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Tribunale penale federale 04.05.2026 RR.2026.15

4 mai 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,273 mots·~16 min·4

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; diniego di giustizia (art. 46a PA) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; diniego di giustizia (art. 46a PA) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; diniego di giustizia (art. 46a PA) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; diniego di giustizia (art. 46a PA)

Texte intégral

Sentenza del 4 maggio 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti Fondazione A.,

rappresentata dall’avv. Pascal Del Prete,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Diniego di giustizia (art. 46a PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2026.15

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Fatti: A. Il 1° dicembre 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata in seguito a più riprese, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. e altri per i reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio di denaro. In sostanza, le indagini italiane hanno, tra l’altro, fatto emergere un trasferimento di circa EUR 70 milioni da conti correnti della fondazione A. a B. legato alla conclusione, da parte della società D., società di diritto maltese, di falsi contratti d’intermediazione nell’acquisto di brevetti sanitari con detta fondazione. Il denaro sarebbe poi stato versato a favore di società riconducibili a un altro indagato, E., collaboratore della fondazione, che a sua volta trasferiva i soldi a B. e ad altre persone. Gli indagati si sarebbe avvalsi di conti bancari e di società fiduciarie in Svizzera (v. act. 1.3, pag. 2 e seg.).

Con complemento rogatoriale del 16 luglio 2014, l’autorità estera ha chiesto l’identificazione e il sequestro del saldo attivo di svariate relazioni bancarie, tra le quali le n. 1 intestata a F. Ltd, n. 2 G. intestata a E. e n. 3 H. intestata a E., le prime due presso la banca I. e la terza presso la banca J. (v. act. 1.4, pag. 2 e segg.).

B. Con decisione di entrata in materia e incidentale del 22 settembre 2014, il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria, ha dato seguito alle richieste di cui sopra (v. act. 1.4).

C. Informando le autorità elvetiche delle decisioni di merito intervenute nel frattempo nell’ambito del procedimento penale oggetto della summenzionata rogatoria, in particolare della sentenza irrevocabile n. 6342/2018 del 19 settembre 2018, la Corte d’appello di Milano, Sezione Quarta Penale, in data 18 luglio 2019, ha emanato un’ordinanza mediante la quale ha autorizzato “il dissequestro e la restituzione da parte dell’autorità elvetica rogata, in favore della Fondazione A.”, fino alla concorrenza del complessivo importo di EUR 2'937'009.– […] a valere sui conti correnti: N.1, intestato a F. Ltd presso la banca I. Lugano, N. 2 G. intestato a K. corp. presso la banca I. Lugano, N. 4 presso la banca J. Bellinzona” (v. allegato ad act. 1.8). La confisca dei valori patrimoniali in questione è ribadita, anche se gli stessi non sono espressamente assegnati direttamente alla ricorrente, nello scritto della medesima autorità italiana del 25 ottobre 2019 indirizzato alle autorità elvetiche (v. allegato ad act. 1.6).

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D. Basandosi sulle sentenze italiane e sull’ordinanza di cui sopra, la ricorrente ha chiesto a più riprese al MP-TI di procedere come ivi indicato (v. act. 1.9-1.12).

E. Con scritto del 7 luglio 2023, il MP-TI ha informato la ricorrente di non potere dare seguito alla suddetta richiesta “fintanto che non viene chiarito il destino da dare agli importi sotto sequestro e questo in ragione del fatto che con richiesta di confisca del 28 ottobre 2019, la Corte di appello di Milano, IV sezione penale, aveva chiesto, tra le altre cose, la confisca degli averi posti sotto sequestro delle relazioni F. Ltd, G. e H. Successivamente, con scritto del dicembre 2022, la stessa autorità ha poi chiesto il dissequestro dei menzionati importi in favore della sua cliente, fino a concorrenza dell’importo da lei indicato nei suoi scritti. Ora, questa seconda richiesta contrasta evidentemente con quanto indicato nella prima richiesta” (act. 1.13).

F. Dopo aver disposto la Corte di appello di Milano, con scritto del 15 settembre 2023, “la restituzione dell’importo di EUR 2'937'009.00 a Fondazione A.” e “la confisca diretta delle residue disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti sopra nominati, già sottoposte a sequestro” (act. 1.26), con istanza del 10 giugno 2024, ribadita il 5 luglio seguente, la ricorrente, invocando un’impellente necessità di disporre dei fondi in questione, ha di nuovo chiesto al MP-TI di procedere al summenzionato trasferimento (v. act. 1.18).

