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Tribunale penale federale 01.12.2010 RR.2010.204

1 décembre 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,943 mots·~10 min·3

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP): legittimazione ricorsuale.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP): legittimazione ricorsuale.

Texte intégral

Sentenza del 1° dicembre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Raffaele Bernasconi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.204

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Fatti: A. Il 19 aprile 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia avviato nei confronti di A., persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (v. art. 1 e 2 Legge n. 575/1965), in particolare alla cosca denominata "clan G.", svolgendo in via sistematica, nella regione Campania, tra il 1988 ed almeno il 1995, attività di riciclaggio e finanziamento nell'interesse di svariate organizzazioni camorristiche. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato il sequestro di due conti aperti presso la banca B., filiale di Lugano, entrambi intestati a C. e D., ossia: conto n. 1 denominato "E" e conto n. 2 denominato "F". Motivo di tale richiesta era la necessità di sottrarre alla disponibilità di A., anche attraverso le figlie C. e D., beni che sarebbero di illecita provenienza e che avrebbero potuto essere utilizzati per compiere gravi reati.

B. Mediante decisione del 31 maggio 2001, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando il sequestro dei suddetti conti.

C. Con ricorso dell'11 giugno 2001 A., C. e D. hanno impugnato la decisione di cui sopra davanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento, gravame che la medesima autorità, in data 16 gennaio 2003, ha respinto nella misura della sua ammissibilità.

D. Il 30 ottobre 2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha emesso un decreto avente per oggetto l'applicazione nei confronti di A. della misura di prevenzione della confisca di numerosi beni, tra cui i conti bancari oggetto della rogatoria di cui sopra. Contestato da A., tale decreto è stato confermato, in data 26 maggio 2005, dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione penale, divenendo irrevocabile il 23 gennaio 2007.

E. Il 14 febbraio 2008 A., C. e D. hanno presentato un'istanza di revoca del sequestro pronunciato il 31 maggio 2001 al Ministero pubblico ticinese, il quale, constatata la conclusione, senza rinvio a giudizio, di tutti i procedimenti penali a suo tempo avviati contro i predetti in Italia, nonché la conseguente chiusura, con decisione di non luogo a procedere, dell'inchiesta

- 3 svizzera per riciclaggio, ha chiesto all'autorità rogante, con scritto del 9 febbraio 2009, delucidazioni sullo stato del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia a carico di A. in Italia.

F. Il 23 aprile 2009 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità ticinese il decreto del 30 ottobre 2001 di cui sopra (v. lett. D), chiedendone l'esecuzione.

G. Con decisione di chiusura del 17 agosto 2010 l'autorità d'esecuzione ha accolto la suddetta richiesta di assistenza, ordinando la trasmissione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dei valori depositati sulle relazioni bancarie “E” e “F”, riservato un eventuale accordo di ripartizione giusta la legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati del 19 marzo 2004 (LRVC; RS 312.4).

H. Il 17 settembre 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando l'annullamento della decisione impugnata nonché il dissequestro dei due conti.

A conclusione delle loro osservazioni del 13 e 15 ottobre 2010 il Ministero pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame, la seconda autorità nella misura della sua ammissibilità.

I. Con memoriale di replica del 9 novembre 2010 il ricorrente si è riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu-

- 4 ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.

1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere degli insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giuridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tu-

- 5 telato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse importante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contestazione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un vantaggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto soltanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

1.5 Nella fattispecie, intestatarie dei conti bancari oggetto della misura impugnata sono C. e D., figlie del ricorrente (v. atto 50 MPTI). Essendo quest'ultimo unicamente avente diritto economico dei conti in questione, egli non è legittimato a ricorrere, per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-- a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 2 dicembre 2010 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Raffaele Bernasconi - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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