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Tribunale penale federale 07.09.2020 RR.2020.120

7 septembre 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,442 mots·~12 min·5

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Texte intégral

Sentenza del 7 settembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Michele Rusca Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.120

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Fatti: A. Il 18 luglio 2018 la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in data 22 gennaio 2020, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di B., C., D. e altri, tra cui A., per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), usura (art. 644 CP/I), frode fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 e 8 decreto legislativo 74/2000), nonché riciclaggio di denaro (art. 648 bis CP/I). In particolare, parte delle somme di denaro riciclate risulterebbero destinate ad una potente organizzazione mafiosa riconducibile alla nota famiglia ‘ndranghetista dei E. Un primo filone investigativo ha permesso di scoprire numerosi episodi di usura perpetrati da B. e altri sodali, a cui diverse persone, trovandosi in difficoltà, si sono rivolte ottenendo prestiti in denaro dietro restituzione di somme maggiorate, in alcuni casi con tassi di interessi annuali fino al 120%. Ulteriori indagini hanno invece permesso di accertare l’esistenza di un sistema fraudolento nell’ambito del commercio di traffico telefonico allo scopo di acquistare da Paesi comunitari in sospensione di IVA, e rivendere ai reali destinatari con l’applicazione dell’imposta che non verrà mai versata all’Erario. Questo sistema sarebbe stato attuato attraverso la predisposizione e la messa in opera di strutture fittizie in Italia e all’estero deputate al riciclaggio e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, tramite l’accensione di conti correnti in Italia e all’estero dove far confluire i pagamenti delle fatture false. Gli accertamenti sui conti correnti delle società riconducibili agli indagati hanno permesso di individuare numerosi bonifici bancari in uscita, tra le altre, a società di diritto croato. Tali somme di denaro sono poi state trasferite su altri conti esteri, intestati principalmente a due società, la F. LTD e la G. SA con sede a Z. (v. act. 8.1). Dalle informazioni fornite dall’autorità italiana tramite complemento del 22 gennaio 2020, emerge inoltre che l’attività illecita sarebbe stata compiuta con l’utilizzo, tra le altre, della società svizzera H. SA, operante nella compravendita di traffico telefonico all’ingrosso (v. act. 8.2).

In base alla rogatoria, A. è indagato per aver promosso e organizzato l’associazione. Sfruttando le proprie capacità e competenze informatiche egli avrebbe creato e gestito, unitamente a B., C. e D., il sistema informatico che avrebbe consentito l’auto-generazione di traffico telefonico fittizio sui server. Egli avrebbe inoltre svolto mansioni di supervisione e controllo affinché ai flussi finanziari fatturati corrispondesse un equivalente quantitativo di volume di traffico telefonico auto-generato sui server (v. act. 8.2 pag. 6).

Attraverso la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto l’acquisizione di svariata documentazione bancaria, la perquisizione di uffici e abitazioni di alcuni indagati nonché il sequestro dei valori patrimoniali presenti sul territorio svizzero riconducibili agli indagati C. e D. (v. act. 8.1 e 8.2).

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B. Con decisione del 24 gennaio 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda (v. act. 1.6.2).

C. Mediante decisione del 9 aprile 2020, il MPC ha ordinato l’acquisizione della documentazione relativa alla relazione n. IBAN 1 (conto n. 2) presso la Banca I. intestata ad A. (v. act. 1.6.1).

D. Con decisione del 1° maggio 2020 il MPC ha disposto il sequestro immediato di tutti i valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 2 presso la Banca I. intestata ad A. (v. act. 1.6.3).

E. Il 12 maggio 2020 A. ha interposto ricorso avverso la decisione di sequestro di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando il dissequestro del suo conto (v. act. 1).

F. Con osservazioni del 5 e 18 giugno 2020 il MPC rispettivamente l’UFG hanno chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile (v. act. 8 e 9).

G. Con replica del 10 luglio 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

H. Con scritto spontaneo del 14 luglio 2020, il MPC ha trasmesso una copia del complemento rogatoriale del 10 luglio 2020 della Procura della Repubblica di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, mediante il quale viene richiesto il sequestro preventivo della somma a saldo del conto corrente IBAN 1 intestata ad A. presso la Banca I., come disposto dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 1° luglio 2020 (v. act. 14 e 14.1).

I. Preso conoscenza di quest’ultimo scritto, l’UFG, il 5 agosto 2020, ha confermato le proprie osservazioni del 18 giugno 2020 (v. act. 17). Il ricorrente è invece rimasto in proposito silente.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di blocco di un conto bancario dell’autorità federale d’esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione oggetto della decisione

- 5 impugnata, A. dispone della legittimità ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente sostiene che il sequestro dei valori patrimoniali gli arrechi un pregiudizio immediato, grave ed irreparabile poiché la misura lo priverebbe dei fondi necessari al normale sostentamento della propria famiglia. Ciò vale a maggior ragione visti l’attuale blocco delle attività lavorative causato dall’epidemia di Covid e la sua attuale disoccupazione, nonché considerata l’origine lecita dei fondi litigiosi.

2.1 In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

2.2 In concreto, occorre rilevare che il ricorrente ha censurato soprattutto la mancanza di un sequestro preventivo da parte dell’autorità rogante, la quale non avrebbe richiesto il blocco dei valori litigiosi, nonché invocato l’origine lecita di questi ultimi. Premesso che, con complemento rogatoriale del 10 luglio 2020, l’autorità estera ha pronunciato il sequestro preventivo dei valori litigiosi nonché richiesto espressamente il blocco in Svizzera degli stessi, le censure presentate dal ricorrente risultano premature a questo stadio della procedura, precisato che le stesse non permettono in ogni caso di concludere che la rogatoria è manifestamente inammissibile (v. DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Ciò detto, egli ha allegato documentazione relativa alla sua attività lavorativa per la H. SA, società per altro coinvolta nell’inchiesta italiana (v. act. 8.2 pag. 2), nonché la documentazione relativa al suo conto italiano dal quale sono stati effettuati i bonifici a favore della relazione posta sotto sequestro nonché tre buste paga a dimostrazione della provenienza lecita dei valori litigiosi. In sede di replica, il ricorrente,

- 6 asserendo che la misura contestata lo priverebbe dei fondi necessari al normale sostentamento della propria famiglia, ha inoltre prodotto documentazione bancaria attestante sue spese mensili (ad es. rata del mutuo, canone della carta di credito, ecc.) nonché un verbale di conciliazione giudiziale del 6 febbraio 2017 redatto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, concernente la fine del suo rapporto di lavoro con J. S.r.l., dal quale emerge, tra l’altro, il riconoscimento ad A. di svariate somme, segnatamente EUR 150'000.– a titolo di incentivo all’esodo (v. act. 12.2). Tale documentazione non permette tuttavia di chiarire la sua globale situazione finanziaria e di verificare se egli dispone di altre entrate per far fronte alle sue spese. Le allegazioni concernenti le sue difficoltà economiche sono molto vaghe e i supporti documentali insufficienti per fare chiarezza sull’esistenza di un effettivo pregiudizio. Del resto egli stesso sottolinea nel ricorso (act. 1 pag. 1) di avere conti correnti, beni immobili, beni e valori mobili in Italia che non sono oggetto di sequestro, per cui è palese che la documentazione da lui fornita è gravemente lacunosa. A queste condizioni, risulta impossibile per questa Corte valutare se esiste o meno un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile per la mancata dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 2'000.–. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 8 settembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Michele Rusca - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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