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Tribunale penale federale 27.05.2020 RR.2020.123

27 mai 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·968 mots·~5 min·7

Résumé

Assistenza giudiziaria inernazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).;;Assistenza giudiziaria inernazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).;;Assistenza giudiziaria inernazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).;;Assistenza giudiziaria inernazionale in materia penale all'Italia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP).

Texte intégral

Sentenza del 27 maggio 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Giorgio Bomio-Giovanascini, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. alias B.,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.123

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Visti: - la nota verbale del 10 dicembre 2019, con la quale l’Ambasciata d’Italia a Berna ha presentato formale domanda di estradizione di A. per l’esecuzione di sei sentenze emesse dalle autorità giudiziarie italiane (v. act. 5.6); - la decisione del 6 aprile 2020, con la quale l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha concesso all’Italia l’estradizione del predetto (v. act. 5.14); - il ricorso interposto il 13 maggio 2020 da A, dinanzi al Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (v. act. 1); - il messaggio di posta elettronica delle ore 10.55 del 13 maggio 2020, mediante il quale l’UFG, oltre a trasmettere svariati documenti concernenti la fattispecie, ha informato questa Corte che “der Vollzug ist heute bereits erfolgt, wie uns die Kantonspolizei TI soeben mitgeteilt hat” (v. act. 2); - le osservazioni del 19 maggio 2020, con le quali l’UFG propone di non entrare nel merito del ricorso (v. act. 5). Considerato: - che in virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione; - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che giusta l’art. 50 cpv. 1 PA, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione; - che, come indicato nell’avviso di ricevimento de La Posta, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del ricorrente l’8 aprile 2020 (v. act. 2.2); - che il termine per inoltrare ricorso scadeva quindi l’8 maggio 2020; - che va precisato che, non essendo le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini applicabili in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (v. art. 12 cpv. 1 AIMP), l’ordinanza del 20 marzo 2020

- 3 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19), in vigore dal 21 marzo sino al 19 aprile 2020 (RS 173.110.4), non è qui applicabile (v. anche art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza); - che il ricorso, spedito per “Posta A”, è stato ricevuto da questo Tribunale il 13 maggio 2020; - che in data 11 maggio 2020 l’UFG ha contattato per posta elettronica C., direttore aggiunto e sostituto Strutture Carcerarie Cantonali, a Lugano, al fine di sapere se A, aveva interposto ricorso contro la decisione di estradizione del 6 aprile 2020 (v. act. 5.18); - che con risposta del medesimo giorno, C. ha dichiarato che “nel merito abbiamo chiesto conferma al detenuto. L’interessato ci ha confermato che proprio oggi inoltrerà ricorso contro la decisione in questione” (v. ibidem); - che quanto precede permette di concludere che il ricorso non è stato presentato entro l’8 maggio 2020; - che il ricorso ricevuto da questo Tribunale il 13 maggio 2020, inoltrato l’11 o il 12 maggio 2020, è tardivo e dunque inammissibile; - che va peraltro rilevato che al momento in cui questa Corte ha chiesto informazioni all’UFG unitamente a una copia della decisione di estradizione, non trasmessa mediante il ricorso, il ricorrente era già stato consegnato alle autorità italiane (v. act. 2 e 5.20), per cui il gravame, fosse anche stato tempestivo, sarebbe comunque divenuto privo d’oggetto; - che il ricorrente, soccombente, dovrebbe di massima sopportare le spese processuali, ma viste le particolari circostanze del caso, vi è ragione di rinunciare al loro prelievo in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 terza frase PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese.

Bellinzona, 28 maggio 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. alias B., attraverso il Ministero degli Affari esteri - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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