizzere, a cui l’art. 38 AIMP si rivolge. L’Alta Corte ha avuto modo di sottolineare tale aspetto nella pronuncia DTF 135 IV 217 consid. 2.7, laddove le autorità d’esecuzione della pena, in quel caso quelle vodesi, avevano omesso di rendere edotto l’estradando in punto alle conseguenze giuridiche di un suo ritorno in Svizzera a seguito della sua liberazione. 2. Nel caso concreto, le autorità slovene (cfr. la traduzione italiana in SK.2016.2, cl. 2 p. 19.3.6 e segg.) hanno concesso, in data 16 aprile 2008, l’estradizione dell’imputato alla Svizzera, nell’ambito di due procedimenti penali (n° EAII.04.0025-PAS e n° EAII.07.0139-PAS), per i reati di riciclaggio di denaro, falsità in documenti, truffa e corruzione attiva, sulla scorta della domanda d’estradizione del 18 marzo 2008 formulata nei confronti di A., oggetto di un ordine d’arresto dell’8 agosto 2006. Davanti all’autorità slovena A. non ha rinunciato alla protezione del principio della specialità (cl. 34 p. 6.7.25). La domanda di estradizione del 18 marzo 2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.) e i relativi allegati (concernenti le suddette procedure n° EAII.04.0025-PAS e n° EAII.07.0139-PAS), fanno stato, per quanto attiene all’ipotesi truffaldina, di un complesso fattuale che sarebbe stato commesso nel quadro del solo procedimento n° EAII.04.0025-PAS a detrimento di società del gruppo F., nel periodo fra il dicembre 1999 e il febbraio 2003 (cl. 34 pag. 6.7.48). L’ordine di arresto dell’8 agosto 2006 (cl. 34 p. 6.7.1), a cui fa riferimento la delibera slovena (SK.2016.2, cl. 2 p. 19.3.7), unitamente alla domanda d’estradizione del 18 marzo 2008 (cl. 34 p. 6.7.44 e segg.), è stato spiccato per il solo procedimento n° EAII.04.0025-PAS e non contempla l’ipotesi di reato di truffa ai danni di E. N.A., vale a dire quel complesso fattuale dedotto in accusa con promozione

- 17 del 5 settembre 2013. Il capo d’accusa 1.1A si riferisce in effetti ad un altro lasso temporale, fra il 1° luglio e il 20 dicembre 1999, e soprattutto a tutt’altri fatti materiali. Il complesso fattuale successivamente dedotto in accusa al capo 1.1A dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013 concerne una truffa che sarebbe occorsa ai danni di E. N.A. nel quadro di un contratto di assicurazione per rischio politico e commerciale, collegato a un finanziamento concesso da E. N.A. nel contesto dell’acquisizione, da parte dello Stato venezuelano, di P. SpA. Ciò posto, è d’uopo concludere che l’estradizione non è stata né chiesta né concessa per il complesso fattuale dedotto in accusa, e di cui al rinvio da parte del Tribunale federale, fatto questo che costituisce di principio un impedimento a statuire nel merito. 3. Ciò stante, questo Collegio si è di seguito chiesto se, in casu, la protezione derivante dalla riserva della specialità non sia nondimeno decaduta in seguito al ritorno di A. in Svizzera dopo essere stato reso edotto circa le conseguenze di tale suo agire. Al riguardo, non risulta dal fascicolo processuale che le autorità svizzere, a cui si rivolge l’art. 38 AIMP, si siano fatte parti diligenti, ovvero attive, nell’adempiere d’ufficio a quanto prescrive loro la norma precitata. Agli atti non risulta che A. sia stato informato, previamente e in modo esauriente, da parte delle autorità svizzere, circa le conseguenze giuridiche – vale a dire il decadimento della protezione derivante dalla riserva della specialità – che un suo eventuale successivo ritorno su suolo elvetico avrebbe ingenerato. Dagli atti, non risulta che il MPC vi abbia provveduto. Neppure il GIF vi ha provveduto contestualmente alle sue ordinanze di misure sostitutive del 16 maggio 2008, poi annullata (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.1.112 e segg.), e del 12 luglio 2008 (SK.2016.2, cl. 4 p. 6.2.43 e segg.). Neppure l’ordine di scarcerazione del 14 luglio 2008 (cl. 33 p. 6.9.179 e seg.) fa menzione delle conseguenze giuridiche in punto all’eventuale, futuro ritorno di A. su suolo svizzero. Come si evince da quanto precede, questo Collegio rileva che spetta all’autorità svizzera adempiere a quanto prescrive l’art. 38 AIMP, e non allo Stato richiesto che, nel caso in esame, non vi ha comunque provveduto, non evincendosi dagli atti riscontri in tal senso. Nemmeno può essere ritenuto il rilievo mosso dal MPC nella sua requisitoria (cl. 482 p. 925.37 e segg.; p. 925.47 e segg.), secondo cui il comportamento processuale di A. susseguente alla sua liberazione costituisca rinuncia tacita alla protezione derivante dal principio della specialità. In effetti, gli avvertimenti di legge, a cui è tenuta d’ufficio l’autorità svizzera, devono essere formulati contestualmente alla liberazione, o comunque durante il periodo di rispetto, affinché l’estradato sia consapevole con sufficiente cognizione di causa circa le conseguenze giuridiche di una sua permanenza sul territorio elvetico,

