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Tribunale penale federale 16.02.2022 RR.2021.195

16 février 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,481 mots·~17 min·2

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Texte intégral

Sentenza del 16 febbraio 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Franco Faoro,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2021.195 Procedura secondaria: RP.2021.57

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Fatti: A. Il 1° febbraio 2016, la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Direzione Distrettuale Antimafia, ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione spontanea d’informazioni, informandolo dell’esistenza di una cosca di ‘ndrangheta denominata “B.” oggetto di un procedimento penale in Italia, la quale sarebbe attiva anche in Svizzera attraverso soggetti ivi residenti, tra i quali C. Con integrazione dell’11 luglio 2016, l’autorità italiana ha chiesto la costituzione di una squadra investigativa comune (v. act. 4.1).

B. Con decisione di entrata nel merito e incidentale in materia di assistenza del 19 agosto 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria (v. act. 4.3), ha accolto la domanda, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state prese separatamente (v. act. 4.4).

C. Con complemento rogatoriale del 9 marzo 2021, l’autorità rogante ha chiesto il blocco dei fondi e dei valori patrimoniali intestati a C. e A., in particolare delle seguenti relazioni bancarie presso la banca D.: n. 1 intestata a C. e A., n. 2 intestata a C. e n. 3 intestata a E. AG (v. act. 4.2; act. 1.2, pag. 4).

D. Con decisioni del 18 maggio 2021, il MPC ha ordinato il sequestro rogatoriale delle relazioni bancarie di cui sopra (v. act. 4.5-4.7).

E. Con scritti del 6 luglio e 17 agosto 2021, A. ha chiesto il dissequestro parziale delle relazioni summenzionate per il pagamento di fatture relative ai beni immobili sotto sequestro, la sussistenza della famiglia A./C. nonché il versamento di stipendi da parte della società E. AG nei confronti di A. (v. act. 9.1 e act. 1.2, pag. 4).

F. Con decisione incidentale del 3 settembre 2021, il MPC ha parzialmente accolto la richiesta di dissequestro parziale in questione (v. act. 1.2).

G. Il 16 settembre 2021, A. ha interposto ricorso avverso la decisione di dissequestro parziale del 3 settembre 2021, presentando le seguenti conclusioni (v. act. 1, pag. 2):

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“Il dispositivo della decisione è da annullare e da riformare come segue: 1. Modifica del disp. n. 2 La opponente è da obbligare a rendere possibile l’accesso ai conti bancari su cui vengono pagati gli affitti per il finanziamento delle spese degli immobili. Subordinatamente, la opponente deve nominare il Signore F., […] o un’altra persona come amministratore degli immobili della famiglia A./C. e incaricarlo/a dell’amministrazione. Consultazione del dossier (ex-officio) Spese e indennità a carico della cassa statale. Viene richiesto inoltre che alla ricorrente venga accordata l’assistenza giudiziaria.”

H. Con osservazioni del 12 ottobre 2021, l’UFG ha chiesto che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 5). Con scritto del 14 ottobre 2021, il MPC ha postulato la reiezione integrale del ricorso (v. act. 4).

I. Con replica dell’8 novembre 2021, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 12), la ricorrente ha così precisato le sue conclusioni (v. act. 11):

“Il dispositivo della decisione è da annullare e da riformare come segue: 1. Modifica del disp. n. 2 La opponente sia da obbligare a rendere possibile l’accesso al conto bancario n. 2 presso la banca D. intestato a C. per quanto riguarda la somma degli affitti mensili versati dopo il 20.07.2020 (data del sequestro) meno i pagamenti effettuati col permesso per il finanziamento delle spese degli immobili. Subordinatamente, la opponente debba dare l’accesso al 30% della somma citata nella richiesta principale o, subordinatamente nominare il Signore F., […] o un’altra persona come amministratore degli immobili della famiglia A./C. e incaricarlo/a dell’amministrazione. Spese e indennità a carico della cassa statale”.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italosvizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e

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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di dissequestro parziale di un conto bancario dell’autorità federale d’esecuzione (v. art. 80k AIMP). Esso è quindi ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1 e 80k AIMP. Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP, spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l’allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell’impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un’autorizzazione amministrativa, o ancora dell’impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

1.5 1.5.1 La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b

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OAIMP). In via giurisprudenziale è stato inoltre precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

