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Tribunale penale federale 14.02.2023 RR.2022.227

14 février 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,116 mots·~6 min·3

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Texte intégral

Sentenza del 14 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, c/o B.,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2022.227

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Visti: - la decisione del 15 novembre 2022, con la quale l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 19 marzo 2013, completata il 3 ottobre seguente, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, ha ordinato “la consegna alle autorità italiane dei beni patrimoniali giacenti sulla relazione n° 1 (ex n°2) C. Anstalt nonché dei conti correnti n° 3 (ex n° 4) A. SA e n° 5 (ex n° 6) D. legati alla relazione n° 7 (ex n° 8) E. SA per i quali l’avente diritto economico è il sig. F. presso la banca G. di Lugano e di cui l’attuale ammontare complessivo è di EUR 2'265'147.55 (valutazione al 10 settembre 2021)” (v. act. 3.1.1, pag. 5); - il ricorso del 2 dicembre 2022 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. SA ha chiesto l’annullamento della decisione di cui sopra (v. act. 1); - la risposta del 6 gennaio 2023, con la quale l’UDSC ha postulato l’inammissibilità del gravame (v. act. 12); - le osservazioni del 9 gennaio 2023, mediante le quali l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto che il ricorso sia respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 14). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in base all’art. 80h AIMP, oltre all’UFG (lett. a), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (lett. b AIMP; v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero); - che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una

- 3 misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa); - che nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP), mentre l’interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3); - che, in concreto, titolare della relazione n° 7 (ex n° 8), oggetto della confisca litigiosa, è la società E. SA e F. l’avente diritto economico, come risulta dal formulario A trasmesso dalla banca G. (v. act. 12.5 e 12.6); - che la ricorrente non è titolare della predetta relazione, né del resto si confronta con la giurisprudenza in materia di legittimazione ricorsuale; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso per difetto di legittimazione ricorsuale; - che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a suo carico, la quale è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA; - che visto l’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–, la Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 4'000.–.

Bellinzona, 15 febbraio 2023 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. SA, c/o B. - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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