Skip to content

Tribunale penale federale 02.12.2020 RP.2020.58

2 décembre 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,589 mots·~8 min·3

Résumé

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA).

Texte intégral

Decisione del 2 dicembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Jörg Schenkel, Richiedente

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RP.2020.58

- 2 -

Fatti: A. Il 1° febbraio 2016, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione spontanea d’informazioni relativa a fatti penali collegati con la Svizzera, postulando la costituzione di una squadra investigativa comune. Più precisamente, l’autorità estera ha comunicato l’esistenza su territorio svizzero di soggetti sospettati di far parte della cosca di ‘ndrangheta denominata “B.”, i quali sarebbero coinvolti nei traffici illeciti realizzati dall’organizzazione criminale, anche attraverso investimenti e/o attività di riciclaggio di denaro (v. RR.2020.306, act. 1.1).

B. In data 28 settembre 2016, il MPC, a seguito della comunicazione di cui sopra, ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A., C. e D. per il reato di organizzazione criminale (art. 260ter CP). In tale contesto, è stata inoltre costituita una squadra investigativa comune con le autorità italiane. Successivamente, l’inchiesta è stata estesa a terze persone e ad altri reati (v. ibidem).

C. Con domanda di assistenza giudiziaria del 7 settembre 2020, il MPC ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro l’esecuzione di attività istruttorie sul territorio italiano nonché l’assunzione del perseguimento penale a carico di A. (v. RR.2020.306, act. 1.3.1). Con scritto del 21 settembre 2020, le autorità italiane hanno accolto la richiesta di assunzione del perseguimento di quest’ultimo (v. RR.2020.306, act. 1.2).

D. Con decisione del 27 ottobre 2020, il MPC ha delegato alle autorità di perseguimento penale italiane il procedimento penale avviato nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), messa in circolazione di monete false (art. 242 CP), importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 CP), ricettazione (art. 160 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) (v. RR.2020.306, act. 1.1).

E. Il 9 novembre 2020 A. ha impugnato la decisione in questione, postulando l’annullamento della stessa e la continuazione del procedimento penale a suo carico in Svizzera. Egli ha prodotto una decisione del 10 agosto 2020, con la quale il MPC ha nominato l’avv. Jörg Christian Schenkel suo difensore d’ufficio nell’ambito del procedimento penale a suo carico (v. RR.2020.306, act. 1.4).

- 3 -

D. Interpretando il rinvio fatto dal reclamante alla decisione del 10 agosto 2020 come una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, questa Corte ha invitato lo stesso a compilare l’apposito formulario (v. act. 2).

E. Con scritti del 12 e 20 novembre 2020, A. ha formalmente chiesto l’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 3 e 4).

Diritto: 1. 1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).

1.2 Il beneficio di un difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale devono essere richiesti all'autorità di ricorso; questa deciderà in modo indipendente. In altri termini, la designazione di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito patrocinio da parte dell'autorità che conduce la procedura di merito vale unicamente per quella specifica procedura e non vincola l'autorità di ricorso (sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012 consid. 2.3.2 e riferimenti citati; TPF 2014 57 consid. 6.1).

1.3 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. La precaria condizione dell’istante deve poter essere determinata sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1; HARARI/ALIBERTI, Commentario romando, 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).

- 4 -

2. Nella fattispecie, il ricorrente, nonostante formalmente invitato, ha omesso di compilare e trasmettere a questa Corte l’apposito formulario riguardante la sua domanda di assistenza giudiziaria gratuita. Egli si è limitato ad affermare quanto segue:

“Der Beschwerdeführer ist mit Frau E. verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder, F., G. und H., wobei letztere zwei minderjährig (2003 und 2007) und auf Unterstützung angewiesen sind. Bis zur Hausdurchsuchung vom 21. Juli 2020 haben die Eheleute das Restaurant I. in Z. betrieben und hieraus ihren Lebensunterhalt bestritten. Bekanntlich wurde das Restaurant am 21. Juli 2020 auf Anordnung der Bundesanwaltschaft geschlossen. Gleichentags wurde der Beschwerdeführer in Italien in Haft versetzt, wo er sich weiterhin befindet. Seither ist er ohne Einkommen, die Ehefrau bezieht mittlerweile Sozialhilfe.

Zwar ist der Beschwerdeführer nicht mittellos. Gemäss den Akten besitzt er insbesondere Grundeigentum in Z. und Y.; hierzu kann etwa auf den Bericht vom 20. September 2018 verwiesen werden (pag. 10-01-00-0073). Im Rahmen der Aktion vom 21. Juli 2020 wurden jedoch sämtliche Vermögenswerte gesperrt und seiner Verfügungsmacht entzogen. In Anbetracht dessen, dass der Beschwerdeführer verfahrensbedingt mittellos ist, hat Schreibender den zuständigen Bundesanwalt zwecks Finanzierung des Beschwerdeverfahrens um Mittelfreigabe ersucht. Das Gesuch wurde abschlägig beantwortet mit dem Hinweis, dass die Vermögenswerte des Beschwerdeführers wahrscheinlich von einer kriminellen Organisation stammten und der Einziehung unterliegen. In Anbetracht dessen und ausgehend davon, dass derzeit die Dauer des Strafverfahrens nicht absehbar ist, hat der Beschwerdeführer als mittellos zu gelten, weshalb ihm für das vorliegende Verfahren die unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung zu gewähren ist”.

Ora, oltre a non aver fornito le informazioni richieste con l’apposito formulario, il ricorrente non ha trasmesso nessun documento attestante la sua situazione finanziaria. Sebbene attualmente in detenzione in Italia, egli ha vissuto in passato in Svizzera con la sua famiglia, ciò che doveva certamente permettere al ricorrente, anche con l’aiuto della moglie e del suo patrocinatore, di fornire documentazione probante. Nelle spiegazioni contenute nel formulario, a pag. 2, si legge quanto segue: “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un’attestazione di salario, da una contabilità o tutt’altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d’assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato”. Va dunque preso atto sia della mancata compilazione e trasmissione del formulario, ciò che non permette a questa Corte di avere tutte le informazioni ivi richieste, sia della totale assenza della necessaria documentazione a sostegno, motivo per cui la relativa richiesta di assistenza giudiziaria va respinta. La richiesta in questione è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto

- 5 riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragione per cui il ricorrente è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro il 14 dicembre 2020 un anticipo delle spese presunte di fr. 4'000.–.

- 6 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 2. Il ricorrente è invitato a versare entro il 14 dicembre 2020 un anticipo delle spese di fr. 4'000.–.

Bellinzona, 2 dicembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Jörg Schenkel

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

RP.2020.58 — Tribunale penale federale 02.12.2020 RP.2020.58 — Swissrulings