- 18 rispettivamente del suo susseguente ritorno in Svizzera nell’eventualità che egli abbia lasciato il Paese in precedenza. Questo Collegio non può aderire all’assunto, formulato dal MPC, secondo cui l’estradato perde la protezione sgorgante dal principio di specialità per essere rientrato in Svizzera allo scopo di collaborare con l’autorità di perseguimento penale nella ricerca della verità materiale, e ciò in difetto di previa comunicazione quanto alle conseguenze. Ammettere ciò significherebbe imputare al protetto dall’art. 38 AIMP l’inazione dell’autorità svizzera, circostanza che non sarebbe compatibile col principio della buona fede, di cui all’art. 5 cpv. 3 Cost., eretto a diritto fondamentale dall’art. 9 Cost. (DTF 135 IV 212 consid. 2.6). 4. Ne segue che non si è di riflesso confrontati col decadimento della protezione derivante dal principio della specialità. Stante la presenza di un impedimento a procedere, occorre pertanto ordinare l’abbandono del procedimento penale per il capo 1.1 (A, B e C) dell’atto d’accusa del 5 settembre 2013.

III. Riciclaggio di denaro aggravato

1. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).

2. Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Vista la modifica del CP entrata in vigore il 1° gennaio 2016, i valori patrimoniali possono provenire anche da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP (RU 2015 1389; FF 2014 563). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page59

- 19 raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l'immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un'assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 38 ad art. 305bis CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l'estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 e segg. ad art. 305bis CP; MARK PIETH, Commentario basilese, Strafrecht, 3a ediz., Basilea 2013, n. 49 e segg. ad art. 305bis CP; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 18 ad art. 305bis CP), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN, op. cit., n. 298 e segg. ad art. 305bis CP), l'interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305bis CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz., Berna 2010, n. 25 ad art. 305bis CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 50 e seg. ad art. 305bis CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt'al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-211%3Ait&number_of_ranks=0#page211 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0#page274

- 20 - In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero – i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro sempre costitutivi del reato di riciclaggio di denaro – atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (JÜRG-BEAT ACKERMANN, Geldwäschereistrafrecht, in Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, a cura di Jürg-Beat Ackermann/Günter Heine, Berna 2013, nota 57 ad § 15; MARIA GALLIANI/LUCA MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, pag. 235; v. PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero – o sul conto intestato ad un terzo – dove l'avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 18 ad art. 305bis CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, § 57 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432-435; d’altra opinione ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in: Recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323

- 21 distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6).

3. Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011, consid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).

4. L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; ROSA CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., pag. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/ BOMMER, op. cit., § 57 n. 32). “Deve presumere” l’origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con

- 22 un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.1 con rinvii).

5. Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).

6. Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).

7. Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l’autore del crimine http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-397%3Afr&number_of_ranks=0#page397 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161

- 23 a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, consid. 4.2). Ciò posto, è d’uopo rilevare che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante generica. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

8. Nel caso in esame, per motivi di economia processuale, la Corte ha ritenuto di dover esaminare anzitutto la ricorrenza o meno dell’aggravante generica e poi di quella della banda, e ciò nell’ottica di valutare se si sarebbe in presenza dell’estinzione dell’azione penale, la prescrizione per il reato di riciclaggio di denaro semplice essendo di 7 anni. Per esaminare la questione dell’aggravante, questo Collegio ha dato per teoricamente acquisiti sia il reato a monte sia le condotte vanificatorie nel loro complesso (di cui ai capi d’accusa 1.1.190 a 1.1.501 compresi), chiedendosi se, anche qualora l’impianto accusatorio fosse integralmente comprovato a tal riguardo, si sarebbe in presenza di un caso grave.

