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Tribunale penale federale 30.05.2007 RR.2007.70

30 mai 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·644 mots·~3 min·2

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Texte intégral

Sentenza del 30 maggio 2007 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti 1. A., 2. B., rappresentati entrambi dall'avv. Enrico Bonfanti,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2007.70

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Visti: - Il ricorso presentato il 7 maggio 2007 da A. e B. contro la decisione di chiusura del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 5 aprile 2007, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria alla Germania in ambito di reati patrimoniali; - la lettera del 29 maggio 2007 dei ricorrenti, mediante la quale essi dichiarano di ritirare il ricorso. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 29 maggio 2007 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale (LTPF) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico dei ricorrenti.

Bellinzona, 31 maggio 2007 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancellierae:

Comunicazione a: - Avv. Enrico Bonfanti - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF).

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