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Tribunale penale federale 04.11.2010 RR.2010.189

4 novembre 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,763 mots·~14 min·2

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Esposto dei fatti. Proporzionalità e fishing expedition.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Esposto dei fatti. Proporzionalità e fishing expedition.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Esposto dei fatti. Proporzionalità e fishing expedition.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Esposto dei fatti. Proporzionalità e fishing expedition.

Texte intégral

Sentenza del 4 novembre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Matteo Pedrazzini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.189

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Fatti: A. Il 26 aprile 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 CP italiano). L'indagato avrebbe incassato somme di denaro a titolo di compenso per aver procurato commesse pubbliche a società italiane, nonché utilizzato quest'ultime per corrompere pubblici ufficiali al fine di favorire società italiane nell'aggiudicazione di gare pubbliche. Con la sua domanda di assistenza l'autorità rogante ha postulato la perquisizione ed il sequestro dei conti correnti denominati "1" e "2" presso la Banca B. di Lugano.

B. Mediante decisione del 10 giugno 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando l'identificazione ed il sequestro delle relazioni di cui A. è o è stato titolare, avente diritto di firma e/o beneficiario economico presso Banca B., a Lugano, denominate "1" e "2".

C. Con decisione di chiusura del 26 luglio 2010 l'autorità d'esecuzione ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante della documentazione acquisita presso Banca B. concernente la relazione n. 1.

D. Il 26 agosto 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulando, principalmente, la reiezione della domanda di assistenza italiana nonché l'annullamento della decisione impugnata e, sussidiariamente, l'annullamento della decisione impugnata, limitando la trasmissione ai soli estratti bancari relativi agli anni 2008-2010.

A conclusione delle loro osservazioni del 10 e 24 settembre 2010 il Ministero pubblico ticinese risp. l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) hanno postulato la reiezione del gravame.

E. Con memoriale di replica dell'8 ottobre 2010, trasmesso per conoscenza al Ministero pubblico ticinese e all'UFG, il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Diritto:

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1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP). La legittimazione di A., titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Il ricorrente sostiene che la richiesta di assistenza è vaga, confusa e contraddittoria. 2.1 Gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che la domanda di assistenza indichi il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuri-

- 4 dica dei reati, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). In questo ambito, non si può tuttavia pretendere dallo Stato richiedente la presentazione di un esposto dei fatti totalmente esente da lacune o contraddizioni, visto che lo scopo della rogatoria è proprio quello di chiarire punti oscuri relativi alle fattispecie oggetto d'indagine all'estero, fermo restando che la verifica delle condizioni per la concessione dell'assistenza deve rimanere possibile (v. DTF 117 Ib 64 consid. 5c, con giurisprudenza citata). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, in modo tale da escludere che sussista un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a; 112 Ib 576 consid. 3).

2.2 Nella sua rogatoria l'autorità italiana afferma che il procedimento a carico del ricorrente è nato in seguito a elementi emersi nel corso di precedenti indagini per riciclaggio ed associazione a delinquere a carico di altre persone, tra le quali C., amministratore della fiduciaria svizzera D. SA. Tale società avrebbe intrattenuto rapporti con il ricorrente. Sulla base delle dichiarazioni rese da C., confermate sia dalla coindagata E. che dalla documentazione esaminata dalla Guardia di Finanza, è emerso che la D. SA ha messo a disposizione del ricorrente la società ungherese F. Ktf per la conclusione di contratti fittizi con le società italiane G. S.r.l., H. S.r.l., I. S.r.l., J. S.r.l. e K. S.p.A., tutte operanti nel settore delle commesse pubbliche. In base a tali contratti F. Ktf avrebbe emesso fatture fittizie a fronte delle quali le società italiane avrebbero provveduto a trasferire somme di denaro in Ungheria. L'organizzazione della D. SA avrebbe poi fatto trasferire dette somme su un conto della Banca L. a Ginevra e quindi fatto consegnare il denaro in contanti allo stesso ricorrente in Italia. Quest'ultimo avrebbe riferito a C. che si trattava dei compensi per aver procurato commesse pubbliche alle società italiane, in particolare servizi verso le Poste Italiane. Secondo quanto riferito da C., il ricorrente avrebbe dichiarato porsi come cerniera tra il mondo politico ed il mondo imprenditoriale ritenendo redditizia questa attività. Nel 2008 il ricorrente è stato nominato Responsabile Relazioni Istituzionali della Camera dei deputati. Sarebbe emerso in particolare che egli avrebbe ricevuto circa EUR 400'000.- dal gruppo K., attraverso quattro movimenti finanziari estero su estero, provenienti da compagnie estere ricollegabili al gruppo K.: EUR 100'000.- circa dalla M. Ltd; EUR 97'500.- da N. Corp.; EUR 78'000.- dalla società O.; EUR 125'000.- da P. Limited. Tali bonifici in favore della F. Ktf sarebbero stati privi di documen-

