Sentenza del 7 luglio 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti 1. A., 2. B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Sabrina Gendotti,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2016.28-29
Fatti:
A. In data 13 giugno 2014 (v. act. 8.1) e 15 luglio 2014, in seguito a quattro rogatorie presentate nel 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti, tra gli altri, di C. e D. per i reati, secondo quanto esposto nella seconda rogatoria, di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Secondo l’attività investigativa svolta in Italia gli indagati avrebbero occultato somme ricavate dai summenzionati reati intestando beni mobili ed immobili a terzi (prestanome). Parte di queste somme sarebbero, secondo quanto emerso dalle indagini italiane, state trasferite su conti bancari in Svizzera. L’autorità rogante chiede la documentazione bancaria a partire dal 1° gennaio 2006 dei conti legati a D. e a C. o a società a loro riconducibili per poter ricostruire come sarebbero stati riciclati i proventi dei reati commessi dagli imputati, oggetto del procedimento italiano (v. sentenza del Tribunale penale federale RR. 2015.199 del 9 febbraio 2016, Fatti lett. A).
B. Il 7 agosto 2014 l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della predetta commissione rogatoria al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC; v. act. 8.3 pag. 1).
C. Mediante domanda di assistenza giudiziaria complementare del 26 novembre 2014 (v. act. 8.2), l’autorità italiana ha chiesto, ad integrazione della domanda del 13 giugno 2014, l’acquisizione della documentazione bancaria inerente, tra le altre, ad una relazione presso la banca E. (Losanna), intestata a B.
D. Con decisione di entrata nel merito di data 10 dicembre 2014 il MPC ha dato seguito alla richiesta, ordinando in sostanza la trasmissione della documentazione d’apertura completa, gli estratti conto e di deposito, gli avvisi d’accredito o d’addebito, i mandati di bonifico, gli assegni, i giustificativi del traffico dei pagamenti automatico, la corrispondenza ed i memorandum inerenti alla relazione n. 1 intestata a B., imponendo alla banca il divieto di comunicare (v. act. 8.3 p. 4), divieto poi revocato il 20 maggio 2015 (v. act. 8.7 pag. 2).
E. In data 18 gennaio 2016 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura ordinando la trasmissione all’autorità competente dei documenti relativi alla relazione n. 1 intestata a B. e A. presso la banca E. in liquidazione, a Pully (v. act. 8.7 pag. 6).
F. Il 18 febbraio 2016 gli interessati hanno interposto ricorso avverso la decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l’annullamento della stessa con conseguente non trasmissione della documentazione bancaria relativa alla summenzionata relazione e, in via subordinata, che venga trasmessa all’autorità rogante unicamente la documentazione concernente i bonifici, indicati a pag. 5 della suddetta decisione di chiusura (v. act. 1).
G. Con osservazioni del 2 e 7 marzo 2016, l’UFG e il MPC hanno entrambi proposto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 7 e 8).
H. Con replica del 18 marzo 2016, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG, i ricorrenti si sono in sostanza riconfermati nelle proprie argomentazioni (v. act. 10).
Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale. 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione"
edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. M. DANGUBIC/T. KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, Basilea 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando. 1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. I ricorrenti sono titolari della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata e sono di conseguenza legittimati a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. I ricorrenti si dolgono della violazione del principio di proporzionalità, in quanto non vi sarebbe connessione tra la relazione bancaria oggetto della rogatoria in questione e i fatti per i quali procedono le autorità italiane. La trasmissione dovrebbe quindi essere esclusa, costituendo la richiesta una ricerca indiscriminata di mezzi di prova: l’autorità rogante, con la presentazione di continui complementi rogatoriali, continuerebbe ad allargare in modo sistematico il cerchio delle persone coinvolte e delle relazioni bancarie a loro riconducibili (v. act. 1 pag. 5). 2.1 Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le indagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in
questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). 2.2 Nella fattispecie, l'autorità rogante ha ritenuto necessario acquisire la documentazione bancaria relativa, tra gli altri, al conto corrente n. 1. Con la più recente richiesta rogatoriale del 26 novembre 2014 l'autorità italiana ha dichiarato che "dalla ulteriore disamina della documentazione pervenuta relativa alla relazione