G. Con scritto dell’11 luglio 2024, il MP-TI, per quanto riguarda gli averi bancari di pertinenza di E., imputato in un parallelo procedimento penale ticinese, ha comunicato alla ricorrente “che, alfine di garantire il diritto di essere sentito, ho trasmesso la stessa al patrocinatore dell’imputato, per eventuali osservazioni. Le faccio comunque presente che per procedere al versamento, bisognerà procedere giocoforza precedentemente alla liquidazione dei titoli ancora presenti sul conto, ciò che verrà fatto contestualmente al trasferimento a favore di un conto intestato al Ministero Pubblico. Rispettivamente dovrà essere chiusa la procedura interna, considerato come tali fondi risultano ancora sotto sequestro anche nell’ambito del procedimento penale avviato dal Ministero Pubblico di Lugano nei confronti di E.” (act. 1.19).

H. Con scritti del 7 marzo e 23 luglio 2025, la ricorrente ha di nuovo chiesto al MP- TI di procedere con urgenza al già invocato trasferimento a suo favore (v. act. 1.21 e 1.22).

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I. Con comunicazione del 7 agosto 2025, il MP-TI ha comunicato alla ricorrente la sua intenzione di emettere una decisione di chiusura, al più tardi entro fine settembre 2025, concernente “la confisca e/o altro destino di tutti gli averi posti sotto sequestro” (act. 1.23).

J. Nuovamente sollecitato dalla ricorrente in data 18 novembre 2025 (v. act. 1.24), il MP-TI ha informato la stessa che “la decisione di chiusura verrà emessa non appena il nostro Ufficio avrà ricevuto la presa di posizione di L. (già sollecitato dalla sottoscritta)” (act. 1.25).

K. Il 30 gennaio 2026, la Fondazione A. ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del TPF, chiedendo che venga “constata la denegata e ritardata giustizia da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino, al quale viene impartito un termine di 15 giorni per emettere la decisione di chiusura (art. 80d AIMP) nell’ambito della procedura rogatoriale ROG.2011.268, in esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale datata 25/28.10.2019 della Corte di Appello di Milano” (act. 1, pag. 9).

L. Con risposta del 2 marzo 2026, il MP-TI ha informato questa Corte che “la decisione di chiusura della suddetta domanda di assistenza giudiziaria è stata intimata alle parti in data odierna. Per il resto comunico di non avere osservazioni al riguardo rimettendomi al prudente giudizio di questa Lodevole Corte” (act. 8). Con osservazioni del 12 marzo 2026, l’UFG ha rilevato “che il 2 marzo 2026 il Ministero pubblico del cantone Ticino ha emesso una decisione di chiusura statuendo sulla restituzione alla Fondazione A. dell’importo di 2’937’009,00 EUR, così come reclamato nel ricorso per denegata e ritardata giustizia. Il ricorso in esame è dunque divenuto privo di oggetto. Questo Ufficio si rimette al Tribunale penale federale per giudicare delle spese e ripetibili” (v. act. 8).

M. Con replica del 26 marzo 2026, la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni (v. act. 11).

N. Con scritto del 10 aprile 2026, l’UFG ha comunicato di rinunciare a duplicare, attenendosi alle considerazioni fatte nelle sue osservazioni del 12 marzo 2026 (v. act. 13). Con scritto del 13 aprile 2026 (recte: 10 aprile 2026), il MP-TI ha in sostanza anch’esso rinviato alla sua risposta del 2 marzo 2026, ribadendo per il resto di non avere ulteriori osservazioni da formulare e rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 14).

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Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2

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CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Giusta l'art. 46a PA, può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda ingiustamente l'emanazione di una decisione impugnabile. Il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile (v. art. 17a cpv. 3 AIMP). Il ricorso può essere interposto in ogni tempo (art. 50 cpv. 2 PA), di modo che la tempestività del presente gravame è pacifica.