9. Aggravante generica

9.1. La giurisprudenza ammette situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante

- 24 generica (sentenze del Tribunale federale 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016, consid. 3.2; 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014, consid. 4.3; 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup). L'elenco dell'art. 305bis n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio “segnatamente” (“insbesondere”, “notamment”). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge. Il Tribunale federale ha in questo senso ammesso l'aggravante generica in un caso di riciclaggio in cui, sia alla luce dell'ammontare totale dei valori riciclati (circa 3.5 milioni di franchi) che delle modalità con cui gli atti sono stati perfezionati, il disvalore complessivo dei reati era equivalente a quello dell'aggravante del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP (sentenza 6B_1013/2010 consid. 6.3). Trattandosi di un'interpretazione estensiva dell'art. 305bis n. 2 CP, seppur ancorata in una formulazione volutamente elastica del legislatore, e con conseguenze non indifferenti a livello di pena e di lunghezza dei termini di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b e c CP), in ossequio al principio della legalità giusta l'art. 1 CP (nulla poena sine lege certa; v. PETER POPP/ANNE BERKEMEIER, Commentario basilese, op. cit., n. 31 e segg. ad art. 1 CP; KURT SEELMANN/CHRISTOPHER GETH, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 6a ediz., Basilea 2016, pag. 34 e segg.), questo tipo di aggravante va ammesso in maniera molto prudente (CHRISTOPH K. GRABER, Geldwäscherei, tesi di laurea, Berna 1990, pag. 153), valutando e ponderando con grande attenzione tutte le particolarità del caso (v. più ampiamente con riferimento all'art. 19 n. 2 vLStup, PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3a ediz., Berna 2016, pag. 109 e segg.). Non si tratta, infatti, di colmare semplicemente una lacuna legislativa modo legislatoris come sarebbe tenuto a fare un giudice civile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 del Codice civile svizzero (v. SIBYLLE HOFER/STEPHANE HRUBESCH-MILLAUER, Einleitungsartikel und Personenrecht, 2a ediz., Berna 2012, pag. 35 e segg.), ma di incidere direttamente nel tessuto normativo giuspenalistico creando nuove varianti di reato. Già soltanto per delle ragioni di separazione funzionale fra potere legislativo e potere giudiziario il giudice deve qui dar prova di grande cautela (v. art. 190 Cost. nonché ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 2086 e segg.). Non per nulla il legislatore, con il plauso della dottrina (v. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup), ha ultimamente abbandonato questo tipo di tecnica redazionale nel nuovo art. 19 LStup in vigore dal 1° luglio 2011. Non basta dunque che la gravità si fondi sugli elementi oggettivi della fattispecie, ma anche su quelli soggettivi (DTF 117 IV 164 consid. 2b). Trattandosi sempre di circostanze

- 25 personali ai sensi dell'art. 27 CP (v. TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP), l'analisi concreta va infatti effettuata tenendo conto “delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali” che aggravano la punibilità. La dottrina cita a mo’ d'esempio il caso di un riciclatore di ingenti capitali mafiosi (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénale, Petit Commentaire, 2a ediz., Bâle 2017, n. 46 ad art. 305bis CP; GRABER, loc. cit.), il quale, pur non rientrando nella categoria dell'art. 305bis n. 2 lett. a CP, data l'entità dei valori riciclati e la gravità sociale del reato a monte, potrebbe comunque rientrare nella fattispecie qualificata nella sua accezione generica. Fra gli esempi citati dalla dottrina, peraltro in termini tutt'altro che apodittici (“könnte sich […] rechtfertigen”), vi sono anche reati a monte ritenuti particolarmente perniciosi, come il genocidio ed i crimini di guerra (TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 27 ad art. 305bis CP; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, loc. cit.). Si tratta comunque di considerazioni dottrinali che non trovano per il momento alcuna eco nella giurisprudenza dell'Alta Corte. Quest'ultima è peraltro molto esigua e, in ambito di Tribunale federale, si esaurisce nella sopraccitata sentenza 6B_1013/2010, giudicata in composizione a tre giudici e non pubblicata nella raccolta ufficiale delle DTF. Il caso giudicato dal Tribunale federale riguardava un legale che – nel quadro dell’esercizio della professione d’avvocato, per cui aveva ricevuto la relativa autorizzazione di polizia – aveva svolto, per un certo lasso di tempo (tre mesi e mezzo), pur non esercitando professionalmente il riciclaggio, tutta una serie di operazioni (apertura di un conto ad hoc, disbrigo della formularistica, colloqui con funzionari di banca e fiduciari, gestione del conto, cambio di denaro, prelievo in contanti e trasferimento all'estero) nel quadro di una procedura d'incasso di un assegno del controvalore di circa 3.5 milioni di franchi provenienti da una truffa, a favore di un cliente, ricevendo per questo un onorario professionale di fr. 20'000.--. In altre parole, egli aveva investito un tempo considerevole, nell'ambito della sua attività professionale quale avvocato, che rappresentava la sua fonte di sostentamento economico, e aveva percepito un onorario professionale di rilievo.

9.2. Nel caso concreto, questo Collegio ha proceduto all’analisi dei criteri che la giurisprudenza dell’Alta Corte ha sviluppato a fondamento della ricorrenza dell’aggravante generica, vagliando la presente fattispecie segnatamente alla luce delle sentenze del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, 6B_535/2014 del 5 gennaio 2016 e 6B_217-222/2013 del 28 luglio 2014. Questo Collegio è giunto alla conclusione che il caso di specie presenta sì analogie ma anche importanti differenze con l’unica pronuncia assertiva dell’Alta Corte, sviluppando nel seguente modo la propria disamina.