bancaria 2 intestata alla F. Ltd Inc. Panama presso la banca G. sono stati ritenuti di interesse i seguenti conti correnti: […] la relazione n. 1 […]" nominando oltre a ciò specifiche transazioni che rivestirebbero un particolare interesse per l'indagine italiana (v. act. 8.2 pag. 3 e 4). L'autorità estera ha quindi indicato puntualmente i mezzi di prova in questione nella propria domanda integrativa del 26 novembre 2014, richiedendone formalmente la trasmissione. Essa ha a tal proposito indicato nelle proprie rogatorie l'esistenza di prove che permettono di collegare la società F. Ltd Inc. con i fatti oggetto dell'indagine italiana. L'autorità rogante afferma che, da un'indagine concernente reati fiscali commessi da cittadini italiani e dall'analisi della documentazione fornita dalle autorità svizzere in ambito di precedenti commissioni rogatorie, è risultato che, con mezzi fraudolenti, costoro avrebbero predisposto un sistema di frode dell'erario mediante false fatturazioni. Le indagini italiane avrebbero poi permesso di scoprire e dimostrare che i capitali risultati dalla frode fiscale sarebbero in seguito stati impiegati per il pagamento di tangenti e per la corruzione di pubblici ufficiali. Le indagini vertono ora sulla ricerca dei beni e degli investimenti, ottenuti dai pubblici ufficiali in cambio dei loro illeciti comportamenti e frutto della frode fiscale, che sarebbero stati riciclati mediante l'intestazione a soggetti terzi che fungono da prestanome. Dalle indagini italiane è emerso come buona parte dei proventi di questi reati sarebbero stati investiti negli Emirati arabi mediante l'utilizzo di conti svizzeri e in particolare del conto corrente n. 2, intestato alla F. Ltd Inc. presso la banca G., sul quale sarebbero state raccolte le provviste di tutti gli investitori. Dalle indagini risulterebbe inoltre chiaramente D. come figura centrale per l'occultamento dei proventi dei reati (v. act. 8.1 pag. 5 e segg). Tra le società utilizzate da quest'ultimo per le operazioni di riciclaggio figurerebbero, tra le altre, la H. Corporation S.A. e la F. Ltd Inc. (v. act. 8.1 pag. 13). Sul conto di quest'ultima sarebbero confluiti molti "giroconti", spesso con causali che fanno esplicito riferimento a conti correnti intestati ad altri soggetti i cui nominativi sarebbero stati utilizzati da D. quali prestanome per le operazioni in Italia (v. act. 8.1 pag. 8). In concreto, dagli atti emergono poi diverse operazioni che hanno toccato la relazione bancaria n. 1 cointestata ai qui ricorrenti e che sono connesse con la fattispecie descritta in rogatoria. In primo luogo dall’estratto del summenzionato conto risultano pagamenti in favore di I. (v. per esempio EUR 272'025.-- il 23 gennaio 2007; act. 8.8 pag. MPC 03-0051). Secondo quanto emerso dalle indagini italiane, quest’ultimo – beneficiario economico delle società H. Corp. S.A. e F. Ltd Inc. (v. act. 8 p. 4-5) – sarebbe una delle persone utilizzate da D. per le movimentazioni estere dei profitti illeciti ottenuti (v. act. 8.1 pag. 13). In aggiunta a ciò, dall’analisi della documentazione bancaria inerente al conto litigioso emergono svariate transazioni con le sopraccitate società e altre persone coinvolte nell’indagine italiana. Ad esempio sul predetto sono stati addebitati in favore della F. Ltd Inc.
EUR 50'007.-- l’11 aprile 2005 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0042), EUR 100'007.-il 22 febbraio 2006 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0048), EUR 150'007.-- il 4 aprile 2006 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0048), EUR 219'007.-- il 5 maggio 2006 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0048), EUR 138'007.-- il 7 dicembre 2006 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0050) e EUR 150'007.-- in data 27 dicembre 2006 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0050). Anche in favore della H. Corp. S.A. si possono notare addebiti sul conto n. 1, per esempio di EUR 100'000.-- in data 5 dicembre 2005 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0047), EUR 100'007.-- in data 8 dicembre 2005 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0047), EUR 60'007.-- in data 8 dicembre 2005 (v. act. 8.8 pag. MPC 03-0047). Altri pagamenti risultano in favore delle società J. (EUR 100'030.-- in data 26 luglio 2006; v. act. 8.8 pag. MPC 03-0048 e EUR 200'030.-- in data 27 dicembre 2006; v. act. 8.8 pag. MPC 03-0050) e K. (EUR 50'030.-- in data 5 aprile 2006; v. act. 8.8 pag. MPC 03-0048 e EUR 250'030.-- in data 16 giugno 2006; v. act. 8.8 pag. MPC 03-0048) riconducibili rispettivamente a D. e L. anch’egli implicato nei fatti oggetto della rogatoria. 2.3 Sulla relazione dei ricorrenti sono dunque intervenute svariate operazioni che nell’ottica dell’indagine estera meritano senz'altro un esame da parte delle autorità inquirenti. In sintesi, dall'analisi della documentazione bancaria del conto corrente n. 1, emerge che gran parte delle transazioni concernono persone e società connesse con l'indagine italiana. Già solo per questo motivo non si può di certo affermare che il conto litigioso sia estraneo ai fatti oggetto d'indagine. Visto quanto precede la documentazione bancaria in questione presenta senz'altro un'utilità potenziale per l'inchiesta estera, essendoci una sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale italiano. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione richiesta emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale e dei relativi complementi, che ben specificano la fattispecie oggetto di indagine, risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta estera, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile fishing expedition.
3. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le
indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata a complessivi fr. 6’000.--, posti a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 8 luglio 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Sabrina Gendotti - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).