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Tribunale penale federale 04.12.2023 RR.2023.98

4 décembre 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,501 mots·~8 min·2

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Texte intégral

Sentenza del 4 dicembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2023.98

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Visti: - la decisione di chiusura del 7 giugno 2023, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), dando seguito a una rogatoria del 22 novembre 2022 presentata dal Ministero pubblico, Corte di cassazione e di giustizia, di Bucarest, ha ordinato la consegna all’autorità richiedente di “copia delle intercettazioni relative al numero di telefono no. 1 in uso ad A.” (act. 1.2); - il ricorso del 10 luglio 2023 dinanzi a questa Corte, con il quale A. ha postulato l’annullamento della decisione in questione nonché la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria rumena in quanto irricevibile (v. act.1); - le osservazioni del 25 agosto 2023, con le quali l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha proposto la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 10); - le osservazioni del 7 settembre 2023, mediante le quali il MP-TI ha chiesto che “il ricorso del 10 luglio 2023 presentato da A. è integralmente respinto; di conseguenza: § la decisione di chiusura del 7 giugno 2023 è integralmente confermata, con la rettifica che l’intercettazione concerne l’utenza telefonica intestata a B. e non ad A.” (act. 11, pag. 4); - la rinuncia del ricorrente a replicare (v. act. 14). Considerato: - che, in virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale; - che la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei relativi atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 [AIMP; RS 351.1]; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP);

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- che nel suo scritto del 7 settembre 2023, il MP-TI ha affermato che “con decisione di chiusura del 7 giugno 2023 lo scrivente ha disposto la consegna al Ministero Pubblico, Corte di Cassazione e Giustizia di Bucarest di copia delle intercettazioni relative al numero di telefono no. 1 in uso ad A. Tuttavia, si precisa che da un controllo effettuato negli atti istruttori dell’INC.2012.2265, istruito a suo tempo dal Procuratore Pubblico C., non è emersa alcuna intercettazione relativa al no. di telefono no. 1 in uso ad A.” (act. 11, pag. 2); - che esso ha aggiunto che “ritenuto inoltre che, a seguito di precisa richiesta dello scrivente Magistrato (…), con scritto email del 5 settembre 2023 (…) il Procuratore Pubblico D. ha confermato di non aver mai ricevuto dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino alcun documento riguardante le intercettazioni telefoniche relative al numero di telefono no. 1, indicando nel contempo le intercettazioni ricevute e riferite agli altri imputati del procedimento penale INC.2012.2265” (ibidem); - che il MP-TI ha precisato che “con scritto email del 20 dicembre 2022 del Procuratore Pubblico rumeno D., al punto no. 4, emerge che la richiesta rogatoriale, postulata con domanda di assistenza giudiziaria del 22 novembre 2022 e volta all’ottenimento di copia dei supporti di intercettazione relativi al numero di chiamata no. 1 intestato ad A., è stata subordinatasostituita con la richiesta di ottenere le intercettazioni riferite al no. 2 utilizzato da B. (…). Circostanza questa venuta a conoscenza del sottoscritto Magistrato solo in data 1° settembre 2023” (ibidem); - che, a conclusione del suo scritto del 7 settembre 2023, l’autorità d’esecuzione ha quindi postulato che il ricorso sia “integralmente respinto; di conseguenza: […] la decisione di chiusura del 7 giugno 2023 è integralmente confermata, con la rettifica che l’intercettazione concerne l’utenza telefonica intestata a B. e non ad A.” (ibidem, pag. 4); - che il MP-TI ritiene che, non essendo (più) il ricorrente direttamente sottoposto a una misura coercitiva ai sensi dell’art. 80h lett. b AIMP e l’art. 21 cpv. 3 AIMP, la legittimazione ricorsuale dello stesso non sarebbe data (v. act. 11, pag. 2) e il gravame sarebbe da respingere (ibidem, pag. 4); - che tale conclusione non può essere condivisa; - che in realtà la rettifica da parte del MP-TI della decisione impugnata costituisce di fatto un’acquiescenza alle conclusioni ricorsuali, nella misura in cui non

- 4 vengono trasmesse all’autorità rogante intercettazioni riguardanti il numero di telefono no. 1 intestato al ricorrente; - che nella misura in cui l’autorità inferiore non ha formalmente emanato una nuova decisione ex art. 58 PA il ricorso non si può considerare privo d’oggetto; - che il gravame va quindi accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata; - che le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che nessuna spesa procedurale è messa a carico dell'autorità inferiore né delle autorità federali che promuovono il ricorso e soccombono (art. 63 cpv. 2 PA); - la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr 4'000.– versato a titolo di anticipo delle spese; - che l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA); - che il regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) concretizza queste disposizioni agli art. 10 e segg. RSPPF; - che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata (art. 12 cpv. 1 prima frase RSPPF); - che l'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 seconda frase RSPPF); - che in base all'art. 12 cpv. 2 RSPPF, se l'avvocato, come in casu, non presenta alcuna nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento della Corte dei reclami penali;

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- che nella fattispecie appare adeguato un onorario di fr. 2'000.– (IVA inclusa), importo messo a carico del MP-TI in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 4'000.– già versato. 3. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà al ricorrente un importo di fr. 2'000.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 5 dicembre 2023 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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