- 26 - 9.2.1. Per quanto attiene alle analogie riscontrate nel presente caso con la fattispecie di cui alla pronuncia 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, la Corte ha rilevato come le condotte rimproverate ad A. si siano estese sull’arco di poco più di due anni (dal febbraio 2002 all’aprile 2004), denotando una molteplicità di condotte vanificatorie rimproverate all’imputato che, d’acchito, potrebbero far concludere per un’attività delittuosa intensa ai sensi della testé citata giurisprudenza. In effetti, gli atti vanificatori rimproverati ad A., portanti su importi milionari, sono complessivamente 312 e interessano, a fasi alterne, come si evince dall’atto d’accusa, 65 giorni nel 2002, 64 giorni nel 2003 e 13 giorni nel 2004. Il Collegio ha al riguardo rilevato come il magistrato requirente, nell’individualizzare le singole condotte, non distingua pur tuttavia fra giornate di presenza fisica dell’imputato in loco, specie a Coira, a Lugano e a Vaduz, o comunque dell’agire del medesimo, ma si fondi anche sui giorni di valuta per contestualizzare i rimproveri mossi ad A. a titolo di riciclaggio di denaro con l’aggravante generica. È ora notorio che il giorno di valuta, rispettivamente la data di valuta, comunemente denominata “valuta”, rappresenta nelle operazioni di carattere bancario la data d’allibramento della transazione stessa, vale a dire di accredito o di addebito sul conto. Essa non costituisce ancora la prova che, il giorno della valuta, l’avente diritto di firma sulla relazione bancaria abbia disposto sulla stessa, ordinando per esempio un bonifico bancario, transazione che può peraltro occorrere anche automaticamente, ad esempio in presenza di un ordine permanente. Neppure è in grado, il giorno di valuta, di lasciar concludere in modo automatico quanto alla presenza, nei locali dell’istituto di credito, del disponente, la portata della valuta essendo quella di indicare il momento in cui una determinata operazione viene allibrata e non di dare contezza della presenza in loco, o comunque dell’agire, degli aventi diritto di disposizione su conti bancari. Al riguardo, ragguagli maggiormente affidabili in punto all’intensità temporale dell’interesse rivolto dall’imputato all’operatività bancaria possono essere estrapolati dai rapporti di visita di cui alle principali relazioni bancarie elencate nell’atto di accusa, da pag. 17 e segg., specie sui conti, ed eventuali correlate cassette di sicurezza, sui quali l’imputato avrebbe operato, e di cui ai capi d’accusa § 1.1.190 e segg., e meglio sulle seguenti relazioni bancarie. * Presso la banca L., Coira: - n. 1 (Q. AG): nessun rapporto di visita successivo al febbraio 2002 (cfr. cl. 38, p. 7.3.51 segg.); - n. 10 (FF. SA): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/4 (cl. 41, 42) e 7/55 (cl. 66); - n. 11 (GG.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/13 (cl. 48) e 7/62 (cl. 73); - 12 (HH. Ltd.): formulario contatti non recante iscrizioni di visite (cl. 48, p. 7.14.7);

- 27 - - n. 2 (R.Ltd.): formulario contatti recante iscrizioni relative al 2001, periodo non rilevante in casu (cl. 49, p. 7.16.34); - n. 13, con cassetta di sicurezza n. 36: formulario contatti recante iscrizioni relative al 1999-2001, periodo non rilevante in casu (cl. 51, p. 7.17.282); vi è un accesso alla cassetta di sicurezza n. 36 (06.05.2002) (cl. 51, p. 7.17.568); - n. 14: rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/18 (cl. 52) e 7/60 (cl. 71); consegne di documenti bancari il 07.02, 16.05.2002, 24.10.2003 (cl. 71, p. 7.60.351); - n. 15, con cassetta di sicurezza n. 37: visite il 31.03, 27.08.2003, 21.01.2004 (cl. 53, p. 7.19.146): accessi alla cassetta di sicurezza n. 37 il 16.05.2002, 30.01, 31.03, 27.08, 19.12.2003 (cl. 53, p. 7.19.278); - n. 16 (J.): rapporti di visita pertinenti non presenti nelle rubriche 7/22 (cl. 57) e 7/65 (cl. 73); * Presso la banca JJ., Lugano: - n. 17 (KK.): rapporti di visite da parte del procuratore (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 23.07, 20.08, 05.12; nel 2003: 31.01, 16.04, 24.09) (cl. 79, p. 7.152.12 segg.); - n. 18 (A.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 16.04, 26.04) (cl. 80, p. 7.153.23 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 08.02, 13.03, 05.04, 16.04, 19.04 (cl. 80, p. 7.153.126, 154, 159 segg.): - n. 19 (G.), con cassetta di sicurezza n. 38: rapporti di visite (nel 2002: 07.02, 13.03, 05.04, 26.04, 06.05, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 15.04, 26.05, 24.09) (cl. 81, p. 7.154.21 seg.); accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2002: 26.04, 17.05, 23.07, 20.08, 02.10, 18.11, 05.12; nel 2003: 31.01, 04.03, 16.04, 26.05, 10.06, 05.08, 19.08, 05.11, 19.12; nel 2004: 20.01, 06.02, 24.03) (cl. 81, p. 7.154.156 segg.); - n. 20 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/155; accessi alla cassetta di sicurezza (nel 2003: 10.06, 18.06, 19.08, 04.09, 24.09, 04.12, 19.12) (cl. 82, p. 7.155.16, 40 segg.); - n. 21 (I.): rapporti di visite del procuratore amministrativo (nel 2002: 13.03, 05.04, 06.05, 23.07, 20.08) (cl. 82, p. 7.157.19); - n. 22 (K.), con cassetta di sicurezza n. 39, n. 40: rapporto di visita del procuratore (nel 2003: 16.04) (cl. 82, p. 7.158.15); accessi alla cassetta di sicurezza (n. 39: nel 2003: 16.04; n. 40: nel 2002: 06.05, 23.07; nel 2003: 31.01) (cl. 82, p. 7.158.47 segg., 53 segg.); * Presso la banca MM. AG, FL-Vaduz: - n. 23 (HH. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/713 (cl. 145); - n. 24 (NN. Corp.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/714 (cl. 146); - n. 25 (OO. Ltd.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/715 (cl. 146); - n. 26 (PP.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/718 (cl. 148); - n. 27 (QQ.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.725.5); - n. 28 (RR. LLC): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/727 (cl. 150); * Presso la banca SS., Vaduz:

- 28 - - conto intestato a TT.: rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/716 (cl. 147); * Presso la banca AAA., Vaduz: - n. 29 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144); - n. 30 (CCC. AG): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/720 (cl. 148); * Presso la banca DDD., Vaduz: - n. 31 (EEE.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/730 (cl. 152); * Presso la banca FFF., Vaduz: - n. 32 (GGG. Corp.): rapporto della visita di A. a Vaduz il 27 agosto 2003 (cl. 149, p. 7.724.85 seg.); - n. 33 (BBB.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/711 (cl. 144); * Presso la banca HHH., Zurigo: - n. 34 (JJJ.): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/205 (cl. 86); * Presso la banca T., Ginevra: - n. 4 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/302 (cl. 89); - n. 35 (S. SpA): rapporti di visita pertinenti non presenti nella rubrica 7/303 (cl. 90). Dal canto suo, A. stima i sui viaggi a Coira in 15/16 nell’arco del medesimo periodo, intesi anzitutto a discutere con la banca L. dell’architettura delle operazioni assicurative, a cui partecipava lo stesso istituto bancario, essendo puntuali ordini di bonifico, che non fossero già permanenti, oggetto di disposizione a partire dal suo domicilio (cl. 482 p. 930.043). L’imputato ha dichiarato che, facendo astrazione delle operazione di scudo dell’aprile 2002 (il 15, 19 e 26 aprile), egli si è recato in Svizzera il 16 e 17 maggio, il 20 agosto e il 2 ottobre e, verosimilmente, il 5 dicembre 2002 nel quadro dell’approntamento dell’operazione KKK. nonché, successivamente, in data 30 gennaio, 4 e 31 marzo, 16 aprile, 10 giugno nonché 4 e, per l’ultima volta, 24 settembre 2003 (cl. 482 p. 930.051). Alla luce di quanto precede, nell’ottica del requisito dell’intensità temporale, la ricorrenza delle condotte rimproverate va mitigata nei giusti termini, e ciò in considerazione del fatto che le date in cui si iscrivono gli atti rimproverati devono sovente essere lette quali giorni di valuta, in cui sono state allibrate le operazioni bancarie dall’istituto di credito interessato, e non giornate di effettiva presenza fisica dell’imputato presso gli istituti bancari in questione. Nondimeno, al di là della pur sovente sovrapposizione di visite occorse lo stesso giorno per più conti, questo Collegio ritiene che vi siano elementi di intensità simili a quelli presenti nella suddetta giurisprudenza.

9.2.2. Volgendo però lo sguardo dalle analogie alle differenze, sempre con mente all’unica pronuncia assertiva dell’Alta Corte, lo scrivente Collegio constata la ricorrenza di discrepanze di indubbio rilievo e portata, prima fra tutte la totale

- 29 assenza di un reddito proveniente dall'attività di riciclaggio in quanto tale, ovverosia non dal reato a monte. Non solo non vi è alcun reddito dall’attività da riciclaggio, diversamente dall’onorario incassato dall’avvocato, di cui alla sentenza in parola del Tribunale federale. Ma non ricorre neppure alcun reddito che possa in particolare sgorgare, temporalmente e organicamente, da un’attività professata a titolo professionale o semiprofessionale, come era il caso dell’avvocato, titolare peraltro della relativa autorizzazione di polizia, nella sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011.

