Sentenza dell'11 dicembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., attualmente in detenzione, rappresentata dall'avv. Gianluca Molina,
Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RH.2013.10
Fatti: A. Il 13 marzo 2013 la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha condannato A., nata il 12 dicembre 1961, alla pena di 17 anni e 6 mesi di carcere, dei quali 15 anni, 7 mesi e 20 giorni ancora da scontare, per omicidio intenzionale e possesso illegale di arma da fuoco.
B. Mediante segnalazione del 13 novembre 2013, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione della predetta.
C. Il 14 novembre 2013 l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha emesso un ordine di arresto provvisorio trasmesso alla polizia cantonale ticinese, sfociato nel fermo dell'estradanda di medesima data. Nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplificata. Il 15 novembre 2013 l'UFG ha emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione.
D. Con fax del 19 novembre 2013 il Ministero della giustizia italiano ha chiesto una proroga di 40 giorni per la presentazione della formale domanda di estradizione, accordata dall'UFG il 26 novembre seguente.
E. Con reclamo del 27 novembre 2013 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. ha postulato, in via principale, la revoca dell'ordine d'arresto nonché la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, la revoca dell'ordine in questione e l'adozione di misure cautelari sostitutive alla carcerazione.
F. Con osservazioni del 4 dicembre 2013 l’UFG ha proposto di respingere il gravame. Mediante replica del 9 dicembre seguente, la reclamante ha confermato le sue conclusioni ricorsuali, allegando altresì un certificato medico di medesima data rilasciato dal Dr. med. B.
G. Con fax 9 dicembre 2013, viste le particolarità del caso, il giudice relatore ha chiesto al Dr. med. C. (Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ticinesi) un aggiornamento sullo stato di salute dell'estradanda, il cui contenuto è stato pedissequamente trasmesso alle parti (v. act. 4, 5 e 6).
Diritto: 1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradanda è pacifica.
1.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
1.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
2. 2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595
solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).
2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto". Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).
3. Nel suo gravame, l'insorgente sostiene innanzitutto che la sua scarcerazione debba avvenire in quanto non sarebbero stati ossequiati i termini di cui all'art. 46 AIMP.
3.1 Giusta l'art. 46 AIMP, il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'Ufficio federale (cpv. 1). Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però al terzo giorno feriale successivo al fermo. Secondo l'art. 1 della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato (RS 173.110.3), nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.
3.2 In concreto, l'arresto provvisorio della reclamante è intervenuto giovedì 14 novembre 2013 (v. act. 1.4). Essendo l'ordine di arresto ai fini di estradizione stato notificato alla predetta martedì 19 novembre 2013, il termine di cui all'art. 46 AIMP è stato rispettato (v. act. 1.1). Va del resto aggiunto che lo scadere del termine in questione non impedisce il mantenimento della detenzione provvisoria se le condizioni della detenzione estradizionale sono comunque adempiute (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 347 pag. 324 nota 823, con la giurisprudenza citata). La censura va dunque respinta.
4. La reclamante chiede che si prescinda dalla sua carcerazione, vista la sua intenzione di non sottrarsi alla procedura di estradizione. Con il suo comportamento ella avrebbe dimostrato, a suo dire, di non volersi rendere irreperibile. Nel 2011, appena trasferitasi in Svizzera, si sarebbe annunciata alle autorità consolari del proprio Paese di origine, inscrivendosi all'albo degli italiani residenti all'estero, avvisando altresì l'Ufficio degli stranieri. Inoltre, non appena è stata informata delle sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di cassazione italiana, la reclamante non si è resa irreperibile, ma si è rivolta al suo legale in Svizzera, al fine di essere tutelata nella procedura d'estradizione che si sarebbe profilata. Ella vivrebbe anche una relazione
sentimentale stabile con una persona residente in Ticino, con la quale convivrebbe e che rappresenterebbe per lei un punto di riferimento. Il fatto di disporre poi della sola carta d'identità sarebbe un ostacolo evidente ai suoi spostamenti.
4.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1).
