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Tribunale penale federale 30.01.2019 RR.2018.330

30 janvier 2019·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,238 mots·~6 min·10

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Texte intégral

Sentenza del 30 gennaio 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., B., entrambe rappresentate dall'avv. Felix Neri, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bunde sstraf ge r ic h t T r ibuna l pé na l f é dé r a l T r ibuna le pe na le f e de r a le T r ibuna l pe na l f e de r a l Numero dell’incarto: RR.2018.330-331

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Visti: - le decisioni di chiusura del 15 novembre 2018 emanate dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) in seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 19 settembre 2017, completata il 7 luglio 2018, da parte della Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid (Spagna); - il ricorso del 17 dicembre 2018 interposto presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dalle società A. e B. avverso le suddette decisioni (v. act. 1); - lo scritto del 20 dicembre 2018, mediante il quale la presente autorità ha invitato le ricorrenti, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare, entro il 3 gennaio 2019, un anticipo delle spese di fr. 6'000.–, dall'altra, a produrre, entro il medesimo termine, i documenti che dimostrano che le ricorrenti esistevano il giorno in cui hanno interposto ricorso, la procura firmata da A. e i documenti che indicano l'identità di colui che ha firmato la procura, i documenti che indicano l'identità di colui che ha firmato la procura prodotta nonché i documenti che attestano che colui che ha firmato le procure è abilitato a rappresentare le società (v. act. 3); - lo scritto del 21 dicembre 2018, con il quale le ricorrenti hanno chiesto la proroga del termine relativo al versamento dell'anticipo delle spese (v. act. 4); - la proroga del termine in questione al 15 gennaio 2019 (v. ibidem); - l'accredito sul conto del Tribunale dell'anticipo delle spese, intervenuto il 15 gennaio 2019 (v. act. 6). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere

- 3 allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA); - che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che, allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, questo Tribunale ha invitato il patrocinatore delle ricorrenti il 20 dicembre 2018 a produrre, entro il 3 gennaio 2019, i documenti che dimostrano che le ricorrenti esistevano il giorno in cui hanno interposto ricorso, la procura firmata da A. e i documenti che indicano l'identità di colui che ha firmato la procura, i documenti che indicano l'identità di colui che ha firmato la procura prodotta nonché i documenti che attestano che colui che ha firmato le procure è abilitato a rappresentare le società, pena l'inammissibilità del gravame (v. act. 3); - che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non dovesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)"; - che le ricorrenti non hanno inoltrato la documentazione richiesta; - che va precisato che nella sua richiesta di proroga del 21 dicembre 2018 il patrocinatore delle ricorrenti ha affermato quanto segue: "Je fais suite aux demandes d'avance de frais reçues ce jour en lien avec la procédure de recours mentionnée sous rubrique impartissant un délai au 3 janvier 2018 à mes mandantes pour s'acquitter de l'avance de frais et aux entretiens téléphoniques que j'ai eus ce matin avec le greffe du TPF. Compte tenu notamment de la période de fêtes de fin d'année et de vacances scolaires, je sollicite respectueusement un report de délai au 15 janvier 2019 pour permettre à mes mandantes de me faire parvenir les fonds nécessaires au paiement de l'avance de frais susmentionnée" (v. act. 4); - che tale richiesta, a cui il Tribunale ha dato seguito positivamente, riguardava chiaramente e unicamente il termine concernente il versamento dell'anticipo delle spese;

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- che in ogni caso la documentazione mancante non è stata inviata a questo Tribunale nemmeno entro quest'ultimo termine; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che le ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 500.–; - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato, la cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 5'500.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà alle ricorrenti il saldo di fr. 5'500.–.

Bellinzona, 30 gennaio 2019 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Felix Neri - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari pr incipi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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