9.2.3. Il Collegio si è chiesto se simili discrepanze, con mente alla fattispecie di cui alla pronuncia testé citata, potessero essere compensate da altri fattori che permettano di concludere che A. abbia, nel complesso, adottato una condotta comunque paragonabile, per gravità, a quelle espressamente elencate dal legislatore, e di cui all'art. 305bis n. 2 lett. a, b, c CP. La Corte si è in particolare chiesta se gli importi riciclati dedotti in accusa possano giustificare un’eventuale contiguità con l’aggravante del mestiere. La cifra d’affari dedotta in accusa è certo molto importante, ma essa è per il legislatore soltanto una delle condizioni cumulative che devono essere adempiute per ammettere il mestiere. Se il legislatore avesse voluto darle un’importanza autonoma lo avrebbe specificato in maniera chiara. Paradossalmente, anche se si fosse in presenza di cifre ancora più elevate, la lettera della legge impedirebbe di considerare come ricorrente l’aggravante in assenza di ulteriori requisiti; non a caso, nel Messaggio del Consiglio federale in materia di prolungamento dei termini di prescrizione per reati di criminalità economica non si è proposto di operare a livello di aggravante del reato specifico, ma a livello di parte generale del Codice, aumentando semplicemente da 7 a 10 anni i termini di prescrizione per fattispecie di questo tipo (v. FF 2012 8119 e segg.), come poi effettivamente deciso dal legislatore varando il nuovo testo dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 4417; v. già supra, consid. 3.1). Non è quindi, in alcun modo, ravvisabile una volontà del legislatore di ampliare il campo di applicabilità della fattispecie qualificata, ma piuttosto il riconoscimento del fatto che inchieste finanziarie di questo tipo spesso esigono accertamenti investigativi lunghi e complessi, sovente con numerose rogatorie internazionali, che rendono arduo giungere ad una sentenza di prima istanza entro sette anni. Anche sotto questo profilo non vi sono dunque elementi per compensare le importanti differenze qualitative tra la fattispecie in esame e la suddetta casistica giurisprudenziale. Al Collegio giudicante non è sfuggito l’ampio uso di costrutti opachi, sia quantitativamente sia qualitativamente, nei vari istituti bancari, circostanza che deve nondimeno essere posta in relazione al reato a monte stesso. In effetti, la

- 30 dinamica contrattuale e societaria che avrebbe ingenerato il reato pregresso si contraddistingue per un largo uso di strumenti contrattuali, societari e di natura assicurativa denotanti certamente opacità e complessità, ma finalizzati al perfezionamento dei complessi fattuali – segnatamente quelli inerenti le polizze assicurative per rischio politico – individuati e qualificati quali reato a monte. La complessità strutturale era, in altri termini, un carattere distintivo e peculiare alla dinamica del reato pregresso orientata al perfezionamento di quest’ultimo. Del resto, molti dei soggetti che hanno beneficiato di tali costrutti, e delle operazioni bancarie ingenerate, sono associati alla dinamica del reato prodromico, sia nel perfezionamento dello stesso sia nell’ottica della mera suddivisione del provento del reato a monte del riciclaggio di denaro. Nulla viene infine in soccorso dalla natura del reato a monte: in entrambi i casi si tratta certo di reati patrimoniali (truffa nel caso del Tribunale federale, amministrazione infedele rispettivamente usura nel presente caso), ma l'Alta Corte non ha tratto alcun elemento aggravante dalla tipologia del reato a monte. In effetti, la sussistenza di un reato grave, segnatamente di un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, resta pur sempre, ad ogni buon conto, la conditio sine qua non stessa dell’applicabilità dell’art. 305bis CP nella sua variante di base, gli esempi fatti dalla dottrina, quali elemento qualificante (mafia, genocidio, crimini contro l’umanità o di guerra) non contemplando conseguentemente, già di per sé, reati patrimoniali in senso stretto, neppure per importi molto rilevanti.

9.3. In conclusione il comportamento rimproverato ad A. non raggiunge una soglia di gravità equiparabile ai casi esplicitamente menzionati dalla legge, vale a dire l’organizzazione criminale, la banda e il mestiere, per cui visti i criteri definiti dalla suddetta giurisprudenza, questo Collegio non ravvisa la ricorrenza della cosiddetta aggravante generica. 10. Aggravante della banda

10.1. Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 65 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP e n. 16 e segg. ad art. 139 CP; STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2013, 3a ediz., n. 8 ad art. 305bis CP). Secondo costante giurisprudenza, l’affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B_12/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3;

- 31 - 6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1; 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: forumpoenale 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT). L’associazione si caratterizza nell’opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravvedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio in dubio pro reo ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II 862).

10.2. Orbene, è insito nella nozione di banda sviluppata dalla giurisprudenza il fatto che almeno due soggetti debbano concorrere alla perpetrazione del reato (v. supra, consid. III.10.1). La giurisprudenza stessa dell’Alta Corte ha avuto modo di precisare che l’interagire fra i soggetti (autori) deve collocarsi sul piano della correità (DTF 135 IV 158 consid. 3.2; 124 IV 86 consid. 2c/cc; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; si veda anche il commento di JUANA SCHMIDT alla DTF 135 IV 158 in forumpoenale 3/2010; v. supra, consid. III.5), escludendo peraltro con ciò la ricorrenza di una banda in presenza di altre forme di partecipazione alla perpetrazione del reato, quali la complicità e l’istigazione. Ad ogni buon conto, ne segue che, per poter ipotizzare la ricorrenza dell’aggravante della banda che sia in conformità coi dettami sgorganti dal principio accusatorio (v. infra, consid III.10.3), l’impianto accusatorio stesso deve circoscrivere – segnatamente nell’atto di accusa medesimo e non successivamente – gli estremi che danno luogo alla partecipazione richiesta dalla giurisprudenza. In altre parole, l’atto di accusa deve