4.2 In concreto, la reclamante è giunta in Svizzera nel 2011, installandosi inizialmente presso la sorella a Z., nel Canton Grigioni. Dopo aver scoperto la sua malattia allo stomaco, ella si è spostata in Ticino, dove è stata operata. Al momento dell'arresto, l'estradanda, in possesso di un permesso di dimora (B), ha dichiarato di convivere a Y. con il suo compagno. Le due figlie vivono in Italia. Il 23 settembre 2013 il dottor B. ne ha attestato un'inabilità al lavoro al 100%. Orbene, quanto precede non è sufficiente per dimostrare i suoi forti legami con la Svizzera. L'assenza di quest'ultimi, gli scarsi argomenti presentati dalla reclamante relativamente alla sua volontà di non sottrarsi alla procedura estradizionale, nonché il fatto che la reclamante è stata condannata in Italia ad una pena detentiva di 17 anni e 6 mesi di carcere, dei quali 15 anni, 7 mesi e 20 giorni ancora da scontare, sanzione quindi assai pesante, rendono il pericolo di fuga molto elevato, incontrastabile mediante misure alternative meno incisive.
5. La reclamante sostiene infine che il regime carcerario sarebbe incompatibile con il suo stato di salute psico-fisico, come si evincerebbe dai certificati medici da lei prodotti. In sostanza, nel marzo 2013, ella si sarebbe sottoposta ad una gastrectomia subtotale per un adenocarcinoma gastrico. A seguito di ciò, avrebbe inoltre sviluppato una sindrome depressiva marcata, per la quale sarebbe in cura psichiatrica. A fronte della marcata perdita di peso, ella dovrebbe seguire una dieta particolare per evitare di dimagrire ulteriormente. In definitiva, le cure di cui necessiterebbe non potrebbero essere fornite in carcere.
5.1 Secondo l'art. 47 cpv. 2 AIMP, se la persona perseguitata non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. Il Tribunale federale ha già implicitamente ammesso che le precarie condizioni di salute del detenuto in vista di estradizione possono teoricamente costituire un motivo valido per interrompere la prosecuzione della detenzione e ordinare altri provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 AIMP (v. sentenze 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 4, e 1A.283/2000 del 20 novembre 2000, consid. 3d). Nel primo caso, l'Alta Corte, considerate l'assenza di una qualsiasi perizia medica relativa allo stato di salute del detenuto nonché l'esistenza di una dichiarazione di quest'ultimo, effettuata solo due settimane prima di interporre ricorso al Tribunale federale, mediante la quale egli affermava di sentirsi sano e di non necessitare di alcun medicamento, ha confermato la detenzione del ricorrente. Tale decisione è stata adottata anche alla luce delle assicurazioni fornite dall'UFG, il quale garantiva che le condizioni psico-fisiche del detenuto sarebbero state analizzate da un medico. In caso di necessità, esso avrebbe provveduto allo spostamento dello stesso in "eine geeignete Abteilung eines Gefängnisspitals". Nel secondo caso, il detenuto lamentava problemi di varia natura. A livello fisico, egli dichiarava di soffrire di gonfiori alle articolazioni, di forte diarrea nonché di aver subito una grossa perdita di peso. A livello psichico, vi sarebbero state le prime avvisaglie di seri problemi mentali. Il detenuto aggiungeva inoltre di aver contratto, nella prigione dell'aeroporto dove aveva soggiornato, una malattia virale o un'infezione batterica, e che il suo sangue presentava valori critici. Un'esatta valutazione della sua carcerabilità sarebbe dunque dipesa da analisi mediche in corso. Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che ogni privazione della libertà ha un'incidenza negativa sulla psiche di chi ne è oggetto. Nel caso specifico, il detenuto non ha dimostrato né che i problemi di cui era vittima non potevano essere risolti mantenendo la detenzione estradizionale né che esistevano altri motivi per concludere alla sua non carcerabilità. Non rimaneva dunque che confermare la detenzione estradizionale e attendere semmai i risultati delle analisi mediche allora in corso.