1.5.2 In concreto, la ricorrente ha prodotto una procura generale con cui il marito, C., in data 14 gennaio 2021, le ha conferito pieni poteri di rappresentanza (v. act. 1.3). Ciò premesso, occorre constatare che la predetta, con il suo gravame, ha inizialmente chiesto di obbligare il MPC “a rendere possibile l’accesso ai conti bancari su cui vengono pagati gli affitti per il finanziamento delle spese degli immobili” (act. 1, pag. 2). In sede di replica, ella ha precisato (modificato) le sue conclusioni, chiedendo che il MPC “sia da obbligare a rendere possibile l’accesso al conto bancario n. 2 presso la banca D. intestato a C. per quanto riguarda la somma degli affitti mensili versati dopo il 20.07.2020 (data del sequestro) meno i pagamenti effettuati col permesso per il finanziamento delle spese degli immobili” (act. 11, pag. 2). Quanto precede permette dunque di concludere che la sola relazione oggetto del gravame è quella summenzionata, ossia la n. 2 presso la banca D. intestata a C. Ora, ribadito che legittimato a ricorrere è unicamente il titolare del conto (v. supra consid. 1.5.1), pur preso atto della procura di cui sopra fornita dalla ricorrente, si constata che il gravame è presentato esclusivamente a nome di A. e non di C., per cui deve essere dichiarato inammissibile già per questo motivo. Avesse lo stesso riguardato tutti i conti di cui la predetta aveva inizialmente chiesto il dissequestro parziale (v. supra Fatti lett. E), si rileva che la già citata procura non è valida per quanto concerne la relazione n. 3 intestata a E. AG, per cui il gravame sarebbe stato per tale conto comunque inammissibile. Con la riformulazione delle conclusioni in sede di replica, la ricorrente non ha del resto postulato il dissequestro parziale della relazione n. 1 presso la banca D. intestata a lei e al marito. A riprova del fatto che non vi è dubbio che il ricorso sia stato fatto a proprio nome e non a quello del marito vi è del resto lo stesso contenuto del modulo compilato per l’ottenimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria di cui infra al consid. 3.2. A prescindere da ciò, la ricorrente non ha reso verosimile l’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’art. 80e cpv. 2 AIMP e della relativa giurisprudenza (v. supra consid. 1.4), tanto più che l’autorità d’esecuzione ha correttamente autorizzato uno sblocco parziale degli averi sotto sequestro per permettere alcune spese essenziali (v. act. 1.2, pag. 5 e seg.). L’inammissibilità del gravame è dunque pacificamente data anche sotto questo profilo.

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2. In definitiva, il ricorso è inammissibile e non vi è motivo di entrare nel merito delle altre censure contenute nel ricorso.

3. La ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Franco Achille Faoro (v. RP.2021.80, act. 1).

3.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita deriva anche dall’art. 29 cpv. 3 Cost (v. DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell’11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1; sulla validità della domanda nella procedura amministrativa, v. DTF 134 I 166 consid. 2.2; WALDMANN, Commentario basilese, 2015, n. 66 ad art. 29 Cost.; STEINMANN, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 65 ad art. 29 Cost). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L’esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l’istanza è presentata (v. DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l’autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d’ufficio le allegazioni dell’istante (v. sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (v. DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario

- 8 l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

3.2 Nella fattispecie, la ricorrente ha inoltrato a questa autorità l’apposito formulario (v. RP.2021.57, act. 3.1). Nello scritto d’accompagnamento del 29 settembre 2021, il patrocinatore della ricorrente ha affermato che nella procedura penale contro C. sarebbero stati sequestrati tutti i beni dell’intera famiglia, unitamente alla relativa documentazione (v. act. 3, pag. 1). Egli aggiunge che “la ricorrente ha un conto bancario presso la banca G. Alla fine del mese di agosto il saldo ammontava a CHF 24'000.–. Contemporaneamente, lei dovrebbe far fronte ai debiti di oltre CHF 100'000.–. In gran parte questi debiti sono legati alle tasse (ca. CHF 16'000.–). Per quanto riguarda il sottoscritto e l’amministratore immobiliare, i debiti sono stati dilatati. Evidentemente, questo non è il caso riguardante i creditori, compresi quelli che sono stati approvati nella decisione incidentale che è la base del presente ricorso. […] Il salario mensile della ricorrente è di CHF 6'000.–. Per il momento, il ristorante non sta facendo abbastanza incassi per garantire a lungo questo stipendio. È comunque probabile che lo stesso debba essere adeguato alle circostanze del futuro” (ibidem). Ora, a prescindere dalla situazione finanziaria della ricorrente, la richiesta di assistenza giudiziaria va respinta già per la palese insussistenza delle sufficienti probabilità di successo cumulativamente richieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA. Il ricorso interposto a nome della ricorrente e non a quello del marito era infatti palesemente irricevibile. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è ridotta nella fattispecie, tenuto conto delle presumibili difficoltà finanziarie della ricorrente, a fr. 1'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.– è posta a carico della ricorrente.

Bellinzona, 17 febbraio 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Franco Faoro - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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