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Tribunale penale federale 18.06.2013 RR.2013.154

18 juin 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,168 mots·~6 min·2

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (Art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP): ammissibilità del ricorso; pregiudizio immediato ed irreparabile.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (Art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP): ammissibilità del ricorso; pregiudizio immediato ed irreparabile.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (Art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP): ammissibilità del ricorso; pregiudizio immediato ed irreparabile.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (Art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP): ammissibilità del ricorso; pregiudizio immediato ed irreparabile.

Texte intégral

Sentenza del 18 giugno 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presidente, Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti 1. A., 2. B., 3. C.,

tutti rappresentati dall'avv. Edy Salmina,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (Art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2013.154-156/RP.2013.29-31

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Visti: - la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena nell'ambito di un procedimento penale a carico di D. per reati finanziari a danno della banca E. (incarto ROG.2013.50); - la decisione del 13 maggio 2013, con la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazione ed oggetti, della sede della società F. SA a Z., misura coercitiva adottata sia a scopi rogatoriali che nell'ambito di un procedimento cantonale a carico del predetto per titolo di riciclaggio di denaro (incarto INC.2013.1282); - la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazione ed oggetti, dell'abitazione di A. e B. a Z., misura coercitiva adottata sia a scopi rogatoriali che nell'ambito del suddetto procedimento cantonale; - la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese è entrato nel merito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. per titolo di bancarotta semplice legata al fallimento della G. SpA (incarto ROG.2013.75); - la decisione del 13 maggio 2013, con la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato, a fini rogatoriali, la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazione ed oggetti, della sede della società F. SA a Z.; - la decisione del 13 maggio 2013, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese ha ordinato, a fini rogatoriali, la perquisizione domiciliare, con sequestro di documentazione ed oggetti, dell'abitazione di A. e B. a Z.; - il ricorso del 27 maggio 2013 interposto da A., B. e C. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso le sei summenzionate decisioni; Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

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- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP nonché art. 12 cpv. 1 AIMP); - che se un ricorso sembra a priori inammissibile, l'autorità di ricorso può rinunciare ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA a contrario); - che in base all’art. 9a dell’ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale (OAIMP; RS 351.11) nel caso di perquisizioni domiciliari sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli art. 21 cpv. 3 e 80h della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) il proprietario o il locatario; - che la perquisizione impugnata essendo avvenuta al domicilio dei ricorrenti, la loro legittimazione a ricorrere è pacifica (v. anche TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82); - che, tuttavia, la decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 80e cpv. 1 AIMP), mentre le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. d AIMP); - che i ricorrenti non hanno né invocato, tanto meno dimostrato, l'esistenza di un tale pregiudizio, dilungandosi piuttosto su questioni che potranno semmai essere sollevate mediante gravame avverso la decisione di chiusura; - che mancando dunque i requisiti di ammissibilità giusta il suddetto art. 80e cpv. 2 AIMP, questo Tribunale non può entrare nel merito del reclamo; - che, visto quanto precede, la Corte non ha proceduto allo scambio di scritti; - che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della

- 4 procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA; - che il suddetto importo è coperto dall'anticipo spese di fr. 6'000.-- già versato; il saldo di fr. 3'000.-- è restituito ai ricorrenti.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti il saldo di fr. 3'000.--.

Bellinzona, 19 giugno 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Edy Salmina - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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