5.2 Nella fattispecie, diversi medici si sono chinati sulle condizioni di salute della reclamante.
5.2.1 Nel suo parere medico del 18 novembre 2013, il Dr. med. B., psichiatra e psicologo curante della reclamante, ha affermato che la paziente ha sviluppato un quadro depressivo conseguente ad un cancro gastrico operato chirurgicamente, di fronte al quale ella ha sviluppato un umore depresso, con sintomi ansiosi, angosce e paure di morte e di ricaduta oncologica, ciò che ha generato una fragilità emotiva con una tendenza al pianto, motivo per cui sono stati necessari dei colloqui psiconcologici di sostegno nonché un trattamento ansiolitico ed ipnoinducente a base di Sanalepsi. Nel contempo, a partire da settembre/ottobre 2013, la paziente, nel contesto di una buona alleanza terapeutica, ha presentato e mostrato un ulteriore aggravamento depressivo di fronte ad incomprensioni nell'ambito del rapporto con il proprio partner, ma soprattutto di fronte ad una condanna penale in Italia percepita come ingiusta. Questa ha creato nella reclamante uno stato di profonda angoscia, con vissuti gravemente depressivi e un rischio di agiti autolesionistici di tipo suicidale. In tale contesto, si è reso necessario istituire un trattamento farmacologico antidepressivo ed antiangoscia. Dal suo punto di vista medico-psichiatrico, il dottor B. ritiene indicato per la paziente un regime carcerario in ambito ospedaliero, allo scopo di mantenere le citate cure oncologiche e psichiatriche, che preservino l'incolumità della vita della reclamante, gravemente a rischio di un agito depressivo suicidale (v. act. 1.6). Conclusioni sostanzialmente ribadite anche in replica al parere del dottor C. di cui infra al consid. 5.2.3 (v. act. 7.2).
5.2.2 Sulla salute della reclamante si è altresì espresso, con scritto del 26 novembre 2013, il Dr. med. D., medico di famiglia della predetta, il quale, dopo aver rammentato l'intervento chirurgico di cui sopra, con la sindrome depressiva che ne è conseguita, ha dichiarato che, dal punto di vista internistico il problema principale è quello alimentare. Secondo il medico in questione, dopo l'operazione allo stomaco sono sorti problemi di assorbimento degli alimenti. La reclamante deve seguire una dieta accurata, con frazionamento dei pasti e scelta adeguata degli alimenti, per evitare di dimagrire ulteriormente. Se l'insufficienza ponderale si accentuasse, si vedrebbero sorgere tutta una serie di altre problematiche internistiche, e probabilmente anche psichiatriche (anoressia). Il dottor D. conclude affermando di non sapere se un istituto carcerario sia in grado di assumersi queste problematiche (v. act. 1.5).
5.2.3 Per quanto attiene al parere del medico attivo presso il Servizio di psichiatria delle strutture carcerarie ticinesi, Dr. med. C., con scritto del 28 novembre 2013 egli ha rilevato che già nei primi giorni della carcerazione (ritenuta ingiusta dalla reclamante) si è osservata una chiusura, segnatamente attraverso il rifiuto di usufruire dell'ora d'aria e del cibo, con susseguente perdita ponderale pericolosa per la salute, poiché non molto lontano dalla cachessia. Secondo il medico, il rifiuto del cibo è evidentemente una risposta oppositiva alla carcerazione e non sembra possa essere la conseguenza della malattia di base. In un colloquio avuto il giorno precedente con la paziente, il dottor C. ha discusso con lei dell'alternativa di un ricovero ospedaliero, e di fronte a tale proposta la reclamante è apparsa altrettanto oppositiva affermando "…lasciatemi a casa, so curarmi meglio da sola…". Egli ha aggiunto che, oggettivamente, il trattamento instaurato e le cure di base possono essere applicate anche nell'ambiente carcerario, ma la paziente insisterà certamente con la sua "protesta" rifiutando l'alimentazione corretta allo scopo di sottrarsi alla procedura d'estradizione. Egli non esclude che con questo comportamento la paziente metta in pericolo la propria salute. Le alternative al collocamento attuale che permetterebbero il mantenimento dello stato di detenzione sono il ricovero ospedaliero presso le celle dell'Ospedale regionale di X. o il trasferimento in un carcere femminile, mantenendo il trattamento instaurato. Un ricovero in un ambiente psichiatrico, ad esempio presso la Clinica psichiatrica cantonale di Y., non è indicato poiché la paziente non presenta criteri diagnostici sufficienti per procedere a un ricovero coatto o/e urgente (v. act. 3.8).