1.5 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Per quanto riguarda più particolarmente l’art. 46a PA, i requisiti per la presentazione di un ricorso sono gli stessi di quelli concernenti un normale gravame. Il ricorso per denegata o ritardata giustizia è quindi possibile solo se è ammissibile anche un ricorso nel merito (v. UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ediz. 2023, n. 5 ad art. 46a PA). La legittimazione ricorsuale dipende ugualmente dal procedimento principale (v. UHLMANN/WÄLLE-BÄR, op. cit., nota 12 ad art. 46a PA)

1.5.2 In concreto, nella misura in cui la ricorrente disporrebbe della legittimazione ricorsuale per impugnare la decisione relativa alla consegna a scopo di confisca o di restituzione giusta l’art. 74a AIMP e constatato che la stessa invoca l’emanazione da parte del MP-TI di una decisione di chiusura concernente valori patrimoniali ad essa espressamente assegnati dall’autorità rogante nel procedimento estero, la legittimazione ricorsuale è data, visto che l’assenza di una tale decisione (di confisca a suo favore) la tocca personalmente e direttamente.

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1.5.3 Con scritto del 2 febbraio 2026, questa Corte ha invitato l’avv. Paolo Bernasconi a regolarizzare il ricorso ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 e 3 PA, fornendo una procura recente datata e firmata da una persona abilitata a rappresentare la ricorrente. Non avendo il suddetto legale dato seguito a tale invito, ne consegue che la ricorrente è validamente rappresentata unicamente dall’avv. Pascal Del Prete.

2. Come già evidenziato (v. supra lett. L), il MP-TI ha emanato in data 2 marzo 2026 la decisione di chiusura relativa alla rogatoria presentata dalle autorità italiane. Secondo la ricorrente, il MP-TI, a torto, non avrebbe statuito sui conti di L. e M., oggetto di una procedura esecutiva in Svizzera in cui la stessa insorgente figura come creditrice. A tal proposito, il MP-TI, nella sua duplica del 10 aprile 2026, ha osservato che “l’art. 80c AIMP prevede che se gli aventi diritto acconsentono alla consegna dei beni, l’autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura. Questo è quanto avvenuto con riferimento agli averi bancari riconducibili a L. e M., avendo gli stessi acconsentito alla trasmissione semplifica dei beni a loro riconducibili soggetti a sequestro. Si osserva altresì che, contrariamente a quanto avvenuto per i beni di altri imputati in rogatoria, nel caso di L. e M. non vi è agli atti alcuna decisione da parte delle autorità italiane che indica di dover assegnare quanto posto sotto sequestro a terzi. Agli atti vi è unicamente la decisione delle autorità italiane di confisca dei suddetti importi e meglio la sentenza 25 ottobre 2019 del Tribunale di Milano. Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo scrivente Magistrato ha evaso integralmente la commissione rogatoria, considerato come l’art. 80c AIMP non prevede che se i beni sono intestati individualmente, come nel caso di specie, l’autorità può procedere con l’esecuzione semplificata limitatamente alla parte che ha fornito il consenso. In questo caso, per questa parte, una decisione formale di chiusura non è necessaria, il consenso registrato per scritto è sufficiente per procedere alla trasmissione dei beni” (act. 14, pag. 1).

Orbene, premesso che nella decisione del 2 marzo 2026 il MP-TI ha indicato per quali valori patrimoniali riconducibili a L. e M. vi è stata un’esecuzione semplificata (v. decisione, pag. 11, 12 e 22), si constata che con detta decisione – contro cui la ricorrente ha peraltro interposto ricorso in data 31 marzo 2026 (v. procedura RR.2026.38) – il MP-TI ha dato seguito alla richiesta formulata dalla ricorrente nel suo gravame (v. supra lett. K), per cui quest’ultimo va dichiarato privo d’oggetto e la causa stralciata dal ruolo.

3. 3.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato

- 8 l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). A seguito dell’emanazione della decisione di chiusura del 2 marzo 2026 di cui sopra (v. lett. L), da interpretarsi quale acquiescenza, il MP-TI è da considerarsi parte soccombente (v. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.). Allo stesso non possono tuttavia essere addossate le spese processuali (v. art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 4'000.–.

3.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), concretizza questa disposizione agli art. 10 e segg. In base all’art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l’avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento della Corte dei reclami penali. Nella fattispecie, appare adeguato un onorario di fr. 2'000.–. L’indennità è messa a carico del Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'importo di fr. 4'000.– già versato. 3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 2’000.– a titolo d’indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, 4 maggio 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Pascal Del Prete - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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