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Tribunale penale federale 02.03.2012 RR.2012.35

2 mars 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·701 mots·~4 min·3

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.

Texte intégral

Sentenza del 2 marzo 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2012.35

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Visti: - il ricorso presentato il 23 febbraio 2012 da A. avverso la decisione di chiusura parziale del 23 gennaio 2012 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documentazione bancaria riguardante il conto n. 1 intestato a B. Ltd, Z., presso il C. SA a Lugano; - la lettera del 28 febbraio 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, preannunciata telefonicamente il giorno stesso, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso e postulato l'esonero da ogni spesa processuale. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 28 febbraio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento; - che non è possibile esonerare il ricorrente da ogni spesa come da egli postulato, visto che seppur in termini contenuti grazie anche alla prontezza con cui l'avvocato del ricorrente ha opportunamente preannunciato il ritiro del gravame, non si può negare che lo stesso ha comunque cagionato oneri di cancelleria giusta l'art. 5 RSPPF, per cui un emolumento di poco sopra al minimo di cui all'art. 8 cpv. 3 RSPPF va comunque riscosso.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 5 marzo 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti, - Ministero Pubblico del Cantone Ticino, - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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