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Tribunale penale federale 10.03.2026 RR.2025.211

10 mars 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,276 mots·~11 min·2

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Texte intégral

Sentenza del 10 marzo 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti 1. A., 2. B. SAGL, c/o C., Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2025.211-212

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Fatti: A. Il 5 novembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell’ambito di un procedimento penale condotto a carico di A., D. ed E. per truffa (art. 640 CP/I), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 CP/I) e bancarotta fraudolenta (art. 322 comma 1 lettere aebe art. 326 comma 2 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Tale procedimento è scaturito a seguito di numerose querele presentate da soggetti che hanno denunciato le condotte della F. S.r.l. e dei rispettivi rappresentanti legali, di fatto e di diritto, ossia i suddetti indagati. In particolare, “le persone offese hanno denunciato la presenza di un’organizzazione che ha realizzato una truffa finalizzata all’ottenimento di indebiti accrediti su conti correnti intestati alla F. S.r.l. per quote cauzionali versate per l’esecuzione di lavori di ristrutturazioni di edifici. I lavori previsti, nella maggior parte dei casi, non venivano eseguiti, né tantomeno la quota cauzionale veniva restituita ai clienti; al contrario, tale somma veniva trattenuta illecitamente e trasferita su conti altrui (…)” (rogatoria, pag. 3, in atto 1 incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).

L’autorità estera ha postulato l’acquisizione di tutta la documentazione concernente i conti correnti n. 1, n. 2 e n. 3 presso la banca G., n. 4 presso la banca H., tutti intestati ad A., nonché i conti correnti n. 5 presso banca I., Lugano, intestato alla società B. Sagl, e n. 6 presso la banca I., intestato a C. Dei conti intestati ad A. e B. Sagl è stato inoltre richiesto il sequestro degli importi ivi giacenti (ibidem, pag. 10 e seg.).

B. Con decisione del 4 dicembre 2025, il MP-TI, autorità incaricata dell’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della rogatoria, ordinando l’identificazione, l’acquisizione di svariata documentazione e il sequestro delle seguenti relazioni: n. 1, n. 2 e n. 3 presso la banca G.; n. 4 e n. 6 presso la banca H.; n. 5 presso la banca I. (v. act. 3.1).

C. Il 22 dicembre 2025, B. Sagl e A. sono insorti contro la suddetta decisione di sequestro, chiedendo che la stessa “venga rivalutata, tenendo conto dei gravi effetti pratici e immediati che essa sta producendo” (act. 1).

D. Con osservazioni del 20 gennaio 2026, il MP-TI ha chiesto che il ricorso sia respinto, con conferma della decisione e del sequestro impugnati (v. act. 8). Con scritto del 27 gennaio 2026, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9).

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E. Con replica del 5 febbraio 2026, trasmessa per conoscenza al MP-TI e all’UFG (v. act. 12), i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni ricorsuali (v. act. 11).

Le argomentazioni delle parti verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera e il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero;

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DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di sequestro di valori patrimoniali da parte dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Nella misura in cui titolari delle relazioni bancarie oggetto della decisione impugnata, i ricorrenti, ognuno per le proprie relazioni, sono legittimati a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. I ricorrenti contestano il sequestro dei loro conti bancari oggetto della decisione impugnata. A. afferma che lo stesso “sta causando e continuerà a causare un danno grave e immediato, sia alla società sia al sottoscritto. In particolare, la B. Sagl si trova nell’impossibilità di incassare i proventi della propria attività lavorativa e di far fronte agli impegni economici fondamentali, quali il pagamento delle ipoteche e delle imposte. Questa situazione rischia di portare rapidamente a segnalazioni negative presso il sistema bancario svizzero, con conseguenze irreversibili per l’operatività della società e per la mia situazione personale” (act. 1). In sede di replica, gli insorgenti hanno prodotto svariata documentazione bancaria sulla base della quale risulterebbe “dimostrato in modo concreto e verificabile che le relazioni sequestrate sono pienamente operative, che il sequestro comporta un pregiudizio grave, attuale e non riparabile, che l’interesse alla conservazione non giustifica un blocco generalizzato delle relazioni bancarie operative” (act. 11, pag. 4).

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.4), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che

- 5 annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2 In concreto, si constata che i ricorrenti non hanno prodotto nessun documento – a parte documentazione relativa ai conti litigiosi destinata a dimostrare la pretesa ma non comunque dirimente operatività dei medesimi (v. act. 11.2-11.11) – che si riveli utile per verificare l’esistenza di obbligazioni scadute o altre impellenti angustie finanziarie e tantomeno che permetta di chiarire la loro situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i loro redditi che il loro patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile in capo ai ricorrenti. In altre parole, essi non hanno dimostrato di non disporre di altri mezzi per far fronte ai loro pretesi ma non documentati impegni finanziari. In assenza del benché minimo documento, ad esempio di natura fiscale e contabile, per verificare se ci sono altri redditi, se dispongono di altri conti bancari o averi liquidi ecc., risulta evidentemente impossibile chiarire in maniera seria la loro situazione finanziaria. Per ottemperare al loro obbligo di allegazione e documentazione non basta affermare in maniera del tutto generica che le misure contestate avrebbero per loro conseguenze gravi. Quanto precede non permette evidentemente a questa Corte di esaminare il requisito di legge del pregiudizio immediato e irreparabile negli imperativi termini definiti dalla costante giurisprudenza in materia (v. supra consid. 2.1).

2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso, per il resto fondato su censure palesemente premature in questa fase processuale, si rivela irricevibile per mancata dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura

- 6 penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.– a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 11 marzo 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - B. Sagl, c/o C. - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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