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Tribunale penale federale 07.09.2021 RR.2021.172

7 septembre 2021·Italiano·CH·penale federale·PDF·849 mots·~4 min·3

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.

Texte intégral

Sentenza del 7 settembre 2021 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Ritiro del ricorso

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2021.172

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Visti: - la decisione di chiusura del 20 luglio 2021, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha accolto una domanda di assistenza del 20 febbraio 2021 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari (Italia) nell’ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio, ordinando la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione concernente due relazioni intestate ad A., una presso la banca B. e l’altra presso la banca C. (v. act. 1.1); - il ricorso presentato il 20 agosto 2021 dinanzi a questa Corte, con il quale A. ha postulato l’annullamento della stessa (v. act. 1); - l'invito a versare un anticipo delle spese del 23 agosto 2021 (v. act. 3); - lo scritto datato 1° settembre 2021, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 4). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 1° settembre 2021, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in caso di ritiro del ricorso l’insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);

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- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio embrionale della procedura, prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti, oneri di lavoro per la cancelleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 500.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 8 settembre 2021 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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