Decisione del 30 gennaio 2008 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,
Richiedente
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (art. 30 lett. b LTPF in relazione con art. 65 cpv. 1 e 2 PA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RP.2008.2
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Fatti:
A. Il 9 giugno 2005 il Tribunale d'appello di Timisoara (Romania) ha presentato alla Svizzera una domanda di estradizione concernente A., cittadino bosniaco residente a Z., il quale, con decisione n° 1329 dell'11 giugno 1998 del Tribunale distrettuale di Timisoara, è stato condannato in contumacia a due anni e sei mesi di carcere per furti vari commessi in Romania nella prima metà degli anni novanta.
B. Contro lo stesso, il 24 novembre 2005, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione. Egli è stato quindi provvisoriamente arrestato il 30 novembre 2005 e posto in detenzione estradizionale.
C. Il 6 dicembre 2005, constatato il suo precario stato psicologico, A. è stato rilasciato. Un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona ricercata ha potuto evidenziare la sua estraneità ai fatti giudicati in Romania.
D. Con decisione dell'11 dicembre 2007 l'UFG, pur ammettendo il principio della concessione di un'indennità per ingiusta carcerazione a A., ha respinto parzialmente l'istanza di risarcimento presentata dal medesimo, ritenendo l'importo preteso eccessivo.
E. Dissentendo da tale decisione, l'11 gennaio 2008 A. è insorto dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in sostanza, che gli vengano riconosciuti gli importi da lui quantificati per il torto morale subito, per la perdita di salario passata e futura, nonché per le spese legali. Egli postula ugualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita. In data 14 gennaio 2008 la II Corte dei reclami penali ha inoltrato a A. l’apposito formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, il quale è ritornato compilato alla medesima autorità il 25 gennaio 2008.
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Diritto:
1. 1.1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, la II Corte dei reclami penali la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 30 lett. b LTPF in relazione con art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, essa le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 1 PA).
1.2 Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria dell’istante al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la fortuna (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non si basa in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma deve prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004, consid. 1.2).
1.3 L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; v. ugualmente DTF 85 I 1 consid. 3 così come per le procedure penali DTF 127 I 202 consid. 3b): ciò vale anche nell’ambito delle procedure di ricorso davanti alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenze TPF RR.2007.117 del 19 settembre 2007, consid. 1.2; BH.2006.6
- 4 del 18 aprile 2006, consid, 6.1; BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1; BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 6.1).
1.4 Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua fortuna. Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali dell’istante devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Quest'ultime devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua fortuna. Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. BÜHLER, Die Prozessarmut, in: SCHÖBI [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e seg.; DTF 125 IV 161 consid. 4a)
2. Nella fattispecie, il formulario che il richiedente deve compilare prevede in maniera chiara ed inequivocabile che tutte le indicazioni concernenti la sua situazione finanziaria devono essere provate. Devono essere allegati alla domanda tutti quei documenti ufficiali che possono essere d'utilità all'autorità giudicante; fra quelli più importanti figurano certamente la dichiarazione d'imposta e l'ultima decisione di tassazione emanata dal Comune di domicilio. I redditi devono essere giustificati da un'attestazione di salario, da una contabilità o da un altro documento equivalente (ad es. un estratto conto). L'esistenza delle spese invocate va dimostrata (ad es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute, ecc.). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato. Importante infine rilevare che il formulario rende esplicitamente attenti (in grassetto) sul fatto che una domanda allestita in modo incompleto o mancante dei necessari documenti giustificativi potrà senz'altro essere respinta.
Ebbene, nonostante quanto sopra, il richiedente non ha inoltrato il benché minimo documento a sostegno dei dati riportati nel formulario. La presente autorità si trova pertanto totalmente impossibilitata ad accertare la situazione finanziaria del medesimo. Di difficile comprensione risulta inoltre il fatto che, sotto la rubrica "Redditi (mensili)" del formulario, il richiedente non abbia menzionato nessun introito, dato che, sebbene attualmente inattivo a livello professionale, egli dovrebbe comunque percepire un'indennità di disoccupazione o di invalidità oppure essere al beneficio dell'assistenza pubblica. In caso contrario non si capisce come egli possa far fronte alle spese
- 5 mensili della sua famiglia di quattro membri (moglie e due figli in età scolare) da lui indicate per una somma totale di fr. 4'623.-, fra cui emergono ad esempio una pigione di fr. 1'103.- ed i costi di fr. 380.- per il leasing del veicolo a motore.
3. Visto quanto precede, lo stato d’indigenza risulta indimostrato, per cui la domanda d'assistenza va respinta senza che si renda necessario esaminare la sussistenza del secondo requisito cumulativo delle possibilità di esito favorevole. Essa è da respingere sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo patrocinatore, ragione per la quale il richiedente è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale entro l'11 febbraio 2008 un anticipo delle spese presunte. Nella fissazione dell'ammontare di tale anticipo la legge permette comunque di tenere conto della situazione finanziaria del ricorrente anche in assenza dei requisiti per ottenere l'assistenza giudiziaria gratuita (v. art. 1 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32; sull'applicabilità di tale regolamento nelle presenti procedure v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). Nel caso concreto, pur non essendo dimostrato lo stato d'indigenza, vi sono indizi per ritenere che la situazione economica del ricorrente non sia facile, motivo per cui l'anticipo delle spese presunte può essere ridotto a fr. 1'000.-.
4. Le spese giudiziarie legate alla presente sentenza seguono quelle del giudizio principale.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 2. Il richiedente è invitato a versare entro l'11 febbraio 2008 un anticipo delle spese di fr. 1'000.-. 3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle del giudizio principale.
Bellinzona, 30 gennaio 2008 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Rossano Pinna
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