- 32 indicare, da un lato, la ricorrenza della correità che darebbe luogo all’aggravante in parola e, dall’altro, gli estremi dei componenti della banda. In assenza di tali elementi, e in presenza di una mera affermazione apodittica quanto all’esistenza di tale aggravante, la qualifica della banda non può essere ritenuta. 10.3. Nel quadro del presente scandaglio della ricorrenza o meno dell’aggravante della banda si impone un excursus sul principio accusatorio. Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati ed a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se l'imputato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica dei fatti: in caso affermativo, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).

10.4. In casu, prima di procedere con lo scandaglio della sussistenza o meno dell’aggravante della banda, la Corte ha anzitutto esaminato la ricorrenza di detta aggravante con mente al principio accusatorio. Questo Collegio ha preso atto del fatto che l’impianto accusatorio, segnatamente a pag. 81 e seg. dell’atto d’accusa, distingua quattro bande autonome fra loro: 1) A. – N.; 2) A. – H.; 3) A. – LL.; 4) A. – G.; e meglio nei seguenti termini:

ritenuto che egli [A.] ha inoltre agito secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. b. CP in correità e in banda:

- 33 -  con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz,  con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz,  con LL., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 24 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 122'225.83), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'485.86), il 28 settembre 2001 a Lugano (bonifico di USD 20’722.-), il 28 settembre 2001 a Coira (bonifico di USD 101'522.46), il 1° ottobre 2001 a Lugano (bonifico di USD 101'482.-), il 19 ottobre 2001 a Lugano (chiusura di conto), il 17 dicembre 2001 a Lugano (liquidazione di società), il 24 settembre 2002 a Coira (bonifico di USD 325'187.60.-), il 24 settembre 2002 a Coira (chiusura di conto), il 28 ottobre 2002 a Lugano (liquidazione di società), il 30 gennaio 2003 a Coira (prelievo di USD 536'337.49), il 31 gennaio 2003 a Lugano (consegna di USD 30'000.-),  con G., per i seguenti atti di riciclaggio commessi il 19 gennaio 2004 a Lugano (prelievi a contanti di CHF 13'000.- e EUR 5'000.-), il 20 gennaio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 21 gennaio 2004 a Coira (prelievo di CHF 16'000.-), il 27 gennaio 2004 a Lugano (prelievo di denaro contante da cassetta di sicurezza), il 4 febbraio 2004 a Lugano (prelievo di EUR 7'515.-), il 6 febbraio 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), il 24 marzo 2004 a Lugano (prelievi di denaro contante da cassette di sicurezza), e pertanto quale membro di bande di riciclatori autonome costituitesi per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento dei crimini a monte attraverso intense collaborazioni fra i membri delle stesse, stagliatesi sull’arco di un lungo periodo, caratterizzate da contatti frequenti ed organizzate con ruoli distinti e definiti, in modo che la realizzazione delle stesse attività criminali ne è risultata facilitata, in particolare la dissimulazione dei valori criminali.

Il rispetto della doppia funzione del principio accusatorio – vale a dire, da un lato, la delimitazione dell'oggetto del processo e del giudizio e, dall’altro, la tutela dei diritti della difesa –, con mente all’aggravante in esame, non presenta problemi per ciò che attiene alla sua determinazione con mente a due bande distinte dal magistrato requirente, e meglio la banda “A. – LL.” nonché “A. – G.”. In effetti, per ciò che attiene tali due ipotesi di banda, il perimetro fattuale richiesto dal principio accusatorio, e precipuo alla sussunzione a cui è chiamato il giudice del merito, è chiaro e non soggetto ad alcuna dinamica ricostruttiva ad opera né di questo Collegio né della difesa. Per entrambe le ipotesi qualificanti entranti in linea di conto, il pubblico ministero delimita in modo definito, intellegibile e, non da ultimo, direttamente fruibile, i complessi fattuali – ovvero, in casu, i singoli capi d’accusa nell’insieme da 1.1.190 a 1.1.501 – che, accorpati, ingenererebbero la qualifica