- 5 tazione di supporto (ad es. fatture). Il ricorrente avrebbe riferito a C. che si sarebbe trattato del compenso per aver favorito la K. nell'assegnazione di lavori a Roma e nella zona di Lecco. In conclusione, questi pagamenti, soprattutto quelli ricevuti dalla K. attraverso strutture off-shore estero su estero, apparirebbero retribuzioni non dovute, finalizzate alla corruzione di pubblici ufficiali. Sulla base degli elementi acquisiti, è stata effettuata una perquisizione presso l'ufficio del ricorrente a Roma, in occasione della quale è stata rinvenuta una lettera indirizzata al dott. Q. presso la Banca B. a Lugano, con cui veniva disposto un bonifico di EUR 90'000.- a favore del conto denominato n. 2 da prelevare dal conto denominato n. 1 di pertinenza del ricorrente.

Orbene, da quanto precede emerge chiaramente che l'esposto dei fatti presentato dall'autorità rogante non è né vago né contraddittorio, ma al contrario permette all'autorità rogata di valutare in maniera esaustiva il contenuto della procedura penale all'estero, ragione per cui la censura del ricorrente va respinta.

3. L'insorgente censura la violazione del principio della proporzionalità per avere il Ministero pubblico ticinese ordinato la trasmissione di documenti irrilevanti per il procedimento estero. La rogatoria italiana costituirebbe in realtà una ricerca indiscriminata di prove.

3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125

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II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 280 n. 414 e pag. 204 e seg. n. 309). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c), o ancora peggio andare alla ricerca di eventuali reati mediante indagini "a strascico" che non nascono da una concreta notitia criminis.

3.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Oltre a quanto già esposto in precedenza (v. supra consid. 2.2), va sottolineato che il ricorrente è indagato in Italia per corruzione, sia per aver procurato commesse pubbliche a società italiane che per aver utilizzato le stesse società per corrompere pubblici ufficiali al fine di favorire società italiane nell'aggiudicazione di gare pubbliche. L'analisi dei conti a lui riconducibili è in questo ambito chiaramente giustificata. Inoltre, le ipotesi investigative italiane poggiano, oltre che su documentazione già acquisita dalla Guardia di Finanza, su due testimonianze, quelle di C. e di E., allegate alla rogatoria stessa. Tali elementi risultano certamente sufficienti per accordare assistenza all'autorità rogante. Per quanto concerne la documentazione bancaria, data la natura dei reati ipotizzati, essa risulta necessaria nella sua totalità. Come rettamente rilevato dall'autorità d'esecuzione, la documentazione non può essere circoscritta al periodo che va dal 2008 in poi, visto che le ipotesi di reato non si limitano soltanto a fatti legati all'attività di responsabile delle relazioni istituzionali della Camera dei deputati, ma si estendono alla violazione dei doveri di funzione di terzi funzionari pubblici. Quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità dell'interessato (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giudice este-

- 7 ro del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante tra i fatti perseguiti all'estero ed il conto oggetto della decisione impugnata. Risulta comunque evidente che l'autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella ricerca di materiale probatorio, soprattutto se, come nella fattispecie, con la domanda di assistenza essa sollecita l'invio di documentazione concernente un conto intestato al ricorrente. Visto tutto quanto precede, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una fishing expedition e la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.

4. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-- a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 8 novembre 2010 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Matteo Pedrazzini - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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