5.3 Sulla carcerazione della reclamante ha ugualmente preso posizione, il 2 dicembre 2013, il signor E., capo servizio operativo presso le strutture carcerarie cantonali. Egli ritiene che dagli atti emerge un quadro decisamente preoccupante quanto allo stato di salute e detentivo della reclamante, la quale, sin dall'inizio, si è posta in uno stato di chiusura verso la carcerazione, rifiutando regolarmente i pasti proposti, unitamente all'ora di passeggio. Circostanze che, se perpetuate, potrebbero porre in pericolo la salute dell'interessata. Egli afferma che il carcere in cui si trova attualmente pare difficilmente compatibile con la prolungata carcerazione di una persona malata e che adotta i comportamenti sopraelencati. Se la situazione dovesse protrarsi, è probabile un ricovero ospedaliero di durata non determinabile allo stadio attuale. Il funzionario conclude evidenziando che, contrariamente ad altri cantoni, il Ticino non dispone di un istituto di esecuzione per donne, tantomeno con comparto medicalizzato. Considerata la situazione, egli chiede all'UFG di prendere in considerazione il trasferimento della reclamante presso un'altra struttura più adatta.
5.4 Quanto precede permette di concludere che i problemi di salute della reclamante sono seri e giustificano un continuo monitoraggio, ciò che ha non da ultimo indotto questa autorità a domandare pendente litis un aggiornamento preciso sul suo attuale stato di salute (v. supra Fatti lett. G). Ella necessita di cure sia psichiatriche che internistiche, soprattutto per evitare problemi maggiori derivanti dalla perdita di peso, precisato comunque che il
pericolo di suicidio è stato evocato unicamente dal dottor B. A tal proposito è d'uopo rilevare che quest'ultimo ha collegato i gravi problemi depressivi dell'estradanda sia con i suoi problemi oncologici (cancro gastrico), sia con i suoi problemi sentimentali con il partner, ma soprattutto con la sentenza penale in Italia, vissuta come ingiusta, a prescindere però dalla sopravveniente detenzione estradizionale, di per sé al centro del presente esame giudiziario. Il medico aggiunge che "in questo contesto è emerso più chiaramente un grave vissuto depressivo di perdita della propria identità familiare di madre, con l'allontanamento dalla sua vita sociale e professionale a W., con una separazione dai propri figli, in particolare una figlia residente a W. e soprattutto un'angoscia di perdita della propria vita presente, riparatoria da un punto di vista professionale ed affettivo in Svizzera. Nel contempo la paziente ha presentato vissuti non solo di defuturizzazione, di fronte alla comunicazione di una condanna di incarcerazione di 17 anni, ciò che ha creato nella paziente uno stato di profonda angoscia, con vissuti gravemente depressivi, con un rischio di agiti autolesionistici di tipo suicidale, come soluzione finale alle proprie angosce depressive ed ai propri sentimenti di impotenza e di ingiustizia subiti" (v. act. 1.6 pag. 1-2). Si tratta di problemi di salute certo seri (v. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5a ediz., Washington, DC/Londra 2013, pag. 286 e segg.) e oggettivamente aggravati dalla detenzione in quanto tale, ma non vi è tuttavia nessuna ragione per ritenere che non vengano gestiti con la dovuta attenzione, sensibilità e competenza medica dagli appositi servizi carcerari. In questo senso, questa Corte ritiene la reclamante ancora carcerabile. I trattamenti psichiatrici e internistici possono essere effettuati e seguiti in carcere, e l'episodio verificatosi nella notte sul 7 dicembre 2013, contrariamente a quanto sostenuto in sede di replica (v. act. 7), dimostra la reattività e prontezza con cui i responsabili del servizio carcerario ticinese seguono l'evoluzione della salute della reclamante. Non vi è quindi necessità di ordinare i supplementi probatori richiesti da quest'ultima. Ad ogni modo, dovessero le condizioni della reclamante ulteriormente peggiorare, con messa in pericolo oggettiva della sua vita, l'UFG dovrà rivalutare la situazione e ordinare, se del caso, il trasferimento della stessa in una cella presso l'Ospedale regionale di X., soluzione del resto evocata dallo stesso Dr. med. C. nel suo parere del 28 novembre u.s. (v. supra consid. 5.2.3). In alternativa a ciò, quest'ultimo ha anche ipotizzato il trasferimento in un carcere femminile, con mantenimento del trattamento instaurato. Stante l'assenza di controindicazioni legate alla procedura all'estero, comunque conclusa, si tratta di un'alternativa da prendere in seria considerazione e che l'UFG valuterà in stretto contatto con il Dr. med. C. e con il capo servizio operativo presso le strutture carcerarie ticinesi.
6. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradanda. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessata, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradanda ordinando misure cautelari sostitutive.
7. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4 bis
PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a CHF 2'000.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante.
Bellinzona, 12 dicembre 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Gianluca Molina - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).