- 34 di banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio ex art. 305bis n. 2 lett. b CP. La sussistenza o meno della ricorrenza degli elementi costitutivi della banda andrà pertanto analizzata con mente ai due binomi “A. – LL.” e “A. – G.” (v. infra, consid. III.10.5). Diverso è invece il discorso per ciò che attiene alle restanti due ipotesi di banda, vale a dire a quella “A. – N.” e “A. – H.”. In tali due casi, forza è di constatare che la delimitazione dell’oggetto richiesta dal principio accusatorio, e del relativo perimetro entro cui il giudice del merito deve operare la sussunzione, difetta della necessaria precisione, venendo meno in casu l’elenco o l’univoco rinvio a complessi fattuali, vale a dire a ben delimitati capi d’accusa da 1.1.190 a 1.1.501, con cui il giudice e la difesa debbano confrontarsi. Al contrario, optando per una descrizione generica e indefinita, il magistrato requirente demanda al giudice del merito il compito, proprio invero del pubblico ministero nel quadro della promozione dell’accusa, di delimitare le singole fattispecie – i capi d’accusa – che, accorpati, darebbero origine alle due distinte bande in parola. Al riguardo, decisamente insufficiente in punto ai requisiti dettati dal principio accusatorio, anche alla luce delle centinaia di capi dedotti in accusa, è la descrizione evidenziata in grassetto:

 con N., per tutti gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti nella sua disponibilità effettiva, immediata o mediata, presso la banca L., Coira, e presso la banca FFF., FL-Vaduz,  con H., per gli atti di riciclaggio relativi alla movimentazione dei conti di cui questi era titolare e/o risultava essere beneficiario economico presso la banca L., Coira, presso la banca FFF., FL-Vaduz e del conto n. 30 intestato alla CCC. AG presso la banca AAA., FL-Vaduz, […]

Va altresì rilevato come, nel corpo dell’accusa, e di cui alla descrizione di ogni singolo capo d’accusa, nessun rapporto di correità – potenzialmente ingenerante l’aggravante della banda – viene singolarmente descritto. Neppure la seguente descrizione, di cui a pag. 18 dell’atto d’accusa, viene in soccorso:

avendo intenzionalmente, in più occasioni, in parte in correità con N., H., LL. ed altri, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo della loro provenienza criminale (…) [messa in evidenza ad opera dello scrivente Collegio].

L’assente delimitazione del perimetro entro cui applicarsi lo scandaglio della banda costituisce una delega, irrita, al giudice di merito che è in pratica chiamato, in via preliminare alla sussunzione, a sostituirsi al pubblico ministero nel ricostruire i singoli complessi fattuali a cui potrebbe aver pensato la pubblica accusa per la qualifica in questione. A questo Collegio viene in altre parole

- 35 chiesto di sostituirsi al magistrato requirente e di assumere una funzione che si scontra con il principio stesso della terzietà del giudice. Non è compito del giudice del merito sostituirsi al magistrato requirente nel delimitare l’oggetto dell’accusa dovendo egli limitarsi, in presenza di un chiaro e univoco perimetro di condotte di potenziale reprensibilità penale, a valutare se le condotte indicate integrino gli estremi dell’aggravante. Ciò stante, questo Collegio giunge alla conclusione che, per ciò che attiene alle bande “A. – N.” e “A. – H.” è violato il principio accusatorio, circostanza che impedisce alla Corte di apprezzare l’esistenza dell’aggravante della banda per i due consessi testé menzionati.

10.5. Con mente alle bande indicate nell’atto d’accusa per le quali il principio accusatorio è stato ossequiato, il Collegio rileva quanto segue. In punto all’ipotesi di banda “A. – LL.”, giova osservare che le condotte delimitate a tal riguardo nell’atto d’accusa, e non ancora interessate dalla prescrizione quindicennale, sono complessivamente cinque, vale a dire: un bonifico di USD 325'187.60 del 24.09.2002; una chiusura di conto del 24.09.2002; una liquidazione di società del 28.10.2002; un prelievo di USD 536'337.49 del 30.01.2003 nonché una consegna di USD 30'000.-- del 31.01.2003. Trattasi al riguardo di cinque operazioni, due delle quali vertono su una chiusura di un conto rispettivamente sulla liquidazione di una società, mentre solo le tre restanti interessano lo spostamento di denari. In punto all’ipotesi di banda “A. – G.”, le condotte descritte nell’atto d’accusa sono complessivamente otto. A mente dello scrivente Collegio, da tali operazioni nonché dagli atti di causa non è desumibile la manifestazione, da parte di A. con LL. rispettivamente col fratello G., espressamente, o per atti concludenti, della volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, così come richiesto dalla giurisprudenza. L’associazione si deve caratterizzare in effetti nell’opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente della banda, circostanza che, proprio per questo motivo, la rende particolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia. Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda, presupposto che, in casu, non è evincibile dalle tavole processuali per nessuna delle due bande entranti in linea di conto. Tale qualificazione presuppone inoltre perlomeno un minimo di organizzazione, per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli, e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati – A. con LL. rispettivamente col fratello G. – sia sufficientemente

- 36 intensa per intravvedervi un gruppo stabile quantunque effimero, ritenuto che la reiterazione deve trascendere la mera coattività. In effetti, il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti. Orbene, in nessuna delle ipotesi di banda sottoposte dal magistrato inquirente si intravvede in particolare – nelle cinque operazioni entranti in linea di conto con LL. e nelle otto operazioni con G. – quell’intensità, quel grado di organizzazione e di

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